Sistema Elettronico Tracciabilità Rifiuti

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1 Sistema Elettronico Tracciabilità Rifiuti Progetto elaborato dalla Commissione Consiliare Ambiente e Energia e dai componenti del Gruppo Ambiente Con il contributo speciale di

2 I principi cardine del Sistema proposto 1. Introdurre il principio di tracciabilità limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, dal luogo di produzione al luogo di destinazione, monitorandone il percorso dalla produzione alla destinazione finale - come previsto dalla Direttiva 2008/98/CE stabilendo altresì esoneri per i piccoli produttori sulla base dei seguenti due criteri, da applicarsi congiuntamente: criterio quantitativo (in funzione della quantità di rifiuti prodotti); criterio qualitativo (caratteristico delle attività ovvero valido per alcune categorie di imprese). 2. Definire un quadro normativo chiaro e omogeneo a livello nazionale che comprenda anche l interoperabilità con i software gestionali. 3. Introdurre un sistema che non comporti oneri economici, né in fase di iscrizione né di gestione, per le imprese, in analogia con quelli di controllo e repressione dell evasione fiscale, predisposti dall Amministrazione tributaria. 4. Trasporre in digitale i dati previsti dall attuale sistema cartaceo (FIR, Registro c/s e MUD) e fornire i dati di gestione dei rifiuti attraverso l inoltro in formato elettronico attraverso il portale web del Ministero dell Ambiente (o attraverso un altro portale web istituzionale) nei tempi previsti dalla normativa sulla tenuta dei registri di carico e scarico, in modalità rapida, con il minor numero di passaggi possibili, senza la pretesa della tracciabilità in tempo reale. Ciò al fine di consentire semplificazioni burocratiche reali per le imprese. È irrealistico, in effetti, immaginare di tracciare in tempo reale le movimentazioni senza rallentare enormemente se non persino paralizzare le attività d impresa, che per essere economicamente sostenibili hanno la necessità di essere flessibili e facilmente adeguabili ai continui mutamenti del mercato di riferimento. 5. I dati forniti dovranno, poi, essere funzionali e strettamente attinenti, per tipologia di soggetti interessati, alla gestione del rifiuto per evitare inutili ripetizioni di informazioni già presenti e precedentemente comunicate ad altre banche dati (es.: Albo Gestori Ambientali, CCIAA eccetera). 6. Le sanzioni dovranno essere commisurate e proporzionate alla tipologia di rifiuto e alla natura del reato e del danno ambientale prodotto o potenziale e, ove possibile, alla dimensione dell impresa. 7. Introdurre il principio di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità che, comunque, non inducono danni all ambiente. 8. Prevedere una rimodulazione ed una semplificazione dei controlli ambientali per le imprese che aderiscono al sistema. 9. Consentire la gestione degli adempimenti del sistema, mediante delega, alle associazioni imprenditoriali, nonché alle loro società di servizi, senza alcun limite quantitativo di rifiuti prodotti. 10. Prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema stesso. 11. Previa verifica della funzionalità del sistema, introdurre la possibilità di estendere il medesimo ad altre tipologie di rifiuti.

3 Premessa: La tracciabilità dei rifiuti, intesa come controllo della sua movimentazione (dal luogo di produzione al luogo di destinazione) non deve interferire con le scelte logistico organizzative delle imprese che rendono efficace ed efficiente l attività economica; bisogna assolutamente evitare che per raggiungere un obiettivo di assoluta valenza pubblica (la tracciabilità) si causi una notevole perdita di valore al sistema economico. L obbligo della tenuta dei registri di c/s, le cui modalità vanno definitivamente chiarite e documentate, deve rimanere in capo all azienda (produttore, trasportatore, impianto etc.) con modalità elettroniche semplificate cioè evitando il cartaceo. L eventuale dichiarazione di fine anno, il MUD, deve essere il semplice resoconto delle attività svolte e deve contenere le sole informazioni che non vengono trasmesse periodicamente al sistema (es. le giacenze). Lo scopo è quello di armonizzare il flusso delle informazioni, lasciando inalterato il modo di operare delle imprese ma, nel contempo, evitare tutta una serie di incombenze burocratiche lunghe e farraginose oltre a favorire il controllo da parte delle autorità. In questo documento si è tentato di raggiungere i due scopi di seguito illustrati: 1) Trasporre in digitale l attuale sistema cartaceo. In questo modo non si rimettono in discussione le modalità operative conosciute e consolidate da anni di applicazioni e si rende, almeno nell immediato, semplice l introduzione del sistema stesso. 2) Ottenere dati in tempi certi e controllare le movimentazioni dei mezzi. Si prevede la trasmissione dei dati nei termini previsti dalla normativa attuale per la tenuta dei registri di carico e scarico nonché, attraverso l ausilio di strumentazione GPS, il controllo dei mezzi sul territorio. Per poter funzionare però, il sistema deve prevedere il censimento ( o iscrizione) di tutti i soggetti coinvolti attraverso l incrocio automatico dei dati presenti presso le CCIAA ove possibile e presso l Albo gestori ambientali. Ferma restando l esclusione dall obbligo di iscrizione dei cittadini privati che conferiscono i rifiuti ai centri di raccolta e delle imprese che conferiscono i RAEE, tutti i soggetti non esonerati che producono, trasportano e gestiscono direttamente o indirettamente rifiuti pericolosi (V.principio cardine n.1) di qualunque natura e provenienza sono obbligati alla iscrizione ed all utilizzo del sistema SETRI. I soggetti che si ritrovano nella condizione di produrre accidentalmente rifiuti pericolosi per i quali vige l obbligo di affidarsi a ditte specializzate per la rimozione vanno identificati come produttori, possono richiedere l iscrizione previo delega sottoscritta ad uno dei soggetti che concorrono nella gestione e/o trasporto professionale del rifiuto stesso. E ipotizzabile che l iscrizione al sistema non sia soggetta ad alcun onere (V.principio cardine n.7).

