REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO DI PREVIDENZA"

Transcript

1 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA copré Dicembre 2014

2 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 INDICE I Disposizioni generali 4 Art. 1 Scopo... 4 Art. 2 Cassa di previdenza... 4 Art. 3 Contenuto del regolamento di previdenza... 4 Art. 4 Età... 4 Art. 5 Età della pensione ordinaria... 4 Art. 6 Obbligo di essere assicurato... 5 Art. 7 Salariati non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa... 6 Art. 8 Inizio e fine dell'assicurazione... 7 Art. 9 Obbligo d'informare... 7 Art. 10 Obblighi d'informare dei datori di lavoro... 8 Art. 11 Informazioni fornite agli Assicurati... 8 Art. 12 Prestazione d'entrata... 9 II Disposizioni relative al salario 9 Art. 13 Salario determinante... 9 Art. 14 Salario assicurato Art. 15 Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato Art. 16 Particolarità III Prestazioni 11 Art. 17 Scorcio delle prestazioni Art. 18 Avere di vecchiaia A. Prestazioni di vecchiaia Art. 19 Rendita di vecchiaia Art. 20 Pensione differita Art. 21 Pensione parziale Art. 22 Rendita per figlio di pensionato B. Prestazioni d'invalidità Art. 23 Rendita d'invalidità Art. 24 Rendita per figlio d'invalido Art. 25 Liberazione dal pagamento dei contributi C. Prestazioni in caso di decesso Art. 26 Rendita di congiunto superstite e di partenariato registrato Art. 27 Rendita di concubino Art. 28 Importo delle rendite di coniuge superstite Art. 29 Riduzione e soppressione delle rendite di coniuge superstite Art. 30 Diritto del coniuge superstite divorziato Art. 31 Rendita per orfano Art. 32 Capitali decesso D. Disposizioni generali che si applicano alle prestazioni Art. 33 Fondo di garanzia Art. 34 Adattamento all'evoluzione dei prezzi Art. 35 Rapporti con altre assicurazioni Art. 36 Disposizioni di riduzione e di coordinamento Art. 37 Dovere d'informazione e restituzione dell'indebito Art. 38 Pagamento delle rendite Art. 39 Prestazioni in capitale... 22

3 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 IV Scioglimento dei rapporti di lavoro 23 Art. 40 Diritto a una prestazione d'uscita Art. 41 Importo della prestazione d'uscita Art. 42 Mantenimento della previdenza Art. 43 Pagamento pecuniario Art. 44 Prolungamento della copertura d'assicurazione V Contributi 25 Art. 45 Obbligo di pagare dei contributi Art. 46 Importo dei contributi Art. 47 Riscatti VI Organizzazione della fondazione 27 Art. 48 Organi della Fondazione Art. 49 Organo di revisione Art. 50 Esperto in materia di previdenza professionale VII Disposizioni finali 28 Art. 51 Liquidazione Art. 52 Misure di risanamento Art. 53 Promozione della proprietà d'abitazione Art. 54 Cessione e costituzione di pegno Art. 55 Compensazione Art. 56 Divorzio o scioglimento giudiziario del partenariato registrato Art. 57 Utilizzazione delle eccedenze e dei benefici Art. 58 Trasferimento dei beneficiari di rendita Art. 59 Luogo d'esecuzione Art. 60 Dovere di discrezione Gestione e protezione dei dati Art. 61 Foro Art. 62 Adattamenti del regolamento Art. 63 Lacune nel regolamento Art. 64 Versioni Art. 65 Entrata in vigore ALLEGATO 1 PONTE-AVS ALLEGATO 2 TASSO DI CONVERSIONE... 33

4 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Scopo 1. Aderendo alla Collettiva di previdenza COPRE (qui di seguito: la Fondazione), fondazione collettiva di diritto privato, i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati hanno come obiettivo di proteggere i loro salariati e/o essi stessi nei confronti delle conseguenze economiche di une perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, decesso o invalidità. 2. I datori di lavoro possono essere ammessi alla Fondazione, nell'ambito delle disposizioni legali, a condizioni identiche a quelle dei loro salariati. Gli indipendenti possono affiliarsi a titolo facoltativo con il loro personale se ne fanno domanda. 3. L'affiliazione alla fondazione avviene sulla base di una convenzione d'affiliazione che regola i diritti e i doveri dei datori di lavoro. La convenzione fa fede per la ripresa di persone in incapacità di guadagno o dei beneficiari di una rendita, se ciò è accettato. 4. La Fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale. E' sottoposta al controllo dell'autorità di sorveglianza delle fondazioni e degli istituti di previdenza competente al luogo dove essa ha la sua sede. Art. 2 Cassa di previdenza La Fondazione gestisce una cassa di previdenza per ogni azienda con cui ha concluso una convenzione d'affiliazione. Art. 3 Contenuto del regolamento di previdenza 1. Il presente regolamento regge i diritti e gli obblighi della Fondazione, degli Assicurati, dei datori di lavoro e degli aventi diritto. Il genere e l'ammontare delle prestazioni nonché il loro finanziamento sono fissati in un piano di previdenza elaborato per ogni azienda. Gli Assicurati possono essere ripartiti in categorie. Le categorie sono definite nel piano di previdenza. L'appartenenza alla categoria è determinata sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori. La definizione della detta categoria deve permettere l'affiliazione di parecchi Assicurati. Un indipendente non può essere in nessun momento la sola persona assicurata. 2. L'organizzazione della Fondazione, le modalità d'elezione, le competenze dei suoi organi e l'investimento del patrimonio fanno l'oggetto di statuti e di regolamenti specialmente promulgati a tale proposito. Art. 4 Età L'età determinante per l'ammissione, per l'ammontare dei contributi e degli accrediti di vecchiaia e per il calcolo della prestazione minima in caso di libero passaggio risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Art. 5 Età della pensione ordinaria L'età della pensione ordinaria è raggiunta il primo giorno del mese che segue quello nel corso del quale l'assicurato raggiunge l'età legale della pensione, ai sensi della LPP, o dall'età menzionata nel piano di previdenza se questo è diverso. Una pensione anticipata è possibile a partire dal primo mese che segue il raggiungimento di 58 anni compiuti. Una pensione differita è possibile fino a 70 anni compiuti, con l'accordo del datore di lavoro, secondo le disposizioni dell'art.20.

