GRAN BRETAGNA. La sezione 1 della legge Human Tissue Act del 1961 è modificata come segue:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GRAN BRETAGNA. La sezione 1 della legge Human Tissue Act del 1961 è modificata come segue:"

Transcript

1 GRAN BRETAGNA Gran Bretagna. Legge del 27 luglio 1961 che detta disposizioni sull'uso di parti del corpo di persone decedute a fini terapeutici, ovvero a fini di educazione e ricerca scientifica e sugli accertamenti post-mortem che possono essere eseguiti (Human Tissue Act 1961). (Public General Acts and Measures of 1961, 1962, Capitolo 54, pp ). Qualsiasi persona legalmente in possesso del corpo di una persona deceduta può autorizzare il prelievo di parti dal corpo per finalità terapeutiche o di educazione e ricerca scientifica, purché: (a) il deceduto, sia per iscritto in qualsiasi momento che oralmente alla presenza di due testimoni nel corso della sua ultima malattia, abbia consentito a tale operazione; (b) non ci siano ragioni per credere che il deceduto o il coniuge sopravvissuto o qualsiasi parente sopravvissuto, abbiano espresso l'obiezione all'intervento. Il prelievo non può essere effettuato che da un medico qualificato, che deve aver accertato personalmente che la vita si sia estinta. Non possono essere effettuati esami post-mortem se non quelli di, o in accordo con le istruzioni dettate da, un medico qualificato, né senza l'autorizzazione della persona legalmente in possesso del corpo (tranne nel caso di un esame post-mortem diretto o richiesto dalla competente autorità legale). Gran Bretagna. Una legge del 26 giugno 1986 (capitolo 18) permette il prelievo di occhi o parti degli occhi con finalità terapeutiche ovvero di educazione e ricerca scientifica, con specifiche norme di salvaguardia, a persone non qualificate come medici. (The Corneal Tissue Act 1986). La sezione 1 della legge Human Tissue Act del 1961 è modificata come segue: 1. (1) Se qualsiasi persona, sia in qualsiasi momento per iscritto che oralmente alla presenza di due o più testimoni durante la sua ultima malattia, abbia espresso la richiesta che il suo corpo o qualche specifica parte del suo corpo, fosse usata dopo la sua morte con finalità terapeutiche o di educazione e ricerca scientifica, la persona legalmente in possesso del cadavere dopo la morte può, a meno che abbia ragione di credere che tale consenso sia stato successivamente ritratto, autorizzare il prelievo di qualsiasi parte, ovvero delle parti specificate, per essere usate con le finalità descritte. (2) Senza pregiudizio per quanto stabilito dalla sottosezione precedente, la persona legalmente in possesso del corpo di una persona deceduta può autorizzare il prelievo di qualsiasi parte del corpo per le citate finalità se, avendo proceduto ad ogni possibile indagine in merito, non ha ragione di supporre: (a) che la persona deceduta avesse espresso un'obiezione a che il suo corpo fosse così utilizzato successivamente alla propria morte, e non l'avesse successivamente ritirata; o (b) che il coniuge sopravvissuto, ovvero qualsiasi parente deceduto, obietti a che il corpo sia così utilizzato. (3) Con riferimento a quanto disposto dalle sottosezioni (4), (4A) e (5) di questa sezione, il prelievo e l'uso di qualsiasi parte del corpo in accordo con un autorizzazione data in adempimento con le disposizioni di questa sezione è legittimo. (4) Nessuno di tali prelievi, ad eccezione degli occhi o di parti degli occhi, può essere effettuato se non da un medico qualificato, che deve avere accertato attraverso esami condotti personalmente, lo stato di morte. (4A) Nessun prelievo di occhi o parti di occhi può essere effettuato se non da: (a) un medico qualificato, che deve avere accertato personalmente lo stato di morte; o

