Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%: problematiche in fase di prima applicazione.

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1 Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%: problematiche in fase di prima applicazione. Cenni concernenti ulteriori futuri aumenti delle aliquote IVA contenuti nel D. legge Monti. 22 dicembre

2 Fonti normative Art. 2, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. 13 agosto 2011, n.138 modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n.148. Comunicato stampa 16 settembre C.A.E. n. 45/E del 12 ottobre Artt. 6 e 16 del D.P.R. n. 633/72. Art. 39 del D.L.n. 331/93. Art. 201 del Codice doganale comunitario. Art.18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: c.d. Decreto Monti che introduce futuri aumenti. 22 dicembre

3 Aumento aliquota dal 20% al 21% : decorrenza ed effetti L art. 2, comma 2-bis del D.L. n.138/2011 (c.d Manovra di ferragosto) in sede di conversione in legge ha aumentato la misura della aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% con decorrenza 17 settembre 2011*. Pertanto l aumento si applica alle operazioni effettuate, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 633/72, a partire dal 17 settembre L aumento ha comportato come conseguenza anche l aggiornamento della percentuale di scorporo dell IVA dei corrispettivi utilizzata dai commercianti al minuto e soggetti assimilati in sede di liquidazione periodica. Sono rimaste invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Data di entrata in vigore della Legge di conversione. 22 dicembre

4 Momento di effettuazione della operazione Ai fini della applicazione della nuova aliquota del 21% occorre individuare con precisione il momento di effettuazione della operazione oggetto di fatturazione. A tal fine occorre far riferimento a quanto disposto dai seguenti articoli: Art. 6 del D.P.R. n. 633/72: cessioni di beni e prestazioni di servizi; Art. 39 del D.L. n. 331/93: acquisti intracomunitari; Art. 201 del Codice doganale comunitario per le importazioni. Se anteriormente all effettuazione dell operazione in base, alle disposizioni sopra citate, viene emessa fattura o pagato o tutto in parte il corrispettivo l operazione si considera effettuata limitatamente all importo pagato o fatturato. 22 dicembre

5 Operazione Tabella riepilogativa delle principali operazioni Momento di effettuazione Cessione di beni mobili Cessione di beni immobili Cessione di beni con effetti traslativi differiti (conto prova, conto visione) Consegna o spedizione anche in presenza di fattura differita Data stipula dell atto Nel momento in cui si producono tali effetti (in ogni caso dopo l anno) Contratto estimatorio Cessioni periodiche o continuative di beni oggetto di somministrazione Autoconsumo esterno Prestazioni di servizi (contratto d opera o appalto avente per oggetto la produzione di beni o servizi) Acquisti intracomunitari Importazioni Emissione anticipata fattura Rivendita a terzi o il termine pattuito per i beni non restituiti (in ogni caso dopo l anno) Pagamento corrispettivo Prelievo dei beni Pagamento del corrispettivo Consegna dei beni al destinatario o momento di arrivo nel luogo di destinazione in Italia Data accettazione della bolla doganale Data della fattura Pagamento anticipato Data del pagamento 5

6 Casi particolari Vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento vincolante per le parti: al momento della consegna dei beni mobili e della stipula del contratto per la cessione di beni immobili. Cessione di un unico bene con consegna ripartita (es.: vari pezzi di un unico impianto): al momento dell ultima consegna. Cessione di beni con posa in opera: all atto dell ultimazione della prestazione di installazione (quest ultima è prestazione accessoria). Le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, rese da un soggetto passivo CEE ad un soggetto passivo italiano, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo: al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione. 6

7 Attenzione: futura modifica dell art. 6, comma 6 del D.P.R. n. 633/72, concernente il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche effettuate da o nei confronti di soggetti passivi esteri* Le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, rese da un sogetto passivo italiano nei confronti di soggetti passivi esteri (Cee ed extra- cee) e viceversa, si considerano effettuate al momento della loro ultimazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se prima di tale eventi, il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, la prestazione si considera effettuata limitatamente all importo pagato alla data del pagamento. Le modifiche si applicheranno dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge. *Art. 8, comma 2, lett. a) del disegno di legge Comunitaria 2010 approvato dal Senato il che recepisce l art. 66 della Direttiva 2006/112/CE, così come modificato dall art.1 della Direttiva 2008/117//CE del 16 dicembre In realtà la disposizione della Direttiva introduce tale obbligo solo per le prestazioni di servizi per le quali l IVA è dovuta dal destinatario delle stesse mediante reverse charge. 7

