Le novità introdotte dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali. Maria Teresa Camera
|
|
- Valeria Bartolini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le novità introdotte dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Maria Teresa Camera
2 NORMATIVA Il processo di riforma risale al 2009, anno in cui l Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte degli stessi all attuazione della riforma Bersani (d.l. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006). L Autorità antitrust ha rilevato un mancato adeguamento dei codici deontologici ai principi concorrenziali concernenti: - l abolizione dei minimi tariffari; - l accesso alle professioni e della formazione dei professionisti; - la costituzione di società multidisciplinari. Atti conclusivi di un processo di riforma: - d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 e in attuazione dell art. 3, comma 5, relativo regolamento D.P.R. n. 137/2012, recante la Riforma degli ordinamenti professionali, - d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/ d.l. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012 M.T.CAMERA 2
3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DPR N. 137/2012 Si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini/Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Alla sanità si applica: - accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2) - albo unico nazionale (art. 3) - libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4) - obbligo di assicurazione (art. 5) La sanità resta esclusa dall applicazione delle disposizioni generali concernenti: - la formazione continua (art. 7) - il tirocinio professionale (art. 6) - il procedimento disciplinare (art. 8) M.T.CAMERA 3
4 Accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2 DPR n. 137/2012) E garantita la libertà dell accesso alle professioni regolamentate (La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge). L'esercizio della professione è libero e fondato: - sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, - alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, - alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. M.T.CAMERA 4
5 Accesso ed esercizio dell attività professionale (art. 2 DPR n. 137/2012) Non sono ammesse limitazioni : - alle iscrizioni agli albi professionali, ferma restando la disciplina dell esame di stato prevista all art. 33 Cost., comma 5; - del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute; - discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell associazione professionale o della società tra professionisti. Sono ammesse solo le limitazioni fondate: - su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale; - su condanne penali o disciplinari irrevocabili; - su altri motivi imperativi di interesse generale. M.T.CAMERA 5
6 Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012) Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l anagrafe di tutti iscritti, con l annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti a partire dall entrata in vigore del regolamento. I provvedimenti disciplinari devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo, cioè non più soggetto ad impugnativa. Essendo l annotazione relativa ai soli provvedimenti di natura disciplinare non è annotabile una sospensione cautelare (per es. in caso di procedimento penale) in quanto non è un provvedimento disciplinare Non è previsto un termine per l annotazione del provvedimento disciplinare, quindi, ad oggi si presuppone che l annotazione sia indefinita nel tempo. M.T.CAMERA 6
7 Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012) I Consigli territoriali forniscono per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell aggiornamento dell albo unico nazionale. L insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine o Collegio. La rete intranet della Federazione sarà strutturata in modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini/Collegi non debbano compiere alcun ulteriore adempimento. M.T.CAMERA 7
8 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4 DPR n. 137/2012) E ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. M.T.CAMERA 8
9 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4 DPR n. 137/2012) La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e d.lgs. n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole: la competenza è dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust). Il controllo della pubblicità veritiera e corretta viene effettuato dall Ordine/Collegio di appartenenza dell iscritto all Albo. M.T.CAMERA 9
10 Obbligo di assicurazione (art. 5 DPR n. 137/2012) E stato introdotto per il professionista l obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. La stipula dell assicurazione può avvenire anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti previdenziali, L obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un obbligo informativo nei confronti del cliente circa: - gli estremi della polizza; - il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni. La violazione dell obbligo di stipulare l assicurazione professionale costituisce illecito disciplinare. L obbligo per il professionista di stipulare un assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto M.T.CAMERA 10
11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate: - abrogazione delle tariffe; - pattuizione del compenso; - la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Art. 9 bis Società tra professionisti - soggetti - atto costitutivo. M.T.CAMERA 11