2 (b) una persona impiegata presso i servizi sanitari che agisce sotto le istruzioni di un medico qualificato che a tal fine, prima di impartire queste istruzioni, deve verificare che la persona in questione sia sufficientemente qualificata ed addestrata per effettuare il prelievo adeguatamente ed inoltre deve: (i) avere accertato con esami condotti personalmente lo stato di morte; ovvero (ii) avere accertato lo stato di morte sulla base di un apposito certificato compilato da un medico. (5) Qualora una persona abbia ragione di credere che possa essere richiesta un'inchiesta su qualche corpo, ovvero che il coroner possa richiedere un esame post-mortem non deve, se non con il consenso dello stesso coroner: (a) dare un'autorizzazione di cui alla presente sezione; o (b) agire sotto l'impulso di un'autorizzazione data da altra persona. (6) Nessuna autorizzazione di cui alla presente sezione può essere data, rispetto ad un corpo, da una persona affidataria del corpo solo ai fini del suo interramento o cremazione. (7) Nel caso di una persona ricoverata in ospedale o simile struttura sanitaria, qualsiasi autorizzazione di cui alla presente sezione può essere data per conto della persona responsabile della struttura da qualsiasi ufficiale o persona da questa designata. (8) Nulla in questa sezione può essere interpretato in maniera tale da rendere illegittimo l'uso di un corpo, o di parte di un corpo, di una persona deceduta, che non sia ricompreso nelle disposizioni di questa legge. (9) In applicazione di questa legge al territorio della Scozia, la sottosezione (5) deve essere così sostituita: (5) Nulla in questa sezione può autorizzare il prelievo qualora il pubblico ministero abbia a ciò obiettato. (10) In questa sezione Autorità sanitaria : (a) in relazione a Inghilterra e Galles ha il significato di cui alla sezione 128 della legge sul servizio sanitario nazionale del 1977; (b) in relazione alla Scozia si riferisca al Consiglio sanitario costituito ai sensi della sezione 2 della legge sul servizio sanitario scozzese del Gran Bretagna. Legge sul trapianto degli organi umani del La legge proibisce transazioni commerciali di organi destinati al trapianto; restringe il trapianto di tali organi fra persone che non sono imparentate; detta ulteriori disposizioni su tali materie (27 luglio 1989). 1. (1) Una persona si rende colpevole di reato qualora in Gran Bretagna: (a) dà o riceve denaro per fornire, o per l'offerta tesa a fornire, un organo che è stato o è sul punto di essere prelevato da una persona deceduta o in vita e che si intende trapiantare in un'altra persona, sia in Gran Bretagna che altrove; (b) si impegna a trovare una persona con la volontà di fornire a pagamento un organo, ovvero che si offre di fornire tale organo a pagamento; (c) avvia o negozia intese che comprendono un pagamento per la fornitura di, o l'offerta di fornitura di un organo; o (d) prende parte alla gestione o al controllo di una società, corporativa o meno, la cui attività consiste o include tali negoziazioni o preliminari di negoziazioni. (2) Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo (b) della sezione (1) di cui sopra, una persona è colpevole di un reato se dà mandato di pubblicare o distribuire, ovvero consapevolmente pubblica e distribuisce, in Gran Bretagna, avvisi: (a) che invitino persone a fornire a pagamento gli organi di cui al paragrafo (a), o che a pagamento si offrimmo di fornire;

3 (b) che indichino che l'inserzionista ha la volontà di iniziare o negoziare la transazione di cui al paragrafo (c) della sezione 1. (3) In questa sezione pagamento significa pagamento in denaro o corrispettivi, ma non include il pagamento o il rimborso: (a) del costo della rimozione, trasporto e conservazione degli organi da fornire; o (b) qualsiasi spesa o mancanza di entrata nella quale incorra una persona nella misura in cui sia ragionevolmente e direttamente attribuibile alla fornitura dell'organo dal proprio corpo. (4) In questa sezione annuncio include qualsiasi tipo di pubblicità diretta sia al pubblico in generale, che a fasce di pubblico, che individualmente a persone selezionate. (5) Una persona colpevole di un reato ai sensi della sottosezione (1) di cui sopra è soggetta, con procedura sommaria, alla reclusione per un periodo non superiore a tre mesi, o al pagamento di una multa non superiore al 5^ grado della scala delle multe, oppure ad ambedue; e una persona colpevole di un reato di cui alla sottosezione (2) di cui sopra è soggetta, con procedura sommaria, ad una multa non superiore al 5^ grado della scala delle multe. 2. (1) Con riguardo a quanto previsto dalla successiva sottosezione (3), una persona è colpevole di un reato in Gran Bretagna se: (a) rimuove da persona vivente un organo per il trapianto in un'altra persona; o (b) trapianta in un'altra persona un organo prelevato da persona vivente a meno che la persona alla quale l'organo deve essere, o è, trapiantato non sia legata da parentela genetica alla persona dalla quale l'organo proviene. (2) Ai fini della presente sezione, una persona è legata da parentela genetica a: (a) genitori naturali e figli; (b) fratelli e sorelle da parte di tutti e due, o uno, dei genitori; (c) fratelli e sorelle, sia di uno che di due genitori, dei genitori; e (d) figli naturali di fratelli e sorelle, sia di uno che di due genitori, ovvero di fratelli e sorelle dei genitori; le persone tuttavia non devono in alcun caso essere considerate legate da parentela finché il dato della relazione parentale sia stato accertato attraverso le procedure definite con il regolamento emanato dal Segretario di stato, (3) Il Segretario di Stato può, con un regolamento, prevedere che i divieti di cui alla sottostazione (1) di cui sopra non siano applicati qualora: (a) un'autorità indicata dal regolamento stesso accerti (i) che nessun pagamento è stato o sta per essere effettuato in violazione della sottostazione (1); e (ii) che le altre condizioni definite nel regolamento siano soddisfatte; e (b) che gli altri requisiti richiesti dal regolamento siano ottemperati. (4) Le spese dell'autorità di cui sopra saranno rimborsate dal Segretario di Stato con fondi stanziati dal Parlamento. (5) Una persona colpevole di un reato di cui alla presente sezione è soggetta con procedura sommaria alla prigione per un periodo non superiore a tre mesi, o al pagamento di una multa non superiore al 5^ grado della scala delle multe, o a tutti e due. (6) Il potere di emanare i regolamenti di cui alla presente sezione può essere esercitato con strumenti statutari. (7) I regolamenti di cui alla sottosezione (2) possono essere sottoposti ad annullamento in adempimento di una risoluzione di uno dei due rami del Parlamento; non possono essere emanati regolamenti di cui alla sottosezione (3) finché su un loro schema non sia avvenuta un'approvazione, attraverso una risoluzione, da parte di tutti e due i rami del Parlamento.

