Servizi di depurazione, individuati i parametri per restituire agli utenti la tariffa non dovuta

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1 Servizi di depurazione, individuati i parametri per restituire agli utenti la tariffa non dovuta Decreto del ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 settembre 2009 Gazzetta Ufficiale dell 8 febbraio 2010 n. 31 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; VISTO l art. 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell ambiente; VISTO, in particolare, il comma 4 del citato art. 8-sexies, ai sensi del quale, «su proposta del Comitato per la vigilanza sull uso delle risorse idriche, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l attuazione, coerentemente con le previsioni dell allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d intesa con il Ministro dell ambiente, 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l adeguamento e l attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l indicazione all interno della bolletta». VISTO l art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»; RICHIAMATE le previsioni dell allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d intesa con il Ministro dell ambiente, 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione. CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha in prevalenza indicato per il diritto al rimborso delle somme di cui all art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di prescrizione quinquennale ex art del codice civile. CONSIDERATA la proposta del Comitato per la vigilanza sull uso delle risorse idriche, adottata con delibera n. 14 del 22 maggio 2009 Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione dell art. 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 [1], il presente decreto individua i [1] L articolo 8-sexies del Dl 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell ambiente) è il seguente: (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato) 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 12

2 criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. 2. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione secondo le disposizioni del presente decreto. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d ambito. 3. Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. 4. Il presente decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. 6. I gestori rendono disponibili all utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all articolo 4, comma 1, del presente decreto, sui propri siti web, e indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione. Art. 2 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: 1. impianto di depurazione: l insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. È esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione; 2. impianti temporaneamente inattivi: gli impianti la cui costruzione è stata completata e non siano ancora stati avviati o il cui funzionamento sia stato interrotto, salvo che per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinate al ritorno alle condizioni di regime; 3. gestioni in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione: gestioni che applicano i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l adeguamento del servizio di depurazione fissati con deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Art. 3 Programma per la costruzione e l attivazione degli impianti di depurazione 1. Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, là dove non già contenuto nel Piano d ambito approvato. La programmazione deve comunque risultare coerente con i costi e i tempi previsti nel Piano d ambito approvato. 2. Le fasi del programma dovranno essere distinte secondo lo schema riprodotto nell allegato al presente decreto. 3. I Comuni gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ricostruiscono il programma della attività di cui al commi 1, secondo lo schema previsto dal comma 2, sulla base degli atti approvati dai competenti organi comunali. Art. 4 Elementi informativi di riferimento 1. Il gestore mette a disposizione dell Autorità d ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d ambito. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all individuazione dell importo da restituire provvedono i medesimi enti locali. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull uso delle risorse idriche, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l attuazione, coerentemente con le previsioni dell allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d intesa con il Ministro dell ambiente, 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l adeguamento e l attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l indicazione all interno della bolletta. 5. Nell ambito delle informazioni fornite all utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all osservanza dei tempi di realizzazione previsti. 6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

3 di tariffa riferita al servizio di depurazione: 1. gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in: a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi; b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all art. 3; c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi; d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all art. 3; 2. per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento; 3. lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione; 4. il calcolo dell importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all art Per le gestioni in via diretta, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono i Comuni. 3. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i [2]. Art. 5 Oneri deducibili 1. Ai sensi dell art. 8-sexies, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 [3], dall importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o 3.3. (remunerazione del capitale investito), dell allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d intesa con il Ministro dell Ambiente 1 agosto 1996 [4], determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. Le gestioni in via diretta provvedono a determinare le corrispondenti deduzioni in coerenza con le modalità indicate dalle pertinenti delibere CIPE. 2. Qualora alla copertura dei costi di cui al comma precedente si provveda con risorse prelevate dai fondi vincolati di cui agli [2] «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 n [3] Si veda la nota 1. [4] I punti 3.2 e 3.3 dell articolo 3 dell Allegato (Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento) al Dm 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) sono i seguenti: (Composizione della tariffa di riferimento Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati Ammortamenti e accantonamenti (A) Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazioni del citato decreto legislativo n. 127 del 1991, le seguenti categorie: B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall articolo 11, comma 3 della legge n. 36 del Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t) La misura della remunerazione sul capitale investito è data da: Reddito operativo / Capitale investito dove: Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali). Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale. Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell azienda nell ipotesi in cui l azienda si dedichi alla sola gestione per la quale è costituita. Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell esercizio ed esprime il valore dell investimento medio aziendale. Indicati con: V0 = Valore del capitale investito al tempo 0 V1 = Valore del capitale investito al tempo 1 I1 = Investimenti effettuati al tempo I A1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1 t = tasso di ritorno sul capitale investito R = remunerazione sul capitale investito e quindi: Il Capitale investito al tempo 1 = V0 + (I1 - A1) / 2 = (V0 + V1) / 2 Reddito sul capitale investito al tempo 1 = [(V0 + V1) / 2] t = R Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si 14

