Anno 2014 N. RF316. La Nuova Redazione Fiscale
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1 Anno 2014 N. RF316 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO NUOVO ISEE - APPROVATI I MODELLI UTILIZZABILI DAL 2015 RIFERIMENTI DM 7/11/2014; DPCM N. 159/2013; D.LGS. N. 109/98 CIRCOLARE DEL 25/11/2014 Sintesi: dal 2015 entrerà in vigore il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessario per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) richiesto al fine di fruire di prestazioni sociali agevolate. Le principali novità del modello possono essere così sintetizzate: - ampliamento delle componenti reddituali e patrimoniali rilevanti per la determinazione dell indicatore; - possibilità di presentare una dichiarazione semplificata (cd "DSU MINI"), che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie; per le altre situazioni, si potrà presentare una dichiarazione fatta a moduli, ciascuno dei quali specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es: richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità, ecc.); - istituzione dell ISEE corrente, che consente di aggiornare tempestivamente la situazione del nucleo familiare in caso di variazione della condizione lavorativa che comporti una significativa riduzione (almeno 25%) della situazione reddituale; - le informazioni presenti negli archivi dell'inps o dell'agenzia delle Entrate non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione perché saranno recuperate dagli archivi medesimi; - rafforzamento dell attività di controllo. Con la pubblicazione in GU del DM Min. Lavoro 7/11/2014 è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessario per calcolare l ISEE secondo le modalità contenute nel DPCM n. 159/2013 attuativo dell art. 5, DL 201/2011. Si analizzano in primo luogo le componenti rilevanti ai fini del calcolo dell ISEE, per poi procedere alla disamina dei nuovi modelli di dichiarazione. DECORRENZA: il nuovo ISEE i troverà applicazione dal 01/01/2015 (cioè 30 giorni dal 2/12/2014 data di entrata in vigore del DM 7/11/2014). ISEE - DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, l ISEE è un indicatore atto a valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l accesso a prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie. Detto indicatore viene utilizzato come base per: l applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l accesso alla prestazione. La situazione economica è valutata, in generale, tenendo conto dei seguenti 3 fattori: a) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare b) il patrimonio (valorizzato al 20%) c) una scala di equivalenza che tiene conto del nucleo familiare e delle loro caratteristiche ISEE = REDDITO + 20% X PATRIMONIO SCALA DI EQUIVALENZA
2 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 2 / 10 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DEL REDDITO Il DPCM 159/2013 adotta, per il nuovo indicatore, una definizione più ampia di reddito ma anche specifiche deduzioni; in particolare, nel calcolo vengono inclusi, a fianco del reddito ai fini Irpef: 1) i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es: minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.); 2) i redditi esenti, ivi inclusi i trasferimenti monetari ed i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari ottenuti dalla PA (es.: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.) 3) i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Per determinare il reddito di ciascun componente il nucleo familiare occorre calcolare la differenza tra le componenti positive e negative, tenuto conto delle eventuali franchigie. reddito complessivo IRPEF COMPONENTI POSITIVE redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta ogni altra componente reddituale esente da imposta, inclusi i redditi da lavoro dipendente prestato all estero tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle Convenzioni bilaterali proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentare il modello IVA assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da PA, se non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti a IMU non indicati nel reddito complessivo IRPEF (si applica la rivalutazione Irpef: 5% rendita dei fabbricati; 80%/70% di redditi dominicale/agrario dei terreni) reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all art. 5, con l esclusione dei depositi e c/c bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente all 1.1 maggiorato dell 1% reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nello Stato di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare iscritti all AIRE (convertito in euro al cambio al 31/12 dell anno di riferimento del reddito) COMPONENTI NEGATIVE assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all estero, a seguito di separazione o divorzio, nonché quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli fino ad un massimo di 5.000, le spese sanitarie per disabili, per l acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti sordi, indicate in Unico/730 tra gli oneri detraibili, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in Unico/730 tra gli oneri deducibili redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art C.C., svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli, obbligati alla presentazione del mod. IVA quota pari al 20%, fino ad un massimo di , dei redditi da lavoro dipendente e assimilati quota pari al 20%, fino ad un massimo di , dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo IRPEF e dei trattamenti assistenziali/previdenziali/ indennitari percepiti da PA N.B: gli importi indicati sono riferiti al 2 anno precedente quello di presentazione della DSU.