4 Conseguenze dei principi cardine 1) Per effetto della trasposizione in digitale, il formulario deve essere abolito e sostituto con il documento di trasporto (DTR) attraverso una codifica univoca a livello Nazionale elaborata direttamente dal sistema. Il DTR comunque prodotto su un supporto cartaceo deve contenere il codice di validazione rilasciato dal sistema SETRI. 2) Il registro di c/s deve essere reso elettronico nel senso che deve essere ritenuta valida la semplice conservazione su file (XLS, PDF etc.) all interno dei propri sistemi informatici e reso disponibile alle autorità di controllo che ne facciano richiesta. L alterabilità dei dati non deve essere ritenuta contestabile in quanto i dati, regolarmente trasmessi alla SETRI, sono già firmati in forma digitale e riportano il protocollo rilasciato dallo stesso SETRI. I controlli possono essere effettuati incrociando i dati forniti con quelli presenti su SETRI. 3) Il MUD (quello nuovo potrebbe chiamarsi BEA <Bilancio Ecologico Annuale>) è previsto solo ed esclusivamente in formato elettronico, comprese le movimentazioni non inviate ovvero come risultato delle attività interne svolte (lavorazione, miscelazione etc.) e delle giacenze alla fine del periodo in esame. 4) Tutti gli operatori, nessuno escluso, sono censiti in modalità normale o semplificata (ovvero al volo ). L anagrafe unica a livello Nazionale apporta enormi vantaggi a tutte le categorie interessate. 5) All atto dell iscrizione, la sede dell iscritto deve essere geo localizzata nel sistema su indicazione della stessa impresa. 6) Il sistema non deve comportare oneri per le imprese visto che rientra tra le competenze della pubblica amministrazione la funzione del controllo (si veda FISCO, INAIL, INPS). Bisogna poi considerare che il sistema mira a semplificare e razionalizzare i costi della pubblica amministrazione. 7) Devono essere riviste ed allineate alcune normative di riferimento. Per poter ipotizzare una digitalizzazione dell attuale sistema cartaceo è stata realizzata una tabella aggregativa riassuntiva degli oneri a carico delle imprese interessate. In questo modo è possibile riassumere in sole 4 (Quattro ) categorie i possibili casi d uso.

5 N.B.: Le ipotesi previste non sono da ritenersi esaustive. ASSINTEL intende attivare un confronto costruttivo con tutti gli operatori del settore al fine di realizzare un documento ampiamente condiviso da inoltrare al Ministero dell Ambiente. Ecco cosa prevede l attuale normativa di riferimento: Tipo Attività F I R R E G M U D Trasporto professionali di rifiuti speciali e rifiuti urbani e assimilati pericolosi e non pericolosi Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi (art. 212 comma 8) pericolo si Rifiuti da attività di autospurgo Rifiuti urbani e assimilati pericolosi e non pericolosi Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e dalle attività di scavo pericolosi Rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali pericolosi A Rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali non pericolosi con più di 10 dipendenti Rifiuti da attività commerciali/attività di servizio/attività sanitarie pericolosi Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti Fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi pericolosi Fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 10 dipendenti non pericolosi Rifiuti pericolosi (Libero professionista) Rifiuti urbani e assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non (Enti e Imprese, Consorzi) Recupero e smaltimento rifiuti sia urbani che speciali pericolosi e non pericolosi Raccoglitori professionali di rifiuti urbani e assimilati pericolosi e non (Centri di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008) Rifiuti prodotti da imprese e enti in forma occasionale/accidentale pericolosi Rifiuti da attività agricole e agro-industriali (art c.c.) con volume di affari superiore a 8.000,00 pericolosi SI SI SI B Rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali non pericolosi con meno di 10 dipendenti Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti Fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con meno di 10 dipendenti non pericolosi SI SI NO Rifiuti prodotti da imprese e enti in forma occasionale/accidentale non pericolosi con meno di 10 dipendenti Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e dalle attività di scavo non pericolosi Rifiuti da attività commerciali/attività di servizio/attività sanitarie non pericolosi C Rifiuti non pericolosi (Libero professionista) Rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti da estetiste, acconciatore, trucco, piercing, ecc., e trasportato in conto proprio all'impianto di smaltimento pericoloso ( *)* Rifiuti da attività agricole e agro-industriali (art c.c.) non pericolosi Rifiuti da attività agricole e agro-industriali (art c.c.) con volume di affari inferiore a 8.000,00 pericolosi* SI NO NO Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (art. 212 comma 8) non pericolosi al di sotto dei 30 kg/l al

