FASCICOLO INFORMATIVO pre-contrattuale sui servizi di investimento

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1 FASCICOLO INFORMATIVO pre-contrattuale sui servizi di investimento Decorrenza 1 giugno 2013 Pagina 1 di 39

2 INDICE PREMESSA... 3 SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA SOCIETA E SUI SUOI SERVIZI INFORMAZIONI GENERALI AUTORIZZAZIONI RICEVUTE LINGUA UTILIZZATA PER LE COMUNICAZIONI TRA LA SIM E IL CLIENTE METODI DI COMUNICAZIONE TRA LA SIM E IL CLIENTE RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OFFERTA FUORI SEDE MISURE DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DELLA CLIENTELA SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI A GARANZIA DEI DEPOSITANTI... 6 SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA NATURA E I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI... 7 AVVERTENZE GENERALI... 7 PARTE "A"- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI... 7 PARTE "B"- LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PARTE "C"- LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI SEZIONE III - INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI SEZIONE IV - SINTESI DELLA POLITICA DEGLI INCENTIVI IDENTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI LEGITTIMITÀ DEGLI INCENTIVI E INDIVIDUAZIONE POSSIBILI MISURE DI GESTIONE AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA SEZIONE V- SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONFLITTI DI INTERESSE INDIVIDUATI MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE SEZIONE VI - POLITICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA SEZIONE VII INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI PRINCIPI GUIDA PER LA RICEZIONE, TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI TRAMITE BROKER TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. O SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI-MTF SIM S.P.A. E DA EUROTLX SIM S.P.A STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI IN CONTO PROPRIO ORDINI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA REVISIONE DELLA STRATEGIA SEZIONE IX CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE GESTIONI DI PORTAFOGLIO CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI GESTIONE Arianna GPF Prudente (rif.f01) con profilo di rischio medio basso Arianna GPF CAUTA ( rif.: F02) con profilo di rischio medio-basso Arianna GPF PONDERATA ( rif.: F03) con profilo di rischio medio Arianna GPF AUDACE ( rif.: F04) con profilo di rischio medio alto Arianna GPM Prudente (rif.m01) con profilo di rischio medio basso Arianna GPM CAUTA ( rif.: M02) con profilo di rischio medio-basso Arianna GPMPONDERATA ( rif.: M03) con profilo di rischio medio Arianna GPMAUDACE ( rif.: M04) con profilo di rischio medio alto CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE LINEE DI GESTIONE Pagina 2 di 39

3 Premessa Il presente Fascicolo Informativo Pre-Contrattuale sui servizi di investimento (di seguito, Fascicolo Informativo ) ha lo scopo di fornire ai clienti ed ai potenziali clienti di Arianna SIM S.p.A. le informazioni sulla SIM, sui servizi di investimento da questa offerti, sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati. Il Fascicolo Informativo, redatto in conformità al D.Lgs. 58/98 (di seguito, TUF), alla Direttiva Mifid, al Regolamento Intermediari Consob n adottato con delibera del e successive modifiche e integrazioni ed alla ulteriore normativa secondaria vigente in materia, vuole rendere consapevoli i clienti sulle decisioni in materia di investimenti. Il Fascicolo Informativo offre una sintesi dei principi fondamentali e dei cambiamenti nel tempo introdotti dalla normativa sopra richiamata diretti a tutelare il cliente in materia di investimenti, riguardanti in particolare: - Classificazione della clientela Descrive il livello e le modalità di classificazione attribuita dalla SIM alla clientela (cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata), la corrispondente graduazione del livello di protezione dell'investitore realizzato attraverso l'identificazione per ciascun cliente degli investimenti a lui più adatti, anche sulla base dell esperienza del cliente in materia nonché, laddove previsto, attraverso la definizione degli obiettivi di investimento con l'assistenza del personale della SIM. - Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Descrive le regole seguite dalla SIM per l applicazione delle condizioni più favorevoli per il cliente nell'esecuzione degli ordini riguardanti i prodotti finanziari. Il cliente dovrà fornire il proprio consenso ai contenuti del menzionato documento preliminarmente alla disposizione/esecuzione degli ordini. - Strategia di gestione dei conflitti di interesse Contiene le regole di condotta applicate dalla SIM nelle ipotesi in cui sorgano conflitti di interesse tra la SIM e il cliente nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. - Strategia di rilevazione e gestione degli incentivi - Contiene la disciplina dettagliata degli incentivi, definiti come tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/ effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori. Copia aggiornata del Fascicolo Informativo in formato cartaceo, è disponibile per i clienti presso gli sportelli della SIM e contiene informazioni sempre aggiornate. Pagina 3 di 39

