Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da Anima SGR S.p.A.

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1 AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N DEL 02/11/2007 Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da Anima SGR S.p.A. 1. Informazioni sulla Società di Gestione del Risparmio (SGR) e relativi servizi 1.1 La SGR Anima SGR S.p.A. (di seguito, anche la SGR o la Società ) ha sede legale in Milano, Corso Garibaldi 99, Codice Fiscale, Partiva IVA e numero d iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano , recapito telefonico: , sito web: clienti@animasgr.it. La SGR è stata autorizzata dalla Banca d Italia nel 1984 all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e, con provvedimento n del 23 giugno 1999, all esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, è iscritta al n. 20 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d Italia di cui all Art. 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Asset Management Holding S.p.A.. La Banca d Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91, recapito telefonico: , sito web: Le lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni Il Cliente può comunicare con la SGR in lingua italiana. I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva possono essere ricevuti dal Cliente, previa espressa richiesta in tal senso, in lingua italiana I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il Cliente anche per l invio e la ricezione di ordini L invio di comunicazioni tra la SGR e il Cliente, ivi comprese le istruzioni specifiche per l esecuzione di particolari operazioni, deve esse effettuato per iscritto, ovvero per il tramite del soggetto incaricato del collocamento Modalità e tempi di trattazione dei reclami presentati dal Cliente La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al collocatore e riconducibili all attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all attività di collocamento prestata dai soggetti collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un idonea risposta al soggetto richiedente. Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale. I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati. I reclami, unitamente all eventuale relativa documentazione di supporto, devono essere indirizzati a: ANIMA Sgr S.p.A. - Servizio Compliance Corso Garibaldi, Milano Documento Informativo 1 di 18

2 A mezzo, alternativamente: n raccomandata a/r n fax al n n consegna direttamente a mano n casella di posta elettronica del sito aziendale - (copia della lettera in formato pdf). L esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR. 1.3 La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Investitore a rendiconto dell attività svolta, di cui all Articolo 75 della delibera Consob 16190/07 La SGR, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre), su richiesta scritta dei Clienti che hanno le proprie quote all interno del certificato cumulativo, invia al domicilio del Cliente un prospetto riassuntivo che indica il numero delle quote degli OICR di pertinenza, il loro valore all inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti del periodo. I prospetti contabili dei Fondi sono a disposizione presso la Sede della Società, presso la Sede Banca Depositaria e sul sito internet della SGR entro 60 giorni dalla loro redazione. 1.4 Descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla SGR in materia di conflitti di interesse Nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere al momento della prestazione del servizio di gestione collettiva. Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta misure organizzative e procedure idonee ad evitare che: n il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; n i conflitti incidano negativamente sugli interessi degli portafogli gestiti e dei Clienti. La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti. La Società individua le situazioni di conflitto d interessi almeno con riguardo: a. alla selezione degli investimenti; b. alla scelta delle controparti contrattuali; c. all esercizio del diritto di voto. I Clienti potranno in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata. 2. Costi e oneri connessi alla prestazione del servizio Tutti i costi e oneri a carico dei sottoscrittori ed a carico dei Fondi sono specificatamente indicati nei Regolamenti e nei Prospetti, copia dei quali viene consegnata ai Clienti a richiesta dei medesimi. La Società riconosce retrocessioni di commissioni ai soggetti con i quali ha concluso accordi commerciali per la distribuzione dei Fondi. L ammontare delle retrocessioni sulle commissioni di gestione a carico dei Fondi è determinato in base ad un coefficiente percentuale calcolato sul patrimonio medio complessivo netto mensile apportato e/o sottoscritto dai soggetti rilevanti per gli accordi commerciali. Tali importi sono pagati direttamente dalla SGR e non gravano sul Patrimonio dei Fondi Strategia di esecuzione e/o trasmissione degli ordini adottata dalla SGR ai sensi degli Artt del Regolamento Intermediari 16190/07 Consob Anima SGR, per l attuazione delle proprie decisioni di investimento, non accede direttamente alle sedi di esecuzione, ma si avvale di soggetti all uopo incaricati, selezionati in base alle strategie di esecuzione adottate. Pertanto, ciascun soggetto ha una strategia compatibile con l ordine di importanza dei fattori ritenuti significativi dalla SGR. La Società ha definito una Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità. 1 Il Cliente ha facoltà di richiedere ai soggetti collocatori il coefficiente percentuale delle retrocessioni riconosciute al collocatore stesso. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla SGR il coefficiente percentuale delle retrocessioni riconosciute ai singoli soggetti che abbiano definito accordi commerciali con la SGR. 2 di 18 Documento Informativo