6 giorno D Raccolta e trasporto effettuato in forma ambulante Trasporto effettuato verso il centro di raccolta (Utenza domestica) Rifiuti provenienti da nuclei domestici non pericolosi e pericolosi (Utenza domestica) Trasporto di RAEE effettuati dai distributori di AEE verso il centro di raccolta NO NO NO Inoltre possono sussistere, spesso anche dettate da considerazioni soggettive delle autorità locali, delle eccezioni all utilizzo del FIR come di seguito illustrato: Soggetto che effettua il trasporto di rifiuti urbani Soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico Casistiche Attività effettuata nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito o al di fuori di tale territorio. Attività effettuata nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. Trasporto verso il centro di raccolta comunale o intercomunale. Emissione/Esenzione formulario Emissione Esenzione Esenzione Gestore del servizio pubblico Trasporto verso impianti di recupero o di smaltimento indicati nell atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Trasporto verso impianti di recupero o di smaltimento non indicati nell atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Trasporto verso impianti di recupero o di smaltimento indicati nell atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto non con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Trasporto verso impianti di recupero o di smaltimento non indicati nell atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto e non con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Trasporto da centro di raccolta comunale o intercomunale verso impianti di recupero o di smaltimento. Esenzione Emissione Emissione Emissione Emissione Come si può notare, è necessario prevedere un sistema che possa soddisfare tutte le modalità previste dalla attuale norma. In questo caso l obiettivo è quello di armonizzare in soli 4 (quattro) gruppi (Tipo A, B, C e D) le attività riconducibili alla gestione amministrativa attuale, indicando per ogni gruppo chi fa che cosa ; semplificazione, questa, necessaria per poter introdurre un sistema elettronico di tracciabilità semplice ed efficace. Le combinazioni tra FIR, Registri e MUD determineranno, come vedremo in seguito, i relativi casi d uso.

7 Le tecnologie necessarie all uso del sistema 1) Firma digitale e relativi dispositivi. (USB, Key Card etc.) 2) Dispositivi GPS 3) Portale web ministeriale 4) Interoperabilità completa e regolarmente prevista dalla normativa. Firma digitale: essa è necessaria per validare, efficacemente e senza possibilità di essere ripudiate, le registrazioni sui registri di c/s posti sul portale ministeriale. La firma tuttavia potrà essere eseguita con qualsiasi dispositivo conforme alle specifiche CNIPA. Tutte le imprese sono già in possesso di Firma digitale che utilizzano nei rapporti con la PA. La firma dovrà anche essere massiva ovvero permettere, con una sola operazione, la conferma di tutti i movimenti del periodo considerato. Dispositivi GPS: Strumentazione necessaria per tracciare in maniera univoca i movimenti effettuati da un automezzo sul territorio. In questo modo risulta inutile l indicazione del percorso in casi di micro raccolta su documenti di trasporto. Potrà essere utilizzato un qualsiasi dispositivo GPS, liberamente reperibile sul mercato, conforme agli standard di trasmissione dati previsti dal MATTM. Se il trasportatore sceglierà il dispositivo del MATTM sarà a carico di quest ultimo l eventuale segnalazione di malfunzionamenti dei dispositivi da sottoporre a controllo e prevedere il fermo (l eventuale guasto del dispositivo non pu ò essere messo a carico del trasportatore in quanto potrebbe non accorgersi di eventuali difetti). Se il trasportatore sceglierà un dispositivo sul mercato, sarà a suo carico sia la manutenzione che l eventuale controllo di funzionamento. Si noti che il GPS serve solo a memorizzare i percorsi e non a gestire le movimentazioni.; l utilizzo del dispositivo USB autista è abolito. Portale Web ministeriale : Il ministero dovrà mettere a disposizione degli utenti che decidano di non servirsi di software gestionali un portale di uso semplice che comprenda solo le funzioni di base per la gestione del sistema. Interoperabilità completa: Dovrà essere definita una piena interoperabilità che consenta ai software gestionali di operare in piena efficacia con le stesse funzioni disponibili sul portale. Essa dovrà essere supportata da una specifica norma da inserire in G.U. Considerando i principi descritti, le conseguenze che essi possono avere sull attuale sistema cartaceo e le tecnologie adottate, cercheremo di dare, qui di seguito, una descrizione dettagliata, anche se non esaustiva, delle modalità operative previste dal sistema. N.B.: Il Sistema è stato ideato considerando la salvaguardia degli investimenti effettuati (USB e Black Box attuali) nell ottica di un contenimento di eventuali ulteriori costi da sostenere nel caso di una rivoluzione

