Le novità introdotte dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali. Maria Teresa Camera

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1 Le novità introdotte dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Maria Teresa Camera

2 NORMATIVA Il processo di riforma risale al 2009, anno in cui l Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte degli stessi all attuazione della riforma Bersani (d.l. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006). L Autorità antitrust ha rilevato un mancato adeguamento dei codici deontologici ai principi concorrenziali concernenti: - l abolizione dei minimi tariffari; - l accesso alle professioni e della formazione dei professionisti; - la costituzione di società multidisciplinari. Atti conclusivi di un processo di riforma: - d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 e in attuazione dell art. 3, comma 5, relativo regolamento D.P.R. n. 137/2012, recante la Riforma degli ordinamenti professionali, - d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/ d.l. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012 M.T.CAMERA 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DPR N. 137/2012 Si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini/Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Alla sanità si applica: - accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2) - albo unico nazionale (art. 3) - libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4) - obbligo di assicurazione (art. 5) La sanità resta esclusa dall applicazione delle disposizioni generali concernenti: - la formazione continua (art. 7) - il tirocinio professionale (art. 6) - il procedimento disciplinare (art. 8) M.T.CAMERA 3

4 Accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2 DPR n. 137/2012) E garantita la libertà dell accesso alle professioni regolamentate (La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge). L'esercizio della professione è libero e fondato: - sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, - alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, - alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. M.T.CAMERA 4

5 Accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2 DPR n. 137/2012) Non sono ammesse limitazioni : - alle iscrizioni agli albi professionali, ferma restando la disciplina dell esame di stato prevista all art. 33 Cost., comma 5; - del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute; - discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell associazione professionale o della società tra professionisti. Sono ammesse solo le limitazioni fondate: - su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale; - su condanne penali o disciplinari irrevocabili; - su altri motivi imperativi di interesse generale. M.T.CAMERA 5

6 Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012) Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l anagrafe di tutti iscritti, con l annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti a partire dall entrata in vigore del regolamento. I provvedimenti disciplinari devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo, cioè non più soggetto ad impugnativa. Essendo l annotazione relativa ai soli provvedimenti di natura disciplinare non è annotabile una sospensione cautelare (per es. in caso di procedimento penale) in quanto non è un provvedimento disciplinare Non è previsto un termine per l annotazione del provvedimento disciplinare, quindi, ad oggi si presuppone che l annotazione sia indefinita nel tempo. M.T.CAMERA 6

7 Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012) I Consigli territoriali forniscono per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell aggiornamento dell albo unico nazionale. L insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine o Collegio. La rete intranet della Federazione sarà strutturata in modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini/Collegi non debbano compiere alcun ulteriore adempimento. M.T.CAMERA 7

8 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4 DPR n. 137/2012) E ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. M.T.CAMERA 8

9 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4 DPR n. 137/2012) La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e d.lgs. n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole: la competenza è dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust). Il controllo della pubblicità veritiera e corretta viene effettuato dall Ordine/Collegio di appartenenza dell iscritto all Albo. M.T.CAMERA 9

10 Obbligo di assicurazione (art. 5 DPR n. 137/2012) E stato introdotto per il professionista l obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. La stipula dell assicurazione può avvenire anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti previdenziali, L obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un obbligo informativo nei confronti del cliente circa: - gli estremi della polizza; - il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni. La violazione dell obbligo di stipulare l assicurazione professionale costituisce illecito disciplinare. L obbligo per il professionista di stipulare un assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto M.T.CAMERA 10

11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate: - abrogazione delle tariffe; - pattuizione del compenso; - la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Art. 9 bis Società tra professionisti - soggetti - atto costitutivo. M.T.CAMERA 11

12 Sono abrogate le TARIFFE delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012: art. 9) A seguito dell abrogazione delle tariffe, la regola è quella del mercato e viene ripristinata la centralità dell accordo già enucleabile dall art c.c. Soltanto in mancanza di accordo, subentra la norma di legge speciale che ha come punti di riferimento, in sede giurisdizionale, l importanza e complessità dell opera che riflette il decoro della professione. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (il D.M. Giustizia n. 140/2012. Il Ministero della Salute deve ancora provvedere: iter in corso di definizione). Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale Il Ministero, per l individuazione dei parametri da adottare tramite DM (natura regolamentare), si è avvalsa, in analogia, del parere del CSS del 24/9/2003 che ha definito i parametri di riferimento delle tariffe mediche Rimane inalterata la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). 12 M.T.CAMERA 12