8 Attenzione: futura modifica del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi continuativi superiori ad un anno effettuate da o nei confronti di soggetti passivi esteri* Le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, rese da un soggetto passivo estero ad un soggetto passivo italiano e viceversa, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla terminazione delle prestazioni medesime. Anche tali modifiche si applicheranno dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge. *Art. 8, comma 2, lett. a) del disegno di legge comunitaria approvato dal Senato il che recepisce l art. 64 della Direttiva 2006/112/CE, così come modificato dall art.1 della Direttiva 2008/117//CE del 16 dicembre

9 Tabella: cessioni di beni mobili Data della consegna dei beni Effettuata prima del 17 settembre Effettuata prima del 17 settembre Effettuata prima del 17 settembre Effettuata dal 17 settembre Non effettuata Non effettuata Data della fattura Fattura emessa alla data della consegna Fattura differita emessa dopo il 17 settembre (entro il 15 del mese successivo) Fattura emessa prima del 17 settembre ma registrata dopo per effetto dei 15 giorni Fattura emessa alla data della consegna Fattura di acconto ( o a saldo) emessa prima del 17settembre Fattura di acconto (o saldo) emessa dal 17 settembre Aliquota IVA 20% 20% 20% 21% 20% 21% 22 dicembre

10 Tabella: cessioni di beni immobili Data dell atto di vendita Atto stipulato prima del 17 settembre 2011 Atto stipulato dal 17 settembre 2011 Atto stipulato dal 17 settembre 2011 Data della fattura Fattura emessa al momento dell atto Fattura emessa prima del 17 settembre 2011 (totale o di acconto) Fattura emessa al momento dell atto (totale o a saldo) Aliquota IVA 20% 20% 21% 22 dicembre

11 Tabella: prestazioni di servizi Data di pagamento della prestazione di servizio Prima del 17 settembre 2011 Dal 17 settembre 2011 Dal 17 settembre 2011 Prima del 17 settembre 2011 (acconto) Dal 17 settembre 2011 (saldo) Data emissione fattura Fattura emessa prima del 17 settembre 2011(alla data del pagamento) Fattura emessa prima del 17 settembre 2011 Fattura emessa dopo il 17 settembre 2011 Fattura di acconto emessa prima del 17 settembre 2011(alla data del pagamento) Fattura emessa dopo il 17 settembre 2011 Aliquota IVA 20% 20% 21% 20% 21% 22 dicembre

12 Fattura differita La fattura differita (in presenza di documento di trasporto) può essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, la fatturazione differita non comporta il differimento della esigibilità dell imposta. Ne deriva che le cessioni di beni oggetto di fatturazione differita, devono essere fatturate con l aliquota IVA vigente alla data di consegna dei beni, essendo irrilevante l eventuale mutamento della aliquota IVA verificatosi tra tale data e l emissione della relativa fattura. Conseguentemente le cessioni di beni consegnati o spediti con documento di trasporto entro il 16 settembre 2011, scontano l aliquota IVA del 20% anche se fatturate e registrate entro il 15 ottobre

13 Fattura riepilogativa mensile Se nello stesso mese solare (settembre 2011) sono state effettuate più cessioni di beni con documento di trasporto tra gli stessi soggetti, il fornitore può emettere un unica fattura differita riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nello stesso mese. In tale caso la fattura dovrà recare 2 aliquote IVA: quella del 20% per le consegne fatte entro il 16 settembre 2011; quella del 21% per le consegne fatte dal 17 al 30 settembre dicembre

14 Note di variazione in diminuzione Le note di credito, se emesse, scontano la medesima aliquota IVA relativa all operazione oggetto di fatturazione principale, anche nel caso in cui alla data di emissione della nota di credito l aliquota IVA sia cambiata. Pertanto sono soggette all aliquota IVA del 20% le note di credito che rettificano fatture aventi per oggetto operazioni effettuate (e in genere fatturate) entro il 16 settembre Ciò anche nell ipotesi in cui la nota di credito sia emessa in data successiva. Le note di credito che rettificano operazioni effettuate dal 17 settembre scontano invece l aliquota del 21%. 22 dicembre