3 4. Incentivi La SGR ha stipulato accordi di distribuzione degli OICR istituiti e/o gestiti, che prevedono che il compenso corrisposto dalla SGR ai soggetti collocatori consista nella retrocessione di una quota parte fino all 85% (fino al 70% per i Fondi del Sistema Gestioni Anima) delle commissioni di gestione maturate dalla SGR in relazione alle masse in gestione apportate dal singolo collocatore e nella retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione eventualmente applicate. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 1. Premessa La Direttiva 2004/39/CE (MIFID) e le relative misure di attuazione emanate dalla Commissione europea hanno profondamente innovato il quadro normativo relativo ai mercati degli strumenti finanziari con l obiettivo sia di assicurare agli investitori un elevato livello di protezione sia di consentire alle imprese la libera prestazione di servizi di investimento nell area comunitaria. In particolare, la MIFID tende ad armonizzare nei singoli stati membri i requisiti di autorizzazione e le norme di comportamento degli intermediari con riferimento ai servizi di investimento cui all Art. 1, comma 5 del Testo Unico della Finanza (consulenza in materia di investimenti, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, sottoscrizione e/o collocamento, gestione individuale, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione), escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione i Fondi comuni di investimento, il cui settore è stato tradizionalmente disciplinato a parte rispetto ai citati servizi per via della specificità che lo caratterizza. Il legislatore italiano, tuttavia, nel recepire la disciplina comunitaria all interno dell ordinamento nazionale, ha preferito assicurare parità di trattamento agli investitori dei Fondi comuni estendendo all attività di gestione collettiva gran parte delle regole di condotta previste dalla MIFID per gli altri servizi. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 164/2007, ha pertanto introdotto all interno del Regolamento Intermediari (emanato con delibera n il 29 ottobre 2007) un Libro (Libro IV) appositamente dedicato al servizio di gestione collettiva. Tale Regolamento prevede, tra gli obblighi imposti alle società di gestione del risparmio, l adozione di misure per l esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR) e dei Clienti a cui la SGR presta il servizio di gestioni di portafogli. 2. Oggetto e finalità del documento Il presente documento descrive la Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini (di seguito STRATEGIA ) predisposta da Anima SGR S.p.A. (di seguito SGR ) ai sensi degli Artt e del Regolamento Intermediari della Consob (Del del 29/10/2007 e successive modifiche). La STRATEGIA intende descrivere in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati dalla SGR al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell esecuzione o trasmissione degli ordini per conto degli OICR istituiti e/o gestiti e dei portafogli gestiti per Clienti professionali e al dettaglio (best execution). In particolare, il presente documento ha l obiettivo di fornire le seguenti informazioni: n fattori di esecuzione ritenuti rilevanti per l individuazione delle Sedi di Esecuzione e/o degli Intermediari a cui trasmettere gli ordini; n modalità adottate dalla SGR per la selezione delle Sedi di Esecuzione e/o degli Intermediari a cui trasmettere gli ordini relativi al servizio di gestione collettiva del risparmio; n monitoraggio e revisione della presente strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini. 3. Principi Generali adottati nella Gestione degli Ordini Nell esecuzione e trasmissione di ordini per conto degli OICR, la SGR dichiara di tenere un comportamento equo rispetto agli interessi propri, di altri Clienti o di altri OICR e di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la SGR si impegna a trattare gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente. La SGR si riserva, inoltre, la possibilità di trattare un ordine di un OICR e/o di portafoglio gestito in aggregazione con gli ordini di altri OICR e/o di altri portafogli gestiti, a condizione che tale modalità di trattazione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi degli OICR / portafogli gestiti i cui ordini vengano aggregati e fermo restando che la SGR ha adottato ed applica efficacemente procedure idonee ai fini di una corretta ripartizione degli ordini aggregati, anche nel caso di una esecuzione parziale degli ordini stessi. 4. Fattori di Esecuzione Al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell esecuzione o trasmissione degli ordini per conto degli OICR e dei Clienti nell ambito del servizio di gestione portafogli, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori di esecuzione (Fattori): 1. prezzo; 2. costi (ai sensi dell Art. 45, co. 5, lett. a del nuovo Regolamento Intermediari, per costi si intendono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, di compensazione o di regolamento nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi); 3. rapidità; Documento Informativo 3 di 18

4 4. probabilità di esecuzione (liquidità) e di regolamento; 5. dimensioni e natura dell ordine. (Il riferimento alla natura dell ordine va inteso, a mero scopo esemplificativo, come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli, di vendere titoli, di esercitare un opzione etc ). Al fine di stabilire caso per caso l importanza relativa dei fattori sopra elencati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri (Criteri): n in caso di ordini relativi a OICR, obiettivi, politica di investimento e rischi specifici degli OICR, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto; n in caso di ordini relativi a portafogli del servizio di gestione, caratteristiche del Cliente (inclusa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale); n caratteristiche dell ordine (il riferimento alle caratteristiche dell ordine va inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine); n caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi; n caratteristiche delle sedi di esecuzione. In particolare, la SGR ritiene che l esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per gli OICR e per il servizio di gestione portafogli, nell ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti e della salvaguardia degli interessi degli investitori. Pertanto, generalmente, il prezzo è assunto tra i fattori di esecuzione primari ed è sovente considerato fattore preponderante. Ad esso si accompagna il fattore costo, anche se allo stesso può essere in taluni casi attribuita una rilevanza secondaria. Altri fattori di esecuzione previsti dalla normativa vengono ritenuti ordinalmente successivi, per importanza, rispetto al prezzo e al costo : essi possono pertanto essere tenuti in considerazione solo nei casi in cui privilegiare i fattori prezzo e costo possa pregiudicare l ottimale conclusione di una transazione (es. caso di fast-market, ampia volatilità infra-day, ipo, blocchi, etc ). Sulla base di quanto sopra espresso, la SGR ha individuato le seguenti modalità per la selezione delle Sedi di Esecuzione e/o degli Intermediari Esecutori cui trasmettere gli ordini per ciascuna tipologia di strumento finanziario: n Azioni quotate Il fattore principale di esecuzione per tali strumenti finanziari è il prezzo; in talune circostanze il fattore prezzo può essere subordinato ad altri fattori quali rapidità, certezza di esecuzione o costo. Pertanto, le modalità di trasmissione degli ordini su tali strumenti finanziari individuate dalla SGR in base ai suddetti fattori di esecuzione e tenuto conto dei Criteri più sopra indicati per stabilire l importanza relativa dei fattori stessi sono le seguenti: 1) Ordini in situazioni normali di mercato che non richiedono particolari modalità di esecuzione: in tutti i casi in cui gli ordini su tali strumenti finanziari si riferiscono ad operazioni che non richiedano particolari modalità di esecuzione ed in situazioni normali di mercato, il fattore di esecuzione preso in considerazione è l obiettivo di perseguire il prezzo del vwap di periodo. Per realizzare la best execution in tali casi, la SGR ha scelto di trasmettere gli ordini al Raccoglitore di Ordini. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: vwap di periodo n Metodologia di invio degli ordini: Raccoglitore di Ordini 2) Ordini da eseguire minimizzando/neutralizzando impatto di mercato: quando la SGR persegue l obiettivo di neutralizzare/ minimizzare eventuali dinamiche di mercato in relazione a variazioni del NAV degli OICR, a seguito di flussi più o meno consistenti di sottoscrizioni / rimborsi, rispetto al benchmark di riferimento, il prezzo è assunto quale fattore primario di esecuzione, rispetto agli altri fattori previsti dalla normativa, avendo riguardo all obiettivo di conseguire una collocazione quanto più possibile prossima al valore di chiusura del mercato; per perseguire la best execution in questi casi, la SGR ha individuato il Raccoglitore di Ordini quale intermediario cui trasmettere gli ordini. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: valore di chiusura del mercato n Metodologia di invio degli ordini: Raccoglitore di Ordini 3) Ordini in modalità curando : si tratta di una strategia di esecuzione nella quale assume particolare rilevanza il fattore prezzo anche a fronte di un maggior costo di esecuzione. Si tratta di una strategia adottata di norma per stili di gestione bottom-up, caratterizzati dalla scelta dei singoli titoli su cui puntare e da inserire nei portafogli per i quali la SGR abbia un aspettativa sull andamento del prezzo, e per la quale è, a seconda dei casi, rilevante: n il momento di esecuzione in funzione dell aspettativa che la SGR può avere sull andamento del prezzo nel corso della giornata di negoziazione; n l esecuzione dell ordine ad un prezzo ritenuto soddisfacente e/o in funzione dei volumi scambiati sui mercati regolamentati ovvero sui sistemi multilaterali di negoziazione; n l esecuzione dell ordine indipendentemente dalle condizioni di mercato. Tale modalità di esecuzione e la relativa flessibilità comporta maggiori costi rispetto ad una mera esecuzione. A tal fine la SGR trasmette direttamente gli ordini alle controparti negoziatrici selezionate tra quelle in grado di assicurare in modo duraturo la più elevata qualità di esecuzione, nei termini sopra indicati, preferendo a parità di qualità quelli che applicano i costi più bassi. Tra gli elementi considerati nella valutazione delle controparti negoziatrici rilevano anche la capacità di offrire con continuità accesso al mercato primario e l assistenza prestata e le informazioni fornite alla SGR nel corso dell esecuzione. n Fattore primario di esecuzione: prezzo 4 di 18 Documento Informativo