12 Sono abrogate le TARIFFE delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012: art. 9) A seguito dell abrogazione delle tariffe, la regola è quella del mercato e viene ripristinata la centralità dell accordo già enucleabile dall art c.c. Soltanto in mancanza di accordo, subentra la norma di legge speciale che ha come punti di riferimento, in sede giurisdizionale, l importanza e complessità dell opera che riflette il decoro della professione. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (il D.M. Giustizia n. 140/2012. Il Ministero della Salute deve ancora provvedere: iter in corso di definizione). Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale Il Ministero, per l individuazione dei parametri da adottare tramite DM (natura regolamentare), si è avvalsa, in analogia, del parere del CSS del 24/9/2003 che ha definito i parametri di riferimento delle tariffe mediche Rimane inalterata la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). 12 M.T.CAMERA 12
13 Il COMPENSO per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale(d.l. n. 1/2012, convertito nella L.n. 27/2012: art. 9) Il professionista deve rendere noto al cliente: - il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; - i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; - la misura del compenso con un preventivo di massima adeguato all'importanza dell'opera, indicando per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. M.T.CAMERA 13
14 Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis) - I soci di capitale devono avere una presenza minoritaria rispetto ai soci professionisti: sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. - La società si scioglie se viene meno la maggioranza numerica dei soci professionisti. - La società cooperativa deve avere un minimo di 3 soci. - Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali. - Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate M.T.CAMERA 14
15 Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis) L atto costitutivo deve contenere: - l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci (quindi l oggetto sociale della società non può indicare la possibilità di esercitare attività diverse, per es attività commerciale, da quella professionale); - l ammissione come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi, collegi (possono far parte della società anche i cittadini degli Stati membri dell UE con qualifica professionale riconosciuta per l esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del dlgs. n. 206/2007. Il riferimento non può essere al mero titolo di studio abilitante). Possono anche far parte della società tra professionisti: - soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche; - soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella società M.T.CAMERA 15
16 D.l. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 (In vigore dal 11 novembre 2012) La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): - l accertamento colpa lieve - il fondo copertura assicurativa - i contratti assicurativi - il danno biologico - i consulenti tecnici d ufficio M.T.CAMERA 16
17 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3) Accertamento colpa lieve L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile ( Risarcimento per fatto illecito.qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] ) Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta del sanitario che si è attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate. M.T.CAMERA 17
18 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): copertura assicurativa La regolamentazione avverrà con DPR che dovrà essere emanato, entro il 30/6/2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate. M.T.CAMERA 18
19 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Criteri: contratti di assicurazione e fondo Al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti in conformità a determinati criteri: 1. Determinare i casi, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. M.T.CAMERA 19
20 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Criteri: contratti di assicurazione e fondo 2. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medicoprofessionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4% del premio stesso (stabilito con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, Ministro dell economia e finanze, sentite la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie) M.T.CAMERA 20
21 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3). Contratti di assicurazione e fondo 3. Determinare il soggetto gestore del Fondo e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva. M.T.CAMERA 21
22 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): contratti assicurativi e contenuti - Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione, il decreto viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. - Resta comunque esclusa a carico degli enti del SSN ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. M.T.CAMERA 22
23 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): danno biologico - Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del d.lgs. n. 209/2005, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste - Presupposti: nella liquidazione del danno, si deve dare un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva) M.T.CAMERA 23
24 La responsabilità professionale dell esercente le professioni sanitarie (art. 3): consulenti tecnici d ufficio - Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'art. 13 R.D. n. 1368/1941 (disposizioni di attuazione del c.p.c.), devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. M.T.CAMERA 24
25 Grazie per l attenzione M.T.CAMERA 25
26 Procedimenti disciplinari e quali i risvolti dell obbligo formativo ECM Maria Teresa Camera M.T.CAMERA 26
27 NORMATIVA D.lgs.C.p.S , n.233 D.P.R , n. 221 (reg.) Parere del Consiglio di Stato su un nuovo schema di reg. (sez. consultiva per gli atti normativi n. 4199/2002 del e ): iter non portato a termine. Codice deontologico Ciascun Ordine/Collegio ha facoltà di adottare, nel proprio potere regolamentare il codice deontologico, ma nelle professioni si è soliti lasciare alla Federazione nazionale il compito di emanare il codice deontologico con vincolo per tutti gli iscritti agli albi. L art. 38 reg., prevedendo quali illeciti disciplinari abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate. M.T.CAMERA 27
