REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA:"

Transcript

1 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E I PARA- METRI PER IL LORO CALCOLO REQUISITI DI ETA E DI CONTRIBUZIONE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: Nel Sistema Retributivo e Misto (legge , n. 724, art. 11, comma 1; D.Lgs. n. 503/1992, art. 2, comma 1; legge , n. 335, art. 1, commi 13 e 23). La pensione viene calcolata con il sistema retributivo a favore di coloro che al avevano una anzianità assicurativa superiore ai 18 anni. Viene calcolato con il sistema misto (retributivo per i periodi fino al , contributivo per i periodi maturati successivamente) a favore di coloro che a tale data avevano una anzianità assicurativa inferiore ai 18 anni. La pensione di vecchiaia viene corrisposta al compimento della "età pensionabile". Essa è pari a: 65 anni per gli uomini 60 anni per le donne I lavoratori devono possedere almeno 20 anni di contribuzione (1040 contributi settimanali). Le norme in oggetto prevedono, peraltro, talune deroghe, relative sia all'età pensionabile (1), che alla anzianità assicurativa e contributiva (2), per il cui approfondimento si rinvia alla circolare INPS n. 65 del 6 marzo Per i lavoratori dipendenti, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza della pensione è fissata dal mese successivo a quello di compimento dell età pensionabile (in presenza dei requisiti di età e di contribuzione suddetti e sotto la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ovvero dal mese successivo a quello di perfezionamento di tali requisiti. L interessato può però scegliere la decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. (1) Tali deroghe riguardano, tra gli altri, i lavoratori "non vedenti" e gli invalidi "in misura non inferiore all'80%", per i quali l età pensionabile è fissata a 60 anni (uomini) e a 55 anni (donne); (2) Continuano a valere i 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori che al avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa vigente all epoca, quelli ammessi alla contribuzione volontaria prima del , i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell anno solare. V

2 Nel sistema contributivo (1) (legge , n art. 1, commi 19 e 20) La pensione viene calcolata con il sistema contributivo nei confronti dei nuovi assunti dal 1 gennaio 1996, e quindi privi di una posizione assicurativa costituita anteriormente. E però possibile a coloro che sono titolari di una posizione assicurativa anteriore a tale data, optare per il sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato una contribuzione complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al dicembre 1995; essi peraltro devono avere al , meno di 18 anni di contribuzione (vedasi anche al par. 1.12). I lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data, nonché gli eventuali optanti hanno diritto di ottenere la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, al raggiungimento dei seguenti requisiti: Età: almeno 57 anni sia per uomini che per donne; tale requisito non è necessario se l assicurato ha maturato 40 anni di anzianità contributiva ( a tale fine i periodi lavorati prima dei 18 anni valgono una volta e mezzo; viceversa non valgono il riscatto laurea ed i versamenti volontari). Contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Misura minima della pensione: l importo della pensione maturato non deve essere inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. Tale requisito non è più richiesto a partire dal 65 anno di età dell assicurato. Per i lavoratori dipendenti occorre aver cessato il rapporto di lavoro. (1) Per maggiori dettagli sul calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, si veda più avanti ai paragrafi e VI

3 REQUISITI E FINESTRE UTILI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI (legge n. 449, art. 59, commi 6, 7, 8) Tab. 1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti (legge n. 449, art. 59, commi 6 e 7) Anni età e anzianità contributiva (1) Oppure solo anzianità contributiva (4) particolari categorie (2) (2bis) Tutti i lavoratori (3) e e e e e e e e e e e e e e e e e e (1) Ai fini del calcolo della anzianità contributiva non valgono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. (2) Requisiti validi per: - i lavoratori qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come operai o equivalenti ; - i lavoratori cd. precoci, vale a dire i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno di età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. - i lavoratori posti in Cigs o in mobilità per accordi stipulati entro il che conseguono il trattamento di anzianità al termine della Cigs o della mobilità; i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell art. 1 septies della legge n. 176/1998 a seguito di accordi intervenuti entro il , che perfezionino i requisiti durante il periodo di fruizione dell indennità di mobilità. - (gli ammessi alla prosecuzione volontaria entro il che abbiano maturato il diritto entro il ). (2bis) Per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell art. 3, c. 4, legge n. 229/1997 valgono particolari disposizioni (v. circ. INPS n. 168 del ). (3) Requisiti validi per tutti gli altri assicurati. (4) Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, (alternativo al requisito dei 35 anni in concorrenza con quello della età anagrafica), va tenuto conto di tutta la contribuzione, ivi compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la sua misura (es.: per disoccupazione), fermo restando che, comunque, deve essere perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utili per il diritto a pensione. Oltre al possesso dei requisiti sopra indicati (tab. 1), il conseguimento della pensione è soggetto alla condizione della cessazione dell attività di lavoro subordinato. Quanto alla decorrenza, la norma prevede le cosiddette finestre di uscita. Esse in numero di quattro per anno variano a seconda della data in cui l interessato raggiunge i requisiti per il diritto. Per i lavoratori dipendenti, ognuna di essa si apre dopo la fine del trimestre in cui sono stati raggiunti tali requisiti, secondo la regola seguente, di cui la tab. 2 costituisce la applicazione pratica. Lavoratori che maturano i requisiti entro il 1 trimestre: dal 1 luglio se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 2 trimestre: dall se hanno compiuto 57 anni Lavoratori che maturano i requisiti entro il 3 trimestre: dal 1 gennaio dell anno seguente Lavoratori che maturano i requisiti entro il 4 trimestre: dal 1 aprile dell anno seguente VII

