Il SISTEMA RAEE IN ITALIA: ruoli e obblighi dei produttori

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1 Il SISTEMA RAEE IN ITALIA: ruoli e obblighi dei produttori

2 I PRODUTTORI IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI IL VISIBLE FEE

3 I produttori di AEE: chi sono? Il Decreto Legislativo 151 riguarda un numero molto ampio di soggetti raggruppabili in tre macro-categorie: Produttori e Distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ed infine ma non per importanza i Comuni (Art. 3). Quanto ai produttori, la legge li definisce come chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza (Dl 185/99): fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio AEE prodotti da altri fornitori; importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; Tra gli attori del sistema dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sono previsti oneri specifici anche per il distributore, definito dal D. Lgs. 151/05 come il soggetto [ ] che, nell ambito di un attività commerciale, fornisce un apparecchiatura elettrica od elettrotecnica ad un utilizzatore [ ]

4 Le responsabilità dei i produttori Il Decreto 151 Legislativo del 2005 riconosce in materia di RAEE la responsabilità del produttore per i prodotti immessi sul mercato. Indicando oneri specifici circa la raccolta e lo smaltimento dei prodotti giunti a fine vita: pianificazione e gestione dei sistemi di raccolta separata dei RAEE (Art. 6, Comma 3); ritiro e invio dei RAEE ai centri di trattamento competenti (Art. 7, Comma 1); pianificazione di sistemi di trattamento dei RAEE (Art. 8, Comma 1); implementazione di sistemi di recupero dei RAEE oggetto della raccolta separata su tutto il territorio nazionale (Art. 9, Comma 1); finanziamento e gestione del sistema di raccolta e riciclo dei RAEE, storici e non storici, professionali e domestici (Art. 10, 11 e 12); obbligo di informazione al consumatore e ai centri di riciclaggio e smaltimento sul corretto smaltimento dei RAEE, e di comunicazione periodica al Registro Nazionale dei produttori ed iscrizione presso la CCIA (Art. 13);

5 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di legge? PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI E DIVIETO DI UTILIZZO DI DETERMINATE SOSTANZE (Dlgs151/05 Artt. 4 e 5): La Legge impone obblighi ai soggetti produttori fin dalla fase di studio e progettazione dei prodotti oggetto del Decreto. Lo scopo è di rendere questi prodotti il più possibile ambientalmente compatibili, non modificando, tuttavia, il livello di efficienza correlato al funzionamento dei prodotti stessi. Onere dei produttori è di eliminare o ridurre al minimo le quantità delle componenti pericolose presenti all interno dei vari prodotti. Lo studio in fase di progettazione dei prodotti deve essere pensato per rendere il più agevole ed economico possibile il trattamento del prodotto giunto a fine vita: smontaggio, recupero, reimpiego e riciclaggio.

6 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di Legge? (2) I PRODUTTORI O I TERZI CHE AGISCONO IN LORO NOME DEVONO ORGANIZZARE E GESTIRE, SU BASE INDIVIDUALE O COLLETTIVA, SISTEMI DI RACCOLTA DI RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI CONFORMI CON GLI OBIETTIVI DEL Dlgs 151/05: Per quanto concerne i produttori di APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE (sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione), l adesione ad un sistema collettivo è a tutti gli effetti un OBBLIGO DI LEGGE. Da notare che per questa particolare tipologia di rifiuto la legge non prevede alcuna distinzione tra rifiuto di provenienza domestica o professionale, né tra rifiuto storico o nuovo (Dlgs 151/05 Art 10 Comma 4).

7 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di Legge? (3) ADESIONE AD UN SISTEMA COLLETTIVO -> ECOLAMP Attraverso l adesione ad Ecolamp i produttori ottemperano a quanto previsto dal Dlgs. 151/05. Il Consorzio garantirà, infatti, in nome e per conto dei propri aderenti il ritiro e l invio dei RAEE raccolti presso i centri di trattamento conformi al Decreto stesso. Ecolamp garantisce inoltre che dette operazioni siano eseguite in maniera tale da ottimizzare il reimpiego, il riciclaggio e il trattamento dei RAEE raccolti. Ecolamp garantirà il raggiungimento degli obbiettivi di recupero dei RAEE, fissati dal Decreto stesso e posti in capo ai produttori, nonché il loro corretto trattamento (Dlgs 151/05 Art. 9). Attraverso la sottoscrizione della CONVENZIONE DI ADESIONE AD ECOLAMP l azienda aderente si impegna fra l altro a fornire i dati di immesso sul mercato con cadenza mensile. Il Consorzio a sua volta emetterà alla società una fattura basata sul calcolo della visible fee moltiplicata per ogni singolo pezzo immesso e dichiarato.