5 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 Art. 6 Obbligo di essere assicurato 1. Sono ammessi alla Fondazione tutti i salariati dal 1 gennaio che segue la data in cui hanno compiuto 17 anni e che ricevono dal datore di lavoro un salario annuo superiore all'importo risultante dagli articoli 2 capoversi 1 e 7 LPP o all'importo fissato nel piano di previdenza. 2. I salariati maschili e femminili ammessi alla Fondazione sono designati qui di seguito come gli Assicurati. 3. La copertura di previdenza è definitiva e senza riserve per le prestazioni minime previste dalla LPP e le prestazioni acquisite dall'apporto della prestazione di libero passaggio, per quanto esse siano state assicurate senza riserva presso l'istituto di previdenza precedente. 4. Per quanto concerne le altre prestazioni, la copertura di previdenza è soltanto definitiva e senza riserve nella misura in cui la persona assicurata fruiva della sua piena capacità di guadagno all'inizio dell'assicurazione e dove le prestazioni di previdenza regolamentari non superano i limiti fissati dalla Fondazione o dal riassicuratore. Nel caso contrario, la Fondazione accorda una copertura provvisoria limitata al minimo LPP. 5. E' considerata come non fruente della sua piena capacità di guadagno la persona assicurata che all'inizio dell'assicurazione non può eseguire il suo lavoro interamente o parzialmente per motivi medici, riscuote delle indennità giornaliere in seguito a una malattia o a un infortunio, è registrata presso un'assicurazione invalidità statale, riscuote una pensione d'invalidità intera o parziale, o per motivi di salute, non può più svolgere interamente un lavoro corrispondente alla sua formazione e alle sue capacità. 6. Quando un Assicurato presenta un'incapacità di guadagno parziale al momento della sua ammissione alla Fondazione - anche senza essere parzialmente invalido ai sensi dell'assicurazione-invalidità federale AI federale) - e che la causa della sua incapacità di guadagno comporta l'invalidità o il decesso, il diritto alle prestazioni derivante dal presente regolamento a quelle dovute in virtù del minimo LPP. 7. La Fondazione può fare dipendere l'accettazione, l'esclusione o la riduzione delle prestazioni che superano gli obblighi legali dal risultato di un esame medico. In questo caso essa accorda una copertura provvisoria limitata al minimo LPP. Dopo ricevimento del rapporto medico, essa decide in merito alla copertura definitiva con o senza riserva. La durata di una riserva non può tuttavia eccedere cinque anni. In regola generale, la Fondazione segue le decisioni di eventuali riassicuratori. 8. L'esclusione di copertura comporta la soppressione definitiva delle prestazioni d'invalidità e di superstiti della previdenza sovrobbligatoria. 9. La Fondazione statuisce al più tardi entro i sei mesi che seguono il ricevimento del questionari o dell'esame di salute. Se delle riserve sono imposte, esse vengono comunicate all'interessato per iscritto. 10. Se un Assicurato ha omesso di rispondere o ha risposto inesattamente alle questioni poste, rispettivamente se viene appurato che il questionario medico/o il certificato medico consegnato alla Fondazione è inesatto o incompleto, la Fondazione può rinunciare al contratto di previdenza e rifiutare definitivamente di pagare la parte delle prestazioni d'invalidità e di decesso di competenza della previdenza professionale più estesa. La Fondazione informerà l'assicurato della sua decisione in un lasso di tempo di 6 mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza con certezza della reticenza. 11. Se un Assicurato diventa invalido o decede prima che la Fondazione abbia statuito, quest'ultima versa all'assicurato o ai suoi aventi diritto almeno le prestazioni risultanti dall'applicazione della LPP e dalla prestazione d'entrata apportata.

6 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / Nessuna nuova riserva di salute è applicata per le parti di prestazioni che sono state acquisite mediante prestazioni di libero passaggio. 13. Delle riserve applicate sullo stato di salute da precedenti istituti di previdenza possono essere riprese. Esse sono valide per una durata massima di cinque anni a contare dalla data della loro notifica all'assicurato da parte del precedente istituto di previdenza. 14. In caso di sopravvenienza, durante il suo periodo di validità, del rischio collegato alla riserva emessa, le prestazioni sono ridotte definitivamente a concorrenza della previdenza riscattata mediante la prestazione d'uscita apportata e, in mancanza, al minimo obbligatorio secondo la LPP. 15. Le disposizioni dei capoversi 3 a 11 qui sopra si applicano per analogia al momento di un aumento del salario assicurato o di un cambiamento di piano. In questo caso, l'accettazione della copertura concerne unicamente la differenza fra le nuove e le vecchie prestazioni. Art. 7 Salariati non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa 1. Non sono ammessi alla Fondazione: i salariati aventi raggiunto o superato l'età della pensione ordinaria (tranne eccezione ricordata all'art. 20); le persone il cui datore di lavoro è sottomesso all'obbligo di versare contributi all'avs; i salariati assunti per una durata limitata che non supera tre mesi. Tuttavia, i salariati la cui durata d'assunzione o di missione è limitata, sono sottomessi all'assicurazione obbligatoria quando: - i rapporti di lavoro sono prolungati al di là di tre mesi, senza che ci sia interruzione dei detti rapporti: in questo caso, il salariato è sottomesso all'assicurazione obbligatoria dal momento in cui il prolungamento è stato convenuto; - parecchie assunzioni presso uno stesso datore di lavoro o missioni per conto di una stessa azienda locatrice di servizi durano in totale più di tre mesi e nessuna interruzione supera tre mesi: in questo caso, il salariato è sottomesso all'assicurazione obbligatoria dall'inizio del quarto mese di lavoro; quando è stato convenuto, prima dell'inizio del lavoro, che il salariato è assunto per una durata totale superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia nello stesso tempo dei rapporti di lavoro; i salariati esercitanti un'attività accessoria in un'azienda affiliata, se sono già assoggettati all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; i salariati invalidi ai sensi dell'ai federale per almeno il 70% ; i salariati senza attività in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha probabilmente un carattere durevole, e che beneficiano di misure di previdenza sufficienti all'estero (a condizione che essi giustifichino la loro domanda di esonero dall'ammissione alla Fondazione). 2. La Fondazione non pratica l'assicurazione facoltativa secondo l'articolo 46 LPP. La Fondazione pratica l'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 47 LPP unicamente per gli Assicurati che lasciano la previdenza professionale obbligatoria perché vanno a lavorare, per una durata limitata, in una società all'estero, che è economicamente legata al datore di lavoro. Essi possono scegliere di mantenere sia l'insieme della loro previdenza professionale, sia unicamente la loro previdenza vecchiaia.

7 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 Gli Assicurati che desiderano beneficiare di questa assicurazione esterna devono ottenere l'accordo del datore di lavoro e comunicare la loro domanda un mese prima della data in cui lasciano la previdenza professionale. Devono consegnare una copia del loro nuovo contratto di lavoro ed indicare il(i) paese(i) in cui si recano a lavorare e a risiedere. L'assicurazione inizia dal giorno successivo l'uscita dalla previdenza professionale obbligatoria, ma al più presto dal momento in cui la loro domanda è stata accettata. La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare o di limitare la copertura dei rischi in caso d'invalidità o di decesso. La Fondazione statuisce al più tardi entro i sei mesi che seguono il ricevimento della domanda. Il datore di lavoro svizzero è responsabile del versamento dei contributi. L'assicurazione prende fine quando i rapporti di lavoro con la società all'estero prendono fine per una causa diversa dal decesso, invalidità e pensione; quando l'assicurato e il datore di lavoro svizzero lo domandano, o in caso di ritardo nel pagamento dei contributi e se il datore di lavoro non rispetta l'ingiunzione che gli è stata consegnata. Per il sovrappiù, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia. Art. 8 Inizio e fine dell'assicurazione 1. L'assicurazione inizia nello stesso tempo dei rapporti di lavoro. 2. L'assicurazione prende fine quando il salario minimo non è più raggiunto in modo durevole o in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro nella misura in cui non esiste nessun diritto a prestazioni in caso di vecchiaia, decesso, invalidità o incapacità di lavoro. 3. Al momento di un congedo non pagato, l'assicurazione è mantenuta conformemente al regolamento e al piano di previdenza durante una durata a convenire, ma di due anni al massimo.. Il datore di lavoro e l'assicurato possono chiedere alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta firmata dalle due parti, che l'assicurazione sia parzialmente (previdenza vecchiaia) o interamente (previdenza vecchiaia e rischi) sospesa durante questo periodo. La Fondazione avrà diritto all'insieme dei contributi regolamentari che coprono il proseguimento dei rapporti di previdenza. 4. Se il salario annuo AVS di un Assicurato diminuisce al di sotto dell'importo fissato all'art. 2, capoverso 1, LPP senza che delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità diventino esigibili, l'assicurazione decesso e invalidità dell'assicurato si estingue. Il suo avere di vecchiaia è utilizzato conformemente all'art. 42 del presente regolamento. 5. Se il salario annuo AVS di un Assicurato diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato e l'obbligo di versare i contributi sono mantenuti almeno per la durata dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario. L'Assicurato può tuttavia domandarne la riduzione. Art. 9 Obbligo d'informare 1. Al momento dell'affiliazione all'istituto di previdenza, gli Assicurati sono tenuti a presentare spontaneamente alla Fondazione i conteggi d'uscita dagli istituti di previdenza precedenti. Inoltre, al momento dell'affiliazione e in caso d'aumento ulteriore delle prestazioni, essi sono tenuti ad informare la Fondazione sul loro stato di salute nella misura in cui ciò sia utile alla stima dei rischi. La Fondazione può esigere la consultazione di un medico di sua scelta. 2. Gli Assicurati devono informare la Fondazione sugli eventuali importi e date dei riscatti effettuati durante i tre ultimi anni prima dell'affiliazione presso la Fondazione e comunicarle tutti i dati necessari nell'ambito dei riscatti secondo l'articolo 47 del presente regolamento.

