SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO TRA. LeNORD S.r.l. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 Capitale Sociale
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- Serafino Mariani
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1 SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO TRA LeNORD S.r.l. con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 Capitale Sociale euro,.. interamente versato Registro Imprese di Milano n. R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n. Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.., in seguito denominata la Committente, rappresentata dall Amministratore Delegato Dott... nato a. ( ) il../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto, E con sede in. ( ), Via.. n... Capitale Sociale euro..,.. interamente versato Registro Imprese di. n... R.E.A. C.C.I.A.A. di n. Partita I.V.A. e Codice Fiscale n., in seguito denominata l Impresa, rappresentata dal Sig. nato a. ( ) il../../19.., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto; che insieme, quali soggetti contraenti, di seguito vengono denominate le Parti. PREMESSO: - che la Committente si propone di appaltare il servizio di verniciatura e pellicolatura e attività di piccola manutenzione degli arredi dei propri rotabili ferroviari presso le officine di Novate Milanese (MI) e Iseo (BS); - che all uopo la Committente, con bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del../../., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n... del../../. e sul quotidiano Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI del../../., nonché per avviso su. del../../. e su.. del../../., ha indetto apposita gara a procedura aperta; 1
2 - che l Impresa ha presentato offerta per l esecuzione del citato servizio con lettera del.; - che, esaminate le offerte pervenute, è risultata prevalente la proposta tecnico-economica presentata dall Impresa; - che il Consiglio di Amministrazione della Committente, secondo le risultanze del giudizio di congruità ex articoli 86 e 87 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 promosso dalla commissione giudicatrice, ha aggiudicato all Impresa l esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con delibera del../../., come comunicato all Impresa con lettera.. del../../.; - che il suddetto servizio sarà finanziato con fondi ordinari d esercizio; - che altresì l Impresa ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d arte il servizio richiesto dalla Committente, in conformità a quanto pattuito col presente contratto (qui di seguito per brevità denominato il contratto ); - che l Impresa, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi e le strutture nei quali il servizio dovrà essere e- seguito, di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, e proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza della circostanza tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull esecuzione del servizio e sull andamento dell appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell appalto, della difficoltà, della modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell offerta; - che questa scrittura contrattuale è costituita dal contratto d appalto e dagli allegati capitolato organizzativo tecnico-economico (allegato n. 1), specifiche tecniche (allegati n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10) e figurini di coloritura dei rotabili (allegato n. 11, composto da n. 20 elaborati) integranti il contratto (di seguito denominati capitolato tecnico, specifiche e figurini ); le convengono e stipulano quanto segue: 2
3 ART. 1 PREMESSE Il contenuto delle premesse è parte integrante del contratto. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO La Committente conferisce in appalto all Impresa, che accetta, il servizio di verniciatura e pellicolatura e attività di piccola manutenzione degli arredi dei propri rotabili ferroviari presso le officine di Novate Milanese (MI) e Iseo (BS). L appalto consiste nell esecuzione fedele e completa del suddetto servizio, che deve essere eseguito a perfetta regola d arte. La Committente ha la facoltà di apportare alle quantità e alle modalità operative riferite all oggetto contrattuale, secondo sue necessità e di volta in volta, le modifiche dettate da esigenze di servizio, senza per questo dover riconoscere all Impresa indennità e/o risarcimento alcuno. L Impresa dichiara ed attesta che le proprie maestranze dispiegate nell appalto possiedono un know-how di esperienza acquisita sui vari processi di verniciatura, pellicolatura e manutenzione degli arredi in conformità a quanto richiesto dalle specifiche. La Committente, in ogni momento di svolgimento dell appalto, potrà richiedere all Impresa di poter valutare le capacità operative del personale addetto. In caso di valutazione negativa, secondo determinazione documentata della Committente, l Impresa dovrà provvedere a sostituire il personale inidoneo entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Committente, la quale, in caso di inottemperanza, si riserva il diritto di tutela dei propri interessi, anche sotto il profilo del risarcimento di danni eventuali, in ogni sede ritenuta opportuna, non esclusa l applicabilità delle sanzioni economiche di cui al successivo art. 14. ART. 3 FORMA, PREZZI E IMPORTO DELL APPALTO L appalto è dato a misura e le prestazioni dell Impresa verranno contabilizzate con i prezzi unitari offerti in sede di gara ed indicati nell allegata scheda per la formulazione dell offerta (allegato n. 12). 3
4 L importo complessivo dell appalto, nell arco della durata contrattuale, è sino ad Euro ,00 (Euro unmilionenovecentomila/00), I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza sul lavoro di cui al quarto capoverso del presente articolo. Fino alla concorrenza di tale importo, aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale massima del 20% (venti per cento), la Committente avrà diritto di chiedere l esecuzione delle prestazioni rientranti nell oggetto contrattuale secondo le modalità meglio descritte nel capitolato tecnico. Il costo relativo agli oneri della sicurezza sul lavoro, scaturente dall interferenza delle prestazioni a carico dell Impresa con l ambiente in cui si trova ad operare e con l attività propria della Committente è stato valutato in Euro ,00 (Euro dodicimila/00) per l intera durata contrattuale. Ai sensi dell art. 86 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., detto costo non è soggetto a ribasso d asta. ART. 4. LAVORI IN ECONOMIA A fronte di attività non scomponibili e/o programmabili, la Committente ha la facoltà di richiedere all Impresa, che accetta e si obbliga ad eseguire, prestazioni in economia. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni prestazione assimilabile a questo genere dovrà essere richiesta per iscritto da parte della Committente e sempre per iscritto accettata dall Impresa: l eventuale mancanza di tale documento comporterà il correlato mancato pagamento delle prestazioni che si dovranno ritenere come non richieste. Il prezzo medio orario della mano d opera generalmente valido per l appalto è stabilito in euro..,.. (Euro../..); detto prezzo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe. ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha durata di 2 (due) anni dalla data di stipula. ART. 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 4