4 SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA SOCIETA E SUI SUOI SERVIZI 1. Informazioni generali La denominazione dell intermediario è Arianna Sim S.p.A Società di Intermediazione Mobiliare di seguito chiamata SIM La forma giuridica della SIM è quella di Società per Azioni. La Sede della SIM è in Via Sardegna n Roma Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Telefono: Fax: Sito web: Indirizzo info@ariannasim.it 2. Autorizzazioni ricevute La Consob con sede in Via G.B. Martini 3 a Roma con delibera del 21 novembre 2007, ha autorizzato la SIM a prestare i servizi di investimento e i servizi accessori di seguito indicati: Servizi e attività di investimento di cui all articolo 1 comma 5 del TUF: - negoziazione per conto proprio - consiste nella negoziazione da parte della SIM di strumenti e prodotti finanziari in relazione agli ordini del Cliente, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli; - esecuzione di ordini per conto dei clienti - consiste nell esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti e prodotti finanziari per conto del cliente. Per svolgere tale attività la SIM esegue l ordine direttamente sul mercato di riferimento in nome proprio ma per conto terzi; - collocamento di prodotti e strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente consiste: a) nell offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti e prodotti finanziari per conto dell emittente; b) nell offerta di sottoscrizione, anche in modo continuativo, di strumenti e prodotti finanziari (es. collocamento di o.i.c.r.); - gestione di portafogli consiste nella gestione, da parte della SIM, in via discrezionale e personalizzata, di portafogli di investimento contenenti uno o più strumenti finanziari in virtù di mandato conferito dal Cliente; - ricezione e trasmissione ordini consiste nella ricezione, da parte della SIM degli ordini di investimento/disinvestimento del Cliente al fine della loro trasmissione ad un altro intermediario per l esecuzione; - consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, su iniziativa della SIM o del Cliente, in relazione ad una o più operazioni riguardanti uno strumento finanziario. Servizi accessori di cui all articolo 1 comma 6 del TUF, tra cui: - concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; - l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento - custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi. L ISVAP con sede in Via del Quirinale 21 a Roma in data 6 agosto 2007 ha iscritto la SIM nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, sezione D, con il numero D Lingua utilizzata per le comunicazioni tra la SIM e il Cliente La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con il Cliente è l italiano, ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento. In relazione ai servizi di investimento prestati, la SIM, su richiesta, può fornire al Cliente traduzione di documenti e informazioni, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute. 4. Metodi di comunicazione tra la SIM e il Cliente Le comunicazioni alla Sim da parte del Cliente devono essere effettuate per iscritto e possono essere trasmesse, a scelta del Cliente: - via posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - via posta elettronica - via fax - via lettera consegnata a mano. Il conferimento di ordini alla Sim può avvenire con le seguenti modalità: Pagina 4 di 39