4 3. (1) Il Segretario di Stato può emanare regolamenti che richiedono alle persone specificate in quegli stessi regolamenti di fornire alle autorità indicate informazioni che riguardano trapianti eseguiti in Gran Bretagna con organi prelevati da persone decedute o viventi. (2) Tali autorità devono tenere un registro di queste informazioni raccolte nell'adempimento dei regolamenti redatti sotto questa sezione. (3) Qualsiasi persona che, senza un valido motivo, non si attiene a tali regolamenti, è colpevole di un reato e soggetta con procedura sommaria al pagamento di una multa non superiore al 3^ grado della scala delle multe; e qualsiasi persona che, nella presunta adesione a tali regolamenti, consapevolmente o con noncuranza fornisce informazioni false o ingannevoli, è colpevole di un reato e soggetta con procedura sommaria al pagamento di una multa non superiore al 5^ grado della scala delle multe. (4) Il potere di emanare i regolamenti di cui alla presente sezione può essere esercitato con strumenti statutari soggetti ad annullamento in adempimento di una risoluzione di uno dei due rami del Parlamento. 4. (1) Dove un reato in violazione di questa legge venga commesso da una corporazione con il consenso o connivenza di, o attribuibile all'incuria da parte di, qualsiasi direttore, dirigente, segretario o altro simile incaricato appartenente alla corporazione, o da qualsiasi persona che avesse dato ad intendere di agire con tali funzioni, tale persona, insieme alla corporazione, sono colpevoli di un reato e soggetti a procedimenti legali. (2) Là dove gli affari di una corporazione sono gestiti dai suoi membri, si applica la sottosezione (1) di cui sopra agli atti e alle inadempienze di un membro in relazione alle sue funzioni manageriali come se fosse il direttore della corporazione. 5. Nessun procedimento legale per un reato commesso in relazione alle sezioni 1 e 2 di cui sopra, verrà istituito in Inghilterra e Galles se non dal, o con il consenso del Pubblico Ministero. 6. Un Ordine di Consiglio sotto paragrafo 1(1)(b) del Prospetto 1 della Legge dell'irlanda del Nord 1974 (legislazione dell'irlanda del Nord nel periodo transitorio) che contiene una specifica emanata soltanto per motivi in connessione con questa legge: (a) non è soggetto al paragrafi 1(4) e (5) del Prospetto (risoluzione affermativa di uno dei due rami del Parlamento); (b) è soggetto ad annullamento in adempimento di una risoluzione di uno dei due rami del Parlamento. 7. (1) Questa legge può essere citata come la Legge del Trapianto di Organi Umani del (2) Ai sensi questa legge si intende per organo un qualsiasi parte del corpo umano formata di tessuti strutturati che qualora prelevata, non può essere rigenerata dal corpo. (3) La sezione 1 non entrerà in vigore fino al giorno successivo all'approvazione di questa legge, e la sezione 2(1) non entrerà in vigore fino a quando non stabilisca il Segretario di Stato tramite un ordine emanato con strumenti statuari. (4) Con eccezione della sezione 6, questa legge non si estende all Irlanda del Nord. Gran Bretagna. I Regolamenti sul Trapianto di Organi Umani (Istituzione di Rapporto) SI 1989/2107. Datato il 14 novembre (2 pp.) 1989 n. 2107

