Le BANCHE. A cura di ENEA FRANZA DEFINIZIONE DI BANCA

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1 Le BANCHE Milano, APRILE 2012 A cura di ENEA FRANZA DEFINIZIONE DI BANCA BANCA UNIVERSALE BANCA SPECIALIZZATA: - Banca a Breve Termine - Banca a Medio Termine e Lungo Termine - Banche per le imprese - Banche al dettaglio - Privates Bancks, Merchant Banks e Investment Banks

2 FORMA GIURIDICA - BANCHE COMMERCIALI - BANCHE POPOLARI E DI CREDITO COOPERATIVO MODELLI ORGANIZZATIVI 1. Banche Universali 2. Gruppo bancario: a) società prodotto, b) società rete, c) modello federale 3.Bancassurance (possibilità di sottoscrivere prodotti assicurativi presso le filiali di una banca)

3 VIGILANZA: OBIETTIVI DELLA REGOLAMENTAZIONE 1) STABILITA 2) EFFICIENZA 3) TRASPARENZA Tali obiettivi vanno conseguiti sia a livello macroeconomico che a livello microeconomico: - Rischio sistemico e necessità di Regolamentazione prudenziale; - Allocativa e tecnico/operativa; - Efficienza informativa e di Gestione Aziendale /Rapporto con il cliente. OBIETTIVI E STRUMENTI Stabilità: - Strumenti macroeconomici ed allocativi; - Strumenti strutturali (es. autorizzazione all esercizio attività, apertura nuovi canali distributivi, vincoli all azionariato, ecc); - Strumenti prudenziali e di tipo protettivo (coefficienti minimi legati ai rischi assunti, limiti alle concentrazioni dei rischi, norme sul rapporto banca-impresa, ecc);

4 OBIETTIVI E STRUMENTI -Strumenti informativi ed ispettivi (invio periodico di dati contabili ed extra-contabili, poteri ispettivi delle autorità). Efficienza/concorrenza: -Strumenti di tipo prudenziale ( vedi sopra ); - Controlli informativi; - Norme di contrasto alla criminalità e evasione fiscale. OBIETTIVI E STRUMENTI Trasparenza: - Norme di trasparenza e di correttezza dei comportamenti (norme di trasparenza sulle condizioni applicate, norme di comportamento nella vendita di prodotti/servizi finanziari, disciplina dei take over e OPV/OPS); - Controlli informativi (vedi sopra); - Norme contrasto evasione fiscale e criminalità organizzata.

5 Autorita di Vigilanza Esite un modello ottimale? Nella Teoria si configurano i modelli: - Istituzionale (Grecia, Spagna, Francia, Portogallo); - Funzionale (Austria,Germania, Regno Unito, Svezia e Belgio); - Per Finalità (Olanda); - Accentrato (Inghilterra). Autorita di Vigilanza Modello Italiano (modello Ibrido): - Istituzionale per il settore Bancario; - Per Finalità sui mercati mobiliari; - Semi istituzionale per Assicurazioni e Fondi pensione.

6 Le Fonti di Regolamentazione Legislazione Comunitaria (Direttive e Regolamenti); Legislazione Italiana; Corpus di norme emanate dalle Autorità di vigilanza (Banca d Italia, Consob, Isvap, ecc) Legislazione Bancaria Direttiva 77/780/ce e Direttiva 89/646/ce Testo Unico Bancario, di cui al D. Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni Altre Direttive che disciplinano i profili dell Attività Bancaria, Attività Assicurativa, sui servizi d investimento (recepita dal TUF, d.lgs 58/98) e MIFID

7 Autorizzazione all esercizio dell attività bancaria Autorizzazione all esercizio dell attività bancaria L attività bancaria è attività riservata. Per esercitare l attività bancaria è necessaria un apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca d Italia. L autorizzazione può essere rilasciata anche a società originariamente i i costituitesi i per l esercizio i di altre attività, diverse da quella bancaria (Istruzioni di Vigilanza). Autorizzazione all esercizio dell attività bancaria 1. Forma di spa o scarl 2. Capitale minimo versato 3. Programma sull attività iniziale, più atto costitutivo e statuto 4. Vincoli sulla struttura proprietaria 5. Requisiti onorabilità soci 6. Requisiti onorabilità e professionalità per coloro che svolgono funzioni di amm.ne, controllo e direzione

8 Autorizzazione all esercizio dell attività bancaria 1. L autorizzazione va negata quando non garantisce sana e prudente gestione; 2. Le condizioni sono necessarie ma non sufficienti per una sana e prudente gestione. Problema della discrezionalità: se sono condizioni oggettivamente verificabili, è anche vero che la valutazione del programma può essere di merito e non di forma. 3. Va comunque motivato il diniego. Mutuo Riconoscimento Il principio del mutuo riconoscimento; Espressione del principio della libertà di stabilimento; L autorizzazione all attività bancaria rilasciata da ognuno dei paesi comunitari abilita ad esercitare in tutto il territorio dell Unione Europea le attività ammesse al mutuo riconoscimento per le quali la banca è autorizzata nel paese di origine.