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 3 / 10 ABITAZIONE PRINCIPALE IN LOCAZIONE SPESE EFFETTUATE DA PERSONE CON DISABILITÀ O NON AUTOSUFFICIENTI SPESE E FRANCHIGIE RIFERITE AL NUCLEO FAMILIARE è deducibile la spesa sostenuta per canoni di affitto (il contratto deve essere registrato): nel limite di annui incrementato di. 500 per ogni figlio convivente successivo al 2 le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza sono accorpate in 3 distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza al reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, si applica un abbattimento forfettario in funzione del grado di disabilità: in caso di disabilità media (incrementate a se minorenne) in caso di disabilità grave (incrementate a se minorenne) in caso di non autosufficiente (incrementata a se minorenne) per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione delle spese: per collaboratori domestici (colf) e addetti all assistenza personale (badanti), inclusi i contributi Inps versati riferite alle rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali (max ) Nota: spese e franchigie sono riferite all anno precedente quello di presentazione della DSU. Esempio: il sig. Rossi presenta nel 2015 il proprio ISEE al Comune per ottenere una retta agevolata in relazione alla retta per l asilo del figlio; egli indicherà: - i redditi percepiti nel le spese per l abitazione principale in locazione sostenute nel LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Per quanto riguarda l indicatore della situazione patrimoniale (ISP), il peso di tale componente aumenta in quanto con il nuovo ISEE: si considera il valore rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (ora articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) A) PATRIMONIO IMMOBILIARE Per gli immobili si considera patrimonio il valore dei fabbricati e dei terreni (edificabili o meno): intestati a persone fisiche non esercenti attività d impresa detenuti in Italia e all estero.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 4 / 10 Come in passato, in caso di cointestazione il valore è assunto per la sola quota di spettanza. Valore di riferimento a) in generale: è quello valido ai fini IMU al 31/12 dell anno precedente quello di presentazione della DSU, a prescindere dal periodo di possesso nell anno per gli immobili detenuti all estero va fatto riferimento alle regole previste per l IVIE b) per l abitazione principale: il valore IMU è calcolato al netto di: - eventuale debito residuo del mutuo ipotecario - franchigia di , incrementata di per ogni figlio convivente successivo al 2 - il valore residuo dell abitazione, così calcolato, viene abbattuto a 2/3. Valore abitazione principale = [Valore IMU mutuo ( x f)] x 2/3 dove f = numero di figli conviventi dal 3 incluso in poi. B) PATRIMONIO MOBILIARE Rientrano nell ambito del patrimonio mobiliare: DEPOSITI E C/C (bancari e postali) TITOLI ALTRE ATTIVITA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA e IMPRESE INDIVIDUALI Assume rilievo il maggiore tra: - il saldo risultante al 31/12 (regola generale) - la consistenza media annua (è sufficiente sommare i numeri creditori totali riportati negli estratti conto, in maniera da coprire tutto l anno, e dividere per 365gg) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e assimilati quote d investimento collettivo di risparmio (cd. fondi comuni ) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate ad un soggetto abilitato ex D.Lgs. 415/96 altri strumenti e rapporti finanziari (es: contratti di assicurazione a capitalizzazione, o mista sulla vita e di capitalizzazione, incluse polizze a premio unico anticipato) IMPRESE INDIVIDUALI: va assunto il valore: - in contabilità ordinaria: del patrimonio netto - in contabilità semplificata: di rimanenze finali + costo dei beni ammortizzabili. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ: va assunto: - Spa quotate: il prezzo di quotazione al 31/12 - Spa non quotate, Srl o società di persone: come per le imprese individuali.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 5 / 10 In relazione a tali attività: rilevano anche se detenute all estero il valore di riferimento è il 31/12 dell anno precedente quello di presentazione della DSU FRANCHIGIE: dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a capienza, una franchigia: - di 6.000, maggiorata di per ogni componente del nucleo familiare successivo al 1 - fino ad un massimo di , da incrementare di per ogni figlio successivo al secondo. AUTOVEICOLI: rilevano inoltre: autoveicoli e motoveicoli di cilindrata 500 cc navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo SCALA DI EQUIVALENZA Ulteriore elemento utilizzato per il calcolo dell ISEE è la scala di equivalenza del nucleo familiare, rappresentata da un valore di importo crescente all aumentare dei componenti del nucleo familiare e in presenza di specifiche situazioni (es: nuclei familiari con un solo genitore non lavoratore) N componenti Parametro scala equivalenza N componenti Parametro scala equivalenza 1 1,00 4 2,46 2 1,57 5 2,85 3 2,04 per ogni altro componente + 0,35 per tenere conto dei figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da 3 in poi. MAGGIORAZIONI + 0,2 in presenza di 3 figli + 0,35 in presenza di 4 figli + 0,5 in presenza di almeno 5 figli è mantenuta una specifica maggiorazione (aumentata se il minore ha meno di 3 anni) per tenere conto dei costi dei nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori lavorano MAGGIORAZIONI + 0,2 in presenza di figli minorenni + 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni con entrambi i genitori o l unico genitore presente con attività di lavoro o d impresa per almeno 6 mesi nell anno di riferimento dei redditi dichiarati. Detta maggiorazione si applica anche in presenza di 1 solo genitore non lavoratore con figli minori.