4 Tab. 2 Decorrenza della pensione di anzianità in relazione alla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati (legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, commi 7 e 8) Requisiti maturati entro il Data di decorrenza della pensione (1) ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 55 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 37 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr ctr + 57 età (35 ctr + 56 età se operai, equivalenti e precoci) oppure 38 anni ctr Soggetti che hanno una età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 2003 Soggetti che hanno una età pari o superiore a 57 anni entro il Altri soggetti Soggetti che hanno una età pari o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età pari o superiore a 57 anni entro il Idem entro il Rimanenti soggetti Soggetti di età o superiore a 57 anni entro il Rimanenti soggetti (1) La decorrenza della pensione di anzianità va intesa come termine iniziale, a partire dal quale gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. N.B. Per quanto riguarda il possesso della qualifica di operaio, tenuto conto che la legge nulla ha disposto circa il periodo temporale utile per far valere tale qualifica, è sufficiente che esso sia posseduto alla data del pensionamento. Per accertare lo status di lavoratore precoce, va considerata la contribuzione effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori, anche se la pensione di anzianità venga liquidata nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata in tale regime. VIII

5 FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA DEI LAVORATORI AUTONOMI (legge , n. 449, art. 59, commi 6 e 8) I lavoratori dipendenti, in possesso anche di contribuzione versata come coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani o commercianti ( contribuzione mista ), quando utilizzano anche un solo contributo settimanale versato come lavoratore autonomo che sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, ottengono tale pensione a carico della gestione dei lavoratori autonomi. Occorre aver presente quanto sopra, in quanto tale gestione ha regole diverse e meno favorevoli rispetto alla gestione generale dei lavoratori dipendenti, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici richiesti che sotto quello della determinazione delle finestre, come mostra la tabella seguente: Tab. 1 Requisiti contributivi maturati Data di nascita Decorrenza della pensione Entro il Anni Fino al Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente Ininfluente IX

6 LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI (D.Lgs. n. 503/1992, artt. 3, 7 e 13; legge n. 335/1995, art. 1, comma 17) Nel sistema di calcolo retributivo della pensione, per retribuzione pensionabile si intende quella parte di retribuzione alla quale viene applicata per determinare l importo della pensione la percentuale risultante dal prodotto dell anzianità contributiva per l aliquota di rendimento (vedasi par. 1.6). La retribuzione annua media pensionabile si determina: a) per coloro che al avevano più di 15 anni di anzianità contributiva (1): - sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di retribuzione che precedono la decorrenza della pensione; b) per coloro invece che al avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva: - sulla base del numero di settimane coperte da contributi che si ottiene aggiungendo a 260 (5 anni) il numero di settimane che intercorrono tra il 1 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Le retribuzioni più lontane nel tempo- con esclusione quindi di quella dell anno di decorrenza della pensione e di quella dell anno immediatamente precedente- vengono rivalutate sulla base di coefficienti calcolati dall Istat. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate sino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione è data dalla variazione dell indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale. Ricordato dunque che l ammontare della pensione, è dato dalla somma: a) della quota (A) di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite prima dell , calcolata con la normativa vigente a tale data; b) della quota (B) di pensione corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva acquisita dopo l , calcolata con la attuale normativa, riportiamo nella tabella seguente i coefficienti di rivalutazione delle suddette retribuzioni pensionabili, validi per le pensioni liquidate con decorrenza nell anno in corso. (1) L anzianità contributiva è data dalla somma dei periodi di tempo coperti dai vari tipi di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, ecc.. X

7 Tab. 1 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2003 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite sino al (quota A) Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni valide per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell anno 2003 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al (quota B) Anno Retribuzione Anno Retribuzione Coefficiente Rivalutazione Coefficiente Rivalutazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 XI

8 1.5 - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE UTILE PER L ACCREDITO DEI CONTRI- BUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DI- RITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (legge , n. 638, art. 7, c. 1; legge , n. 389, art. 1, c. 2) Ai fini del calcolo della anzianità contributiva, il numero dei contributi settimanali che l INPS accredita ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare, è pari a quello delle settimane retribuite, a condizione che risulti erogata, o dovuta (o accreditata figurativamente) per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del F.P.L.D. dell INPS, in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. Perciò, per l anno in corso, il dipendente ha diritto all accredito contributivo di 52 contributi settimanali, se la sua retribuzione non è inferiore a euro 8364,20. Tale importo si ottiene calcolando il 40% del trattamento settimanale minimo di pensione all e moltiplicando il risultato per 52. Nel caso in cui la retribuzione imponibile fosse inferiore, verrà accreditato un numero di settimane proporzionalmente ridotto. La tabella che segue indica la retribuzione minima che dà titolo alla copertura integrale di ciascuna settimana dell anno, nel corso degli anni più recenti. Anno Importo mensile del trattamento minimo di pensione Percentuale di ragguaglio della pensione Minimale retributivo settimanale Minimale retributivo annuo , , , , , , , , , FASCE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL ANNO 2003 (legge , n. 67, art. 21, comma 6; D.Lgs. n. 503/1992, art. 12, comma 1) L importo annuo della pensione si ottiene applicando alla retribuzione annua pensionabile (v. precedente par. 1.4.) le aliquote di rendimento (1) moltiplicate per gli anni di contribuzione, sino ad un massimo di 40 anni. Le aliquote di rendimento sono differenziate tra loro e diminuiscono con l ammontare della retribuzione pensionabile. La prima di dette aliquote di rendimento, pari al 2% annuo, si applica su una fascia di retribuzione massima, adeguata annualmente, che per il 2003 è pari a euro ,00. (1) Nel sistema retributivo di calcolo della pensione, l aliquota di rendimento è il numero che in termini di percentuale della retribuzione pensionabile (vedasi 1.4) indica l importo della pensione per ogni anno di contribuzione. Ad esempio, se un assicurato ha 37 anni di contribuzione, l importo della sua pensione sarà pari al (37x2%) 74% della prima fascia di retribuzione pensionabile. XII

