Sentenza n /2014 pubbl. il 08/09/2014 RG n /2012 Repert. n. 9102/2014 del 08/09/2014

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell anno 2012 vertente TRA ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Barozzi 1, presso lo studio dei procuratori avv.ti Giovanni GUGLIELMETTI e Tommaso FAELLI che la rappresentano e difendono; - attrice - pagina 1 di 28

2 E FLASHPOINT s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via F. D. Guerrazzi 9, presso lo studio legale Serretti, rappresentata e difesa dai procuratori avv. Simona SERRETTI del Foro di Milano e avv. Laura TURINI del foro di Firenze; - convenuta OGGETTO: diritto d autore. CONCLUSIONI All udienza di precisazione delle conclusioni del i procuratori delle parti così concludevano: per l attrice: Nel merito: In via principale 1) previo rigetto di tutte le domande riconvenzionali di Flashpoint S.r.l. in quanto infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate, 2) accertare e dichiarare che attraverso l attività di riproduzione del formato, del layout, dell impostazione grafica, del carattere tipografico, dell impostazione dei paragrafi, delle immagini e dei disegni e dei contenuti dei volumi di ARS (ADR 2007, Prima Traduzione ADR 2009 ARS e Seconda Traduzione ADR 2009 ARS) e la commercializzazione e messa a disposizione del pubblico dei propri volumi ADR Trasporto stradale di merci pericolose, e successive edizioni, Flashpoint S.r.l. si è resa responsabile della violazione dei diritti di ARS sulla banca di dati costituita dai pagina 2 di 28

3 suddetti volumi, ai sensi dell art. 102-bis, terzo comma, l.a., nonché di concorrenza sleale ai sensi dell art n. 3 c.c.; 3) inibire a Flashpoint S.r.l., ai sensi dell art. 163 l.a. e 2599 c.c. di ulteriormente stampare, pubblicare e distribuire i volumi ADR 2011 di Flashpoint (doc. 17); 4) inibire a Flashpoint S.r.l., ai sensi dell art. 163 l.a. e 2599 c.c. di ulteriormente stampare, pubblicare e distribuire pubblicazioni contenenti parti diverse dall ADR 2005 di ARS estratte e/o reimpiegate dai volumi di ARS; 5) disporre il ritiro dal commercio di tutti i volumi ADR 2011 di Flashpoint, e successive edizioni, nella disponibilità di Flashpoint S.r.l., ivi incluse le copie consegnate in conto visione a soggetti terzi, a cura e spese della controparte entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza; 6) fissare penalità monetarie di Euro 500,00 e di Euro 1.000,00, dovute da Flashpoint S.r.l. ad ARS rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell adempimento degli ordini contenuti in sentenza; 7) condannare, ex art. 158 l.a. e 2600 c.c., Flashpoint S.r.l. al risarcimento dei danni provocati ad ARS da liquidarsi, anche equitativamente, nella maggior somma, rivalutata fino al saldo, che risulterà all esito dell istruttoria volta ad accertare, rispettivamente, i) il mancato guadagno di ARS, ii) gli utili realizzati da Flashpoint S.r.l. in danno di ARS, e iii) l equa pagina 3 di 28

4 royalty che Flashpoint S.r.l. avrebbe dovuto corrispondere a ARS qualora avesse chiesto l autorizzazione a usarne le traduzioni, oltre interessi monetari sulla somma rivalutata; 8) disporre la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica e sulle riviste specializzate Ambiente e Sicurezza de il Sole 24 Ore e Ambiente & Sviluppo di IPSOA (Wolters Kluwer), per due giorni su due colonne a caratteri doppi del normale, nonché per sessanta giorni consecutivi sulla homepage del sito internet di Flashpoint ( il tutto a cura e spese della controparte, entro 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento, disponendo che in difetto l attrice possa provvedere direttamente e ripetere le spese dalla controparte; 9) disporre, ai sensi dell art c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per impedire gli effetti dell attività illecita posta in essere da Flashpoint S.r.l.; In ogni caso: 10) con rifusione di spese, diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e 12,5% per spese generali, e in relazione al rigetto delle domande riconvenzionali proposte da Flashpoint disporre altresì la condanna al pagamento a favore di ARS di una somma equitativamente determinata ai sensi dell art. 96, co. 3, c.p.c. In via istruttoria: 11) rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate; pagina 4 di 28