9 Mutuo Riconoscimento Le banche italiane possono stabilire succursali nei paesi comunitari, senza necessità di autorizzazione da parte dell autorità di controllo del paese comunitario (art.15,c.1,t.u.); Le banche comunitarie possono stabilire succursali in Italia senza l autorizzazione della Banca d Italia (art.15,c.3,t.u.). Mutuo Riconoscimento Apertura di succursali di banche italiane (procedimento, rinvio); Apertura in Italia di succursali di banche comunitarie (procedimento, rinvio); Succursali di banche extracomunitarie o in Paesi extracomunitari (disciplina comune)

10 Partecipazione al capitale delle banche 1.Per salvaguardare l autonomia lautonomia della banca rispetto ad interessi divergenti da quelli istituzionali si hanno vincoli normativi e regime autorizzativo; 2.Autorizzazione preventiva per l acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 5% del capitale della banca o di controllo. Nel concedere autorizzazione BI deve accertare sana e prudente gestione; Partecipazione al capitale delle banche 3.Divieto di acquisizione diretta o indiretta di partecipazionisuperiorial15%odicontrolloda parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività d impresa in settori non bancari e non finanziari; 4.BI deve accertare accordi che consentono esercizio concertato del diritto di voto; se pregiudicano sana e prudente gestione BI sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all accordo.

11 Raccolta Titoli Emissione di OBBLIGAZIONI altre PASSIVITA SUBORDINATE Norme: Codice civile (art c.c. Emissione e art c.c. Diritti degli obbligazionisti, art c.c. Limiti all'emissione, art c.c. Contenuto delle obbligazioni), delibere del Comitato interministeriale credito e risparmio ed Istruzioni di Vigilanza Banca d Italia; Diciplina generale Le società SpA e le SapA possono ricorrere al prestito obbligazionario quale forma di finanziamento a lungo termine. L art c. c. sancisce il diritto degli obbligazionisti al rimborso del capitale prestato e all incasso degli interessi maturati.

12 Procedimento di emissione Delibera di emissione (se la legge o lo statuto non dispongono diversamente); Verbale redatto da notaio (da cui deve risultare la deliberazione di emissione); Provvedimento dell autorità governativa (ove ricorrano particolari motivi che coinvolgono l economia nazionale). Procedimento di emissione Art c.c. c La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato.

13 Emissione obbligazioni Deroghe a tale limite sono: a) Le obbligazioni eccedenti devono essere sottoscritte da investitori istituzionali (SIM, banche) soggetti a vigilanza prudenziale; b) Le obbligazioni devono essere garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore di bilancio di questi; c) Se ricorrono particolari ragioni di interesse nazionale e vi è un autorizzazione dell autorità governativa. Obbligazioni emesse all estero Le obbligazioni emesse all'estero I limiti all emissione di obbligazioni potevano essere in passato elusi facilmente: si facevano emettere le obbligazioni da una società controllata avente sede in Stati che non pongono limiti all emissione, e la controllante italiana (reale beneficiario del finanziamento) prestava garanzia per il loro rimborso.

14 Obbligazioni emesse all estero Il nuovo art. 2412, 4 comma introdotto dalla legge 262/2005 prevede che al computo del limite generale all emissione di obbligazioni previsto dall art. 2412, 1 comma, concorrano gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. Obbligazioni bancarie 1) la normativa primaria costituita dal Testo Unico approvato il 1 settembre 1993 con d. lgs. 385 (di seguito T.U.); 2) una organica normativa secondaria: a) decreto del Ministero del Tesoro n , emanato in data 28 dicembre 1992 e riguardante i controlli esercitabili dalla Banca d Italia b) sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia; c) il decreto del ministro del Tesoro n , emanato il 22 giugno 1993 che detta direttive riguardanti l emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche; d) delibera Consob n che approva il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 587, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati; e) delibera Consob n che approva il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,; f) Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia contenute nella Circolare n. 229, aggiornata al 25 luglio 2003 ( e succ aggiornamenti).

