I l t r u st : i l m o ndo ba n car i o, l i m pr esa e l a fam i g l i a
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- Serafino Zani
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1 I l t r u st : i l m o ndo ba n car i o, l i m pr esa e l a fam i g l i a
2 I l t er m i n e Tr u st i n t ed esco è spesso t r adot t o u t i l izz a n d o i t er m ini Treu ha n d o St i f tun g. Tale traduzione genera confusione e dovrebbe essere evitata poiché questi Itermini l t rrichiamano u st : i l due mistituti o ndo del diritto austriaco che ba non n possono car i o, essere l i equiparati m pr esa a quello e del l Trust. a Essi perseguono scopi similari, ma hanno una struttura tecnicolegale completamente differente. fam i g l i a la Stiftung è una persona giuridica, mentre il Trust cosi come il Treuhand non sono considerate tali.
3 I l t r u st e l a d if fico l t à d i r ecez i o n e n ei paesi d i c i vi l l a w
4 L i st i tut o d el Tr u st co n t r a st a con il pr i n c i pi o d i PROPRI ETÀ qu al e Di r i t t o r eal e di reg o l a non sc i n d i bi l e il pr i n c i pi o d el n um er u s c l a u su s (Di r i t t i preor d i nat i e rico n o sc i ut i dal l'o r d inam en t o )
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6 Per o m o g en i z z ar e l a recez i o n e d i qu est o ist i tut o T he Hag u e Con ven t i o n o f the l a w a ppl i ca bl e t o Tr u st s a n d o n t hei r Reco g n i t i o n co n c l u sa al l Ai a i l e en t r at a in vi g o r e il L'Austria non ha mai firmato ne ratificato tale convenzione.
7 I l t r u st i n Aust r i a
8 è n ecessar i o af f r o n t ar e d u e qu est i o n i : la d if f er en z a c he su ssi st e se l a vol o n t à d i chi cost i t u i sce i l Tr u st si m a n if est a co n at t o i n t er vi vo s o con at t o d i u l t i m e vol o n t à i l t r a sf er i m en t o d el l a pr o pr iet à d el Tr u st e g l i ef f et t i su i cr ed i t o r i d el fidu c i ar i o.
9 I l d i r i t t o i n t er n a z i o nal e aust r i aco (I PRG ) al l'ar t. 3 0 I PRG d i spo n e c he l a l eg g e a ppl i ca bi l e ag l i at t i m o r t i s ca u sa d eve seg u i r e l a cit t ad i n a n z a d el d ef u n t o L Ipotesi per la quale il cittadino austriaco voglia istituire un Trust tramite un atto di ultime volontà, è dunque espressamente vietata.
10 Nel ca so i n c u i u n c i t t ad i n o a u st r i aco d ec i d esse d i i st i t u i r e seco n d o l a pr a ssi int er n a z ion al e un Tr u st co n at t o d i u l t ime vol o n t à i t r i bu n al i a u st r i ac i sem pl i cem en t e t r at t er ebber o i l t ut t o r i co n d ucen dol o ad ist i tut i co n o sc iut i d el diri t t o n a z ion al e, co m e pot r ebbe esser e l'i st i t ut o d el l'esec ut o r e t est am en t ar i o o qu el l o d el m a n dat o ag l i er ed i d i i st i t u i r e u n a fon d a z i o n e pr i vat a. Si pr o ced er ebbe n el l o st esso m o d o qu al o r a f o sser o co i n vo l t e pro pr i et à i m m o bi l i ar i : l a qu est i o n e r el at i va al t i t o l o d i acqu i st o d ei d i r i t t i r eal i d i pr o pr i et à è g i u d i cat a i n f at t i, seg u en d o l o st at o per so n al e d el d ef u n t o (qu i n d i seco n d o i l d i r i t t o a u st r i aco ).
11 La vo l o n t à d el co st i t u en t e pu ò po i esser e m a n if est at a co n at t o i n t er vivo s Il Settlor dispone di una massa di beni a favore del Trustee, Il Trustee ne acquista la piena proprietà ma nel contempo si vincola al perseguimento di un fine che gli è soggettivamente estraneo e che può assumere i contenuti più vari, ma per lo più è volto a beneficiare soggetti terzi (beneficiaries). I Beneficiaries vantano un diritto di credito di confronti del Tustee: A) il rendiconto della gestione in conformità agli obblighi fiduciari indicati nell'atto istitutivo del Trust; B) Il trasferimento dei beni in conformità agli obblighi fiduciari.