5 PROFESSIONE MEDICA Regolamento sulla legge concernente il Trapianto di Organi Umani del 1989 (Istituzione di Rapporto) Redatto il 14 novembre 1989 Presentato al Parlamento il 15 novembre 1989 Entrata in vigore il 1 aprile 1990 Nell'esercizio dei poteri conferiti nella sezione 2(2) della Legge sul Trapianto di Organi Umani del e di tutti gli altri poteri conferitemi ai sensi della stessa legge, con la presente emano i seguenti regolamenti: Citazione, inizio e interpretazione 1. (1) Questi regolamenti possono essere citati come i Regolamenti sulla legge sul Trapianto di Organi del 1989 (istituzione di Rapporto) ed entreranno in vigore a partire dal 1 aprile (2) In questi regolamenti: per donatore si intende la persona vivente dalla quale ci si propone di prelevare un organo ai tini del trapianto in un'altra persona, e per ricevente si intende la persona nella quale ci si propone di effettuare il trapianto; per esaminatore si intende la persona in possesso dei requisiti stabiliti dal Segretario di Stato per eseguire gli esami descritti nella parte 2. dei presenti Regolamenti. Modalità nelle quali viene stabilito il rapporto genetico 2. (1) L'esistenza del rapporto genetico viene stabilita, ai fini della sezione 2. della legge sui Trapianti di Organi Umani del 1989, tramite l'effettuazione, da parte di uno specifico esaminatore, dei test descritti dal successivo paragrafo (2) del presente regolamento. (2) L'esaminatore deve condurre i seguenti esami sul donatore e sul ricevente nonché sui parenti di entrambi che riterrà opportuno l'esaminatore: (a) esami per i prodotti antigenici del sistema Human Major Histocompatibility HLA-A, HLA-B e HLA-DR, con l'impiego di tecniche sierologiche convenzionali; e (b) esami per stabilire HLA-DR beta e HLA-DQ beta polimorfismi della lunghezza del frammento nella restrizione del gene, e (c) laddove gli esami nei precedenti sub-paragrafi non stabiliscono un rapporto genetico tra donatore e ricevente, esami per stabilire polimorfismi del DNA, impiegando almeno 2 sonde genetiche multi-locus, e (d) laddove gli esami nei precedenti sub-paragrafi non stabiliscono un rapporto genetico tra donatore e ricevente, ulteriori esami per stabilire prolimorfismi del DNA impiegando almeno 5 sonde polimorfiche single-locus. 14 novembre 1989 Kenneth Clarke Uno dei Principali Segretari di Stato di Sua Maestà c. 31

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE Allegato parte integrante Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE

Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE LEGGE 1 Aprile 1999 n.91 ART. 4 Silenzio - Assenso.i cittadini

Dettagli

Donazione, prelievo e trapianto di organi:aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali

Donazione, prelievo e trapianto di organi:aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali Donazione, prelievo e trapianto di organi:aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali Accertamento della volontà nella donazione di organi e tessuti, aspetti normativi. Udine 22-11-2011 La

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

AssoFinance. Milano, via Giovanni Battista Pirelli 26 assofinance@libero.it www.assofinance.eu CODICE DEONTOLOGICO

AssoFinance. Milano, via Giovanni Battista Pirelli 26 assofinance@libero.it www.assofinance.eu CODICE DEONTOLOGICO CODICE DEONTOLOGICO I Consulenti Associati sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme del presente Codice Deontologico. Premessa L esercizio della professione di Consulente indipendente in

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 66 del 24.05.2000 INDICE Art. 1 Autonomia contabile

Dettagli

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale, CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.2002/67 DEL 3/12/2002 I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel raccoglitore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA RENZA E LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI I D INCARICHI POLITICI (Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e Legge 5 luglio 1982, n.