28 IL COLLEGIO GIUDICANTE : composizione Non è da considerare quale organo perfetto che decide con la presenza di tutti i componenti: per la validità delle adunanze del consiglio è sufficiente l intervento della maggioranza dei componenti. Il principio dell immodificabilità della composizione è fatto salvo se il collegio non varia nella sua identità soggettiva nelle varie fasi del procedimento disciplinare e nell adozione della decisione finale Le sedute non sono pubbliche. M.T.CAMERA 28
29 ORDINE COMPETENTE A PROMUOVERE IL PROC. DISCIPLINARE Il sanitario iscritto in un albo provinciale ha diritto di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale. Se il comportamento censurabile disciplinarmente è posto in essere in una provincia diversa, l Ordine/Collegio che avuto notizia della mancanza commessa è tenuto ad informare l Ordine/Collegio nel cui albo il sanitario è iscritto a cui spetta di esaminare i fatti e di dar corso eventualmente al procedimento disciplinare. Sanitari cittadini di altri Stati membri dell U.E.: - quelli stabilitisi in Italia per esercitare la professione sono sottoposti al potere disciplinare dell Ordine/Collegio nel cui albo hanno ottenuto l iscrizione; - quelli presenti in Italia soltanto per svolgere una o più prestazioni di servizi, non hanno l obbligo di iscrizione all albo della provincia nella quale occasionalmente esercitano, ma sono comunque soggetti agli obblighi e alle sanzioni disciplinari previsti nei confronti dei sanitari italiani. M.T.CAMERA 29
30 SOGGETTI AL POTERE DISCIPLINARE - Iscritti all albo professionale. - I sanitari pubblici dipendenti che, con il loro comportamento, incidono sulle norme deontologiche, fermo restando la sottoposizione alla disciplina dell ente da cui dipendono per quanto riguarda l esercizio dell attività svolta in osservanza agli obblighi professionali correlati al rapporto d impiego. - legge n. 43/2006: obbligatorietà d iscrizione all albo per i pubblici dipendenti soltanto per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione. 30 M.T.CAMERA 30
31 FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Giudizio disciplinare: natura amministrativa e non giurisdizionale - Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all albo previo procedimento disciplinare (artt reg). I provvedimenti sanzionatori, adottati discrezionalmente, devono essere esaustivamente motivati dall organo giudicante FASE INIZIALE FASE ISTRUTTORIA FASE DECISORIA FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA M.T.CAMERA 31
32 FASE INIZIALE L azione disciplinare a carico dei sanitari che si rendono colpevoli di illeciti disciplinari è promossa: - d ufficio: a) dal consiglio direttivo di ciascun Ordine/Collegio nei confronti dei sanitari iscritti agli albi ; b) dal comitato centrale di ciascuna Federazione nazionale nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli Ordini/Collegi; c) dalla CCEPS nei confronti dei propri componenti professionisti e dei componenti dei comitati centrali delle Federazioni nazionali; - su iniziativa del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica territorialmente competente che comporta nei confronti dell Ordine/Collegio l obbligo di dare corso al procedimento disciplinare per cui, nel caso di omesso inizio, è previsto l esercizio di un potere sostitutivo da parte del Ministro della salute M.T.CAMERA 32
33 FASE ISTRUTTORIA: convocazione Nella lettera di convocazione deve risultare il motivo della convocazione (e non una mera elencazione degli articoli del codice deontologico che si ritengono violati) anche se non vengono indicati i fatti concreti nella loro menzione circostanziata, in considerazione del fatto che non sono stati ancora individuati gli elementi valutabili disciplinarmente e formulati gli addebiti. M.T.CAMERA 33
34 FASE ISTRUTTORIA : sanitario contumace Se il sanitario non risponde alla convocazione mancando di presentarsi, è opportuno che il presidente rinnovi l invito presso l ultimo domicilio conosciuto e la circostanza che il sanitario abbia mancato di comunicare all Ordine/Collegio il cambiamento di domicilio non può influire sulla legittimità del procedimento. Se il sanitario senza valide giustificazioni omette di nuovamente di comparire, si potrebbe configurare un comportamento ostruzionistico valutabile disciplinarmente per infrazione del dovere di collaborazione con l Ordine. M.T.CAMERA 34
35 FASE ISTRUTTORIA: audizione L audizione del sanitario è effettuata dal presidente o dal vice presidente. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal sanitario. Nella fase preliminare, il presidente accerta se il comportamento dell incolpato è sanzionabile, riferisce al consiglio direttivo che procede ad una istruttoria formale, decidendo se promuovere un procedimento disciplinare, con la precisazione degli addebiti da contestare, oppure se archiviare il caso M.T.CAMERA 35
36 FASE ISTRUTTORIA : apertura proc. disc. Se il Presidente decide di promuovere procedimento disciplinare deve provvede a notificare al sanitario incolpato : - gli addebiti circostanziati (Vi è violazione dell art. 39 reg. se non c è corrispondenza tra il contenuto dell audizione preliminare e la contestazione degli addebiti al sanitario). - il termine non inferiore a 20 giorni, entro il quale il sanitario può essere sentito prendendo visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio - l indicazione del luogo, giorno e ora in cui sarà celebrato il giudizio disciplinare, con l espresso avvertimento che, qualora non si presenti, si procederà in sua assenza (il sanitario può richiedere una proroga del termine per esercitare il proprio diritto alla difesa); M.T.CAMERA 36