8 complessiva. E interessante però notare che le Black Box non hanno alcuna influenza nella gestione poiché, a differenza del SISTRI, il SETRI non richiede l intervento dell autista né l utilizzo della relativa chiavetta (completamente abolita ). Proposte relative alla procedura di gestione dei rifiuti mediante delega alle Associazioni: I produttori, senza alcun limite quantitativo, possono delegare esclusivamente le associazioni aderenti alle organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale, o loro società di servizi controllate dalla stessa Associazione, alla gestione per loro conto del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Le Associazioni agiscono su delega, compilata in carta semplice secondo un modello condiviso e ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n La delega (anche in via cumulativa per più imprese) viene comunicata in una specifica sezione del portale ministeriale mediante un applicazione di form on line. Il sistema, entro 10 giorni dall invio, comunica alle Associazioni l avvenuto accreditamento delle imprese deleganti nella sezione del sistema dedicata alla medesima Associazione, accessibile mediante user-name e password. L Associazione effettua, per conto delle imprese deleganti, le registrazioni e le movimentazioni. Modalità operative semplificate SETRI Alcune definizioni DTR (Documento di Trasporto Rifiuti ) CMTR (Codici movimentazione e tracciabilità rifiuti) CSETRI (Codice SETRI, ovvero codice del soggetto censito all interno del sistema ) Il Documento per il trasporto di rifiuti (DTR) deve contenere le informazioni minime previste all allegato 1 (da realizzare) con l indicazione obbligatoria del numero DTR rilasciato dal sistema Ministeriale. Chi emette il DTR Le imprese autorizzate alla produzione del DTR possono essere sia i produttori, sia i trasportatori. Solo nel caso di produttori stranieri che conferiscono rifiuti in Italia utilizzando un vettore è ammessa l elaborazione del DTR da parte dell impianto di destinazione e/o di eventuale intermediario. In questo caso il DTR prodotto dovrà riportare l indicazione che trattasi di trasporto e/o conferimento da/verso l estero. Il vettore straniero dovrà comunque viaggiare con il DTR prodotto dal Sistema Italiano inoltratogli dall emittente in

9 PDF. Le informazioni minime richieste prevedono l indicazione dei dati dell emittente e, ove possibile, i dati della produzione e del destinatario. Come si emette un DTR La produzione dei codici DTR avviene attraverso il collegamento al sistema previo accesso protetto ed il relativo download delle credenziali minime obbligatorie (codice DTR e proprio codice iscrizione a SETRI). Questo sistema evita la produzione e la conseguente vidimazione dei FIR. Si potrà usare carta bianca A4 e/o a modulo continuo ma con l obbligo di indicare le informazioni minime obbligatorie previste nell allegato 1 (da realizzare) prima della movimentazione del rifiuto. Un trasportatore può, quindi, eme ttere il DTR senza altre informazioni (cioè quasi in bianco) salvo poi indicarle meticolosamente e manualmente sullo stesso prima della partenza dal luogo di produzione, questo permette di riutilizzare un DTR in caso di mancata effettuazione del ritiro. I codici scaricati dal sistema, anche settimane prima, possono essere utilizzati nella produzione del proprio DTR. I piccoli produttori (v. principio cardine n.1), potranno essere censiti al volo ed iscritti con modalità semplificate, previa delega, direttamente dal trasportatore e/o dal destinatario o da altro soggetto in possesso di firma digitale e potranno utilizzare i DTR emessi dal trasportatore. I raccoglitori, per i quali i rifiuti si intendono prodotti presso la propria sede, potranno emettere uno o più DTR con l indicazione dei propri dati in qualità di produttore con l obbligo però di indicare il luogo di destinazione prima dell avvio a smaltimento e, successivamente, eventuali variazioni della stessa. Durante la raccolta, prima del trasporto presso impianti di destinazione, annoteranno i luoghi di produzione su apposito modello cartaceo conforme all allegato 2 ( da realizzare ). Operatività regolare: Il DTR può essere emesso sia dal produttore del rifiuto sia dal trasportatore e, come indicato in precedenza, deve contenere il codice preventivamente ottenuto dal sistema. Tale codice sarà, successivamente, l anello di congiunzione tra i vari soggetti che hanno concorso alla gestione del rifiuto. Esso sarà usato per confermare l avvenuta operazione, entro termini prestabiliti, all interno del sistema. I codici DTR possono essere richiesti al SETRI, attraverso i sistemi informatici interfacciati, in blocco, ad esempio 20 o più alla volta. Il richiedente è ovviamente responsabile dei codici ottenuti e del loro utilizzo per la stampa dei DTR. Ogni DTR emesso ma non utilizzato e/o annullato comparirà con apposita dicitura sul registro elettronico di c/s. L elaborazione dei DTR da sistema sostituisce in pieno la vidimazione degli ex FIR. I dati com pleti dovranno essere trasmessi al sistema entro i termini stabiliti dalla attuale normativa. Esempio sintetico per tutti i casi in cui è il trasportatore che emette il DTR : 1) Il trasportatore pianifica il suo giro e decide di emettere un certo numero di DTR. Accede al sistema (direttamente o attraverso il proprio software gestionale ) e richiede un certo numero di DTR. Otterrà dal sistema le informazioni minime da annotare sul DTR cartaceo ( Es. Codice DTR anche in