5 n Criterio di valutazione: miglioramento vwap di periodo 4) Ordini caratterizzati da esigenze di rapidità di esecuzione: quando il gestore, alla luce delle contingenti dinamiche del mercato, individua nel fattore rapidità di esecuzione delle operazioni il criterio ottimale da assumere quale obiettivo, la modalità di trasmissione utilizzata è quella dell inoltro diretto alle controparti negoziatrici selezionate. n Fattore primario di esecuzione: rapidità di esecuzione n Criterio di valutazione: orario di esecuzione raffrontato con l orario di inserimento dell ordine 5) Ordini caratterizzati dall obiettivo di perseguire la maggiore probabilità di esecuzione e di regolamento: in talune condizioni di mercato ovvero quando per la natura/dimensione dell ordine è prioritario privilegiare le possibilità che l ordine sia correttamente eseguito o regolato, il criterio per la valutazione della best execution insiste sulla percentuale di esecuzione / regolamento dei trade disposti. n Fattore primario di esecuzione: probabilità di esecuzione e di regolamento n Criterio di valutazione: percentuale di esecuzione / regolamento raffrontata al quantitativo complessivo dell ordine 6) Trasmissione di ordini identificabili quali program trade: tali ordini vengono effettuati in sede di riallineamento dei portafogli degli OICR e, quindi, la SGR ritiene che il miglior interesse dei patrimoni gestiti si realizzi attraverso un esecuzione che non mira a ricercare il miglior prezzo in assoluto. Tale modalità di esecuzione prevede, di norma, l invio di tutti gli ordini generati in uno stesso momento ad uno stesso intermediario al fine di minimizzare il costo ed avere la certezza dell esecuzione di tutti gli ordini. n Fattore primario di esecuzione: costo n Criterio di valutazione: costo n Metodologia di invio degli ordini: Raccoglitore di ordini n Warrants, covered warrants, certificates, derivati quotati Il fattore principale di esecuzione per tali strumenti finanziari è il prezzo; in talune circostanze il fattore prezzo può essere subordinato ad altri fattori quali rapidità o certezza di esecuzione. Pertanto, le modalità di trasmissione degli ordini su tali strumenti finanziari individuate dalla SGR in base ai suddetti fattori di esecuzione e tenuto conto dei Criteri più sopra indicati per stabilire l importanza relativa dei fattori stessi sono le seguenti: 1) Ordini in modalità curando : si tratta di una strategia di esecuzione nella quale assume particolare rilevanza il fattore prezzo anche a fronte di un maggior costo di esecuzione. Si tratta di una strategia adottata di norma per stili di gestione bottom-up, caratterizzati dalla scelta dei singoli titoli su cui puntare e da inserire nei portafogli per i quali la SGR abbia un aspettativa sull andamento del prezzo, e per la quale è, a seconda dei casi, rilevante: n il momento di esecuzione in funzione dell aspettativa che la SGR può avere sull andamento del prezzo nel corso della giornata di negoziazione; n l esecuzione dell ordine ad un prezzo ritenuto soddisfacente e/o in funzione dei volumi scambiati sui mercati regolamentati ovvero sui sistemi multilaterali di negoziazione; n l esecuzione dell ordine indipendentemente dalle condizioni di mercato. Tale modalità di esecuzione e la relativa flessibilità comporta maggiori costi rispetto ad una mera esecuzione. A tal fine la SGR trasmette direttamente gli ordini alle controparti negoziatrici selezionate tra quelle in grado di assicurare in modo duraturo la più elevata qualità di esecuzione, nei termini sopra indicati, preferendo a parità di qualità quelli che applicano i costi più bassi. Tra gli elementi considerati nella valutazione delle controparti negoziatrici rilevano anche la capacità di offrire con continuità accesso al mercato primario e l assistenza prestata e le informazioni fornite alla SGR nel corso dell esecuzione. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: miglioramento vwap di periodo 2) Ordini caratterizzati da esigenze di rapidità di esecuzione: quando il gestore, alla luce delle contingenti dinamiche del mercato, individua nel fattore rapidità di esecuzione delle operazioni il criterio ottimale da assumere quale obiettivo, la modalità di trasmissione utilizzata è quella dell inoltro diretto alle controparti negoziatrici selezionate. n Fattore primario di esecuzione: rapidità di esecuzione n Criterio di valutazione: orario di esecuzione raffrontato con l orario di inserimento dell ordine 3) Ordini caratterizzati dall obiettivo di perseguire la maggiore probabilità di esecuzione e di regolamento: in talune condizioni di mercato ovvero quando per la natura/dimensione dell ordine è prioritario privilegiare le possibilità che l ordine sia correttamente eseguito o regolato, il criterio per la valutazione della best execution insiste sulla percentuale di esecuzione / regolamento dei trade disposti. n Fattore primario di esecuzione: probabilità di esecuzione e di regolamento n Criterio di valutazione: percentuale di esecuzione / regolamento raffrontata al quantitativo complessivo dell ordine Documento Informativo 5 di 18

