La nuova vigilanza bancaria

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1 Dal Testo unico bancario all Unione bancaria: l evoluzione della vigilanza La nuova vigilanza bancaria Roma, 15 aprile 2014 Luigi Donato Economia delle Aziende di Credito 1

2 Dalla vigilanza tradizionale alla nuova vigilanza europea La Vigilanza vive una fase di transizione di portata storica. Economia delle Aziende di Credito 2

3 L evoluzione della Vigilanza Legge bancaria del 1936 Testo Unico Bancario del 1993 Credito fondiario (t.u. leggi sul credito fondiario, r.d , n. 646) Credito agrario (d.l , n e d.l , n. 2085) Credito alberghiero (d.l , n. 1561) Credito edilizio (l , n. 474) ecc. I direttiva banche (Direttiva 77/780/CEE) II direttiva banche (Direttiva 89/646/CEE) I Accordo di Basilea del 1988 Dopo la crisi? Il nuovo framework normativo: la Direttiva CRD IV la Direttiva in materia di Recovery e Resolution (RRD) Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione Bancaria Economia delle Aziende di Credito 3

4 La legge bancaria del 1936 L antefatto: la crisi del 1929 Fallimenti bancari degli anni 30 Necessità di tutelare la fiducia dei risparmiatori Fallimento del modello di banca mista L ESIGENZA: Tutela della stabilità del sistema bancario Assicurare incisività all azione di vigilanza Favorire l efficiente allocazione del credito verso le attività produttive LA RISPOSTA: La legge bancaria del (R.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) Riconoscimento dell attività bancaria come funzione di interesse pubblico Separatezza banca - industria Specializzazione temporale e funzionale degli intermediari Il modello di vigilanza strutturale Economia delle Aziende di Credito 4

5 La legge bancaria del 1936 Il modello di vigilanza strutturale e assenza di finalità esplicite Il modello è caratterizzato dal controllo dell autorità di vigilanza sulla struttura del mercato bancario (n intermediari, quote di mercato e attività svolte) Finalità implicite dell azione di vigilanza: tutela del risparmio stabilità del sistema finanziario (anche a discapito alla concorrenza) contenere i rischi nell erogazione del credito utilizzo del sistema bancario anche per finalità di politica economica (cfr. ruolo del Comitato dei Ministri) La mancanza di finalità espresse amplia le possibilità di utilizzo degli strumenti Economia delle Aziende di Credito 5

6 La legge bancaria del 1936 Il modello di vigilanza strutturale: la numerosità degli strumenti previsti Autorizzazioni alla costituzione delle banche all apertura e alla cessione di dipendenze (es. aut. n. 298 nuove filiali nel 1950); all aumento di capitale sociale alle operazioni di concentrazione (fusione) alle modifiche statutarie (n. 153 banche aut. ad app mod. nel 1990) Altre autorizzazioni all assunzione di determinati impieghi (es. partecipazioni detenibili) al rilascio di A/C e di A/B a copertura garantita alla partecipazione ai sindacati di collocamento alla concessione di fidi eccedenti (es. n autoriz. nel 1988) Vincoli tecnici riserva obbligatoria vincoli di portafoglio massimale sugli impieghi Controlli Misure sanzionatorie Gestione crisi Altri poteri ispezioni richiesta di informazioni sanzioni allontanamento dirigenti procedure di a.s. procedure di l.c.a. nulla osta nomina esponenti banche pubbliche nomina delegato nelle BIN e negli istituti di diritto pubblico Economia delle Aziende di Credito 6

7 Dalla legge bancaria del 1936 al T.U.B. del 1993 La longevità della legge bancaria del 1936 mancata indicazione di finalità; numerosità degli strumenti. I cambiamenti nello scenario del mercato e le novità normative dei primi anni 90: anche la legge bancaria del 1936 arriva al capolinea. Es.: liberalizzazione sportelli del 1990 e conseguente esplosione delle iniziative di apertura di nuovi sportelli (3.095 istanze di istituzione di nuovi sportelli nel 1990, pari al 20% della rete territoriale esistente nel 1989). La soft law del Comitato di Basilea, i ripetuti interventi comunitari sul settore bancario (valorizzazione della concorrenza; superamento del criterio delle esigenze economiche del mercato ) e le iniziative di modernizzazione del comparto (es. privatizzazioni) sono alla base di un processo di complessiva revisione del quadro normativo che si è concluso con l emanazione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) Economia delle Aziende di Credito 7