13 Il COMPENSO per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale(d.l. n. 1/2012, convertito nella L.n. 27/2012: art. 9) Il professionista deve rendere noto al cliente: - il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; - i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; - la misura del compenso con un preventivo di massima adeguato all'importanza dell'opera, indicando per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. M.T.CAMERA 13

14 Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis) - I soci di capitale devono avere una presenza minoritaria rispetto ai soci professionisti: sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. - La società si scioglie se viene meno la maggioranza numerica dei soci professionisti. - La società cooperativa deve avere un minimo di 3 soci. - Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali. - Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate M.T.CAMERA 14

15 Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis) L atto costitutivo deve contenere: - l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci (quindi l oggetto sociale della società non può indicare la possibilità di esercitare attività diverse, per es attività commerciale, da quella professionale); - l ammissione come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi, collegi (possono far parte della società anche i cittadini degli Stati membri dell UE con qualifica professionale riconosciuta per l esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del dlgs. n. 206/2007. Il riferimento non può essere al mero titolo di studio abilitante). Possono anche far parte della società tra professionisti: - soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche; - soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella società M.T.CAMERA 15

16 D.l. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 (In vigore dal 11 novembre 2012) La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): - l accertamento colpa lieve - il fondo copertura assicurativa - i contratti assicurativi - il danno biologico - i consulenti tecnici d ufficio M.T.CAMERA 16

17 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3) Accertamento colpa lieve L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile ( Risarcimento per fatto illecito.qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] ) Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta del sanitario che si è attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate. M.T.CAMERA 17

18 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): copertura assicurativa La regolamentazione avverrà con DPR che dovrà essere emanato, entro il 30/6/2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate. M.T.CAMERA 18

19 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Criteri: contratti di assicurazione e fondo Al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti in conformità a determinati criteri: 1. Determinare i casi, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. M.T.CAMERA 19

20 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Criteri: contratti di assicurazione e fondo 2. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medicoprofessionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4% del premio stesso (stabilito con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, Ministro dell economia e finanze, sentite la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie) M.T.CAMERA 20

21 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Contratti di assicurazione e fondo 3. Determinare il soggetto gestore del Fondo e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva. M.T.CAMERA 21

22 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): contratti assicurativi e contenuti - Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il decreto viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. - Resta comunque esclusa a carico degli enti del SSN ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. M.T.CAMERA 22

23 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): danno biologico - Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del d.lgs. n. 209/2005, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste - Presupposti: nella liquidazione del danno, si deve dare un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva) M.T.CAMERA 23

24 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): consulenti tecnici d ufficio - Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'art. 13 R.D. n. 1368/1941 (disposizioni di attuazione del c.p.c.), devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. M.T.CAMERA 24

25 Grazie per l attenzione M.T.CAMERA 25

26 Procedimenti disciplinari e quali i risvolti dell obbligo formativo ECM Maria Teresa Camera M.T.CAMERA 26

27 NORMATIVA D.lgs.C.p.S , n.233 D.P.R , n. 221 (reg.) Parere del Consiglio di Stato su un nuovo schema di reg. (sez. consultiva per gli atti normativi n. 4199/2002 del e ): iter non portato a termine. Codice deontologico Ciascun Ordine/Collegio ha facoltà di adottare, nel proprio potere regolamentare il codice deontologico, ma nelle professioni si è soliti lasciare alla Federazione nazionale il compito di emanare il codice deontologico con vincolo per tutti gli iscritti agli albi. L art. 38 reg., prevedendo quali illeciti disciplinari abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate. M.T.CAMERA 27