8 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / Quando l'assicurato non ha dichiarato un rischio importante di cui aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza, la Fondazione può ridurre o sopprimere, nella misura delle disposizioni legali, le prestazioni regolamentari. Avverte allora l'assicurato in un termine di sei mesi a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza della violazione al dovere d'informare. L'articolo 6, capoverso 5 del presente regolamento resta riservato. 4. Le disposizioni legali usuali relative alla reticenza sono riservate per la parte delle prestazioni assicurate eccedenti le prestazioni legali. 5. Gli Assicurati sono tenuti ad annunciare alla Fondazione in un termine di 30 giorni i cambiamenti di stato civile nonché l'inizio o la fine di un obbligo di sostentamento. Ogni cambiamento del grado d'attività della capacità di guadagno deve essere annunciato pure senza indugio alla Fondazione. 6. Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendita devono presentare un certificato di vita o di stato civile emesso a loro spese. 7. I beneficiari di pensioni d'invalidità, di coniuge superstite, di partenariato registrato o di concubino devono fornire tutte le informazioni e documenti giustificativi necessari alla Fondazione sulla totalità d' eventuali redditi da prendere in conto ( ad esempio delle prestazioni sociali svizzere e straniere, prestazioni fornite da altre casse pensioni, reddito proveniente da un'attività lucrativa). 8. I beneficiari di rendite di figlio o d'orfano che vogliono fare valere il loro diritto a una rendita al di là di 18 anni compiuti devono fornire periodicamente un'attestazione dell'organismo di formazione che verte sulla natura e la durata della formazione. 9. La Fondazione è abilitata a sospendere il pagamento delle sue prestazioni fino a comunicazione delle informazioni e documenti necessari. Nessun interesse viene versato per le prestazioni il cui ritardo di pagamento è causato dal beneficiario. Art. 10 Obblighi d'informare dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro informano immediatamente la Fondazione di qualsiasi fatto atto a fare nascere, modificare o estinguere il diritto alle prestazioni, segnatamente l'inizio e la fine dell'incapacità di lavoro e dei rapporti di servizio. 2. I datori di lavoro sono tenuti in particolare a fornire dei dati affidabili relativi ai salari assicurati e agli stipendi versati sotto una forma adeguata e nei termini necessari. 3. Il datore consegna ai suoi impiegati Assicurati l'insieme delle informazioni trasmesse dalla Fondazione e che sono loro destinati 4. Il datore di lavoro che omette di trasmettere un'informazione o che trasmette un'informazione errata deve, all'occorrenza, riparare il danno causato alla Fondazione. Art. 11 Informazioni fornite agli Assicurati 1. Almeno una volta all'anno, un certificato di previdenza è emesso dalla Fondazione per ogni Assicurato su cui figurano l'avere di vecchiaia secondo i minimi definiti dalla LPP, l'avere di vecchiaia accumulato, le prestazioni assicurate, la prestazione di libero passaggio, il salario e i contributi versati alla Fondazione. Se c'è una divergenza fra le indicazioni menzionate nel certificato di previdenza e quelle derivanti dal presente regolamento, queste ultime fanno fede.. 2. La Fondazione fornisce costantemente delle informazioni sull'organizzazione, il finanziamento e i membri dell'organo paritetico sul suo sito Internet ( 3. Ogni Assicurato può esigere che la Fondazione gli comunichi tutti i dati individuali, gli consegni i conti annui, il rapporto annuo, delle informazioni sul rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese d'amministrazione, i principi di calcolo del capitale di copertura, le provviste supplementari e il grado di copertura.

9 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / La base dell'informazione degli Assicurati data dalla Fondazione è costituita dal più recente rapporto dell'esperto autorizzato in materia di previdenza professionale redatto conformemente all'art. 52e, capoverso 1, LPP. Art. 12 Prestazione d'entrata 1. L'Assicurato ha l'obbligo di portare alla Fondazione le prestazioni d'uscita provenienti dai precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. 2. Le prestazioni d'uscita portate sono accreditate sul conto individuale dell'assicurato. 3. Se la prestazione d'uscita non è totalmente assorbita, l'assicurato può utilizzare l'importo restante per mantenere la sua previdenza sotto un'altra forma ammessa. 4. L'Assicurato può ugualmente procedere a un riscatto secondo l'articolo 47 del presente regolamento II DISPOSIZIONI RELATIVE AL SALARIO Art. 13 Salario determinante 1. Il datore di lavoro fissa il salario annuo determinante e l'annuncia alla Fondazione al 1 gennaio di ogni anno o al momento di un'entrata in servizio. Su richiesta del datore di lavoro, i cambiamenti di salario che intervengono nel corso dell'anno sono presi in conto. 2. Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo secondo la legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) convenuto il 1 gennaio dell'anno o all'inizio del contratto di lavoro. Gli elementi di salario di natura occasionale non sono presi in considerazione, a meno di disposizioni contrarie nel piano di previdenza. Per elemento di natura occasionale, si intendono segnatamente i premi speciali, le ore straordinarie, le indennità di funzione, le gratifiche e le indennità di buonuscita, le provvigioni e i riscatti finanziati dal datore di lavoro. 3. Quando un Assicurato è occupato durante meno di un anno (ad esempio stagionale, personale temporaneo), il suo salario determinante è reputato essere quello che egli otterrebbe lavorando tutto l'anno. 4. Per gli Assicurati le cui condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, il salario assicurato è fissato in modo forfettario, d'intesa fra il datore di lavoro e l'assicurato, sulla base dell'ultimo salario AVS annuo dell'assicurato. I cambiamenti già convenuti al momento della fissazione del salario sono presi in considerazione. Il salario assicurato può anche essere fissato sulla base del salario periodico convenuto e del tasso medio d'attività, convertito in salario annuo quando l'assicurato esercita la sua attività presso il datore di lavoro da meno di un anno. 5. Il salario assicurato o il reddito assicurato dei lavoratori indipendenti non deve superare il reddito sottoposto al contributo AVS. 6. Il salario assicurabile è in tutti i casi limitato a dieci volte l'importo limite superiore secondo l'art. 8 capoverso 1 LPP. 7. Se l'assicurato dispone di parecchi rapporti di previdenza e che la somma dei suoi salari sottoposti all'avs supera il limite, egli deve informare la Fondazione di tutti i rapporti di previdenza esistenti e dei salari assicurati in questo ambito.

10 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'istituto di previdenza tutti i salari sottoposti all'assicurazione obbligatoria, e di fornirgli le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia nonché al calcolo dei contributi in un termine di 30 giorni dopo la modifica. Deve dare inoltre all'organo di revisione le informazioni di cui quest'ultimo ha bisogno per svolgere il suocompito. Art. 14 Salario assicurato Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Se necessario, le deduzioni di coordinamento nonché gli importi minimi e massimi sono adattati alle disposizioni della LPP. Quando il salario assicurato diminuisce in seguito all'aumento legale della deduzione di coordinamento, il salario corrente resta immutato affinché l'assicurato resti sottomesso nella misura in cui il piano d'assicurazione lo prevede. Art. 15 Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato 1. L'Assicurato avente raggiunto l'età di 58 anni e il cui salario determinante secondo l'articolo 14 diminuisce della metà al più può chiedere il mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato, al più tardi fino all'età della pensione ordinaria. In caso di riduzione successiva, la diminuzione di metà si calcola sul salario determinante al giorno della prima riduzione. 2. In deroga agli articoli 45 e 46, i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato nell'ambito del mantenimento della previdenza sono integralmente finanziati dall'assicurato. Il datore di lavoro potrà associarsi a questo finanziamento a titolo facoltativo. 3. La maggiorazione del 4 percento per anno d'età seguente il 20 anno secondo l'articolo 17 LFLP, rispettivamente l'articolo 41 del presente regolamento, non è calcolata su questi contributi. 4. Per tutto il tempo che il salario assicurato è mantenuto ai sensi del capoverso 1, l'assicurato non può essere messo a beneficio di una pensione anticipata parziale. Art. 16 Particolarità 1. Per l'assicurato che presenta un'incapacità di guadagno parziale ai sensi dell'ai federale, gli importi-limiti menzionati all'occorrenza nel piano di previdenza sono fissati proporzionalmente alla capacità di guadagno. 2. In caso d'invalidità parziale di una persona assicurata, la sua assicurazione viene scissa in un parte attiva corrispondente al suo grado di capacità di guadagno e una parte passiva corrispondente al suo grado d'invalidità (il grado della rendita versata) conformemente all'articolo 23, capoverso 4. E' determinante per la ripartizione il salario assicurato valido immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno avente causato l'invalidità. 3. La parte di salario assegnata alla parte passiva dell'assicurazione resta costante. Per la parte attiva dell'assicurazione, il reddito ottenuto nell'ambito della capacità di guadagno costituisce il salario annuo determinante. E' proceduto in modo analogo per le persone parzialmente invalide al momento dell'ammissione. 4. L'Assicurato assunto simultaneamente da parecchi datori di lavoro è assicurato, nell'ambito del presente regolamento, per il salario ricevuto dall'azienda affiliata 5. Il piano di previdenza può prevedere che le eventuali deduzioni di coordinamento e montantilimiti per le persone occupate a tempo parziale sono determinate proporzionalmente al loro grado d'occupazione effettivo.

