Roma, 13 gennaio 2015 A TUTTI GLI UFFICI INAPA
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1 Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione Roma, 13 gennaio 2015 Circolare n. 002 A TUTTI GLI UFFICI INAPA Prot. 037 EF-VM/ Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 legge di stabilità recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Sommario: Sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Il provvedimento contiene, tra l altro, norme riguardanti le materie di competenza del Patronato: tra le più importanti si segnalano quelle relative alla disciplina sulle penalizzazioni per le pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età, al calcolo dei trattamenti pensionistici per i soggetti che possiedono almeno 18 anni di contributi al , alla contribuzione dei lavoratori autonomi, all accesso a pensione dei lavoratori esposti all amianto, al pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, al cosiddetto bonus bebè. Precedenti INAPA Messaggi del 18 dicembre 2014 e del 28 dicembre Sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), composta da un unico articolo con 735 commi, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La legge, salvo quanto disposto da specifici commi, entra in vigore il 1 gennaio Si illustrano, con la presente, le disposizioni inerenti le materie di competenza del Patronato con riserva di fornire chiarimenti, in modo particolare sulle modalità di calcolo della pensione per i soggetti che possiedono almeno 18 anni di contributi al e sulla salvaguardia in favore dei lavoratori esposti all amianto, non appena l INPS provvederà ad emanare apposite istruzioni. 1
2 1. INTERVENTI IN MATERIA PENSIONISTICA E CONTRIBUTIVA 1.1 Abolizione delle penalizzazioni (comma 113) Come anticipato con i messaggi INAPA del 18 e del 28 dicembre 2014, la norma dispone l abolizione delle penalizzazioni fino al 2017 sulle pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età, per i trattamenti aventi decorrenza dal 1 gennaio Con l occasione si fornisce un riepilogo sull applicazione delle penalizzazioni, tenuto conto delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo. a) Per le pensioni aventi decorrenza dal al , la riduzione percentuale non trova applicazione nel caso in cui la posizione contributiva sia composta da: lavoro effettivo (compreso il riscatto per contributi omessi) periodi di astensione obbligatoria per maternità servizio militare malattia e infortunio cassa integrazione ordinaria (CIGO); con effetto dal 31 ottobre 2013 anche da: periodi di astensione facoltativa per maternità permessi per donazione di sangue ed emocomponenti; e con effetto dal 1 gennaio 2014 anche da: permessi per legge n. 104/92. b) Per le pensioni aventi decorrenza dal e limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata entro il , la penalizzazione non si applica. c) Per i soggetti che maturano i requisiti dopo il , la penalizzazione si applica a tutti i trattamenti conseguiti prima del compimento dei 62 anni di età, indipendentemente dalla composizione della posizione contributiva che dà luogo alla pensione. 1.2 Calcolo del trattamenti pensionistici (commi 707 e 708) Si ricorderà che il comma 2 della dell articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data, la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo 1. Il comma 707 della legge di stabilità aggiunge un periodo al citato comma 2 e stabilisce che, l importo del trattamento determinato con le regole del sistema contributivo per le anzianità contributive a decorrere dal 1 gennaio 2012 non può eccedere quello 1 Cfr. circolare Inapa n. 37 del 23 dicembre
3 che sarebbe spettato se il trattamento fosse stato determinato con il sistema di calcolo retributivo. Nel calcolo della pensione con il sistema retributivo si deve, però, tenere conto dei contributi necessari per raggiungere il diritto alla pensione, integrati da quelli eventualmente maturati fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza della finestra. Secondo quanto disposto dal successivo comma 708, la nuova disposizione esplica i propri effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati al 1 gennaio Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico liquidato nelle modalità suddette fosse un dipendente pubblico, rimane confermato il termine di 24 mesi successivi alla cessazione dal servizio per l erogazione del trattamento di fine servizio Pagamento delle prestazioni (comma 302) La norma stabilisce che - al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall'inps - a partire dal 1 gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'inail sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile nei confronti dei titolari di più prestazioni 1.4 Regime fiscale e contributivo agevolato per i soggetti che esercitano attività d impresa (commi da 54 a 89) Con i commi da 54 a 89, la legge di stabilità in commento, introduce un nuovo regime fiscale agevolato (regime forfetario) rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d impresa, arti o professioni. Tale regime consiste nella determinazione forfetaria del reddito che viene tassato con un imposta sostitutiva dell'irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'irap. Inoltre, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente è ulteriormente ridotto, a determinate condizione, di un terzo. Il nuovo regime è applicabile a tutti i contribuenti in possesso di specifici requisiti fissati dalla legge e sostituisce tutti i regimi agevolati prima vigenti. Dal punto di vista previdenziale, l applicazione del suddetto regime consente ai soggetti che esercitano attività d impresa di beneficiare, altresì, di un regime contributivo agevolato che consiste nella non applicazione del minimale contributivo previsto dalla legge n. 233/90. 2 Cfr. circolari INAPA n. 2 del 9 gennaio 2014 e n. 53 del 20 ottobre