37 FASE DECISORIA Trattazione orale riguarda l esposizione da parte del relatore dei fatti e le conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dal sanitario senza in nessun modo esprimere propri orientamenti o convinzioni personali. La commissione giudicante, nella stessa composizione dei componenti presenti nelle varie fasi del procedimento, adotta la decisione (data di adozione, fatti addebitati, prove assunte, motivazione, dispositivo, sottoscrizione del presidente e dal segretario) M.T.CAMERA 37
38 SANZIONI DISCIPLINARI Avvertimento: è la sanzione meno grave e consiste nel diffidare il sanitario colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. Infrazioni di minore gravità per indurre il professionista a non ricadere in esse. Comunicata per iscritto. Censura: è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È prevista per un infrazione di maggiore entità. Comunicata per iscritto. Le ipotesi di radiazione (art. 41 reg.: espulsione dall albo ed è a tempo indeterminato) e di sospensione dall esercizio professionale (art. 40 reg.: da 1 a 6 mesi) sono quelle che: - o rientrano nel novero delle sanzioni irrogate a conclusione di un giudizio disciplinare (art. 40 reg.); - oppure quelle che, previste dalla legge (artt. 42 e 43 reg.), danno luogo ad un procedimento disciplinare. Il sanitario radiato può essere reiscritto (art. 50 reg.), purché siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa era derivata da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione (non è sufficiente la mera estinzione della pena scontata dall interessato) M.T.CAMERA 38
39 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: modalità La decisione è pubblicata mediante deposito dell originale negli uffici di segreteria dell Odine/Collegio, che provvede a notificarne copia, all interessato, al Ministro della salute e al procuratore della Repubblica territorialmente competente e le comunicazioni o notificazioni devono essere eseguite a mezzo raccomandata a/r. Ad oggi via PEC: Legge n. 2/2009: art. 16, co. 7: gli iscritti agli albi comunicano ai rispettivi Ordini/Collegi il proprio indirizzo PEC o analogo indirizzo di posta elettronica art. 16, co. 8 : Le amministrazioni pubbliche, tra le quali, ai sensi del d.lgs. n.165/2001 [art. 1, co. 2], sono compresi gli enti pubblici non economici (Ordini/Collegi), istituiscono una casella PEC o analogo indirizzo di posta elettronica M.T.CAMERA 39
40 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: esecutività La decisione diviene esecutiva: - quando è trascorso il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla CCEPS; - quando, a seguito di ricorso alla CCEPS viene notificata alle parti la decisione della CCEPS che respinge il ricorso proposto. Per l esecuzione della sanzione della sospensione e dell interdizione ex art. 8 l.n.175/92 (Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad 1 anno), spetta all Ordine/Collegio fissarne la decorrenza specificandone l inizio e la fine. Per l esecuzione della sanzione della radiazione diventa immediatamente esecutiva con la notifica senza necessità di ulteriori atti da parte dell Ordine. Nel periodo di sospensione/interdizione/radiazione al sanitario è inibito l esercizio della professione e l attività svolta in tale periodo costituisce esercizio abusivo della professione penalmente perseguibile ex art. 348 c.p.(abusivo esercizio di una professione) M.T.CAMERA 40
41 FASE INTEGRATIVA D EFFICACIA: pubblicazione della decisione L Autorità Garante della Privacy ha affermato che la pubblicazione nell ufficio di segreteria del provvedimento disciplinare divenuto definitivo lo rende conoscibile: - sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di orientamento deontologico esemplificativo; - sia da parte di terzi (riviste, notiziari ecc.). I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono prevalenti rispetto all interesse alla riservatezza del singolo professionista. Le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell Ordine sono soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. Ne deriva che la loro pubblicazione non integra necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno morale da reato (Cass.civ., sez. III, n 20819/2009) M.T.CAMERA 41
42 PRESCRIZIONE DELL AZIONE DISCIPLINARE L art. 51 reg. fissa la prescrizione dell azione disciplinare in 5 anni. La decorrenza del termine prescrittivo, varia a seconda che l azione disciplinare sia proposta : - Per violazione di una norma deontologica : il termine di prescrizione quinquennale decorre (non dal momento in cui si è verificata la violazione deontologica) dalla data in cui l Ordine/Collegio procedente ha acquisito la conoscenza della violazione se è di carattere istantaneo, nel senso che si esaurisce nel momento in cui la violazione è posta in essere; se la violazione è continuata, ovvero protratta nel tempo, la prescrizione decorre dalla conoscenza del momento in cui è stato compiuto l ultimo atto. - Per un fatto o atto di rilevanza penale: il termine prescrittivo non decorre dall inizio di un procedimento penale a carico dell incolpato, bensì l effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale ha corso ed il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza divenuta definitiva. M.T.CAMERA 42
43 RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE: Principio della separazione dei giudizi Il sanitario può incorrere in una responsabilità penale ed in tale caso a suo carico può instaurarsi, oltre ad un procedimento penale da svolgersi innanzi al giudice ordinario, anche un procedimento disciplinare. L art. 44 reg. e il c.p.p. non dispongono una previsione che imponga la sospensione del giudizio disciplinare in corso di procedimento penale sugli stessi fatti. E opportuno che l Ordine/Collegio, prima di iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati in sede penale, attenda la conclusione dell iter penale a garanzia del sanitario, posto che le conclusioni cui perviene l autorità giudiziaria (condanna, proscioglimento, assoluzione) consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti. Sarebbe, quindi, utile in tale ipotesi aprire e contemporaneamente sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione dell iter penale M.T.CAMERA 43