9 Al di sopra di tale importo sono previste ulteriori fasce di retribuzione pensionabile, in relazione alle quali sono stabilite aliquote di rendimento inferiori al 2%. A loro volta tali aliquote sono determinate in misura diversa per il calcolo della quota di pensione relativa all anzianità contributiva maturata sino alla fine del 1992, e di quella relativa alla anzianità maturata dal Per le anzianità ante 93 sono infatti previste, al di sopra del tetto, tre fasce pari rispettivamente all 1,50%, all 1,25% ed all 1% annuo; per le anzianità maturate da gennaio 1993, sono previste invece quattro fasce, pari all 1,60%, all 1,35%, all 1,10% ed allo 0,90% (2). Le tabelle che seguono riportano il massimale di retribuzione pensionabile (prima fascia) con l aliquota di rendimento annuo, nonché le successive fasce di retribuzione pensionabile con le corrispondenti aliquote di rendimento, valide per il calcolo dell ammontare delle pensioni liquidate con decorrenza nel Indicano altresì l'importo della pensione annua lorda che, sulla base di tale retribuzione pensionabile, spetta ad un lavoratore che abbia maturato il massimo di anzianità contributiva. Tab. 1 1 Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 Fasce di retribuzione Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00% (x40=80%) ,98 Oltre euro ,00 Fino a euro ,80 Fascia di euro ,80 Oltre euro ,80 Fino a euro ,60 Fascia di euro ,80 1,50%(x40=60%) 7.317,70 1,25%(x40=50%) 6.098,30 Oltre euro ,00%(x40=40%) XIII

10 Tab. 2 2 Anzianità acquisite dal 1 gennaio 1993 Fasce di retribuzione Aliquote percentuali di rendimento annuo Pensione corrispondente all'importo max della fascia con 40 anni di contributi Fino a euro ,00 2,00%(x40=80%) ,98 Oltre euro ,00 Fino a euro ,80 Fascia di euro ,80 Oltre euro ,80 Fino a euro ,60 Fascia di euro ,80 Oltre euro ,60 Fino a euro ,00 Fascia di euro 8.870,40 1,60%(x40=64%) 7.805,85 1,35%(x40=54%) 6.586,19 1,10%(x40=44%) 3.903,12 Oltre euro ,00 0,90%(x40=36%) (2) Tetto pensionabile è dunque l importo massimo della retribuzione pensionabile oltre il quale non si applica per il calcolo della pensione con il sistema retributivo l aliquota di rendimento ordinaria (2%), ma aliquote decrescenti. XIV

11 IMPORTO MINIMO DELLE PENSIONI INPS PER IL 2003 Dal 1 gennaio 2003 alle pensioni in pagamento viene attribuito l aumento di perequazione automatica del 2,4% stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro datato , successivamente confermato dall Istat. Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali Pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi Pensioni sociali Assegni sociali IMPORTI MENSILI 402,12 295,85 358,99 IMPORTI ANNUI 5.227, , , LA "PEREQUAZIONE AUTOMATICA" DELLE PENSIONI (legge , n. 388, art. 69) Dal 1 gennaio 2003 alle pensioni in pagamento viene attribuito l aumento di perequazione automatica del 2,4% stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro datato , successivamente confermato dall Istat. L'art. 69,comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, c. 1, della L , n. 448: nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il trattamento INPS; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo. Tutto ciò premesso, gli importi delle pensioni in corso di pagamento, vengono così aumentate per l anno 2003: Aumento del 2,4% Fino a euro 1.178,07 Aumento del 2,16% Sulla parte di pensione compresa tra euro 1.178,07 e euro 1.963,45 Aumento dell 1,8% Sulla parte di pensione eccedente euro 1.963,45 XV

12 IL REGIME DI CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA CON I REDDITI DA LAVORO (D.Lgs. n. 503/92, art. 10, commi 1 e 6; D.Lgs. n. 503/92, art. 10, comma 8, come modificato dall art. 11, comma 10 della legge n. 537/1993; legge n. 449/1997, art. 59, comma 14; legge n. 448/1998, art. 77; legge , n. 388, art. 72; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, c.1) Nel regime retributivo CATEGORIA DI PENSIONE TRATTENUTA SULLA PENSIONE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO PENSIONE DI VECCHIAIA Nessuna Nessuna PENSIONE DI ANZIANITA a) liquidata ad assicurato con 40 anni di contributi (1), a qualsiasi età b) liquidata ad assicurato con 37 anni di contributi e 58 anni di età al momento del pensionamento c) liquidata ad assicurato con meno di 40 anni di contributi e che non rientra nel caso b).(2) PENSIONE DI INVALIDITA Liquidata entro il 1994 (4) Nessuna Nessuna Intero importo 50% della quota eccedente il trattamento minimo Nessuna Nessuna 30% della quota eccedente il trattamento minimo ( 402,12 (3) Nessuna ASSEGNO DI INVALIDITA dal 1995 (4) (5) 50% della quota eccedente il trattamento minimo 30% della quota eccedente il trattamento minimo (. 402,12) (3) (1) Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata (obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purchè utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. (2) Al compimento dell età pensionabile (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) la pensione di anzianità è equiparata, ai fini del regime del cumulo, a quella di vecchiaia. Pertanto da tale momento essa diviene interamente cumulabile con qualsiasi reddito. (3) La trattenuta non può essere superiore al 30% del reddito di lavoro conseguito dal pensionato. (4) Peraltro se l assegno è liquidato con 40 anni di contribuzione, esso è interamente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente. (5) In taluni casi particolari il divieto di cumulo non opera (esempio: pensionati assunti a termine per meno di 50 giorni nell anno solare; pensionati dalla cui attività di lavoro autonomo derivi un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione, pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, di giudice tributario, ecc.). XVI

