INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.
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1 INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. CONTRIBUTI IN CONTO ABBATTIMENTO TASSI SUI FINANZIAMENTI RICHIESTI. REGOLAMENTO (deliberazioni della Giunta della C.C.I.A.A. di Roma n. 59 dell 08/05/2006 e n. 101 dell 11/07/2006) ART. 1 SCOPO DELL INIZIATIVA Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio I.A.A. di Roma intende promuovere e sostenere l accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese di Roma e Provincia attraverso l erogazione di contributi in conto abbattimento tassi finalizzati alla riduzione del costo dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di ampliamento aziendale o di innovazione tecnologica e/o organizzativa. ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammesse a partecipare all iniziativa tutte le piccole e medie imprese (PMI) così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 (1) emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive. Tali imprese, dal momento della presentazione della domanda e fino all erogazione del contributo, pena esclusione dal medesimo, dovranno: essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Roma ed, in particolare, dovranno : - essere in regola con la denuncia di inizio attività; - essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Sono esclusi dalla presente iniziativa i settori dei trasporti (limitatamente agli aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi), industria carboniera e siderurgica, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche. Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche; nel caso di investitori ai sensi dell Art. 3 della raccomandazione n. 361 del 2003, la percentuale detenuta da Enti o Aziende pubbliche non deve superare il 50%.
2 ART. 3 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili i piani di investimento rivolti a: - avvio di attività imprenditoriali e/o acquisto di attività preesistenti; - realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa; - incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l ammodernamento, l ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative; - miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo; - diversificazione delle attività aziendali, miglioramento e/o riconversione della produzione in funzione delle esigenze del mercato. comportanti spese sostenute (2) in data successiva la richiesta di finanziamento, regolarmente annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Ai fini della concessione del contributo è ammessa una sola richiesta di finanziamento annua. I finanziamenti dovranno avere durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi. Qualora il finanziamento abbia una durata superiore, il contributo sarà calcolato, comunque, sui primi 60 mesi del piano di rimborso. Sono escluse dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le spese di gestione. Solo per le nuove imprese (3) sono agevolabili le spese riguardanti gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, oneri di costituzione e le spese notarili. I beni oggetto dell agevolazione prevista dal presente regolamento : - non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio camerale; - non possono essere oggetto di altre agevolazioni, previste da normative comunitarie, statali, regionali o da altri enti pubblici. L investimento non è ammesso all agevolazione nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria o comunque Amministratori o rappresentanti legali in comune con l azienda fornitrice dei beni oggetto dell investimento. ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO Il presente regolamento prevede l'assegnazione di un contributo pari all'abbattimento in termini di punti percentuali del costo del finanziamento stipulato al fine di realizzare gli investimenti, con una maggiorazione per le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile (4) e/o giovanile (5). L importo del contributo sarà calcolato sulla quota parte del finanziamento corrispondente all ammontare complessivo delle spese documentate e ritenute ammissibili. I contributi assegnati sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis (6); per le aziende del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, i contributi assegnati sono concessi in conformità alle norme del Regime di aiuti di stato a favore di imprese attive nel settore agricolo (Regime 241/01) comunicato alla CE, approvato in data 7 maggio 2002 e recepito dalla Camera di 2
3 Commercio I.A.A. di Roma con deliberazione della Giunta n. 79 del 29 luglio 2005; per le aziende del settore della pesca i contributi assegnati sono concessi in conformità al Regolamento CE n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre Il contributo sarà assegnato dall Area III - Promozione e Sviluppo - previa verifica formale e sostanziale dei requisiti, seguendo l ordine di protocollo delle istanze e fino ad esaurimento de llo stanziamento previsto - entro 6 mesi dalla data di ricezione della domanda e sarà erogato in un'unica rata attualizzata. I criteri per la presentazione delle domande e per la concessione del contributo sono stabiliti secondo le disposizioni contenute nel bando di concorso annuale dell iniziativa, approvato con determinazione del Dirigente dell Area III - Promozione e Sviluppo. ART. 5 - DECADENZA DAL BENEFICIO Il contributo viene revocato nei seguenti casi: - revoca dell operazione di finanziamento a seguito di inadempienza; - apertura di procedure concorsua li nei confronti dell impresa; - cancellazione della stessa dal Registro Imprese; - mancata permanenza dei requisiti di regolare iscrizione al Registro Imprese richiesti ai fini dell assegnazione del contributo (denuncia di inizio attività, pagamento del diritto annuale camerale). Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento il contributo sarà commisurato all effettiva durata del fido. Qualora l erogazione fosse già stata effettuata l impresa dovrà restituire alla Camera di Commercio di Roma le somme indebitamente percepite. Come stabilito dall art. 71 e dall art.75 del DPR n.445/2000, la Camera di Commercio effettuerà controlli a campione sulle istanze oggetto di beneficio richiedendo alle imprese la documentazione necessaria a verificare la realizzazione dell intervento nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, l impresa decadrà dal beneficio del contributo. NOTE: (1) In adeguamento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che dal 1 gennaio 2005 sostituisce la precedente normativa, detto decreto definisce PMI quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: a) Ha meno di 250 occupati; b) Ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; c) È in possesso del requisito di autonomia o, in caso di impresa associata o collegata, rispettare i limiti previsti dall art. 3 del decreto, che di seguito si riporta integralmente: Art Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5. 3
4 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all impresa richiedente: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi euro; b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di abitanti. 4. Nel caso in cui l impresa richiedente l agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell attivo patrimoniale dell impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell impresa o dai conti consolidati nei quali l impresa è ripresa tramite consolidamento. 5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l impresa in cui un altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; b) l impresa in cui un altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; c) l impresa su cui un altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 6. Nel caso in cui l impresa richiedente l agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma La verifica dell esistenza di imprese associate e/o collegate all impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. 4
5 8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. 9. L impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l inesistenza di imprese associate e /o collegate. (2) A tal fine si prenderà come riferimento la data di emissione delle fatture. (3) Imprese in fase di avvio delle attività o di espansione di attività avviate da meno di 12 mesi. (4) Ai sensi della Legge 215/92, per prevalente partecipazione femminile nella compagine sociale si intende: per le ditte individuali: il titolare dell impresa deve essere una donna; per le società cooperative e le società di persone (comprese le società semplici): le società devono essere costituite in misura non inferiore al 60% da donne; per le società di capitali: le quote di capitale devono essere per almeno due terzi possedute da donne e l organo amministrativo deve essere composto per almeno due terzi da donne. (5) le imprese a prevalente partecipazione giovanile sono individuate con le medesime quote di partecipazione riportate nella nota 4 e riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti maggiorenni che alla data di presentazione della domanda non abbiano superato i 35 anni di età, elevati a 40 per gli imprenditori agricoli (così come definiti dal D. Lgs. n. 99 del 29/3/2004, in attuazione della L. n.38 del 7/3/2003). (6) La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di de minimis. La normativa sugli "Aiuti de minimis " è regolata dal regolamento CE n. 1998/2006, che prevede una soglia massima di aiuti concessi ad una medesima impresa di euro nell arco di tre esercizi finanziari; per le imprese attive nei settori dei trasporti su strada, l importo non deve superare i euro nell arco di tre esercizi finanziari. 5
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