12 con un contratto. La convenzione di Roma è infatti espressamente non applicabile art 1 comma 2g 80/ 934/ EEC L'i st i tut o d el Tr u st n o n si i d en t i fica con una persona giuridica con un ente autonomo
13 i d i r i t t i d ei ben efi ci ar i d i u n Tr u st so n o st at i c l a ssi ficat i co m e d i r i t t i d i n at u r a r eal e o d i n at u r a per so n al e (o vver o o bbl i g at o r i a ) Nel l'esper i en z a a u st r i aca (qu al o r a i l Tr u st f o sse r ecepi t o ) i d i r i t t i d ei ben efi ci ar i d o vr ebber o esser e co n si d er at i d i r i t t i d i n at u r a per so n al e perchè permetterebbe di ancorare l'istituto alle disposizioni normative vigenti Secondo l art 35 Abs.1 IPRG,le parti possono scegliere la legge applicabile alle obbligazioni personali (Schulverhältnisse) Du n qu e se si r i co n o scesse i l Tr u st co m e u n i st i t uto i n g r ad o d i cr ear e o bbl i g a z i o n i per so n al i, l a l eg g e a u st r i aca, po t r ebbe r i co n o scer e l'a ppl i ca z i o n e ad esso a n c he d i al t r e l eg g i est er e.
14 I l pr i n c i pi o d el l'o r d i n e pubbl i co e l a seg r eg a z i o n e d el pat r i m o n i o.
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16 L'esper i en z a t ed esca l a g i u r i spr u d en z a t ed esca, r i t i en e non co m pat i bi l i con il pr inc i pi o d el l' ord i n e pu bbl ico i pr inc i pi c he so n o al l a ba se d el l'i st i t uto d el Tr u st. n o n r i co n o sce l a separ a z i o n e l eg al e d el pat r i m o n i o e l a dual o wn er shi p: o vver o l a leg al own er shi p (d i c u i è tit o l ar e i l Tr u st ee) e l a equ i t a bl e o wn er shi p (d i c u i so n o t i t o l ar i i ben efi ci ar i es). l a Cor t e Su pr em a t ed esca n el 198 4, a ppl i ca n d o i l pr i n c i pi o d el n um er o c l a u su s, ha n eg at o i l r i co n o sc i m en t o al l a equ i t a bl e o wn er shi p ar g o m en t a n d o c he i d i r i t t i d ei ben efi ci ar i so m i g l i a n o m o l t o a d i r i t t i r eal i cr eat i d al l'acco r d o d el l e par t i.
17 L'esper i en z a a u st r i aca Questo cosiddetto effetto segregativo della proprietà non è sconosciuto. ESEM PIO Il Treuhand nell'ordinamento austriaco anche se non è disciplinato in testi di legge questo principio è diffuso nella prassi e regolarmente riconosciuto dai tribunali.
18 I l Tr euha n d
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20 il Treu hän d er e co l u i c he r i ceve d al Treu g eber, o d a u n t er z o c he è d i ven ut o po ssesso r e, i l pat r i m o n i o. Il Treuhänder è il titolare della proprietà ed esercita i diritti in nome proprio e non in qualità di rappresentante diretto di un'altra persona. Il Treuhänder sarà dunque responsabile personalmente ed illimitatamente con il suo patrimonio verso i terzi con i quali abbia concluso transazioni, anche qualora questi fossero a conoscenza del suo ruolo.
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22 I l Tr euha n d e i l pat r i m o n i o separ at o
23 il Tr eu ha n d er è t i t o l ar e d ei ben i m a i su o i cr ed i t o r i n o n ha n n o d i r i t t i su l l a pro pr i et à c he d et i en e i n qu al i t à d i fidu c i ar i o queste proprietà infatti sono avulse dal suo patrimonio personale (ef f et t o seg r eg at i vo )
24 I l Treu g eber è co l u i c he m a n t ien e esc l u si vam en t e l a pr o pr i et à eco n o m i ca d ei ben i m en tre l a pr o pr iet à l eg al e è orm a i d el Tr eu hän d er i cr ed i t o r i d el Tr eugeber n o n po ssa n o ag g r ed i r e i ben i d el Tr eu gut po i c hé o r m a i essi n o n so n o i n su a pr o pr i et à.