44 IMPUGNATIVA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE La sanzione disciplinare è impugnabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (competente anche avverso i ricorsi di cancellazione dall albo e le operazioni elettorali). Il ricorso comporta la sospensione dei provvedimenti di cancellazione dall albo o sanzionatori. La sospensione è stata esclusa in materia elettorale ECCEZIONI DELL EFFETTO SOSPENSIVO: -per i provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 42 (radiazione) e 43 (sospensione) reg. riguardanti specifici reati (per es. artt. 290 c.p.p., 30 c.p., 35 c.p., ecc.), se il ricorso è proposto dal sanitario -per il provvedimento di iscrizione all albo se il ricorso è proposto dal Ministro della salute o dal procuratore della Repub. territorialmente competente - la CCEPS, nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l iscrizione all albo, può disporre, in via eccezionale, che il ricorso non abbia effetto sospensivo M.T.CAMERA 44
45 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE È AMMESSO RICORSO IN CASSAZIONE - sez. unite per difetto di giurisdizione (ex art. 362 c.p.c.); - sez. semplice per violazione di legge (ex art. 111 Cost.) Il ricorso (proposto nel termine di 60 giorni) non sospende l esecuzione della decisione della CCEPS M.T.CAMERA 45
46 Educazione Continua in Medicina è lo strumento mediante il quale si assicura una migliore qualità della prestazione sanitaria, a livello individuale, aziendale e territoriale, attraverso un sistema che contempla l acquisizione di crediti formativi per mezzo di percorsi formativi residenziali, a distanza, misti, per autoformazione, per partecipazione a progetti e/o programmi di ricerca (d.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 229/1999: artt. da 16 bis a 16 sexies). I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze aggiornate per offrire una assistenza qualitativamente utile dei propri pazienti. M.T.CAMERA 46
47 I FASE: OBBLIGO FORMATIVO (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) Incentivazione della formazione continua. 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale M.T.CAMERA 47
48 I FASE: OBBLIGO FORMATIVO (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) La Corte Costituzionale (sentenza n. 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e anzi al di fuori di questa. Conseguentemente rimaneva dubbia la questione relativa all applicabilità dell obbligo formativo mancando una conseguente sanzione (nulla poena sine lege). Nel precedente sistema non c era: - una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale; - una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini/Collegi dei crediti conseguiti. M.T.CAMERA 48
49 II FASE: OBBLIGO FORMATIVO - art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L. n.148/2011, modificato dalla l n. 214/2011 (le professioni sanitarie sono state escluse dalla disciplina dell art. 7 del D.P.R. n. 137/2012) ; - d.l , n. 158; - La formazione professionale è obbligatoria: al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale - La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare del sanitario e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. - La sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), è impugnabile innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e in appello innanzi alla Corte di Cassazione (D.lgs.C.p.S. n. 233/1946, DPR n. 221/1950 ). M.T.CAMERA 49
50 II FASE: ALTRE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO FORMATIVO - Ripercussioni gravi, come nel caso in cui l autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia, e accertate carenze o incompletezze nell aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico), che potrebbe perfino comportare ulteriori aggravanti. - Requisito per l accesso e la progressione di carriera per i professionisti in servizio presso strutture SSN (CCNL di comparto). - L obbligo di assicurazione da parte dei professionisti e di trasparenza nei confronti dei clienti. Possibili ripercussioni. M.T.CAMERA 50
51 Codici deontologici Ordini e Collegi - Gli ordinamenti professionali devono stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l obbligo formativo adeguando i codici deontologici entro il Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD, includendovi l obbligo di formazione continua o di aggiornamento, ma sono ancora manchevoli di previsioni sanzionatorie. - Codici deontologici: medici veterinari 2012 (artt. 11 e 56), con la precisa previsione di dimostrazione dei percorsi di aggiornamento in caso di cattiva pratica, è il più aggiornato tra tutte le professioni sanitarie; Ostetrica 2010 (art.1); IPASVI 2009 (art.11); Farmacisti 2007 (art. 9); Medici Chirurghi e Odontoiatri 2006 (art. 19 e disp. fin.); Psicologi 2006 (art. 5); TSRM 2004 (art. 2.12); M.T.CAMERA 51
52 SOGGETTI Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private e dipendenti del SSN (o convenzionati) - Tutti i «professionisti della sanita» (Accordo Stato regioni 2007 e 2009) - Il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. - Non sono destinatari dell obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitari (ottico, odontotecnico, puericultrice, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). M.T.CAMERA 52
53 SOGGETTI: Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private L ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche che la normativa tende a liberalizzare del tutto le professioni e a non ostacolare la libera concorrenza, affermando, in tale ottica, l obbligo di aggiornamento continuo. (Corte Cass.civ., sez.iii, ,n.2235, ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall'ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici) M.T.CAMERA 53