10 formato EAN e/o altro, Codici SETRI personali e/o dei soggetti indicati). Il sistema, in mancanza di software gestionale, dovrà garantire l emissione di un documento completo secondo un formato grafico specifico. Il SETRI terrà in memoria che tale soggetto ha ottenuto i DTR dal nr. XXXXXX al nr. YYYYYY fino al loro utilizzo definitivo. Questo sistema sostituisce l acquisto e la vidimazione degli attuali FIR. Nel caso di produttori particolari (v. principio cardine n.1), tali soggetti, previo delega, potranno essere iscritti al volo dal trasportatore con modalità semplificate allegando la delega stessa alla iscrizione. I soggetti iscritti in modalità semplificata non potranno emettere i DTR, a farlo sarà l impresa di trasporto. I DTR non possono comunque essere utilizzati per soggetti non censi ti e/o non iscritti al SETRI. Il trasportatore può utilizzare i DTR elaborati anche in bianco (solo codice DTR e proprio CSETRI) per esigenze di emergenze e/o ritiri improvvisi previsti durante il giro di raccolta. Resta l obbligo per i soggetti Italiani di censire al volo anche i soggetti stranieri. Se per esempio un trasportatore Italiano effettua un ritiro all estero deve inserire, previo delega, i dati del produttore straniero all interno del sistema. In caso di un vettore straniero il produttore Italiano deve censire su SETRI il vettore straniero e l eventuale destinatario straniero oppure il destinatario Italiano deve censire su SETRI il produttore ed il vettore straniero. 2) Il DTR deve essere completo di tutti i dati al momento della partenza dal luogo di produzione; la compilazione dei campi mancanti può essere effettuata sia manualmente che attraverso il sistema. Il tragitto viene controllato dai dispositivi GPS (liberamente reperibili sul mercato ma conformi a specifiche di collegamento dettate dal Ministero) e memorizzato a sistema. Conclusa l operazione tutti i soggetti obbligati o loro rappresentanti (v. principio cardine n. 6) dovranno confermare a sistema la movimentazione dei dati con le seguenti tempistiche, conteggiate rispetto alla data di accettazione da parte del destinatario. a) il destinatario entro 2 giorni lavorativi b) il trasportatore entro 10 giorni lavorativi c) il produttore entro 10 giorni lavorativi d) gli intermediari e altri vettori entro 10 giorni lavorativi e) le associazioni di categoria entro 30 giorni lavorativi N.B.: E possibile ipotizzare, in questo contesto, una uniformità di inoltro dei dati (ad esempio 10 giorni per tutti i soggetti ad eccezione delle associazioni di categoria che possono avvalersi dei 30 giorni)