5 Tutti i compensi spettanti all Impresa saranno corrisposti alla stessa, a seguito dell emissione posticipata di fatture aventi cadenze mensili, con pagamento a 90 giorni fine mese data fattura. La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite e sarà compilata sulla base dei prezzi unitari conformemente ai criteri assegnati dal capitolato. Tutte le fatture dovranno essere corredate da apposito elenco degli interventi eseguiti sottoscritto dai responsabili della Committente. Detti pagamenti sono subordinati: - alla presentazione dell elenco degli incaricati dell Impresa; - all esibizione trimestrale da parte dell Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei propri incaricati. Il costo relativo agli oneri della sicurezza sul lavoro, di cui al precedente art. 3, sarà pagato dalla Committente con quote individuate in proporzione alla durata dell appalto unitamente agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) di riferimento. ART. 7. NOMINA DEI RESPONSABILI La Committente nomina il Sig.. quale responsabile per la gestione dell appalto oggetto del contratto. A sua volta l Impresa nomina quale proprio rappresentante operativamente responsabile per l appalto il Sig... ART. 8. DEPOSITO CAUZIONALE L Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte col contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di euro. (euro..) ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/06 ovvero di ogni sua modifica o integrazione, il cui contenuto viene qui interamente richiamato, per mezzo della fideiussione bancaria/polizza assicurativa fideiussoria n. costituita/emessa il.. da di.. con 5
6 formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. ART. 9. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI I prezzi contrattuali non saranno soggetti a revisione. ART. 10. SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del contratto; tuttavia, ove e- sigenze eccezionali lo richiedessero e ferma restando l approvazione per iscritto da parte della Committente, le Parti convengono l applicazione, ove applicabile, di quanto stabilito dall art. 118 del D.Lgs. 163/06. ART. 11. RESPONSABILITÀ DELL IMPRESA PER DANNI E IN- FORTUNI L Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno ed in particolar modo in relazione al contenuto dell art. 12 che segue, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell esecuzione del servizio appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall Impresa assolutamente evitato. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dall appalto e/o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra. L Impresa, pertanto si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della Committente, per tutta la 6
7 durata del servizio, con la polizza n... stipulata il../../. con di., con massimale, per anno e per sinistro, di Euro ,00 (Euro diecimilioni/00) per la copertura della responsabilità civile verso i terzi e con massimale di Euro ,00 (Euro diecimilioni/00) per la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che ogni ulteriore richiesta o risarcimento di danni non coperti da dette polizze assicurativa sarà comunque ad esclusivo carico dell Impresa. È facoltà della Committente ordinare all Impresa di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento. ART. 12. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONI SOCIALI Anche in relazione a quanto previsto dal capitolato tecnico l Impresa si dovrà attenere sempre e comunque all osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla data della stipula del contratto, riguardo alla categoria e alle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell arco della durata contrattuale. L Impresa è tenuta ad attenersi al contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza dello stesso fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda ad esse. A tale proposito l Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad osservare tutta la normativa vigente in materia di costo del lavoro e di costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento alla normativa vigente e ad ogni sua eventuale modifica o integrazione. 7
8 L Impresa per l intero periodo della validità del contratto dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell inizio del servizio, le relative polizze di copertura, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi. L Impresa garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da I.N.A.I.L. nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà. L Impresa è espressamente obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. In caso di accertamento di inadempienza degli obblighi sopraelencati, la Committente, previa contestazione all Impresa, si riserva, ove occorra, la formulazione di ogni comunicazione ritenuta necessaria all Ispettorato del Lavoro, nonché la contestuale sospensione dei pagamenti, fino alla riconduzione della situazione entro quanto previsto dalla normativa vigente ovvero fino a diversa pronuncia del predetto Ispettorato. A tal fine, l Impresa, su richiesta della Committente, si impegna fin da ora all esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell appalto. Nell ambito della vigente normativa in materia, l Impresa si impegna ad assolve- 8
9 re a tutto quanto previsto dall art. 6 della L. 03/08/2007, n. 123 e ogni sua eventuale modifica o integrazione. ART. 13. APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO L Impresa si assume l obbligo di attenersi scrupolosamente a sue cura e spese a tutte le disposizioni giuridiche e tutte le norme tecniche che sono o diventino vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro per l intera durata contrattuale. L Impresa pertanto assume, tra l altro, l obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nei D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e n. 303 del 19/03/1956, nonché nel D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e s.m.i, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro. L Impresa è tenuta inoltre all osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative ex ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all igiene del lavoro. L Impresa si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all attività in cui opera ed al servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni. Sarà compito pertanto dell Impresa emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Committente, che siano necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all esperienza ed all evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro. L Impresa dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del contratto. L Impresa è tenuta a conformarsi alle istruzioni che la Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e 9