54 SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati) Non sussiste a carico delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività. (Corte Cass. civ , n La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider - anche se è un'asl - va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. Ed è il professionista sanitario semmai che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi). M.T.CAMERA 54
55 Commissione nazionale per la formazione continua Dal la gestione amministrativa del programma di ECM di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all AGENAS (l. n. 244/2007) - è composta da rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (D.M.: ; ; ), da rappresentanti regionali, da rappresentanti del Ministero dell istruzione dell università e della ricerca, ed è presieduta dal Ministro della salute. - si avvale di altri organismi con specifiche competenze ed ha il compito, tra gli altri, di stabilire il numero dei crediti formativi da conseguire entro un determinato triennio formativo (Accordi Stato Regioni e province autonome del 2007, del 2009 e del 2012) da parte del singolo professionista (150 nel triennio 2011/13: 50 crediti/anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75 l anno) M.T.CAMERA 55
56 M.T.CAMERA Ruolo del Consorzio per la Gestione dell Anagrafe delle Professioni Sanitarie Gli accordi Stato Regioni (2007/2009/2012)prevedono che : I Provider alla fine di ogni evento formativo, devono trasmettere l elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti al Co.Ge.A.P.S. che gestisce l anagrafe dei crediti Il Co.Ge.A.P.S. trasmette i dati ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per la creazione dei relativi dossier formativi (individuali o di equipe) Accesso alla banca dati per la verifica dello stato dei crediti acquisiti: professionista; l Ordine, Collegio e Associazione professionale Il sanitario interessato può richiedere il rilascio della certificazione all Ordine/Collegio, Associazione (non è un compito meramente contabile, ma di qualità) nel triennio formativo, previo esito positivo della verifica nella banca dati dei crediti ECM 56
57 Grazie per l attenzione M.T.CAMERA 57
58 RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OSTETRICA CONSEGUITA IN PAESI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA E IN PAESI NON COMUNITARI
59 DISCIPLINA NORMATIVA Legislazione comunitaria Direttiva 2005/36 Direttiva 2006/100 Legislazione nazionale Decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento attuativo del T.U. immigrazione D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (Regolamento modificativo del D.P.R. 394/99)
60 Direttiva 2005/36/CE Ambito di applicazione 1) Obiettivo : Favorire la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri, al fine di consentire al migrante di esercitare nello Stato di stabilimento la professione per la quale ha acquisito, nello Stato di origine, la relativa qualifica. 2) Strumento di realizzazione: Riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base di uniformi livelli di qualifica. 3) Effetti Il riconoscimento permette al cittadino comunitario che vuole stabilizzarsi in uno Stato membro di accedere alla professione corrispondente per la quale il richiedente è qualificato nello Stato membro di origine, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria.
61 4) Professione esercitabile nello Stato di stabilimento Il riconoscimento può essere richiesto per l esercizio di una professione regolamentata (attività subordinate al possesso di qualifiche professionali in forza di norme legislative o regolamentari, il cui titolo abilita all esercizio della professione) In Italia le professioni regolamentate sono 27 L elenco è consultabile sul sito web del Ministero della Salute: sanitarie
62 5) Soggetti destinatari - cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica professionale in uno Stato comunitario e vogliono esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro ; - cittadini non comunitari in possesso di un titolo professionale non comunitario già riconosciuto in un Paese membro se hanno svolto l attività professionale in quest ultimo per tre anni ; - cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera; 6) Oggetto diplomi, certificati rilasciati da università o altri organismi abilitati che certificano una formazione professionale acquisita in un Paese comunitario;
63 7) Autorità competente Autorità o organismo abilitato da disposizioni di legge a : - rilasciare documenti o informazioni, - ricevere le domande e adottare le decisioni ( art. 5 d.lgs.206/2007 ) Per le professioni sanitarie : Autorità competente Ministero della salute ( provvede al riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Paese di origine mediante rilascio di decreto direttoriale, che consente al richiedente l esercizio in Italia della professione per la quale è abilitato nel Paese di conseguimento )
64 8) Fattispecie lavorative disciplinate Esercizio di prestazione temporanea e occasionale di servizi Riguarda il caso del cittadino comunitario che vuole esercitare in uno Stato membro la professione alla quale è abilitato nello Stato di stabilimento, purché la prestazione di servizi sia occasionale e temporanea. L attività è svolta con il titolo professionale conseguito nello Stato di stabilimento e quindi non necessita di riconoscimento della qualifica. Onere del professionista: informare lo Stato ospitante circa la prestazione che si vuole eseguire Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento Riguarda il caso del cittadino comunitario che intende trasferirsi stabilmente in uno Stato membro ed esercitare la professione sulla base di un titolo che nello Stato di origine lo abilita a svolgere la corrispondente professione. L attività può essere svolta previo riconoscimento della qualifica.