4 artt. 14, della legge n. 36/1994, e 155, del d.lgs. n. 152/2006 [5], i relativi importi sono deducibili per intero. 3. Sono da considerare deducibili ai sensi del comma 1 anche i costi sostenuti dal gestore per l attivazione di impianti temporaneamente inattivi, come definiti all art. 2 del presente decreto, limitatamente al periodo in cui non hanno fornito il servizio. 4. Alla deducibilità delle componenti di costi di cui al comma 1 si procede anche nei caso in cui all attivazione del servizio di depurazione si sia provveduto mediante collegamento ad un impianto al servizio anche di altre comunità di utenti, quando ciò sia previsto e programmato nel Piano d ambito. In tal caso, al calcolo delle deduzioni si procede in relazione alla quota della capacità depurativa totale utilizzata allo scopo. 5. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto. Art. 6 Restituzione della quota di tariffa non dovuta 1. Gli utenti di cui all elenco indicato all art. 4, lett. b), del applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%. Il piano finanziario di cui all articolo 11 della legge n. 36 del 1994 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito. Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d acqua, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata. [5] L articolo 14 della legge 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), abrogato come l intero provvedimento dall articolo 175 del Dlgs 152/2006 ad esclusione del comma 6 dell articolo 22, era il seguente: (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d àmbito. 1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi. 2. Gli utenti tenuti all obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. 3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. 4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura. 4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate. La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 (Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2008 n Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità del comma 1, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall articolo 28 della legge 179/2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». L articolo 155 del Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) è il seguente: (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione) 1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell articolo 154, a un fondo vincolato intestato all Autorità d ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d ambito. La tariffa non è dovuta se l utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell Autorità d ambito. 2. In pendenza dell affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi. 3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici. 4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. 5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio chi inquina paga. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell Autorità d ambito. 6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate. La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l altro, ai sensi dell art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l illegittimità del primo periodo del primo comma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». 15

