Pensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n."

Transcript

1 Pensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n. 153) Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a pensione prevista dall'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 nel testo modificato dal D.p.r. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986, è istituto di carattere generale applicabile al trattamento pensionistico lato sensu inteso e non può sussistere alcuna distinzione tra pensione ed assegni atteso anche che l'art. 1 del medesimo d.p.r. accomuna in un'unica categoria la pensione l'assegno o l'indennità di guerra con ciò eliminando qualsiasi possibilità di operare dei distinguo che non avrebbero ragion d'essere. Sostiene ancora la parte che, nel caso, non sussiste un provvedimento negativo in quanto un beneficio che doveva corrispondersi d'ufficio è stato invece concesso solo dopo domanda e con decorrenza errata in quanto, anziché dalla data di spettanza, è stato corrisposto dal primo giorno del mese successivo a tale domanda ed il correttivo è derivato dalla sentenza impugnata che, però, ha fatto salvi i ratei prescritti precedenti di un quinquennio la domanda. Anche nel caso si osserva che la tesi è infondata in quanto la prescrizione quinquennale del diritto a qualsiasi trattamento pensionistico, è come detto, istituto che trova la propria ragion d'essere nelle norme del diritto civile sulla prescrizione medesima per cui i diritti si estinguono con il decorso del tempo per l'esigenza di dare certezza alle situazioni perduranti rendendo la situazione di fatto conforme al diritto. La mancanza di un provvedimento negativo è, quindi, circostanza accidentale e non determinante al fine della decorrenza della prescrizione quinquennale (positivamente stabilita dal citato d.p.r.). D'altro canto, se l'esistenza di un provvedimento negativo fosse condizione sine qua non di azionabilità della pretesa e, quindi, di attività utile a interrompere la prescrizione, non sussisterebbe nemmeno tutela giurisdizionale di tutte le situazioni omissive da parte dell'amministrazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Claudio De Rose Presidente dott. Antonio Vetro Consigliere dott.ssa M. Teresa Arganelli Consigliere dott. Davide Morgante Consigliere

2 dott.ssa Piera Maggi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA (Numero 153/2005/A) nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra R.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti avverso la sentenza n. 181/03 del 14 febbraio 2003, depositata il giorno 4 marzo 2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche. Visti gli atti di causa; Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2005, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell' avvocato Domenico Bonaiuti e parte appellata a mezzo della rappresentante del Ministero omissis dott.ssa Anna Maria Alimandi. FATTO: Avverso la sentenza n. 181/03 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, depositata in data , non notificata è stato proposto appello dalla sig.ra R.T. rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti. Con istanza del la Signora R.T. nei cui confronti era stato liquidato trattamento pensionistico di reversibilità (di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 915 del 1978) quale vedova di A.P. già in godimento di pensione privilegiata di guerra di 1^ ctg con assegno di superinvalidìtà di cui a tabella "E", lettera "B" chiedeva, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n 915 del 1978 (come integrato dall'articolo n. 9

3 del D.P.R. n. 834 del poi sostituito dall'articolo n. 4 della legge n. 656 del ), la corresponsione dell'assegno supplementare (prima fissato nella misura dell'80% della tabella "G e poi pari al 50% dell'assegno di superinvelidità di cui in vita aveva usufruito il proprio coniuge). Con decreto n del la domanda della Signora T. veniva accolta nel senso che le veniva riconosciuto il diritto a percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (e cioè dal ), l'assegno supplementare introdotto, come già ricordato, dall'articolo 9 del D.P.R. n. 834 del 1981 e ridisciplinato dall'articolo 4 della legge n. 656 del Ritenuta non corretta la decorrenza fissata per la corresponsione dell'assegno, la Signora T., con lettera del , chiedeva all'amministrazione la retrodatazione del beneficio alla data del , come previsto dall'articolo 31 dello stesso D.P.R. n. 834 del Respinta dall'amministrazione la detta domanda (nell'assunto che il trattamento doveva avere decorrenza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del D.P.R. n. 915 del 1978, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), la Signora T., con due distinti successivi ricorsi, chiedeva che l'assegno supplementare le fosse riconosciuto con decorrenza dal (primo ricorso) e che sulle somme arretrate dovute fossero corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Parte appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata il , contestando in via principale il diritto vantato dalla ricorrente e sollevando, in subordine, l'eccezione di prescrizione quinquennale. Con la sentenza che ora la parte appella, i due ricorsi sono stati parzialmente accolti nel senso che, riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi attribuire l'assegno supplementare a decorrere dal e precisato che lo stesso doveva essere liquidato d'ufficio, viene affermata, ai sensi