28 IL COLLEGIO GIUDICANTE : composizione Non è da considerare quale organo perfetto che decide con la presenza di tutti i componenti: per la validità delle adunanze del consiglio è sufficiente l intervento della maggioranza dei componenti. Il principio dell immodificabilità della composizione è fatto salvo se il collegio non varia nella sua identità soggettiva nelle varie fasi del procedimento disciplinare e nell adozione della decisione finale Le sedute non sono pubbliche. M.T.CAMERA 28

29 ORDINE COMPETENTE A PROMUOVERE IL PROC. DISCIPLINARE Il sanitario iscritto in un albo provinciale ha diritto di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale. Se il comportamento censurabile disciplinarmente è posto in essere in una provincia diversa, l Ordine/Collegio che avuto notizia della mancanza commessa è tenuto ad informare l Ordine/Collegio nel cui albo il sanitario è iscritto a cui spetta di esaminare i fatti e di dar corso eventualmente al procedimento disciplinare. Sanitari cittadini di altri Stati membri dell U.E.: - quelli stabilitisi in Italia per esercitare la professione sono sottoposti al potere disciplinare dell Ordine/Collegio nel cui albo hanno ottenuto l iscrizione; - quelli presenti in Italia soltanto per svolgere una o più prestazioni di servizi, non hanno l obbligo di iscrizione all albo della provincia nella quale occasionalmente esercitano, ma sono comunque soggetti agli obblighi e alle sanzioni disciplinari previsti nei confronti dei sanitari italiani. M.T.CAMERA 29

30 SOGGETTI AL POTERE DISCIPLINARE - Iscritti all albo professionale. - I sanitari pubblici dipendenti che, con il loro comportamento, incidono sulle norme deontologiche, fermo restando la sottoposizione alla disciplina dell ente da cui dipendono per quanto riguarda l esercizio dell attività svolta in osservanza agli obblighi professionali correlati al rapporto d impiego. - legge n. 43/2006: obbligatorietà d iscrizione all albo per i pubblici dipendenti soltanto per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione. 30 M.T.CAMERA 30

31 FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Giudizio disciplinare: natura amministrativa e non giurisdizionale - Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all albo previo procedimento disciplinare (artt reg). I provvedimenti sanzionatori, adottati discrezionalmente, devono essere esaustivamente motivati dall organo giudicante FASE INIZIALE FASE ISTRUTTORIA FASE DECISORIA FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA M.T.CAMERA 31

32 FASE INIZIALE L azione disciplinare a carico dei sanitari che si rendono colpevoli di illeciti disciplinari è promossa: - d ufficio: a) dal consiglio direttivo di ciascun Ordine/Collegio nei confronti dei sanitari iscritti agli albi ; b) dal comitato centrale di ciascuna Federazione nazionale nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli Ordini/Collegi; c) dalla CCEPS nei confronti dei propri componenti professionisti e dei componenti dei comitati centrali delle Federazioni nazionali; - su iniziativa del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica territorialmente competente che comporta nei confronti dell Ordine/Collegio l obbligo di dare corso al procedimento disciplinare per cui, nel caso di omesso inizio, è previsto l esercizio di un potere sostitutivo da parte del Ministro della salute M.T.CAMERA 32

33 FASE ISTRUTTORIA: convocazione Nella lettera di convocazione deve risultare il motivo della convocazione (e non una mera elencazione degli articoli del codice deontologico che si ritengono violati) anche se non vengono indicati i fatti concreti nella loro menzione circostanziata, in considerazione del fatto che non sono stati ancora individuati gli elementi valutabili disciplinarmente e formulati gli addebiti. M.T.CAMERA 33

34 FASE ISTRUTTORIA : sanitario contumace Se il sanitario non risponde alla convocazione mancando di presentarsi, è opportuno che il presidente rinnovi l invito presso l ultimo domicilio conosciuto e la circostanza che il sanitario abbia mancato di comunicare all Ordine/Collegio il cambiamento di domicilio non può influire sulla legittimità del procedimento. Se il sanitario senza valide giustificazioni omette di nuovamente di comparire, si potrebbe configurare un comportamento ostruzionistico valutabile disciplinarmente per infrazione del dovere di collaborazione con l Ordine. M.T.CAMERA 34

