REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 CITTA DI GALLIPOLI REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - 1 -

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali nell'ambito del Comune di Gallipoli, a salvaguardia della pubblica salute, in conformità delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie , n e del D.P.R , n. 285 e della Legge 130/2001. Si intendono servizi cimiteriali quelli riguardanti la destinazione e l'uso dei cadaveri o di parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento agli articoli 1, 2, 6 e 10 del D.P.R , n I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati, attraverso una delle forme di gestione individuate dall articolo 113 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, pertanto anche tramite imprese idonee da individuare mediante procedure di evidenza pubblica In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all articolo 48 del D.Lgs.18/08/2000 n.267. Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell articolo 107, comma 3, del D. Lgs.18/08/2000 n.267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l adozione degli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all articolo 113 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 le funzioni e l organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti e dall atto di concessione. Art. 3 Responsabilità Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico

3 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati nel regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione cadaveri; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; c) inumazione, esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente i cui familiari non siano in grado si sostenere la spesa sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico; d) la deposizione delle ossa in ossario comune; e) la dispersione delle ceneri. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario allegato al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs.18/08/2000 n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero: a) l'orario d apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e nell anno successivo; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno; e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni; g) il registro previsto dall articolo 52 D.P.R. 285/1990, tenuto dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, il quale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l autorizzazione di cui all articolo 14. Il medesimo responsabile del servizio di polizia mortuaria, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare in cui sono annotate: a) le inumazioni e tumulazioni che vengono eseguite registrando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall atto di autorizzazione, l anno, il giorno e l ora dell inumazione, il nr. arabico portato dal cippo e il nr. d ordine della bolletta di seppellimento. b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l indicazione del sito dove sono stati deposti; - 3 -

4 c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Tali registri, devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare deve essere consegnato ad ogni fine anno, all archivio comunale, rimanendo l altro presso il servizio di custodia. CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI Art. 6 Dichiarazione di morte La morte di persona sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti. La dichiarazione è fatta da apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario dell ufficio di stato civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, comunità sono comunicati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. Art. 7 Denuncia della causa di morte Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d intesa con l Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall Azienda Sanitaria Locale. Tale scheda ha finalità sanitario statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. L obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185. Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività il competente servizio dell ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione

5 Art. 8 Accertamenti necroscopici Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la contestazione dell autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopico compila l apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il ed il certificato predetti,compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario. Art. 9 Referto all autorità giudiziaria Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi da morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale 334 del Codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne da immediata comunicazione all autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Art. 10 Rinvenimento di parti di salme, resti mortali o ossa umane Chiunque rinviene parti di salme, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il dirigente competente, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento. CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,DEPOSITI Dl OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 11 Termini di osservazione - 5 -

6 Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n.582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto. Art. 12 Modalità di osservazione Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione di cui all articolo 13, anche con impiego, all occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio ASL prescrive le speciali misure cautelative. Art. 13 Depositi di osservazione ed obitorio Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. La Camera mortuaria, della quale il cimitero deve essere dotato ai sensi dell articolo 64 del D.P.R. n. 285/90 può fungere anche da deposito di osservazione. Tale locale, opportunamente allestito ed adeguato e dotato di tavolo anatomico può essere utilizzato nei casi previsti dall'articolo 12 comma 1 lett. a), b) e c) dei D.P.R. n. 285/90 per autopsie ed accertamenti medico - legali. L'AUSL individua gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevede la dotazione di celle frigorifere di cui all'articolo 15 dei D.P.R. n. 285/90. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito d osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietata la permanenza di persone estranee, con le modalità previste dal comma 7 della Circolare del 24/06/1993 n.24. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Art

7 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento Salvo il nulla osta di cui all art.9, la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di salma, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l età presunta richiesta dall articolo 7 del D.P.R. 285/1990 sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito. Quando è data sepoltura ad una salma, senza la prescritta autorizzazione dell ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica. Art. 15 Riscontro diagnostico Il riscontro diagnostico è effettuato con i limiti e con le modalità previste dagli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/90. I risultati del riscontro diagnostico devono essere comunicati al Sindaco e un suo delegato e da quest ultimo al competente servizio della ASL per l eventuale rettifica della scheda di morte. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell istituto per il quale viene effettuato. Art.16 Rilascio di salme a scopo di studio Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di salme, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritti. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità. A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1190 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all incaricato del trasporto al cimitero. Agli istituti universitari il competente servizio dell Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell ossario comune del cimitero. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato

8 Art 17 Prelievi per trapianti terapeutici Il prelievo di parti di salma a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n.644, modificata dalla Legge 13 luglio 1190 n.198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n Art. 18 Autopsie e trattamenti conservativi Le autopsie, anche se ordinate dall autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest ultimo al coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all articolo 15. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l eventuale rettifica della scheda. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell Unità Sanitaria Locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all articolo 38 del D.P.R. 285/1990. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria. CAPO IV FERETRI Art 19 Deposizione della salma nel feretro Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10 per defunti di altre fedi religiose, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale - 8 -

9 Art 20 Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. II Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 21. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, I'identificazione del cadavere. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dal necroforo con l impiego degli speciali apparecchi saldatori. L'autorizzazione per la sepoltura dei cadaveri, che non può avvenire prima di 24 ore dal decesso, previsto dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile dopo aver accertato la morte mediante il medico necroscopo che ha il compito di redigere apposito certificato. La medesima autorizzazione è necessaria per procedere alla sepoltura di parti di cadaveri, di resti mortali e di ossa umane. Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. in sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 07/02/2002. a) per l inumazione: Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della salute del 09/07/2002 b) per la tumulazione; La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti negli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90. c) per la cremazione; La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002. d) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli articoli 27,28,29 e 30 del D.P.R. 285/90, qualora il trasporto sia per o dall estero. e) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km; E sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm.25 a norma dell articolo 30, comma 13, del D.P.R. 285/90, solo in caso di inumazione. Per trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva deve essere utilizzata comunque una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b)

10 Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di osservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rilascio, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 10/98. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. È consentita l applicazione delle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite. Art. 22 Fornitura feretri Feretri gratuiti Il Comune assume l onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all articolo 21, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto previsto nell articolo 5 del regolamento sui Criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale. Le spese non devono superare la soglia prevista nel succitato regolamento. Art. 23 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 24 Definizione di trasporto funebre Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o

11 dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del D.P.R. n. 285/90, dai vigenti regolamenti di igiene e polizia mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle disposizioni del presente regolamento. L' A..S..L. vigila e controlla ai fini igienici e sanitari, il sevizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. Art.. 25 Servizi pubblici essenziali Il trasporto dei defunti ha natura di servizio pubblico essenziale in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi applicabili in materia di sciopero, ed agli effetti della legge penale. Art. 26 Pluralità di imprese Il Comune di Gallipoli autorizza le imprese di pompe funebri ad eseguire il servizio di trasporto funebre, sussistendo ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, ravvisabili nella mancata disponibilità di automezzi idonei, e di personale autista, da parte dell ente concedente, nella maggiore competenza e professionalità delle imprese di onoranze funebri, e nella necessità di evitare disservizi nell esecuzione dei trasporti. L autorizzazione ai servizi viene rilasciata a tutte le imprese di onoranze funebri, che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e previa stipulazione di apposito contratto di diritto pubblico, nella forma dell atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario Generale, ai sensi dell articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs.n.267/2000, tra il comune di Gallipoli, ente autorizzante, e ciascuna delle imprese di onoranze funebri interessate. Art. 27 Divieti È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri, che non abbiano stipulato il contratto di diritto pubblico, di cui al comma 2 del precedente articolo 26, con il Comune di Gallipoli, di eseguire trasporti che si svolgano per intero nell ambito del territorio del Comune di Gallipoli. Ove sia richiesto il trasporto dei defunti, da altro comune o dall estero, in arrivo al Comune di Gallipoli, ovvero ad altro comune o all estero, in partenza dal Comune di Gallipoli, con mezzi di imprese di onoranze funebri, purché il trasporto venga effettuato con gli automezzi di cui all articolo 20 del D.P.R. n.285/90, esso potrà giungere o partire dal Cimitero anche in mancanza del contratto di diritto pubblico di cui all articolo 26. Sono comunque ammessi i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, ed i trasporti dei defunti militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, ai sensi dell articolo 19, commi 2 e 4, del D.P.R. 285/