4 dell'articolo 116 del D.P.R. n. 915 del 1978 (come modificato dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del 1981), la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente la data della domanda proposta in via amministrativa e viene precisato che i benefici accessori devono rapportarsi alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata quest'ultima anno per anno con gli indici di cui all'articolo 150 disp. attuaz. del codice civile. La sentenza n. 181 del della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche è stata censurata dalla parte appellante relativamente al capo riguardante la prescrizione e il computo dei benefici accessori, per il seguente motivo di diritto: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116 del D.P.R. n. 915 del come sostituito dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del ; subordinata mancata applicazione dell'articolo 2946 c.c.. Il primo Giudice, infatti, nell'accogliere il ricorso proposto dalla Signora T. avverso il provvedimento con cui l'amministrazione aveva fissato alla data del (primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza) la corresponsione dell'assegno supplementare pur dopo aver correttamente precisato che l'assegno in questione "andava corrisposto d'ufficio", (e ciò tanto con riferimento all'articolo 9 del D.P.R. n. 834 del 1981 quanto con riferimento all'articolo 4 della legge n. 656 del 1986), ha ritenuto di poter fare applicazione dell'articolo 116 del D.P.R n. 915 del 1978 (come sostituito dall'articolo 25 del D.P.R. n. 834 del 1981). Nel caso di specie la difesa di parte appellante ritiene che sia stata fatta falsa applicazione del principio normativo contenuto nelle disposizioni più volte indicate in quanto in fattispecie non si verterebbe in tema di "tardivo" ricorso avverso un provvedimento di denegato trattamento pensionistico privilegiato di guerra (nel qual caso appare indubbia la conseguente prescrizione del diritto a pensione), bensì si verterebbe, più semplicemente, in tema di ricorso (del tutto tempestivo)

5 avverso un provvedimento che di sicuro non nega (non ha negato) il diritto a trattamento pensionistico, ma, molto più semplicemente, ha ricollegato il riconosciuto diritto ad una data piuttosto che ad un'altra. In questo caso, pertanto, ove si voglia parlare di prescrizione (e ad avviso della difesa non potrebbe parlarsi di prescrizione in quanto l'attribuzione dell'assegno in questione doveva avvenire d'ufficio), non può che trovare applicazione il principio generale di cui all'articolo 2946 del codice civile, che fissa la prescrizione nel termine decennale. Non potrebbe, invece, trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 428/1985 (ovvero il disposto dell'art del c.c.) in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione (ad iniziare dalla sent. n. 670/1987 Sez. Lav.), la prescrizione quinquennale può trovare applicazione solo in caso di ratei liquidati e resi esigibili che il destinatario omette di riscuotere. Conclusivamente parte appellante chiede che, in accoglimento dell'appello, sia riconosciuto il diritto della sig.ra R.T. a percepire l'assegno supplementare con decorrenza dalla data di istituzione dello stesso ( ) ovvero, in mero subordine, dalla data del (decennio antecedente la domanda) con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ai sensi della sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in data 15 febbraio 2005 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le richieste scritte. DIRITTO: Sostiene parte appellante che, nel caso di specie, non essendo stato emesso un provvedimento negativo di pensione, ma vertendo il ricorso solo in materia di decorrenza di assegni, non sia applicabile

6 l'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 che prevede la prescrizione quinquennale del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica del provvedimento negativo (nel caso inesistente). In subordine, sostiene che sia applicabile la prescrizione decennale con esclusione dell'applicazione della legge n. 428/1985 relativa ai soli ratei esigibili ma non riscossi. La tesi è destituita da fondamento. Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a pensione prevista dall'art. 116 del d.p.r. n. 915/1978 nel testo modificato dal D.p.r. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986, è istituto di carattere generale applicabile al trattamento pensionistico lato sensu inteso e non può sussistere alcuna distinzione tra pensione ed assegni atteso anche che l'art. 1 del medesimo d.p.r. accomuna in un'unica categoria la pensione l'assegno o l'indennità di guerra con ciò eliminando qualsiasi possibilità di operare dei distinguo che non avrebbero ragion d'essere. Sostiene ancora la parte che, nel caso, non sussiste un provvedimento negativo in quanto un beneficio che doveva corrispondersi d'ufficio è stato invece concesso solo dopo domanda e con decorrenza errata in quanto, anziché dalla data di spettanza, è stato corrisposto dal primo giorno del mese successivo a tale domanda ed il correttivo è derivato dalla sentenza impugnata che, però, ha fatto salvi i ratei prescritti precedenti di un quinquennio la domanda. Anche nel caso si osserva che la tesi è infondata in quanto la prescrizione quinquennale del diritto a qualsiasi trattamento pensionistico, è come detto, istituto che trova la propria ragion d'essere nelle norme del diritto civile sulla prescrizione medesima per cui i diritti si estinguono con il decorso del tempo per l'esigenza di dare certezza alle situazioni perduranti rendendo la situazione di fatto conforme al diritto.

