LOTTO N. 1 Polizza di assicurazione di Tutela Giudiziaria, Spese Legali e Peritali

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1 Procedura aperta per l affidamento dei servizi assicurativi diversi da RCT/O a favore dell ASL 4 Chiavarese e dell ASL 5 Spezzino LOTTO N. 1 Polizza di assicurazione di Tutela Giudiziaria, Spese Legali e Peritali stipulata tra la ASL n 5 Spezzino E l'impresa di Assicurazione: e le Coassicuratrici: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2011 Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2014

2 Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto. DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato in appresso specificato: Amministrazione aggiudicatrice della gara: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: Sinistro: Indennizzo: Insorgenza della Controversia: l Azienda Sanitaria Locale n. 4 Chiavarese il contratto di assicurazione il documento che prova l assicurazione l Azienda Sanitaria Locale n.5 Spezzino il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: tutti i dipendenti l impresa assicuratrice e le coassicuratrici la somma dovuta dal Contraente alla Società il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la prima contestazione formulata a carico degli Assicurati

3 DESCRIZIONE DELLA GARANZIA: La garanzia viene prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente e dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alle attività istituzionali dell Ente Contraente, nonché alle mansioni e/o funzioni esercitate per conto dell Ente. La garanzia è operante per azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile o penale aperti a carico degli Assicurati in conseguenza di fatti e atti connessi all espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio. Sono altresì comprese le spese connesse con l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dagli assicurati per fatto illecito di Terzi. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE La presente assicurazione, aggiudicata con gara per la cui procedura provvede la ASL n. 4 Chiavarese, si intende prestata alle condizioni tutte previste dalla Polizza di Assicurazione nonché dalle Condizioni Particolari pattuite tra la Società e il Contraente. Si precisa che il Contraente della presente polizza è esclusivamente l Azienda Sanitaria Locale n.5 Spezzino. ART. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI L assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro tuttavia l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.) ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto dal Contraente alla Società entro il 30 giorno successivo a tale data. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia cui è assegnato il contratto. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Resta inteso che i premi dovuti dagli Assicurati che abbiano richiesto la rinuncia alla rivalsa da parte della Società per spese relative a controversie addebitabili a colpa grave verranno corrisposti entro i termini previsti dall art. 16 Esclusioni e Rivalsa ART. 5 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto.

4 ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. (art C.C.) ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 8 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (v. anche art. 19) In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando il proprio ufficio competente ne ha avuto conoscenza (art C.C.) L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 15 giorni dalla data del pagamento dello stesso, la Società ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto. ART DURATA DELL ASSICURAZIONE Il presente contratto ha validità dalle ore del 31/12/2011 fino alle ore del 31/12/2014 (scadenza anniversaria al di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest ultimo richiedere la proroga del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. E comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. ART FORO COMPETENTE Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la

5 sede sociale del Contraente. ART RINVIO DELLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere delle spese giudiziali - in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi sede o autorità civile o penale, amministrativa e tributaria - e stragiudiziali. Esse sono: -le spese per l intervento di un legale; -le spese peritali; -le spese di giustizia nel processo penale; -le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all art C.C. ART ESCLUSIONI La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: -il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; -se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l Assicurato; -se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l Assicurato. ART 16 - ESCLUSIONI E RIVALSA La garanzia non sarà operante in relazione a spese per controversie addebitabili a dolo dell Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato. Nel caso predetto e nei casi di controversie addebitabili a colpa grave dell Assicurato, con sentenza passata in giudicato, la Società, dopo aver provveduto alla gestione del sinistro ai sensi del successivo art. 20, ha diritto di rivalersi per ogni somma che abbia pagato in esecuzione del presente contratto. Entro 90 giorni dall inizio di validità del presente contratto, il Contraente fornirà alla Società l elenco nominativo dei soggetti che avranno richiesto questa estensione di garanzia e provvederà al pagamento del premio dovuto per conto dei singoli Assicurati entro 30 giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società. E data facoltà al Contraente di richiedere l inclusione in garanzia di nuovi soggetti in corso d anno. Per queste inclusioni, il premio verrà calcolato pro-rata temporis dalla data di inserimento e verrà addebitato dalla Società al Contraente alla fine di ciascuna annualità assicurativa, unitamente al premio di regolazione previsto dall art. 23.