25 la Corte suprema tedesca riconosce: che il Treuhand sia separato dalle proprietà personali solo in casi eccezionali, in un ottica di tutela dei diritti dei creditori nei confronti del Treuhänder: solamente le risorse che siano state assegnate direttamente dal Treugeber al Treuhänder possono essere esonerate nel caso in cui si attesti l'insolvenza (Unmittelbarkeitsprinzip); Al contrario, se un bene facente parte del patrimonio del Treuhand amministrato dal fiduciario è sostituito con un altro bene, non potrà essere esentato per il principio del divieto di surroga (Surrogationsverbot). la Corte Suprema Austriaca riconosce: che il Treuhand sia separato dalle proprietà personali; La Corte suprema austriaca si è invece spinta in avanti fino ad affermare che i creditori del Treuhänder non possono soddisfare i loro diritti sul Treugut, né in caso di corretto adempimento né in caso di insolvenza di questo, confermando che il Treugut debba essere tenuto separato, indipendentemente che provenga dal Treugeber o da un terzo soggetto.
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27 La l eg g e su l l e f o n d a z i o n i pr i vat e a u st r i ac he (Pr i vat st i f t u n g sg eset z) è st at a a ppr o vat a n el 1993 ed è en t r at a i n vi g o r e i l pr i m o g en n a i o d el L'ist it ut o nasce allo scopo di dotare il Paese di una nor mat iva in grado di at t rar re invest iment i e capitali dall'est ero per combat t ere il t rasf er iment o dei capitali e dei grandi pat r imoni verso i cosiddet t i paradisi fiscali o verso paesi che semplicement e abbiano adot tat o ist it ut i più dut t ili.! Defi ni z i o n e Art 1 co 1 PSG (Pr ivatstiftungsgesetz) ai sensi della presente legge è detto Privatstiftungen un soggetto giuridico, cui il fondatore ha conferito un patrimonio, affinché lo sfruttamento, la gestione e l'utilizzo dello stesso possa servire al conseguimento di uno scopo lecito, stabilito dal fondatore; la Pr ivatstiftungen possiede personalità giuridica e deve avere la propria sede in Austria...
28 L' Au stri a ha cer cat o d i ag evo l ar e l a cr ea z i o n e d i u n k n o w- ho w spec i fico i n t er m i n i co n su l en z i al i, co n seg u en d o co sì a n c he i l r af f o r zam en t o d el m er cat o i n t er n o d ei ca pi t al i e d ei ser vi z i fina n z i ar i.
29 le Pr i vat st i f t u n g en (anche grazie al support o delle banche pr ivat e e delle prof essioni)! st r ument o di gest ione pat r imoniale pr ima che un element o del tax planning.
30 fondazioni La l u n g i m i r a n z a d el Leg i sl at o r e ha cr eat o uno st r um en t o d ut t i l e e d i r a pi d a real i z z a z i o n e c he ha per m esso, d o po a ppen a 20 a n n i, l ist i t u z ion e di pi ù di fon d a z i o n i pr i vat e c he amm i n i st r a n o u n pat r i m o n i o d i cir ca 70 mil i ar d i d i euro. pat r i m o n i o (mld d i! )
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32 La l eg g e st a bi l i sce c he l e Pr i vat st if t u n g en non po sso n o esser e i st i t u i t e per svolgere in modo prevalent e at t ivit à produt t iva di beni e ser vizi; assumere l'amminist razione di una societ à commerciale;! r i ve st i r e l o st at u s di soc i o responsabile in solido in una societ à di per sone.! Quest i accorgiment i sono necessar i per t ut elare i t erzi credit or i della f ondazione, che non t roverebbero diet ro la f ondazione alcun socio responsabile in propr io.!
33 Le Pr i vatst i f tun g en ha nno m o l t i pu n t i i n co m u n e co n l e so c i et à d i ca pi t al i, l a l o r o i st i t u z i o n e è rig i d am en t e d i sc i pl i n at e d al l a l eg g e capitale minimo di euro che deve essere depositat o al moment o della regist razione.! cost it uzione con at t o notar ile e iscr izione nel Regist ro Pubblico delle societ à.! Consiglio di Amminist razione for mat o da almeno t re per sone fisiche.! indicazione del nome e della sede.! indicazione dei beneficiar i o organo con il compit o di individuar li.! Tra i requisiti essenziali richiesti affinché una fondazione sia regolarmente costituita: La Pr i vat st if t u n g en pu ò t ut t avi a d et en er e qu o t e d i par t ec i pa z i o n e i n u n a so c i et à d i ca pi t al i c he eser c i t a u n'at t i vi t à pr o f essi o n al e
34 L i n d i ca z i o n e d eg l i sco pi per seg u i t i d al l a fon d a z i o n e avvi en e at t r aver so var i at t i : St ift ungserklär ung che è un at t o pubblico regist rat o nel regist ro delle societ à! Pr ivat st ift ungszusat zurkunde, un at t o separat o e pr ivat o, in cui generalment e il fondat ore det ta linee guida più det tagliat e. Questo pur non essendo un documento pubblico può contenere disposizioni obbligatorie per gli amministratori..