15 Note di variazione in aumento Le note di variazione in aumento emesse per sanare errori di omissione o irregolare fatturazione di beni o servizi scontano sempre l IVA con la medesima aliquota dell operazione originaria oggetto di fatturazione principale. Le note di variazione in aumento emesse per variazione dell imponibile si differenziano a seconda che si riferiscano a: a) Cessioni di beni: l aliquota IVA da applicare è sempre quella vigente al momento della consegna dei beni oggetto di fatturazione principale*. b) Prestazioni di servizi: l aliquota IVA da applicare è sempre quella vigente al momento di emissione della nota di variazione in aumento. *Tali ipotesi non va confusa con quella in cui l aumento dell imponibile derivi da un incremento dei beni. Tale fattispecie infatti non da luogo ad una rettifica della operazione originaria ma ad una nuova operazione soggetta all aliquota IVA vigente al momento in cui si verifica la consegna della maggior quantità dei beni. 15

16 Chiarimenti della Agenzia: C.A.E. n. 45/E del 12 ottobre 2011 L Agenzia delle Entrate, con circolare n. 45/E ha fornito alcune utili precisazioni sull aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%. I chiarimenti principali riguardano: le fatture ad esigibilità differita emesse nei confronti dello Stato ed altri entri pubblici; alcune operazioni relative a settori particolari (agenzie di viaggio e turismo, regime del margine globale, servizi di somministrazione di acqua, luce e gas,ecc.); le operazioni effettuate dai commercianti al minuto; La precisazione più importante riguarda la possibilità di sanare (senza applicazione di sanzioni) gli eventuali errori di fatturazione commessi dal contribuente nella prima fase di applicazione della nuova aliquota del 21%. 22 dicembre

17 Fattura con IVA ad esigibilità differita emessa nei confronti di enti pubblici Per quanto riguarda le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici*, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l IVA al 21% non si applica alle operazioni per le quali, entro la data del 16 settembre 2011, sia stata emessa fattura ad esigibilità differita. Ciò indipendentemente dal fatto che a tale data: sia intervenuto o meno il pagamento del corrispettivo. la fattura sia stata registrata nel registro delle vendite o corrispettivi. Tale fattura infatti comporta solo il differimento del versamento dell imposta al momento del relativo pagamento. * Art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/ dicembre

18 Fattura con IVA ad esigibilità differita emessa nei confronti di enti pubblici Pertanto nonostante l interpretazione letterale della norma sembrasse subordinare l applicazione dell aliquota IVA del 20% all emissione e registrazione della fattura entro il 16 settembre 2011, l Agenzia precisa che l aliquota del 20% si applica anche nel caso in cui la fattura sia emessa entro il 16 settembre 2011 anche se registrata dopo tale data. Ad es.: cessione a ente pubblico di beni consegnati con bolla di accompagnamento il 16 settembre 2011, fatturata entro il 15 ottobre In verità la medesima aliquota IVA del 20% si dovrebbe applicare anche in presenza di fattura ad esigibilità differita emessa dopo il 16 settembre 2011 a fronte di consegna dei beni avvenuta entro tale data. 22 dicembre

19 Cessioni di beni oggetto di margine globale Le imprese che applicano il regime del margine globale per le cessioni di determinati beni usati (ad es. per la rivendita di veicoli usati, francobolli, monete da collezione,confezioni tessili, prodotti di abbigliamento e accessori ecc.), adottano il c.d. metodo globale. La base imponibile di tali operazioni è data dalla differenza tra: l ammontare complessivo delle cessioni effettuate nel mese o trimestre di riferimento. e l ammontare complessivo degli acquisti fatti nello stesso periodo. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota di margine da assoggettare ad IVA del 20% e quella da assoggettare all aliquota del 21%, vanno determinate proporzionalmente, sulla base del rapporto percentuale tra: le operazioni effettuate entro il 16 settembre 2011; le operazioni effettuate dal 17 settembre dicembre