12 Art. 28 Stipulazione del contratto Requisiti Procedimento La stipulazione del contratto di diritto pubblico è subordinata alla presentazione da parte delle imprese di onoranze funebri interessate, di istanza scritta diretta al Comune di Gallipoli settore attività produttive. Le imprese di onoranze funebri devono inderogabilmente essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi, o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell attività di impresa, oggetto del contratto. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comprovato, dalle imprese interessate all Ufficio Attività Produttive, responsabile del procedimento, che poi trasmette all ufficio Servizi Cimiteriali la pratica definita con il relativo nulla osta. Art.29 Diritto fisso Nel tariffario, allegato al presente Regolamento, è stabilita la misura del diritto fisso a carico delle imprese di onoranze funebri, per trasporti dalle stesse eseguiti. Il pagamento del diritto fisso, dovuto al Comune di Gallipoli, sarà effettuato dagli incaricati delle imprese alla Tesoreria Comunale, la relativa ricevuta sarà consegnata all Ufficio Servizi Cimiteriali. L importo tariffario per i trasporti funebri non può superare la soglia massima prevista nell allegato tariffario, ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/1990. Art. 30 Libertà di scelta dell impresa di onoranze funebri La scelta dell impresa di onoranze funebri, incaricata dell esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente Regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, in maniera esclusiva, ed insindacabilmente ai prossimi congiunti della persona deceduta. Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti del Comune di Gallipoli e/o da imprese di onoranze funebri, il quale sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare, l effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente articolo di Regolamento, a tutti gli effetti di legge. Art. 31 Modalità di trasporto e percorso Le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Dirigente competente, sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve

13 Il competente organo della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art. 32 Servizi di carattere burocratico - amministrativo Per lo svolgimento delle attività relative alle prestazioni, ai parenti del defunto, dei servizi di carattere burocratico amministrativo, è necessaria e sufficiente la licenza del Questore, ai sensi dell articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n Art. 33 Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. L ufficiale di stato civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. In caso si pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell accoglimento delle stesse è costituito dall ordine cronologico di ricevimento, da parte dell Ufficio di Stato Civile. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dall articolo 27, comma 2, del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza. Art. 34 Carri Funebri Requisiti Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l impiego dei carri funebri. I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere interamente rivestiti di lamiera, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell articolo 20 del D.P.R. n.285/90. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio ASL. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art.35 Onere della spesa per il trasporto Il trasporto dei defunti, come è consentito dall articolo 16, comma 1, del D.P.R. 285/90, è, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali

14 Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori. Le imprese di onoranze funebri, sono tenute ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta. La tariffa, costituisce il prezzo massimo, che le imprese di onoranze funebri possono, legittimamente, esigere dai prossimi congiunti della persona deceduta, per i servizi effettuati. Fermo restando tale limite massimo, tra le imprese di pompe funebri, in forza del contratto di diritto pubblico, stipulato con il Comune di Gallipoli, vige il principio della libera concorrenza, con la facoltà di praticare anche prezzi inferiori. In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio. Art. 36 Funerali di povertà Per le persone morte nel territorio del Comune di Gallipoli, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l inesistenza di persone obbligate ad assumersi l onere delle spese funebri, in base all articolo 433 del Codice Civile, l impresa di onoranze funebri, selezionata secondo il criterio del prezzo più basso offerto, è tenuta a fornire la cassa di legno più economico e ad effettuare il trasporto, comunque, in forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali. L impresa, scelta con le modalità di cui al comma 1, è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, intestata al Comune di Gallipoli Ufficio Servizi Cimiteriali. La fattura sarà pagata entro trenta giorni. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l esistenza di persone obbligate per le spese funebri. Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l onere della spesa. Nell ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga successivamente accertata l esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell ipotesi prevista dal comma 4, il Comune di Gallipoli eserciterà l azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare. Per le persone morte fuori dal territorio del Comune di Gallipoli, ma aventi in esso, in vita, la residenza, quando sia accertata l inesistenza di persone obbligate ad assumersi l onere delle spese funebri, in base all articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di Gallipoli. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5. Contestualmente alla stipulazione del contratto di diritto pubblico, di cui all articolo 28, l impresa di onoranze funebri è tenuta a comunicare formalmente, per iscritto, al Comune di Gallipoli, un elenco dettagliato di tutte le forniture e prestazioni, comprese nei funerali di povertà, con i corrispondenti prezzi praticati, liberamente determinati dall impresa medesima. L impresa eseguirà le forniture, ed effettuerà le prestazioni, relative ai funerali di povertà, applicando i prezzi formalmente comunicati al Comune di Gallipoli, in tutti i casi in cui ne venga fatta richiesta, dai prossimi congiunti della

