R E P U B B L I C A I T A L I A N A
|
|
- Guglielmo Santi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, n. 466 Materia: valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE 02579/2013 OGGETTO: Ministero della Difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere in s.p. dei Carabinieri -OMISSIS- LA SEZIONE Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario; Visto l'art. 52 D. Lgs n. 196, commi 1 e 2; Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari; Premesso:
2 Nei confronti del Brigadiere -OMISSIS-, veniva redatta la scheda valutativa n.- OMISSIS-, che si concludeva con l'attribuzione della qualifica "nella media" e con il seguente giudizio complessivo finale: "Brigadiere in possesso di buoni requisiti morali, militari e di carattere. Educato, sufficientemente determinato e riservato nell'essenziale, è dotato di una solida preparazione professione, sempre in continuo aggiornamento. Nel periodo in esame, nonostante le riconosciute capacità professionali, ha operato con discontinuità e superficialità fornendo, nel complesso, un rendimento buono". Avverso tale documento, il militare proponeva ricorso gerarchico, con atto del - OMISSIS-. L'Amministrazione, con decreto dirigenziale -OMISSIS-, lo rigettava perché infondato e disponeva contestualmente, con determinazione dirigenziale del - OMISSIS-, la rettifica di talune irregolarità, consistenti, fra l'altro, nell'erronea indicazione della data di chiusura del documento stesso (-OMISSIS-). Agisce oggi, in sede di ricorso straordinario, il sottufficiale, impugnando il summenzionato decreto, di cui chiede l'annullamento. A mezzo del ricorso straordinario in oggetto, egli deduce vizi riconducibili alla violazione di legge ed all'eccesso di potere. Nella sostanza, il ricorrente lamenta che il predetto decreto di rigetto non abbia adeguatamente valutato le eccezioni avanzate nel gravame gerarchico ed insiste, quindi, nel chiedere l'annullamento del documento caratteristico, censurando carenza di motivazione, mancanza di obiettività, contraddittorietà e disarmonia tra i giudizi assegnatigli e la qualità del servizio prestato nel periodo di riferimento. La valutazione contestata, inoltre, risulterebbe in contrasto con gli eccellenti giudizi conseguiti nelle precedenti note caratteristiche e senza che fosse occorso alcun evento o comportamento che giustificasse tale flessione, in particolare senza che fosse stato destinatario di provvedimenti disciplinari o interventi di tipo esortativo.
3 Essa sarebbe basata su personali giudizi delle autorità valutatrici, non sorretti da elementi oggettivi, ma da intenti di natura vessatoria e denigratoria nei propri confronti. Il Ministero ritiene il ricorso infondato nel merito. Preliminarmente, osserva che il decreto di rigetto del gravame gerarchico è stato emanato a seguito di una corretta attività istruttoria condotta dall'amministrazione, che ha tenuto in debita considerazione le censure sollevate dal ricorrente. Da essa è emerso come la scheda valutativa si manifesti esente da qualsivoglia vizio di legittimità, essendo stata redatta conformemente alla normativa in materia, considerato che le autorità valutatrici si sono ispirate, nella formazione del documento impugnato, ad assoluta obiettività, imparzialità e alto senso di equità, avendo basato la propria valutazione sulle qualità dimostrate, sul rendimento fornito e sul comportamento tenuto dal militare nei periodi di riferimento del documento contestato, il cui giudizio, risulta, pertanto, adeguatamente argomentato. Valutazioni, queste, che trovano riscontro anche nelle relazioni esplicative prodotte da dette autorità in occasione del presente ricorso straordinario e dalle quali emerge che il militare, nel periodo di riferimento della valutazione impugnata, risulta essere stato destinatario in più occasioni di richiami ed esortazioni "... ad un maggiore rispetto delle regole e della disciplina militare..." e per problematiche connesse allo svolgimento del servizio. Né, sostiene, è necessario che tali giudizi siano "accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale", poiché, per costante giurisprudenza, è sufficiente che essi si risolvano in indicazioni letterali e di sintesi volte ad escludere disarmonie nel loro iter logico essenziale. Inoltre, si sottolinea che i giudizi caratteristici, solo ove siano pesantemente sfavorevoli, devono essere motivati e convalidati da specifiche sanzioni disciplinari
4 e che ogni valutazione caratteristica, così come ribadito in giurisprudenza, è del tutto autonoma da quelle che l'hanno preceduta, non potendo essere influenzata da quelle relative a periodi diversi. Considerato: Il ricorso è infondato. Emergono, infatti, in maniera logica ed obiettiva, le ragioni giustificatrici della valutazione contestata, non essendo, oltretutto, necessario che tale giudizio sia accompagnato da una motivazione particolarmente estesa e puntuale. Sul punto, la giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2013, n. 6097/2012; 16 ottobre 2013, n. 4289/2011; 5 giugno 2013, n. 2152/2011; 10 ottobre 2012, n. 5655/2010) ha avuto modo di chiarire che, per rispondere all'obbligo di motivazione del giudizio, espresso nel documento di valutazione caratteristica, non è necessario che vengano menzionati fatti o circostanze in occasione dei quali il militare si sia comportato in conformità con la tipologia del giudizio riportato; infatti, la scheda o il rapporto informativo non devono, per propria intrinseca natura, contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, ma devono, piuttosto, riportare un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità o capacità riscontrate nel servizio svolto. Solo nei casi in cui la flessione nel giudizio e nelle qualifiche si mostri repentina e verticale, andando ad intaccare voci che riguardano le qualità professionali costantemente giudicate secondo standard di eccellenza, si è sentita l'esigenza, da parte della giurisprudenza, di osservare che le indicazioni di sintesi, all'uopo redatte, dovessero essere fornite di un apparato motivazionale che ne dimostrasse compiutamente il fondamento. Tuttavia, nel caso di specie, la flessione che hanno registrato i giudizi espressi dalle Autorità chiamate ad esprimersi sul rendimento fornito dal militare non appare tale da richiedere un tale supplemento di motivazione.