35 FASE ISTRUTTORIA: audizione L audizione del sanitario è effettuata dal presidente o dal vice presidente. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal sanitario. Nella fase preliminare, il presidente accerta se il comportamento dell incolpato è sanzionabile, riferisce al consiglio direttivo che procede ad una istruttoria formale, decidendo se promuovere un procedimento disciplinare, con la precisazione degli addebiti da contestare, oppure se archiviare il caso M.T.CAMERA 35

36 FASE ISTRUTTORIA : apertura proc. disc. Se il Presidente decide di promuovere procedimento disciplinare deve provvede a notificare al sanitario incolpato : - gli addebiti circostanziati (Vi è violazione dell art. 39 reg. se non c è corrispondenza tra il contenuto dell audizione preliminare e la contestazione degli addebiti al sanitario). - il termine non inferiore a 20 giorni, entro il quale il sanitario può essere sentito prendendo visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio - l indicazione del luogo, giorno e ora in cui sarà celebrato il giudizio disciplinare, con l espresso avvertimento che, qualora non si presenti, si procederà in sua assenza (il sanitario può richiedere una proroga del termine per esercitare il proprio diritto alla difesa); M.T.CAMERA 36

37 FASE DECISORIA Trattazione orale riguarda l esposizione da parte del relatore dei fatti e le conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dal sanitario senza in nessun modo esprimere propri orientamenti o convinzioni personali. La commissione giudicante, nella stessa composizione dei componenti presenti nelle varie fasi del procedimento, adotta la decisione (data di adozione, fatti addebitati, prove assunte, motivazione, dispositivo, sottoscrizione del presidente e dal segretario) M.T.CAMERA 37

38 SANZIONI DISCIPLINARI Avvertimento: è la sanzione meno grave e consiste nel diffidare il sanitario colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. Infrazioni di minore gravità per indurre il professionista a non ricadere in esse. Comunicata per iscritto. Censura: è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È prevista per un infrazione di maggiore entità. Comunicata per iscritto. Le ipotesi di radiazione (art. 41 reg.: espulsione dall albo ed è a tempo indeterminato) e di sospensione dall esercizio professionale (art. 40 reg.: da 1 a 6 mesi) sono quelle che: - o rientrano nel novero delle sanzioni irrogate a conclusione di un giudizio disciplinare (art. 40 reg.); - oppure quelle che, previste dalla legge (artt. 42 e 43 reg.), danno luogo ad un procedimento disciplinare. Il sanitario radiato può essere reiscritto (art. 50 reg.), purché siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa era derivata da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione (non è sufficiente la mera estinzione della pena scontata dall interessato) M.T.CAMERA 38

39 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: modalità La decisione è pubblicata mediante deposito dell originale negli uffici di segreteria dell Odine/Collegio, che provvede a notificarne copia, all interessato, al Ministro della salute e al procuratore della Repubblica territorialmente competente e le comunicazioni o notificazioni devono essere eseguite a mezzo raccomandata a/r. Ad oggi via PEC: Legge n. 2/2009: art. 16, co. 7: gli iscritti agli albi comunicano ai rispettivi Ordini/Collegi il proprio indirizzo PEC o analogo indirizzo di posta elettronica art. 16, co. 8 : Le amministrazioni pubbliche, tra le quali, ai sensi del d.lgs. n.165/2001 [art. 1, co. 2], sono compresi gli enti pubblici non economici (Ordini/Collegi), istituiscono una casella PEC o analogo indirizzo di posta elettronica M.T.CAMERA 39

40 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: esecutività La decisione diviene esecutiva: - quando è trascorso il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla CCEPS; - quando, a seguito di ricorso alla CCEPS viene notificata alle parti la decisione della CCEPS che respinge il ricorso proposto. Per l esecuzione della sanzione della sospensione e dell interdizione ex art. 8 l.n.175/92 (Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad 1 anno), spetta all Ordine/Collegio fissarne la decorrenza specificandone l inizio e la fine. Per l esecuzione della sanzione della radiazione diventa immediatamente esecutiva con la notifica senza necessità di ulteriori atti da parte dell Ordine. Nel periodo di sospensione/interdizione/radiazione al sanitario è inibito l esercizio della professione e l attività svolta in tale periodo costituisce esercizio abusivo della professione penalmente perseguibile ex art. 348 c.p.(abusivo esercizio di una professione) M.T.CAMERA 40