10 per l igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l Impresa esonero dalle proprie responsabilità. Con riferimento all art. 8 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 626 e s.m.i., si allega al contratto, di cui costituisce parte integrante, il Documento unico di valutazione dei rischi (allegato n. 13). Detto documento è stato elaborato congiuntamente dall Impresa e dalla Committente ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell Impresa con l ambiente in cui si trova ad operare e con l attività propria della Committente. ART. 14. ACCERTAMENTI E CONTROLLI Indipendentemente dai controlli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Committente effettuerà i propri controlli secondo le modalità previste nel capitolato tecnico non solo relativamente a quanto in esso previsto, ma anche per quanto riguarda la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell Impresa. Le violazioni degli obblighi che fanno carico all Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti ovvero i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati all Impresa per iscritto. L Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà penalità per ogni singolo evento contestato da Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00). Con riferimento alle conseguenze indotte ovvero a situazioni allo stato imprevedibili, la Committente si riserva di assumere le iniziative ritenute più opportune. Per ripetute e gravi inadempienze, verrà applicata la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 18. ART. 15. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI Per tutto quanto non regolato dal contratto, nell esecuzione dell appalto, l Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche successivi alla data di stipula del contratto. 10
11 ART. 16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE Fermo restando che l Impresa è sempre tenuta a fare quanto responsabilmente possibile nei confronti di eventi quali la forza maggiore e gli scioperi, il contratto prevede che per eventi di forza di maggiore si intendono: - gli scioperi del personale della Committente; - gli scioperi di categoria; - gli scioperi aziendali. Per scioperi si intendono le astensioni dal lavoro, di categoria e generali, sindacalmente autorizzate a livelli regionale o nazionale. Qualora le cause di sciopero dovessero protrarsi per un periodo superiore a un mese, la Committente a suo prudente giudizio potrà richiedere la risoluzione del contratto. In ogni caso, l Impresa si deve impegnare a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze, garantendo in ogni caso un servizio minimo d emergenza. ART. 17. RISERVATEZZA L Impresa si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relative all attività della Committente. ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Recepito e qui richiamato in via analogica quanto previsto dall art. 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la Committente, oltre che per quanto previsto dall art del Codice Civile, ai sensi dell art si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell Impresa agli obblighi contrattuali, e in particolare: - rifiuto di sottomissione agli accertamenti ed ai controlli di cui all art. 14; - mancato rispetto degli obblighi previsti agli articoli 12 e 13; - abbandono del servizio in assenza di cause di forza maggiore; 11
12 - persistente non idoneità e/o non rispondenza di prestazioni o del modo di effettuazione delle stesse per più di 30 giorni dal relativo primo richiamo o contestazione; - mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all art. 17; - amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione; La Committente potrà avvalersi a suo prudente giudizio della suddetta clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui all Impresa siano state comminate, in un anno contrattuale, penalità di importo pari o superiore al 5% (cinque per cento) dell importo dell appalto. ART. 19 RECESSO Fermo restando quanto disposto dall art. 134 del D.Lgs. 163/2006, qui richiamato in via analogica, la Committente si riserva espressamente la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi e alle condizioni di quanto previsto dall art del Codice Civile nell ambito della previsione più generale di cui all art del Codice Civile. ART. 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per eventuali controversie derivanti dall interpretazione e/o dall esecuzione del contratto, le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano. ART. 21. RECAPITO DELL IMPRESA A tutti gli effetti del contratto, l Impresa dichiara il proprio domicilio in ( ), Via.. n., con l intesa che, ove dovesse venire mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano. ART. 22. VICENDE SOGGETTIVE DELL IMPRESA Le Parti convengono che la normativa applicabile in materia deve intendersi la previsione legislativa di cui all art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e ove la stessa non si rivelasse sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile. ART. 23 CESSIONE DEL CREDITO La Committente comunica la propria accettazione della cessione dei crediti pur- 12
13 ché la medesima avvenga nell ambito di applicazione dell art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile. ART. 24. CLAUSOLE FINALI le Parti convengono a carico dell Impresa tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto non espressamente previsto dal contratto, inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto di fare riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia. ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell esecuzione del contratto, ritenuti indispensabili in ragione dell esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, obbligatorio, pena l impossibilità dell esecuzione medesima, saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti in materia di diritti dell interessato. Milano, LA COMMITTENTE L IMPRESA Ai sensi e per gli effetti dell art e seguenti del Codice Civile, l Impresa e- spressamente dichiara di conoscere ed approvare gli articoli 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 18 e 20 del Contratto. Milano, L IMPRESA 13
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