La dislessia e le specificità dell'apprendente di lingue dislessico aspetti scientifici e normativi
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1 La dislessia e le specificità dell'apprendente di lingue dislessico aspetti scientifici e normativi A cura di: prof.ssa Saveria Cucè
2 Legge 170/2010 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico Decreto Ministeriale Attuativo n 5669 del 12/07/2011 comprensivo di Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA (art.3) O.M. 41 dell 11 /05/2012 e successive Direttiva ministeriale 27/12/2012 Strumenti d intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l inclusione scolastica
3 Legge n Tutelare la persona, i suoi diritti/bisogni attraverso provvedimenti legislativi specifici Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto Comma 4 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all università nonché gli esami universitari
4 Direttiva ministeriale 27/12/2012 Strumenti d intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l inclusione scolastica Tra gli aspetti innovativi della direttiva, il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF (classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute) fondata sul profilo di funzionamento e sull analisi del contesto, come definito dall Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio/economico, linguistico, culturale. La nuova direttiva amplia l area dei DSA a differenti problematiche quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell attenzione e dell iperattività, nonché il funzionamento intellettivo al limite. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 /2010 e successivo D. M. Attuativo 5669 del 12/2011
5 del DM n.5669 del 12 luglio 2011 Forme di verifica e di valutazione Art.6 Comma 4 Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Comma 5 Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall allievo se maggiorenne; - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
6 DM n.5669 del 12 luglio 2011 Forme di verifica e di valutazione Art.6 Comma 3 Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio
7 DM n.5669 del 12 luglio 2011 Forme di verifica e di valutazione Art.6 Comma 6 Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l alunno o lo studente possono su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
8 ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell ART. 2 I candidati con diagnosi di DSA, che, ai sensi dell art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell attestazione di cui all articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all albo dell Istituto sede d esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell articolo 16, comma 3, dell OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all albo dell istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
9 ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell Art.17 BIS Esame dei candidati in situazione di DSA 3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
10 ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE DOVE SONO INSERITI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - DSA IN MERITO AGLI ESAMI DI STATO Nella richiesta alla Commissione Esami di Stato bisogna menzionare per la predisposizione della terza prova e per lo svolgimento della prima e seconda prova, nonché per la valutazione delle prove i seguenti dati: Riferimenti normativi: Legge 170/2010, Decreto Ministeriale Attuativo n 5669 del 12/07/2011 e relative Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA, O.M.41 dell 11/05/2012 e successive Strumenti compensativi adottati durante le prove scritte e le interrogazioni rispetto a quanto risulta sottoscritto nel PDP dello studente Modalità di presentazione delle consegne: decodifica a voce, parole chiave e/o parole in grassetto e maiuscoletto, quesiti secondo una gradualità di difficoltà progressiva e/o divisi per argomento con indicatore Modalità di formulazione delle prove scritte: prove strutturate (vero/falso, scelta multipla ) o prove con semplificazione o riduzione dei contenuti e degli esercizi Modalità di svolgimento delle prove scritte : tempi più lunghi o numero di quesiti ridotti Modalità di svolgimento del colloquio: è opportuno iniziare il colloquio da argomenti scelti e preparati dagli studenti Valutazione: allegare al documento del 15 maggio eventuali griglie di valutazione appositamente predisposte per le varie prove NOTA BENE: si ricorda di menzionare nella richiesta alla Commissione solo quanto risulta sottoscritto nei PDP degli studenti.
11 ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI DSA Il C.d.C. nel documento del 15 maggio deve: inserire il Piano Didattico Personalizzato e altra documentazione predisposta ai sensi dell art.5 del DM n del 12 luglio Riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati. Inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d esame.
12 ESAME DI STATO DEI CANDIDATI DSA O. M. 41/05/2012 ART.17BIS La Commissione d Esame deve tenere in considerazione le indicazioni del C.d.C. per la predisposizione della Terza Prova e per le valutazioni delle prove. Curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma La Commissione deve concedere, se richiesti: tempi più lunghi utilizzo di supporti grafici uso di strumenti informatici
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