5 - per iscritto, presso gli sportelli della SIM o tramite i promotori finanziari a tal fine autorizzati. In tal caso al Cliente verrà rilasciata un attestazione cartacea che contiene il nominativo del Cliente, il giorno e l ora e gli elementi essenziali dell ordine oltre ad eventuali istruzioni accessorie - telefonicamente. In tal caso, la IM è tenuta a registrare la conversazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, che fa piena prova dell oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni dell ordine - in forma telematica alle condizioni stabilite nell ambito del c.d. trading on line tre la SIM il Cliente Le comunicazioni della SIM al Cliente possono essere effettuate con uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione scelti dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto: - via posta all indirizzo indicato dal Cliente - via posta elettronica all indirizzo indicato dal Cliente - via fax al numero indicato dal Cliente - attraverso l Area Riservata nel sito internet della SIM Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni, compreso l invio degli estratti conto, sono fatti ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri. I reclami devono essere inoltrati a Arianna Sim S.p.A. presso la Sede, all attenzione dell Ufficio Reclami. 5. Rendicontazione delle attività I clienti ricevono dalla Sim la seguente rendicontazione nei termini di seguito indicati. Per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l offerta fuori sede: a) l attestazione contenente i dati identificativi dell ordine e le eventuali avvertenze della SIM al Cliente in materia di non appropriatezza dell operazione cui si riferisce l ordine, viene rilasciata dall operatore dello sportello della SIM all atto della ricezione dell ordine; b) l avviso di conferma dell esecuzione dell ordine (solo in caso di cliente al dettaglio, escluso il caso in cui il cliente riceva il medesimo avviso da parte di un soggetto diverso) contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell operazione eseguita. L avviso di conferma dell ordine è inviato al cliente entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Sim della conferma di un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR impartiti da cliente al dettaglio, che vengono eseguiti periodicamente, l avviso di conferma dell esecuzione dell ordine può alternativamente al suddetto termine essere inviato al cliente ogni sei mesi;le informazioni circa lo stato dell ordine, su richiesta del cliente; c) il rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide viene inviato al Cliente almeno una volta l anno e contiene tutte le informazioni previste dall art. 56 del Regolamento Intermediari; a) la comunicazione delle eventuali perdite connesse ad operazioni con passività potenziali che superino la soglia predeterminata convenuta tra l intermediario e il cliente (in caso di cliente al dettaglio). Tale comunicazione è fornita al cliente entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia di perdita convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Per il servizio di gestione di portafogli: b) il rendiconto periodico trimestrale contenente tutte le informazioni previste dall art. 54 del Regolamento Intermediari. Qualora il Cliente scelga di ricevere di volta in volta le informazioni sulle operazioni eseguite, il rendiconto verrà inviato annualmente. Qualora il Portafoglio Gestito fosse caratterizzato da effetto leva, la SIM invierà il rendiconto con cadenza annuale; c) la comunicazione delle eventuali perdite di valore del Patrimonio Gestito che superino la soglia predeterminata convenuta tra l intermediario e il cliente (in caso di cliente al dettaglio). Tale comunicazione è fornita al cliente entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia di perdita convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. 6. Offerta Fuori Sede La SIM, nell offerta fuori dalla propria sede (Offerta fuori sede) di strumenti finanziari, prodotti finanziari (ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione) e servizi di investimento, si avvale di promotori finanziari che non hanno poteri di rappresentanza della SIM stessa iscritti in Italia nell Albo unico dei promotori finanziari. I promotori finanziari sono altresì iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI). 7. Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela La SIM è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari e le somme di denaro della Clientela presso organismi di deposito accentrato e presso depositari abilitati, italiani o esteri. La SIM istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti e delle disponibilità liquide della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter Pagina 5 di 39

6 ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario. I soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono illustrati nella seguente tabella: Depositari Strumenti finanziari quotati in Italia Strumenti finanziari quotati all estero Disponibilità liquide Monte Titoli IWBank Credito Bergamasco Monte dei Paschi di Siena Banca Nazionale del Lavoro IWBank 8. Sistemi di indennizzo degli investitori a garanzia dei depositanti La SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia. Tale Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento nei confronti degli intermediari aderenti. I limiti di indennizzo sono previsti nell art. 3 dello Statuto del Fondo che si riporta di seguito: Articolo 3 Statuto del Fondo Nazionale di Garanzia 1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e del servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti medesimi. 2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e del servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti medesimi. L indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l intervento del Fondo è limitato all importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e del servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento indicate all art. 2, comma 1, lett. b), aderenti al Fondo, limitatamente all attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n L intervento del Fondo è subordinato all intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano. 4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e del servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento e di società di gestione armonizzate, indicate all art. 2, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all attività svolta in Italia. L intervento del Fondo è subordinato all intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato membro di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e del servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF. 6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dai servizi e attività di investimento definiti dall art. 1, comma 5, del TUF e dal servizio accessorio definito dall art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5. Pagina 6 di 39

7 SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLA NATURA E I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI In questa sezione non vengono descritti tutti i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di investimento ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Maggiori dettagli sulla natura e sui rischi delle operazioni e degli specifici strumenti finanziari oggetto delle stesse vengono fornite all investitore quando conferisce l ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari. Prima di procedere con un investimento il cliente deve informarsi sulla natura e i rischi dell'operazione che si accinge a compiere e deve concluderla solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss.gg. del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche, la SIM mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge. In sede di prestazione del servizio di collocamento/distribuzione la SIM consegna la documentazione informativa predisposta dalla Società Prodotto. Avvertenze generali Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. Parte "A" - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali. 1. La variabilità del prezzo Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Titoli di capitale e titoli di debito Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: - acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; - acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. 2. Il rischio specifico e il rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Pagina 7 di 39

