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1 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 GESTIONE DEL PERSONALE Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...3 Contratti di solidarietà difensivi...5 Nuovo criterio di compensazione dei crediti in delega F Esonero contributivo Legge 190/ Interventi vari...13 Storico tabella sgravio...13 GESTIONE PARASUBORDINATI Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...14 Aliquote contributive Nuovo criterio di compensazione dei crediti in delega F Pagina 1 di 22

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione corrente Versione minima Librerie Modulo base Gestione del personale Presenze/Libro unico per aziende Gestione parasubordinati Comunicazioni agli enti Mensilizzazione telematica Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 22

3 GESTIONE DEL PERSONALE Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell ordine riportato, dopo aver eseguito il presente aggiornamento: 1. Adeguamento archivi; 2. Aggiornamento tabelle. Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Motivazione Paragrafo di riferimento Tabella contratti solidarietà Ripristinata la percentuale del 70% ( ) utilizzata per l integrazione dei contratti di solidarietà. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Adeguamenti Archivi paghe Aggiornamento tabelle Con il presente aggiornamento sono previsti i seguenti aggiornamenti tabellari: Contratti di solidarietà difenzivi Tabella Qualifiche Motivazione Modificate le qualifiche per la generalità delle aziende agricole come da circolare INPS n. 49 del 26/2/2015. Paragrafo di riferimento Tabella altri enti Aggiornate le tabelle 1, 13 e 15 relativamente alla contribuzione 2015 al FASI per i dirigenti di imprese industriali. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamenti Tabelle Pagina 3 di 22

4 Attenzione!! E possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle. Pagina 4 di 22

5 Contratti di solidarietà difensivi Ddl n di conversione del DL n. 192/2014 (decreto milleproroghe) Normativa Con la definitiva approvazione del Ddl n ( Milleproroghe ), tra l altro, è stato confermato, anche per il 2015, l innalzamento al 70% dell integrazione salariale destinata ai lavoratori impegnati in contratti di solidarietà. Implementazioni Adeguamento archivi Attenzione!! Il ripristino della percentuale del 70% di integrazione salariale sarà automaticamente eseguito con adeguamento archivi. In pratica, la tabella contratti solidarietà sarà ripristinata come segue: Arretrati Si attendono istruzioni, da parte dell INPS, con le quali si chiarisca come comportarsi con le integrazioni salariali calcolate al 60% per i mesi di gennaio/2015 e/o febbraio/2015. Pagina 5 di 22

6 Nuovo criterio di compensazione dei crediti in delega F24 Compensazione dei rimborsi da assistenza Circolare n.31/2014 Agenzia Entrate L art.6, in un ottica di maggiore trasparenza e semplificazione, modifica le modalità attraverso le quali il sostituto d imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito. A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nel limite delle ritenute d acconto relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997, mediante compensazione tramite modello F24. A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento. In sostanza, il sostituto d imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito. Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del Ai fini di una migliore comprensione delle modifiche normative si ricorda che, originariamente, il sostituto era tenuto ad operare uno scomputo "interno" dei maggiori versamenti effettuati, nel senso che lo scomputo era possibile solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate, come individuate dall art. 6 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n A decorrere dal 2000, per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542, al sostituto è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento (ad esempio, un'eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo poteva essere utilizzata per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente). Non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dovendo nel Pagina 6 di 22

7 modello di versamento essere esclusivamente indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell avvenuto scomputo. Per effetto della semplificazione, pertanto, le richiamate operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di pagamento F24. Considerata la necessità di favorire la trasparenza degli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, si chiarisce che le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all anno Risoluzione n.13/2015 Agenzia Entrate Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014; denominato Somme a titolo di addizionale regionale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014; denominato Somme a titolo di addizionale comunale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014. In sede di compilazione del modello F24: - il codice tributo 1631 è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ; - il codice tributo 3796 è esposto nella sezione Regioni, contestualmente al codice regione desumibile dalla Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ; - il codice tributo 3797 è esposto nella sezione Imu e altri tributi locali, indicando nella colonna Codice ente/codice comune, il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla Tabella dei Codici Catastali dei Comuni pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Per i suddetti codici tributo il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno d imposta cui si riferiscono le somme rimborsate. Considerata l istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili: Pagina 7 di 22