Dettagli

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Sommario Preambolo Art. 1 Sostituzione

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n. RISOLUZIONE N. 155/E Roma, 12 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Procedura selettiva, per titoli, finalizzata all individuazione di personale da assumere, a tempo determinato, per le supplenze presso i nidi e le scuole dell

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE PROCEDURA OPERATIVA PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS TRAMITE CARRO BOMBOLAIO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA ALLACCIATI ALLA RETE NETENERGY SERVICE SRL OGGETTO La presente

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO Premesse: La Legge 68/99 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che la maggior parte

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Politica per la Sicurezza

Politica per la Sicurezza Codice CODIN-ISO27001-POL-01-B Tipo Politica Progetto Certificazione ISO 27001 Cliente CODIN S.p.A. Autore Direttore Tecnico Data 14 ottobre 2014 Revisione Resp. SGSI Approvazione Direttore Generale Stato

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

XTRADE CFD TRADING ONLINE

XTRADE CFD TRADING ONLINE XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Il vostro Consiglio dei Governatori

Il vostro Consiglio dei Governatori Il vostro Consiglio dei Governatori Il Consiglio dei governatori è l'organo preposto alla guida del distretto e, come di seguito indicato, fornisce supporto di carattere amministrativo al multidistretto,

Dettagli

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.)

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.) COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell Umanità SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO C I R C O L A R E OGGETTO: Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

20122 MILANO Dott. MIRIAM ZULLI VIA SANTA SOFIA, 12 TEL. 0258307511 FAX: 0258312883 Avv. ANDREA TOSATO LL.M. Via email

20122 MILANO Dott. MIRIAM ZULLI VIA SANTA SOFIA, 12 TEL. 0258307511 FAX: 0258312883 Avv. ANDREA TOSATO LL.M. Via email Prof. Avv. GIAN LUIGI TOSATO 00187 ROMA Avv. GIULIO R. IPPOLITO VIA SALLUSTIANA, 26 Prof. Avv. ANDREA NERVI TEL. 064819419 Avv. MARIA CARMELA MACRI FAX: 064885330 Avv. NATALIA DEL OLMO GUARIDO E-MAIL:

Dettagli

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Autorizzazione alla cremazione Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Di cosa si tratta? L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia.

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. Trasferimento salme e ceneri fuori dal Comune di Ceresara Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. E possibile trasportare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI GUIGLIA Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con Delibera

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale ciclismo Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 28 aprile 2008 Art. 1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli specifici dello Statuto dell UISP, è

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A.

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A. OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.016.741 AZIONI ORDINARIE BIOERA S.P.A. Ai sensi dell articolo 2437-quater, primo e secondo comma, del codice civile Premesso che: (i) (ii) (iii) (iv) (v) in data 28 maggio 2013

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale In vigore dal 01/04/2012 Agroqualità Società per azioni Viale Cesare Pavese, 305-00144 Roma - Italia Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692

Dettagli

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI MARIGLIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008) 1 I N

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

Il presente testo è la traduzione di un documento in lingua inglese e viene fornito esclusivamente per agevolare la consultazione. Diritti e obblighi

Il presente testo è la traduzione di un documento in lingua inglese e viene fornito esclusivamente per agevolare la consultazione. Diritti e obblighi Il presente testo è la traduzione di un documento in lingua inglese e viene fornito esclusivamente per agevolare la consultazione. Diritti e obblighi dovranno conformarsi sotto tutti gli aspetti al testo

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; 1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

4 Politica per la sicurezza e salute sul lavoro

4 Politica per la sicurezza e salute sul lavoro Pagina 1 di 5 4 Politica per la sicurezza e salute sul 0 Prima emissione RSGSL DdL 1/10/2010 Rev. Descrizione Compilato Approvato Data Pagina 2 di 5 4.1 Scopo La politica di SSL costituisce un riferimento

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

Articolo 1 Finalità generali Articolo 2 Risorse finanziarie disponibili 9.000.000,00 Articolo 3 Destinatari

Articolo 1 Finalità generali Articolo 2 Risorse finanziarie disponibili 9.000.000,00 Articolo 3 Destinatari Unione Europea Fondo Sociale Europeo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell Igiene Sanità e dell Assistenza Sociale DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI REPUBBLICA ITALIANA POR SARDEGNA

Dettagli

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato FAQ Flusso telematico dei modelli 730-4 D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Comunicazione dei sostituti d imposta per la ricezione telematica, tramite l Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi ai mod.

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA U. GIORDANO DI FOGGIA (D.P.R. 28.02.2003, n. 132 - art. 14, comma 4) Parere del Consiglio Accademico

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

(ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: D.Lgs. 196/2003 )

(ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: D.Lgs. 196/2003 ) INFORMATIVA (ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: D.Lgs. 196/2003 ) Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali,

Dettagli