PROVINCIA DI PADOVA Palazzo Santo Stefano P.za Antenore n PADOVA
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1 CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA PER DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEI PROGRAMMI E DEI DATI DELLA PROVINCIA DI PADOVA CONTRAENTE PROVINCIA DI PADOVA Palazzo Santo Stefano P.za Antenore n PADOVA DECORRENZA SCADENZA cod. fisc. : RATEAZIONE Annuale Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dallʹassicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per lʹindicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 1
2 SOMMARIO pag. DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO 5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ELETTRONICA 9 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 12 DEFINIZIONI 2
3 Nel testo che segue si intendono per: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Broker Premio Rischio Sinistro Indennizzo: Scoperto Franchigia Macchine, apparecchi ed impianti fissi al coperto e/o all aperto e/o in zona isolata: il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; la Provincia di Padova il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione l impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici; lʹintermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società. la somma dovuta dal contraente all Impresa; la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato; Apparecchiature elettrico elettroniche al coperto di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine per scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature da ufficio in genere, attrezzature tipografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi. vibrometri. teodoliti informatici, ponti radio, tralicci, antenne, ricetrasmittenti,, stazioni automatiche di rilevamento, centrali di raccolta dati, e qualsiasi altra macchina, apparecchio ed impianto elettronico e relativi accessori, utilizzati dal Contraente, al coperto e/o all aperto e/0 in zona isolata. 3
4 Macchine, apparecchi impiego mobile: Archivi Dati Programmi Supporti Virus informatico ed impianti ad Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: computers, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistevimetro, apparecchiature fotografiche, telecamere, risponditori telefonici, quant altro descritto alla precedente definizione di macchine, apparecchi, ecc, utilizzabile, per natura e caratteristiche costruttive, dall Assicurato. Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti. Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore che l Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d opera da esso specificatamente incaricati; Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Programma che possiede internamente le capacità di replicarsi e/o riprodursi in altri programmi o aree di sistema operativo e/o che sia capace di diffondersi e duplicarsi totalmente e/o parzialmente nell area di sistema operativo. 4
5 1 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art. 1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano rese in buona fede e non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. Art. 1.2) Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall applicazione dell art C.C. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dame tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Art. 1.3) Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio Lʹassicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60 (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi lʹassicurazione resta sospesa dalle ore del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dellʹart del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o allʹagenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza. Art. 1.4) Variazioni del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma della norma 1.1. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.5) Durata dell assicurazione Il presente contratto ha durata di tre anni dalle ore del 19/05/2011 fino alle ore del 19/05/2014 e si intende risolto alla scadenza senza obbligo di comunicazione alcuna. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata con un preavviso di 30 giorni da parte del Contraente e di 120 giorni da parte dell Assicuratore, da inviare a mezzo di lettera raccomandata. 5
6 Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dellʹassicurazione, salvo esplicita accettazione dellʹassicurato e conseguente riduzione del premio. E comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente In caso di proroga dell assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Art. 1.6) Deroga al patto di tacita proroga Si conviene tra le parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta; è comunque facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da inviarsi: a) nel caso di disdetta da parte della Società, almeno 120 giorni prima della scadenza annuale; b) in caso di disdetta da parte del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Art. 1.7) Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 1.8) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.9) Forma delle comunicazioni alla società Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax. Art Coassicurazione e delega Qualora lʹassicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dellʹindennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società e le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Società la quale tratterà con le Società Coassicuratrici. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dallʹapposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti 6