15 Art.12 TUB "L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."; 12, comma 5 : "La Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni. Informativa: Strumenti La delibera degli amministratori (se la legge o lo statuto non dispongono diversamente art c.c.: Il bilancio; Il prospetto informativo o (rinvio i i focus). )

16 Raccolta Titoli Taglio minimo pari a euro se: - Emissione > =150 milioni di euro - Caratteristiche delle banche: 1) patrimonio di vigilanza >=25 milioni di E.; 2) bilanci degli ultimi tre esercizi in utile, 3) ultimo bilancio certificato Raccolta Titoli Taglio minimo pari a euro - Importo inferiore a 150 milioni di euro ; - Assenza dei precedenti requisiti.

17 Disciplina Pubblico Risparmio - Disciplina del Pubblico Risparmio T.U.F. d. legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; - Emissioni di azioni e di obbligazioni, ed altri titoli (covered warrants, certificates, Etf, certificati di deposito, ecc.); - Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. OFFERTA AL PUBBLICO Offerta al pubblico - Lettera vs denaro (ex art. 1, 1co., lett. t, del Tuf): a) Ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale; b) in qualsiasi forma rivolti al pubblico;c) finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari (operazioni di collocamento di prodotti finanziari). d) effettuata con la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente; e) Azioni, obbligazioni, quote fci, futures, swaps, contratti a termine, opzioni, combinazioni tra i suddetti.

18 OFFERTA AL PUBBLICO Mercato primario Mercato secondario (negoziazione titoli già emessi su mercati regolamentati, sistemi di scambi organizzati, ecc). Ai sensi art. 205 Tuf le offerte di acquisto/vendita di prodotti finanziari effettuati in mercati regolamentati (e alle condizioni poste dalla Consob anche quelle su SSO e Internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto e vendita. OFFERTA AL PUBBLICO Ipotesi d Inapplicabilità (art. 100 Tuf e Re 11971/99 del 14 maggio 1999 e successive mod. ed integ. art. 34-ter): sollecitazioni ad investitori professionali; offerte rivolte a meno di un numero esiguo di soggetti (100, come integrato dal R.e /99) ed offerte di importo unitario minimo inferiore o uguale a euro (per valore unitario singolo titolo e/o pacchetto d offerta minimo); offerte di titoli emessi o garantiti dallo Stato (e affini); offerte di titoli emessi da Banca Centrale Europea, banca europea per gli investimenti e Banche Centrali Nazionali (o, altre, Organizzazioni internazionali); offerte bancarie di prodotti diversi da azioni emesse in modo continuo e ripetuto (rinvio); strumenti del mercato monetario emessi da banche con scadenza inferiore a 12 mesi; offerte di prodotti assicurativi; ulteriori offerte previste dal regolamento: vedi art 205,Tuf, 33 R.e./173 doc. Cers e art. 2, del citato regolamento emittenti e relativi: a) alle quotazioni di prezzi sui sistemi multilaterali di negoziazione; b) strumenti che hanno formato già oggetto di un offerta al pubblico nei 12 mesi precedenti; c) ecc). Nota: Le banche, le imprese di assicurazione, le società di gestione collettiva del risparmio, le sicav, e, le holding finanziarie e familiari (cfr. art. 31, 2co R.I, 11522/98).

19 Iter autorizzativo dell Offerta COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA CONSOB: PROSPETTO INFORMATIVO: A) PROSPETTO DI BASE; B) DOCUMENTO D OFFERTA; C) DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE; D) Nota di Sintesi (contenuto ex allegato IV direttiva 2003). Iter autorizzativo dell Offerta La pubblicazione è subordinata all'autorizzazione della Consob. 5 gg prima dell'inizio del periodo di adesione deve essere depositato presso la Consob e presso i soggetti interessati, pubblicato sui quotidiani e distribuito gratuitamente

20 OFFERTA BANCARIE Le offerte bancarie di prodotti diversi da azioni emesse in modo continuo e ripetuto (art. 100 Tuf e art. 34-ter,4 comma) che: non superino l ammontare annuo di Euro; non siano subordinati, convertibili e scambiabili; che non diano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri strumenti finanziari (ovvero collegati ad uno strumento derivato); non siano in realtà depositi, siano coperti da un sistema di garanzia depositi. Sono tenute alla redazione di un Prospetto Informativo, redatto in modo semplificato secondo l Allegato 1M, al R.e /99 da trasmettere prima dell Offerta alla Consob.

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