Giunta Regionale della Campania Napoli, lì Assessorato alla Sanità Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria

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1 Giunta Regionale della Campania Napoli, lì Assessorato alla Sanità Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Ai direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali delle Aziende Ospedaliere delle Aziende Universitarie Policlinico dell IRCCS Pascale Ai Presidenti degli Ordini dei Medici delle Province della Regione LORO SEDI Prot. n del Oggetto: Utilizzo nuovo ricettario. Disposizioni in ordine all attribuzione dei codici di esenzione. Allo scopo di fornire ulteriori indicazioni in ordine al miglior utilizzo ed in particolare - alla codifica delle esenzioni da riportare nella nuova ricetta che, come noto, sarà di esclusivo impiego nelle Aziende Sanitarie della Regione Campania a far data dal 1 febbraio 2005, appare opportuno in via preliminare rammentare quanto disposto dal Decreto Interministeriale del , attuativo del comma 3 dell art.50 della L. 326/20, sopratutto in ordine alla nomenclatura ivi riportata. In base alla citata normativa, l'espressione "ricetta" indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito. L'espressione "matrice" indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall articolo 3 del decreto di cui il disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici di riportare in chiaro il codice fiscale dell assistito. La casella con la indicazione S va biffata se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento da uno specialista o da una un professionista operante in una struttura di ricovero. La casella con la indicazione H va biffata in caso di proposta di ricovero. Particolare attenzione merita l Area note CUF. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle note CUF relative ai farmaci prescritti (inserimento con allineamento a sinistra). Si rammenta che in base alle nuove disposizioni il medico prescrittore, inoltre, non ha più il dovere di firmare la nota CUF. Al contempo, il medico prescrittore deve barrare comunque le caselle non utilizzate. Una particolare importanza nel quadro delle nuove modalità prescrittive, assume peraltro - la codifica nazionale delle esenzioni che è stata recentemente proposta dal Ministero della Salute a tutte le Regioni e che le stesse hanno in larga parte adottato. Infatti, la codifica nazionale renderà omogeneo e facilmente studiabile il set di dati delle esenzioni, contribuendo a mappare su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione. Innanzitutto, si rammenta che la casella contrassegnata dalla lettera N è predisposta per la lettura ottica di biffatura ed è destinata alla indicazione dell assenza del diritto dell assistito all esenzione dalla partecipazione alla spesa per invalidità, patologia cronica, malattia rara o altra causa 1 / 8