11 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 III PRESTAZIONI Art. 17 Scorcio delle prestazioni 1. In applicazione del presente regolamento la Fondazione fornisce le prestazioni seguenti : a. in caso di pensione: rendite di vecchiaia art. 19 rendite per figli di pensionato art. 22 b. in caso d'invalidità: rendite d'invalidità art. 23 rendite per figlio d'invalido art. 24 liberazione dal pagamento dei contributi art. 25 c. in caso di decesso rendite di coniuge, di partner e di concubino art rendite per orfani art. 31 capitali-decesso art. 32 d. in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro: prestazioni di libero passaggio art Le prestazioni sono assicurate in caso di malattia o di infortunio. In caso d'infortunio, gli art. 35 e 36 del presente regolamento restano riservati. 3. Il diritto alle prestazioni non si prescrive se l'assicurato non ha lasciato la Fondazione al momento dell'insorgenza del caso di previdenza. 4. Il diritto di domandare la restituzione si prescrive per un anno a contare dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi per cinque anni dopo il versamento della prestazione Se il diritto di domandare la restituzione nasce da un atto punibile per cui il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. 5. Se la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza dell'assicurato e che egli non è affiliato all'istituto di previdenza tenuto a fornirgli delle prestazioni al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione, la Fondazione versa la prestazione preliminare. Questa prestazione è limitata alla prestazione secondo i minimi definiti dalla LPP. Se viene accertato che un altro istituto di previdenza è tenuto a versare la prestazione, la Fondazione ripercuote la sua pretesa su di esso. 6. Altre prestazioni possono essere accordate conformemente al piano di previdenza. 7. Il piano di previdenza definisce le prestazioni assicurate per ogni azienda affiliata. Art. 18 Avere di vecchiaia 1. Un conto di vecchiaia individuale è tenuto per ogni Assicurato onde finanziare le prestazioni di vecchiaia. Questo conto è aperto al momento in cui inizia la previdenza vecchiaia secondo il piano di previdenza.

12 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / Il conto vecchiaia è accreditato: da accrediti di vecchiaia da prestazioni d'uscita provenienti da precedenti istituti di previdenza da prestazioni di riscatto da versamenti unici facenti seguito a un divorzio sotto riserva d'accettazione da parte della Fondazione da rimborsi di versamenti anticipati a titolo d'incoraggiamento alla proprietà dell'abitazione sotto riserva d'accettazione da parte della Fondazione da interessi e altri attribuzioni 3. Il conto vecchiaia è addebitato: da versamenti effettuati in seguito a un divorzio da versamenti anticipati a titolo d'incoraggiamento alla proprietà dell'abitazione. 4. L'ammontare annuo degli accrediti di vecchiaia da versare è fissato nel piano di previdenza, non è calcolato d'interessi per l'anno in corso. 5. L'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente e portato a credito del conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile. 6. Quando una prestazione di libero passaggio o un riscatto è portato/versato nel corso dell'anno, l'interesse è calcolato al prorata temporis. 7. In caso di sinistro o se un Assicurato lascia la Fondazione nel corso dell'anno, l'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente fino al giorno del diritto alla prestazione di libero passaggio. 8. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse annuo accreditato sui conti avere di vecchiaia rispettando le disposizioni legali. Questo tasso è in linea di massima almeno pari al tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale nell'ambito della LPP. Tuttavia, se l'equilibrio finanziario della Fondazione o la messa a livello delle riserve necessarie alla gestione della Fondazione lo esigono, il Consiglio di fondazione è abilitato ad applicare un tasso d'interesse inferiore senza che questo possa scendere al di sotto dello 0 %. Le disposizioni legali sono riservate. A. Prestazioni di vecchiaia Art. 19 Rendita di vecchiaia 1. A meno di disposizioni contrarie figuranti nel piano di previdenza, quando l'assicurato raggiunge l'età della pensione ordinaria, una rendita di vecchiaia vitalizia diventa esigibile. 2. La rendita di vecchiaia è calcolata applicando il tasso di conversione fissato dal Consiglio di fondazione su raccomandazione del suo esperto (Allegato 2). 3. Quando un Assicurato è invalido ai sensi dell'ai federale nel momento in cui raggiunge l'età della pensione ordinaria, la sua rendita di vecchiaia non può essere inferiore alla rendita d'invalidità secondo la LPP compreso l'adattamento all'evoluzione dei prezzi. 4. Quando un Assicurato cessa ogni attività lucrativa dopo l'età di 58 anni, egli può domandare di essere messo a beneficio della sua prestazione di pensione anticipata o differire il versamento della sua rendita di vecchiaia, ma al più tardi fino all'età della pensione ordinaria. Il tasso di conversione è adattato in funzione dell'età raggiunta.

13 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 Può ugualmente domandare l'assegnazione della sua prestazione d'uscita secondo il capitolo IV del presente regolamento. Eccezionalmente, un'età di pensione può essere inferiore a 58 anni al momento di ristrutturazione dell'azienda o per rapporti di lavoro in cui un'età di pensione inferiore è prevista per motivi di sicurezza pubblica. La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensione anticipata può essere riscattata interamente o parzialmente con un apporto supplementare (apporto unico o contribuzioni supplementari di riscatto). Se una persona assicurata non prende la sua pensione alla data prevista conformemente al riscatto effettuato, le disposizioni dell'articolo 47 capoverso 10 sono applicabili. 5. L'Assicurato che beneficia di una pensione anticipata può chiedere il versamento di una rendita-ponte AVS. Questa rendita è uguale alla percentuale della rendita individuale massima AVS nella tabella dell'allegato per le età di pensione ordinaria di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. La rendita-ponte è versata fino all'età di pensione ordinaria secondo l'articolo 5 del presente regolamento. A partire da questa età, la rendita di pensione vitalizia è ridotta per compensare la rendita-ponte AVS. Quando l'età della pensione ordinaria menzionata nel piano di previdenza è diversa dall'età di pensione di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, la tabella figurante nell'allegato non può essere utilizzata. Una tabella adattata all'età di pensione del piano di previdenza deve essere chiesta alla Fondazione. Art. 20 Pensione differita 1. Quando un Assicurato continua la sua attività al di là dell'età della pensione ordinaria, l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia può essere prolungata fino alla cessazione definitiva della sua attività lucrativa, ma al massimo fino a 70 anni. 2. Più alcun contributo di rischio (invalidità e decesso) è dovuto in caso di pensione differita. Gli altri contributi e spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia. 3. Una persona assicurata che diventa invalida ai sensi del presente regolamento quando ha continuato un'attività lucrativa al di là dell'età della pensione ordinaria perde ogni diritto a prestazioni d'invalidità della Fondazione per l'attività lucrativa che resta assicurata, soltanto le sono acquisite le prestazioni di vecchiaia ancora assicurate. 4. In caso di decesso, le prestazioni di superstiti sono finanziate dall'avere di vecchiaia a disposizione e calcolate sulla base delle prestazioni regolamentari. 5. L'ammontare della rendita vecchiaia equivale all'avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per il tasso di conversione fissato dal Consiglio di fondazione e corrispondente all'età effettiva della pensione. 6. La continuazione dell'assicurazione è proporzionale all'attività lucrativa residuale. Art. 21 Pensione parziale 1. Fra 58 e 70 anni compiuti, l'assicurato può prendere una pensione parziale, con l'accordo del suo datore di lavoro. La pensione deve raggiungere almeno il 30% del suo tasso d'occupazione attuale, e il suo tasso d'occupazione restante deve raggiungere almeno il 30%. Il tasso di pensione corrisponde al rapporto fra la diminuzione del salario assicurato e il salario assicurato prima della diminuzione, tenendo conto del tasso d'occupazione minimo precitato. 2. In caso di pensione parziale, il capitale di vecchiaia è diviso in due parti in funzione del tasso di pensione: a. per la parte corrispondente al tasso di pensione, la persona è considerata come un beneficiario di rendite;