35 Gli o r gan i o bbl i gat o r i d el l a Pr i vat st i f t u n g en so n o Stiftungsvorstand l organo di gest ione Stiftungsprüfer il revisiore sebben e la prassi abbia or mai consolidat o la presenza dello! Aufsichtsrat l'organo di sorveglianza a conf er ma dell importanza delle fondazioni aust r iache quali dat or i di lavoro Auf si c ht sr at organismo di diret ta der ivazione dal dir it t o societar io, è impost o dalla legge nei casi in cui una fondazione abbia più di t recent o dipendent i oppure oper i quale holding di societ à cont rollat e con un tale numero di dipendent i.!
36 I d i r i t t i d el f o ndat o r e Di solit o il fondat ore, rest io a r inunciare alla propr iet à dei bene, si r iser va ampi pot er i di infl uenza sulla gest ione e organizzazione della f ondazione. Quest o at t eggiament o produce diver si ef f et t i negat ivi che possono por t ar e a dichiarar e l'invalidit à della st essa, qualora essa sia una mera finzione giur idica a semplice copert ura degli int eressi del fondat ore. La legge stabilisce che il fondatore di una Privatstiftungen può essere una o più persone fisiche o oppure una o più persone giuridiche. M olti dei diritti che spettano al fondatore sono disciplinati dalla Privatstiftungsgesetz, come quelli di modifica e revoca (artt. 33 e 34 PSG), ma altrettanti possono essere contenuti nell'atto di fondazione.
37 Con si g l i o d i am m i n i st r a z i o n e. Com po si z i o n i e co m pi t i Vorstand rappresentanza legale della Fondazione gest ione della Fondazione per il conseguiment o degli scopi volut i dal f ondat ore I l Cd A d eve r i spo n d er e a i seguen t i par am et r i : -co mpo n en t i i n num er o par i o su per i o r e a t r e I membri del CdA sono responsabili verso la fondazione per i doveri elencati nell'atto istitutivo. Questa responsabilità non può essere ridotta ed essi vi rispondono con il loro intero patrimonio. -al m en o d ue Am m inist r at o r i dom i c i l i at i i n Au stri a o i n un alt r o St at o m em br o d el l'un i o n e Eur o pea oppu r e i n un o St at o con t r aen t e d el l o Spa z i o eco n o m i co eu r o peo
38 Nel l a sen t en z a 6 Ob 14 5/ 0 9f d el l a Su pr em a Cor t e a u st r i aca d i c hi ar a c he a n c he i co n su l en t i d ei ben efi ci ar i, n o n po sso n o esser e n o m i n at i m em br i d el co n si g l i o. (avvo cat i, co n su l en t i fiscal i, co n su l en t i fina n z i ar i ecc.) Tale preclusione sussist e anche se la persona non è at t ualment e consulent e del beneficiar io, ma lo è stat o nel passat o e se la sua aut onomia non può essere garant ita.! La svolta imposta da questa sentenza ha comportato una grande incertezza giuridica a seguito della quale, nel 2010, si è resa necessaria una modificata legislativa degli artt. 15 e 23 PSG.
39 È i m po r t a n t e spec i ficar e c he seco n d o g l i art i co l i 15 Abs. 2 e 3, 23 Abs.2 e 20 Abs. 3 PSG n é i ben efi ci ar i n é i l o r o co n i u g i n é t a n t o m en o per so n e c he so n o l eg at e a qu est i po sso n o esser e m em br i d el Co n si g l i o d i Am m inist r a z ion e. Il fondatore può invece far parte del Consiglio, a meno che non sia uno dei beneficiari o sia legato ad un beneficiario da vincolo di parentela molto stretto.