13 L art. 44 della legge 289 /2002 non ha cancellato le disposizioni previgenti, nei casi in cui sono più favorevoli di quelle attuali. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo: - i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiamo perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1 ottobre 1996 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall età; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche i 55 anni di età; Nel regime contributivo (legge n. 335/1995, art. 1, commi 21/22) Una diversa normativa regola il cumulo tra la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo ed i redditi da lavoro. Poiché infatti l art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335 stabilisce che le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni, la pensione di vecchiaia contributiva non è stata soggetta alle modificazioni introdotte dalle norme successive (da ultimo, in particolare, l art. 72 della legge n. 388) al sistema del cumulo. Pertanto resta in vigore il regime di cumulo della pensione di vecchiaia contributiva con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo delineato nell art. 1, commi 21 e 22 della citata legge n. 335/1995. Esso può così riassumersi. XVII

14 Pensione di vecchiaia contributiva (art. 1, commi 21 e 22, legge n. 335/1995) Soggetti Cumulabilità della pensione Titolari di pensione con età < 63 anni - divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi Titolari di pensione con età > 63 anni - la parte eccedente il trattamento minimo INPS non è cumulabile con redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi RIDUZIONE DELL ASSEGNO DI INVALIDITA NEL CASO IN CUI IL BENEFI- CIARIO ABBIA REDDITI SUPERIORI AD UN DATO AMMONTARE (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 42) L assegno di invalidità subisce riduzioni in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa di importo superiore a determinati limiti. Le tabelle seguenti riassumono rispettivamente la regola generale e gli ammontari del reddito che, nel corso degli ultimi anni, hanno costituito il limite della cumulabilità delle varie fasce di reddito, con la relativa percentuale di riduzione. 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio 25% dell importo dell assegno 50% dell importo dell assegno XVIII

15 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,88 da euro ,88 a euro ,85 da euro ,85 in poi Fino a euro ,24 da euro ,24 a euro ,80 da euro ,80 in poi nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 50 per cento Il trattamento pensionistico di invalidità così ridotto, resta ovviamente soggetto alla ordinaria disciplina del cumulo con il reddito da lavoro (v. par. 1.9), sempreché sia di ammontare superiore al trattamento minimo. In altre parole, si applicano all assegno di invalidità dapprima le riduzioni del 25% o del 50% (a seconda dei casi) e su quanto rimane se supera l ammontare minimo si applicano le ritenute di cui al punto 1.9. Se l assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contributi, si applicano ovviamente solo le riduzioni del presente paragrafo CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIRIO (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41) Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi dei beneficiari nei limiti indicati dalle tabelle seguenti. Esse riassumono, rispettivamente, la regola generale e gli importi che, negli ultimi anni, hanno costituito il limite delle varie fasce di reddito, con le relative percentuali di riduzione. 1 - Limiti di reddito Ammontare dei redditi (1) Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione XIX

16 2 Importi dei limiti di reddito Anno Ammontare dei redditi (1) Percentuale di riduzione Fino a lire da lire a lire da lire a lire da lire in poi Fino a lire da lire a lire da lire a lire da lire in poi Fino a euro ,91 da euro ,91 a euro ,88 da euro ,88 a euro ,85 da euro ,85 in poi Fino a euro ,68 da euro ,68 a euro ,24 da euro ,24 a euro ,80 da euro ,80 in poi nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento nessuno 25 per cento 40 per cento 50 per cento (1) Per il concetto di reddito, si veda la circolare INPS n. 234 del DALLA PENSIONE RETRIBUTIVA ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA (legge n. 335, art. 1, commi da 6 a 13, 19, 20, 23; legge , n. 388, art. 69, c. 6; D.Lgs , n. 355 convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417) La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva. Esso si applica: integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data; ai lavoratori già assicurati al che abbiano maturato cinque anni di contributi dal 1996 che optino per tale sistema; tale facoltà peraltro, può essere esercitata (in qualsiasi momento, in quanto la norma non prevede termini di scadenza o vincoli temporali) solo da coloro che a tale data avevano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (D. Legge , n. 355 convertito in legge , n. 417) (1) e (2). L opzione, una volta esercitata, è irrevocabile; pro rata (e cioè in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite del 1 gennaio 1996 in poi), ai lavoratori che al potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Ai lavoratori che alla data del avevano una anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata interamente con il sistema retributivo anche per le anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi. La tabella 1 individua il sistema di calcolo della pensione spettante agli assicurati nella gestione dei lavoratori dipendenti, in relazione alla loro situazione contributiva alla fine del La tabella 2 pone invece a confronto i requisiti di accesso al trattamento pensionistico ed i criteri di calcolo "retributivo" e "contributivo" della pensione. XX