11 La conferma della movimentazione dovrà essere effettuata nel rispetto del codice DTR in maniera cronologica e progressiva (nell ambito della stessa data i DTR vanno messi in ordine di numero) in modo da legare la movimentazione in maniera univoca. I DTR devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla loro emissione pena l inefficacia degli stessi; gli operatori devono inoltrare al SETRI la conferma dell annullamento dei DTR non utilizzati. La conferma della movimentazione è di per sé ricevuta dell avvenuto smaltimento senza necessità alcuna di inviare e/o altre conferme ai soggetti che hanno concorso alla movimentazione. Le transazioni sono visibili a tutti i soggetti coinvolti direttamente sul sistema. Potranno comunque essere allineate ai propri software gestionali per usi interni e a garanzia delle loro transazioni. I soggetti, per proprie esigenze di sicurezza e salvaguardia dei dati esistenti sul portale, potranno effettuare il download delle movimentazioni firmate dichiarazione da conservare assieme ai DTR. valido come ricevuta dell avvenuta E fatto obbligo per tutti i soggetti, ad eccezione dei trasportatori (ed altri vettori) e degli intermediari senza detenzione di rifiuti, di tenere un Registro di carico e scarico elettronico con le movimentazioni di produzione e/o trattamento e/o miscelazione e di inoltrare i flussi al sistema entro gli stessi termini previsti per la conferma delle movimentazioni di cui prima. I movimenti di carico e scarico, slegati dal DTR, conterranno però all interno tale riferimento (codice DTR) qualora fossero legati ad un trasporto. N.B.: L obbligo della tenuta di un registro di c/s presso la sede dei soggetti è indicata nelle direttive Europee. LATO SETRI I dati arrivano entro 2 giorni al massimo; anche se il produttore e/o il trasportatore non hanno ancora confermato le loro operazioni, i dati ci sono comunque, potrebbero solo non essere stati ancora firmati dal produttore. La mancata firma di una operazione da parte di un soggetto può significare due cose: a) disconoscimento dell operazione svolta (DTR utilizzato a sua insaputa) dimostrabile dalle firme autografe sui DTR; se uno dei soggetti non ha firmato potremmo essere di fronte ad una contraffazione; b) firma fuori dei termini prestabiliti e quindi sanzionabile. La conferma delle movimentazioni attraverso i DTR può permettere il controllo effettivo sui percorsi effettuati poiché la tracciatura attraverso il GIS è memorizzata ed anche la relativa posizione geografica dei soggetti (in fase di iscrizione è necessario fornire tali informazioni e/o permettere al sistema di geo localizzare automaticamente i soggetti ).

12 Il GIS tiene sotto controllo il percorso effettuato e la conferma del DTR indica che effettivamente coincide con quanto rilevato. Copia del DTR (cartacea ed elettronica) deve essere conservata presso ogni soggetto. Entro il 30 aprile dell anno successivo va effettuata la presentazione del BEA (Bilancio ecologico annuale) con l inoltro delle giacenze dei rifiuti; tale incombenza potrebbe essere evitata se le movimentazioni da inoltrare al sistema contenessero anche la gestione ordinaria di carico scarico, trasformazione etc. Appendice a) I cantieri non censiti alle CCIIAA vengono censiti al volo ; quelli iscritti alla CCIIAA rientrano nella gestione ordinaria di iscrizione. b) Alcuni produttori (v. principio cardine n.1) delegano al trasportatore e/o altri l iscrizione al volo al sistema. Avere disponibile una anagrafica di tutti i soggetti è un elemento favorevole per la elaborazione dei dati ed il relativo incrocio per i controlli. In ogni caso si tratta di soggetti giuridici con CCIIAA e P.Iva. c) Le associazioni di categoria possono prendersi carico delle attività dei piccoli produttori così come le società di consulenza ambientale regolarmente iscritte ad uno specifico ordine. (libertà di impresa) In un successivo step, dopo un ampio rodaggio del sistema, si può immaginare di controllare almeno in tempo reale le grosse aziende di produzioni di rifiuti pericolosi (limiti da stabilire, in Germania oltre i 2000 kg di produzione annua ) che avranno l obbligo di confermare sul sistema i dati del DTR prima della partenza del mezzo dal luogo di produzione. La conferma dovrà però avvenire attraverso un semplice collegamento al portale e/o attraverso il proprio software gestionale e senza l ausilio di dispositivo di firma. Successivamente le transazioni dovranno essere inoltrate comunque al sistema e firmate. DI seguito, in maniera molto sintetica, i casi d uso più comuni previsti. Esempi di operatività: Cosa fa un produttore di rifiuti regolarmente iscritto al SETRI. 1) Se produce i rifiuti effettua in SETRI o su gestionale interoperabile l operazione di carico entro 10 giorni dall avvenuta produzione. 2) Se decide di smaltire i propri rifiuti può agire come di seguito: a) emette il proprio DTR anche il giorno prima, riportando il codice rilasciato da SETRI e preventivamente archiviato e gestito;

13 b) in alternativa, poiché ne ha facoltà, chiede al trasportatore di presentarsi con un DTR emesso dallo stesso presso il proprio impianto; c) prima del prelievo fisico del rifiuto completa il DTR in ogni parte e lo firma in modalità autografa. Stessa cosa fa l autista (come per il FIR); d) entro dieci giorni annota in SETRI l operazione di scarico. Cosa fa un produttore di rifiuti non iscritto al SETRI, cantieri temporanei, produzione accidentale di rifiuti pericolosi etc. etc.) 1) Chiama un trasportatore iscritto al SETRI per il prelievo. 2) Invia ad esso la delega firmata per iscrizione al SETRI (se non ancora censito) chiedendogli di iscriverlo al volo per la specifica unità locale. 3) Firma il DTR emesso dal trasportatore. 4) Conserva copia del DTR per almeno 3 anni. Cosa fa un raccoglitore per il quale i rifiuti si intendono prodotti presso la propria sede regolarmente iscritto al SETRI ed obbligato ad avere il rilevatore GPS. I rifiuti si considerano prodotti presso la propria sede operativa. (norma da definire meglio) 1) Raccoglie i rifiuti con un modello riepilogativo dove annota, a mano, tutti i punti di prelievo e le rispettive quantità presunte. 2) Alla fine della raccolta, prima di andare a smaltire, compila un DTR da lui emesso con i dati mancanti e conferisce al destinatario o conferisce presso la propria sede per il deposito temporaneo. Entro 10 giorni annota le operazioni di carico per la produzione e di scarico all interno del SETRI. Cosa fa un trasportatore di rifiuti iscritto regolarmente al SETRI 1) Ritira i rifiuti utilizzando il DTR del produttore e completando i campi obbligatori. 2) In alternativa ritira i rifiuti utilizzando i DTR emessi presso la sua sede completando i campi obbligatori.