6 ART LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE o in Svizzera e che vengono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. ART DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie insorte durante il periodo di validità della garanzia stessa e precisamente: - dopo le ore del giorno di decorrenza dell assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. ART DENUNCIA DEL SINISTRO Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e comunque ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Contemporaneamente con la denuncia, l Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale esercente la professione nel Foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia come da successivo art. 20. Qualora l Assicurato dovesse scegliere un legale esercente la professione in un Foro diverso da quello ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente, la Società non riconoscerà le ulteriori spese relative al legale domiciliatario. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato deve conferire mandato. ART GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell interpretazione degli artt. 16 e 17 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell art. 12. ART SCELTA DEL LEGALE L assicurato ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia tra coloro che esercitano la professione nel Foro ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

7 La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti. ART. 22 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il numero delle persone assicurate è il seguente: - Totale Dipendenti n , di cui - Dirigenza Medica, Professionale e Veterinaria n Dirigenza Amministrativa e Tecnica n Posizioni Organizzative n Altro Personale n Il premio finito annuo in acconto sarà calcolato sul monte retribuzioni (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico degli Assicurati) di Euro ,00 (corrispondente all 80% dell importo preventivato in Euro ,00) moltiplicando per il tasso annuo lordo omnicomprensivo del... (il numero totale degli Assicurati viene indicato ai soli fini di una miglior valutazione del rischio). ART REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 80 per cento di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

8 ART MASSIMALI -Euro ,00 per sinistro; -Euro ,00 per anno assicurativo. ART FONDO SPESE - ANTICIPO INDENNIZZI La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura fino alla concorrenza del seguente limite: -Euro ,00 per evento. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. ART. 26 COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. ART. 27 OBBLIGO INFORMATIVO DELLA SOCIETA SUI SINISTRI La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: numero del sinistro; data di denuncia; importo pagato; importo riservato; data del pagamento o della chiusura senza seguito. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. ART INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. ART. 29 CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE DELLA COLPA GRAVE

9 La Società si impegna ad emettere, a richiesta del singolo Assicurato, un singolo contratto per la rinuncia della rivalsa della Società medesima sull Assicurato, relativamente a controversie addebitabili a colpa grave dell Assicurato medesimo, con sentenza passata in giudicato. La predetta richiesta del singolo Assicurato dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dall inizio di validità del presente contratto e con l onere del relativo premio lordo determinato in a carico dell Assicurato medesimo. SEZIONE SECONDA ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI CESSATI DALLA QUALIFICA DI ASSICURATO ART. 30 CONDIZIONI DI COPERTURA Si intendono operanti tutte le condizioni di assicurazione di cui alla Sezione precedente salvo quanto qui di seguito derogato. ART. 31 ESTENSIONE ULTRATTIVA DELLA GARANZIA Relativamente ai soli Assicurati che decadano da tale qualifica per morte, pensionamento, dimissioni o qualsiasi altro motivo, fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa, la garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e che vengano denunciati alla Società entro il termine di 2 (due) anni dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Resta inoltre inteso che, in caso di decesso dell Assicurato, la presente garanzia opererà a favore dei suoi eredi. ART. 32 MASSIMALI Euro ,00 per sinistro, Euro ,00 in aggregato per i sinistri di cui alla presente Sezione. Le parti si danno reciprocamente atto che: i massimali di cui alla presente sezione non si cumulano in alcun caso con quelli previsti dalla prima sezione della presente polizza e pertanto la massima esposizione della Società complessivamente tra le sezioni I e II non potrà superare rispettivamente i limiti per sinistro e per anno assicurativo sopra indicati; la massima esposizione della Società per una o più controversie insorte successivamente alla cessazione dalla qualifica di Assicurato o della polizza non potrà superare l importo di Euro ,00 in aggregato per tutti i sinistri relativi alla presente Sezione. IL CONTRAENTE LA SOCIETA......

10 ASL n. 5 SPEZZINO SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1) L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: Tutela Giudiziaria, Spese Legali e Peritali, nei seguenti termini: Ammontare presunto delle retribuzioni annue = (corrispondente all 80% dell importo preventivato in Euro ,00) Tasso Annuo Lordo pro-mille Calcolo del Premio annuo lordo anticipato Tasso pro-mille X Euro = Euro (in cifre) Euro (in lettere) 2) PREMIO A CARICO DEGLI ASSICURATI PER L ESTENSIONE DI GARANZIA PER COLPA GRAVE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL ART. 29 DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Premio annuo lordo pro capite: -Dirigenza Medica, Professionale e Veterinaria -Dirigenza amministrativa e Tecnica -Posizioni organizzative -Altri dipendenti Euro... (in cifre) Euro... (in lettere) Euro... (in cifre) Euro... (in lettere) Euro... (in cifre) Euro... (in lettere) Euro...(in cifre) Euro...(in lettere) Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dalla Contraente ASL N. 5 SPEZZINO, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore del 31/12 e del 30/6 di ogni annualità assicurativa. Quota di ritenzione % Quota di ritenzione % (Delegataria / Mandataria) (Coassicuratrice / Mandante) LA SOCIETA' (1) (1) L Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri

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