17 Tab. 1 Situazione contributiva Sistema di calcolo della pensione Assicurati che al possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Assicurati che alla data del non possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni Liquidazione dell intera pensione con il sistema retributivo (anche per l anzianità acquisita dopo l ; art. 1, c. 13, legge n. 335/95) Sistema misto: Liquidazione della pensione con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al Liquidazione della pensione con il sistema contributivo per la quota corrispondente alla anzianità maturata dal in poi (art. 1, c. 12. legge n. 335/1995) Lavoratori privi di anzianità assicurativa al iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie dopo tale data Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) Lavoratori già assicurati al , che optino per il sistema contributivo Liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo (art. 1, c. 23, legge n. 335/1995) (1) Per l accertamento dell anzianità contributiva acquisita al da assicurati che hanno posizioni in diverse gestioni (es. lav. dipendenti e lav. autonomi) si considera l anzianità complessiva sommando tutti i periodi che non si sovrappongono temporalmente (INPS Circ. 7 giugno 2002, n. 108); si considera altresì l anzianità maturata in Paesi legati all Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale (INPS, Circolare , n. 123). (3) Ciò vale anche per gli iscritti alla gestione Inps dei collaboratori coordinati e continuativi. L art. 3 del DM , n. 282, consente loro, come è noto, di optare per il trasferimento in tale gestione dei contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti o in altri fondi, in modo da fruire di un unica pensione contributiva secondo le regole di cui alla tab. 2; peraltro ciò non è possibile a chi aveva oltre 18 anni di contributi al (INPS Circ. n. 108/2002). XXI

18 Comparazione tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo Tab. 2 Sistema Retributivo Sistema Contributivo Forme di pensionamento - Pensione di vecchiaia - Pensione di vecchiaia - Pensione di anzianità Requisiti - Pensione di vecchiaia: - Pensione di vecchiaia Contribuzione minima : 20 anni Contribuzione minima: 5 anni Età minima: Uomini 65 anni Età minima: 57 anni Donne 60 anni (non si applica tale requisito se l assicurato ha > 40 anni di anzianità contributiva) Condizione: se l importo della pensione è almeno pari a 1,2 volte l importo dell assegno sociale (non si applica tale condizione se l assicurato ha > 65 anni età) - Pensione di anzianità: vedi tabelle al par Criteri di calcolo delle prestazioni P = R x r x A P = C x t x ct Dove: R = retribuzione pensionabile: nel caso in cui al : 1. non vi sia anzianità: quella percepita nella intera vita lavorativa; 2. l anzianità assicurativa sia < 15 anni: retribuzione dei 5 anni ante quella del periodo fino al pensionamento ; 3. l anzianità sia > 15 anni: retribuzione degli ultimi 10 anni; r = aliquota percentuale di rendimento (vedasi tabelle al punto 1.6) A = Anni di anzianità contributiva (max 40 anni) dove: C = montante individuale dei contributi (a x R) dove: a = aliquota contributiva di computo: (lav. dipendente = 33%, lav. Autonomo = 20%) R = Retribuzione annua (fino ad un max che per il 2003 è pari a euro ,00 per i neoassunti dopo il e per coloro che optano per il nuovo sistema) t = tasso annuo di capitalizzazione (variazione media quinquennale del PIL nominale, compresa quindi l inflazione, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare) ct = coefficiente trasformazione, secondo la tabella seguente: età valori% 57 4, , , , , , , , ,136 XXII

19 1.13. CALCOLO DELLE QUOTE DI PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell anno 2003 viene calcolato, in applicazione dell articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180: rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,053597; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,056503; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno INPS: Circ. 30 gennaio 2003, n. 22 par. 6; Circ. 17 dicembre 1999, n XXIII

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III 1.1 - LAVORATORI

Dettagli

I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2007

I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2007 Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2007 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2007 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Dettagli

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2004 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA. Pag. III

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2004 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA. Pag. III Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2004 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVO- RATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Dettagli

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema

Dettagli

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2005 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2005 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2005 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI Pag. III LAVORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO

Dettagli

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - I PARAMETRI PER IL LORO CALCOLO - LA LORO DECORRENZA: LE FINESTRE III 1.1 - LAVORATORI

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall INPS al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità

Dettagli

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni. Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e

Dettagli

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,

Dettagli

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2003 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA

Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2003 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA Rassegna Previdenziale n. 1 - gennaio-aprile 2003 SOMMARIO I NUMERI DELLA PREVIDENZA 1 - L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LA- VORATORI DIPENDENTI. I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTA-

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2009

I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2009 SOMMARIO Rassegna Previdenziale n. 1 gennaio-maggio 2009 I NUMERI DELLA PREVIDENZA NEL 2009 1. L ASSICURAZIONE INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI: - I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Dettagli

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione

Dettagli

Allegato 1 Tabella F

Allegato 1 Tabella F Allegato 1 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito

Dettagli

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Oggetto: Manovra Finanziaria Novità in materia previdenziale Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-07-2009 Messaggio n. 16380 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

Dettagli

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n.

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. Tabella F CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore

Dettagli

I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente

I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente DL 201 DEL 6/12/2011 E N 216/2011 E DELLE PRIME INDICAZIONI AMMINISTRATIVE (circolare INPS 14 marzo 2012, n 35) 1995 - DINI L. 335 (CONTRIBUTIVO/GESTIONE

Dettagli

La Riforma del sistema previdenziale

La Riforma del sistema previdenziale La Riforma del sistema previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Manovra del governo Monti Dal 1 gennaio 2012: introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo

Dettagli

Rinnovo 2008 - Tabelle

Rinnovo 2008 - Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2008 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 1,6 % Limiti di reddito INVCIV totali 1,6 % Indennità

Dettagli

Rinnovo 2009 - Tabelle

Rinnovo 2009 - Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale pensioni Rinnovo 2009 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 3,3% Limiti di reddito INVCIV totali 2,8% Indennità INVCIV

