Oggetto: Interpello / Art. 11, legge 27/7/2000 n X. SpA

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1 RISOLUZIONE n. 118/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2002 Oggetto: Interpello / Art. 11, legge 27/7/2000 n X. SpA Con apposita istanza del 2001, la società X Spa con sede in Roma ha chiesto alla scrivente un parere in merito ad una particolare operazione di conferimento di un ramo d azienda. Esposizione del quesito La società X SpA è stata costituita in data 25/02/93 con oggetto sociale l esercizio di diritti immobiliari per la promozione, l attuazione e la gestione di interventi volti alla valorizzazione economica, al miglioramento funzionale ed alla diversificazione del patrimonio immobiliare dei soci. Con verbale di assemblea straordinaria del 27/04/98, è stato ridefinito

2 2 l oggetto sociale ampliando la gamma delle attività esercitate e, in particolare, prevedendo anche lo svolgimento di servizi concernenti l acquisizione, la gestione e la dismissione di autoveicoli utilizzati per attività aziendali, i servizi di ristorazione aziendale attraverso mense e convenzioni. A seguito di tali modifiche è stata iniziata l attività di gestione autoveicoli per conto terzi che ha raggiunto in breve tempo elevatissimi standards di servizio, grazie alla progettazione di una specifica tecnica nel settore, certamente innovativa a livello europeo. Nella seduta del 23 settembre 1998 il Consiglio di Amministrazione ha varato il nuovo assetto organizzativo che prevedeva distinte aree di business fra cui anche l area ZK. Con ulteriore delibera di assemblea straordinaria del 7/3/2000, all articolo 4 dello statuto sociale al fine di ottemperare alle richieste delle amministrazioni comunali per la concessione della relativa licenza alla specifica attività di autonoleggio senza conducente, dopo il periodo i servizi concernenti l acquisizione.la dismissione, è stata aggiunta la dizione: il noleggio. Infine, in data 25/09/2001 il ramo d azienda noleggio (precedentemente denominato ZK ) è stato conferito a B Spa realizzando, in base a perizia di stima, una plusvalenza di ,16 Euro da attribuirsi esclusivamente ad avviamento. In relazione a tale operazione viene chiesto di sapere se alla plusvalenza sopraindicata possa applicarsi l imposta sostitutiva del 19% ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 358/97. Soluzione interpretativa prospettata A giudizio della società istante, il limite del possesso triennale di cui agli articoli 1 e 3 del D.Lgs. sopracitato, deve essere computato con i criteri di cui all articolo 2936 del codice civile e, quindi, occorre tener conto del giorno e del mese del terzo anno successivo a quello di acquisizione o di possesso del bene.

3 3 Al riguardo, prosegue la società istante, la circolare del Ministero delle Finanze n. 320/E del 19/12/97 ha precisato che in caso di cessione di azienda occorre fare riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquistata o l impresa si è costituita, indipendentemente dall acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell azienda medesima. In relazione dunque alla fattispecie rappresentata, per la verifica della condizione del possesso triennale deve farsi riferimento alla data della modifica statutaria del 27/04/1998 e non già alla delibera assembleare del 7/03/2000. In tale data infatti la società non ha ulteriormente ampliato l oggetto sociale, ma ha semplicemente esplicitato che nell ambito dell attività in precedenza svolta e, quindi, dei diversi rami d azienda già esistenti era da intendersi anche l attività di noleggio in quanto già ricompresa per connessione oggettiva nell area ZK a far data dal 27/04/98. Ciò premesso la società ritiene possibile applicare nel caso de quo l imposta sostitutiva nella misura del 19%, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del D.lgs. 358/97, in considerazione del fatto che il ramo d azienda conferito noleggio (già ZK ), risulta essere posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. Parere della scrivente Con il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, sono state apportate profonde innovazioni alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, alle operazioni di riorganizzazioni aziendali. La normativa introdotta dal decreto legislativo sopra citato amplia notevolmente le alternative offerte alle imprese e, soprattutto, le pone nella condizione di poter scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa anche con riferimento alla stessa operazione straordinaria. In relazione alla fattispecie rappresentata, occorre stabilire se per la società conferente si verifica o meno la condizione temporale in base alla quale occorre aver posseduto l azienda, o il ramo d azienda che si intende conferire,per

4 4 un periodo non inferiore a tre anni onde poter usufruire del particolare regime agevolativo. Premesso che il termine azienda deve essere inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d impresa, con riferimento al requisito temporale il Ministero delle Finanaze con circolare n. 320/E del 19/12/97 ha avuto modo di precisare che il triennio di possesso va calcolato, in relazione al termine iniziale, avendo riguardo al giorno in cui l azienda è stata acquistata o l impresa si è costituita, indipendentemente dall acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell azienda. La ratio della norma di cui agli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 358/97 è, ovviamente, quella di agevolare le operazioni aziendali tese ad una effettiva ridefinizione dell attività imprenditoriale senza essere fuorviate da esigenze di mero vantaggio tributario.. In definitiva, le norme agevolative in commento intendono favorire tutte quelle operazioni di riorganizzazione aziendale che - medio tempore - sono rivolte ad accrescere l attività economica nel suo complesso e non quelle che, attraverso un uso improprio delle norme stesse, perseguono unicamente obiettivi di carattere fiscale. Nel caso de quo le argomentazioni di parte muovono dal presupposto di fatto secondo cui il ramo d azienda conferito sia posseduto da più di tre anni. Al riguardo, la scrivente ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in relazione alle motivazioni addotte dalla società istante a sostegno della propria tesi. Nella fattispecie rappresentata rileva la condizione assorbente che gli elementi costitutivi del ramo aziendale noleggio siano non solo contenuti nelle astratte previsioni di cui all oggetto sociale, ma siano altresì presenti con concrete prospettive di sviluppo - come elementi reali della originaria realtà aziendale. Verificandosi tale ultima condizione, quindi, il termine iniziale da

5 5 prendere a base per il calcolo del triennio di cui è questione, può farsi decorrere legittimamente dalla concreta esistenza di detti elementi. In conclusione, si ritiene che, nella fattispecie rappresentata, in tanto la società potrà assoggettare ad imposta sostitutiva con aliquota agevolata la plusvalenza derivante dal conferimento del ramo d azienda noleggio effettuato dalla società istante a favore della B Spa, in quanto detto ramo d azienda possa dirsi posseduto, alla stregua delle specificazioni di cui sopra, da almeno tre anni. Quest ultima condizione involge, infine, una questione di fatto, il cui apprezzamento non rientra nelle competenze della scrivente né nella materia tipica dell interpello di cui all art. 11 della legge n. 212 del 2000 che, come è noto, ha per oggetto l interpretazione delle norme giuridico-tributarie.

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