6 n Azioni, warrants, covered warrants, certificates, derivati non quotati Il fattore principale di esecuzione per tali strumenti finanziari è il prezzo; la SGR seleziona le controparti negoziatrici cui inoltrare direttamente gli ordini per l esecuzione su strumenti finanziari non quotati in base al prezzo. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: prezzo varie controparti autorizzate n Obbligazioni quotate e non quotate Il fattore principale di esecuzione per tali strumenti finanziari è il prezzo; in talune circostanze il fattore prezzo può essere subordinato ad altri fattori quali rapidità o certezza di esecuzione. Pertanto, le modalità di trasmissione degli ordini su tali strumenti finanziari individuate dalla SGR in base ai suddetti fattori di esecuzione e tenuto conto dei Criteri più sopra indicati per stabilire l importanza relativa dei fattori stessi sono le seguenti: 1) Ordini in situazioni normali di mercato: il fattore primario di esecuzione degli ordini è il prezzo, avendo riguardo all obiettivo di perseguire la migliore esecuzione disponibile sul mercato. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: prezzo market makers terzi (piattaforme di negoziazione in asta competitiva), internalizzatori sistematici o negoziatori in conto proprio, controparti autorizzate per gli OTC 2) Ordini caratterizzati da esigenze di rapidità di esecuzione: in subordine, alla luce delle contingenti dinamiche del mercato, il fattore rapidità di esecuzione delle operazioni è il criterio ottimale da assumere quale obiettivo. n Fattore primario di esecuzione: rapidità di esecuzione n Criterio di valutazione: orario di esecuzione raffrontato con l orario di inserimento dell ordine 3) Ordini caratterizzati dall obiettivo di perseguire la maggiore probabilità di esecuzione e di regolamento: per le operazioni su strumenti finanziari obbligazionari caratterizzati da scarsa liquidità, i fattori rilevanti attengono alla probabilità di esecuzione e di regolamento, il criterio per la valutazione della best execution insiste sulla percentuale di esecuzione / regolamento dei trade disposti. n Fattore primario di esecuzione: probabilità di esecuzione e di regolamento n Criterio di valutazione: percentuale di esecuzione / regolamento raffrontata al quantitativo complessivo dell ordine n Organismi di investimento collettivo del risparmio quotati e non quotati Il fattore principale di esecuzione per tali strumenti finanziari quotati è il prezzo, mentre per i non quotati le sottoscrizioni / rimborsi vengono effettuate al valore unitario della quota. 1) OICR non quotati: il prezzo di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione / rimborso è il valore unitario della quota. Gli ordini vengono eseguiti dalla SGR mediante inoltro diretto degli stessi all OICR emittente. 2) OICR quotati: il fattore rilevante per valutare la best execution è il prezzo di mercato, fermo l obiettivo di minimizzare il costo di esecuzione. A tal fine la SGR seleziona gli Intermediari Esecutori cui trasmettere direttamente gli ordini tra quelli che hanno accesso al maggior numero di Sedi di Esecuzione e sono dotati di strutture tecnologiche che favoriscono lo scambio dei flussi degli ordini e degli eseguiti. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: vwap di periodo n Divise estere Il fattore principale di esecuzione per la valuta è il prezzo; a tal fine la SGR seleziona le controparti negoziatrici cui inoltrare direttamente gli ordini sulla base della proposta di prezzo ricevuta, confrontando la stessa con le quotazioni riportate sui circuiti telematici. n Fattore primario di esecuzione: prezzo n Criterio di valutazione: prezzo market makers terzi / prezzo circuiti telematici 5. Sedi di Esecuzione Al fine di applicare efficacemente la STRATEGIA, la SGR ha selezionato le sedi di esecuzione (consultabili in Allegato presso la SGR) considerate come le più appropriate per assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile nella esecuzione di ordini per conto degli OICR. Con riferimento ai singoli ordini, la SGR, nella scelta delle sedi di esecuzione, tiene conto dei Fattori e dei Criteri stabiliti in precedenza, evitando in ogni caso di porre in essere a proprio vantaggio una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l altra. L Allegato specifica l elenco delle sedi di esecuzione selezionate che la SGR provvederà tempo per tempo ad aggiornare, al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentono la best execution degli ordini. Gli aggiornamenti di cui al punto 6 di 18 Documento Informativo

7 precedente non costituiranno oggetto di apposita comunicazione nei confronti dei singoli Clienti, ma saranno dalla SGR tempestivamente messi a disposizione della propria clientela sul sito internet della Società 6. Intermediari Esecutori Gli ordini che non possono essere eseguiti direttamente dalla SGR, sono trasmessi ad intermediari abilitati al servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini (Broker), selezionati tra controparti di elevato standing in base ad un apposita procedura interna. La trasmissione degli ordini ai Broker può avvenire o direttamente a cura della SGR o anche per il tramite di un soggetto autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione (Raccoglitore), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker. Tale Raccoglitore è stato selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta dalla SGR compatibile con l ordine di importanza dei fattori indicato al paragrafo 4 per le diverse tipologie di strumenti finanziari. Sia quando l inoltro dell ordine al Broker è effettuato direttamente dalla SGR sia quando vi provvede il Raccoglitore, l individuazione dei singoli Broker, tra quelli selezionati ed inclusi nell elenco dei Broker autorizzati della SGR, cui trasmettere gli ordini avviene secondo i Criteri ed i Fattori indicati nella presente strategia. A tal fine, ove la trasmissione degli ordini sia delegata al Raccoglitore, questi dovrà essere in grado di individuare il Broker e la sede di esecuzione più adatti per assicurare la best execution, monitorando la fase di esecuzione ed informando periodicamente la SGR circa la qualità dell esecuzione ottenuta con riferimento ai diversi Broker. La SGR è tenuta, nell interesse degli OICR, a verificare il corretto ed efficiente operato del Raccoglitore e la qualità complessiva dell esecuzione realizzata, ponendo rimedio ad eventuali carenze rilevate. La SGR richiede ai Broker autorizzati ed utilizzati di comunicare la strategia di esecuzione degli ordini da essi adottata dalla quale deve evincersi il rispetto dei principi e dei criteri fissati nel presente documento e, di conseguenza, l idoneità del Broker a perseguire la best execution degli ordini trasmessi dalla SGR. Qualora i Broker siano soggetti autorizzati in uno stato non appartenente alla Comunità Europea, essi devono impegnarsi nei confronti della SGR ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di best execution. Sul sito internet della Società è specificato l elenco dei Broker selezionati che la SGR provvederà tempo per tempo ad aggiornare, al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentono la best execution degli ordini trasmessi. Gli aggiornamenti di cui al capoverso che precede non costituiranno oggetto di apposita comunicazione nei confronti dei Clienti e dei singoli sottoscrittori degli OICR, ma la SGR si limiterà a pubblicarli tempestivamente sul sito internet citato. 7. Monitoraggio e Revisione La SGR sottopone a monitoraggio l efficacia delle misure previste nella presente Strategia e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e la strategia adottate, con periodicità almeno annuale o, comunque, quando si verifichino circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR. La SGR provvederà a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le modifiche rilevanti apportate alla presente STRATEGIA. 8. Deleghe di Gestione Nei casi in cui la SGR deleghi, anche parzialmente, la gestione del patrimonio di un OICR ad altri intermediari autorizzati, questi ultimi, nei limiti della delega conferita, dovranno attenersi ai principi e ai criteri di esecuzione e trasmissione di ordini contenuti nella presente strategia. Qualora il contratto con cui si conferisce la delega di gestione non contempli, a carico degli intermediari delegati, l obbligo di attenersi alla presente Strategia, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di una propria STRATEGIA di esecuzione e trasmissione degli ordini che la SGR provvederà a fornire ai sottoscrittori dell OICR. 9. Esenzioni Fermo restando l obbligo generale di comportarsi in maniera equa e corretta nell interesse degli investitori / Clienti e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e regolamentari, la SGR non è tenuta all applicazione della presente STRATEGIA o delle norme in materia di best execution allorché l ordine da eseguire riguardi strumenti finanziari strutturati o, in genere, strumenti quotati per i quali non è disponibile più di una sede di esecuzione. Documento Informativo 7 di 18