65 9) Esercizio di prestazione di servizi temporanea e occasionale- Procedimento : a) Il prestatore, 30 giorni prima di fornire, per la prima volta, la prestazione professionale trasmette al Ministero della salute una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere e sulla copertura assicurativa, allegando apposita documentazione inerente la formazione ( solo per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico).la dichiarazione ha la validità di un anno e può essere rinnovata. b) Il Ministero valuta il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, la sua natura, la durata, la frequenza nonché l idoneità della formazione. c) Entro un mese dal ricevimento della dichiarazione il Ministero informa il prestatore riguardo la non necessità di verifica della formazione ovvero della necessità di assegnare una misura compensativa. La decisione va adottata entro due mesi dal ricevimento della dichiarazione. d) Se il Ministero non riscontra i caratteri della temporaneità e occasionalità, nega l autorizzazione.
66 10 ) Esercizio di professione regolamentata in regime di stabilimento Per esercitare stabilmente una specifica professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato conseguito il relativo titolo di studio è necessario chiedere, allo Stato di stabilimento, il riconoscimento del titolo professionale. Procedura del riconoscimento: si articola in due forme: - Sistema di riconoscimento automatico : basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione ( principio di riconoscimento automatico). - Sistema generale di riconoscimento : basato sul confronto tra le formazioni.
67 11) Riconoscimento con il sistema automatico Ha come presupposto il coordinamento delle condizioni minime di formazione delle qualifiche cui si riferisce, stabilite dalla Direttiva. Si applica: alle qualifiche settoriali di medico di base, medico specialista, odontoiatra, odontoiatra specialista, medico veterinario, farmacista, infermiere responsabile dell assistenza generale, ostetrica; a formazioni specifiche stabilite dalla Direttiva, coperte da diritti acquisiti/diritti specifici. Requisiti del titolo: Corrispondenza ai titoli indicati, per ciascuno Stato membro, nell allegato V della direttiva 2005/36/CE, in termine di - denominazione - Autorità competente che rilascia il titolo - denominazione della qualifica - data di riferimento a partire della quale è garantita dallo Stato Membro la conformità ai requisiti minimi di formazione. Tempi di definizione del procedimento: tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento
68 12) Regime generale di riconoscimento Si applica alle professioni non coperte dal sistema di riconoscimento automatico i cui titoli siano stati conseguiti: da cittadini comunitari o extracomunitari in uno Stato membro; da cittadini extracomunitari in uno Stato terzo, a cui è stato già riconosciuto il titolo in uno Stato membro purché sia stata esercitata l attività per tre anni; da cittadini di Paesi terzi cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato politico in uno Stato membro. Procedura Si basa sul confronto tra la formazione conseguita dal richiedente nel Paese di origine e quella prevista, per la corrispondente qualifica, nello Stato di stabilimento. In caso si riscontrino sostanziali differenze formative, può essere applicata, per colmare le carenze, una misura compensativa a scelta del richiedente, nella forma del tirocinio di adattamento o prova attitudinale. Organo di valutazione : Conferenza dei servizi Tempi di definizione del procedimento: Quattro mesi dalla data di presentazione della domanda
69 13 ) Requisito linguistico La procedura di riconoscimento con sistema automatico o con sistema generale prescinde dalla eventuale verifica delle conoscenze linguistiche. Il riconoscimento, quindi, non può essere negato perché non si conosce la lingua dello Stato di stabilimento, fatta eccezione per il caso in cui, come per la professione di logopedista, la lingua è espressione dell attività professionale. Pertanto, l accertamento delle conoscenze linguistiche, per le qualifiche costituite in Ordini o Collegi, interviene nella fase di effettivo esercizio della professione ed è demandata ai predetti organi.