5 12) disporre l acquisizione del fascicolo d ufficio del procedimento cautelare n /2010; 13) ordinare alla convenuta, ai sensi degli artt. 156-bis, co. 1 e 2, l.a., 210 e 212, comma 2, c.p.c., 2711, comma 2, c.c., l esibizione: - di tutti i documenti relativi alla stampa del volume ADR 2011, e successive edizioni, e alla consegna dello stesso a Flashpoint, quindi della copia, cartacea e/o digitale, delle fatture, degli ordini di acquisto, di contratti e documenti di trasporto e consegna, degli estratti dei libri e registri contabili, e di ogni altra documentazione relativa ai rapporti con il soggetto che si è occupato della stampa dell ADR 2011 di Flashpoint, e successive edizioni, ovunque questi elementi di prova si trovino; - di tutti i documenti relativi alla vendita dei volumi ADR 2011 di Flashpoint, e successive edizioni, quindi della copia, cartacea e/o digitale, delle fatture, degli ordini di acquisto, di contratti e documenti di trasporto e consegna, degli estratti dei libri e registri contabili, e ogni altra documentazione contabile relativa alla vendita dei volumi ADR 2011 di Flashpoint, e successive edizioni, ovunque questi elementi di prova si trovino; - nonché dei registri di carico e scarico magazzino della convenuta relativi ai volumi ADR 2011 di Flashpoint, e successive edizioni, onde verificare la congruenza tra i volumi in entrata e i volumi in uscita; pagina 5 di 28

6 14) disporre una consulenza tecnica d ufficio di natura contabile per lo svolgimento delle operazioni e dei conteggi necessari alla quantificazione del danno subito da ARS e la eventuale verifica della correttezza della documentazione contabile in atti o esibita in esecuzione degli ordini; 15) disporre una consulenza tecnica d ufficio volta a verificare che Flashpoint ha utilizzato riproduzioni digitali e copiato dalle traduzioni di ARS per la pubblicazione della propria traduzione dell ADR 2011, e successive edizioni; 16) ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale: A) Vero che nel giugno 2008 non ho avuto alcun colloquio telefonico con la signora Barbara Bolognesi di Flashpoint S.r.l. ; B) Vero che non ho ricevuto dalla signora Barbara Bolognesi di Flashpoint o da altro personale di Flashpoint richieste relativamente alla distribuzione dei nostri volumi ADR 2009 per i Seminari di Flashpoint dell autunno 2008 ; C) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2005, consistente nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2004 ho impiegato 20 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; D) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2007, consistente nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella pagina 6 di 28

7 delle merci pericolose, nel corso dell anno 2006 ho impiegato 20 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; E) Vero che per il lavoro di redazione delle due edizioni dell ADR 2009, consistente nel controllo della traduzione, nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e della predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2008 ho impiegato 60 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; F) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2011, consistente nel controllo della traduzione, nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e della predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2010 ho impiegato 40 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l.. G) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2005, consistente nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2004 ho impiegato 40 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l.. H) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2007, consistente nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2006 ho impiegato 40 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; pagina 7 di 28

8 I) Vero che per il lavoro di redazione delle due edizioni dell ADR 2009, consistente nel controllo della traduzione, nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2008 ho impiegato 100 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; L) Vero che per il lavoro di redazione dell ADR 2011, consistente nel controllo della traduzione, nel controllo ortografico, nell impaginazione, nella formattazione e nella predisposizione del foglio elettronico contenente la tabella delle merci pericolose, nel corso dell anno 2010 ho impiegato 40 giornate lavorative presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l.. M) Vero che per il lavoro di programmatore senior, consistente nell analisi e nello studio di fattibilità, nell organizzazione e normalizzazione del materiale, nella conversione del materiale nel formato dati da utilizzare e nell integrazione delle informazioni non disponibili in formato digitale, nella creazione del database di riferimento e dell applicativo di consultazione, nella preparazione del setup, nell integrazione delle soluzioni grafiche, test e distribuzione, in relazione alle edizioni 2005, 2007, 2009 (prima e seconda edizione) e 2011 dell ADR ho impiegato 20 giornate lavorative rispettivamente nel corso degli anni 2004, 2006, 2008 e 2010 presso Ars Edizioni Informatiche S.r.l. ; pagina 8 di 28