8 Il Testo Unico Bancario L evoluzione del Modello di Vigilanza dalla Vigilanza strutturale - mancata indicazione esplicita delle finalità; - numerosità degli strumenti utilizzabili; - centralità dei procedimenti autorizzativi. alla Vigilanza prudenziale - esplicitazione delle finalità; - delegificazione degli strumenti; - contestuale ampliamento dei poteri anche regolamentari attribuiti all Autorità di vigilanza; - varietà delle forme di intervento (lettere, provvedimenti, incontri ) I procedimenti autorizzativi vengono ancorati in via esclusiva alla sussistenza delle condizioni necessarie per la sana e prudente gestione dell intermediario Le analisi e gli interventi vengono orientati alla complessiva situazione aziendale Economia delle Aziende di Credito 8

9 Il Testo Unico Bancario Il nuovo modello di Vigilanza Valorizzazione dell autonomia imprenditoriale degli intermediari; Minore importanza delle autorizzazioni; Ampliamento dei poteri regolamentari dell AdV; L approccio basato sul rischio; La stabilità del sistema (obiettivo macro) viene perseguita attraverso la sana e prudente gestione degli intermediari (obiettivo micro); La previsione esplicita delle finalità fa venir meno la neutralità degli strumenti. Il nuovo modello è caratterizzato da un utilizzo intenso dello strumento regolamentare. Istruzioni di vigilanza L.B. 36: circa 200 pagine. Disposizioni e regolamenti attualmente vigenti: Circolare n Istruzioni di Vigilanza per le banche (pagg. 686) Circolare n Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione (pagg. 506) Circolare n Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (pagg. 783) Circolare n Matrice dei conti (pagg. 933) Circolare n Istruzioni per la comp. delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza (pagg. 641) Rischio di over-regulation? Economia delle Aziende di Credito 9

10 Il Testo Unico Bancario L autorità di vigilanza non interviene direttamente sulla struttura del mercato; essa contribuisce a stabilire le regole alle quali gli intermediari devono conformarsi e ne verifica il rispetto nel continuo. I poteri attribuiti alla Banca d Italia Vigilanza informativa (art. 51 del T.U.B.) Le banche inviano alla Banca d'italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. I sindaci sono tenuti a informare la Vigilanza delle irregolarità nella gestione. Vigilanza regolamentare (art. 53 del T.U.B.) La Banca d'italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. Vigilanza ispettiva (art. 54 del T.U.B.) La Banca d'italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Economia delle Aziende di Credito 10

11 Il Testo Unico Bancario Gli strumenti a disposizione della Vigilanza la Banca d Italia può: convocare gli esponenti aziendali e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche in caso di inerzia degli stessi adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: l applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio; la fissazione di limiti all importo totale della parte variabile delle remunerazioni Nell utilizzo degli strumenti previsti dal TUB la Banca d Italia esercita la cd. discrezionalità tecnica Nel rispetto del principio di gradualità, la Vigilanza assume interventi di intensità crescente Economia delle Aziende di Credito 11

12 nr. interventi Il Testo Unico Bancario Gli interventi possono essere: preventivi (richiami, inviti, raccomandazioni); Gli interventi della Vigilanza correttivi (richiesta di adottare opportune misure di carattere organizzativo o di contenimento di specifici rischi); straordinari (nel caso in cui sussistono i presupposti per l avvio di procedure di rigore: a.s., l.c.a., gestione provvisoria; per gli intermediari finanziari, cancellazione d ufficio dagli elenchi). Interventi di vigilanza sulle banche Anni Audizioni Lettere di intervento Interventi di vigilanza sulle banche Audizioni Lettere di intervento Anni Economia delle Aziende di Credito 12

13 Il Testo Unico Bancario Gli interventi della Vigilanza: l interlocuzione con le banche All analisi tecnica degli intermediari segue la sensibilizzazione degli esponenti aziendali sugli eventuali problemi rilevati: il crescente utilizzo degli incontri. Aumenta l interazione con le strutture di controllo dell azienda (collegio sindacale, funzioni di gestione dei rischi e di internal audit, società di revisione) Azione di vigilanza calibrata sulla specificità degli intermediari Le principali aree di intervento: governance; presidio dei rischi; assetto dei controlli. Più di recente: focus sulla liquidità. Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 13