Dettagli

GLOSSARIO. Patronato INCA CGIL FLC CGIL

GLOSSARIO. Patronato INCA CGIL FLC CGIL GLOSSARIO INCA Sistema a ripartizione I contributi ontributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli Enti che erogano le prestazioni pensionistiche vengono utilizzati per pagare le pensioni

Dettagli

Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o

Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 9 Giugno 2003 Circolare n. 98 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

Circolare n.40 del OGGETTO: Pensioni INPS dal

Circolare n.40 del OGGETTO: Pensioni INPS dal Circolare n.40 del 3.3.2009 OGGETTO: Pensioni INPS dal 1.1.2009. Sulla base della circolare Inps n.1 del 2 gennaio scorso, Vi forniamo in allegato le tabelle relative agli importi, per l'anno 2009, delle

Dettagli

Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n.

Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n. N.4/2008 Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n. 60 del 15/5/2008 Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

FPCGIL Nazionale - Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi. Pensioni e TFS Dipartimento sindacalee e ufficio studi

FPCGIL Nazionale - Dipartimento Sindacale e Ufficio Studi. Pensioni e TFS Dipartimento sindacalee e ufficio studi FP CGIL e TFS Dipartimento sindacalee e ufficio studi VDB Pagina 1 di 43 04/11/2010 TFS e TFR Pensione Previdenza Complementare Quando e come? VDB Pagina 2 di 43 04/11/2010 PENSIONE Prestazione previdenziale

Dettagli

Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017

Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017 Circolare N. 17 del 7 Febbraio 2017 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 12 dell 27.1.2017,

Dettagli

Rinnovo 2007 - Tabelle

Rinnovo 2007 - Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2007 - Tabelle Decreto del 20 novembre 2006 Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006 A cura della Direzione Centrale

Dettagli

In attesa dell emanazione della circolare, si trasmettono in allegato le tabelle utilizzate per il rinnovo delle pensioni per l anno 2005.

In attesa dell emanazione della circolare, si trasmettono in allegato le tabelle utilizzate per il rinnovo delle pensioni per l anno 2005. Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 22-12-2004 AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Messaggio n. 41682 Allegati 1 OGGETTO: Tabelle del rinnovo

Dettagli

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Dal 1 gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente

Dettagli

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti)

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) pagina 1 INDICE INDICE: La Previdenza di base Evoluzione storica Iscrizione e contributi Gestione Speciale Commercianti Il procedimento

Dettagli

Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza dei Magistrati.

Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza dei Magistrati. In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l effettivo funzionamento delle maggiori Gestioni pensionistiche amministrate dall Istituto. Questo

Dettagli

CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012

CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012 CAMBIANO I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 2012 Introduzione del pro-rata contributivo: Le quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, saranno

Dettagli

Messaggio inps 15738/2013

Messaggio inps 15738/2013 Messaggio inps 15738/2013 Oggetto: Istruzioni operative: circolare n 120/2013 - Nuova disciplina sul Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell art. 1, commi da 239 a 246, della Legge

Dettagli

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 1, DEL 14/01/2009

Dettagli

Tabelle rinnovo 2004

Tabelle rinnovo 2004 Direzione Centrale Per le Prestazioni Tabelle rinnovo 2004 Indice di perequazione applicato al 2,5% (2,44% per indennità INVCIV) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Pensioni Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione

Dettagli

Periodo Uomini Donne. Dal 1. gennaio 1994 al 30 giugno anno 56 anno. Dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre anno 57 anno

Periodo Uomini Donne. Dal 1. gennaio 1994 al 30 giugno anno 56 anno. Dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre anno 57 anno Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 1.

Dettagli

La contribuzione Inps per l anno 2012: ammortizzatori, Gestione separata, artigiani e commercianti

La contribuzione Inps per l anno 2012: ammortizzatori, Gestione separata, artigiani e commercianti Aggiornamenti Professionali La contribuzione Inps per l anno 2012: ammortizzatori, Gestione separata, artigiani e commercianti a cura di Aldo Forte Esperto in materia previdenziale L Istituto Nazionale

Dettagli

Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164.

Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164. Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 164 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164. Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime

Dettagli

Le pensioni nel 2010

Le pensioni nel 2010 Roma, 4 marzo 2010 Le pensioni nel 2010 Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE

Dettagli

Sindacato Padano - SIN. PA.

Sindacato Padano - SIN. PA. Schede informative: PREVIDENZA - La pensione Dopo il Decreto Salva Italia Monti - Legge n. 214/2011 Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: la nuova pensione di vecchiaia

Dettagli

Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS.

Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. Roma, 27 febbraio 2015 PREVIDENZA LE NOVITÀ PER IL 2015 Di seguito l aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO

Dettagli

Testi e commenti a cura di Morena dall Olio - Villiam Zanoni Si ringrazia della collaborazione l Inca Nazionale

Testi e commenti a cura di Morena dall Olio - Villiam Zanoni Si ringrazia della collaborazione l Inca Nazionale Testi e commenti a cura di Morena dall Olio - Villiam Zanoni Si ringrazia della collaborazione l Inca Nazionale I documenti contenuti in questo manuale hanno la funzione esclusivamente informativa, non

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997; D.Lgs. 30-4-1997 n. 184 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Dettagli

Le novità del 2010 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Le novità del 2010 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Le novità del 2010 La legge n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato in parte la disciplina pensionistica introdotta dalla legge n. 243 de 23 agosto 2004 (Legge Maroni); di seguito riportiamo una sintesi