9 N) Vero che i dati contenuti nel prospetto riassuntivo che illustra le vendite dell ADR 2007, dell ADR 2009 e dell ADR 2011 realizzate da Ars Edizioni Informatiche S.r.l. tra gli anni 2006 e 2012, costituente doc. 65 di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di Ars Edizioni Informatiche S.r.l. e corrispondono a verità ; O) Vero che i dati sullo stato del magazzino di Ars Edizioni Informatiche S.r.l. relativi all ADR 2011, contenuti nel doc. 67 di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., che mi viene mostrato, sono stati da me verificati alla luce della contabilità di Ars Edizioni Informatiche S.r.l. e corrispondono a verità. Sui capitoli A)-B) si indica quale teste la dottoressa Simona Galante, c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l., via Losanna 15, Milano. Sui capitoli C) - F) si indica quale teste il sig. Roberto Rizzati, Capo redattore di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l., via Losanna 15, Milano. Sul capitolo G) si indica quale teste il sig. Simone Caramignoli, ex redattore di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l, via Losanna 15, Milano. Sui capitoli H)-L) si indica quale teste la sig.ra Barbara Campagnoli, redattrice di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l, via Losanna 15, Milano. pagina 9 di 28

10 Sul capitolo M) si indica quale teste il sig. Fabio Buscaroli, programmatore senior di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l, via Losanna 15, Milano. Sui capitoli N)-O) si indica quale teste la sig.ra Anna Francavilla, Responsabile dell Amministrazione di Ars Edizioni Informatiche S.r.l., c/o Ars Edizioni Informatiche S.r.l, via Losanna 15, Milano. Per la convenuta: In via principale: - respingere le domande avversarie tutte avanzate nei confronti di Flashpoint s.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti; in via riconvenzionale: - accertare che ARS Edizioni Informatiche s.r.l. ha posto in essere atti di concorrenza sleale ai danni di Flashpoint s.r.l. rifiutandosi di venderle i volumi dell ADR 2009 sia ponendo in essere altre pratiche scorrette ai sensi dell art n. 3 c.c.; - conseguentemente condannare ARS Edizioni Informatiche s.r.l. a corrispondere il risarcimento del danno causato a Flashpoint s.r.l. nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa tenuto conto del mancato guadagno e delle spese che la convenuta ha dovuto sostenere in conseguenza del comportamento illecito di parte attrice oltre che del grave danno di immagine sofferto per gli atti posti in essere da parte attrice prima e nel corso del presente giudizio; pagina 10 di 28

11 - condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa; - ordinare la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e sul Corriere della Sera e sulle riviste specializzate Ambiente e Sicurezza de Il Sole 24 Ore e Il Sole 24 Ore Trasporti in caratteri doppi rispetto al normale per due numeri consecutivi a cura della Flashpoint s.r.l. e con spese a carico della ARS Edizioni Informatiche s.r.l. che dovrà provvedere al pagamento delle stesse entro 5 giorni dalla richiesta di Flashpoint oltre che sulla home page del sito internet di ARS per 60 giorni consecutivi. Con vittoria di spese ed onorari legali della presente procedura e successive occorrendae e con condanna della parte attrice ARS Edizioni Informatiche s.r.l. al pagamento a favore della Flashpoint s.r.l. di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell art. 96, 3 comma c.p.c. FATTO E DIRITTO 1. La società attrice ARS Edizioni Informatiche s.r.l. opera nel settore della fornitura di servizi integrati di informazione giuridico-normativa destinati all utenza professionale ed ha esposto di avere in particolare maturato una significativa esperienza nella traduzione e nel coordinamento delle differenti versioni del testo vigente di testi normativi tecnici. pagina 11 di 28

12 Oggetto della presente causa è la traduzione in lingua italiana dell Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (d ora in poi indicato come ADR), un accordo internazionale concluso tra i paesi ONU al fine di armonizzare le norme di sicurezza relative ai trasporti internazionali su strada di merci pericolose costituito da 17 articoli e da due ampi allegati tecnici che rappresentano per gli operatori del settore la parte fondamentale del testo e che nelle successive edizioni sono divenuti sempre più consistenti. Ha dedotto parte attrice che l attività di traduzione dell ADR è particolarmente laboriosa in quanto tale documento è periodicamente oggetto di modifiche, attraverso emendamenti che includono anche addenda e corrigenda, pubblicati sul sito della United Nations Economic Commission for Europe ( a cura del Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15). Il competente ufficio dell Unione Europea pubblica poi con cadenza biennale, negli anni dispari, la versione consolidata dell ADR in lingua inglese, francese e russa che tiene conto di tutti gli emendamenti ed eventuali addenda e corrigenda approvati dal WP15. In Italia, la prima traduzione di tale documento è stata realizzata nel 2001 e nel 2003 era stato costituito il Comitato Orange Project allo scopo di creare un punto di riferimento unitario per la divulgazione, la formazione e la consulenza in materia di merci pericolose. pagina 12 di 28