8 denominato IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta ; denominato Addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale ; denominato Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod saldo. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna importi a debito versati, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Si evidenzia che i codici tributo 4331, 4631, 4931 e 4932, di cui alla risoluzione 8 giugno 1999, n. 92, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte. Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Il codice tributo 1669 è esposto nella sezione Regioni, contestualmente al codice regione desumibile dalla Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Il codice tributo 1671 è esposto nella sezione Imu e altri tributi locali indicando, nella colonna Codice ente/codice comune, il codice catastale identificativo del comune di riferimento, desumibile dalla Tabella dei Codici Catastali dei Comuni pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Pagina 8 di 22

9 Per i suddetti codici tributo il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno d imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato AAAA. Si evidenzia che i codici tributo 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con risoluzione 8 giugno 1999, n. 92, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte. Resta fermo, inoltre, l utilizzo dei codici tributo 6781, 6782 e 6783 per la compensazione dell eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d imposta, istituiti con risoluzione 18 gennaio 2005, n. 9. Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d imposta di cui all art. 12, c. 3, del TUIR ; denominato Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d imposta di cui all art. 16, c. 1-sexies, del TUIR ; denominato Credito d imposta per ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all art. 4, c. 1, DL n. 457/1997. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, con l indicazione nel campo anno di riferimento dell anno d imposta cui si riferisce il credito. Considerata l istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, in un ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUATER DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUINQUIES DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI Pagina 9 di 22

10 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D IMPOSTA ADD. COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SALDO IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/ IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL' ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna importi a debito versati, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Per i crediti indicati nel modello 770 (semplificato e ordinario) già esposti in compensazione nel modello F24 continuano ad essere utilizzati gli attuali codici tributo. Si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell anno d imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità. Attenzione!! Nella risoluzione 13/E del 10/02/2015, si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell anno d imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità. Implementazioni Dal 2015 in poi non sarà più eseguita alcuna compensazione interna tra crediti e debiti. Tali importi saranno interamente riportati creando i relativi codici tributo. In pratica: Crediti da assistenza fiscale Eventuali importi risultanti a credito con causali di rimborso da assistenza fiscale saranno esposti con i codici: 1631 Erario/Cedolare secca/contributo solidarietà/imposta sostitutiva; 3796 Rimborsi Addizione Regionale dichiarante/coniuge; 3797 Rimborsi Addizione Comunale saldo/acconto dichiarante/coniuge; Pagina 10 di 22

11 In pratica ipotizziamo la seguente situazione: Rimborso IRPEF da Rimborso Addizionale regionale Lazio 50 Rimborso Addizionale comunale Roma 20 Eccedenza d imposta con conguaglio di fine anno/fine rapporto Codice tributo Rimborso Anno (Lazio) (Roma) Eventuali importi risultanti a credito sul conguaglio di fine anno/fine rapporto e relativi ad IRPEF e Addizionali Regionali/Comunali saranno esposti con i codici: 1627 Erario; 1669 Addizione Regionale; 1671 Addizione Comunale. In pratica ipotizziamo, a conguaglio, la seguente situazione: Credito del periodo IRPEF Credito regione Lazio 50 Credito comune Roma 20 Credito famiglie numerose Credito per canoni di locazione Eccedenze di credito anni precedenti Codice tributo Rimborso Anno (Lazio) (Roma) Eventuali importi relativi a crediti per famiglie numerose saranno esposti con il codice Eventuali importi relativi a crediti per famiglie numerose saranno esposti con il codice Nel caso in cui da gennaio 2015, in delega, confluiscano eccedenze di credito relative al 2014, queste saranno riportate con il codice tributo 6781, indipendentemente dalla selezione o meno del campo Recupero credito, posto in parametri azienda. Attenzione!! Per febbraio 2015 nel caso fosse scaturito un credito di competenza dell anno 2015 e l utente abbia già elaborato la delega F24 con le vecchie modalità, è necessario effettuare nuovamente il calcolo della delega e l elaborazione e stampa dell F24. Pagina 11 di 22