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 6 / 10 ISEE CORRENTE L ISEE corrente costituisce una novità introdotta dal citato DPCM 159/2013 che consente di: rideterminare tempestivamente il valore deli ISEE qualora vi siano variazioni (in negativo) della situazione lavorativa superiori al 25% dell indicatore della situazione reddituale (ISR), rispetto a quanto precedentemente determinato. In particolare, l ISEE corrente può essere richiesto quando, per almeno 1 componente del nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta, si verifica una delle seguenti situazioni: a) risoluzione, sospensione o riduzione dell attività lavorativa a tempo indeterminato b) c) mancato rinnovo del contratto a tempo determinato o di contratti di lavoro atipico, per lavoratore (non occupato alla presentazione del DSU) occupato con dette forme contrattuali per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell ultimo rapporto di lavoro cessazione di attività per lavoratore autonomo, dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi (non occupato alla data di presentazione della DSU) Il calcolo dell ISEE corrente considera parametri diversi rispetto a quello utilizzati in via ordinaria. In particolare, questa contempla, con riferimento ai 12 mesi precedenti la richiesta, solo i redditi: da lavoro dipendente/pensione ed assimilati derivanti da attività d impresa/lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi/compensi e spese sostenute trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da PA, non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF. Al ricorrere delle suddette condizioni, l ISEE viene ricalcolato: considerando l indicatore della situazione reddituale corrente in luogo di quello ordinario lasciando invariati i valori delle altre componenti (l ISP e scala di equivalenza). Inoltre, si segnala che: DOCUMENTAZIONE VALIDITA è necessario presentare, oltre al modulo sostitutivo della DSU contenente i redditi in precedenza riportati, anche la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate. l ISEE corrente ha una validità di 2 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU. I NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) Come anticipato, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l ISEE ai fini dell accesso alle prestazioni sociali agevolate. Al riguarda, si osserva che: DSU MINI E INTEGRALE in relazione al tipo di prestazione richiesta e alle caratteristiche del nucleo familiare va utilizzato alternativamente: il modello semplificato, cd DSU MINI, composto dalla prima parte de Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio Componente (FC.1)
7 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 7 / 10 ISEE SPECIFICI il modello integrale: per richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario in presenza di peculiari caratteristiche del nucleo familiare (soggetti con disabilità e/o non autosufficienti e figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi) in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a seguito di eventi eccezionali Per alcune situazioni (es: prestazioni socio-sanitarie, universitarie) è necessario fornire informazioni aggiuntive al fine di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo. La DSU assume, così, un carattere modulare in relazione ai seguenti ISEE specifici: ISEE Università ISEE Sociosanitario per prestazioni collegate alla disabilità ISEE Sociosanitario-Residenze per le liste relative alle case di riposo ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi ISEE Corrente in caso di modifiche repentine della situazione economica PRESENTAZIONE DSU La DSU va presentata: all Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata al Comune ad un CAF alla sede INPS competente per territorio. Nota: il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all Inps, collegandosi al sito Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito Servizi on-line Servizi per il Cittadino al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall Istituto. Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto nella fase di inserimento delle informazioni. Al momento della presentazione, la dichiarazione contiene solo le informazioni auto-dichiarate. Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l Ente erogatore) ma non l ISEE calcolato. Per il calcolo dell ISEE è necessario che si completi l acquisizione degli altri dati da parte dell INPS delle Entrate dei dati non contenuti nel modello ma rilevanti per il calcolo (es: dati mod.730/unico). ATTESTAZIONE E VALIDITA DSU L INPS, acquisiti tutti i dati necessari, renderà disponibile al dichiarante un attestazione riportante: l'isee il contenuto della DSU gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti dell Istituto Unitamente all attestazione, la DSU può essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare, per richiedere all Ente erogatore le prestazioni sociali agevolate o l accesso agevolato a servizi.