Dettagli

Le novità post-carriera

Le novità post-carriera PENSIONI 2010 Le novità post-carriera Una dettagliata analisi della normativa previdenziale Inps, con particolare attenzione alle tematiche di maggiore interesse per i nostri associati Daniela Fiorino

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 16/03/2017 Circolare n. 60 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA RIFORMA DELLE PENSIONI LA RIFORMA DELLE PENSIONI Saverio Petragallo Unità Operativa Formazione INAS Giornata di formazione UST-LECCE 1 ottobre 2012 Cassa Edile la riforma delle pensioni Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011

Dettagli

15 MARZOO 2012 Numero 2

15 MARZOO 2012 Numero 2 INCA INFORMA Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell INCA- CGIL Bergamo http://www.cgil.bergamo.it/sito_inca/index.htm 15 MARZOO 2012 Numero 2 CIRCOLARE INPS n 35-14 MARZO 2012 LEGGE 214

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 217 02.12.2015 Facoltà di computo: le linee guida dell INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps L INPS, con la

Dettagli

PENSIONI DPR.157/2013

PENSIONI DPR.157/2013 Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall articolo 24, comma 18,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 201 31.10.2013 Co.co.pro.: il punto dell INPS sull indennità una tantum L INPS fornisce una serie di chiarimenti sulla possibilità

Dettagli

OGGETTO: Confluenza INPDAI - INPS. Pensioni successive al 1 gennaio 2003 per i dirigenti già iscritti all'inpdai. Modalità di calcolo.

OGGETTO: Confluenza INPDAI - INPS. Pensioni successive al 1 gennaio 2003 per i dirigenti già iscritti all'inpdai. Modalità di calcolo. Roma, 15 luglio 2003 Alle Aziende Associate Prot. n. 0114/03/F.2.5. Circ. n. 17572 L o r o S e d i OGGETTO: Confluenza INPDAI - INPS. Pensioni successive al 1 gennaio 2003 per i dirigenti già iscritti

Dettagli

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l anno 2006.

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l anno 2006. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 15 Febbraio 2006 Circolare n. 24 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria R.S.U. Siae Microelettronica La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12. In sintesi la riforma prevede: 1

Dettagli

RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI

RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO A cura di Fabrizio GOSTI Coordinam. Nazionale Previdenza FALCRI 1. Premessa Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le legge 24 dicembre 2007,

Dettagli

TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI PERCENTUALI DI AUMENTO DELLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO ANNO 2013

TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI PERCENTUALI DI AUMENTO DELLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO ANNO 2013 Allegato 1 TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI DECORRENZA 1.01.2013 LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI PENSIONI SOCIALI ASSEGNI VITALIZI ASSEGNI SOCIALI IMPORTO MENSILE 495,43 364,51 282,40 442,30 IMPORTO

Dettagli

Personal Pension Planning

Personal Pension Planning Personal Pension Planning Cosa c è di nuovo Executive summary Agosto 2014 NOVITA PREVIDENZIALI DEL 2014 Il dibattito sul sistema previdenziale rimane ancora aperto. Sebbene siano molti gli interventi al

Dettagli

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale Entrate Roma, 27/01/2017 Circolare n. 12 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180 INPS Direzione Centrale Pensioni Ai dirigenti centrali e periferici Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali Ai primari coordinatori generali e primari medico legali e, per

Dettagli

Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Allegato 1 Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1

Dettagli

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Circolare N. 54 del 9 Aprile 2015

Circolare N. 54 del 9 Aprile 2015 Circolare N. 54 del 9 Aprile 2015 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 57 dell 11.03.2015,

Dettagli

Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016

Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 14 dell 29.11.2016,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 23/06/2017 Circolare n. 103 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO

ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO EVOLUZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI DOVUTI PER L ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALL ART. 2, C. 26, DELLA L. 335/95 - ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO - RAPPORTI DI

Dettagli

Roma, 3 febbraio 2016 OGGETTO: PREVIDENZA LE NOVITÀ PER IL 2016.

Roma, 3 febbraio 2016 OGGETTO: PREVIDENZA LE NOVITÀ PER IL 2016. Roma, 3 febbraio 2016 OGGETTO: PREVIDENZA LE NOVITÀ PER IL 2016. Con la presente si trasmette il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la

Dettagli

Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: 1 ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI CONFESERCENTI OGGETTO: Art. 24, Legge n 214/11 ex D.L. n 201/11: Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. - Artt. 6 e 6-bis,

Dettagli

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni. Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi. Età anagrafica minima

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni. Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi. Età anagrafica minima Sistema retributivo = anzianità pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 Sistema misto = anzianità inferiore a 18 anni al 31/12/1995 Sistema contributivo = chi inizia per la prima volta a lavorare dal

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 02/02/2010 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Rinnovo Tabelle

Rinnovo Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni Rinnovo 2013 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 3,0% Limiti di reddito INVCIV totali 3,2% Indennità

Dettagli

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 1 di 8 16/04/2012 15.16 Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1997, n. 148 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

Dettagli

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008.

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008. Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 1 Febbraio 2008 Circolare n. 13 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del

Dettagli

PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni. Coordinamento Generale STATISTICO ATTUARIALE

PREMESSA. Direzione Centrale delle Prestazioni. Coordinamento Generale STATISTICO ATTUARIALE Direzione Centrale delle Prestazioni Coordinamento Generale STATISTICO ATTUARIALE Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 7 Giugno 2002 Circolare n. 108 Allegati 5 Ai Dirigenti

Dettagli

La legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 PRIMA e DOPO La legge di stabilità 2016 Art. 24, comma 10, DL 201/2011 Art. 1, comma 113, L. 190 /2014) La pensione anticipata La pensione anticipata si consegue con un requisito contributivo uguale per

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 COME E CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO? 1 FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1) Le

Dettagli

CONSIGLI UTILI N.2.

