I. PROCEDIMENTO. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. DESCRIZIONE

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2004) 3544 Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Friuli - Venezia Giulia) Aiuto n. N 85/2004 Bando pubblico riferito al Piano di Sviluppo Locale Azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del , protocollata il , la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato le misure in oggetto alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2. Con lettera del 24 giugno 2004, protocollata il 28 giugno 2004 e con lettera del 12 agosto 2004, protocollata il 16 agosto 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha trasmesso informazioni complementari. 3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sulla misura notificata. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. 1 Base giuridica II. DESCRIZIONE 4. Bando pubblico riferito al piano di sviluppo locale : azione I.1 Informatizzazione, e- commerce, direct marketing e certificazione delle imprese Progetto 2 Certificazione delle aziende del settore agricolo. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 II. 2 Beneficiari 5. Agricoltori e imprese agricole. II.3 Misure 6. La misura in oggetto concerne azioni destinate alla modernizzazione delle strutture di commercializzazione delle imprese agricole nei comuni compresi nel Piano di Sviluppo Locale Alpi Prealpi Giulie della regione. Le azioni riguardano i temi qui di seguito elencati. - l informatizzazione delle imprese, e-commerce e direct marketing, mediante investimenti in hardware e software per l informatizzazione delle imprese, per l introduzione di sistemi di commercializzazione telematica e per l implementazione di tecniche di gestione delle clientela; - la certificazione di qualità mediante l'acquisizione di servizi reali per la preparazione e la concessione della certificazione di qualità, compreso l'adeguamento della struttura dell'impresa. Queste misure concernono l'introduzione dei sistemi di qualità come ISO 9000 e ISO II.4 Intensità degli aiuti 7. Gli aiuti per gli investimenti non potranno superare il 40% delle spese ammissibili, quelli per l'ottenimento della certificazione di qualità sono limitati a euro per beneficiario su 3 anni. II. 5 Bilancio 8. Il bilancio complessivo è pari a euro. II.6 Durata 9. La durata del regime è di 5 anni. 3.1 Presenza di aiuti III. VALUTAZIONE 10. Secondo l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 11. Gli aiuti previsti nella fattispecie corrispondono a tale definizione perché gli agricoltori della regione Friuli Venezia Giulia ricevono benefici economici per lo svolgimento della loro attività che non avrebbero altrimenti ricevuto e migliorano così la loro posizione concorrenziale rispetto agli altri agricoltori della Comunità che non ricevono gli stessi aiuti. 2

3 12. Inoltre, tali aiuti potrebbero incidere sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui favoriscono la produzione regionale a scapito di quella degli altri Stati membri. 13. Le misure in oggetto sono cofinanziate nell ambito del programma Leader+ approvato dalla Commissione. La decisione di approvazione del Programma Leader + della regione 1 prevede al punto che per il settore agricolo i regimi di aiuto descritti nel PSL (Piano di sviluppo locale Leader +) devono essere selezionati e notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Le misure di aiuto rimangono inefficaci fino ad avvenuta approvazione del regime da parte della Commissione europea. Inoltre la programmazione complementare del programma Leader + regionale prevede al punto "regimi di aiuto" che gli aiuti relativi al settore agricolo diversi da quelli previsti dal Piano di sviluppo rurale (PDR) possono essere erogati solo dopo il buon esito della notifica di cui agli articoli 87 e 88 del trattato. In tal caso la misura M1 del PDR, assimilabile alle misure previste nell ambito del presente regime, concerne le associazioni di produttori, le cooperative e i consorzi mentre il regime in oggetto concerne gli agricoltori individuali o le imprese agricole, escluse le cooperative. 14. La misura costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 3.2 Compatibilità dell' aiuto 15. L'aiuto in oggetto può considerarsi compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Nella fattispecie, tenuto conto del regime di aiuti notificato, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo la quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 16. Le misure in oggetto rientrano nella definizione di aiuti agli investimenti previsti all'articolo 7 e di aiuti per la certificazione di qualità previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 2. a) Aiuti agli investimenti: 17. Per quanto attiene gli aiuti agli investimenti, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 1/2004: 18. L intensità lorda dell aiuto non può essere superiore al 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni per spese compatibili con quelle previste all articolo 7, paragrafo 3 del regolamento; in particolare l acquisto di hardware e software per l informatizzazione delle imprese, l e-commerce e le tecniche di direct marketing e l'adeguamento della struttura produttiva per l'ottenimento della certificazione di qualità. 1 C(2001) 3563 del Gazzetta ufficiale L 001 del pag. 1. 3

4 19. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente ad aziende che possano dimostrare di soddisfare le condizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento testé citato deve essere constatato a livello di impresa da un organismo pubblico o da un soggetto terzo indipendente dal beneficiario e qualificato a effettuare tale valutazione. 20. Deve essere sufficientemente dimostrato che in futuro esisteranno normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione al livello opportuno, determinato dagli Stati membri, tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, dei tipi di investimenti e delle capacità esistenti e previste. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da un soggetto terzo indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificato a effettuare una tale valutazione. 21. La verifica del rispetto delle condizioni dell articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e la dimostrazione dell'esistenza di normali sbocchi sul mercato per i prodotti considerati è effettuata dal GAL (Gruppo di Azione Locale), sulla base delle modalità approvate nel Piano di Sviluppo regionale). 22. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario. 23. Gli aiuti non si devono limitare a prodotti agricoli specifici. Essi non possono essere concessi nei seguenti casi:fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari; b) attività di trasformazione o di commercializzazione nel settore dello zucchero. 24. Inoltre le autorità si sono impegnate a verificare che ogni investimento previsto dal presente regime sia effettuato solo dopo l approvazione da parte delle autorità pubbliche della graduatoria del bando. 25. Tenuto conto delle indicazioni e degli impegni delle autorità italiane gli aiuti agli investimenti possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse. b) Aiuti per la certificazione di qualità: 26. In conformità con l articolo 13 del regolamento gli aiuti in oggetto coprono il costo di introduzione di programmi di assicurazione della qualità come le norme ISO 9000 o e i costi relativi alla copertura dei contributi richiesti dagli organi di certificazione iniziale dell assicurazione di qualità. Le spese per controlli obbligatori o facoltativi sono escluse dal presente regime. 27. L ammontare complessivo della quota pubblica concessa non può superare euro per beneficiario su un arco di 3 anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. 4

5 28. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Tali criteri sono definiti nel bando di gara. 29. Nessun aiuto previsto dal presente regime può essere cumulato con aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale regionale. 30. Tenuto conto delle indicazioni e degli impegni delle autorità italiane gli aiuti per la certificazione di qualità previsti all articolo 3, paragrafo 4 possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse. IV. DECISIONE 31. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha deciso che gli aiuti in oggetto possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, quali aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse. 32. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione Legislazioni economiche in materia di agricoltura Ufficio Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax: (+322) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 5

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