14 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 b. per l'altra parte, la persona è considerata come un Assicurato; in questo caso, la soglia d'entrata e l'importo di coordinamento sono adattati in funzione del tasso di pensione.

15 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / La messa in pensione parziale è irrevocabile e l'assicurato non può in un nessun caso domandare di essere messo al beneficio di una rendita di vecchiaia parziale supplementare. 4. Se una persona assicurata diventa invalida ai sensi del presente regolamento dopo avere preso una pensione parziale anticipata, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità della Fondazione, nei limiti dell'attività lucrativa che resta assicurata. Art. 22 Rendita per figlio di pensionato 1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figlio di pensionato per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita d'orfano. Per quanto concerne l'estensione di questo diritto, le disposizioni dell'art. 31, cifra 2, capoverso 2 del presente regolamento si applicano per analogia. 2. L'importo annuo della rendita per figlio di pensionato è determinato secondo il piano di previdenza. B. Prestazioni d'invalidità Art. 23 Rendita d'invalidità 1. Hanno diritto a delle prestazioni d'invalidità le persone che: a. sono invalide per almeno il 40%ai sensi dell'ai, e che erano assicurate quando è sopraggiunta l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità; b. in seguito a un'infermità congenita, erano colpite da un' incapacità di lavoro compresa frail 20 e il40% all'inizio dell'attività lucrativa e che erano assicurate quando l'incapacità dilavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è aggravata per raggiungere il 40%almeno; c. essendo diventate invalide prima della loro maggiore età (articolo. 8, capoverso 2 LPGA),erano colpite da un'incapacità di lavoro fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e che erano assicurate quando l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è aggravata per raggiungere il 40% almeno. In tutti casi, se il diritto a delle prestazioni d'invalidità si fonde sulle lettere b o c qui sopra, esse si limitano a quelle definite dalla LPP. 2. C'è invalidità quando l'assicurato è invalido ai sensi dell'assicurazione invalidità federale eche era affiliato presso la Fondazione quando è sopraggiunta l'incapacità di lavoro la cuicausa è all'origine dell'invalidità. 3. Quando la decisione dell'ai è manifestamente insostenibile, la Fondazione non è legata alladetta decisione e può decidere di valutare personalmente l'invalidità. Inoltre, conformementeall'articolo 52 LPGA la Fondazione si riserva la possibilità di fare opposizione a una decisione dell'ai federale. 4. La proporzione delle rendite, in funzione del grado d'invalidità riconosciuto dall'ai, è fissato secondo l'articolo 24 della LP, ossia l'assicurato ha diritto: a. alle prestazioni intere se la sua invalidità è del 70% almeno; b. a tre quarti delle prestazioni se la sua invalidità è del 60% almeno; c. alla metà delle prestazioni se la sua invalidità è del 50% almeno; d. a un quarto delle prestazioni se la sua invalidità è del 40% almeno.

16 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / La lettera f delle disposizioni transitorie della LPP prevista dalla 1 revisione è applicabile; a. Le rendite d'invalidità in corso prima del 1 gennaio 2005 sono rette dal precedentediritto. b. Fino al 31 dicembre 2006, le rendite d'invalidità sono fondate sul precedente diritto. c. Se il grado d'invalidità diminuisce al momento della revisione di una rendita in corso, quest'ultima è presa in considerazione secondo il precedente diritto. 6. Il diritto alle prestazioni d'invalidità secondo il minimo LPP prende nascita nello stessotempo di quello alle prestazioni dell'ai, e può essere differito fino alla fine del diritto al salario o d' indennità che lo sostituiscono, finanziate almeno per metà dal datore di lavoro e parialmeno all'80% della perdita di salario. I periodi d'incapacità di guadagno rilevantedallo stesso caso possono essere accumulati. 7. Se l'assicurato ha fruito della sua capacità di guadagno totale per più di un anno senzainterruzione prima di una recidiva (riapparizione di un'invalidità rilevante dallo stesso caso),un nuovo termine d'attesa comincia a decorrere. Se l'assicurato recidiva prima del termine di un anno e che delle prestazioni sono venute a scadenza, queste sono assegnate senza nuovo termine d'attesa e gli adattamenti sopraggiunti nel frattempo sono annullati. 8. Se il termine d'attesa convenuto è pari a12 mesi o più e se esiste un'assicurazione d'indennità giornaliera, la rendita assicurata è versata a partire dal giorno in cui si estingue il diritto all'indennità giornaliera, al più tardi dopo la scadenza del termine d'attesa convenuto. 9. Il diritto alla rendita si estingue alla scomparsa dell'invalidità, quando il grado d'invalidità o dell'incapacità di lavoro diventa inferiore al grado minimo del 40%, al decesso dell'assicurato o quando quest'ultimo raggiunge l'etàdella pensione ordinaria o quella fissata nel piano di previdenza. 10. L'importo della rendita d'invalidità intera è fissato dal piano di previdenza. 11. In caso di modifica del piano d'assicurazione, le nuove disposizioni del piano d'assicurazione relative alla rendita d'invaliditàsono applicabili soltanto per i casi d'invalidità per cui la data d'incapacità di lavoro, all'origine dell'invalidità, è posteriore alla data d'entrata in vigore delle nuove disposizioni. 12. In caso d'estinzione del diritto a una renditad'invalidità in seguito alla scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio all'altezza del suo conto vecchiaia costituito, sotto riserva del capoverso Le disposizioni dell'articolo 26a LPP concernenti il mantenimento provvisorio dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o di soppressione della rendita dell'assicurazione-invalidità sono prese in considerazione. Art. 24 Rendita per figlio d'invalido 1. I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figlio d'invalido per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita d'orfano. Per un allargamento di questo diritto, le disposizioni dell'art. 31, cifra 2, capoverso 2 del presente regolamento si applicano per analogia. 2. L'importo annuo della rendita per figlio d'invalido è fissato dal piano di previdenza. In caso d'invalidità parziale, la rendita per figlio d'invalido è calcolata secondo la stessa proporzione delle rendite d'invalidità (vedere art.23 cifre 4 e 5 del presente regolamento). 3. In caso di modifica del piano d'assicurazione, le nuove disposizioni del piano d'assicurazione relative alla rendita per figlio d'invalido sono applicabili soltanto per i casi d'invalidità per cui la data d'incapacità di lavoro, all'origine dell'invalidità, è posteriore alla data d'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