2 diversa dall esenzione per reddito (la biffatura è obbligatoria in mancanza degli estremi di sussistenza al diritto di esenzione alla compartecipazione). In secondo luogo, si rammenta che il codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, per patologia cronica o malattia rara, ovvero per altra causa (gravidanza, screening previsti ed autorizzati dalla regione, infortunio sul lavoro, attività di donazione, reddito ecc.) è stabilito dalla nuova codifica delle esenzioni proposta dal Ministero della Salute. Come si può notare dalla tabella 1 riportata in allegato alla presente, le prime 3 caselle, della ricetta, sono destinate all indicazione del codice nazionale della tipologia di esenzione. Pertanto, si ribadisce che non possono essere utilizzati i vecchi codici di esenzione, che dovranno essere altresì aggiornati dalle Aziende Sanitarie, dopo attenta campagna informativa, per il tramite dei competenti uffici dei Distretti Sanitari che dovranno provvedere a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta, idonea attestazione riportanti le generalità dell assistito, il codice fiscale, il codice di esenzione riconosciuta ed attribuita. A tale riguardo, si raccomanda alle SS.LL. di mettere in atto le possibilità offerte dai vigenti CCNL per meglio motivare il personale che sarà addetto a tale delicato compito, specie in considerazione della necessità di rendere questa fase il meno gravosa possibile per i cittadini. Analogamente, le ASL dovranno provvedere anche al rilascio delle attestazioni riportanti i codici previsti per le condizioni di screening previsti ed autorizzati dalla regione, attività di donazione, infortunio sul lavoro (previa attribuzione del numero di riferimento da parte dell INAIL) e maternità nella condizione di gravidanza a rischio, la cui diagnosi è a carico di specialisti della struttura pubblica con l utilizzo del codice M50. Per tale motivo, dovranno essere unicamente le ASL Distretti Sanitari a provvedere al rilascio della attestazione di esenzione con relativo codice per la condizione di gravidanza a rischio, assumendo le certificazioni idonee a confermare la validità della certificazione specialistica. Resta, pertanto, a carico del prescrittore unicamente l attribuzione del codice relativo alla maternità in condizioni non di rischio con il riferimento alla settimana di gestazione. In condizione di gravidanza il codice da riportare è costituito da Mnn ove nn indica la settimana di gravidanza. Il codice M99 è il codice alternativo utilizzabile dal medico se non è identificabile esattamente la settimana di gestazione. Le criticità di tale condizione sono diverse, infatti si verifica spesso un lungo intervallo di tempo tra la data della prescrizione di prestazioni rientranti in regime di esenzione dalla spesa in tale momento e la data di effettuazione di tali prestazioni, che possono perciò cadere in periodi di gestazione ove non vale più la prevista esenzione. L eventuale utilizzo del codice M99, e cioè quello relativo alla non previsione certa di settimana di gestazione in occorrenza della presumibile esecuzione della prestazione, sarà occasione di approfondimenti particolarmente attenti da parte degli uffici della ASL addetti al controllo. In ogni altro caso, (e con esclusione della condizione di un cittadino che autocertifichi direttamente dal soggetto erogatore il diritto di esenzione per reddito e non si sia fornito per questa condizione della attestazione e del conseguente codice da parte della ASL ) il medico prescrittore in base alla attestazione rilasciata dalla ASL per il tramite del Distretto Sanitario territorialmente competente - dovrà riportare, nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo, il codice e il subcodice di esenzione che ne identificano la tipologia, secondo quanto riportato nella tabella delle esenzioni innanzi riportata, con indicazione della normativa di riferimento. La codifica nazionale, si ribadisce, renderà omogeneo e facilmente studiabile il set di dati delle esenzioni,contribuendo a mappare su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione. Al contempo, il rilascio dei codici da parte delle ASL Distretti Sanitari, consentirà alle stesse di tenere un idispensabile banca dati circa i cittadini assistiti in quel determinato ambito. Come facilmente ricavabile dalla lettura della tabella 1, il codice è costituito da un carattere alfabetico e il sub-codice è costituito da un carattere numerico a due cifre, tranne che nel caso delle esenzioni per patologie croniche nel quale il codice è costituito dallo 0 (zero) e non da una lettera dell alfabeto. La casella contrassegnata dalla lettera R è predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione del diritto dell assistito all esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria posizione reddituale; a lato c è uno spazio destinato ad ospitare la firma dell assistito che autocertifica il diritto all esenzione per motivi di reddito (l apposizione della firma è obbligatoria qualora risulti biffata la casella contrassegnata dalla lettera R ). A tale riguardo si precisa 2 / 8