12 Esonero contributivo Legge 190/2014 INPS - Circolare n.17/2015 e Messaggio n. 1144/2015 CA 6Y I datori di lavoro aventi titolo all esonero contributivo in oggetto inoltreranno all INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione esonero contributivo triennale legge n. 190/2014, utilizzando la seguente locuzione: Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità , dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale Esonero arretrato Nell elemento <ImportoArrIncentivo>, sempre all interno della sezione Incentivo, dovrà essere indicato l importo dell esonero contributivo relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. Attenzione!! In virtù di quanto previsto dalla normativa in oggetto e in considerazione dei diversi dubbi emersi nell interpretazione della noma, dubbi non ancora chiariti dall Istituto, si è deciso di slittare al mese di marzo l applicazione dell esonero. Di conseguenza, con il prossimo aggiornamento, la procedura sarà modificata per gestire l esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità n.190/2014. In pratica, sulle denunce uniemens di competenza Marzo/2015, sarà calcolato l esonero corrente per il mese di Marzo e l arretrato per i mesi di Gennaio e Febbraio per tutti i dipendenti aventi diritto. Pagina 12 di 22

13 Interventi vari A seguire le modifiche apportate: Scheda anagrafica dipendente Storico tabella sgravio All interno della sezione Sgravi/Fiscalizzazione di Dati INPS è stato inserito il bottone Variazione tabella sgravi, con il quale sarà attivata una sezione nella quale indicare eventuali variazioni tabellari rispetto a quella attualmente in uso. Oltre alla tabella in precedenza utilizzata occorrerà indicare anche la data Fino al, ovvero la data fino alla quale detta tabella è stata utilizzata. Uniemens Se non valorizzata la sezione Variazione tabella sgravi, ma valorizzata solo la tabella sgravi esterna, durante il calcolo dell uniemens, la percentuale di sgravio presente in detta tabella sarà applicata all imponibile previdenziale delle buste del mese (imponibile sgravio). Se valorizzata la sezione Variazione tabella sgravi, durante il calcolo dell uniemens, in base al mese/anno di elaborazione della busta sarà applicata la tabella sgravio corrispondente alla data Fino al (mese/anno elaborazione busta minore/uguale data Fino al ). NB Questa gestione è concretamente da utilizzare nei casi di passaggio da un comparto che prevede l applicazione di una determinata aliquota contributiva ad un altro che ne prevede una diversa (ad esempio il passaggio da industria fino a 15 dipendenti a industria da 16 a 50). Pagina 13 di 22

14 GESTIONE PARASUBORDINATI Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell ordine riportato, dopo aver eseguito il presente aggiornamento: 1. Aggiornamento tabelle; Aggiornamento tabelle Con il presente aggiornamento sono previsti i seguenti aggiornamenti tabellari: Tabella contribuzione Motivazione Paragrafo di riferimento Inserite le tabelle 11, 12 e 13. Aliquote contributive 2015 Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamenti Tabelle Attenzione!! E possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle. Pagina 14 di 22