8 5. Politica per la gestione dei conflitti di interesse Premessa Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una politica di gestione dei conflitti di interesse che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei Clienti / investitori. Pertanto in conformità degli Articoli 25 e 39 del Regolamento Congiunto Banca d Italia - Consob, emanato il 29 ottobre 2007, ai sensi dell Art. 6, comma 2 bis del TUF, con il presente documento, ANIMA Sgr definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse. Il documento recepisce le raccomandazioni contenute nel Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse di Assogestioni. Capo I - Definizioni Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini della presente Policy si intende per: a) TUF : il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) Regolamento Congiunto Banca d Italia - Consob : il provvedimento della Banca d Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d investimento o di gestione collettiva del risparmio; c) Nuovo Regolamento Intermediari : la delibera Consob n del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento Intermediari; d) Società : ANIMA Sgr; e) partecipante o investitore : il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva; f) Cliente : il soggetto cui la Società presta le attività e i servizi di investimento; g) Società del gruppo : le società appartenenti al medesimo gruppo della Società; h) gruppo : le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall Articolo 93 del TUF; i) Associazione : l Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio; j) Società partecipanti : le società che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento; k) soggetto rilevante : il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: n soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento; n componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari della Società; n dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d investimento da parte della medesima Società; n persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d investimento; l) deleghe operative : le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società; m) partecipazione rilevante : ogni partecipazione superiore al 2 (due) per cento del capitale della società partecipata qualora quest ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell Art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi; n) parte correlata alla Società : un soggetto che: (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un influenza notevole su quest ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un Fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della 8 di 18 Documento Informativo

9 Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata; o) dirigente con responsabilità strategiche : il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori i (esecutivi o meno) della società stessa; p) organo con funzione di supervisione strategica : il Consiglio di Amministrazione al quale - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell impresa, mediante, tra l altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; q) organo con funzione di gestione : l organo aziendale e i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L Amministratore delegato e il direttore generale rappresentano il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; r) organo con funzione di controllo : il Collegio Sindacale; s) funzione di controllo di conformità : Servizio Compliance (Articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d Italia - Consob); t) funzione di revisione interna : Servizio Internal Auditing (Articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d Italia - Consob); u) funzione di gestione del rischio : Servizio Risk management (Articolo 13 del Regolamento Congiunto Banca d Italia - Consob); v) esponente di rilievo di una società o ente : il presidente dell ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l Amministratore delegato e il direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell ente; w) rete della società incaricata della revisione contabile della Società: la rete come definita all Articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; x) stretti familiari di un soggetto : i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; y) convenzioni con parti correlate : le convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF; z) condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard : condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; aa) restricted list : l elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all attività d investimento dei patrimoni gestiti; bb) watch list : l elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d interessi, decide di monitorare in relazione all operatività dei soggetti rilevanti; cc) gestore : il soggetto che, nell ambito di un processo d investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti; dd) Protocollo : Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d interessi di Assogestioni; ee) OICR investito almeno significativamente in strumenti finanziari (esclusi OICR) o depositi bancari emessi o stipulati da soggetti collocatori : OICR con almeno il 30% dell attivo investito in strumenti finanziari (esclusi OICR) o depositi bancari emessi o stipulati da soggetti collocatori. Capo II - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Ambito di applicazione 1. La presente Policy si applica alla Società nella prestazione: a. del servizio di gestione collettiva del risparmio; b. della commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte della SGR; c. del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, nonché dell offerta fuori sede o a distanza degli stessi. Art. 3 - Principi generali 1. La presente Policy, che la Società adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le raccomandazioni contenute nel Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d interessi di Assogestioni con particolare riguardo all obbligo di: a. identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi; b. gestire i conflitti d interessi identificati. 2. La Società aderisce al Protocollo di Assogestioni, che sostituisce il Protocollo di autonomia per le società di gestione del risparmio, e ne informa Assogestioni. 3. Assogestioni monitora, con le forme e le modalità stabilite dall Articolo 6, commi 2 e 3, del proprio Statuto lo stato di applicazione del presente Protocollo da parte della Società. Documento Informativo 9 di 18