3 che resta esclusiva responsabilità del cittadino autocertificare il suo diritto alla esenzione per reddito, dichiarando a quale delle quattro categorie tipo di esenzione codificate viene ad appartenere. E previsto che tale certificazione venga resa presso le strutture erogatrici e si raccomanda alle stesse la massima attenzione a fornire ogni notizia utile ai cittadini per la migliore comprensione della normativa circa tale diritto, in uno alla necessità di ammonire i cittadini stessi per ovviare alla possibilità di mendaci dichiarazioni. La particolare delicatezza di tale procedura fa ritenere opportuno di invitare le ASL a rendersi disponibili, per il tramite dei Distretti Sanitari, a raccogliere direttamente le autocertificazioni rilasciate dai cittadini in ordine alla esenzione per reddito, facilitando tale operazione attraverso moduli prestampati in relazione alle quattro tipologie di esenzione per reddito, unitamente a copia di un valido documento di identità in aderenza alla vigente normativa sulle autocertificazioni.a valle di questa procedura di raccolta delle autocertificazioni, si provvederà, quindi, al rilascio di idonea attestazione riportante le generalità dell assistito, il codice fiscale, il codice di esenzione relativo alla tipologia di esenzione per reddito autocertificata dall interessato. Tale seconda possibilità, infatti, consentirà al cittadino una migliore conoscenza dei suoi diritti, una unicità nella attribuzione dei codici e in definitiva minori fastidi per l utente. Come prima rappresentato, per quanto attiene alle esenzioni per reddito si ricorda che nè il medico prescrittore nè il soggetto erogatore sono tenuti alla certificazione dei tale esenzione, che resta di esclusiva competenza del cittadino. L indicazione dell esenzione in relazione alla posizione reddituale è comunque confermata dal cittadino presso la struttura sanitaria che eroga la prestazione richiesta e che, verificando la marcatura della casella contrassegnata dalla lettera R con relativa indicazione del codice attribuito dalla ASL Distretto Sanitario e riportato dal Prescrittore o provvedendo direttamente a questa necessità, comunque farà apporre all assistito la propria firma autografa nello spazio contiguo). È fortemente raccomandato mantenere la scrittura e l apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l invasione delle zone predisposte per la lettura ottica. Il raggiungimento di tali obiettivi è facilitato ed auspicato dall impiego di sistemi informatizzati. Per le prescrizioni non informatizzate si ritiene importante precisare che la trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata con le seguenti modalità: a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica; b) riportare un solo carattere in ciascuna casella; c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa; d) non legare i caratteri tra loro; e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero; f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti; g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri; g) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le note CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia utilizzate. La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa. I medici dotati di elaboratori elettronici possono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. Nel caso di STP, il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale. Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell assistito devono essere riportati sul verso della ricetta. Per quanto concerne l area riguardante l identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario nazionale (cfr. Tabella 2), si rammenta che la compilazione deve essere effettuata soltanto qualora la ASL di competenza dell assistito desumibile dal documento di iscrizione al SSN non coincida con quella del medico che rilascia la ricetta; se la ASL di competenza dell assistito rientra nell ambito della stessa regione in cui opera il soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle il codice di detta ASL attenendosi al sistema di codifica sopra indicato; se la ASL di competenza 3 / 8

4 dell assistito rientra nell ambito territoriale di una regione diversa da quella in cui opera il soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata la ASL di competenza dell assistito e il codice di detta ASL. Si rammenta, inoltre, che il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall assistito che ne usufruisce; inoltre l assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 20, n Lo spazio autorizzazioni viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista. Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità: - istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell istituzione competente; - stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero; - numero di identificazione personale dell assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell assistito; - numero di identificazione della tessera dell assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco; - l assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto. Per quanto concerne i Medici in associazione, si ribadisce che l utilizzo del ricettario è strettamente personale e riservato esclusivamente al medico assegnatario. Occorre, pertanto, evitare che in alcuni studi medici associati o di medicina di gruppo si utilizzino in comune gli stessi ricettari, che la ASL ha assegnato univocamente al medico che li ha ritirati. Il motivo di tale obbligo è evidente, poichè altrimenti - tutte le prescrizioni effettuate su tali ricette, ancorché regolarmente timbrate e firmate dal medico prescrittore, sono attribuite all unico medico assegnatario, con il risultato di inficiare le elaborazioni di monitoraggio della spesa prodotta. Inoltre, tale anomalia avrebbe anche riflessi sulla individuazione delle responsabilità personali dei medici prescrittori, in quanto con l adozione del nuovo ricettario l individuazione dei prescrittori viene effettuata esclusivamente in base al codice della ricetta e quindi in base all assegnatario del ricettario, e non già in base al timbro apposto sulla ricetta. Si raccomanda vivamente ai Direttori Generali in indirizzo di provvedere con ogni mezzo a rendere informati sia i soggetti prescrittori che quelli erogatori presenti nell ambito delle proprie Aziende, coinvolgendo e motivando il personale addetto in particolare all individuazione ed attribuzione dei codici di esenzione e nel rilascio delle attestazioni, onde evitare ogni disagio alla popolazione e si confida nella massima disponibilità e collaborazione. Il Coordinatore AGC Assistenza Sanitaria - Dr. Massimo Amadei - 4 / 8