4 Pertanto, gli assicurati saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfettaria, e non sul reddito minimale. Il versamento della contribuzione sul reddito effettivo, e non sul minimale, comporterà l accredito della relativa contribuzione obbligatoria in proporzione a quanto versato. I soggetti ultrasessantacinquenni già pensionati delle gestioni INPS, che usufruiranno del regime agevolato, non potranno ottenere la riduzione contributiva del 50%. Non sarà, altresì, applicata la riduzione di tre punti percentuali ai collaboratori infra ventunenni di soggetti che usufruiscono del regime agevolato. Le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all attuazione del regime contributivo agevolato dovranno essere definiti congiuntamente dall Agenzia delle Entrate e dall INPS, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 2. INTERVENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALL AMIANTO 2.1 Annullamento delle certificazioni (comma 112) La norma dispone, con riferimento ai lavoratori in servizio e senza corresponsione di arretrati per il periodo precedente il 2015, che ai fini pensionistici, non si tiene conto - salvo i casi di dolo giudizialmente accertato - dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'inail relative all'esposizione all'amianto secondo quanto stabilito dall articolo 13, comma 8, della legge n. 257/92. Si ricorda che tale norma prevede per i lavoratori esposti all'amianto, per un periodo superiore a dieci anni, un beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione, ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, dell intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall INAIL, per il coefficiente di 1,25. Ai lavoratori che hanno svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all amianto e che sono in possesso della relativa certificazione rilasciata dall INAIL, a seguito di domanda presentata entro il termine del 15 giugno 2005 spetta, invece, la maggiorazione dell 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 2.2 Riapertura dei termini per l attribuzione della maggiorazione (comma 115) Con il comma 115 viene concessa ai lavoratori, dipendenti da aziende che hanno collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa, ai quali è stata riconosciuta, in via giudiziale definitiva, l esposizione all amianto per un periodo ultradecennale e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, non rientrano nella disciplina più favorevole, la possibilità di presentare, entro il 31 gennaio 2015, domanda all'inps per l applicazione di quest ultima. 4
5 2.3 Fondo per le vittime dell amianto (comma 116) La disposizione estende, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto 3 ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. 2.4 Salvaguardia pensionistica (comma 117) Nel comma 117 è contenuta una norma di salvaguardia ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Destinatari della salvaguardia sono i lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica che: hanno cessato il rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale; non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente; risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata; hanno ottenuto ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche il riconoscimento della maggiorazione dell 1,5. Tali lavoratori, possono ottenere il trattamento pensionistico, con la maggiorazione contributiva prevista, nel massimo di cinque anni, dall articolo 13, comma 2, della legge n. 257/92, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione di anzianità vigenti al INTERVENTI IN MATERIA ASSISTENZIALE 3.1 Bonus bebè (commi 125 e 126) La norma riconosce per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno e residenti in Italia, nati o adottati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno pari a 960 euro annui erogato mensilmente a partire dal mese di nascita o di adozione. L'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età del bambino o del terzo anno dal suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, a condizione che l ISEE relativo al nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l assegno non 3 La prestazione erogata del Fondo consiste in una somma aggiuntiva della rendita percepita dal lavoratore o dai suoi familiari superstiti, e il cui importo è calcolato in misura percentuale di questa ed è variabile in funzione dell anno di corresponsione ed è attribuito dall INAIL in via automatica. 5
6 sia superiore a euro annui. L importo del bonus viene, invece, raddoppiato nel caso in cui l ISEE risulti non superiore a euro annui. L assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata all INPS. Per l attuazione della disposizione dovrà essere emanato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2015). 3.2 Cure termali (comma 301) La norma, con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dispone l abolizione delle prestazioni economiche accessorie erogate dall INPS e dall INAIL per le cure termali, quali ad esempio le spese di soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati. ************ In attesa che le istituzioni competenti intervengano per fornire eventuali approfondimenti e le necessarie indicazioni operative sull argomento, la scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. Cordiali saluti. Allegato: stralcio legge n. 190/2014 6
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