41 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: pubblicazione della decisione L Autorità Garante della Privacy ha affermato che la pubblicazione nell ufficio di segreteria del provvedimento disciplinare divenuto definitivo lo rende conoscibile: - sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di orientamento deontologico esemplificativo; - sia da parte di terzi (riviste, notiziari ecc.). I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono prevalenti rispetto all interesse alla riservatezza del singolo professionista. Le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell Ordine sono soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. Ne deriva che la loro pubblicazione non integra necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno morale da reato (Cass.civ., sez. III, n 20819/2009) M.T.CAMERA 41

42 PRESCRIZIONE DELL AZIONE DISCIPLINARE L art. 51 reg. fissa la prescrizione dell azione disciplinare in 5 anni. La decorrenza del termine prescrittivo, varia a seconda che l azione disciplinare sia proposta : - Per violazione di una norma deontologica : il termine di prescrizione quinquennale decorre (non dal momento in cui si è verificata la violazione deontologica) dalla data in cui l Ordine/Collegio procedente ha acquisito la conoscenza della violazione se è di carattere istantaneo, nel senso che si esaurisce nel momento in cui la violazione è posta in essere; se la violazione è continuata, ovvero protratta nel tempo, la prescrizione decorre dalla conoscenza del momento in cui è stato compiuto l ultimo atto. - Per un fatto o atto di rilevanza penale: il termine prescrittivo non decorre dall inizio di un procedimento penale a carico dell incolpato, bensì l effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale ha corso ed il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza divenuta definitiva. M.T.CAMERA 42

43 RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE: Principio della separazione dei giudizi Il sanitario può incorrere in una responsabilità penale ed in tale caso a suo carico può instaurarsi, oltre ad un procedimento penale da svolgersi innanzi al giudice ordinario, anche un procedimento disciplinare. L art. 44 reg. e il c.p.p. non dispongono una previsione che imponga la sospensione del giudizio disciplinare in corso di procedimento penale sugli stessi fatti. E opportuno che l Ordine/Collegio, prima di iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati in sede penale, attenda la conclusione dell iter penale a garanzia del sanitario, posto che le conclusioni cui perviene l autorità giudiziaria (condanna, proscioglimento, assoluzione) consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti. Sarebbe, quindi, utile in tale ipotesi aprire e contemporaneamente sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione dell iter penale M.T.CAMERA 43

44 IMPUGNATIVA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE La sanzione disciplinare è impugnabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (competente anche avverso i ricorsi di cancellazione dall albo e le operazioni elettorali). Il ricorso comporta la sospensione dei provvedimenti di cancellazione dall albo o sanzionatori. La sospensione è stata esclusa in materia elettorale ECCEZIONI DELL EFFETTO SOSPENSIVO: -per i provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 42 (radiazione) e 43 (sospensione) reg. riguardanti specifici reati (per es. artt. 290 c.p.p., 30 c.p., 35 c.p., ecc.), se il ricorso è proposto dal sanitario -per il provvedimento di iscrizione all albo se il ricorso è proposto dal Ministro della salute o dal procuratore della Repub. territorialmente competente - la CCEPS, nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l iscrizione all albo, può disporre, in via eccezionale, che il ricorso non abbia effetto sospensivo M.T.CAMERA 44

45 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE È AMMESSO RICORSO IN CASSAZIONE - sez. unite per difetto di giurisdizione (ex art. 362 c.p.c.); - sez. semplice per violazione di legge (ex art. 111 Cost.) Il ricorso (proposto nel termine di 60 giorni) non sospende l esecuzione della decisione della CCEPS M.T.CAMERA 45

46 Educazione Continua in Medicina è lo strumento mediante il quale si assicura una migliore qualità della prestazione sanitaria, a livello individuale, aziendale e territoriale, attraverso un sistema che contempla l acquisizione di crediti formativi per mezzo di percorsi formativi residenziali, a distanza, misti, per autoformazione, per partecipazione a progetti e/o programmi di ricerca (d.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 229/1999: artt. da 16 bis a 16 sexies). I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze aggiornate per offrire una assistenza qualitativamente utile dei propri pazienti. M.T.CAMERA 46