20 Operazioni effettuate dalle Agenzie di viaggio Il regime delle agenzie di viaggio (art.74-ter del DPR.n.633/72) comporta che l IVA non è determinata dal corrispettivo di ogni singola operazione, ma è determinata dalla differenza tra: i corrispettivi dovuti all agenzia; i costi sostenuti dalla stessa per gli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiatore, (al lordo della relativa imposta). Da tale margine lordo si deve scorporare l IVA ordinaria (meccanismo cd. base da base ). Ai fini IVA, con riferimento al momento di effettuazione della operazione, non rilevano gli acconti, in quanto l operazione si considera effettuata al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se precedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno. Il viaggio o soggiorno si considera iniziato all atto della prima prestazione di servizi a vantaggio del viaggiatore. 22 dicembre

21 Operazioni effettuate dalle Agenzie di viaggio L Agenzia delle Entrate ha precisato che la parte imponibile da assoggettare ad IVA del 20% e quella che sconta la nuova aliquota del 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra : i corrispettivi dei viaggi pagati interamente (o iniziati) entro il 16 settembre 2011 e i corrispettivi dei viaggi pagati (o iniziati) a decorrere dal 17 settembre dicembre

22 Somministrazione di luce, acqua e gas Per la somministrazione di acqua, luce, gas, ed energie similari, la fatturazione avviene solitamente in base a consumi presunti. All atto della rilevazione degli effettivi consumi le ditte fornitrici procedono ad emettere note di accredito e di addebito in relazione ai conteggi effettuati sulla base delle letture effettive dei contatori. In tale ipotesi, l Agenzia, ha chiarito che qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 20% e quelli fatturati al 21%, la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. 22 dicembre

23 Somministrazione di luce, acqua e gas In particolare l Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nota di credito, ai fini della restituzione della aliquota IVA, occorre tener conto di quale sia stata la aliquota IVA (20% oppure 21%) applicata per la maggior parte del tempo, nel periodo interessato dal conguaglio. 22 dicembre

24 Tabella: conguaglio a credito delle bollette luce, acqua e gas Periodo interessato dal conguaglio Aliquote IVA applicate nel periodo Aliquota IVA da applicare in sede di nota credito Trimestre: Luglio Agosto Settembre Trimestre: Settembre Ottobre Novembre 20%: dal 1 luglio al 16 settembre 2011 (78 giorni) 21%: dal 17 settembre al 30 settembre 2011 (14 giorni) 20% dal 1 al 16 settembre 2011 (16 giorni) 21% dal 17 settembre al 30 novembre 2011 (75 giorni) 20% 21% 24

25 Le operazioni effettuate dai commercianti al minuto: scorporo dell imposta Prima delle modifiche normative introdotte dalla legge di conversione del Decreto manovra di ferragosto * i commercianti al fine di procedere allo scorporo dell IVA dai corrispettivi incassati potevano utilizzare 2 metodi alternativi; metodo della percentuale di scorporo, con il quale il corrispettivo viene diminuito di una differente percentuale in funzione dell aliquota applicata; metodo matematico matematico, con il quale l imponibile l è determinato: - dividendo l importo l complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per aliquota 4%, 110 per aliquota 10% e 120 per aliquota 20%; - moltiplicando il quoziente per cento; - arrotondando il prodotto ottenuto, per difetto o per eccesso, al centesimo di ero. Una volta determinato l imponibile, l si applica l IVA l in base all aliquota dovuta. *D.L.n.138/ dicembre

26 Le operazioni effettuate dai commercianti al minuto: scorporo dell imposta In seguito alle modifiche apportate all art.27 del D.P.R. n. 633/72 dalla legge di conversione del D.L. n. 138/2011, l unico metodo utilizzabile è quello matematico. Pertanto in base a tale metodo, per scorporare l IVA l del 21% dai corrispettivi incassati, i soggetti interessati devono dividere l importo l complessivo lordo dei corrispettivi per 121, moltiplicare il quoziente per cento e arrotondare il prodotto ottenuto (per difetto o per eccesso) al centesimo di euro. A tale imponibile, così ottenuto, si applica l aliquota l del 21%. Per opportune esigenze di semplificazione l Agenzia delle Entrate fa decorrere l adozione obbligatoria di tale metodo matematico a partire dalla prima liquidazione successiva al 17 settembre dicembre