15 persona, del cui funerale si tratta. Le stesse disposizioni si osserveranno in occasione dei rinnovi dell autorizzazione. Resta comunque salva su richiesta l applicazione di quanto previsto nell articolo 5 del Regolamento sui Criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale. Art. 37 Recupero defunti. Le imprese di onoranze funebri sono tenute, in conformità al contratto di diritto pubblico, da esse stipulato con il Comune di Gallipoli, ad effettuare il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero di Gallipoli. Art. 38 Responsabilità delle imprese per il fatto dei loro dipendenti. Le imprese di onoranze funebri, autorizzate al servizio di trasporto funebre, sono direttamente responsabili, sia nei confronti del Comune di Gallipoli sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come previsto dall articolo 2049 del Codice Civile. Art. 39 Sanzioni amministrative per infrazioni al presente servizio. Le imprese di onoranze funebri concessionarie devono eseguire i servizi suddetti, nell osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dal Sindaco, come Ufficiale di Governo, ed Autorità Sanitaria Locale, per il tramite dell Ufficio Servizi Cimiteriali. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26 comma 2, 29 comma 2, 30 comma 2, 34 comma 4, 35, commi 4 e 5, 36, commi 1, 4 e 7 e 37, del presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 84,70 = sino ad un massimo di 846,99 = in conformità all articolo 10 della Legge n.689. Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n.689/91, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 40 Revoca dell autorizzazione L autorizzazione, originariamente rilasciata, o già rinnovata, ai sensi del comma del precedente articolo 27, potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Dirigente del Settore Competente, ai sensi dell articolo 107, comma 3, lettera i) del D.Lgs n ) quando venga a mancare anche una sola delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell attività di impresa, oggetto del contratto; 2) ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 35;

16 3) ovvero per continuo, o reiterato, disservizio nell espletamento dei servizi oggetto del contratto, in base al precedente articolo 39. Il responsabile del procedimento preordinato all adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n.241 e successive modifiche e integrazioni, dovrà contestare in forma specifica l addebito all impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera o) della Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni. Art.41 Norme generali per i trasporti In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo articolo 42 deve restare in consegna al vettore. ll trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art.42 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 20. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle

17 caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/90. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 43 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto, fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto è da o per stato Estero, al Sindaco si sostituisce l autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non superiore a mm.0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all articolo 74. CAPO VI IMPRESE POMPE FUNEBRI Art.44 Funzioni - Licenza Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono: - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; - fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma; - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 45 Divieti È fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto d accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

18 b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; c) di sostare nel cimitero oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti; d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

19 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 46 Elenco cimiteri Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero Comunale. Art. 47 Disposizioni generali Vigilanza. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D.Lgs n.267, alla manutenzione dei cimiteri. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e dì traslazione dì salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, competono al Comune il quale, in assenza di personale interno, può appaltare i servizi. Art. 48 Reparti del cimitero Il cimitero è suddiviso nei reparti specificatamente individuati nel piano cimiteriale. Art.49 Reparti speciali nel cimitero. Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese per le opere necessarie per tali reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità. Art. 50 Ammissione nel cimitero Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la loro residenza, le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, e le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione

20 Le salme di persone non residenti nel Comune di Gallipoli non possono essere ricevute e seppellite nel cimitero salvo quanto previsto al comma 1. Art. 51 Ricevimento della salma presso il Cimitero Camera mortuaria Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, prendendo nota della data e dell ora di arrivo. L ufficio di Stato Civile dà avviso, al personale dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta. Le cassette di cui all articolo 22, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle stesse. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi di, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve le caratteristiche previste dall articolo 65 del D.P.R. 285/90, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PROGRAMMATICO CIMITERIALE Art. 52 Disposizioni generali Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi d opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 53. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il dirigente dell UTC con propria ordinanza. II piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: a)superficie dell'area : cm 400 X cm 400 b)allineamento sul fronte stradale; c) arretramento obbligatorio dal confine di lotto cm. 50; d)altezza fuori dei piano di campagna: cm

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