17 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 Art. 25 Liberazione dal pagamento dei contributi 1. In caso d'incapacità di lavoro in seguito a malattia o infortunio, la liberazione dal pagamento dei contributi interviene dopo un termine d'attesa fissato nel piano di previdenza. l periodi d'incapacità di lavoro rilevanti dallo stesso caso possonoessere accumulati. Nei casi di recidive, l'art.23, cifra 7 del presente regolamento si applica per analogia. 2. La liberazione dal pagamento dei contributi è accordato fintantoché l'invalidità persiste, ma al più tardi fino all'età della pensione ordinaria o al decesso dell'assicurato. Il salario assicurato acquisito all'inizio dell'incapacità di lavoro serve di base di calcolo per i contributirisparmio durante la durata dell'invalidità.in caso d'invalidità parziale, la liberazione del pagamento dei contributi è attribuita nella stessa proporzione delle rendite d'invalidità (vedere art.23 cifre 4 e 5 del presente regolamento). 3. Quando il piano di previdenza prevede di dare la scelta fra parecchi piani di contributi, l'esonero verte sui contributi del piano a cui l'assicurato era sottoposto al momento dell'insorgenza dell'invalidità, a meno di disposizioni contrarie figuranti nel piano di previdenza. C. Prestazioni in caso di decesso Art. 26 Rendita di congiunto superstite e di partenariato registrato Se il piano di previdenza prevede delle rendite di coniuge, il diritto prende nascita alle condizioni seguenti: 1. Quando un Assicurato attivo, invalido o pensionato decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita il cui importo è fissato nel piano di previdenza. 2. Il diritto alla rendita prende nascita al decesso ma al più presto al momento in cui cessa il diritto al pieno salario o quando il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità si estingue. 3. Il diritto si estingue al decesso del coniuge superstite o in caso di nuovo matrimonio o di vincolo in un partenariato registrato. Se il beneficiario della rendita si risposa prima dell'età di 45 compiuti, il diritto alla rendita si estingue. In detto caso il coniuge superstite riceve un'indennità corrispondente a tre volte l'importo annuo della rendita di coniuge superstite, ma al minimo all'avere di vecchiaia accumulato. 4. In caso di partenariato registrato, gli effetti sul diritto alla rendita sono identici e il partner registrato superstite ha gli stessi diritti di un coniuge superstite. Art. 27 Rendita di concubino 1. Se viene accertato che, prima di avere raggiunto l'età della pensione ordinaria, i concubini hanno formato una comunità di vita assimilabile al matrimonio o al partenariato registrato, la persona superstite ha diritto a una rendita di concubino, sotto riserva delle condizioni del capoverso Il concubino superstite deve cumulativamente: soddisfare di fatto le condizioni di matrimonio ai sensi del codice civile, rispettivamente le condizioni per la registrazione del partenariato ai sensi della legge sul partenariato registrato; non riscuotere nessuna rendita per superstiti o rendita di partner registrato o di partner superstite o nessun capitale in luogo di una rendita per superstiti o rendita di partner registrato o di partner superstite da un altro istituto di previdenza; avere formato una comunità di vita ininterrotta durante gli ultimi 5 anni precedente immediatamente il decesso con la persona assicurata, sia sovvenire al sostentamento di almeno un figlio che era comune a carico.

18 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / 33 Inoltre, la Fondazione deve avere ricevuto dalla persona assicurata, in vita, la designazione del partner mediante una dichiarazione scritta unilaterale con firma legalizzata, o certificata conforme dalla Fondazione o presentare un contratto stipulato fra i partner se la firma dell'assicurato è stata legalizzata o, dopo la sua morte, le sue ultime volontà, che designano il suo partner come avente diritto. Le ultime volontà devono fare esplicitamente riferimento alla previdenza professionale. 3. La persona superstite deve fornire i documenti necessari alle indagini al più tardi entro i tre mesi che seguono il decesso. Deve presentare delle prove della vita in comune. 4. Tutte le spese e emolumenti sono a carico esclusivo della persona richiedente. D'altronde le disposizioni relative alla rendita di coniuge superstite sono applicabili alla rendita per concubino, sotto riserva dei punti seguenti; Una situazione più favorevole del concubino superstite rispetto al coniuge superstite o al partner registrato è esclusa; La rendita di concubino non è adattata all'evoluzione dei prezzi; Il diritto alla rendita di concubino si estingue definitivamente al decesso del concubino, se il concubino si sposa, fonda una relazione di partenariato registrato o s'impegna in una nuova vita di copia assimilabile al matrimonio; Il versamento di un'indennità unica nonché l'opzione di una ripresa di versamento della rendita per i concubini è esclusa. 5. La rendita di concubino è assicurata soltanto se il piano di previdenza prevede l'assicurazione di una rendita di coniuge superstite. Art. 28 Importo delle rendite di coniuge superstite 1. L'importo delle rendite di coniuge superstite è fissato dal piano di previdenza. 2. Ilconiuge superstite che soddisfa le condizioni per una rendita di coniuge può esigere il versamento di una prestazione in capitale unico. La prestazione in capitale corrisponde al capitale di copertura della rendita di coniuge, capoverso 3 e articolo 39 capoverso 2 riservati. Il coniuge superstite deve comunicare per iscritto il suo desiderio di prestazione in capitale al tardi tre mesi dal sopraggiungere del decesso. La forma scelta è vincolante. 3. Quando l'avere di vecchiaia accumulato supera il capitale di copertura necessario al finanziamento della rendita di coniuge superstite, il saldo è versato sotto forma di capitale al coniuge superstite o al partner registrato. Art. 29 Riduzione e soppressione delle rendite di coniuge superstite 1. L'importo della rendita di coniuge superstite è ridotto se l'età del coniuge è inferiore di più di 10 anni a quella dell'assicurato, dell'invalido o del pensionato.per anno completo o parziale superante la differenza d'età di 10 anni, la riduzione corrisponde all'1% dell'importo della rendita. 2. La rendita di coniuge superstite è ridotta se il matrimonio è stato concluso dopo l'età legale della pensione La riduzione è del 20% per ogni anno completo o parziale superante questo limite d'età. 3. Nessuna rendita di coniuge superstite è dovuta se l'assicurato aveva raggiunto l'età legale della pensione al momento della conclusione del matrimonio e che soffriva di una malattia grave di cui aveva conoscenza e che ha comportato la morte in un lasso di tempo di due anni a contare dalla data del matrimonio.

19 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / Queste restrizioni non sono valide nella misura in cui porterebbero a delle prestazioni inferiori a quelle dovute in virtù della LPP. 5. Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano ai partner registrati e ai concubini. Art. 30 Diritto del coniuge superstite divorziato 1. Nell'ambito delle prestazioni minime legali, il coniuge superstite divorziato è assimilato al coniuge superstite, in caso di decesso del suo ex-coniuge, a condizione che il suo matrimonio sia durato dieci anni almeno e che abbia beneficiato, in virtù della sentenza di divorzio, di una rendita o di un'indennità in capitale in luogo di una rendita vitalizia. 2. Egli ha diritto a delle prestazioni soltanto nella misura in cui le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio superano quelle delle altre assicurazioni, in particolare quelle dell'avs federale e dell'ai federale, fino a concorrenza tuttavia delle prestazioni della LPP. 3. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano ai partner registrati. Art. 31 Rendita per orfano 1. I figli di un Assicurato attivo, invalido o pensionato deceduto hanno diritto a delle rendite perorfano. I figli raccolti o riconosciuti ai sensi del Codice Civile hanno lo stesso diritto. 2. Il diritto prende nascita al decesso dell'assicurato ma al più presto al momento in cui cessa il diritto al pieno salario o quando il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità si estingue. Il diritto si estingue al decesso dell'orfano, ma al più tardi all'età convenuta nel piano di previdenza. Tuttavia, sussiste fino all'età di 25 anni nei casi seguenti: fintantoché gli orfani fanno un apprendistato o degli studi; per gli orfani che sono invalidi, per almeno il 70%, fino a quando essi ricuperano la loro capacità di guadagno, a condizione che il figlio non riscuota nessuna rendita d'invalidità della previdenza professionale, dell'assicurazione infortunio o dell'assicurazione militare. 3. L'importo delle rendite per orfano è fissato dal piano di previdenza. Art. 32 Capitali decesso 1. Se un Assicurato o un invalido decede, la Fondazione versa un capitale pari all'avere di vecchiaia accumulato diminuito delle eventuali prestazioni e rendite già versate e sotto deduzione del valore attuale della rendita di coniuge superstiite, di partner registrato superstite, di coniuge superstite divorziato o di partner il cui partenariato registrato è giuridicamente annullato. Nella misura in cui I riscatti non abbiano aumentato le rendite versate in seguito al decesso, il capitale decesso è almeno pari al 100% dei riscatti versati presso la Fondazione, maggiorati dei riscatti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento dell'ammissione alla Fondazione e quelli che l'assicurato ha fatto valere o attestati al momento della sua ammissione, sotto deduzione dei ritiri effettuati per l incoraggiamento alla proprietà in seguito ad un divorzio o per qualsiasi altro motive. 2. Se il piano di previdenza lo prevede, un capitale complementare è versato in caso di decesso di un Assicurato o di un invalido.