5 Peraltro, i giudizi formulati nei confronti degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dai superiori gerarchici nei documenti caratteristici sono caratterizzati da una altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (Cons. Stato, Sez. IV, , n.1764; 27 aprile 2004, n. 2559; 17 dicembre 2003, n. 8278; 18 ottobre 2002, n. 5741; 3 maggio 2001, n. 2489). Avuto riguardo alla mancata considerazione delle precedenti valutazioni riportate dal ricorrente, si osserva che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell'esaminando, ove il rendimento, nel periodo oggetto di valutazione, non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato. In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, anche laddove avesse costantemente riportato le massime qualifiche, ben può non mantenere inalterato nel tempo il livello di rendimento (Consiglio di Stato, Sez. III, , n. 4117/05 e , n. 1544/05). P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di parti o di persone comunque citate nel provvedimento, manda alla Segreteria di procedere
6 all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 27.01.2015 n. 221 Materia: Valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 514 Materia: graduatoria concorso G. d. F. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 10 dicembre
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 19.01.2015 n. 100 Materia: aspettativa motivi sanitari R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2014
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR Abruzzo, Sez. I, 7.10.2014, n. 687 Materia: Valutazione caratteristica R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 23.02.2015 n. 531 Materia: perdita grado per rimozione R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2015
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 27.01.2015 n. 217 Materia: medaglia lungo comando R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014 NUMERO
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00113/2012 REG.PROV.COLL. N. 00368/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,
N. 13098/2015 REG.PROV.COLL. N. 01764/2014 REG.RIC. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016
Numero 01105/2016 e data 05/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 NUMERO AFFARE 01983/2015 OGGETTO: Ministero della salute - Direzione Generale
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA
N. 02427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.6.2015 n. 2975 Materia: Perdita grado per rimozione (uso sostanze stupefacenti) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.
N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 02917/2016 REG.PROV.COLL. N. 01524/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliConsiglio di Stato. VISTA la relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento NUMERO AFFARE 02881/2009
Torna alla pagina precedente Numero 06486/2009 e data 02/11/2009 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 30 settembre 2009 NUMERO AFFARE 02881/2009 OGGETTO:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 7 marzo 2012 NUMERO AFFARE 04106/2011
Cons. Stato sez. II parere 30 maggio 2012 n. 2623 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 7 marzo 2012 NUMERO AFFARE 04106/2011 OGGETTO: Ministero della difesa. Ricorso
Dettagliha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01752/2016REG.PROV.COLL. N. 00667/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Numero 05283/2012 05283/2012 e data 11/12/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 26 settembre 2012 NUMERO AFFARE 03642/2012 03642/2012 OGGETTO:
DettagliSito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda
Pagina 1 di 7 Numero 04674/2013 e data 27/11/2013 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013 NUMERO AFFARE 01041/2013 OGGETTO: Ministero dell'ambiente
DettagliTAR di Lecce, n. 1944/10: Fotovoltaico, DIA e vincoli paesaggistici
TAR di Lecce, n. 1944/10: Fotovoltaico, DIA e vincoli paesaggistici In sede di esame del contenuto della autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente
DettagliOGGETTO: Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.
Numero 02086/2016 e data 13/10/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sezione Prima Adunanza di Sezione del 21 settembre 2016 NUMERO AFFARE 01556/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno dipartimento pubblica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliNumero 02467/2017 e data 27/11/2017 Spedizione. REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017
Numero 02467/2017 e data 27/11/2017 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017 NUMERO AFFARE 08885/2012 OGGETTO: Ministero per i beni e le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.