10 4. La Società fornisce agli investitori ovvero ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio informazioni, anche in forma sintetica, sul Protocollo adottato, dando successiva comunicazione delle modifiche allo stesso eventualmente apportate. Capo iii - Identificazione dei conflitti di interessi Art. 4 - Criteri di identificazione dei conflitti d interessi 1. La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti agli OICR da essa stessa istituiti o gestiti e dei suoi Clienti. 2. La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d interessi che potrebbero sorgere: a. tra la Società, i soggetti rilevanti o le Società del gruppo e uno o più OICR gestiti; b. tra la Società, i soggetti rilevanti o le Società del gruppo e i Clienti della Società; c. tra i diversi OICR gestiti; d. tra diversi Clienti della Società; e. tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale. 3. Ai fini dell identificazione dei conflitti d interessi di cui al paragrafo 2, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte da Società del gruppo. La Società presta particolare attenzione all ipotesi in cui la stessa Società o Società del gruppo svolgano due o più delle seguenti attività: a. gestione collettiva; b. gestione di portafogli; c. consulenza in materia di investimenti; d. commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi; e. ricerca in materia di investimenti; f. negoziazione per conto proprio; g. sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente. 4. Nell individuare le situazioni di conflitto d interessi la Società valuta almeno se, a seguito della prestazione dei servizi, la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società: a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell OICR o a danno del Cliente; b. abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell operazione disposta per conto dell OICR nonché del servizio di investimento, un interesse distinto da quello dell OICR o del Cliente; c. abbiano una utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di OICR o di Clienti diversi dall OICR o dal Cliente interessato; d. eseguano la medesima attività svolta per conto dell OICR; e. svolgano la medesima attività del Cliente cui viene prestato il servizio d investimento; f. ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dai Clienti, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva o alla prestazione di servizi o attività d investimento, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio o l attività. Art. 5 - Tipologie di conflitti d interessi nell attività di gestione dei patrimoni 1. La Società individua le situazioni di conflitto d interessi almeno con riguardo: a. alla selezione degli investimenti; b. alla scelta delle controparti contrattuali; c. all esercizio del diritto di voto. Art Selezione degli investimenti 1. Nell attività di selezione degli investimenti si considerano situazioni di conflitto d interessi, almeno, le seguenti ipotesi: a. investimento in strumenti finanziari emessi, collocati o garantiti da Società del gruppo o da Società partecipanti; b. acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o Società partecipanti, anche di diritto estero; c. investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano Società del gruppo, Società partecipanti o soggetti rilevanti; d. investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una Società del gruppo o una Società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una Società del gruppo o in una Società partecipante; e. investimento in strumenti finanziari per i quali una Società del gruppo o una Società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista; f. investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da Società del gruppo, da Società partecipanti ovvero da soggetti rilevanti; g. investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da Società del gruppo, da Società partecipanti o da soggetti rilevanti, qualora dall esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il 10 di 18 Documento Informativo

11 finanziamento alla Società del gruppo o alla Società partecipante che ha erogato il credito; j. concessione di finanziamenti da parte di Società del gruppo, di una Società partecipante o di un soggetto rilevante in favore degli OICR gestiti dalla Società; k. investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative; l. acquisto di beni da soggetti rilevanti; m. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società; n. investimento in depositi bancari di Società partecipanti; i. investimento in strumenti finanziari (esclusi OICR) o depositi bancari emessi o stipulati da soggetti collocatori, relativamente agli OICR collocati investiti almeno significativamente negli stessi. 2. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d interessi di cui al paragrafo 1, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività della stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da Società del gruppo, Società partecipanti o soggetti rilevanti. Art Scelta delle controparti contrattuali 1. Nell attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d interessi, almeno, le seguenti ipotesi: a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del gruppo, a Società partecipanti o a soggetti rilevanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, raccolta ordini, prestito titoli, ecc ); b. utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti; ricerca); c. esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una Società partecipata in misura rilevante da una Società del gruppo o da una Società partecipante; d. esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l attività prestati. Art Esercizio del diritto di voto La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. Si considera situazione di conflitto d interessi l esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del gruppo o da società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le Società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica. Art. 6 - Altre tipologie di conflitti d interessi nelle attività prestate dalla Società 1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni in conflitto d interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all Articolo 5.1 della presente Policy. 2. Nella prestazione di dell attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione in conflitto d interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri (ivi inclusi gli OICR di gruppo) e di OICR terzi. Capo IV - Gestione dei conflitti d interessi Art. 7 - Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti d interessi 1. La Società adotta misure organizzative e procedure per gestire i conflitti d interessi identificati ai sensi della presente Policy. 2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d interessi devono, in particolare: a. essere idonee ad evitare che: i. il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi; ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti; b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati. 3. La Società, al fine di garantire l indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a: a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di Società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR e di uno o più Clienti; b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i Clienti; Documento Informativo 11 di 18

12 c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi; d. impedire o limitare l esercizio di un influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d investimento; e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 4. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. Art. 8 - Misure organizzative per la gestione dei conflitti d interessi Art Organi e funzioni aziendali competenti 1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d interessi. Tutte le situazioni previste nel presente documento o nel documento sulle misure organizzative e procedure interne che possono generare un conflitto d interessi vanno riportate al Consiglio di Amminstrazione perché adotti le necessarie decisioni. 2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l adeguatezza -specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. 3. L amministratore delegato e il Direttore Generale attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne curano costantemente l adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. 4. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. 5. La funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l adeguatezza e l efficacia della politica di gestione dei conflitti d interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. 6. La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. 7. La funzione Internal Auditing verifica l adeguatezza e l efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l osservanza. Art Consiglieri indipendenti 1. La Società assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell organo e all operatività della Società. 2. I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all interno dell organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo. 3. Ove nel Consiglio di Amministrazione della Società siano presenti comitati specializzati (controllo interno, di compliance, di remunerazione), questi sono presieduti da un consigliere indipendente e sono composti in maggioranza da consiglieri indipendenti. 4. Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l autonomia di giudizio. 5. Il Consiglio di Amministrazione valuta l indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive: a. se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società; b. se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società; c. se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo; d. se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione o di una società o ente del gruppo; e. se ha o ha avuto nell esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia Amministratore delegato o direttore generale o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo; 12 di 18 Documento Informativo