14 Il Testo Unico Bancario Le misure sanzionatorie Un adeguato sistema sanzionatorio rappresenta il necessario complemento dell attività di vigilanza: disincentiva e punisce i comportamenti scorretti posti in essere o consentiti dai vertici aziendali; assicura la prevenzione e la repressione delle condotte contrarie ai principi di sana e prudente gestione, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela; concorre a garantire la stabilità dei mercati e a tutelare i risparmiatori; contribuisce al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 14

15 Il Testo Unico Bancario Le misure sanzionatorie Le sanzioni (a fine agosto) nr. Provvedimenti nr. Destinatari oltre 1000 oltre importo complessivo ca. 13 mln ca. 9 mln ca. 10 mln ca. 18,2 mln ca. 15,7 mln ca. 8,3 mln ca. 15,6 mln Fonte: Rielaborazione su dati della Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'italia e sulle Relazioni al Parlamento e al Governo (anni ) I provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d Italia riguardano soprattutto: l assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni; il processo di erogazione del credito; gli obblighi informativi nei confronti dell Autorità di vigilanza; il rispetto della disciplina di trasparenza. Irregolarità sanzionabili sono state rilevate anche con riferimento agli obblighi imposti dalla disciplina antiriciclaggio. Economia delle Aziende di Credito 15

16 Il T.U.B. di fronte alla globalizzazione finanziaria Il T.U.B. ha consentito un efficace supervisione bancaria in un periodo di significativi cambiamenti del settore: crescente integrazione dei mercati finanziari; affermazione di gruppi cross border; elevata innovazione finanziaria. Attraverso il modello di vigilanza prudenziale, è stato assicurato il costante bilanciamento fra: obiettivo di stabilità finanziaria (a livello micro e macro); esigenza di preservare la concorrenza fra le imprese bancarie. Economia delle Aziende di Credito 16

17 La crisi e il nuovo framework normativo La crisi finanziaria: quadro di sintesi L origine della crisi: gli USA e i mutui subprime I limiti del modello di business originate to distribute : la trasformazione del rischio di credito in rischio di controparte (cartolarizzazioni); la propagazione dei rischi attraverso lo shadow banking system. La propagazione della crisi in Europa L integrazione fra i mercati finanziari ha favorito un rapido contagio, che ha riguardato anche il settore bancario europeo, in un contesto connotato da: un eccessivo indebitamento del settore pubblico; una crescita dell economia reale molto contenuta e non omogenea nei vari Paesi. Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 17

18 La crisi e il nuovo framework normativo La crisi finanziaria globale ha messo in luce l esistenza di lacune nel quadro normativo e la necessità di disporre di strumenti adeguati a fronteggiare nuove problematiche (es. SIFI; rischio sistemico; rischio sovrano) e di prevenire arbitraggi regolamentari Allo sviluppo della crisi hanno contribuito anche alcune distorsioni competitive, volte a favorire i campioni nazionali, nonché l inefficacia delle prassi di vigilanza adottate in alcuni Paesi In alcuni casi l approccio adottato dai supervisori ha consentito agli operatori veri e propri arbitraggi regolamentari (ad es. a causa delle differenze nel calcolo dei Risk-Weighted Assets) Il tentativo di accrescere l uniformità delle prassi di vigilanza (anche attraverso i College of Supervisors) non ha avuto pieno successo (permanere di interessi nazionali; differenti stili di vigilanza) Quali risposte? (1) Una prima revisione dell architettura istituzionale (2) La nuova disciplina prudenziale (Basilea 3; CRD IV) (3) La nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution (4) In prospettiva: la fine della despecializzazione? Il rapporto Liikanen Economia delle Aziende di Credito 18

19 La crisi e il nuovo framework normativo (1) Le risposte alla crisi: una prima revisione dell architettura istituzionale La creazione di un sistema di European Supervisory Agencies (ESAs) per favorire a livello UE l uniformità della regolamentazione e la maggiore integrazione fra le Autorità di vigilanza di settore : ESMA (European Securities and Markets Authority) settore finanza e mercati EBA (European Banking Authority) settore bancario EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) settore previdenziale e assicurativo La creazione di un Comitato per il presidio del rischio sistemico: lo ESRB (European Systemic Risk Board). Quali strumenti per le nuove Authorities? Economia delle Aziende di Credito 19