8 3. Il rischio emittente Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. 4. Il rischio d'interesse Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento. 5. Il rischio Paese Il rischio Paese è rappresentato dal rischio che eventi economici, finanziari, politici o sociali di un Paese possano ripercuotersi negativamente sulla redditività, liquidabilità o sulla possibilità/modalità di rimborso di uno strumento/prodotto finanziario. Esso impedisce quindi di onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Influiscono inoltre anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni. Tale rischio deve essere valutato sia quando si investe in titoli di Stato sia quando si investe in titoli di società pubbliche o private. In generale il rischio Paese associabile ai titoli di Stato dei cosiddetti Paesi Emergenti o agli strumenti finanziari emessi da società con sede operanti in Paesi Emergenti risulta particolarmente significativo. Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell emittente, nel caso di titoli di debito (vedi par.3). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi dell area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi non Investment Grade. 6. Il rischio di controparte Il rischio controparte consiste nel pericolo che una controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi dell insolvenza della controparte, le operazioni in essere con essa risultano avere un valore di mercato positivo a favore dell investitore, o se lo scambio di strumenti finanziari contro pagamento non può essere eseguito. E principalmente presente nei contratti derivati non quotati. 7. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle eventuali commissioni previste) della Pagina 8 di 39

9 quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 8. Rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che: a) nelle polizze index linked il capitale ottenibile in considerazione della tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata può presentare cicli economici negativi; b) nelle polizze unit linked il capitale ottenibile in considerazione della tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza. 9. La liquidità La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 10. La divisa Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento. 11. Gli altri fattori fonte di rischi generali Denaro e valori depositati L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato Commissioni ed altri oneri Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Pagina 9 di 39

10 Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere Sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Parte "B" - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 1. Futures 1.1. L'effetto "leva" Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percenutali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte". 2. Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call) L'acquisto di un'opzione Pagina 10 di 39

11 L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota La vendita di un'opzione La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta. 3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi Termini e condizioni contrattuali L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato Rischio di cambio I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. 4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Pagina 11 di 39

12 4. I contratti di swaps I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. Parte "C" - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione. 1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. 2. La leva finanziaria Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. Pagina 12 di 39

13 L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: - indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); - comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; - comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario. 3. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale 3.1. Richiamo Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento Commissioni ed altri oneri Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. Pagina 13 di 39

14 SEZIONE III - INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI Pagina 14 di 39

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17 SEZIONE IV - SINTESI DELLA POLITICA DEGLI INCENTIVI Nel rispetto di quanto previsto dall art.52 del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007(di seguito, il Regolamento), la SIM ha predisposto la policy per la rilevazione e la gestione degli incentivi corrisposti e/o percepiti a fronte della prestazione dei servizi di investimento. 1. Identificazione degli incentivi La SIM ha predisposto la mappatura degli incentivi con l obiettivo di individuare, a fronte dei servizi di investimento erogati, le tipologie di commissioni percepite/pagate e ricondurre tali commissioni alle corrispondenti fattispecie previste dalla MiFID. In particolare, nello svolgimento della attività di identificazione degli incentivi, la SIM ha tenuto conto dei seguenti fattori: - le fattispecie riportate nell art. 52 del Regolamento; - il servizio di investimento/accessorio a fronte del quale la commissione viene pagata; - la tipologia della commissione e l informazione se la commissione è ricevuta o pagata dalla SIM; - i soggetti coinvolti nell operazione; - le informazioni relative al test di ammissibilità e le indicazioni circa le modalità con le quali valutare la legittimità degli incentivi; - le potenziali misure di gestione relative agli incentivi. Gli incentivi sono stati suddivisi fra: a) incentivi considerati legittimi ai sensi dell art.52, c.1, lett. a) Regolamento. L art.52, c.1, lett. a) del Regolamento indica quali incentivi legittimi per legge i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi. Tale disposizione individua gli incentivi che costituiscono la remunerazione diretta del servizio d investimento o accessorio prestato al cliente per cui si verifica uno stretto legame fra il cliente e il pagamento ricevuto dalla SIM. Servizio di investimento Tipologia di commissione Importo/metodo di calcolo Ricezione e trasmissione ordini Commissione di ricezione e trasmissione ordini le modalità di determinazione sono riportate nella sez. III del Fascicolo Informativo Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente Commissioni di collocamento le modalità di determinazione sono riportate nella sez. III del Fascicolo Informativo Gestione di portafogli Commissioni di gestione Percepita trimestralmente, pari a quella indicata per ogni singola gestione nell apposito allegato Caratteristiche delle Linee di Gestione. Gestione di portafogli Commissioni di conferimento E' pari a quella indicata per ogni singola gestione nell apposito allegato Caratteristiche delle Linee di Gestione. Consulenza in materia di investimenti Commissione relativa alla prestazione del servizio le modalità di determinazione sono riportate nella sez. III del Fascicolo Informativo Distribuzione di prodotti finanziari/assicurativi Commissioni di sottoscrizione Sono calcolate in misura percentuale sulla base dei premi versati. b) incentivi considerati legittimi ai sensi dell art. 52, c. 1, lett. b), sottoposti alle condizioni di cui all art.52 c.1 lett. b1) e b2) Regolamento. L art.52, c.1, lett. b) del Regolamento prevede quali incentivi legittimi i compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - l esistenza, la natura e l importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; Pagina 17 di 39