13 Nel 2004 ARS aveva concluso con il Comitato Orange Project un contratto, in base al quale quest ultimo avrebbe predisposto la traduzione italiana dell ADR 2005 per conto di ARS, che l avrebbe poi pubblicata in volume con cessione in esclusiva in favore dell attrice dei diritti di sfruttamento economico relativi a detta traduzione. Analoghi contratti per la cessione ad ARS dei diritti di sfruttamento economico sulle traduzioni delle successive versioni dell ADR si sono succeduti tra le stesse parti, in particolare nel 2006 (per l ADR 2007), nel 2008 (per l ADR 2009) e nel 2010 (per l ADR 2011). Ha esposto parte attrice che per ogni nuova edizione dell ADR essa provvede alla pubblicazione della traduzione degli emendamenti dell Economic Commission for Europe Inland Transport Committe prima della diffusione, da parte dell Unione Europea, della versione consolidata in inglese, integrando ogni ultima versione dell ADR con gli emendamenti pubblicati dalla Economic Commission ed evidenziando le parti modificate dagli emendamenti all edizione precedente con uno sfondo grigio. Tali modalità di traduzione e pubblicazione hanno sempre consentito che ARS pubblicasse un proprio testo consolidato in lingua italiana in breve tempo rispetto all emanazione degli emendamenti e dunque con molto anticipo rispetto alla diffusione della versione consolidata ufficiale in lingua inglese. Le traduzioni di ARS dell ADR 2007 e 2009 sono state poi rese disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei pagina 13 di 28

14 Trasporti in formato pdf, accompagnate dalla nota Traduzione non ufficiale in lingua italiana - copyright ARS Edizioni Informatiche. Le edizioni ufficiali sono esclusivamente quelle pubblicate dall ONU in inglese, francese, russo (doc. 13 fasc. attr.). Nel 2009, sulla base di una revisione completa dei testi fino a quel momento tradotti, ARS ha pubblicato, dopo la Prima Traduzione ADR 2009 redatta nel 2007 (doc. 11 fasc. attr.), la Seconda traduzione ADR 2009 (doc. 14), partendo dall ultima versione consolidata in inglese che nel frattempo era stata pubblicata dal WP.15. Tale nuova edizione italiana conteneva la correzione di alcuni errori di traduzione, la revisione del vocabolario tecnico, l adozione di differenti soluzioni grafiche e l inserimento di un appendicelegenda, recante la raffigurazione a colori dei segnali poi richiamati e riprodotti in bianco e nero nel corpo del testo. Ha quindi esposto parte attrice che almeno fino al 2007 anche la convenuta FLASHPOINT s.r.l. e il suo legale rappresentante personalmente partecipavano alle attività del Comitato Orange Project Comitato e che la società convenuta acquistava i volumi contenenti le traduzioni dell ADR pubblicati da ARS per utilizzarli nell ambito della propria attività formativa. Alla fine del 2007 erano insorte divergenze tra FLASHPOINT s.r.l. e gli altri partecipanti al progetto e quindi a partire dall autunno 2008 la società convenuta aveva cessato di rivolgersi ad ARS per l acquisto dei volumi, organizzando i propri seminari di pagina 14 di 28

15 presentazione delle novità introdotte con l ADR 2009 mediante la predisposizione e fornitura ai partecipanti di una propria traduzione dei soli emendamenti all ADR 2007, annunciando la successiva pubblicazione di un edizione integrale dell ADR. Tuttavia negli ultimi mesi del 2010, contestualmente all uscita della propria traduzione dell ADR 2011 (doc. 12 fasc. attr.), ARS aveva constatato che FLASHPOINT s.r.l. aveva pubblicato e iniziato la distribuzione in italiano del volume ADR 2011 Trasporto stradale di merci pericolose - traduzione a cura di Gabriele Scibilia (doc. 17 fasc. attr.), distribuendo tale opera ai partecipanti ai suoi corsi e consentendone anche lo scaricamento a titolo gratuito dal sito Il confronto tra le due pubblicazioni dimostrerebbe, secondo parte attrice, che FLASHPOINT s.r.l. aveva largamente utilizzato il lavoro di traduzione svolto da ARS e ne aveva riprodotto le immagini e l intera organizzazione grafica del testo. La copiatura della pubblicazione di ARS risulterebbe verificabile, oltre che da un evidente identità di formato, layout grafico e di elementi figurativi, dalla semplice visione dei volumi e dal confronto tra i testi: l identità tra gli stessi è tale che nell ADR 2011 di FLASHPOINT s.r.l. è possibile rinvenire persino gli errori di traduzione e impostazione grafica presenti nei testi di ARS. Nella nota introduttiva apposta dalla convenuta su detta pubblicazione il testo di partenza sarebbe costituito dalla versione pagina 15 di 28