20 La crisi e il nuovo framework normativo (1) Le risposte alla crisi: una prima revisione dell architettura istituzionale In mancanza di più incisivi strumenti, le nuove Authorities hanno fatto ricorso: a strumenti di soft law (raccomandazioni, guidelines, ) rafforzati dalla regola comply or explain elaborazione norme tecniche binding in quanto poi emanate dalla Commissione a stress test per misurare la resilienza degli intermediari e del sistema nel suo complesso. Soft law Stress test Linee guida in materia di internal governance (GL44) Linee guida per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei dirigenti di vertice (EBA/GL/2012/06) Raccomandazione sulla predisposizione di recovery plans da parte di banche cross-border (23 gennaio 2013) Valutazione dell adeguatezza del capitale di vigilanza di importanti banche UE in ipotesi di scenario economico avverso (90 banche, 21 Paesi; all esito, l EBA ha indirizzato alle Autorità nazionali una raccomandazione in merito alla ricapitalizzazione degli enti creditizi con capitale reputato insoddisfacente) Economia delle Aziende di Credito 20

21 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina prudenziale L esigenza di fronteggiare adeguatamente i rischi emersi durante la crisi finanziaria ha stimolato una profonda revisione dell impianto della disciplina prudenziale. A livello sovranazionale, è stato elaborato il nuovo framework di Basilea 3 (2010) che mira a: migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine; migliorare la gestione del rischio e la governance; rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche. Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 21

22 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina prudenziale A livello comunitario, le raccomandazioni del Comitato di Basilea sono state recepite con il Pacchetto CRD IV (Direttiva; Regolamento 575/2013 Pacchetto CRD IV Regole prudenziali uniformi Strumenti di vigilanza omogenei Economia delle Aziende di Credito 22

23 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione degli strumenti di vigilanza toolkit T.U.B. toolkit CRD IV convocazione degli esponenti aziendali e dei dirigenti delle banche convocazione degli organi collegiali, anche in via diretta adozione di provvedimenti specifici (anche con riguardo a: applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi; restrizione attività o struttura territoriale; divieto di effettuare determinate operazioni; divieto di distribuire utili o altri elementi di patrimonio; fissazione di limiti all importo della parte variabile delle remunerazioni) in parte rafforzativi di norme ex art. 53 TUB (da Basilea 2) riserva di conservazione del capitale esigere l utilizzo dell utile netto per rafforzare i fondi propri potere di limitare la parte variabile delle remunerazioni interventi sulla governance: temporary ban (da affiancare a removal) limiti alla remunerazione del capitale proprio e degli strumenti finanziari assimilabili imporre misure per il riallineamento fra le scadenze delle attività e delle passività + esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti Economia delle Aziende di Credito 23

24 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione delle misure sanzionatorie misure T.U.B. misure CRD IV Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie agli esponenti aziendali (intermediario resp. in solido) Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie alle persone giuridiche; innalzamento dell entità delle sanzioni; + potere dell Autorità di vigilanza di inibire determinate condotte contrarie alla normativa (cease and desist order); potere dell Autorità di vigilanza di vietare alle persone fisiche responsabili delle violazioni l assunzione di incarichi (temporary ban); potere di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività. Economia delle Aziende di Credito 24

25 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione delle misure sanzionatorie misure T.U.B. Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie agli esponenti aziendali (intermediario resp. in solido) + misure CRD IV Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie alle persone giuridiche; innalzamento dell entità delle sanzioni; potere dell Autorità di vigilanza di inibire determinate condotte contrarie alla normativa (cease and desist order); potere dell Autorità di vigilanza di vietare alle persone fisiche responsabili delle violazioni l assunzione di incarichi (temporary ban) ; potere di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività. Quando le infrazioni [ ] derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti [ ] i seguenti provvedimenti: a) la sospensione dall'impiego; b) la risoluzione del contratto d'impiego. Art. 91, del Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Legge bancaria del 1936). Gli stati membri assicurano che [ ] le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue: [ ] l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili; Art. 67, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (CRD IV). Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 25