N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro
Pubblicato il 03/10/2016 N. 01591/2016 REG.PROV.CAU. N. 03931/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 16.02.2015 n. 467 Materia: trasferimento R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014 NUMERO AFFARE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE II - S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL Ric.N.2456/2001 LAZIO -SEZIONE II - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n.2456/2001
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliRoberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale
DettagliN /2016 REG.PROV.COLL. N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01810/2016 REG.PROV.COLL. N. 02574/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliISSN Pubblicato dal 12/01/2016
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/01/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37691-consiglio-di-stato-iii-sezione-pres-lignani-estungari-ordinanza-23-dicembre-2015-n-5725-avv-contro-ministero-dell-interno-avvocaturastato
DettagliDeliberazione n. 14/2008/P
Deliberazione n. 14/2008/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione del controllo Collegio unico nell adunanza del 9 ottobre 2008 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
DettagliRGM - GIURISPRUDENZA - CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato, Sez. II - Parere n. 230 in data 08.06.20, Pres. Carboni, Est. Russo - Ricorso straordinario avverso il diniego di rilascio copia di denuncia, chiesto dal denunziante - Rapporti tra
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21313 Anno 2018 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 29/08/2018 ORDINANZA sul ricorso 14616-2011 proposto da: PALLINI ALBERTO, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 25/01/2018 N. 00130/2018 REG.PROV.COLL. N. 01708/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
DettagliPenale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24166 Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 Sul ricorso proposto da Cascino Salvatore, nato il 25/03/1972 SENTENZA \if Avverso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliCass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha sancito che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012
Numero 04335/2012 e data 24/10/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012 NUMERO AFFARE 05642/2010 OGGETTO: Ministero dell'istruzione,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01625/2011 REG.PROV.COLL. N. 00130/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis)
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Ribadito che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito si traduce in una valutazione,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Pubblicato il 06/03/2018 N. 00550/2018 REG.PROV.COLL. N. 00411/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00847/2006 REG.SEN. N. 00432/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01139/2016 REG.PROV.COLL. N. 05648/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
DettagliN. 1171/2011 Reg. Prov. Coll. N Reg. Ric. ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1171/2011 Reg. Prov. Coll. N. 2439 Reg. Ric. ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.
TAR Marche, Sez. I, 25.7.2014, n. 732 Materia: Sanzione disciplinare R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ai sensi dell art. 60 cod.proc.amm. sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.COLL. N. 11811/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ORDINANZA sul ricorso numero
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato
DettagliCONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
CONSIGLIO DI STATO sentenza 21 ottobre 2013 n. 5104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA OMISSIS
DettagliRevoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
DettagliConsiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204
Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di L. Maria e dell Istituto Universitario Suor Orsola
DettagliDel resto, il riferimento ad una realtà archeologica locale non esclude di per sé un valore culturale internazionale della rivista.
Sulle pubblicazioni periodiche di elevato contenuto culturale Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26.02.2010 n. 1118 (Francesco Logiudice) La tematica affrontata dalla decisione in rassegna riguarda
DettagliConcessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo
Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo Autore: sentenza In: Fermo restando che ai sensi dell art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza
DettagliN /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 00060/2015REG.PROV.COLL. N. 09704/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per l annullamento
Pubblicato il 21/08/2017 N. 00284/2017 REG.PROV.COLL. N. 00266/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 LA SEZIONE
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 26.01.2015 n. 210 Materia: causa servizio equo indennizzo R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 12 novembre
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA
Pubblicato il 06/02/2019 N. 00915/2019 REG.PROV.CAU. N. 07478/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. 18266: confisca del mezzo appartenente al terzo estraneo al reato ed onere della prova. «come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1553 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Palermo
Annullamento di una procedura ad evidenza pubblica attraverso un provvedimento in autotutela per presunta,ingiustificata, restrizione della concorrenza:.la dicitura materia tipo corrisponde a quella o
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4219 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pubblicato il 17/09/2018 05479 2018 N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ORDINANZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 31/2017/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
DettagliNota: Il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso con decreto 6 febbraio 2003
OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Signor ******** ***** avverso provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni
DettagliRic. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da
Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di stato, sez. IV, 20.01.2015 n. 123 Materia: perdita grado per rimozione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA
N. Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28174 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 05/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 14874-2017 proposto da: COTTI ROSSELLA, elettivamente
DettagliSvolgimento del processo
Cassazione Civile Sentenza n. 27560/14 Omissis Svolgimento del processo 1. - E' impugnata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS) n. 45 del 12 novembre
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N. 40783: nel decreto di sequestro probatorio vanno sempre indicate le ragioni probatorie che giustificano l apposizione del vincolo,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17991 Anno 2014 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/01/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da Ciccone Michele, nato 1'8 maggio 1963
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 27668 Anno 2018 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 30/10/2018 SENTENZA sul ricorso 28904-2013 proposto da: BATTISTA GIOVANNI BTTGNN51S03D268I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro
N. 01037/2011REG.PROV.COLL. N. 00505/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliSistema penitenziario: la scelta della più invasiva misura della perquisizione con. denudamento deve essere motivata e controllabile
Sistema penitenziario: la scelta della più invasiva misura della perquisizione con denudamento deve essere motivata e controllabile (Corte di Cassazione, sez. I Penale, 27 giugno 2013 14 marzo 2014 n.
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 30/05/2018 N. 03219/2018 REG.PROV.CAU. N. 05552/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
N. 01835/2012 REG.PROV.COLL. N. 01654/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer
Pagina 1 di 6 Indietro Numero 02109/2017 e data Spedizione 06/10/2017 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 NUMERO AFFARE 01502/2017 OGGETTO:
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA.
Pubblicato il 14/10/2016 N. 00408/2016 REG.PROV.COLL. N. 00002/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8427 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 31/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 15032-2013 proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato
Dettagli