13 f. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all emolumento fisso di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria; g. se è stato componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; h. se riveste la carica di Amministratore delegato o direttore generale in un altra società nella quale l Amministratore delegato o direttore generale della Società rivesta un ruolo con funzione di gestione; i. se è socio o amministratore di una società o di un entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società; j. se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. 6. L indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, i consiglieri indipendenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l indipendenza del consigliere. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l eventuale perdita dei predetti requisiti. 7. La Società rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzioni dei consiglieri indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. 8. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari. 9. I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy. 10. I pareri di cui al paragrafo precedente possono essere resi da un comitato interno al Consiglio di Amministrazione, anche appositamente costituito, composto da almeno tre consiglieri indipendenti. 11. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai consiglieri indipendenti o dal comitato di cui al paragrafo precedente sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa ai consiglieri indipendenti o al comitato di cui al paragrafo precedente. 12. In caso di parere negativo o condizionato dei consiglieri indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate di cui all Articolo 1, comma 1, lettera y) della presente Policy, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La Società dà trasparenza agli investitori/clienti - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione- degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l avviso contrario dei consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all oggetto e al corrispettivo. 13. Le procedure della Società possono individuare criteri per l identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Qualora le condizioni dell operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. 14. I consiglieri indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale. Art Cumulo di funzioni 1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società: a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l Amministratore delegato, nonché il direttore generale e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle Società del gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle Società del gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestitile funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni: - componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, direttore generale; - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati. Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società; b. il presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l Amministratore Delegato, il direttore generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni: Documento Informativo 13 di 18

14 - presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, direttore generale; - dirigente con deleghe operative. 2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell ambito dell attività di gestione di Fondi di private equity o di Fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un adeguata modalità di monitoraggio dell investimento effettuato. Art. 9 - Procedure per la gestione dei conflitti d interessi Art Selezione degli investimenti 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d interessi. 2. La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l aggiornamento degli stessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l adozione di restricted lists e watch lists. 4. Ai consiglieri indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d investimento. Art Scelta delle controparti contrattuali 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l aggiornamento degli stessi. 2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all interesse dei partecipanti agli OICR e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti: a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte; b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società; c. verifica periodicamente l esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento. 3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l autonomia della Società e da garantire il rispetto dell interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi Clienti. Art Esercizio del diritto di voto 1. La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall Articolo 32 del Regolamento Congiunto Banca d Italia Consob e coerentemente con le Linee Guida dell Associazione in tema di Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli di strumenti finanziari degli OICR gestiti. 3. La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione. 4. La Società non può delegare a Società del gruppo o a esponenti di queste l esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la Società cura che l esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. 5. La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando eserciti il voto una Società del gruppo, Società partecipanti o soggetti rilevanti. 6. La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede). 7. I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. 14 di 18 Documento Informativo

15 Art Criteri di remunerazione 1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo. 2. I consiglieri indipendenti o, ove presente il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell Amministratore delegato, del direttore generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori. Art Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d interessi 1. Il Consiglio di Amministrazione verifica e l Amministratore delegato e il direttore generale curano l adeguatezza e l efficacia di misure organizzative - formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne - volte a disciplinare i comportamenti dei soggetti rilevanti anche con riguardo alle operazioni in conflitto d interessi. 2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l adozione di: a. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d interessi; b. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni. Art Conflitti d interessi non neutralizzabili 1. Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi. 2. Quando, nella prestazione uando, nella prestazione delle attività e dei servizi d investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i Clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa: a. è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei Clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell insorgere del rischio di ledere gli interessi dei Clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società; b. presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del Cliente. 3. La valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti. Art Registro dei conflitti d interessi 1. Il Consiglio di Amministrazione affida alla funzione Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR ovvero di uno o più Clienti. 2. Il registro identifica le tipologie di conflitti d interessi secondo l ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all operatività che la Società intende porre in essere. 3. La funzione Compliance provvede a riferire, nell ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall Art. 16 del Regolamento Congiunto Banca d Italia - CONSOB, e in ogni caso ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d interessi. Art. 13 -Verifica e aggiornamento 1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all aggiornamento delle situazioni di conflitto d interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando: a. la struttura della Società o del gruppo muta in modo significativo; b. la Società avvia nuove attività. 2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l Amministratore delegato e il direttore generale predispongono adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le Società del gruppo. 3. La funzione Compliance controlla regolarmente l efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze. 4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l efficace gestione dei conflitti d interessi. Documento Informativo 15 di 18

16 5.1 Policy sugli incentivi La SGR rende trasparente alla clientela l eventuale percezione dei c.d. incentivi ovvero gli schemi commissionali applicati in virtù della prestazione del servizio di gestione collettiva. 5.2 Procedure a garanzia della separazione di patrimoni dei Clienti rispetto a quello della Società Anima SGR gestisce Fondi comuni di investimento mobiliari aperti ed offre servizi di gestione di portafogli. Tali patrimoni costituiscono a tutti gli effetti patrimoni distinti, autonomi e separati da quello della Società e da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Il patrimonio dei Fondi viene depositato presso la Banca Depositaria su conti e depositi intestati a Anima SGR stessa, rubricati ai singoli Fondi. Per tali conti non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla Banca Depositaria nei confronti di Anima SGR. 6. Politica di esercizio del diritto di voto 1. Premessa All interno dei mercati finanziari i Fondi comuni, in qualità di azionisti, rivestono un ruolo di primo piano nell indirizzare le politiche di corporate governance delle società oggetto di investimento, contribuendo in tal modo all efficienza e al buon funzionamento del mercato complessivamente inteso. Al riguardo, ANIMA Sgr S.p.A. (di seguito SGR ) ritiene che un completo assolvimento degli obblighi connessi al rapporto fiduciario che essa instaura con gli investitori dei propri OICR, includa la rappresentanza dei loro interessi, realizzata mediante l esercizio del diritto di voto e finalizzata alla valorizzazione dei patrimoni degli OICR in gestione in un ottica di lungo periodo. In tal senso la partecipazione alle assemblee degli azionisti, influendo sulle strategie del Management delle società oggetto di investimento, può contribuire efficacemente al processo aziendale di creazione di valore riflettendosi positivamente sui risultati finali della gestione. 2. Descrizione Ai sensi dell Art. 32 del Regolamento citato, la SGR ha adottato idonee procedure al fine di assicurare che l esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari presenti negli OICR gestiti sia esercitato nell esclusivo interesse dei partecipanti, prevenendo eventuali abusi collegati al perseguimento di interessi divergenti. A tal riguardo, la SGR ha sviluppato un insieme di regole volte a definire, nel concreto, come esercitare il diritto di voto, individuando apposite Linee Guida da seguire sui diversi punti all ordine del giorno assembleare, in funzione delle migliori pratiche comunemente accettate per il governo delle imprese ed inserite nella Policy Criteri e modalità di esercizio del diritto di voto connesso alla partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICR gestiti e partecipazione ad assemblee societarie. La presente Strategia descrive in maniera sintetica il contenuto delle procedure adottate con particolare riguardo alle misure previste per: A. monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare; B. valutare le modalità e i tempi per l eventuale esercizio dei diritti di intervento e voto, sulla base di un analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell OICR. L organo competente ad adottare e modificare le procedure in materia di esercizio del diritto di voto è il Consiglio di Amministrazione della SGR. 3. Monitoraggio degli eventi societari La SGR monitora la data di convocazione delle assemblee relative alle società emittenti i titoli di pertinenza degli OICR gestiti, mediante l utilizzo di information-provider e altri mezzi di informazione. 4. Modalità e tempi per l esercizio dei diritti di intervento e voto In via generale, la partecipazione alle assemblee è finalizzata all obiettivo di ottenere, a seguito dell esercizio del diritto di voto, concreti benefici per gli OICR in gestione. Le società per le quali è possibile esercitare il diritto di voto sono le società quotate i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati internazionali. La SGR, di regola, interviene nella assemblee di società quotate alla Borsa Italiana. Nell esercizio del diritto di voto, inoltre, la SGR non può vincolarsi a sindacati di voto o di blocco. In particolare, la SGR ritiene importante la partecipazione alle assemblee societarie che prevedano all ordine del giorno la trattazione, tra gli altri, dei seguenti temi: 16 di 18 Documento Informativo

