Circolare N. 63 Area: TAX & LAW LO SCUDO FISCALE
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1 Circolare N. 63 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 15 settembre 2009 LO SCUDO FISCALE Per effetto di quanto previsto dal DL 78/2009 (c.d. Manovra d Estate ), viene riproposta la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all estero in violazione della normativa sul monitoraggio dei capitali. La sanatoria si perfeziona mediante il pagamento di un imposta straordinaria del 5% sul valore delle attività irregolarmente detenute all estero, da effettuarsi nel periodo 15 settembre aprile Contestualmente, vengono inasprite le sanzioni in materia ed introdotta una presunzione (relativa) per la quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato si considerano costituite mediante redditi sottratti a tassazione. SOGGETTI INTERESSATI La sanatoria (c.d. scudo fiscale-ter ) interessa i seguenti soggetti: persone fisiche; enti non commerciali (tra cui i trust); società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell art. 5, TUIR; fiscalmente residenti in Italia, che detengono all estero, da una data non successiva al 31 dicembre 2008, attività finanziarie e patrimoniali in violazione delle disposizioni previste dal DL 167/1990 (mancata compilazione del quadro RW di UNICO). Sono escluse dalla sanatoria le società di persone che svolgono attività commerciali e le società di capitali (alle quali non si applica la disciplina sul monitoraggio fiscale). Non possono fruire dello scudo fiscale anche quei soggetti che non hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ma solo gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera. Il meccanismo previsto dal DL 78/2009 ripropone le disposizioni relative alla precedente sanatoria (DL 350/2001), e consente di recuperare le principali istruzioni di prassi emanate a suo tempo dall Amministrazione finanziaria. IL REQUISITO DELLA RESIDENZA FISCALE L adesione alla sanatoria è riservata ai soli soggetti che risultano residenti nel territorio dello Stato. Relativamente alle persone fisiche, la condizione della residenza fiscale in Italia, si verifica, alternativamente, nel caso in cui la persona per la maggior parte del periodo d imposta: sia iscritta nell anagrafe della popolazione residente; abbia il domicilio o la residenza civilistica in Italia. Per quanto riguarda gli altri soggetti, la residenza si considera in Italia se è ivi posta per la maggior parte del periodo d imposta, la sede legale o la sede dell amministrazione o l oggetto principale. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5
2 Considerata la possibilità di regolarizzare le attività detenute all estero dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010, la residenza in Italia deve sussistere negli anni 2009 o AMBITO OGGETTIVO Oggetto dello scudo sono le attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero, quali: somme di denaro; attività finanziarie (azioni, obbligazioni, quote societarie, certificati di massa, derivati, polizze vita, conti correnti, ecc.); attività non finanziarie (immobili, multiproprietà, quote di diritti reali, oggetti preziosi, yacht, opere d arte, ecc.). Possono essere sanati anche i finanziamenti a società estere (finanziamento soci). IL LUOGO DI DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ Sono previste diverse modalità di sanatoria in rapporto al Paese estero ove le attività sono detenute: IN PAESI EXTRA UE rimpatrio delle attività IN PAESI UE O IN NORVEGIA regolarizzazione o rimpatrio delle attività La regolarizzazione consiste, nel far emergere le attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero, continuando a mantenerle al di fuori dell Italia. La ripartizione viene effettuata distinguendo i Paesi UE e quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che danno garanzie di un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa, dai Paesi extra UE. Per le attività detenute in Paesi extra UE non è consentita la regolarizzazione (mantenendole all estero) ma solo il rimpatrio. Qualora gli immobili, ancorché situati in Paesi extra UE, siano intestati a delle società, è possibile procedere al rimpatrio delle partecipazioni. DATA DI DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ La versione definitiva della norma prevede che le suddette attività possano essere sanate solo se detenute all estero da una data non successiva al 31 dicembre Pertanto, le attività che alla data del 1 gennaio 2009 non erano detenute all estero non sono regolarizzabili, né rimpatriabili. DATA DI DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ non successiva al 31 dicembre 2008 TERMINI ED ADEMPIMENTI CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5
