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1 CONVENZIONE per la realizzazione delle ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE TRA L Azienda Sociale del Cremonese a.s.c., codice fiscale e partita IVA , con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele ll n. 42 e sede operativa in Via Sant Antonio del Fuoco n. 9/a, rappresentata dal Direttore Generale sig. Ettore Vittorio Uccellini, nato il 31 gennaio 1953 a Stagno Lombardo (CR) e domiciliato presso la sede dell azienda, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016; e il Comune di Cremona, codice fiscale , con sede a Cremona in Piazza del Comune n. 8, di seguito indicato come il Comune, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dott.ssa Grossi Eugenia, nata a Cremona il 4 dicembre 1972 e domiciliata presso la sede del Comune, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l amministrazione che rappresenta giusta determinazione dirigenziale n. del. premesso che, nell ambito dei servizi sociali alla famiglia, delle attività per il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra figli e genitori, in seguito a separazione, divorzio conflittuale, affido o gravi e profonde crisi familiari, è necessario assicurare modalità di attuazione di rapporto tra un genitore ed i figli, nelle quali sia presente una figura professionale (educatore), con funzioni di tutela, di controllo e di sostegno; considerato che l intervento è originato da un provvedimento di natura prescrittiva della magistratura (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario); atteso che questa funzione deve essere svolta dagli Enti Locali, anche utilizzando le diverse forme giuridiche di collaborazione con il Terzo Settore; richiamati, al proposito: a) l art. 30 della Costituzione ( è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. ) b) l art. 3, comma 1, della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991 ( in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislative, l interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente) e l art. 9 invita gli Stati a rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse ; c) l art. 3 della Convenzione Europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 77/2003, che stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione, nella procedure dinanzi ad un autorità giudiziaria che lo riguardano, ivi comprese quelle in materia familiare, in particolare all esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita;

2 d) l art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo, per il quale ogni persona ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e che le autorità pubbliche degli Stati contraenti non possono ingerirsi nell esercizio di tale diritto; e) gli articoli 330, 333 e 334 del Codice Civile, che indicano quali interventi possono essere attuati nel caso di un non corretto esercizio della potestà dei genitori (Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli: Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. ; Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli: Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. ; Art. 334 Rimozione dall'amministrazione: Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori. ; f) la legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia, come modificata dalla legge 476/1998 e dalla legge 149/2001, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell ambito della propria famiglia e che le istituzioni (Stato, Regioni ed Enti Locali), nel novero delle proprie competenze, sostengono i nuclei familiari a rischio; inoltre, individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l accertamento della situazione di abbandono di un minore ed i conseguenti interventi a suo favore attraverso le prescrizioni ai familiari, che possono essere obbligazioni positive o limitative, gli istituti dell affidamento e dell adozione; g) gli articoli 317, 317 bis e 155 del Codice Civile, che stabiliscono la competenza dell Autorità Giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio; h) gli articoli 342 bis e 342 ter del Codice Civile che normano la disposizione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, e possono prevedere, oltre all allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che ha tenuto una condotta pregiudizievole, anche l intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare; i) l art. 25 e seguenti del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni relativi alle misure applicabili ai minorenni irregolari per condotta o carattere; j) il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 che ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ha attribuito ai Comuni le funzioni relative all organizzazione ed all erogazione di interventi socio assistenziali, esplicitando, tra questi, le funzioni in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria nell ambito della competenza amministrativa e civile (art. 23, comma 1 lettera b); k) il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; l) l art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che definisce le funzioni dei Comuni; m) la legge regionale lombarda 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori ; atteso che l intervento si esplica e si sostanzia in incontri protetti, in luoghi dedicati e predisposti a questo tipo di funzione, che permettono l esercizio del diritto di visita e di relazione del minore nei confronti dei propri genitori, e del diritto del genitore ad esercitare la potestà genitoriale;