27 Le operazioni effettuate dai commercianti al minuto: scorporo dell imposta I soggetti mensili sono obbligati ad applicare il nuovo metodo di scorporo matematico dalla liquidazione relativa al mese di settembre 2011, da effettuarsi entro il 17 ottobre I soggetti trimestrali sono obbligati ad applicare il nuovo metodo di scorporo matematico dalla liquidazione relativa al 3 trimestre 2011 (luglioagosto-settembre), da effettuarsi entro il 16 novembre Poiché la variazione della aliquota IVA è intervenuta in data 17 settembre, per la liquidazione di settembre e per quella del 3 trimestre 2011 i corrispettivi incassati fino al 16 settembre vanno scorporati dividendo per 120, quelli successivi dividendo per dicembre

28 Istanza di rimborso trimestrale Con Risoluzione 28 settembre 2011, n. 28/E, l Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che intendevano chiedere il rimborso IVA trimestrale del 3 trimestre 2011 dovevano utilizzare il modello IVA TR approvato nel 2009, in attesa della predisposizione del nuovo modello IVA TR. E stato precisato che gli imponibili e l imposta con l aliquota del 21% andavano riportati negli stessi righi delle operazioni al 20% (cessioni: rigo TA11; acquisti: rigo TB11). La relativa differenza di imposta del 1% andava indicata nei righi previsti per la variazione e gli arrotondamenti di imposta (cessioni: rigo TA14; acquisti: rigo TAB13). 22 dicembre

29 Correzione degli errori commessi in fase di prima applicazione 22 dicembre

30 Sanzioni per irregolare fatturazione Sanzioni in capo al fornitore/prestatore: omessa tardiva fatturazione: dal 100% al 200% dell IVA (minimo 516 euro) + omesso versamento: 30% del IVA;* Sanzione in capo al cessionario/committente: mancata regolarizzazione (mediante emissione di documento integrativo e autoliquidazione della maggior imposta IVA) nei 30 giorni successivi alla registrazione della fattura di acquisto: 100% dell IVA (minimo di 258 euro).* * Artt. 6, (commi 1 e 8) e 13 del D. Lgs n. 471/97 22 dicembre

31 Prima sanatoria: comunicato stampa iniziale dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate inizialmente con comunicato stampa 16 settembre 2011 aveva precisato che: qualora ragioni di ordine tecnico avessero impedito l adeguamento rapido dei software per la fatturazione e dei registratori di cassa, i contribuenti avrebbero potuto regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, le operazioni "non corrette" provvedendo a : emettere nota di variazione in aumento; versare la maggiore imposta, collegata all'aumento dell'aliquota IVA nella liquidazione periodica in cui l'iva fosse esigibile (17 ottobre 2011 per i contribuenti mensili e 16 novembre 2011 per quelli trimestrali). 22 dicembre

32 Ulteriore Sanatoria introdotta dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12 ottobre 2011 Successivamente, l Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle difficoltà operative riscontrate dai contribuenti riguardo al termine indicato nel comunicato stampa, con Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, oltre a fornire utili chiarimenti concernenti alcune problematiche relative all aumento dell aliquota IVA ordinaria, ha ulteriormente ampliato i termini entro cui il contribuente può regolarizzare, senza incorrere sanzioni, eventuali errori di fatturazione commessi nella prima fase di applicazione della nuova aliquota. 22 dicembre

33 Regolarizzazione degli errori senza applicazione della sanzione In particolare l Agenzia ha chiarito che a) i contribuenti mensili possono regolarizzare: entro il 27 dicembre 2011 le fatture emesse entro il mese di novembre 2011; entro il 16 marzo 2012 le fatture emesse nel mese di dicembre b) i contribuenti trimestrali possono regolarizzare: entro il 27 dicembre 2011 le fatture emesse entro il mese di settembre 2011; entro il 16 marzo 2012 le fatture emesse nell ultimo trimestre dicembre

34 Regolarizzazione degli errori senza applicazione di sanzioni La regolarizzazione non è soggetta a sanzioni, alla condizione che il contribuente provveda a versare: la maggiore IVA* gli interessi** (se dovuti per effetto del differimento dell obbligo di versamento rispetto alla scadenza originaria). * Utilizzando i codici tributo propri delle liquidazioni periodiche IVA di riferimento. ** In mancanza di precisazioni si ritiene nella misura degli interessi legali: fino al 31 dicembre 2011: 1,5% e dal 1 gennaio 2012: 2,5% per effetto del D.M dicembre