16 italiana consolidata (ed. 2005) delle disposizioni degli allegati A e B dell ADR, pubblicati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 23 settembre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2005 al quale sarebbero stati aggiunti gli emendamenti al testo dell ADR 2005 apportati dalle edizioni 2007, 2009, 2011, tradotti in italiano dal testo ufficiale in lingua inglese da traduttori madrelingua. Nel riprendere l esito del procedimento cautelare da essa instaurato ante causam nei confronti della convenuta conclusosi con il rigetto del ricorso parte attrice ha affermato che la traduzione dell ADR 2009 di ARS a suo tempo pubblicata sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non poteva considerarsi per tale motivo esclusa dalla tutela del diritto d autore ai sensi dell art. 5 L.A. e dunque suscettibile di libero utilizzo della stessa ed ha richiamato a proprio favore anche la tutela delle banche dati di cui all art. 102 bis, terzo comma L.A. Ha poi richiamato l illecito concorrenziale di cui all art n. 3 c.c. conseguente all indebita appropriazione degli investimenti finanziari ed organizzativi posti in essere da ARS per predisporre la traduzione del testo in questione, così determinandosi indebitamente a favore di FLASHPOINT s.r.l. la possibilità di inserirsi immediatamente sul mercato senza sostenere i costi necessari per approntare autonomamente una nuova traduzione. pagina 16 di 28

17 Ha chiesto dunque parte attrice che il Tribunale inibisse alla convenuta l ulteriore pubblicazione e diffusione dei volumi contenenti la traduzione dell ADR 2011 o comunque di qualsiasi opera contenente parti di traduzione e figurative diverse dall ADR 2005 così come da essa individuate, potendo FLASHPOINT s.r.l. procedere alla pubblicazione di nuove edizioni dell ADR solo utilizzando i contenuti già presenti nella traduzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del ed eseguendo un autonoma traduzione di tutti gli emendamenti successivi a tale edizione. Ha richiesto altresì la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i conseguenti danni. La convenuta FLASHPOINT s.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice e, dopo aver rivendicato la propria posizione di leader nel settore della consulenza e formazione nel trasporto di merci pericolose nonché le vicende relative alla costituzione del Comitato Orange Project e dei contrasti successivamente insorti all interno di esso, ha evidenziato le differenze esistenti tra la propria pubblicazione dell ADR 2011 e quella dell ADR 2009 di controparte. Ha affermato che la sua pubblicazione riprende fonti ufficiali (l ADR 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che rappresenterebbe il 65% del contenuto della pubblicazione stessa) e comunque escluse dalla tutela del diritto d autore ai sensi dell art. 5 L.A. in quanto traduzioni fatte proprie dalla pubblica amministrazione mediante pubblicazione su siti internet di enti ministeriali. pagina 17 di 28

18 Ha confermato dunque la tesi della natura ufficiale della pubblicazione dell ADR 2009 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dunque l applicabilità a tale testo dell art. 5 L.A. ed ha anche contestato che nel caso di specie la stessa traduzione in sé possa ritenersi oggetto di tutela autoriale in relazione al disposto dell art. 4 L.A., trattandosi di un attività di meccanica e pedissequa trasposizione linguistica di termini predeterminati e costituenti mera informazione scientifica. Ha contestato altresì l applicabilità alla fattispecie della disciplina della banca dati prevista nella legge sul diritto d autore, non ravvisandosi nella pubblicazione della traduzione di un testo normativo i presupposti necessari per l accesso a tale tipo di tutela. La diversità delle pubblicazioni e l autonomia di quella diffusa da FLASHPOINT s.r.l. escluderebbe altresì secondo parte convenuta anche la sussistenza dell illecito concorrenziale di cui all art n. 3 c.c., tenuto conto della necessaria coincidenza delle fonti delle due opere, rilevando altresì che anche qualora sussistesse illecito conseguente alla condotta di essa convenuta il relativo danno sarebbe di fatto irrisorio nel suo effettivo ammontare. Ha chiesto dunque il rigetto delle domande avanzate da ARS nei suoi confronti e in via riconvenzionale ha formulato domanda di condanna della controparte per illecito concorrenziale conseguente al fatto che a partire dal 2008 essa aveva iniziato a rifiutare la vendita del pagina 18 di 28