CONSIGLI UTILI N.2. - La legge 335/1995 ha dato l avvio alla Riforma del nuovo sistema pensionistico obbligatorio e complementare. - La legge 449/ ha modificato i termini di accesso al pensionamento di anzianità con decorrenza

Dettagli

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 1 Febbraio 2006 Circolare n. 11 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003. Importi in euro dall anno 2002

VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003. Importi in euro dall anno 2002 Allegato 2 Versione del 6 dicembre 2002 TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI VALORI DEFINITIVI PER L ANNO 2002 VALORI PREVISIONALI PER L ANNO 2003 Importi in dall anno 2002 Decreto ministeriale del 20

Dettagli

INPS - Direzione Generale

INPS - Direzione Generale INPS - Direzione Generale Roma, 14/03/2012 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

NORME IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI

NORME IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI Dossier n. 219 Ufficio Documentazione e Studi 26 luglio 2017 NORME IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge Richetti in materia di trattamento previdenziale

Dettagli

Legge n. 214 del (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011)

Legge n. 214 del (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011) Legge n. 214 del 22.12.2011 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011) Interventi in materia previdenziale Giulianova, 26 febbraio 2012 Legge n. 214 del 22.12.2011 Dal 2012 nuovi requisiti

Dettagli

La riforma della previdenza obbligatoria

La riforma della previdenza obbligatoria La riforma della previdenza obbligatoria Le novità della legge Monti - Fornero Dott. Marco Sala Milano, 15 aprile 2013 1 Popolazione Italiana 60.626.400 Forza lavoro 25.115.000 2 Pensioni erogate in Italia

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011 Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/06/2011 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Rinnovo Tabelle

Rinnovo Tabelle Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2017 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 0,0% Limiti di reddito INVCIV totali 0,0% Indennità

Dettagli

Direzione. centrale. Pensioni. Rinnovo. Indennità. pagina 1

Direzione. centrale. Pensioni. Rinnovo. Indennità. pagina 1 Istituto Nazionale Previdenza Socialee Direzione centrale Pensioni Rinnovo 2012 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 2,6% Limiti di reddito INVCIV totali 2,,1% Indennità INVCIV

Dettagli

Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto

Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto di Alberto Forti A tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 l INPDAP eroga la cosiddetta

Dettagli

NON È GIUSTO! TFS/TFR: BASTA FARE CASSA CON I DIRITTI DEI LAVORATORI PUBBLICI

NON È GIUSTO! TFS/TFR: BASTA FARE CASSA CON I DIRITTI DEI LAVORATORI PUBBLICI TFS/TFR: BASTA FARE CASSA CON I DIRITTI DEI LAVORATORI PUBBLICI La liquidazione è un diritto di ogni lavoratore certo ed esigibile dal momento in cui cessa dal servizio Il datore di lavoro privato è tenuto

Dettagli

I SISTEMI PREVIDENZIALI INPDAP ed ENPAM, DOPO LE RIFORME

I SISTEMI PREVIDENZIALI INPDAP ed ENPAM, DOPO LE RIFORME XXIII CONGRESSO NAZIONALE SIMET Roccella Ionica, 12/16 settembre 2012 I SISTEMI PREVIDENZIALI INPDAP ed ENPAM, DOPO LE RIFORME modifiche INPDAP (e INPS) sistema previdenziale INPDAP modifiche recenti e

Dettagli

Da retributivo a contributivo

Da retributivo a contributivo g A cura di Claudio Testuzza aggiornato a marzo 2010 RETRIBUTIVO : Da retributivo a contributivo La pensione viene calcolata riferendosi allo stipendio: QUOTA A ) QUOTA B ) Dipendenti pubblici : ultimo

Dettagli

Sindacato Nazionale Quadri delle Poste Italiane S.p.A. Via Cesare Balbo 35 00184 ROMA - Tel/Fax 06/4820307

Sindacato Nazionale Quadri delle Poste Italiane S.p.A. Via Cesare Balbo 35 00184 ROMA - Tel/Fax 06/4820307 SINDIP QUADRI Sindacato Nazionale Quadri delle Poste Italiane S.p.A. Via Cesare Balbo 35 00184 ROMA - Tel/Fax 06/4820307 e-mail: sindip_quadri@hotmail.com La legge n. 247 del 23 luglio 2007 ha modificato

Dettagli

La posizione contributiva Ricongiunzione, totalizzazione e riscatti

La posizione contributiva Ricongiunzione, totalizzazione e riscatti La posizione contributiva Ricongiunzione, totalizzazione e riscatti per i Delegati Enpacl 16-17-18 marzo 2016 La posizione contributiva Contribuzione ante 1.1.2013 Contribuzione post 1.1.2013 Elementi

Dettagli

Riforma dei Fondi gestiti dall Enpam CONSIGLIO NAZIONALE. 24 marzo 2012

Riforma dei Fondi gestiti dall Enpam CONSIGLIO NAZIONALE. 24 marzo 2012 Riforma dei Fondi gestiti dall Enpam CONSIGLIO NAZIONALE 24 marzo 2012 Prescrizioni legislative sulla stabilitànelle gestioni previdenziali degli Enti privati In sede di privatizzazione degli Enti l equilibrio

Dettagli

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata. Direzione Centrale Entrate Roma, 16/04/2014 Circolare n. 51 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 136 07.07.2014 Settore agricolo: i versamenti volontari 2014 L aliquota dei lavoratori dipendenti del settore agricolo autorizzati

Dettagli