26 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: presidio del rischio sistemico misure T.U.B. non previste + misure CRD IV buffer di capitale anticiclico; obbligo di accantonamenti specifici per le SIFIs (Systemically Important Financial Institutions); presidi per il mantenimento di un adeguato livello di liquidità (Liquidity Coverage Ratio). Rilevanza anche a fini macroprudenziali? Economia delle Aziende di Credito 26

27 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Il recepimento della direttiva CRD IV: un opportunità per rafforzare gli strumenti della Vigilanza Il pacchetto CRD IV reca misure di armonizzazione minima. Gli Stati membri sono pertanto liberi di prevedere misure ulteriori a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari e della stabilità del sistema finanziario. Il recepimento della disciplina comunitaria è l occasione per completare il ventaglio degli strumenti a disposizione della Vigilanza. Economia delle Aziende di Credito 27

28 La crisi e il nuovo framework normativo (2) Gli strumenti della Vigilanza in materia di governance La crescente attenzione verso la governance degli intermediari ha condotto a un rafforzamento delle regole in materia e dei poteri di enforcement attribuiti all Autorità di vigilanza. framework tradizionale decadenza per il venir meno dei requisiti ex art. 26 del TUB moral suasion sanzioni amministrazione straordinaria nuovo framework decadenza per il venir meno dei requisiti (più stringenti) decadenza per violazione divieto di interlocking; cease and desist order; limite alle remunerazioni; moral suasion. sanzioni temporary ban amministrazione straordinaria removal Economia delle Aziende di Credito 28

29 Conclusioni I nuovi strumenti previsti dal legislatore europeo si pongono in continuità con le prassi e con la cultura di Vigilanza del nostro Paese. Alcuni di essi sono, di fatto, già stati adottati pur in assenza di formalizzazione La disponibilità di un ampio toolkit pone il tema della scelta dello strumento più adeguato, da effettuare in relazione: a) all efficacia; b) alla tempestività; c) al rispetto del principio di proporzionalità Ne deriva per la Vigilanza un onere di maggiore e più esplicita motivazione dei provvedimenti amministrativi Trasparenza, antiriciclaggio e nuovo assetto istituzionale della Vigilanza nell Eurozona. I punti di contatto fra controlli di compliance e vigilanza prudenziale nell esperienza della Banca d Italia Abbandono della tradizionale banchizzazione della normativa relativa agli intermediari non bancari a fronte di una progressiva differenziazione della disciplina: in prospettiva, un quadro normativo meglio ritagliato sulle peculiarità e sui rischi degli operatori non bancari Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 29

30 La crisi e il nuovo framework normativo (3) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution Procedure di gestione delle crisi: flussi in entrata (dati al ; numero di procedure) Anno A.S./G.P. L.C.A. dirette L.C.A. da A.S. Totale (*) Totale (*) di cui n. 2 liquidazioni volontarie Economia delle Aziende di Credito 30

31 La crisi e il nuovo framework normativo (3) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution L attuale quadro normativo, che discende dalla legge bancaria del 1936, offre strumenti efficaci soprattutto al fine di avviare tempestivamente le procedure di gestione delle crisi. Il sistema previsto dal T.U.B. analogamente a quello della L.B. del 1936 non offre strumenti pienamente adeguati per la fase di resolution. nella vigenza della L.B. del '36 nel Testo Unico Bancario Decisione dell Autorità Soluzioni di mercato Intervento pubblico Intervento dei Fondi di garanzia (D.M cd. decreto Sindona ) La Vigilanza si è impegnata per sfruttare efficacemente tutti gli strumenti disponibili. L insufficienza degli strumenti ha reso peraltro necessari alcuni interventi legislativi ad hoc. (ad es. salvataggio Banco di Napoli; d.l. 24 settembre 1996, n. 497, convertito con l. 19 novembre 1996, n. 588) Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 31

32 La crisi e il nuovo framework normativo (3) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution Finalità assicurare modalità uniformi di gestione delle crisi; minimizzare i costi dei salvataggi bancari posti a carico dei taxpayers; ampliare il set di strumenti disponibili per la gestione delle crisi. Economia delle Aziende di Credito 32