19 volume dell ADR 2009 che FLASHPOINT s.r.l. avrebbe utilizzato per lo svolgimento dei suoi corsi, così come aveva fatto fino a quell epoca, nell intento di impedire ad essa di svolgere la sua attività di formazione. Ha chiesto altresì la condanna di ARS per abuso del diritto e per lite temeraria. 2. Ritiene il Collegio che parte attrice non abbia apportato nella presente causa argomenti e prospettazioni idonee a superare gli argomenti che avevano portato il giudice della fase cautelare a provvedere al rigetto delle istanze cautelari all epoca svolte da ARS, fondate sui medesimi presupposti esposti nella presente causa. In primo luogo va precisato in via generale ancorchè parte attrice non abbia riproposto anche in questa sede la richiesta di tutela della traduzione in sé del testo normativo dell ADR che nel caso di specie non può ritenersi applicabile la tutela di cui all art. 4 L.A che prevede la protezione delle elaborazioni di carattere creativo dell opera originaria e che tra di esse contempla espressamente le traduzioni in altra lingua di un opera. E evidente che appare necessario qualificare quale sia il carattere di creatività proprio di una traduzione in un altra lingua di un testo, tenuto conto che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato tra le elaborazioni creative di cui all art. 4 L.A. anche le traduzioni di testi tecnici e scientifici. pagina 19 di 28

20 Come già osservato in sede cautelare, il caso di specie è tuttavia del tutto peculiare posto che non si tratta di valutare l apporto creativo del traduttore consistente nella possibilità di scelta tra autonome possibilità di traduzione di una medesima frase in relazione ad un testo tecnico che comunque si sviluppa in una narrazione e descrizione di eventi e fenomeni, e quindi dotato di per sé di un carattere creativo in relazione alle modalità di espressione del contenuto dell opera. In questa sede viene in questione, invece, la traduzione di un testo normativo di contenuto essenzialmente ed esclusivamente tecnico, che per sua natura deve riprodurre nel modo più esatto possibile il testo originario nei suoi termini tecnici equivalenti, privo di contenuti ulteriori ed estranei rispetto alla mera definizione di classificazioni e prescrizioni di comportamento in relazione al trasporto di merci pericolose nonché alle caratteristiche dei contenitori in relazione alla vasta tipologia di sostanze che possono essere oggetto di tali trasporti. Al di là della cura e della precisione della traduzione che può essere oggetto in sé di alternativa tutela, sotto il profilo della non appropriabilità degli investimenti e del risultato economico dell imprenditore che vi abbia dato corso la tutela autorale, anche a parere del Collegio, necessita della rilevanza di un apporto creativo del traduttore stesso nel testo della traduzione che, per pagina 20 di 28

21 principio generale, costituisce l oggetto della protezione conferita ai sensi dell art. 4 L.A. Del tutto dubbio nel caso di specie è la stessa esistenza di un profilo di effettiva creatività nella scelta di termini e frasi, posto che se per un verso la natura normativa e prescrittiva del testo imponeva al traduttore un grado di fedeltà assoluto anche a costo di mantenere frasi od espressioni involute o di scarsa chiarezza peraltro lo stesso testo della traduzione, in particolare quanto a singoli vocaboli od espressioni, sembra dimostrare proprio la limitatezza delle scelte possibili e la sostanziale indifferenza e perfetta sostituibilità di termini analoghi, senza alcuna effettiva ed apprezzabile incidenza quanto all apporto di autonoma creatività nella scelta dell uno o dell altro termine od espressione. 3. Ritiene altresì il Collegio che non possa ritenersi applicabile al caso di specie nemmeno la disciplina relativa alla tutela del costitutore della banca dati richiamata da parte attrice in relazione all art. 102 bis L.A. Se non pare discutibile che la pubblicazione in questione non possa integrare i profili di creatività propri della banca dati di cui all art. 64 quinquies L.A. tutela peraltro nemmeno richiesta da parte attrice in quanto non pare rilevabile alcuna particolare originalità nella scelta e nella disposizione delle varie parti della raccolta rispetto alla mera (traduzione e) compilazione delle modifiche ed aggiunte apportate nel tempo al testo originario pagina 21 di 28