15 Aliquote contributive 2015 Ddl n di conversione del DL n. 192/2014 (decreto milleproroghe) Normativa Con la definitiva approvazione del Ddl n ( Milleproroghe ), tra l altro, è stato stabilito lo stop all aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Pertanto, anche per il 2015, è stato bloccato l aumento dei contributi per i professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. La misura della contribuzione dovuta rimane, pertanto, confermata al 27% (così come previsto per il 2014), in luogo del 30% (complessivamente 27,72). Aggiornamento tabella contribuzione Implementazioni Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamenti Tabelle Contribuzione Con l upd di inizio anno, sono state passate le nuove tabelle contributive comprensive dell aumento come da disposizioni INPS (circolare n.11 del 23/1/2015). In pratica l aliquota del 27,72% era stata innalzata al 30,72%. Adesso, in base a quando disposto dal decreto Milleproroghe, le suddette tabelle sono state reiserite con il presente upd nel seguente modo: Tabella 11 - Collab.non iscritti (no pens./profess.) % Totale = 30,72 % Collaboratore = 10,240 (1/3) Su questa tabella è stata modificata solo la descrizione. E stato mantenuto l aumento di aliquota (30,72%), la tabella va utilizzata per tutti i lavoratori a progetto, co.co.co, ecc. non considerati professionisti (senza partita iva) per i quali l aumento contributivo resta confermato. Tabella 12 - Associati in partecipazione non iscritti % Totale = 27,72 Pagina 15 di 22

16 % Collaboratore = 12,474 (45%) Tabella 13 - Collab. profess. non iscritti (no pension). % Totale = 27,72 % Collaboratore = 9,14 (1/3) La tabella è di nuovo inserimento. La tabella va utilizzata per tutti i lavoratori a progetto, co.co.co, ecc. considerati professionisti (con partita iva). Pagina 16 di 22

17 Nuovo criterio di compensazione dei crediti in delega F24 Compensazione dei rimborsi da assistenza Circolare n.31/2014 Agenzia Entrate L art.6, in un ottica di maggiore trasparenza e semplificazione, modifica le modalità attraverso le quali il sostituto d imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito. A decorrere dal 2015, infatti, i sostituti d imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nel limite delle ritenute d acconto relative al periodo d imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 241 del 1997, mediante compensazione tramite modello F24. A seguito della modifica, è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento. In sostanza, il sostituto d imposta espone il dettaglio emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili nel modello F24, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito. Le medesime modalità devono essere osservate da parte dei sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dando evidenza nel citato modello di pagamento dello scomputo operato dai successivi versamenti, seguendo le modalità di cui al citato art. 17 del d. lgs. n. 241 del Ai fini di una migliore comprensione delle modifiche normative si ricorda che, originariamente, il sostituto era tenuto ad operare uno scomputo "interno" dei maggiori versamenti effettuati, nel senso che lo scomputo era possibile solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate, come individuate dall art. 6 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n A decorrere dal 2000, per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542, al sostituto è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento (ad esempio, un'eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo poteva essere utilizzata per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente). Non era, però, previsto che lo scomputo transitasse in F24, dovendo nel Pagina 17 di 22

18 modello di versamento essere esclusivamente indicato il versamento a debito del sostituto al netto dell avvenuto scomputo. Per effetto della semplificazione, pertanto, le richiamate operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di pagamento F24. Considerata la necessità di favorire la trasparenza degli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, si chiarisce che le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all anno Risoluzione n.13/2015 Agenzia Entrate Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014; denominato Somme a titolo di addizionale regionale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014; denominato Somme a titolo di addizionale comunale all IRPEF rimborsate dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014. In sede di compilazione del modello F24: - il codice tributo 1631 è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ; - il codice tributo 3796 è esposto nella sezione Regioni, contestualmente al codice regione desumibile dalla Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati ; - il codice tributo 3797 è esposto nella sezione Imu e altri tributi locali, indicando nella colonna Codice ente/codice comune, il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla Tabella dei Codici Catastali dei Comuni pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Per i suddetti codici tributo il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno d imposta cui si riferiscono le somme rimborsate. Considerata l istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili: Pagina 18 di 22