18 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l adempimento da parte dell intermediario dell obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. La SIM ha verificato se gli incentivi siano volti ad accrescere la qualità del servizio fornito e non ostacolino l adempimento da parte della stessa di servire al meglio il suo interesse. Servizio di investimento Tipologia di commissione Importo/metodo di calcolo Gestione di portafogli Commissioni di performance E' pari a quella indicata per ogni singola gestione nell apposito allegato Caratteristiche delle Linee di Gestione. Distribuzione di prodotti finanziari/assicurativi Commissioni di mantenimento (o management) Sono calcolate in misura percentuale sull'importo netto distribuito Collocamento di OICR Commissioni di sottoscrizione Sono calcolate in misura percentuale sull'importo collocato Collocamento di OICR Commissioni di mantenimento (o di gestione) Sono calcolate in misura percentuale sul valore delle quote detenute dai clienti c) incentivi considerati legittimi ai sensi dell art.52, c.1, lett. c) Regolamento. L art.52, c.1, lett. c) del Regolamento indica quali incentivi legittimi i compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. Servizio di investimento Tipologia di commissione Importo/metodo di calcolo Custodia e Amministrazione titoli Spese di custodia e amministrazione titoli le modalità di determinazione sono riportate nella sez. III del Fascicolo Informativo Custodia e Amministrazione titoli operazioni sul capitale come da disposizioni degli emittenti Custodia e Amministrazione titoli imposte come da legge vigente 2. Legittimità degli incentivi e individuazione possibili misure di gestione La SIM, al fine di garantire il rispetto dell obbligo di non percepire e/o pagare commissioni che non siano consentite dalla normativa, ha predisposto alcune disposizioni organizzative per presidiare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi. In particolare, la SIM, nella valutazione dell assetto commissionale adottato, esamina attentamente i seguenti elementi: - la natura delle eventuali competenze da ricevere o da pagare; - i criteri di calcolo; - le modalità di pagamento; - le circostanze a fronte delle quali vanno corrisposte; - la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati al cliente. In presenza di incentivi pagati o ricevuti da soggetti terzi, in caso di richiesta da parte del cliente, la SIM fornisce una dimostrazione della relativa legittimità, sulla base della verifica del rispetto di determinate condizioni espressamente indicate dalla normativa; tale valutazione consiste nell accertare, prima di procedere con la prestazione dei servizi di Pagina 18 di 39

19 investimento/accessori, che il pagamento delle suddette competenze accresca effettivamente la qualità del servizio reso al cliente e non ostacoli l obbligo della SIM di servire al meglio gli interessi dello stesso. Nell analisi delle suddette condizioni di ammissibilità, vengono tenute in considerazione le tipologie di servizio reso al cliente e le specifiche obbligazioni, contrattuali e non contrattuali, collegate al servizio medesimo. Successivamente, al fine di attestare l accrescimento della qualità del servizio prestato, la SIM tiene opportunamente conto della presenza di almeno uno dei seguenti elementi: - la prestazione di attività di supporto e assistenza alla clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi successive; - l abbinamento del servizio di consulenza, il quale implica necessariamente un attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche della clientela, al fine di valutare correttamente l adeguatezza del servizio di investimento prestato/dello strumento finanziario offerto. Con riferimento alle fattispecie di incentivi che in ottica di legittimità vengono considerate particolarmente critiche, laddove non è possibile dimostrare l effettivo miglioramento della qualità del servizio reso e di non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del cliente, la SIM adotta misure alternative di gestione volte a garantire: - il riaccredito delle retrocessioni a favore clienti; - l eliminazione delle fattispecie di incentivi non diversamente gestibili e la definizione di un nuovo assetto commissionale. Infine, nel rispetto del principio della massima trasparenza possibile nei confronti della clientela, la SIM si impegna a garantire un adeguato livello di disclosure su tutte le commissioni caratterizzanti i servizi di investimento/accessori prestati. 3. Aggiornamento della mappatura La SIM, al fine di garantire l efficace gestione degli incentivi, ha previsto lo svolgimento di un attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità delle commissioni attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione delle stesse. La SIM sottopone a verifica l intero contenuto della policy e il presente documento di sintesi, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati. Su richiesta del cliente saranno comunicati. Per maggiori informazioni in merito alla politica degli incentivi adottata dalla SIM e ad ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi è possibile rivolgersi a info@ariannasim.it. Pagina 19 di 39