7 La mancanza di un provvedimento negativo è, quindi, circostanza accidentale e non determinante al fine della decorrenza della prescrizione quinquennale (positivamente stabilita dal citato d.p.r.). D'altro canto, se l'esistenza di un provvedimento negativo fosse condizione sine qua non di azionabilità della pretesa e, quindi, di attività utile a interrompere la prescrizione, non sussisterebbe nemmeno tutela giurisdizionale di tutte le situazioni omissive da parte dell'amministrazione. Se poi parte appellante intendeva riferirsi alla decorrenza del predetto termine prescrizionale che non sarebbe iniziata in mancanza di un provvedimento che doveva essere emesso d'ufficio, si osserva che anche tale tesi è destituita da fondamento poiché dinnanzi ad un comportamento omissivo dell'amministrazione è onere della parte assumere le iniziative idonee al conseguimento di quanto spettante cosicché l'inerzia mantenuta è comunque idonea a far decorrere i termini prescrizionali. Corretta è, pertanto, la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto ad una diversa decorrenza del richiesto beneficio ma con salvezza dei termini prescrizionali dei ratei anteriori al quinquennio dalla domanda. L'appello è, pertanto, infondato. Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle spese per soccombenza lite. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette RIGETTA: l' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.

8 Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 marzo L'Estensore Il Presidente F.to Piera MAGGI F.to Claudio DE ROSE Depositata in Segreteria il 4/5/2005 Il Dirigente F.to Maria FIORAMONTI DECRETO Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa. Il Presidente F.to Claudio DE ROSE In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

9 4/5/2005 Il Dirigente F.to Maria FIORAMONTI ( da )

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.

Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.

Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006) Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. dott. Piergiorgio Della Ventura

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. dott. Piergiorgio Della Ventura Sent. n.48/2015 A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai Sigg.ri Magistrati dott.ssa Piera Maggi dott. Nicola Leone

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO SENTENZA Pensione di guerra: trattasi di prestazione risarcitoria. No alla doppia I.I.S. (Corte dei Conti Appello, Sentenza 19 ottobre 2004 n 353) L'art. 74 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel disciplinare il diritto

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. Poste italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. Poste italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 20 742 / Udienza pubblic in data 16/9/2015 OGGETTO Azione di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa

Dettagli

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio

Dettagli

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico. Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

Anche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice.

Anche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice. Decorrenza degli interessi legali e prescrizione: la decisione della Corte dei Conti Corte dei Conti, sez. II appello, sentenza 23.09.2009 n. 457 (Massimo Cassiano) I nostri attenti lettori ricorderanno

Dettagli

Deliberazione n. 7 /2001

Deliberazione n. 7 /2001 Deliberazione n. 7 /2001 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA Composta dai signori: Presidente: Domenico ORIANI Componenti: Anna BOMBINO, Quirino LORELLI,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA Pubblicato il 04/06/2019 N. 07178/2019 REG.PROV.COLL. N. 04724/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 28/07/2014 17:36 N. 00361/2014 REG.PROV.COLL. N. 00160/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA Pubblicato il 21/05/2018 N. 00630/2018 REG.PROV.COLL. N. 01379/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A

REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01407/2016REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62; Materia: benefici invalidi e mutilati guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE Sentenza 6 giugno 2008 n. 2686 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso iscritto al

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00569/2011 REG.PROV.COLL. N. 00606/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA 1 _ 1 5 8 9 0/12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di competenza Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente R.G.N. 11205/2011

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20512 Anno 2017 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 29/08/2017 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5648-2016 proposto da: SICILCASS_A

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato

Dettagli

LaPrevidenza.it, 30/12/2008

LaPrevidenza.it, 30/12/2008 Inpdap: e' illegittimo il provvedimento di revoca della pensione dopo 17 anni (Corte dei Conti, I^ Sez. giurisd. centrale, Sentenza 18.12.2008 n. 563) Il signor Domenico Daniele, con ricorso in data 25

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 28529 Anno 2018 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 08/11/2018 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8442/2016 R.G. proposto da: Ministero

Dettagli

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi. Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili Pagina 1 di 6 Pubblicato il 09/05/2017 N. 02118/2017REG.PROV.COLL. N. 06052/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00113/2012 REG.PROV.COLL. N. 00368/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 90 Materia: costituzione posizione assicurativa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Repubblica Italiana. (1 luglio 2004 n. 219)

Repubblica Italiana. (1 luglio 2004 n. 219) Privilegiata: la prescrizione dei ratei è breve anche per le prestazioni risarcitorie (Corte dei conti, Sezione seconda centrale, Sentenza 1 luglio 2004 n 219) Non vi è nessuna distinzione tra pensioni

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario

Dettagli

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.

sul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00620/2013 REG.PROV.COLL. N. 02798/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 24473 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 17/10/2017 SENTENZA sul ricorso 4429-2012 proposto da: FRATE LINA FRTLIN17M56C785M,

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA g9 i 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR RIMBORSO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

Dettagli

Sentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Sentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Sentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 8502 del 2005,

Dettagli

28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE 28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - 5946-11 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14338/2010 cron.59w')

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello N.R.G.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

dott.ssa Cristina Zuccheretti

dott.ssa Cristina Zuccheretti Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 477 Anno: 2008 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 05/11/2008 Sent. n. 477/2008/A REPUBBLICA I.NA IN NOME DEL POPOLO I.NO LA CORTE DEI

Dettagli