PIANO DI PREVIDENZA F10
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- Giulia Zanella
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1 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP sotto indicato, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento. Il presente piano di previdenza (1 a parte) costituisce, unitamente alle disposizioni generali (2 a parte del regolamento) e all appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento), il regolamento della Fondazione SEF. Fondazione SEF Konsumstr. 22a 3000 Berna 14 Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca. In linea di massima, le disposizioni del regolamento prevalgono sui dati figuranti nel certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari a un determinato momento). Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.
2 - 2 - I. PERSONE ASSICURATE (cfr. punto 3 delle disposizioni generali) A. Cerchia delle persone assicurate Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i dipendenti delle ditte affiliate alla Fondazione SEF, a condizione che questi dipendenti percepiscano un salario annuo AVS e, in base all appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d assicurati attribuita a questo piano di previdenza. Possono inoltre essere assicurati i lavoratori indipendenti membri dell associazione, purché siano stati assegnati a questo piano di previdenza in base all appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento). B. Ammissione nella cerchia delle persone assicurate La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non prima, tuttavia, del 1 gennaio susseguente al compimento del 24 anno d'età. Per i lavoratori indipendenti la previdenza decorre dal momento in cui la notifica perviene all organo d applicazione, non prima, tuttavia, della data d inizio indicata nella notifica. Dopo l ammissione alla Fondazione SEF ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1 gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica straordinaria nel corso dell anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti. II. BASI DI CALCOLO / TERMINOLOGIA (cfr. punto 4 delle disposizioni generali) A. Età determinante / Età di pensionamento L età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l anno civile corrente e l anno di nascita. L età di pensionamento corrisponde all età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP. B. Salario assicurato Per salario assicurato si intende: - per i lavoratori dipendenti: il salario annuo o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all AVS. Il salario assicurato deve essere determinato in base ai medesimi principi validi per tutti i dipendenti di una categoria d assicurati; - per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo o la parte del reddito notificata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF a un massimo costituito dalla media del reddito annuo soggetto all AVS.
3 - 3 - In caso di pensionamento parziale, il salario o il reddito notificato si riduce analogamente al grado di occupazione residuo. Nel presente piano di previdenza, la discesa al di sotto del salario o del reddito minimo di cui al paragrafo precedente equivale al pensionamento completo. Se la persona assicurata ha già aderito o aderisce a un piano di previdenza LPP della fondazione SEF, nell attuale piano di previdenza è consentito assicurare solo il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS eccedente la soglia massima del relativo piano di previdenza LPP. C. Contributo per il rischio, il fondo di garanzia e le spese amministrative Il contributo per il rischio, il fondo di garanzia e le spese amministrative dipendono dalla variante di piano indicata ed è riportato al punto VI./A. del presente piano di previdenza. D. Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia L ammontare annuo degli accrediti di vecchiaia individuali si basa su quanto stabilito dalla variante del piano di previdenza indicata. Variante del piano di previdenza FT10 FI10 Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato (senza copertura infortuni) Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato (con copertura infortuni) 6,4% 8,0% 6,0% 7,6% L avere di vecchiaia è formato: - dagli accrediti individuali di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, - dagli eventuali versamenti unici, - dai contributi facoltativi per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento, - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione. L avere di vecchiaia è eventualmente ridotto: - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, - dalle prestazioni e dai relativi interessi suddivisi in caso di divorzio. E. Possibilità di scelta tra le diverse varianti del piano di previdenza In conformità all art. 1d OPP 2, la Fondazione SEF offre al collettivo Piano di previdenza F10 la possibilità di libera scelta tra due varianti del piano di previdenza (FT10 e FI10).
4 - 4 - III. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI (cfr. punto 5 delle disposizioni generali) A. Per la vecchiaia - Capitale di vecchiaia (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza) Il capitale di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l età di pensionamento ai sensi del punto II./A. L ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall avere di vecchiaia disponibile per la persona assicurata ai sensi del punto II./D. - Pensionamento flessibile Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia venga anticipato al massimo al compimento del 58 anno d età, a condizione tuttavia che cessino definitivamente, in tutto o in parte, la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l età di pensionamento di cui al punto II./A. possono chiedere il differimento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla cassa pensione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze. B. In caso di invalidità - Rendita d invalidità (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza) La rendita d invalidità diventa esigibile dopo 24 mesi dal subentrare dell invalidità causata da malattia. L importo della rendita d invalidità corrisponde al 30% del salario assicurato ai sensi del punto II./B. Se il rischio d infortunio non è stato espressamente assicurato nell ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), in caso d invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da invalidità dovuta a malattia. - Esonero dal pagamento dei contributi (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza) L esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo 3 mesi d incapacità di guadagno o d invalidità in seguito a malattia o infortunio. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia da capo per ogni caso d'invalidità. Se, invece, l'invalidità si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'invalidità precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle disposizioni generali (2 a parte del regolamento).
5 - 5 - C. In caso di decesso - Capitale di decesso (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza) Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L importo del capitale di decesso corrisponde all avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell anno in cui sopraggiunge il decesso. - Capitale di decesso supplementare (variante FT10 del piano di previdenza) Il capitale di decesso supplementare diventa esigibile se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l età di pensionamento. L ammontare del capitale di decesso supplementare equivale al 300% del salario assicurato (fino al raggiungimento dell età di pensionamento). Se il rischio d infortunio è stato espressamente assicurato nell ambito dell appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle causate da decesso dovuto a malattia. IV. LIBERO PASSAGGIO (cfr. punto 5 delle disposizioni generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all avere di vecchiaia ai sensi del punto II./D. acquisito fino al giorno dell uscita. Le prestazioni minime ai sensi degli artt. 17 e 18 LFLP sono garantite. Il dipendente uscente rimane assicurato contro i rischi di decesso e d invalidità nell ambito della Fondazione SEF per un periodo di un mese dalla data di uscita. Le prestazioni equivalgono a quelle assicurate al termine del rapporto di lavoro. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza. V. PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' ABITATIVA (cfr. punto 6 delle disposizioni generali) A. Prelievo anticipato e costituzione in pegno Nell ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione SEF per il finanziamento della proprietà d abitazione ad uso proprio. In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Fondazione SEF riscuote dalla persona assicurata un contributo di CHF per le spese amministrative. Le tasse, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi sono a carico della persona assicurata.
6 - 6 - VI. FINANZIAMENTO (cfr. punto 8 delle disposizioni generali) A. Contributo annuo I contributi alla Fondazione SEF si compongono delle seguenti voci: Variante del piano di previdenza FT10 Contributo di rischio Uomini e donne Accredito di vecchiaia Contributo totale in % del salario assicurato senza copertura infortuni 3,6% 6,4% 10,0% con copertura infortuni 4,0% 6,0% 10,0% FI10 senza copertura infortuni 2,0% 8,0% 10,0% con copertura infortuni 2,4% 7,6% 10,0% La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata. B. Riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può effettuare a titolo facoltativo versamenti unici per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento. Su richiesta l organo d applicazione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata. Dopo aver percepito parte delle prestazioni di vecchiaia conformemente al punto III./A., non è più possibile effettuare riscatti (ad eccezione di un riscatto a seguito di divorzio). C. Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione SEF tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza o di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.
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