33 La crisi e il nuovo framework normativo (3) Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution Prevention Early intervention Resolution Recovery plan (a cura dell intermediario) Resolution plan (a cura della Resolution Authority) Misure di intervento precoce (es. ordinare all organo amministrativo l attuazione di una o più misure previste nel piano di recovery) Special manager (per sostituire o per affiancare il management) Sale of business Bridge bank Asset separation tool Bail-in Economia delle Aziende di Credito 33

34 La crisi e il nuovo framework normativo (4) In prospettiva: la fine della despecializzazione? Il rapporto Liikanen Le recenti riflessioni sull opportunità di associare alla regolamentazione prudenziale interventi strutturali che incidano sull ambito di operatività degli intermediari (USA: Volcker rule; UK: Vickers Report). Nell Unione europea il cd. rapporto Liikanen (ottobre 2012) raccomanda, in relazione alle banche di maggiori dimensioni e/o particolarmente impegnate nell attività di negoziazione per conto proprio di attività finanziarie, di affidare le attività maggiormente rischiose a una diversa struttura (trading entity), isolandole dall attività di raccolta dei depositi, che resterebbe svolta da strutture specializzate (deposit entity). Nuova specializzazione funzionale e finalità della vigilanza: solo tutela della stabilità o anche garanzia per il risparmiatore? Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 34

35 Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione bancaria -1 L Unione bancaria: obiettivi Spezzare la spirale rischio bancario rischio sovrano; contrastare la tendenza alla frammentazione dei mercati su base nazionale («ring fencing»); assicurare il medesimo level-playing field all interno dell area Euro; creare le condizioni per il rifinanziamento diretto degli intermediari in crisi con fondi UE; tutelare i taxpayers rispetto ai costi dei salvataggi bancari. Single Supervisory Mechanism Single Resolution Mechanism Deposit Guarantee Scheme Economia delle Aziende di Credito 35

36 Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione bancaria - 2 Il regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, «attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all interno dell Unione e di ciascuno Stato membro» Il regolamento rappresenta la base normativa per l avvio del Single Supervisory Mechanism. E un Sistema di Supervisori E costituito dalla BCE e dalle National Competent Authorities (NCA) Prevede l accentramento in BCE della responsabilità della vigilanza prudenziale su tutte le banche dell area dell euro ( one tier system ). BCE ha poteri su tutte le banche quanto ad autorizzazioni e acquisizioni ( common procedures ) E un sistema aperto ai Paesi non euro (su base volontaria) Economia delle Aziende di Credito 36

37 Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione bancaria - 3 E un sistema articolato, che prevede attori e responsabilità differenziate in funzione della rilevanza sistemica delle banche (vigilanza diretta BCE assistita dalle NCA sulle significant banks ; vigilanza decentrata alle NCA sulle less significant banks ) E prevista una sorveglianza da parte della BCE sul buon funzionamento del sistema Banche significant (circa 130 gruppi) i) Attività superiori a 30 miliardi di EUR; ii) Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del 20% (con almeno 5 mld attivi) iii) Qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e confermata da BCE iv) Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica v) Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere Economia delle Aziende di Credito 37

38 Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione bancaria Il SSM e gli strumenti di vigilanza Il regolamento sul SSM (UE 1024/13) attribuisce alla BCE numerosi strumenti di vigilanza: imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi; interventi sugli assetti di governance e controllo; richiesta di piani di ripristino della conformità alla disciplina prudenziale; destinazione degli utili al rafforzamento dei mezzi propri; requisiti specifici di liquidità; sostituzione degli esponenti aziendali non dotati dei requisiti professionali Il toolkit della BCE ricalca quello previsto dalla Direttiva CRD IV. I nuovi strumenti si pongono in sostanziale continuità con il toolkit e le prassi già adottate dalla Banca d Italia. Economia delle Aziende di Credito 38

39 Oltre l armonizzazione degli strumenti e delle prassi di vigilanza: l Unione bancaria Una nuova fase per la Vigilanza Lo scenario è ancora in fase di definizione. Le aree di possibile sovrapposizione: le competenze esclusive delle autorità nazionali (antiriciclaggio, consumer protection) e i riflessi sui profili prudenziali (presidio dei rischi legali e di reputazione). Coordinamento dei poteri di intervento? Il principio della leale collaborazione fra Autorità. L interazione fra le Autorità (BCE; EBA; Autorità nazionali) come elemento critico per il successo dell iniziativa. Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito 39

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