22 dell ADR, non ritiene il Collegio che possano ritenersi sussistenti nella fattispecie anche i presupposti del diritto sui generis riconosciuto al costitutore di una banca dati dall art. 102 bis L.A. In effetti nel caso di specie sembra carente il presupposto relativa all effettiva sussistenza di un investimento qualitativamente rilevante indirizzato alla raccolta e sistemazione dei dati costituiti dagli addenda e corrigenda via via pubblicati mentre sul piano del livello quantitativo degli investimenti che potrebbero ritenersi sussistenti in relazione alla necessità di provvedere all acquisizione ed organizzazione di una molteplicità di dati, non può non rilevarsi che il contenuto sostanziale dell opera in questione si incentra in via pressochè esclusiva nell attività di mera traduzione del testo normativo nelle parti via via modificate e/o aggiunte. In tale contesto i singoli elementi che integrano il precedente testo non conservano alcuna individualità od autonomia, inserendosi in esso e divenendone parte integrante e non separabile. In tal modo appare pregiudicata la stessa sussistenza di una banca dati, posto che essa risulterebbe connessa all esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti» (art.1, comma 2 Dir. 96/9CE), ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato (in tal senso v. Corte Giustizia CE, causa C/444/02 del ). pagina 22 di 28

23 4. Come già osservato nell ordinanza cautelare che ha preceduto l instaurazione della presente causa, risulterebbe dunque concretamente prospettabile in via astratta nel caso di specie l ipotesi di illecito concorrenziale ex art n. 3 c.c., quanto all indebita appropriazione da parte di FLASHPOINT s.r.l.degli investimenti finanziari ed organizzativi posti in essere dalla ricorrente per predisporre la pubblicazione del testo nel suo complesso, che si assume sostanzialmente copiata negli aggiornamenti successivi all ADR 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dunque in sé soggetto al disposto dell art. 5 L.A. dalla traduzione dell ADR 2007, dalla prima e dalla seconda versione dell ADR 2009 pubblicate da ARS s.r.l. Tale illecito sembra trovare sul piano fattuale un certo riscontro nell analisi proposta da ARS s.r.l. (v. perizia di parte ARS, in doc. 51 fasc. attr.), ancorchè contestati da parte convenuta (v. perizia di parte FLASHPOINT, in doc. 50 fasc. conv.). Tuttavia deve essere considerato che il testo normativo in questione consiste nella traduzione di un testo ufficiale, destinato ad integrare espressamente e direttamente la disposizione dell art. 168 Codice della Strada (e dell art. 365 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e che la circostanza che la seconda traduzione del 2009 predisposta da ARS s.r.l. sia stata resa disponibile per gli operatori del settore in lingua italiana sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve pagina 23 di 28

24 necessariamente portare a considerare tale traduzione come ufficiale, ancorchè non sia stata pubblicata come già nel 2005 sulla Gazzetta Ufficiale con conseguente applicabilità anche per la seconda versione dell ADR 2009 del disposto dell art. 5 L.A. Pur risultando tale testo pubblicato sul sito web ministeriale con l avvertenza traduzione non ufficiale in lingua italiana copyright ARS Edizioni Informatiche non può non rilevarsi, invero, che esso appare inevitabilmente rivestire carattere di ufficialità, risultando esso pubblicato su tale sito web ai sensi dell art. 54 Codice dell Amministrazione Digitale e non esistendo alcuna diversa traduzione ufficiale dall inglese predisposta dall organizzazione ministeriale in questione. Tali valutazioni sembrano di fatto pienamente confermate dalla circostanza che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel dicembre nel rispondere alla richiesta proveniente da FLASHPOINT s.r.l. di pubblicare sul sito di tale amministrazione (anche) la sua traduzione dell ADR 2011 e che non può costituire, come vorrebbe parte attrice, una mera comunicazione privata - ha dato atto che le disposizioni comunitarie inerenti la normativa ADR prevedono che ogni Stato si doti di una traduzione ufficiale nella lingua nazionale e che, per tale motivo, l Amministrazione non potrebbe fare propria, al momento, una seconda traduzione ancorchè non ufficiale, innanzitutto per l evidente circostanza che non possono coesistere più traduzioni di una medesima pagina 24 di 28