20 REGOLAMENTO DI PREVIDENZA / I beneficiari del capitale sono, indipendentemente dal diritto di successione e di qualsiasi disposizione testamentaria, nell'ordine seguente: a. il coniuge, il partner registrato e i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfano ai sensi dell'articolo 31, capoversi 1 e 2 del presente regolamento; b. in mancanza, le persone a carico del defunto o la persona che ha formato una comunità di vita ininterrotta di almeno cinque anni immediatamente prima del decesso o che deve sovvenire al sostentamento di uno o parecchi figli comuni; c. in mancanza, i figli del defunto che non soddisfano le condizioni dell'articolo 31, capoversi 1 e 2 del presente regolamento; d. in mancanza, il padre e la madre del defunto; e. in mancanza, i fratelli e le sorelle del defunto; f. in mancanza, gli altri eredi legali, ad esclusione delle collettività pubbliche, fino a concorrenza dei contributi pagati dall'assicurato o del 50% dell'avere di vecchiaia. Nessuna prestazione per superstiti non è dovuta secondo la lettera b, quando il beneficiario riscuote una rendita di coniuge superstite. 4. Il capitale è ripartito a parti uguali fra i beneficiari di una stessa categoria. 5. In mancanza dei beneficiari qui sopra, l'avere di vecchiaia resta acquisito alla Fondazione per essere utilizzato a fini di previdenza. D. Disposizioni generali che si applicano alle prestazioni Art. 33 Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia è una fondazione svizzera che ha come obiettivo di versare dei sussidi agli istituti di previdenza la cuistruttura d'età è sfavorevole; di garantire le prestazioni legali dovute da istituti di previdenza diventati insolventi. 2. Secondo l'art. 57 LPP, la Fondazione è affiliata di pieno diritto al fondo di garanzia. Art. 34 Adattamento all'evoluzione dei prezzi 1. Le rendite di superstiti e d'invalidità minime legali, in corso da più di tre anni,devono essere adattate all'evoluzione dei prezzi, conformemente alle prescrizioni promulgate dal Consiglio federale, fino all'età legale della pensione. L'adattamento è limitato alla parte obbligatoria della previdenza. Può essere compensato in tutto o in parte dalle prestazioni della parte estesa. 2. Nei limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione, il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le altre rendite devono essere adattate. I conti annui comprendono dei commenti su questa decisione. Art. 35 Rapporti con altre assicurazioni 1. Al momento di un sinistro secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni (LAA) o la legge federale sull'assicurazione militare (LAM) prima dell'età della pensione ordinaria, la priorità è data alle prestazioni risultanti dalle leggi precitate. Se queste prestazioni, aggiunte ad altri redditi da prendere in conto secondo l'art. 36, cifra 1, del presente regolamento, non superano il 90% del guadagno di cui si può presumere che l'assicurato sia privato, la Fondazione versa la differenza fino a concorrenza tuttavia delle prestazioni secondo LPP. La liberazione dal pagamento dei contributi secondo l'articolo 25 del presente regolamento e il versamento dei capitali-decesso secondo l'art. 32 del presente regolamento restano tuttavia garantiti in totalità.

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nei piani il presente ordinamento per la previdenza

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione Coiffure & ESTHÉTIQUE (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza B3 A partire dal 1 luglio 2013 entra in

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015 Cassa pensione Macellai (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2015 Prima parte del piano di previdenza: S5 o S5U Per la previdenza professionale descritta

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza BB A partire dal 1 luglio 2013 entra in vigore per le

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014 Cassa pensione Macellai (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2014 Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Per la previdenza professionale

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 4 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2008

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 4 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2008 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 4 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2008 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 7 maggio 2008, il Consiglio di fondazione della

Dettagli

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009 Prima parte: piano di previdenza R A partire dal 1 gennaio 2009 entra in vigore per le persone assicurate nei piani R1 R3 il presente ordinamento per

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 3 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 luglio 2007 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 3 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 luglio 2007 1 Preambolo 1. A seguito della decisione del 3 maggio 2007, il Consiglio di fondazione della

Dettagli

REGOLAMENTO 2013. Prima parte: piano di previdenza A40.3. (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO 2013. Prima parte: piano di previdenza A40.3. (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2013 Prima

Dettagli

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Cassa pensione PANVICA (proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013 Prima parte: piano di previdenza KU33a A partire dal 1 luglio 2013 per tutte le

Dettagli

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Valido dal 1 o gennaio 2015 Indice Art. 1 Regolamento

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 1 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 gennaio 2006

Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia. Aggiunta 1 al Regolamento 2005. In vigore dal 1 gennaio 2006 Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia Aggiunta 1 al Regolamento 2005 In vigore dal 1 gennaio 2006 1 Preambolo 1. Tramite la decisione del 3 novembre 2005, il Consiglio di fondazione della Cassa

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U

Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Cassa pensione Macellai (proparis - Previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2009 Prima parte del piano di previdenza: S1 - S4 risp. S1U - S4U Per la previdenza professionale descritta nelle Disposizioni

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza 0.0 HOTELA Fondo di previdenza Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 0 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49, www.hotela.ch

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro

Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro validi dallo 31.12.2012 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817 70 10 f + 41 41 817 70

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento 3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento. Gli

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni Il vostro attestato di previdenza A prima vista, il vostro

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori. Statuto e regolamento

Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori. Statuto e regolamento Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori Statuto e regolamento Edizione 2002 Statuto Art. 1 Nome, sede e scopo 1.1. La Società Svizzera degli Impresari Costruttori costituisce

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Regolamento di previdenza

Regolamento di previdenza emanato dalla Commissione amministrativa il maggio 0 vista la legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) I. In generale Art. La Cassa pensioni dei Grigioni (Cassa pensioni) offre ai suoi assicurati

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione dicembre 2009 2 Regolamento Indice I. Oggetto

Dettagli

La mia cassa pensione

La mia cassa pensione La mia cassa pensione 2015 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto delle disposizioni della Legge

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013 dicembre 2012 Agli Assicurati dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino INFORMAZIONE SUL PIANO DI RISANAMENTO DELL ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2013

Dettagli

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

Dettagli

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro 2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Per principio, qualsiasi attività derivante da un'attività dipendente viene considerata come salario

Dettagli

Piano di previdenza Perspective

Piano di previdenza Perspective Composizione, contributi e prestazioni in breve Stato 1 gennaio 2014 0 Pagina 1 Questa versione ridotta del Regolamento è stata concepita per permettervi di trovare subito le risposte alle vostre domande

Dettagli

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

3.03 Stato al 1 gennaio 2011 3.03 Stato al 1 gennaio 2011 Rendite per superstiti dell AVS Rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti

Dettagli

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi 2.09 Stato al 1 gennaio 2010 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) Spiegazioni sul certificato d assicurazione Assicurazione di risparmio In vigore dal 1 gennaio 2015 FACSIMILE Personale Signor Gianni Modello Via Modello

Dettagli

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6 Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

HOTELA Fondo di previdenza. Allegato Piano di previdenza «Mega»

HOTELA Fondo di previdenza. Allegato Piano di previdenza «Mega» 01.2015 HOTELA Fondo di previdenza Allegato Piano di previdenza «Mega» Valido dal 1 gennaio 2015 Pagina 1 1. Base Il piano di previdenza è conforme ai requisiti della legge sulla sulla previdenza professionale.

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale.

Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza. Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale. Il certificato di previdenza, allestito e spedito dal vostro istituto di previdenza del personale (fondazione) ogni

Dettagli

Informazioni Sommario

Informazioni Sommario Informazioni Sommario LA VECCHIAIA... 2 L'INVALIDITA'... 2 LA RENDITA Inail E LA REVERSIBILITA'... 3 L'ANZIANITA'... 3 IL PART TIME... 5 AZIENDA O Inps... 5 PENSIONE CONTRIBUTIVA... 5 LA VECCHIAIA Quando

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Contributi delle persone senza attività lucrativa all'avs, all'ai e alle IPG

Contributi delle persone senza attività lucrativa all'avs, all'ai e alle IPG 2.03 Contributi Contributi delle persone senza attività lucrativa all'avs, all'ai e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Regolamento di previdenza della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione gennaio 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore. Indice I. Generalità 1. Basi 3 2. Obbligo

Dettagli

Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung

Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro GEMINI Sammelstiftung Valido dal 1 gennaio 2012 Fa fede la versione originale in tedesco. Indice A Basi e struttura 5 1 Nome e scopo 5 2 Struttura della previdenza 5 3 Affiliazione alla

Dettagli

Annuncio persona senza attività lucrativa

Annuncio persona senza attività lucrativa Per noi la qualità è importante Obbligo contributivo AVS Annuncio persona senza attività lucrativa Siete già iscritto/a presso un'altra cassa di compensazione (CC) quale persona senza attività lucrativa?

Dettagli

ABC pagina 1 / 6. Annuncio persona senza attività lucrativa. Obbligo contributivo AVS. Dati personali. Domicilio (fiscale)

ABC pagina 1 / 6. Annuncio persona senza attività lucrativa. Obbligo contributivo AVS. Dati personali. Domicilio (fiscale) Cassa di compensazione PROMEA Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren Tel. 044 738 53 53, 044 738 53 73 info@promea.ch, www.promea.ch Obbligo contributivo AVS Annuncio persona senza attività lucrativa

Dettagli

4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI

4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI 4.04 Prestazioni dell AI Rendite d invalidità dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a prestazioni dell assicurazione invalidità (AI) gli assicurati cui un danno alla salute di lunga

Dettagli

Cassa pensione Mikron Regolamento. 1 gennaio 2014

Cassa pensione Mikron Regolamento. 1 gennaio 2014 Cassa pensione Mikron Regolamento 1 gennaio 2014 Indice 1. Denominazioni 1 2. Prefazione 2 3. Affiliazione alla Cassa 2 Art. 1 Principio 2 Art. 2 Inizio 2 Art. 3 Informazioni all inizio del rapporto di

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA AGGANCIATE A PARTI DI FONDI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA AGGANCIATE A PARTI DI FONDI Editionen 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA AGGANCIATE A PARTI DI FONDI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Parti acquisite 2 1.2 Riserva matematica 2 1.3 Valore di riscatto 2 1.4 Valori

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Accrediti per compiti educativi

Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Valido dal 1 gennaio 2015 1 Panoramica introduttiva Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare

Dettagli

Annuncio persona senza attività lucrativa

Annuncio persona senza attività lucrativa Ver#m Ifangstrasse 8?Postfach?8952 Schlieren Tel. 044 738 20 70? 044 738 20 77 ak043@verom.ch?www.verom.ch Ausgleichskasse Caisse de compensation Cassa di compensatione ABC Obbligo contributivo AVS Annuncio

Dettagli

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

2.09 Stato al 1 gennaio 2013 2.09 Stato al 1 gennaio 2013 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

1.1 Generalità 1. 1.2 Basi dell assicurazione 1. 2.1 Cerchia di persone 1. 2.2 Anno assicurativo 1

1.1 Generalità 1. 1.2 Basi dell assicurazione 1. 2.1 Cerchia di persone 1. 2.2 Anno assicurativo 1 Condizioni generali d assicurazione applicabili all assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group (previdenza individuale libera 3b) Edizione 01/2015 Sommario

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE Settore previdenza LPP Ai sensi della risoluzione del Consiglio di fondazione del maggio 00 Approvato dal Consiglio federale l'8 settembre 00 Il presente Regolamento

Dettagli

1 Per principio, qualsiasi retribuzione derivante da un attività

1 Per principio, qualsiasi retribuzione derivante da un attività 2.05 Stato al 1 gennaio 2009 Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro Obbligo di versare contributi AVS 1 Per principio, qualsiasi retribuzione derivante da un attività dipendente viene considerata

Dettagli

Certificato di previdenza

Certificato di previdenza www.allianz.ch Certificato di previdenza Marzo 2014 Scheda informativa per l assicurato Il certificato di previdenza del singolo lavoratore viene creato annualmente. Il documento fornisce importanti informazioni

Dettagli

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale

Dettagli

2 1 0 2 E L IA C O S O T N E M A L O G E R REGOLAMENTO SOCIALE

2 1 0 2 E L IA C O S O T N E M A L O G E R REGOLAMENTO SOCIALE REGOLAMENTO SOCIALE 2012 REGOLAMENTO SOCIALE valido a partire dal 1 o gennaio 2012 S U I S A Regolamento sociale 3 Indice 1 Scopo 5 2 Finanziamento della fondazione 5 3 Prestazioni della fondazione 5

Dettagli

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

2.08 Stato al 1 gennaio 2011 2.08 Stato al 1 gennaio 2011 Contributi all assicurazione contro la disoccupazione L assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria 1 Come l assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),

Dettagli

REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE

REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE EDIZIONE 2012 Regolamento d'assicurazione Sommario Pagina R E G O L A M E N T O D I A S S I C U R A Z I O N E 1 1. La Cassa pensioni Swatch Group e la LPP 1 2. Condizioni d'assicurazione

Dettagli

1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015

1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015 1.2015 Generalità Cambiamenti a partire dal 1 gennaio 2015 Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Il presente promemoria informa su quanto cambia in merito a contributi e prestazioni a partire dal 1 gennaio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la maternità

Legge federale sull assicurazione per la maternità Termine di referendum: 9 aprile 1999 Legge federale sull assicurazione per la maternità (LAMat) del 18 dicembre 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 34 quinquies capoverso

Dettagli

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno. Regolamento 2007. In vigore dal 01/01/2007

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno. Regolamento 2007. In vigore dal 01/01/2007 Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno Regolamento 2007 In vigore dal 01/01/2007 Indice Abbreviazioni e campo d'applicazione 1 Prefazione 2 Art. 1 Forma giuridica e scopo

Dettagli

Regolamento di previdenza Gennaio 2014

Regolamento di previdenza Gennaio 2014 Istituto di previdenza Regolamento di previdenza Gennaio 2014 In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca. Copyright by Profond

Dettagli

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento sul pensionamento anticipato 70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni

Dettagli

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) 70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

La Cassa pensioni Posta

La Cassa pensioni Posta La Cassa pensioni Posta Perché un opuscolo? Con questo opuscolo desideriamo aiutarla a comprendere meglio la complessa materia della previdenza professionale e del regolamento di previdenza. L opuscolo

Dettagli

La riforma della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

La riforma della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato La riforma della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato 1. Necessità del risanamento della CPDS: evoluzione negativa della situazione finanziaria e modifica della LPP del 17 dicembre 2010 Evoluzione

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995 80.0 Regolamento sull'assicurazione del 0 giugno 995 (stato luglio 995) emanato dal Governo il 0 giugno 995 visto l'art. 7 cpv. -4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) ) del

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 12.6.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 14.4.2015 (maggioranza: entrare in materia; minoranza: non entrare in materia) Codice civile svizzero

Dettagli

Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Cambiamento nella vita professionale. La previdenza dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Inizio

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di capitale 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di capitale 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di capitale valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI 3 AVERI 3 3 LIVELLI PREVIDENZIALI 3 4 VERSAMENTI VOLONTARI 4 5 PRESTAZIONI

Dettagli

3.01 Prestazioni dell AVS Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'avs

3.01 Prestazioni dell AVS Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'avs 3.01 Prestazioni dell AVS Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'avs Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria

Dettagli

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza,

Dettagli