70 14) Riconoscimento del titolo di ostetrica A) Il titolo di ostetrica fa parte del gruppo delle professioni settoriali i cui requisiti minimi di formazione sono uniformi a livello europeo. * In linea di principio il titolo è riconosciuto con il sistema automatico * Il titolo deve corrispondere ai dati concernenti la qualifica, riportati nell Allegato V * Il titolo deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: - una formazione a tempo pieno di ostetrica di tre anni di livello universitario o di insegnamento superiore subordinata al possesso di un diploma di livello secondario superiore oppure seguita da una pratica di due anni certificata. - una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3600 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere. - una formazione a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi o 3000 ore subordinata al possesso del titolo di infermiere e da una pratica di un anno.
HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO OBBLIGO ASSICURATIVO QUESITO (posto in data 2 ottobre 2014) Sono un dirigente medico dipendente ospedaliero. Come attività libero professionale svolgo soltanto attività intramoenia di équipe
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE QUESITO (posto in data 8 luglio 2013) Nella mia azienda sta per scadere il contratto assicurativo aziendale. Cosa può succedere alla luce del decreto
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TESTO COORDINATO DELL ARTICOLO 3, COMMA 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d.
DettagliDPR 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.
GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE DPR 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliRegolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO
DettagliRIFORMA DELLE PROFESSIONI PRINCIPI ISPIRATORI
FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA FAD formazione a distanza Seminario formativo valido per 4 CFP obbligatori in materia
DettagliArt. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DettagliCONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale
DettagliSIARED CATANIA 2014. Paolo d Agostino
SIARED CATANIA 2014 Paolo d Agostino Novità giurisprudenziali DECRETO BALDUZZI Diritto Penale: limitazione alla imperizia (ex 2236 cc) Diritto Civile: responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc. (nonostante
DettagliREGOLAMENTO GENERALE BORSA IMMOBILIARE DI TARANTO
REGOLAMENTO GENERALE BORSA IMMOBILIARE DI TARANTO (APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SUBFOR NELLA SEDUTA DEL 31.05.2012) Legenda: nel testo del Regolamento si utilizzeranno le seguenti definizioni
DettagliREGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA
REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA Approvato Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 delibera n. 83 Art. 1 disposizione generale Il Consiglio Direttivo,
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliLA RIFORMA DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI
LA RIFORMA DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI Armando Zambrano,Presidente CNI Rimini, 12 settembre 2012. 1 IL REGOLAMENTO SULLA RIFORMA Il regolamento
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliNorme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)
Dettagliproposta di legge n. 286
REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Luchetti, Castelli presentata in data 12 gennaio 2005 ISTITUZIONE DEL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
DettagliECM : adempimenti, provider e discenti
ECM : adempimenti, provider e discenti Paolo Besati Novara Direttivo Ante Seminario Ante 2012 XX Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnici Emodialisi Dialisi: tradizione e futuro 16 / 18 aprile Hotel Corallo
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliCircolare N.126 del 31 Luglio 2013
Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 RC professionisti. Dal 15 agosto diventa un obbligo! Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che entro il prossimo 15.08.2013, secondo quanto previsto
DettagliCircolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa
Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliART. 1 (finalità ed ambito applicativo)
OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliFONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura
DettagliTITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliModificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
DettagliIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Afragola, 29/04/2015 prot.2185/a7 IL DIRIGENTE SCOLASTICO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari
DettagliOGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.
1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti
DettagliOggetto: Gara ufficiosa per affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Temporary Management III annualità
Fac-simile DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI Oggetto: Gara ufficiosa per affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Temporary Management III annualità Il sottoscritto nato a il
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliModello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliCOMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008
DettagliSistema Disciplinare e Sanzionatorio
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliContratto di Apprendistato: nuova disciplina
Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.
L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 2 luglio 2007 n.5 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 25 giugno
DettagliRegolamento dell Albo Comunale delle Associazioni
COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013 1 TITOLO I TITOLO I - ISTITUZIONE
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliFederico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.
Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Revisore Contabile Servizi alle imprese Informativa per la clientela Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine
DettagliOGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari
Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliIL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
"Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliAGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE Regolamento, Linee di Indirizzo e chiarimenti a cura del Comitato Formazione Continua DEONTOLOGIA Art. 1.4 L ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliREGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015
REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 Codice A15030 D.D. 24 aprile 2015, n. 276 D.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010. Aggiornamento dello standard formativo e della relativa disciplina dei corsi per "Conduttore impianti
DettagliLa Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore
DettagliREGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE VIII LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 16 novembre 2005)
REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE Relazione della IV Commissione permanente ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA; ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
D.Lvo 39/2010 - Artt. 5 Parere: CONSOB Concerto NO Regolamento sulla formazione continua dei revisori BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze concernente le modalità del perfezionamento
DettagliCOMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliLEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6 LUGLIO 2012 NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI IL CONSIGLIO REGIONALE
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 6 LUGLIO 2012 NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA La seguente
DettagliTesto coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del
Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale
SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua,
Dettagli