14 3) Annota e firma le operazioni in SETRI entro 10 giorni dall avvenuto smaltimento presso il destinatario. Obiettivi raggiunti: 1) I FIR vengono sostituiti da semplici fogli di carta sui quali deve essere annotato il codice DTR ottenuto dal SETRI. Non è più necessario stamparli presso tipografie autorizzate /fiscali né tanto meno vidimarli. 2) Il controllo della logistica resta in capo ai Trasportatori che sono il vero fulcro di tutte le attività operative. 3) I Registri di c/s possono essere tenuti in forma elettronica (XLS, PDF etc,) nei propri sistemi informatici. La vidimazione è abolita. I flussi di dati inviati sostituiscono la fiscalità della stessa. 4) I casi d uso sono limitati ed ogni situazione riscontrata è incardi nata perfettamente nel sistema. Scompaiono tutti i casi straordinari (le eccezioni) previsti dall art. 7. 5) La mancanza di collegamento internet è irrilevante poiché le operazioni possono essere inoltrate successivamente da qualsiasi postazione dotata di tale collegamento. 6) Enormi sono i vantaggi a carico dei produttori di piccole dimensioni che potranno avvalersi delle associazioni e/o degli operatori stessi per la gestione dei loro rifiuti. 7) I dati sono accessibili a SETRI entro pochi giorni e possono essere controllati mettendo a confronto i viaggi dichiarati (invio dei flussi) con i tracciati rilevati dal sistema GIS. 8) Le difformità amministrative possono essere rilevate automaticamente dal sistema senza impegnare uomini e risorse sul campo. Eventuali notifiche possono essere automatizzate. Allegato A SPECIFICHE TECNICHE (Esempi tecnici di applicazione) Si accede al sistema SETRI utilizzando User ID e Password. Si possono inoltrare i dati al SETRI attraverso software gestionale utilizzando le stesse crede nziali di cui sopra. Si firmano le operazioni con dispositivo e PIN.

15 La firma può avvenire anche in maniera massiva. Per firma massiva si intende la possibilità di selezionare un elenco di movimenti periodici (da data a data ) e firmarli in una sola volta, inserendo cioè il proprio dispositivo di Firma ed il PIN una sola volta per più movimenti. Vediamo adesso un esempio sintetico della struttura dei dati su SETRI, cioè dell archivio che contiene i dati di tracciabilità. L esempio che segue non è esaustivo in quanto sono rappresentati solo i dati principali per questione di spazi. E evidente che sul lato destro la tabella sarà arricchita di tutte le altre informazioni (CER, peso, dati anagrafici completi etc..). Successivamente l indicazione ID Produttore equivale a Codice SETRI del Produttore, ID Trasportatore equivale a Codice SETRI del Trasportatore, ID Destinatario equivale a Codice SETRI del destinatario. All inizio il Data Base del SETRI è vuoto. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES Un produttore (Codice SETRI =PRD ) effettua l accesso al sistema e chiede di elaborare un DTR. Lo stesso fa un trasportatore (Codice SETRI = ) chiedendo di ottenere tre codici DTR. Ecco come si presenterà il Data Base SETRI subito dopo. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD DTR

16 DTR DTR Gli altri campi sono vuoti poiché i DTR sono stati emessi ma non utilizzati; sarà visibile anche la data di richiesta. I codici DTR ottenuti dal produttore e dal trasportatore devono essere riportati sulla stampa cartacea del DTR. I codici assegnati sostituiscono la vidimazione e la numerazione fiscale. Il produttore (PRD000001) affida i rifiuti al trasportatore (TRP000056) che li consegna al destinatario (DST000089); Inoltra i dati entro dieci giorni al SETRI senza firmarli. Ecco come si presenta il Data Base dopo l inoltro dei dati e prima della firma da parte del produttore. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD TRP DST DTR DTR DTR Di seguito come si presenta lo stesso Data Base dopo la firma del solo produttore. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD CMTR TRP DST DTR