47 I FASE: OBBLIGO FORMATIVO (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) Incentivazione della formazione continua. 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale M.T.CAMERA 47

48 I FASE: OBBLIGO FORMATIVO (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) La Corte Costituzionale (sentenza n. 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e anzi al di fuori di questa. Conseguentemente rimaneva dubbia la questione relativa all applicabilità dell obbligo formativo mancando una conseguente sanzione (nulla poena sine lege). Nel precedente sistema non c era: - una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale; - una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini/Collegi dei crediti conseguiti. M.T.CAMERA 48

49 II FASE: OBBLIGO FORMATIVO - art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L. n.148/2011, modificato dalla l n. 214/2011 (le professioni sanitarie sono state escluse dalla disciplina dell art. 7 del D.P.R. n. 137/2012) ; - d.l , n. 158; - La formazione professionale è obbligatoria: al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale - La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare del sanitario e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. - La sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), è impugnabile innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e in appello innanzi alla Corte di Cassazione (D.lgs.C.p.S. n. 233/1946, DPR n. 221/1950 ). M.T.CAMERA 49

50 II FASE: ALTRE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO FORMATIVO - Ripercussioni gravi, come nel caso in cui l autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia, e accertate carenze o incompletezze nell aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico), che potrebbe perfino comportare ulteriori aggravanti. - Requisito per l accesso e la progressione di carriera per i professionisti in servizio presso strutture SSN (CCNL di comparto). - L obbligo di assicurazione da parte dei professionisti e di trasparenza nei confronti dei clienti. Possibili ripercussioni. M.T.CAMERA 50

51 Codici deontologici Ordini e Collegi - Gli ordinamenti professionali devono stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l obbligo formativo adeguando i codici deontologici entro il Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD, includendovi l obbligo di formazione continua o di aggiornamento, ma sono ancora manchevoli di previsioni sanzionatorie. - Codici deontologici: medici veterinari 2012 (artt. 11 e 56), con la precisa previsione di dimostrazione dei percorsi di aggiornamento in caso di cattiva pratica, è il più aggiornato tra tutte le professioni sanitarie; Ostetrica 2010 (art.1); IPASVI 2009 (art.11); Farmacisti 2007 (art. 9); Medici Chirurghi e Odontoiatri 2006 (art. 19 e disp. fin.); Psicologi 2006 (art. 5); TSRM 2004 (art. 2.12); M.T.CAMERA 51

52 SOGGETTI Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private e dipendenti del SSN (o convenzionati) - Tutti i «professionisti della sanita» (Accordo Stato regioni 2007 e 2009) - Il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. - Non sono destinatari dell obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitari (ottico, odontotecnico, puericultrice, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). M.T.CAMERA 52

53 SOGGETTI: Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private L ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche che la normativa tende a liberalizzare del tutto le professioni e a non ostacolare la libera concorrenza, affermando, in tale ottica, l obbligo di aggiornamento continuo. (Corte Cass.civ., sez.iii, ,n.2235, ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall'ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici) M.T.CAMERA 53

54 SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati) Non sussiste a carico delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività. (Corte Cass. civ , n La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider - anche se è un'asl - va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. Ed è il professionista sanitario semmai che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi). M.T.CAMERA 54

55 Commissione nazionale per la formazione continua Dal la gestione amministrativa del programma di ECM di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all AGENAS (l. n. 244/2007) - è composta da rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (D.M.: ; ; ), da rappresentanti regionali, da rappresentanti del Ministero dell istruzione dell università e della ricerca, ed è presieduta dal Ministro della salute. - si avvale di altri organismi con specifiche competenze ed ha il compito, tra gli altri, di stabilire il numero dei crediti formativi da conseguire entro un determinato triennio formativo (Accordi Stato Regioni e province autonome del 2007, del 2009 e del 2012) da parte del singolo professionista (150 nel triennio 2011/13: 50 crediti/anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75 l anno) M.T.CAMERA 55