7 alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori. Art. 1.11) Clausola broker La Provincia di Padova dichiara che al Sig. Giuliano Benetti, Broker iscritto al n B del RUI è affidato l incarico di consulenza ed assistenza in materia di assicurazioni, con decorrenza dal per il periodo di 18 mesi, salvo proroga, e quindi la gestione e lʹesecuzione della presente assicurazione; egli sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell appalto, fermo restando il pagamento del premio di polizza alla Compagnia da parte. Il compenso riconosciuto sarà pari al 50 % dell aliquota provvigionale calcolata sul premio imponibile, che l Impresa riconosce all Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione degli Assicuratori; essendo tale remunerazione parte dell aliquota riconosciuta dall Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l Ente/Contraente. Agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Compagnia di Assicurazioni dà atto che tutte le comunicazioni relative al presente contratto, verranno fatte dalla Contraente alla Compagnia e inviate per conoscenza al suddetto Broker, così come le comunicazioni della Compagnia dovranno essere inviate alla Contraente e per conoscenza al Broker. Art. 1.12) Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell Assicurato. Art. 1.13) Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 1.14) Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l Ufficio dell Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza. L inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile, tranne nel caso in cui l Assicurato provi che l inadempimento è avvenuto in buona fede. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi a quelli previsti per l avviso, dichiarazione scritta all Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; 7
8 e) presentare, entro un mese dalla data del sinistro, un elenco particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l Assicurato viene esonerato dall obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L Assicurato né sollevato dall obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora lo stesso Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate. Art. 1.15) Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dellʹindennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dallʹassicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. E comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dellʹassicurazione, salvo esplicita accettazione dellʹassicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 1.16) Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime. Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa Art. 1.17) Rinuncia al diritto di rivalsa Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore dell Amministrazione, dei dipendenti e delle persone di cui si avvalga la stessa a qualsiasi titolo, all azione di surroga che possa competere ai sensi dell art del C.C. Art. 1.18) Comunicazione sullo stato dei sinistri La Società, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni: sinistro liquidato (con l indicazione del relativo importo); sinistro aperto e posto a riserva (con l indicazione del relativo importo a riserva); - sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte); - sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle su indicate. 8
9 Art. 1.20) Costituzione del premio Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio per mille convenuti, per i valori indicati per ciascuna partita assicurata. Il premio di rata anticipato per ciascuna annualità successiva alla prima sarà costituito dall importo corrispondente al premio aggiornato dell annualità precedente. art. 1.21) Aggiornamento annuale dei valori assicurati L Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo l aggiornamento dei relativi valori, fermo che per l identificazione dei beni assicurati si fa riferimento alla documentazione agli atti dell Amministrazione; La Società si obbliga a ritenere assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del C.C. 9
10 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ELETTRONICA DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, DEI PROGRAMMI E DEI DATI Partite assicurate Somma assicurata Tasso Premio Macchinari elettronici e/o elettrici (come da definizioni) ,00 Programmi e dati (come da definizioni) ,00 Macchine elettroniche ad impiego mobile (come da definizioni) ,00 Centrali telefoniche (come da definizioni) ,00 Totale ,00 Art. 2.1 Beni assicurati I beni assicurati sono gli impianti, apparecchiature, componenti elettroniche, programmi e dati (come decritti nelle definizioni) della PROVINCIA DI PADOVA, di seguito denominata Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso: 1. posti all interno delle sedi dell Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti, 2. installati su veicoli di proprietà od in uso all Amministrazione, 3. ovunque posti se destinati, per loro natura, ad un impiego mobile, 4. posti, per la loro destinazione d uso, all aperto. art. 2.2 Oggetto dell assicurazione Oggetto dell assicurazione sono: a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni di cui al precedente art. 2.1) verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 2.3); b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lettera a) del presente articolo, per: 1. l interruzione totale o parziale del funzionamento dei beni assicurati, che abbia richiesto: l utilizzo di un impianto o apparecchio sostitutivo l applicazione di metodi di lavoro alternativi prestazioni di servizi da terzi spese supplementari per lavoro straordinario 2. la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, danneggiati, distrutti o sottratti; c) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lettera a) che precede: 1. per demolire e trasportare le macerie, con il limite del 10% dell importo di danno risarcibile; 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonchè quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) dell importo di danno risarcibile; anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti ed Amministratori dell assicurato. 1
11 Sono inoltre compresi i guasti causati dall attività delle Autorità, della Amministrazione o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno. Art. 2.3 Esclusioni La Società in ogni caso non risarcisce i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni; b. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; c. da usura, logorio, corrosione, deperimento, direttamente connessi all uso del bene; d. per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; e. per l inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio delle cose assicurate; f. per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione; g. attribuibili a difetti noti all Amministrazione all atto di stipulazione della polizza; h. per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario; i. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; j. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall Amministrazione. Inoltre: k. relativamente ai danni conseguenti a furto, sono esclusi: k. 1) per i beni di cui al punto 1. del precedente art. 2.1), gli eventi verificatisi senza che l autore del reato si sia introdotto ne i locali mediante: scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari; apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, e/o congegni elettronici; per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purchè con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, se l asportazione della refurtiva non è avvenuta poi a locali chiusi; k. 2) per i beni di cui al punto 2.2, i casi in cui il veicolo che li contiene non sia chiuso a chiave; k. 3) per i beni di cui al punto 2.3, i casi in cui, trovandosi i beni in una delle situazioni previste alle precedenti lett. k.1 e k. 2, non si ravvisino le medesime modalità di esecuzione del reato; l. relativamente ai maggiori costi di cui alla lett. b) del precedente art. 2.2, sono esclusi quelli dovuti a : modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; ricostruzione di programmi generalmente reperibili sul mercato, per i quali la società corrisponderà il solo costo di riacquisto. Art. 2.4 Manutenzione (estensione a danni elettrici / elettronici) L Assicurata dichiara di avere il contratto di manutenzione esclusivamente su apparecchiature di tipo server, sulle apparecchiature di rete, mentre per le altre apparecchiature ed impianti di valore singolo inferiore a ,00 procede alla manutenzione con personale interno (o tecnici esterni coadiuvati con personale interno). La Società ne prende atto, e pertanto, la copertura è operante anche nel su indicato stato di fatto, per tutte le apparecchiature informatiche e telematiche dell Ente. 1
12 Resta esclusa da ogni indennizzo qualsiasi spesa inerente danni, la cui riparazione rientra nei contratti di assistenza tecnica della casa costruttrice, o delle organizzazioni da essa autorizzate o delegate, anche se tale contratto non è stato sottoscritto, o è stato sottoscritto su parte degli enti assicurati, o ne è stato sottoscritto uno a prestazioni limitate. Sono in ogni caso escluse tutte le spese inerenti: - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura; - danni e disturbi a componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell impianto assicurato verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne; - danni da fenomeno elettrico e/o elettronico, a meno che non siano stati danneggiati gli impianti e/o apparecchi di protezione (stabilizzatori, filtri, batterie, tampone, ups, filtri di linea, apparati di protezione antifulmine, e simili) alle macchine e/o impianti assicurati congiuntamente alle stesse. Art. 2.5 Tubi catodici, tubi speciali e valvole elettroniche Fermo restando che sono coperti anche i danni provocati ai video dei terminali e dei pc, relativamente a tutti gli altri tubi e valvole elettroniche o emettitrici di raggi, in caso di sinistro, l indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, fermo restando che tale percentuale non potrà essere inferiore al 10 % all anno (a decorrere dalla prima installazione) e non potrà essere superiore al 40 % all anno, salvo casi speciali a vita predeterminata. Art. 2.6 Conduttori esterni La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati nella sezione 1, purché nell ambito della proprietà assicurata e avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. La Società non risarcirà somma maggiore di euro per singolo sinistro. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel corso del tempo, prima del sinistro risarcibile. 1
13 Art. 3.1 Risarcimenti limitazioni di garanzia 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Si conviene tra le parti che la presente polizza non interviene qualora il danno sia totalmente risarcibile (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dalla Amministrazione a tutela del medesimo bene. Limiti di risarcimento, per sinistro: 1) le spese per l interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui all art. 2.2) lett. a), verranno risarcite fino all importo di euro ,00; 2) le spese per la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui all art. 2.2) lett. a), verranno risarcite fino all importo di euro ,00; 3) le spese per demolire e trasportare le macerie, sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui all art. 2.2) lett. a), verranno risarcite fino all importo di euro ,00. Art. 3.2 Riparazioni/sostituzioni componenti urgente La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l avviso di sinistro alla Società, qualora l importo del danno sia inferiore a ,00 euro, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, o dall Assicurato, non viene entro 5 giorni dall avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie. Qualora l Assicurato, o il Contraente, ometta di adempiere uno dei tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Avvenuto il sinistro, l assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente si danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art. 3.3 Franchigia e scoperto Per tutti i sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00, ove non diversamente previsto. Art. 3.4 Determinazione dell indennizzo Nel caso che le spese di riparazione valutate siano pari o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell ente danneggiato (detratto della somma corrispondente alla vetustà, e/o del suo deperimento per uso, o altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale. Vetustà: perdita di valore dovuta all uso, determinato a detta del perito, al giorno del sinistro, senza che possa eccedere il 25% per anno di età, successivamente al momento del primo utilizzo. Valore di rimpiazzo a nuovo: La Società pertanto, liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per: - smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica; - montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria); - iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall erario. 1
14 Art. 3.5 Modalità per la liquidazione dell indennizzo La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all accettazione della proposta. Le spese di cui al punto 2. lett. c) del precedente art. 2.2) saranno liquidate dalla Società direttamente al professionista incaricato dall Amministrazione. Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l ammontare dell indennizzo presunto. IL CONTRAENTE LA SOCIETA DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT E 1342 DEL CODICE CIVILE Agli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: Art. 1.2 Altre assicurazioni Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione Art. 1.5 Durata dell assicurazione Art Foro competente Art Obblighi in caso di sinistro Art Recesso in caso di sinistro IL CONTRAENTE 1
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