17 n tutela dei diritti degli azionisti; n nomina dei componenti degli organi societari; n modalità di selezione e compiti della società di revisione; n sistema dei controlli interni; n analisi della situazione finanziaria e approvazione del bilancio; n politiche retributive e sistemi incentivanti; n modifiche statutarie; n corporate social responsability. Infine, la partecipazione in assemblea può avvenire fisicamente, nel luogo dove essa è stata convocata, o mediante l utilizzo di mezzi per il voto a distanza (voto elettronico) ove essi siano consentiti nei singoli casi. 5. Decisione sull esercizio del diritto di voto L esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, information-provider finanziari) nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting. I soggetti delegati dalla SGR a gestire i portafogli degli OICR (Gestori), coerentemente con il compito loro assegnato di valorizzare i portafogli in gestione, individuano le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno partecipare e le modalità di esercizio del diritto di voto, attenendosi alle Linee Guida adottate dalla SGR. All interno del Comitato Investimenti della SGR vengono formalizzate le proposte relative all esercizio del diritto di voto dei gestori della SGR o dei soggetti delegati dalla SGR. Il Comitato nell autorizzare la partecipazione, assicura che, in caso di coinvolgimento di più OICR gestiti direttamente o delegati, le attività di voto siano svolte in maniera uniforme. Le istruzioni di voto formalizzate in seno al Comitato investimenti sono vincolanti e pertanto il delegato alla partecipazione alla votazione non può discostarsene. Qualora la SGR deleghi a terzi l esercizio del diritto di voto per conto degli OICR, devono essere precisate, all interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni circa le modalità da seguire per il voto, da esercitarsi comunque nell interesse degli OICR gestiti. La SGR non può delegare l esercizio dei diritti di voto ad essa spettanti ad altre società che la controllano, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio. La SGR esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza rispetto alle società che la controllano. Infine, nella designazione di candidati per l elezione in organi amministrativi e di controllo delle società quotate, la SGR si attiene ai principi e criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni, che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. In ogni caso, la SGR si attiene ai principi in materia di esercizio del diritto di voto definiti da Assogestioni. 6. Conflitti di Interesse La Politica di gestione dei conflitti di interesse prevede tra le Tipologie di conflitti di interesse nell attività di gestione dei patrimoni l esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti. La SGR, esercitando il diritto di voto nell esclusivo interesse degli OICR gestiti, si astiene dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conosciuti o riconoscibili. La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni emesse dalle società direttamente / indirettamente controllanti, allorché tali strumenti siano di pertinenza degli OICR gestiti. Resta ferma la possibilità per la SGR di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione. La SGR non delega l esercizio del diritto di voto a Società del gruppo o a esponenti di queste ed assicura che l esercizio del diritto di voto, da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l interesse dei partecipanti agli OICR Infine, i dipendenti della SGR che sono stati delegati a gestire i portafogli degli OICR, non possono far parte del consiglio di amministrazione delle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei portafogli stessi. Per la definizione di società direttamente o indirettamente controllanti si fa riferimento a quanto specificato nella Policy sui conflitti di interesse per le società partecipanti e cioè le società che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un influenza notevole sulla SGR o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale pari al 10%. 7. Trasparenza nei confronti degli investitori Le procedure adottate dalla SGR richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l intero processo di votazione sia accuratamente formalizzato. La SGR, inoltre, si impegna nei confronti degli investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all interno dei rendiconti di gestione degli OICR informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati. Documento Informativo 17 di 18

18 Eventuali votazioni effettuate al di fuori dei principi fissati dalla presente Strategia verranno esplicitamente segnalate. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso la SGR. 8. Delega di Gestione Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICR ad un altra Sgr, e la delega lo preveda, quest ultima, per poter esercitare il diritto di voto degli strumenti finanziari presenti in portafoglio, deve aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. La Sgr delegata deve instaurare con ANIMA Sgr S.p.A. un flusso costante di informazioni per comunicare le modalità concrete con cui viene esercitato di volta in volta il diritto di voto. Nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICR da un altra SGR, e la delega lo preveda, ANIMA Sgr S.p.A. potrà esercitare il diritto di voto degli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati secondo le regole definite nella presente STRATEGIA e le Linee Guida inserite nella Policy Criteri e modalità di esercizio del diritto di voto connesso alla partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICR gestiti e partecipazione ad assemblee societarie. ANIMA Sgr S.p.A. deve instaurare con la Sgr delegante un flusso costante di informazioni per comunicare le modalità concrete con cui viene esercitato di volta in volta il diritto di voto. 18 di 18 Documento Informativo

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