56 M.T.CAMERA Ruolo del Consorzio per la Gestione dell Anagrafe delle Professioni Sanitarie Gli accordi Stato Regioni (2007/2009/2012)prevedono che : I Provider alla fine di ogni evento formativo, devono trasmettere l elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti al Co.Ge.A.P.S. che gestisce l anagrafe dei crediti Il Co.Ge.A.P.S. trasmette i dati ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per la creazione dei relativi dossier formativi (individuali o di equipe) Accesso alla banca dati per la verifica dello stato dei crediti acquisiti: professionista; l Ordine, Collegio e Associazione professionale Il sanitario interessato può richiedere il rilascio della certificazione all Ordine/Collegio, Associazione (non è un compito meramente contabile, ma di qualità) nel triennio formativo, previo esito positivo della verifica nella banca dati dei crediti ECM 56

57 Grazie per l attenzione M.T.CAMERA 57

58 RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OSTETRICA CONSEGUITA IN PAESI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA E IN PAESI NON COMUNITARI

59 DISCIPLINA NORMATIVA Legislazione comunitaria Direttiva 2005/36 Direttiva 2006/100 Legislazione nazionale Decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento attuativo del T.U. immigrazione D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (Regolamento modificativo del D.P.R. 394/99)

60 Direttiva 2005/36/CE Ambito di applicazione 1) Obiettivo : Favorire la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri, al fine di consentire al migrante di esercitare nello Stato di stabilimento la professione per la quale ha acquisito, nello Stato di origine, la relativa qualifica. 2) Strumento di realizzazione: Riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base di uniformi livelli di qualifica. 3) Effetti Il riconoscimento permette al cittadino comunitario che vuole stabilizzarsi in uno Stato membro di accedere alla professione corrispondente per la quale il richiedente è qualificato nello Stato membro di origine, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria.

61 4) Professione esercitabile nello Stato di stabilimento Il riconoscimento può essere richiesto per l esercizio di una professione regolamentata (attività subordinate al possesso di qualifiche professionali in forza di norme legislative o regolamentari, il cui titolo abilita all esercizio della professione) In Italia le professioni regolamentate sono 27 L elenco è consultabile sul sito web del Ministero della Salute: sanitarie

62 5) Soggetti destinatari - cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica professionale in uno Stato comunitario e vogliono esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro ; - cittadini non comunitari in possesso di un titolo professionale non comunitario già riconosciuto in un Paese membro se hanno svolto l attività professionale in quest ultimo per tre anni ; - cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera; 6) Oggetto diplomi, certificati rilasciati da università o altri organismi abilitati che certificano una formazione professionale acquisita in un Paese comunitario;

63 7) Autorità competente Autorità o organismo abilitato da disposizioni di legge a : - rilasciare documenti o informazioni, - ricevere le domande e adottare le decisioni ( art. 5 d.lgs.206/2007 ) Per le professioni sanitarie : Autorità competente Ministero della salute ( provvede al riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Paese di origine mediante rilascio di decreto direttoriale, che consente al richiedente l esercizio in Italia della professione per la quale è abilitato nel Paese di conseguimento )

64 8) Fattispecie lavorative disciplinate Esercizio di prestazione temporanea e occasionale di servizi Riguarda il caso del cittadino comunitario che vuole esercitare in uno Stato membro la professione alla quale è abilitato nello Stato di stabilimento, purché la prestazione di servizi sia occasionale e temporanea. L attività è svolta con il titolo professionale conseguito nello Stato di stabilimento e quindi non necessita di riconoscimento della qualifica. Onere del professionista: informare lo Stato ospitante circa la prestazione che si vuole eseguire Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento Riguarda il caso del cittadino comunitario che intende trasferirsi stabilmente in uno Stato membro ed esercitare la professione sulla base di un titolo che nello Stato di origine lo abilita a svolgere la corrispondente professione. L attività può essere svolta previo riconoscimento della qualifica.