8 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 8 / 10 VALIDITA DSU: la dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. Tuttavia, sarà possibile: presentare una nuova dichiarazione in caso di mutamenti rilevanti del nucleo familiare ovvero delle relative condizioni economiche per l Ente erogatore, richiedere una dichiarazione aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare. LA DSU MINI Come anticipato, la DSU MINI è la dichiarazione necessaria per calcolare l ISEE standard o ordinario; il Primo Modulo della stessa è costituito: dal Modello base (MB.1): che contiene le principali informazioni relative il nucleo familiare dal Foglio Componente (FC.1): che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente; detto modulo, va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito (nel 2 anno solare precedente la presentazione della DSU) e patrimonio (nell anno precedente la presentazione della DSU). Nota: nelle situazioni in cui non è sufficiente la DSU MINI, perché occorre fornire informazioni aggiuntive, bisogna comunque compilare il Modulo MB.1 (o in alternativa il Modulo MB.1rid. nei casi previsti) e il Modulo FC.1 per ogni componente per cui rilevi. L ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE Al ricorrere di specifiche situazioni non si può compilare la DSU MINI in quanto è necessario fornire delle informazioni aggiuntive; si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni: 1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI In presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell ISEE, vengono applicate detrazioni e franchigie al fine di venire incontro a situazioni di maggiore bisogno. In tali situazioni, anche se la persona è minorenne, deve sempre essere compilato, in aggiunta al Modulo FC.1, il Modulo FC.2 contenente il solo Quadro FC7. Modulo FC.2 Quadro FC7 Il Modulo FC.2 deve essere compilato per ognuno dei componenti, anche minorenni, disabili o non autosufficienti che fanno parte del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A del Modulo MB.1 Oltre ai dati relativi al tipo di disabilità, vanno indicate eventuali prestazioni socio sanitarie godute in ambiente residenziale a ciclo continuativo nonché le spese per acquisto di servizi alla persona presso Enti fornitori. Modulo MB.1rid (modello base ridotto) È possibile dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario (composto dal solo beneficiario, coniuge e figli a carico) in caso di richiesta di prestazioni: socio-sanitarie per persone con disabili e/o non autosufficienti maggiorenni connesse ai corsi di dottorato di ricerca. Tale modulo si compone di 2 quadri, rispettivamente dedicati all indicazione dei dati relativi al nucleo familiare (Quadro A) e alla casa di abitazione (Quadro B). Modulo MB.3 Tale modulo, composto dal Quadro E, va compilato esclusivamente per la richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ricovero presso residenze socio-sanitarie assistenziali) da parte di soggetti maggiorenni.