35 Regolarizzazione degli errori senza applicazione di sanzioni in capo ai cessionari e committenti Anche i cessionari di beni e i committenti dei servizi possono regolarizzare senza sanzioni le fatture, recanti una minor aliquota IVA, emesse dai propri fornitori/ prestatori. Tale regolarizzazione potrà essere effettuata entro il 30 aprile 2012 (anziché entro l'ordinario termine di trenta giorni successivi alla registrazione della fattura originaria). Logicamente il cessionario/committente non è tenuto ad alcuna regolarizzazione nel caso in cui abbia ricevuto fattura integrativa da parte del proprio fornitore/prestatore entro il 30 aprile dicembre

36 Termini per la regolarizzazione senza sanzioni Soggetti interessati Contribuenti mensili Contribuenti trimestrali Fattura ordinaria emessa Entro il mese di novembre 2011 Nel mese di dicembre 2011 Entro il mese di settembre 2011 Termine per la regolarizzazione 27 dicembre marzo dicembre 2011 Cessionario committente Nell ultimo trimestre 2011 Non riceve fattura integrativa 16 marzo aprile

37 Future modifiche aliquote IVA introdotte dal decreto salva Italia L art.18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. Decreto Monti o Decreto Salva Italia modificando l art.40, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 98/2011* interviene modificando nuovamente le aliquote IVA. In particolare la nuova formulazione dell art. 40, comma 1-ter dispone che: A decorrere dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 le aliquote IVA del 10% e del 21% sono incrementate di 2 punti percentuali passando dal 21% al 23% e dal 10% al 12% (comma 1-ter, primo periodo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento (comma 1-ter, secondo periodo); A decorrere dal 1 gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. : dal 23% al 23,05% e dal 12% al 12,5% (comma 1-ter, terzo periodo). * Convertito in Legge 15 luglio 2011, n dicembre

38 Possibili future modifiche relative agli anni 2013 e 2014 L art. 40, comma 1- quarter precisa che: gli aumenti relativi agli anni 2013 e 2014 non si aplicheranno qualora entro il 30 settembre 2012 saranno entrati in vigore: 1. provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, 2. nonché l eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a " milioni di euro per l'anno 2013 ed a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014". 22 dicembre

39 Possibili future modifiche relative agli anni 2013 e 2014 In pratica se entro il 30 settembre 2012 non sarà attuata la riforma fiscale, tale da assicurare i risultati positivi rideterminati dal Decreto Monti,le risorse dovranno essere attinte dal gettito IVA, confermando anche per l anno 2013 l aumento dell aliquota IVA del 23% e 12%; introducendo per l anno 2014 un ulteriore aumento di 0,5% punti percentuali: 23,5% e 12,5%. 22 dicembre

40 Le aliquote IVA attualmente vigenti nei 27 Paesi membri della Comunità economica europea 40

41 Aliquote IVA vigenti nella Unione europea al 1 lugl io 2011 Paese CEE Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Grecia Germania Irlanda Italia Codice ISO AT BE BG CY DK EE FI FR EL DE IE IT Aliquota IVA ridotta 2,1% 4,8% 4% 9% 7% 10% Aliquota IVA media 10% 6% - 12% 9% 5% - 8% 9% - 13% 5,5% 6,5% 13% 9% - 13,5% Aliquota IVA ordinaria 20% 21% 20% 15% 25% 20% 23% 19,6% 23% 19% 21% 21% 41

42 Aliquote IVA vigenti nella Unione europea al 1 lugl io 2011 Paese CEE Codice ISO Aliquota ridotta Aliquota media Aliquota ordinaria Lettonia LV 12% 22% Lituania LT 5% - 9% 21% Lussemburgo LU 3% 6% - 12% 15% Malta MT 5% - 7% 18% Olonda NL 6% 19% Polonia PL 5% - 8% 23% Portogallo PT 6% - 13% 23% Regno Unito UK 5% 20% Romania RO 5% - 9% 24% Repub. Ceca CZ 10% 20% Slovenia SI 8,5% 20% Slovacchia SK 10% 20% Spagna EL 4% 8% 18% Svezia SE 6% - 12% 25% Ungheria HU 5% - 18% 25% 42

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