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41 La sen t en z a 6 Ob 14 5/ 0 9f d el l i m i t a q u e s t a f a c o l t à d e l f o n d a t o r e esc l u si vam en t e al ca so i n c u i su ssi st a n o m ot i vi qu al i fi ca bi l i co m e i m po r t a n t i. L'o bbi et t i vo per seg u i t o è qu el l o d i g ar a n t i r e al C o n s i g l i o a u t o n o m i a d ' a z i o n e n el l 'a m m i n i st r a z i o n e e n o n i n c o r r er e n e l r i sc hi o c he qu est o o r g a n o d i ven t i u n m er o esec uto r e d el l e vo l o n t à d el f o n d at o r e. È diventata prassi elencare i mot ivi che giust ifichino l'esercizio del dir it t o di revoca nello stat ut o e procedere a nomine degli amminist rat or i della durata minima di 3 anni.!
42 Rest a co n sen t i t o al f o n d at o r e l a po ssi bi l i t à d i eser c i t ar e i l d i r i t t o d i a ppr o va z i o n e (n el l a so st a n z a u n dir i t t o di vet o ) su l l e d ec i si o n i a ssu n t e d al l'o r g a n o d i amm i n i st r a z i o n e questa facolt à va r ilet ta alla luce del nuovo or ientament o giur ispr udenziale e dunque resta possibile qualora esercitata con raziocinio e in modo cont est ualizzat o. Il fondatore ha il diritto di impartire direttive al Consiglio: tale diritto può essere esercitato solo nei casi predeterminati.
43 I l f o n d at o r e pu ò r i ser var si i l d i r i t t o d i o r d i n ar e un con t r o l l o m i r at o al l a ver i fica d el l'o per at o d el co n si g l i o è u n'u l t i m a r at i o c he d eve esser e ut i l i z z at a esc l u si vam en t e qu al o r a si so spet t i c he g l i am m i n i st r at o r i st i a n o vi o l a n d o i l o r o o bbl i g hi Dovrà r ivolgersi al Tr ibunale che provvederà a nominare un revisore speciale con mandat o di esaminare l'amminist razione.! Sono inolt re r iconosciut i al fondat ore il dir it t o a essere infor mat o, quello di essere ascoltat o quando lo r ichieda, quello di det er minare la remunerazione del Consiglio di Amminist razione
44 I l fondat ore può decidere di r iser varsi il dir it t o di modifica o addir it t ura quello di revoca della f ondazione la Fondazione è pr ivata del carat t ere definit ivit à. Se da un lato è possibile per l imprenditore modificare le scelte sulla gestione del patrimonio durante la sua vita, dall'altra lo espone al rischio che venga aggredito dai suoi detrattori.
45 La l eg g e n o n d i sc i pl i n a n el l o spec i fico i l co n t en ut o d el d i r i t t o d i m o d i fica d el Fo n d at o r e m a si l i m i t a a rico n o scer l o i n l i n ea d i pr i n c i pi o esso r i su l t a esser e i l l i m i t at o n el tem po e n el co n ten uto n el l a pr a ssi è l i m i t at o, al fine d i pr eser var e l'a ut o n o m i a d el l a Pr i vatst i f tun g en. I l d i r i t t o d i r evo ca d el l a Pr i vat st i f t u n g en è r i ser vat o esc l u si vam en t e al f o n d at o r e i n qu al i t à d i per so n a fi si ca.
46 E' stat o a lungo dibat t ut o se i credit or i del fondat ore avessero possibilit à di aggredire e far propr i i dir it t i che il fondat ore si fosse r iser vat o nell'at t o ist it ut ivo.! la Suprema Cort e ha stabilit o che i credit or i possono far valere il dir it t o di modifica e revoca che il fondat ore si sia r iser vat o, nominando lo st esso ult imo beneficiar io della fondazione ed eliminando cosi qualsiasi ostacolo alla loro possibilit à di agire in via esecut iva.! In questa ipotesi c'é l'eventualità che l'esecuzione vada a colpire non solo il patrimonio originariamente conferito dal fondatore ma un bene qualsiasi ricompreso nel patrimonio della fondazione. I creditori possono esercitare questi diritti con gli stessi limiti che sono imposti al fondatore.