17 DTR DTR Il codice CMTR (assegnato dopo la firma) è il protocollo che dovrà essere riportato su una ipotetica stampa cartacea del registro di c/s su richiesta delle autorità locali di controllo. Successivamente Il trasportatore ritira i rifiuti dai produttori PRD e PRD utilizzando i propri DTR e li conferisce al destinatario DST000015; Inoltra i dati ma non firma. Ecco come si presenta il Data Base dopo l inoltro dei dati e prima della firma del trasportatore. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD CMTR TRP DST DTR PRD DST DTR PRD DST DTR Di seguito come si presenta lo stesso Data Base dopo la firma del trasportatore e del destinatario. Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD CMTR TRP CMTR00002 DST CMTR00003 DTR PRD CMTR00004 DST CMTR00005

18 DTR PRD CMTR00006 DST CMTR00007 DTR Lo stesso Data Base dopo la firma dei produttori si presenterà così: Nr. DTR ID Produttore CMTR PRD ID Trasportat. CMTR TRP ID Destinat. CMTR DES DTR PRD CMTR TRP CMTR00002 DST CMTR00003 DTR PRD CMTR CMTR00004 DST CMTR00005 DTR PRD CMTR CMTR00006 DST CMTR00007 DTR Come si può notare i DTR sono univoci a livello Nazionale ed associati a tutti i soggetti che sono intervenuti nell operazione. I codici CMTR rappresentano il progressivo (ex protocollo) dell operazione per ogni singolo soggetto e devono essere riportati su tutte le stampe richieste dalle autorità di controllo. Essi rappresentano la posizione ufficiale dell operazione all interno della banca dati SETRI. N.B.: Non esiste un registro di c/s per unità locale e/o attività. In un contesto informatico, il Data Base descritto può contenere anche le informazioni della sede operativa e della specifica attività. Un unico Data Base è sufficiente a gestire e monitorare tutti i processi dei gestori di rifiuti. E compito delle applicazioni sviluppate per gli organi di controllo rendere leggibili le informazioni aggregandole secondo necessità. Si evita in questo modo anche l enorme difficoltà dovuta alla incongruenza delle iscrizioni e dei registri assegnati. In base a questi principi (chiaramente passibili di una revisione tecnica) è possibile risalire a tutti gli attori che hanno preso parte al movimento.

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20 Allegato B ISCRIZIONI Le iscrizioni avvengono elettronicamente ed in base al proprio codice ATECO rappresentativo della attività svolta. Due le modalità di iscrizione: Soggetto identificato in CCIAA e Soggetto non iscritto alla CCIAA. 1) Soggetto iscritto in CCIAA In base alla imputazione del proprio codice fiscale i dati, provenienti dalle relative CCIAA e continuamente aggiornati in automatico attraverso collegamento WSDL tra CCIAA, Albo e SETRI, compaiono automaticamente sullo schermo identificando automaticamente le sedi legali ed operative. Per ogni sede che si intende iscrivere bisogna compilare l apposita sezione: - I produttori dichiarano e firmano, attraverso la propria chiave elettronica di cui sono già in possesso, l intenzione di avvalersi del SETRI in caso di produzione e/o gestione di rifiuti facendo riferimento alle unità locali visualizzate - I trasportatori inseriscono e/o verificano i mezzi iscritti all albo, gli estremi della propria autorizzazione ( se non previsto l inoltro automatico dall albo stesso), le quantità e le classi di appartenenza. Firmano elettronicamente assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. Possibili eventuali modifiche in caso di variazioni - Gli impianti Inseriscono i propri dati autorizzativi, i relativi codici, le quantità e le modalità per le quali sono stati autorizzati. Firmano elettronicamente assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. Possibili modifiche in caso di variazioni - Gli intermediari si iscrivono in modalità semplificata inserendo gli estremi della loro autorizzazione e firmano elettronicamente. - I vettori alternativi ( Treno, Ferrovia, Nave etc.) si iscrivono in modalità semplificata come gli intermediari.

21 - I vettori ed i produttori stranieri vengono iscritti in modalità semplificata dai destinatari o dai vettori Italiani in caso di importazione dei rifiuti dall estero. - I vettori ed i destinatari stranieri vengono iscritti o dai vettori o dai produttori e/o impianti Italiani nel caso di esportazione di rifiuti all estero. - I soggetti non iscritti alle CCIAA (produttori di rifiuti accidentali e/o altri ) possono essere iscritti in modalità semplificata, su delega, direttamente dai soggetti che effettuano attività di gestione e con i quali si ha un rapporto commerciale, dai propri consulenti ambientali, dalle proprie associazioni di categoria o da qualunque soggetto giuridico in possesso di firma elettronica (esempio il proprio commercialista ). Non è necessaria l iscrizione al CNEL per le associazioni di categoria. Tutte le iscrizioni su delega prevedono il download della stessa in formato PDF ed opportunamente autografata dal delegante. La responsabilità del mancato inoltro è in carico al delegato.

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