9 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 9 / PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (es: agevolazioni per tasse universitarie, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata) è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Modulo MB.1, poiché occorre indicare alcuni dati sulla condizione del soggetto che intende richiederne, di seguito denominato studente universitario, in particolare con riferimento al grado di autonomia dello studente rispetto al nucleo familiare di origine. Occorre pertanto compilare, oltre al Modulo MB.1 anche il Quadro C ed eventualmente il Quadro D contenuti nel Modulo MB PRESENZA DI FIGLI CON GENITORI NON CONIUGATI NÉ CONVIVENTI Il quadro D, va compilato esclusivamente in presenza di un genitore che: abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio sia non convivente e non coniugato con l altro genitore per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (es. agevolazioni tasse universitarie) e di prestazioni rivolte a minorenni (es. esenzione retta asilo nido o tariffa mensa scolastica). Nel caso in cui vi siano: più figli beneficiari che abbiano lo stesso genitore non convivente, va compilato un unico quadro D; più figli beneficiari che non hanno lo stesso genitore non convivente vanno compilati più Quadri D, ciascuno per ogni genitore non convivente. 4. COMPONENTE AGGIUNTIVA In alcuni casi particolari è previsto che l ISEE venga integrato con una componente aggiuntiva ; questa è calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte cioè dell ISEE standard) e richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo da parte della persona interessata. In particolare: 1) nel caso di richiesta di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, la componente aggiuntiva è riferita al genitore non convivente e non coniugato con il genitore con il quale il beneficiario della prestazione convive; 2) nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (cioè ricovero in RSA, RSSA, case protette e simili) la componente aggiuntiva è riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario. 5. ESONERO / SOSPENSIONE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o di sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali, il soggetto interessato dovrà auto-dichiarare tutte le tipologie di reddito possedute, compilando, unitamente al Modulo FC.1, la sola sezione II del Modulo FC.3. MODULO INTEGRATIVO Le informazioni richieste nel Modulo FC.3, Modulo integrativo sono generalmente fornite dalle Entrate o dall INPS attingendole dai propri archivi. In alcuni casi particolari, è prevista la compilazione di tale Modulo, composto dal Quadro FC8, al fine di: rettificare inesattezze nei dati acquisti dall Agenzia e dall INPS tramite le banche dati integrare la DSU con i dati non auto-dichiarati allorché, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa non sia ricevuta dall INPS l attestazione riportante l ISEE. In tal caso è rilasciata un attestazione ISEE provvisoria. ISEE CORRENTE Ai fini del calcolo dell ISEE corrente è previsto l utilizzo del Modulo MS composto dai quadri:
10 Redazione Fiscale Info Fisco 316/2014 Pag. 10 / 10 QUADRO S1 S2 S3 S4 INDICAZIONE Richiesta di ISEE corrente Variazione della situazione lavorativa Situazione reddituale corrente Documentazione allegata ATTIVITÀ DI CONTROLLO Come noto, il vecchio ISEE si basava sulla sola autodichiarazione, da parte del contribuente, dei dati richiesti, con una sistematica sotto dichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio. Al fine di far fronte a tale situazione, il citato DPCM dispone: la revisione delle modalità di raccolta delle informazioni il rafforzamento dei controlli. Con il nuovo sistema i dati fiscali e quelli relativi le prestazioni ricevute dall Inps saranno recuperati direttamente dall Amministrazione, utilizzando le banche dati disponibili. Qualora il dichiarante rilevi inesattezze negli elementi acquisiti alle banche dati nonché delle componenti non autodichiarate del patrimonio mobiliare, lo stesso può: produrre osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell INPS compilare il modulo integrativo autocertificando le componenti per cui ha rilevato inesattezze. Ai fini dell attività di controllo, viene inoltre stabilito che: a) b) c) d) e) l INPS e l Agenzia delle Entrate attuino uno scambio delle informazioni utilizzate per il calcolo dell ISEE al fine di effettuare i possibili controlli automatici l INPS provveda alla verifica dei dati autodichiarati in sede di presentazione della DSU mediante la consultazione degli archivi amministrativi delle altre PA nel caso si rilevino omissioni o differenze relative ai dati del patrimonio mobiliare gestito da banche, intermediari finanziari o SIM, l Agenzia delle Entrate può formulare richieste di notizie ai suddetti operatori, avvalendosi delle procedure automatizzate gli Enti erogatori eseguano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate la Guardia di Finanza destini parte della propria attività al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni
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