Legge 10 dicembre 2014, n. 183
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- Rosa Forti
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1 Area Previdenza e assistenza Area Contrattazione - Mercato del Lavoro Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali
2 Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati» Predisposto in attuazione dell art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), nonché dell art. 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 10 dicembre
3 Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali Principi e criteri direttivi Art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5): rimodulazione ed omogeneizzazione di ASpI e Mini ASpI; incremento della durata massima per lavoratori con carriere contributive più rilevanti; estensione dell Aspi ai collaboratori coordinati e continuativi al fine di una universalizzazione del sussidio; introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; eventuale introduzione, dopo aver esaurito la NASpI, di una indennità aggiuntiva, senza copertura figurativa, per coloro che si trovino in forte disagio economico in base alla dichiarazione Isee. Art. 1, comma 4, lettera p) introduzione principi di politica attiva del lavoro con previsione di promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure volte al reinserimento nel tessuto produttivo anche attraverso accordi di ricollocazione con agenzie per il lavoro. 3
4 Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali Schema di decreto legislativo Composto da 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI); l indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di co.co.pro e co.co.co. (DIS-COLL); l assegno di disoccupazione (ASDI); il contratto di ricollocazione; le disposizioni finanziarie e finali. 4
5 NASpI La NASpI èuna indennitàmensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 Maggio 2015 la NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e mini ASpI. 5
6 NASpI I DESTINATARI I lavoratori dipendenti (compresi i quadri, i dirigenti e i dipendenti pubblici a tempo determinato) sono compresi anche: gli apprendisti i soci lavoratori (DPR n. 602/70) che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato (art. 1 c. 3 legge n. 142/2001), il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato (per OTD resta normativa previgente) 6
7 NASpI I REQUISITI La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentano congiuntamente i seguenti requisiti: si trovano in stato di disoccupazione (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti) ai sensi dell art. 1, c. 2, lettera c) del Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni; possono far valere, nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione. possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l inizio della disoccupazione. 7
8 NASpI I REQUISITI La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori: che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa; nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7 legge 604/66). Sono esclusi dalla fruizione dell indennità i lavoratori che siano cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 8
9 NASpI CALCOLO E MISURA La retribuzione mensile media per il calcolo della NASpI si ottiene rapportando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di settimane di contribuzione del medesimo periodo e moltiplicata per 4,33. 9
10 NASpI CALCOLO E MISURA L indennità mensile NASpI è pari al: 75% della retribuzione mensile media, fino a euro, più il 25% della differenza tra 1,195 euro e la retribuzione mensile media, se superiore; In ogni caso non può superare nel 2015 l importo mensile massimodi1.300 euro (rivalutato annualmente indici Istat). L indennitàsiriduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quartomese di fruizione (riduzione progressiva). 10
11 NASpI DURATA La durata della NASpI sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti l inizio della disoccupazione. In ogni caso i periodi contributivi che già hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della durata. Dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2016 la durata massima della Naspi saràdi 104 settimane (due anni). Dal 1 Gennaio 2017 la durata massima della prestazione sarà di 78 settimane (un anno e mezzo). 11
12 NASpI LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASpI per l anno in corso (nel 2015 l importo massimo mensile sarà di 1.820,00 euro). 12
13 NASpI LA DOMANDA La domanda di NASpI deve essere presentata all INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 13
14 NASpI CONDIZIONALITÀ L erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 181/2000 e successive modifiche. La legge 183/2014 prevede uno specifico Decreto con il quale saranno determinate nuove misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un occupazione e saranno determinate anche le condizioni e le modalità di attuazione e il sistema di sanzioni in caso di non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste. 14
15 NASpI INCENTIVO ALL AUTOIMPRENDITORIALITÀ Il lavoratore al quale spetta la NASpI, che intende avviare: un attività di tipo autonomo; un attività in forma di impresa individuale; sottoscrivere quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiederne la liquidazione anticipata in un unica soluzione dell importo se ancora non è stata percepita del tutto o della parte rimanente in caso di parziale percezione di essa. 15
16 NASpI INCENTIVO ALL AUTOIMPRENDITORIALITÀ Il lavoratore deve presentare domanda all INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell attività autonoma o dell associazione in cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI dovrà restituire per intero l anticipazione ottenuta. L erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all ANF 16
17 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO Il lavoratore che fruisce della prestazione NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro) decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a 6 mesi, in tal caso la prestazione viene sospesa d ufficio. 17
18 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinatocon un reddito annuale inferioreal reddito minimo escluso da imposizione(8.145 euro), mantiene la prestazione anche se la durata del rapporto di lavoro sia superiore ai 6 mesia condizione che comunichi all INPS, entro un mese dall inizio dell attività, il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro, o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l utilizzatore, devono essere diversi da quelli per i quali il lavoratore prestava la sua attivitàquando ècessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla percezione dell indennitànaspi. 18
19 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO In caso di mantenimento della prestazione quest ultima sarà ridotta per un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità, o, se antecedente, la fine dell anno. 19