25 norma tecnica che l Amministrazione fa propria posto che ciò avrebbe il solo effetto di ingenerare incertezze e confusione sia nell utenza che tra gli operatori preposti al controllo (doc. 45 fasc. conv.). Appare dunque confermato che la traduzione dell ADR 2011 redatta da ARS costituisce per l amministrazione pubblica l unico riferimento in lingua nazionale della normativa tecnica in questione sia per gli utenti che per il personale che esercita i controlli di legge, così integrando di fatto l unico riferimento ufficiale per la stessa amministrazione per l applicazione di tale normativa tecnica nell ambito dell ordinamento giuridico nazionale in forza del diretto richiamo contenuto nel Codice della Strada innanzi menzionato e per l esigenza che essa debba dunque essere posta a conoscenza dei cittadini nella lingua nazionale alla stregua di qualsiasi altro atto ufficiale dello Stato. La pubblicazione della seconda versione dell ADR 2009 su detto sito appare dunque idonea a determinare il libero utilizzo della stessa nella sua integralità ai sensi dell art. 5 L.A. al fine di favorire la diffusione e la conoscenza tra i cittadini non solo degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ma in quanto operanti nell ordinamento nazionale anche degli atti di organismi sovranazionali, laddove essi siano richiamati dagli atti ufficiali al fine di integrarne il loro contenuto normativo, ponendo obblighi, divieti, oneri o anche soltanto definizioni e che di norma pagina 25 di 28

26 svolgono la funzione di consentire un costante e tempestivo adeguamento dell ordinamento giuridico alle evoluzioni e nuove necessità derivanti dal progresso e dai mutamenti della tecnica (v. in tal senso Corte appello Milano, sent ). Gli argomenti addotti da parte attrice a confutazione di tali valutazioni non sembrano al Collegio effettivamente rilevanti. Invero non sembra potersi dare rilievo al fatto che le conseguenze del fatto che la pubblica amministrazione non abbia predisposto una traduzione ufficiale di un testo normativo non dovrebbero ricadere sul privato che invece abbia provveduto autonomamente in tal senso di fatto dando luogo ad una sorta di espropriazione di un iniziativa commerciale privata posto che non sembra dubitabile che la stessa attrice abbia dato il suo consenso alla pubblicazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell ADR 2009 e prima dell ADR 2007 (così come peraltro essa abbia consentito nel 2005 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della traduzione della precedente versione dello stesso testo) secondo accordi non resi noti, anche al verosimile fine di conferire ufficialità e prestigio alla propria traduzione con conseguente accreditamento della sua funzione ed autorevolezza nel settore. 5. Deve dunque concludersi per il rigetto delle domande svolte da parte attrice. L applicabilità all ultima versione della traduzione dell ADR 2009 pubblicata sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei pagina 26 di 28

27 Trasporti del disposto dell art. 5 L.A. evidentemente comporta la libera utilizzabilità di tale testo da parte di terzi anche rispetto al diritto sui generis assegnato al costitutore della banca dati dall art. 102 bis L.A., ove eventualmente riscontrabile nel caso di specie ed anche l insussistenza dei presupposti della prospettata concorrenza sleale. Né ritiene il Collegio fondata la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta FLASHPOINT s.r.l. rispetto al fatto che ARS s.r.l. avrebbe negato la vendita dei propri testi contenenti tali traduzioni al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento dell attività di formazione svolta dalla stessa convenuta. Invero del tutto incerta appare la finalità prospettata da FLASHPOINT s.r.l., tenuto conto che vi sono riscontri documentali che attestano che all epoca dei fatti denunciati erano presenti sul mercato altre traduzioni dei medesimi testi normativi fornite da terzi soggetti (v. doc. 26 fasc. attr.). Il contesto dell intera controversia e la particolarità della fattispecie impediscono altresì di ritenere fondate le domande di condanna svolte da FLASHPOINT s.r.l. sia in relazione al prospettato abuso del diritto che alla presunta temerarietà della lite addebitati alla responsabilità di ARS s.r.l. 6. Ritiene infine il Collegio, quanto alla regolazione delle spese di causa, che la particolarità della fattispecie dedotta in giudizio e il peculiare contesto in cui essa si pone con tutte le incertezze pagina 27 di 28

28 che derivano dalla sostanziale assenza di precedenti od orientamenti consolidati possano ben fondare l integrale compensazione delle stesse tra le parti. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: 1) respinge le domande avanzate da ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. nei confronti di FLASHPOINT s.r.l. con atto di citazione del ; 2) respinge altresì le domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta FLASHPOINT s.r.l.; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 maggio Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Fernando Ciampi pagina 28 di 28

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