8 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di Legge? (4) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - DLGS. 151/05 Art. 13. Il produttore di AEE è chiamato a fornire, all interno delle istruzioni per l uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l obbligo di non smaltire i RAEE come i rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura usata o dismessa all atto dell acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose negli AEE o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del simbolo riportato all Allegato 4 del Dlgs 151/05 ( bidone sbarrato ); il simbolo va riportato anche sul prodotto e qualora per giustificati motivi questo non sia possibile deve essere posto sul packaging del prodotto; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

9 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di Legge? (5) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - DLGS. 151/05 Art. 13. E onere dei produttori, per quanto riguarda le AEE poste sul mercato dopo l entrata in vigore del Decreto, di mettere a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento, informazioni tali da facilitare il più possibile il lavoro di chi si troverà a maneggiare suddetti rifiuti, entro un anno dall entrata in vigore del Decreto. Dette informazioni potranno essere fornite in forma cartacea o elettronica.

10 Che cosa devono fare i produttori per rispondere agli obblighi di Legge? (6) ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI E LE RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI (NUMERO E PESO) - DLGS. 151/05 Art. 14. A decorrere da 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale attuativo che istituisce il Registro Nazionale produttori, le aziende produttrici di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono obbligate ad inscriversi al citato Registro. I produttori di AEE potranno continuare a commercializzare i prodotti oggetto del Decreto solo a seguito dell iscrizione al Registro. Per i contenuti e le modalità delle comunicazioni al Registro si rimanda alla sezione successiva.

11 Registro dei produttori Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE deve essere istituito con Decreto Ministeriale (Dlgs. 151/2005, Art.13 comma 8 e Art.15 comma 4). Persegue il fine di censire i produttori i AEE e di definirne le quote di mercato per il finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici. Prevede una sezione per la registrazione dei sistemi collettivi o misti istituiti per finanziare la gestione dei RAEE storici.

12 Registro dei produttori Ogni produttore si deve iscrivere al Registro. I rivenditori devono acquistare esclusivamente dai produttori registrati e, se, importatori, iscriversi al Registro loro stessi. La possibilità di immettere sul mercato Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) è condizionata dalla preventiva iscrizione presso la Camera di Commercio e ad una contestuale dichiarazione in merito al sistema con il quale si intende adempiere all obbligo di finanziamento della gestione dei RAEE. L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI DEVE AVVENIRE, PER LE IMPRESE GIA OPERANTI, ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D. M. ATTUATIVO.

13 Procedura di iscrizione per via telematica L iscrizione al Registro verrà effettuata esclusivamente per VIA TELEMATICA. Unioncamere ha presentato un progetto che prevede che l accesso, la compilazione e le trasmissioni dei dati vengano effettuati tramite il portale delle imprese: L accesso al sistema avverrà mediante FIRMA DIGITALE apposta dal legale rappresentante dell impresa. Al momento dell accesso l azienda potrà delegare altri soggetti, ad esempio le associazioni imprenditoriali, alla compilazione e all invio della comunicazione, secondo le modalità previste dal portale.

14 Numero di iscrizione al Registro A SEGUITO DELL INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL SISTEMA COLLETTIVO scelto (ECOLAMP) A CIASCUN PRODUTTORE VERRA RILASCIATO IL NUMERO DI ISCRIZIONE. Tale numero dovrà essere riportato sui documenti di vendita (Fattura) e probabilmente anche sui documenti di trasporto. VARIAZIONI: Il sistema consentirà di comunicare al registro, con le medesime modalità telematiche previste per l iscrizione, ogni variazione dei dati comunicati nonché la cessazione dell attività determinante obbligo di iscrizione

15 Sezioni della domanda di iscrizione al Registro SEZIONE DATI AZIENDALI SEZIONE ATTIVITA SEZIONE RIFERIMENTI SEZIONE PRODOTTI SEZIONE SISTEMA DI FINANZIAMENTO

16 Il Registro: sezioni Produttori La SEZIONE ANAGRAFICA è costituita dalle seguenti parti: SEZIONE DATI AZIENDALI: Codice fiscale del produttore; Partita Iva del produttore; Ragione sociale del produttore; Indirizzo completo della sede legale del dichiarante. SEZIONE ATTIVITA : L impresa dovrà dichiarare in quale dei profili di produttore previsti dall Art 1 (lettera m) rientra possono essere indicati uno o più profili; Codice ISTAT attività (qualora il codice attribuito dal repertorio Amministrativo Economico delle Camere di Commercio non coincida con quello specifico dell azienda in quanto produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, scegliere il codice ISTAT specifico come produttore di AEE). SEZIONE RIFERIMENTI: Referente operativo; Legale rappresentante.