3 Il rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all estero devono essere effettuati nel periodo: 15 settembre aprile 2010 In detto periodo devono essere portati a compimento tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento dello scudo fiscale. GLI ADEMPIMENTI Il contribuente deve presentare ad uno dei seguenti intermediari: banche italiane; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società fiduciarie; agenti di cambio; Poste italiane Spa; stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti; una dichiarazione riservata nella quale vengono riportate la natura e l ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. Nella stessa dichiarazione, il contribuente deve indicare la natura e l ammontare delle attività detenute all estero ed il conferimento all intermediario, in caso di rimpatrio, dell incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero. Copia della dichiarazione riservata viene rilasciata dall intermediario al contribuente previa effettuazione del trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all estero nonché una volta assicurato il pagamento dell imposta straordinaria. La dichiarazione riservata rilasciata in copia al contribuente comprova l avvenuto pagamento dell imposta straordinaria e costituisce l unico documento per invocare le garanzie dello scudo fiscale a fronte di futuri controlli da parte dell Amministrazione finanziaria. Il modello di dichiarazione riservata, approvato con Provvedimento , è disponibile e liberamente scaricabile nel sito web dell Agenzia delle Entrate al seguente link: ( e/scudo+fiscale+2009/) GARANZIA DI ANONIMATO Le singole dichiarazioni riservate non vengono rese note all Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari. Infatti, tali soggetti sono tenuti a produrre un unica comunicazione nella quale riportare l ammontare complessivo di tutti gli importi oggetto di regolarizzazione. L IMPOSTA STRAORDINARIA Come anticipato, lo scudo fiscale si perfeziona mediante il pagamento di un imposta straordinaria da applicarsi: su di un rendimento lordo in ragione del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza la possibilità di scomputare le perdite; CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5
4 con un aliquota sintetica del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. In buona sostanza, la disciplina in esame prevede che, una volta determinata la base imponibile delle attività si deve calcolare il relativo reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Ciò determina una presunzione assoluta di detenzione delle attività all estero per 5 anni e quantifica il rendimento lordo presunto nel 10%. Applicando all aliquota del 10% così determinata la percentuale del 50% si ottiene il costo dello scudo fiscale che risulta quindi pari al 5% del valore delle attività oggetto di emersione. Un contribuente residente in Italia, detiene in un c/c acceso in Germania la somma di mai denunciata in dichiarazione dei redditi (quadro RW di UNICO). Nel mese di dicembre 2009, il contribuente decide di aderire allo scudo-ter e rimpatriare tali somme. A tal fine presenta la dichiarazione riservata presso un intermediario con il contestuale versamento dell imposta straordinaria così determinata: Capitali all estero x 2% (rendimento lordo presunto) x 5 anni = x 50% = (imposta straordinaria) L imposta viene versata da parte dell intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione riservata. L imposta straordinaria non è deducibile e neppure compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. LA BASE IMPONIBILE La base imponibile su cui applicare l imposta del 5% varia in base ai seguenti criteri: DENARO valore nominale ALTRE ATTIVITÀ costo di acquisto (se documentato) ovvero importo della dichiarazione sostitutiva (ex art. 6, c. 3, D.Lgs 461/1997) o della dichiarazione riservata quando non è possibile documentare il costo originario dell attività Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta deve essere utilizzato il cambio stabilito dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate L importo così determinato oltre a rappresentare il valore delle attività emerse ai fini dell applicazione dell imposta straordinaria, individua il costo fiscalmente riconosciuto per il contribuente. GLI EFFETTI DELLA SANATORIA Il rimpatrio (materiale o giuridico) e la regolarizzazione: 1) precludono, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo relativamente ai periodi d imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l azione di accertamento; 2) estinguono le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall art. 5, DL 167/1990 relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; 3) escludono la punibilità per i reati di dichiarazione omessa o infedele (ex artt. 4 e 5, D.Lgs 74/2000) CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5
5 Inoltre, il rimpatrio e la regolarizzazione non possono, in ogni caso, costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. Lo scudo può essere utilizzato a sfavore del contribuente in caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2009). L INCREMENTO DELLE SANZIONI Contestualmente alla riproposizione dello scudo fiscale, viene modificata la disciplina sanzionatoria per l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi di detenzione di investimenti e attività all estero: SANZIONE PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DAL PRIMA DEL dal 10% al 50% degli importi non dichiarati dal 5% al 25% degli importi non dichiarati CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5
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