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49 I dest inat ar i d el l e pr est a z ion i d el l a Pr i vat st i f t u n g n o n so n o n é so c i d el l a st essa n é pr o pr i et ar i d el su o pat r i m o n i o, ben sì sem pl i c i f r u i t o r i d el l e er o g a z ion i c he po sso n o co n si st er e i n so m m e d i d en ar o, ser vi z i e d i r i t t i. La legge attribuisce ai beneficiari un generico diritto di ottenere informazioni sullo scopo e sull atto costitutivo della fondazione, nonché la visione del bilancio annuale
50 I dir it t i dei beneficiar i possono t ut tavia essere ampliat i nell'at t o ist it ut ivo. I l fondat ore provvede alla creazione di un organo consult ivo (Beirat ), il quale può esercitare alcuni dir it t i sul Consiglio di Amminist razione:! Nat uralmente nell'esercizio di tali diritt i incont ra le stesse limitazioni che sono imposte al fondatore: tali poteri devono essere circoscritt i nel tempo ed avere contenut i specifici. dir it t o di nomina e di revoca dei membr i del CdA;! dir it t o di approvare la gest ione della f ondazione; La Cort e Suprema Aust r iaca sent. 6 Ob 42/ 09h del ha stabilit o che tale comitat o consult ivo non può essere gest it o in maggioranza da beneficiar i e può avere solo dir it t i limitat i.! I l comitat o consult ivo sarà responsabile degli event uali danni subit i dalla fondazione e pot rà essere revocat o.
51 I beneficiar i generalment e non hanno un dir it t o alla dist r ibuzione, ma quest o gli può essere at t r ibuit o nell'at t o ist it ut ivo. I n tal caso diventano credit or i della fondazione e il loro dir it t o di dist r ibuzione non sarà più vincolat o alle decisioni del Consiglio di Amminist razione. i beneficiari avranno un diritto azionabile nei confront i della f on d a z i on e pr i va t a ma event uali credit ori pot ranno pignorarlo in via esecut iva.! Se il fondatore vuole garant ire e t utelare i beneficiari della sua fondazione dovrà optare per att ribuire al CdA il diritto di decider e in base alla propria discrezionalit à a chi e quando spet ta quale beneficio.
52 La t a ssa z i o n e d el l a f o n d a z i o n e pr i vat a I conf er iment i pat r imoniali donat i dal fondat ore, a seguit o di una r ifor ma legislat iva del 2008, sono sogget t i ad una tassa del 2,5% (St if t ungseingangsst euer). Resta inalterata la previsione normativa per la quale, il fondatore straniero, deve pagare un'eventuale tassa aggiuntiva straniera sulla donazione. Se una tale tassa straniera deve essere pagata, allora il fondatore deve presentare ístanza ai sensi dell'art. 48 dell'ordinamento Federale sulle imposte (Bundesabenordung) e chiedere che la tassa straniera sia computata su quella austriaca.
53 I n l i n ea d i pr i n c i pi o il reddit o concor rent e di una fondazione pr ivata aust r iaca deve essere tassat o con la tassa sugli Ent i collet t ivi del 25% esist ono eccezioni ad es.:! so n o esen t i d a t a sse i ver sam en t i d i divi d en di ef f et t u at i d a so c i et à d i ca pi t al e a u st r i ac he o eu r o pee (esc l u se Cipr o, I r l a n d a e Bu l gar i a ) ; I n pr at i ca Deter m i n ate en t r ate, co m e i red d i t i der i va n t i d a i n t er essi, so n o so g g et t e al l a t a ssa pr o v vi so r i a d el 25%. I l 12,5% sar à co m put at a su l l a t a ssa d i r ed d i t o c he che m at u r a n el ca so d i ver sam en t i a i ben efi ci ar i (25%), i n m o d o c he n o n si ver i fichi al c u n ag g r avi o d i i m po st a (t a ssa z i o n e t ot. 25%)
54 Per qu a n t o r i g u ar d a l a t a ssa z i o n e d i el ar g i z i o n i a i ben efi ci ar i, è st at a i n t r o d o t t a u n a so st a n z i al e m o d i fica esse sono soggette in linea di principio alla tassazione sui redditi di capitale del 25%. Tuttavia i patrimoni trasmessi (il capitale) ad una fondazione a partire dal 2008 possono essere versati dalla fondazione privata ai beneficiari, senza pagamento di nessuna tassa
55 St u d i o l eg al e Wo l f f Wo l f f & Wo l f f Ai g n er st r a sse 21 A Sal z bu r g T EL +4 3 (0 ) 662/ FAX +4 3 (0 ) 662/ EMAI Lk a n z l l f f.at lff.at
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