17 Il Registro: sezioni Produttori (2) SEZIONE PRODOTTI: La scheda prodotti deve essere compilata dal produttore individuato ai sensi dell Art. 1 (lettera m) del Dlgs 151/05, ed è costituito dalle seguenti parti: IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE Il produttore deve compilare le sezioni indicato le apparecchiature, individuate tra quelle di cui all Allegato 1B del Dlgs 151/05, che immette sul mercato al momento dell entrata in vigore del presente decreto; DATI SUI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO Per ogni apparecchiatura il produttore dovrà comunicare i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell anno precedente. Qualora all atto dell iscrizione il produttore non disponga di dati storici, comunica una propria previsione per i successivi dodici mesi di attività. SEZIONE SISTEMA DI FINANZIAMENTO: L impresa Per ogni apparecchiatura indicata nella scheda prodotti, il produttore dovrà specificare il sistema di finanziamento prescelto per le operazioni di raccolta (ove necessario) trasporto, recupero, trattamento e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici e nuovi uno o più profili.

18 Il visible fee o eco-contributo RAEE Il "visible fee" è definito dalla normativa come eco-contributo per lo smaltimento dei RAEE. Tale contributo è funzionale ai costi di recupero, trattamento e riciclaggio delle apparecchiature di illuminazione, secondo quanto dettato dalla normativa. La Legge lascia discrezionalità al soggetto produttore circa la possibilità di rendere visibile l eco contributo attraverso i sistemi di fatturazione o internalizzarlo nel prezzo di vendita il contributo. (Atr 10 Comma 2) Si precisa che, sempre a norma di legge, la opzione che il produttore deciderà di seguire, vincolerà alla stessa tutti i soggetti della filiera commerciale, nella vendita del prodotto stesso.

19 La fatturazione del visible fee Qualora il produttore decidesse di applicare la visible fee ai propri prodotti, è previsto che questo eco-contributo RAEE passi di soggetto in soggetto lungo la catena di vendita rimanendo invariato, fino ad arrivare al consumatore finale. Il Decreto 151 dà la possibilità di esporre il visible fee o eco-contributo RAEE in fattura o di internalizzarlo all interno del prezzo del bene stesso (AEE). L evidenziazione in fattura di questo sovrapprezzo, risulta essere vantaggiosa per un duplice motivo: l eco-contributo non è assolutamente soggetto a possibili pratiche di scontistica circa il prezzo del bene. Infatti, a prescindere dal prezzo finale del bene, il corrispettivo legato all eco-contributo resta invariato. Quindi, soprattutto nel caso delle sorgenti luminose, dove l incidenza del contributo è elevata, in relazione al prezzo del bene, l evidenziazione del contributo (in questo caso visible fee ) agevola le attività legate ai reali margini sulle vendite; Indica in chiaro del contributo rende ben percepibile a tutti i soggetti della filiera commerciale, fino ad arrivare al consumatore finale, che il prezzo del bene ha subito una maggiorazione motivata dalla partenza di un sistema ( sistema RAEE ) legato alla sostenibilità ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti. E di rilevanza non trascurabile che tutti i soggetti sopra descritti siano corresponsabilizzati per un reale successo della attività di raccolta dei RAEE.

20 La fatturazione del visible fee (2) I cambiamenti descritti sino ad ora, legati a specifiche tipologie di prodotti oggetto del Decreto, hanno per le aziende produttrici un incidenza diretta sulle modalità informatiche interne e di fatturazione. Nello specifico, il sistema informatico dovrà essere aggiornato per conoscere i prodotti oggetto della normativa che si commercializzano ed ai quali sarà applicato il relativo eco-contributo. Se si predilige la via dell evidenziazione in fattura del contributo anche i sistemi di fatturazione, dovranno essere aggiornati per prevedere un nuova riga dove sarà esposto l eco-contributo. I cambiamenti di carattere informatico e di pratiche di fatturazione sono adempimenti di non immediata soluzione. Vanno pertanto preparati con il necessario anticipo sia da parte di chi emetta la fattura, sia da parte di chi la riceve e la contabilizza. In particolare, differenziando, ancora una volta, tra sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione è importante sottolineare che se per le sorgenti luminose l eco contributo è uguale per tutte le tipologie, così non è nel caso degli apparecchi di illuminazione, come precisiamo nella pagina seguente.

21 La fatturazione del visible fee (3) Per gli apparecchi di illuminazione, il corrispettivo dell eco-contributo potrà variare in relazione al peso netto del prodotto stesso e differenziarsi sulla base di tre ben distinte fasce di peso. Per esempio: da 0 a 2 Kg; da 2 a 8 Kg; oltre gli 8 Kg. Questa differenziazione comporta un ulteriore modifica di quelli che sono i sistemi di riconoscimento informatici interni all azienda dei vari prodotti e si lega ancora una volta con i sistemi di fatturazione dell azienda stessa. Aspetto di sicura rilevanza è il numero di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori, questo numero verrà rilasciato dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiede la sede legale del produttore a seguito dell iscrizione del produttore stesso al Registro e dovrà essere riportato su tutte le fatture e, probabilmente, anche sui documenti di trasporto della merce. Allo stato attuale, in mancanza dell emanazione dei DECRETI ATTUATVI, questi risultano essere gli adempimenti richiesti ai produttori dal Decreto 151 del 25 Luglio 2005.

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