19 denominato IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta ; denominato Addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale ; denominato Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod saldo. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna importi a debito versati, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Si evidenzia che i codici tributo 4331, 4631, 4931 e 4932, di cui alla risoluzione 8 giugno 1999, n. 92, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte. Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; denominato Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 ; In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Il codice tributo 1669 è esposto nella sezione Regioni, contestualmente al codice regione desumibile dalla Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Il codice tributo 1671 è esposto nella sezione Imu e altri tributi locali indicando, nella colonna Codice ente/codice comune, il codice catastale identificativo del comune di riferimento, desumibile dalla Tabella dei Codici Catastali dei Comuni pubblicata sul sito internet in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Per i suddetti codici tributo il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno Pagina 19 di 22

20 d imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato AAAA. Si evidenzia che i codici tributo 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con risoluzione 8 giugno 1999, n. 92, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte. Resta fermo, inoltre, l utilizzo dei codici tributo 6781, 6782 e 6783 per la compensazione dell eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d imposta, istituiti con risoluzione 18 gennaio 2005, n. 9. Per consentire ai sostituti d imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, si istituiscono i seguenti codici tributo: denominato Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d imposta di cui all art. 12, c. 3, del TUIR ; denominato Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d imposta di cui all art. 16, c. 1-sexies, del TUIR ; denominato Credito d imposta per ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all art. 4, c. 1, DL n. 457/1997. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, con l indicazione nel campo anno di riferimento dell anno d imposta cui si riferisce il credito. Considerata l istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, in un ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d imposta, i seguenti codici tributo non sono più utilizzabili a credito: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUATER DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUINQUIES DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI Pagina 20 di 22

21 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D IMPOSTA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D IMPOSTA ADD. COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SALDO IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/ IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL' ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011 In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna importi a debito versati, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Per i crediti indicati nel modello 770 (semplificato e ordinario) già esposti in compensazione nel modello F24 continuano ad essere utilizzati gli attuali codici tributo. Si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell anno d imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità. Attenzione!! Nella risoluzione 13/E del 10/02/2015, si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell anno d imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità. Implementazioni Dal 2015 in poi non sarà più eseguita alcuna compensazione interna tra crediti e debiti. Tali importi saranno interamente riportati creando i relativi codici tributo. In pratica: Crediti da assistenza fiscale Eventuali importi risultanti a credito con causali di rimborso da assistenza fiscale saranno esposti con i codici: 1631 Erario/Cedolare secca/contributo solidarietà/imposta sostitutiva; 3796 Rimborsi Addizione Regionale dichiarante/coniuge; 3797 Rimborsi Addizione Comunale saldo/acconto dichiarante/coniuge; In pratica ipotizziamo la seguente situazione: Rimborso IRPEF da Pagina 21 di 22

22 Rimborso Addizionale regionale Lazio 50 Rimborso Addizionale comunale Roma 20 Eccedenza d imposta con conguaglio di fine anno/fine rapporto Codice tributo Rimborso Anno (Lazio) (Roma) Eventuali importi risultanti a credito sul conguaglio di fine anno/fine rapporto e relativi ad IRPEF e Addizionali Regionali/Comunali saranno esposti con i codici: 1627 Erario; 1669 Addizione Regionale; 1671 Addizione Comunale. In pratica ipotizziamo, a conguaglio, la seguente situazione: Credito del periodo IRPEF Credito regione Lazio 50 Credito comune Roma 20 Credito famiglie numerose Credito per canoni di locazione Eccedenze di credito anni precedenti Codice tributo Rimborso Anno (Lazio) (Roma) Eventuali importi relativi a crediti per famiglie numerose saranno esposti con il codice Eventuali importi relativi a crediti per famiglie numerose saranno esposti con il codice Nel caso in cui da gennaio 2015, in delega, confluiscano eccedenze di credito relative al 2014, queste saranno riportate con il codice tributo 6781, indipendentemente dalla selezione o meno del campo Recupero credito, posto in parametri azienda. Attenzione!! Per febbraio 2015 nel caso fosse scaturito un credito di competenza dell anno 2015 e l utente abbia già elaborato la delega F24 con le vecchie modalità, è necessario effettuare nuovamente il calcolo della delega e l elaborazione e stampa dell F24. Pagina 22 di 22

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