20 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessa da uno di questi rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto alla percezione della NASpI, ridotta dell 80%, a condizione che comunichi all INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 20
21 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO AUTONOMO Nei casi di inizio di attività autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione, durante la percezione della NASpI, il lavoratore dovrà informare l INPS entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il presunto reddito annuo. La NASpI sarà ridotta per un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attivitàe la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità, o, se antecedente, la fine dell anno 21
22 NASpI COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO In ogni caso, la contribuzione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, versatain relazione all attivitàdi lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all art. 24 legge n.88/89 22
23 NASpI DECADENZA Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI in caso di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni dovute; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI; violazione delle regole di condizionalità previste ( ad esempio la partecipazione a politiche attive volte al reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo). 23
24 DIS-COLL ASPETTI GENERALI In via sperimentale per l anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 24
25 DIS-COLL REQUISITI La DIS-COLL è riconosciuta a soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni, al momento di presentazione della domanda; possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dell attività lavorativa e l evento stesso di cessazione; possano far valere, nell anno solare in cui si verifica la cessazione, almeno un mese di contributi, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che da diritto all accredito di un mese di contribuzione. 25
26 DIS-COLL CALCOLO E MISURA La DIS-COLL è rapportata al reddito medio mensile determinato sulla base dell imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati per rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui è cessato il rapporto di lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. 26
27 DIS-COLL CALCOLO E MISURA La DIS-COLL, è pari al 75% della retribuzione mensile media fino a euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di euro (nel 2015). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. 27
28 DIS-COLL DURATA La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio precedente l evento disoccupazione fino al predetto evento. A fini della durata non sono presi in considerazione i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 28
29 DIS-COLL DOMANDA La domanda va presentata all INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 29
30 DIS-COLL CONDIZIONALITÀ L erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti. Sono previste nuove misure, da introdurre con decreto legislativo, volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 30
31 DIS-COLL COMPATIBILITÀ CON LAVORO SUBORDINATO In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL; In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a cinque giorni, la DIS-COLL verrà sospesad ufficio. 31
32 DIS-COLL COMPATIBILITÀ CON LAVORO AUTONOMO Nel caso in cui un lavoratore che stia percependo l indennità DIS-COLL, intraprenda un attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività, indicando il reddito annuo presunto. La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all 80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vi è l obbligo di presentazione di una specifica autodichiarazione all INPS del reddito ricavato dall attività autonoma entro il 31 marzo dell anno successivo 32
33 DIS-COLL FINANZIAMENTO Le risorse previste per il finanziamento nell anno 2015 dell UNA TANTUM concorrono a finanziare per lo stesso anno la DIS-COLL. All eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da specifici provvedimenti legislativi. 33
34 ASDI In via sperimentale per l anno 2015, a partire dal 1 maggio 2015, è istituito l Assegno di disoccupazione (ASDI). Spetta ai percettori della NASpI, che abbiano usufruito interamente di essa entro il 31 dicembre 2015, senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. È limitato a determinate risorse finanziarie (200 milioni di euro per il 2015), ed è rivolto prioritariamente a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori prossimi al pensionamento che non abbiano maturato i relativi requisiti. L Assegno non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo. 34
35 ASDI La durata massima dell ASDI è di sei mesi ed è pari al 75% dell ultimo trattamento NASpI. In ogni caso l importo dell ASDI non può essere superiore all importo dell assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014). L importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore. Per l applicazione dell ASDI è prevista l emanazione di un Decreto nel quale saranno stabiliti, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i limiti nei quali i redditi che derivano da nuova occupazione potranno essere parzialmente cumulati con l Assegno di Disoccupazione. 35
36 ASDI Per il mantenimento al diritto alla percezione dell ASDI, sono previste condizioni alle quali lavoratore dovrà aderire, come ad esempio un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva per il lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative delle attività proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 36
37 CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Il Decreto prevede l introduzione del contratto di ricollocazione attraverso il quale il lavoratore in stato di disoccupazione, ha il diritto di ricevere dal Centro per l impiego territorialmente competente un voucher quale dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo di occupabilità prevista dalla legge 183/
38 CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Presentando il voucher ad una agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, il lavoratore si impegna a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede diritti e doveri del lavoratore: diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca di una nuova occupazione; diritto ad ottenere da parte dell agenzia la realizzazione di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, riferite alle attitudini del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona di appartenenza; dovere di porsi a disposizione e di cooperare con l agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L ammontare del voucher è proporzionato al profilo personale di occupabilità e l agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto (a ricollocazione avvenuta). 38
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