20 SEZIONE V- SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE La SIM ha adottato ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il cliente e la SIM o tra clienti della SIM nella prestazione di servizi o attività di investimento o accessori, al fine di neutralizzare o limitare il rischio di danneggiare il cliente. La SIM ha altresì adottato, a tal fine, una politica di gestione dei conflitti di interesse in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente e in adesione alle Linee Guida emanate da ASSOSIM (associazione di categoria). I potenziali conflitti di interesse possono essere di vario tipo e possono insorgere da una pluralità di circostanze diverse. 1. Conflitti di interesse individuati Si sintetizzano di seguito le principali situazioni di conflitto individuate. Conflitti di interesse nell ambito dello stesso servizio di investimento In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la SIM: - nella prestazione dei servizi esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e/o collocamento, possa privilegiare l interesse di un cliente a discapito di un altro cliente, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione o trasmissione degli ordini dei medesimi; - nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, possa determinare il prezzo di vendita dei titoli presenti nel portafoglio di proprietà in modo da ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente; - nella prestazione dei servizi di collocamento e/o di gestione di portafogli, possa avere un interesse nel risultato del servizio prestato distinto da quello del cliente, ad esempio collocando e/o inserendo nei portafogli gestiti strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali ha rapporti di fornitura o collocando e/o inserendo nei portafogli gestiti strumenti finanziari per i quali soggetti terzi paghino incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio. Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale la SIM presti nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Si pensi: - al caso in cui la SIM svolga il servizio di collocamento su strumenti finanziari e, contestualmente, presti il servizio di gestione di portafogli. Vi potrebbe essere per la SIM l interesse ad inserire nei portafogli gestiti gli strumenti finanziari collocati, favorendo l interesse proprio a discapito dell interesse del cliente, in ragione della contestuale retrocessione di commissioni accordata alla SIM da parte degli emittenti; - al caso in cui la SIM svolga il servizio di gestione di portafogli e, contestualmente, il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o ricezione e trasmissione di ordini. Vi potrebbe essere per la SIM l interesse ad eseguire le operazioni disposte a valere sui portafogli gestiti attraverso le proprie separate strutture addette alla esecuzione e/o alla ricezione e trasmissione di ordini, onde ricavare un vantaggio economico dalla prestazione congiunta di tali servizi. La prospettiva di ottenere tale vantaggio economico, rappresentato dalle commissioni di raccolta ordini o di esecuzione ordini addebitate al cliente e percepite dalle separate strutture di negoziazione e/o ricezione e trasmissione di ordini, potrebbe indurre la SIM a movimentare i portafogli gestiti in misura diversa da quanto ritenuto necessario e a favorire, pertanto, l interesse proprio a discapito dell interesse del cliente; - al caso in cui la SIM svolga il servizio di consulenza in abbinamento ad altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali la SIM ha rapporti di fornitura o altri rapporti di affari. In tal caso, infatti, le raccomandazioni personalizzate fornite al cliente nell ambito della prestazione del servizio di consulenza potrebbero essere influenzate dagli interessi della SIM connessi allo svolgimento degli altri servizi di investimento. Conflitti di interesse di carattere organizzativo Rientrano in tale ambito le situazioni in cui la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento/accessori o attività di investimento distinti può nuocere agli interessi dei clienti o determinare un profitto per la SIM a danno dei clienti. 2. Misure di gestione dei conflitti di interesse Tra le misure adottate dalla SIM per gestire i conflitti di interesse rientrano le seguenti. Codice Etico La SIM ha adottato un codice di autodisciplina finalizzato a garantire in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela. Organizzazione Al fine di garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, la SIM ha adottato: Pagina 20 di 39

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