3 verificato che il Servizio Minori e Famiglia dell Azienda Sociale del Cremonese evidenzia la presenza di situazioni che necessitano di accompagnamento; riscontrato che i Comuni non sono in grado di far fronte a questa ulteriore funzione sia per le caratteristiche proprie sia per la necessità di personale altamente specializzato sia per la mancanza di spazi idonei allo scopo; dato atto che le modalità di intervento si articolano attraverso: colloqui di conoscenza dell educatore con entrambi i genitori e/o parenti, in tempi separati, per permetterne la conoscenza e l inquadramento della situazione; incontri con il bambino accompagnato dal genitore coabitante o da chi ne detiene l affido temporaneo; incontri con cadenza periodica tra bambino e genitore lontano e/o altri parenti; colloqui periodici con i genitori; collaborazione con i Servizi invianti e coinvolti; monitoraggio della situazione; relazione finale; riscontrata la disponibilità del Comune di Cremona di mettere a disposizione educatori professionali, ricorrendo anche a soggetti del terzo settore, nell attività in parola e lo spazio dedicato, ubicato presso il Centro per le Famiglie sito in Via Brescia, in una logica di integrazione dei servizi; ritenuto che l Azienda Sociale del Cremonese, quale ente strumentale degli Enti locali aderenti e nel rispetto delle proprie finalità di esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie integrate e sanitarie e, più in generale, della gestione associata dei servizi alla persona, possa e debba coordinare questa attività per conto dei Comuni che ne manifestino la necessità, instaurando, per conto dei medesimi, un rapporto convenzionale con il Comune di Cremona; assodata, inoltre, la disponibilità del Comune di Cremona alla sottoscrizione di apposita convenzione; tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 2 Oggetto della convenzione La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Cremona Settore Politiche Sociali e l Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni Soci, per l utilizzo di educatori professionali nelle attività proprie del diritto di visita e di relazione (così come specificato in premessa) e dello spazio dedicato, ubicato presso il Centro per le Famiglie sito in Via Brescia.

4 Articolo 3 Attività Le modalità di intervento proprie del servizio di diritto di visita e di relazione prevedono: colloqui di conoscenza dell educatore con entrambi i genitori e/o parenti, in tempi separati, per permetterne la conoscenza e l inquadramento della situazione; incontri con il bambino accompagnato dal genitore coabitante o da chi ne detiene l affido temporaneo; incontri con cadenza periodica tra bambino e genitore lontano e/o altri parenti; colloqui periodici con i genitori; collaborazione con i Servizi invianti e coinvolti; monitoraggio della situazione; relazione finale. Gli interventi saranno concordati preventivamente e coordinati dal Referente del Servizio del Comune di Cremona, così come sarà concordato e coordinato l utilizzo della spazio allo scopo dedicato. Articolo 4 Costo del servizio I costi del servizio prevedono il pagamento al Comune di Cremona di una quota forfetaria pari a 18,50 Euro/ora. Articolo 5 Impegni delle parti Il Comune di Cremona si impegna a: mettere a disposizione gli educatori professionali necessari per le esigenze indicate, anche ricorrendo a soggetti del terzo settore; gestire il personale coinvolto sia dal punto di vista organizzativo ed amministrativo sia per le eventuali sostituzioni dello stesso; mettere a disposizione lo spazio dedicato, ubicato presso il Centro per le Famiglie di Via Brescia; garantire, d intesa con l Azienda ed il servizio sociale del Comune interessato, il pieno raccordo degli operatori coinvolti nel servizio; predisporre semestralmente il rendiconto degli oneri da porre a carico dell Azienda, distintamente per nucleo familiare interessato e per Comune di residenza. L Azienda Sociale del Cremonese si impegna, per i Comuni che lo richiedano, a: rimborsare al Comune di Cremona tutti i costi sostenuti dallo stesso per l attività svolta dagli educatori professionali impegnati nel servizio in oggetto e coma sopra determinati, rivalendosi, successivamente nei confronti dei Comuni interessati; richiedere al Comune di Cremona eventuali chiarimenti ed osservazioni in merito all importo della spesa rendicontata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Tale presentazione interrompe i termini per il versamento del saldo dovuto, che dovrà essere erogato dall Azienda entro 60 giorni dai chiarimenti intervenuti. Articolo 6 Durata La convenzione avrà durata per il biennio (con scadenza il 31 dicembre 2017) e potrà essere disdettata secondo le modalità previste al successivo art. 7. La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.

5 Articolo 7 Recesso Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposito atto, con preavviso di almeno tre mesi e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti. Articolo 8 - Controversie Qualsiasi controversia anche relativa all interpretazione, all esecuzione, alla validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Articolo 9 Imposta di bollo La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del e sarà registrata, in caso d uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata. Cremona,. Letto, approvato e sottoscritto. Il Direttore Generale dell Azienda Sociale del Cremonese (Sig. Ettore Vittorio Uccellini) Il Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona (dr.ssa Eugenia Grossi)

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