65 9) Esercizio di prestazione di servizi temporanea e occasionale- Procedimento : a) Il prestatore, 30 giorni prima di fornire, per la prima volta, la prestazione professionale trasmette al Ministero della salute una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere e sulla copertura assicurativa, allegando apposita documentazione inerente la formazione ( solo per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico).la dichiarazione ha la validità di un anno e può essere rinnovata. b) Il Ministero valuta il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, la sua natura, la durata, la frequenza nonché l idoneità della formazione. c) Entro un mese dal ricevimento della dichiarazione il Ministero informa il prestatore riguardo la non necessità di verifica della formazione ovvero della necessità di assegnare una misura compensativa. La decisione va adottata entro due mesi dal ricevimento della dichiarazione. d) Se il Ministero non riscontra i caratteri della temporaneità e occasionalità, nega l autorizzazione.

66 10 ) Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento Per esercitare stabilmente una specifica professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato conseguito il relativo titolo di studio è necessario chiedere, allo Stato di stabilimento, il riconoscimento del titolo professionale. Procedura del riconoscimento: si articola in due forme: - Sistema di riconoscimento automatico : basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione ( principio di riconoscimento automatico). - Sistema generale di riconoscimento : basato sul confronto tra le formazioni.

67 11) Riconoscimento con il sistema automatico Ha come presupposto il coordinamento delle condizioni minime di formazione delle qualifiche cui si riferisce, stabilite dalla Direttiva. Si applica: alle qualifiche settoriali di medico di base, medico specialista, odontoiatra, odontoiatra specialista, medico veterinario, farmacista, infermiere responsabile dell assistenza generale, ostetrica; a formazioni specifiche stabilite dalla Direttiva, coperte da diritti acquisiti/diritti specifici. Requisiti del titolo: Corrispondenza ai titoli indicati, per ciascuno Stato membro, nell allegato V della direttiva 2005/36/CE, in termine di - denominazione - Autorità competente che rilascia il titolo - denominazione della qualifica - data di riferimento a partire della quale è garantita dallo Stato Membro la conformità ai requisiti minimi di formazione. Tempi di definizione del procedimento: tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento

68 12) Regime generale di riconoscimento Si applica alle professioni non coperte dal sistema di riconoscimento automatico i cui titoli siano stati conseguiti: da cittadini comunitari o extracomunitari in uno Stato membro; da cittadini extracomunitari in uno Stato terzo, a cui è stato già riconosciuto il titolo in uno Stato membro purché sia stata esercitata l attività per tre anni; da cittadini di Paesi terzi cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato politico in uno Stato membro. Procedura Si basa sul confronto tra la formazione conseguita dal richiedente nel Paese di origine e quella prevista, per la corrispondente qualifica, nello Stato di stabilimento. In caso si riscontrino sostanziali differenze formative, può essere applicata, per colmare le carenze, una misura compensativa a scelta del richiedente, nella forma del tirocinio di adattamento o prova attitudinale. Organo di valutazione : Conferenza dei servizi Tempi di definizione del procedimento: Quattro mesi dalla data di presentazione della domanda

69 13 ) Requisito linguistico La procedura di riconoscimento con sistema automatico o con sistema generale prescinde dalla eventuale verifica delle conoscenze linguistiche. Il riconoscimento, quindi, non può essere negato perché non si conosce la lingua dello Stato di stabilimento, fatta eccezione per il caso in cui, come per la professione di logopedista, la lingua è espressione dell attività professionale. Pertanto, l accertamento delle conoscenze linguistiche, per le qualifiche costituite in Ordini o Collegi, interviene nella fase di effettivo esercizio della professione ed è demandata ai predetti organi.

70 14) Riconoscimento del titolo di ostetrica A) Il titolo di ostetrica fa parte del gruppo delle professioni settoriali i cui requisiti minimi di formazione sono uniformi a livello europeo. * In linea di principio il titolo è riconosciuto con il sistema automatico * Il titolo deve corrispondere ai dati concernenti la qualifica, riportati nell Allegato V * Il titolo deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: - una formazione a tempo pieno di ostetrica di tre anni di livello universitario o di insegnamento superiore subordinata al possesso di un diploma di livello secondario superiore oppure seguita da una pratica di due anni certificata. - una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3600 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere. - una formazione a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi o 3000 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere e da una pratica di un anno.

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