REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Sentenza n. 72/03 Pronunziata il Depositata il Responsabilità civile Nesso causale Appartamento sovrastante e contiguo a forno Scoppio del forno Asseriti danni Propagazione orizzontale dell esplosione Adesione alle conclusioni della CTU Nesso causale tra evento e danni Insussistenza Contratto di assicurazione Assicurazione della responsabilità civile Assicurazione per la responsabilità civile Garanzia per il fatto colposo dell assicurato Azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell assicuratore Esclusione Legittimazione passiva dell assicurazione nel giudizio per danni Insussistenza Rif.Leg.art.1917 cc; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.4265/2000 R.G. A.C. promossa da: XX 1, nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis) - Via (omissis) C.F. (omissis) XX 2, nata a (omissis) il (omissis), residente in (omissis) - Via (omissis), C.F. (omissis) entrambi difesi e con domicilio eletto c/o l Avv. ZELOCCHI CARLO ALBERTO con studio in Carpi Via Cesare Battisti n. 5, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla citazione. ATTORI Contro YY, nato a (omissis) il (omissis), domiciliato in (omissis) - Via (omissis), C.F. (omissis) e ASSITALIA le Assicurazioni d'italia s.p.a., con sede in Roma - Corso D'Italia n. 33, C.F entrambi difesi e con domicilio eletto c/o l Avv. TIEZZI FAUSTO con studio in Modena Via Farini n. 56 rappresentante nel presente giudizio in virtù di procure speciali apposte in calce alle copie notificate della citazione. CONVENUTI Avente ad oggetto: «RISARCIMENTO DANNI» Conclusioni per la parte attrice: Voglia l Ill.mo Tribunale adito dichiarare il sig. YY, quale titolare della Ditta individuale Forno JJJJJ, con sede in (omissis), responsabile di tutti i danni subiti dagli attori e conseguentemente condannare unitamente alla compagnia di assicurazione Assitalia S.p.A., a corrispondere ai sig.ri XX 1 e XX 2 la somma di 7.008,32 (pari a lire ), oltre ad interessi dalla domanda, con vittoria di spese, competenze ed onorari; In via subordinata, voglia l Illo.mo Tribunale adito, ritenuto l evidenziarsi dei danni contestualmente allo scoppio del forno sottostante, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. 1

2 YY e dalla Compagnia di assicurazione Assitalia S.p.A. ai signori XX 1 e XX 2, con compensazione di spese, competenze ed onorari tra le parti. Conclusioni per la parte convenuta YY: Nel merito: respingersi la domanda attrice perché infondata. Con vittoria nelle spese processuali. Conclusioni per la parte convenuta Assitalia S.p.A.: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta società Assitalia. Svolgimento del processo XX 1 e XX 2, con atto di citazione notificato in data 14-15/3/2000, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena Sezione distaccata di Carpi, YY, titolare della impresa individuale Forno JJJJJ, e Assitalia spa, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti. Esponevano di essere proprietari di un unità immobiliare sita in (omissis), via (omissis), costituita da appartamento con cantina; che tale porzione immobiliare è sovrastante, e per quanto riguarda la cantina contigua, con la porzione d immobile, sita in via (omissis), dove esercita la sua attività l impresa individuale Forno JJJJJ di YY; che in data 20/5/99 alle ore 9,45 circa si verificava un violentissimo scoppio del forno all interno dell impresa convenuta; che tale scoppio aveva provocato numerosi danni alla proprietà degli attori (fessurazioni nei muri del garage e distruzione di n. 150 bottiglie di vino, crepe nella pavimentazione della camera da letto); che tali danni ammontano a complessive Lire , che venivano analiticamente indicati; che dovevano rispondere di tali danni il YY e la sua compagnia di assicurazione Assitalia spa. Si costituivano in giudizio i convenuti. YY contestava l esistenza del nesso causale tra lo scoppio del forno ed i danni lamentati dagli attori; esponeva che tale evento aveva provocato nel condominio (e non nella proprietà esclusiva degli attori) la fessurazione del vano scale e lo schiacciamento di tubo pluviale. Assitalia eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, non prevedendo la legge una responsabilità solidale tra assicurato ed assicuratore a fronte della domanda del danneggiato. La causa veniva istruita con l assunzione di prove orali. Veniva affidata una consulenza tecnica d ufficio al geom. Roberto Zanetti. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 6/11/2002, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. Motivi della decisione 1) Domanda proposta dagli attori nei confronti di YY. La domanda deve essere rigettata per difetto di prova. È incontroverso che il giorno 29 maggio 1999 alle ore 21 circa (e non alle 9, come indicato in citazione), all interno dei locali del convenuto YY, si è verificato lo scoppio del forno. I testimoni B.T., C.M. e C.M. tutti amici degli attori hanno dichiarato di avere visto, dopo tale scoppio, delle fessurazioni nel pavimento della camera da letto 2