5 presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 1 dell art. 3 del medesimo decreto. 2. Gli utenti di cui all elenco indicato all art. 4, lett. c), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività dell impianto come indicato all art. 2, comma Gli utenti di cui all elenco indicato all art. 4, lett. d), del presente decreto, hanno diritto al rimborso dell intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta. Art. 7 Procedura per le restituzioni 1. In applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l Autorità d ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell art. 4, individua l importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1 ottobre L Autorità d ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione. 3. Per le gestioni in via diretta, all individuazione dell importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione. 4. I gestori provvedono a restituire agli utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i fondi vincolati previsti dagli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [6], qualora non impiegati per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni. 5. Nei limiti stabiliti dalla legge, alle Autorità d ambito è consentito di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall obbligo di restituzione non rechino pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d ambito approvato. Allo scopo, le Autorità d ambito possono operare una revisione tariffaria straordinaria in conformità alle previsioni dell allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d intesa con il Ministro dell ambiente, 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996 [7], nonché al comma 6 del presente articolo, esclusivamente nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di depurazione. 6. L Autorità d ambito, nel caso di cui al comma precedente, nelle more della riforma del D.M. 1 agosto 1996 [8], può derogare ai valori del limite di prezzo K di cui all art. 5 dell allegato al predetto Dm [9] purché, nel periodo necessario alla restituzione, i limiti di prezzo K siano determinati, considerati i tassi di variazione del periodo di riferimento vi definiti come vi = 1 + ki, in modo tale da rispettare il seguente vincolo: Art. 8 Informazioni agli utenti 1. I dati relativi al programma di cui all art. 4 del presente decreto e allo stato di avanzamento del medesimo sono raccolti e prodotti dal gestore con le modalità indicate nell allegato al presente decreto e con cadenza annuale, riferita al 31 dicembre di ogni anno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 2. Delle informazioni di cui al comma precedente è data comunicazione da parte del gestore, entro il mese successivo alla data di riferimento: a. all utenza interessata, attraverso invio del prospetto in allegato unitamente alla bolletta e relativa pubblicazione sul sito web del gestore; b. all Autorità d ambito, con trasmissione del prospetto in allegato in formato di foglio elettronico. 3. L Autorità d ambito provvede entro il mese successivo alla trasmissione del prospetto alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, con la produzione di dati di [6] Si veda la nota 5. [7] Si veda la nota 4. [8] Si veda la nota 4. [9] L articolo 5 dell allegato al Dm 1 agosto 1996 è il seguente: (Limite di prezzo K ) La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente, dell indice percentuale del limite di prezzo K che l Ambito delibera entro i valori massimi seguenti: per il primo esercizio annuale a partire dall istituzione del servizio idrico integrato, il limite K, da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4 può essere così determinato: - per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: K = 25% - per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K = 7,5% - per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati. per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo K, da applicare sulla tariffa reale media nell esercizio precedente, vale: - per tariffa reale media dell esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc: K = 10% - per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc: K = 5% - per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati. 16

6 sintesi riferiti all intero territorio di competenza e di eventuali note di commento. 4. Eventuali scostamenti rispetto alla programmazione, sia in termini di tempo che di costo, dovranno essere motivatamente autorizzati dall Autorità d ambito su esplicita richiesta del gestore. In mancanza di autorizzazione, si applicano le sanzioni e/o penali eventualmente previste dalle convenzioni di gestione per il mancato o ritardato adempimento del Piano d ambito. 5. Nel caso di gestioni in via diretta da parte dei Comuni si applicano i commi 1 e 2, lett. a), del presente articolo. Alla trasmissione di cui al comma 3 provvedono i Comuni. Art. 9 Monitoraggio degli obblighi informativi 1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche verifica il rispetto degli adempimenti informativi di cui all art. 8 attraverso il controllo dei documenti inviati dalle Autorità d ambito o dai Comuni, nonché attraverso controlli anche a campione dei siti web dei Gestori e delle Autorità d ambito. 2. Nel caso di inadempienze del gestore si applicano le disposizioni di cui all art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [10]. ALLEGATO FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento... Impianto... Comuni serviti... fase Programmazione Monitoraggio ID data programmata costo programmato costo programmato imputabile a tariffa [A] stato data costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] 1 Progettazione gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 1.1 Preliminare gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 1.2 Definitiva gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 1.3 Esecutiva gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 2 Affidamento lavori gg/mm/aaaa Euro [*] Euro [*] N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 3 Esecuzione gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 4 Collaudo gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro 5 Consegna Opera e Attivazione [**] (entrata in esercizio) gg/mm/aaaa Euro Euro N/l/C gg/mm/aaaa Euro Euro Scostamento rispetto alla programmazione ID fase data programmata costo programmato imputabile a tariffa nuova data nuovo costo programmato imputabile a tariffa motivazione costo imputabile a tariffa a finire [AB] provvedimento ATO note: data programmata - relativa all inizio di ciascuna fase come da Piano d Ambito o dettaglio dello stesso; stato - N (non avviata), l (iniziata), C (completata); data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase; costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre); [*]costi della gara; [**]la consegna dell opera e l entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo; Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell Ato sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella. [10] L articolo 152 del Dlgs 152/2006 è il seguente: (Poteri di controllo e sostitutivi) 1. L Autorità d ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. 2. Nell ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l Autorità d ambito interviene tempestivamente per garantire l adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l Autorità d ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l Autorità d ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario ad acta. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario ad acta. 4. L Autorità d ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio ed all Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione. 17

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