5 TABELLA 1 Codifica Nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 1 Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M n. 296); 0 Malattie Croniche da a 56 Vedi Nota (1) 2 3 Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M n. 279; Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M n. 279). R Rare Da Aannn a Qannn Vedi Nota (2) 99 Vedi Nota (3) 4 5 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M ); Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 a alla 8 a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M ); G Guerra 6 Grandi invalidi del lavoro - dall 80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M ); 7 8 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M ) Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall 1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M ); L Lavoro 9 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M ); 10 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 categoria titolri di specifica pensione (ex art. 6 comma 1 lett. C del D.M Invalidi per servizio appartenti alle categorie dalla 2 alla 5 (ex art. 6 comma 1 lett. C. del D.M ) Invalidi per servizio appartenti alle categorie dalla 6 alla 8 (ex art. 6 comma 1 lett. C. del D.M ) S Servizio 13 Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6 comma 1 L. 8 luglio 1998, n. 230) 5 / 8

6 n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 14 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d. del D.M ) 15 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d. del D.M ) 16 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67 % al 99% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. C. del D.M ) 17 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998) 18 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione riconosciuti dall apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili ai sensi dell art. 6 comma 1 lett. F del D.M (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99) C Civili Sordomuti ( da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata) ai sensi dell art. 6. comma 1 lett. f del D.M ) (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99) Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998) N Legge n Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 3/90 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); V Vittime 22 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale; Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria; oppure Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria M Maternità da a 41 così composto: M + nn (settimana di gravidanza) 99 Vedi Nota (4) 25 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza a rischio; 50 6 / 8

7 n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 26 Prestazioni diagnostiche nell ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998); Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico; Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico; D Diagnosi precoce Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto; 30 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) Prestazioni specialistiche correlate all attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs.124/1998) T Donazione 32 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 prima parte) H HIV 33 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 seconda parte -); 34 Prestazioni specialistiche finalizzate all avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 ultima parte -); P Prevenzione Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 prima parte -); 7 / 8

8 n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note 36 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a ,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ.modifiche e integrazioni); Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico - (art.8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); E Condizioni Economiche 39 Ttitolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); 40 Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs n. 230) F detenuti 41 Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 20) I Idoneità Note Nota (1) I caratteri identificativi dell esenzione (codice+sub-codice) corrispondono alle prime 3 cifre del codice identificativo della condizione di esenzione (0NN - dove con N rappresenta un numero). Nota (2) I caratteri identificativi dell esenzione (codice+sub-codice) sono 6 e corrispondono al codice identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie: secondo lo schema prevalente RAANNN (dove A rappresenta un carattere alfabetico e N rappresenta un carattere numerico) Nota (3) Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell assistito quando necessarie per diagnosticare (all assistito) una malattia rara di origine ereditaria. Nota (4) Codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice. TABELLA 2 AV 1 AVELLINO 1 -- AV 1 AVELLINO 2 -- BN 1 BENEVENTO 1 -- CE 1 CASERTA 1 -- CE 105 CASERTA 2 -- NA 106 NAPOLI 1 -- NA 107 NAPOLI 2 -- NA 108 NAPOLI 3 -- NA 109 NAPOLI 4 -- NA 110 NAPOLI 5 -- SA 111 SALERNO 1 -- SA 112 SALERNO 2 -- SA 113 SALERNO 3 8 / 8

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