3 dell appartamento degli attori nonché delle crepe nella parte del garage e delle bottiglie rotte all interno di quest ultimo locale. Le deposizioni dei testimoni contrastano però con gli esiti della consulenza tecnica d ufficio. Gli accertamenti e le indagini sono state eseguite dal ctu geom. Roberto Zanetti, nel rispetto del contraddittorio, con cura e diligenza ed hanno portato a conclusioni attendibili e pienamente condivisibili. Questo giudice aderisce perciò pienamente alle conclusioni del ctu di cui alla relazione scritta depositata il 13/6/2001. Per lo stato dei luoghi si vedano le planimetrie e gli elaborati grafici allegati alla ctu (all. A e B). Il ctu ha acquisito anche copia dei rilievi fotografici effettuati in data 1/6/99 dal geom. Montorsi, ctp di parte convenuta (all. C). I locali adibiti all attività del convenuto YY (Forno JJJJJ) si trovano al piano terreno dell edificio. Il forno scoppiato risulta ubicato nelle immediate vicinanze del garage degli attori (all. B ed E, spec. foto 16, 18 e 32). L appartamento degli attori è ubicato al primo piano ed è sovrastante alla diversa zona dei locali di parte convenuta adibiti a negozio zona vendita (all. B ed E, spec. foto 1, 2 e 3 ). Lo scoppio del forno si è sfogato in senso orizzontale e direttamente all esterno del fabbricato, con l apertura di una porta in ferro (v. all. B ed E, spec. foto 32); all interno dei locali dell attività Forno JJJJJ non ha creato alcun danno, se non quello della rottura della vetrina di accesso al negozio: non vi è stata in particolare caduta di materiali dalle scaffalature (pag. 4 relaz., foto all. C). Il CTU ha verificato la presenza nel fabbricato di leggeri cedimenti che nulla hanno a che vedere con lo scoppio del forno. Vanno condivise le conclusioni del CTU, secondo il quale le lesioni riscontrate nel muro del garage degli attori e le crepe della pavimentazione in ceramica della loro camera da letto (ubicata al di sopra del negozio) sono entrambe da attribuirsi al cedimento della fondazione del fabbricato e non allo scoppio del forno dell attività del YY. La domanda degli attori và di conseguenza rigettata per difetto di prova. Il contrasto tra gli elementi probatori acquisiti giustifica la compensazione delle spese di lite tra gli attori e YY. Le spese di ctu già liquidate vanno invece poste a carico degli attori soccombenti. 2) Domanda proposta dagli attori nei confronti di Assitalia spa. E fondata l eccezione della convenuta. Assitalia afferma di assicurare i danni da incendio del convenuto YY. Non è stato prodotto alcun contratto. Gli attori, quali danneggiati, hanno agito in via solidale nei confronti di YY e del suo assicuratore. Gli attori non hanno azione diretta nei confronti dell assicuratore. Dalle allegazioni delle parti risulta trattarsi di assicurazione della responsabilità civile (art c.c.). Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con riguardo ad una determinata attività dell'assicurato obbliga l'assicuratore a tenere indenne quest'ultimo di quanto costui è costretto a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitato a titolo d'inadempimento, in quanto detta assicurazione presuppone l'imputabilità del 3

4 fatto dannoso - a titolo di colpa - all'assicurato, come fondamento dell'obbligo di risarcire il danno, essendo esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatto doloso dell'assicurato (art. 1917, comma 1, ult. parte c.c.). Pertanto, a differenza dell'assicurazione contro i danni ove l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del danno subito da un suo determinato bene a seguito di un sinistro, in quella per la responsabilità civile detto interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore, di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito per lo più di un tetto massimo detto massimale (Cassazione civile sez. I, 17 luglio 1993, n. 7971). Tanto premesso in ordine alla natura del contratto di assicurazione della responsabilità civile, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità in ordine alla carenza di azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell assicuratore, ai sensi dell art c.c., salvo i casi previsti da normative speciali (ad esempio in materia di danni da circolazione stradale). Si riportano di seguito a titolo esemplificativo due massime della Suprema Corte: L'assicurazione della responsabilità civile non può essere inquadrata tra i contratti a favore dei terzi giacché per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, ma l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, talché quest'ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore. Cassazione civile sez. III, 27 luglio 1993, n L'obbligazione indennitaria all'assicuratore della responsabilità civile, anche quando l'indennità sia stata pagata direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo danneggiato, per modo che non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica, come quella dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, non ha azione diretta dell'assicuratore. Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1996, n Infatti l'assicurazione della responsabilità civile non determina alcun rapporto tra assicuratore e terzo e ha ad oggetto un particolare tipo di assicurazione contro i danni, che realizza lo scopo di tenere indenne l'assicurato dell'obbligo di risarcire a un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra assicuratore e assicurato, il danno derivante da un illecito, cosicché l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, che non ha, quindi in assenza di una normativa specifica (come ad esempio quella in materia di danni da circolazione stradale), azione diretta contro l'assicuratore (v. anche Cass ). 4

5 Ne consegue che gli attori non erano legittimati a convenire in giudizio Assitalia spa per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti, dovendo, invece, rivolgersi unicamente nei confronti del danneggiante YY. La domanda deve essere dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanze ed eccezione disattese: 1) rigetta la domanda proposta da XX 1 e XX 2 nei confronti di YY, titolare della impresa individuale Forno JJJJJ; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti; pone in via definitiva il compenso già liquidato al C.T.U. (Lire ) a carico esclusivo degli attori, con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato al C.T.U. 2) dichiara inammissibile la domanda proposta da XX 1 e XX 2 nei confronti di Assitalia spa; condanna gli attori in solido alla rifusione in favore di Assitalia spa delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.473,82, di cui Euro 1.156,86 per onorari, Euro 1.236,91 per competenze ed Euro 80,05 per spese, oltre 10% rimborso spese generali ex art. 15 T.F. ed accessori di legge. Carpi, 24/6/2003 IL GIUDICE Dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Depositata in Cancelleria e pubblicata il n.72 IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti 5

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