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2 STATO MAGGIORE DELL ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Coordinamento TESTOUNICO sulle procedure d impiego del personale militare Edizione 2008

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6 INDICE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ELENCO DEGLI ALLEGATI CAPITOLO I- TRASFERIMENTO D AUTORITA Pag. 1 CAPO I - Procedimento 1. Definizione 2. Livello decisionale 3. Modalità esecutive 4. Casi particolari CAPO II - Movimenti locali 1. Definizione 2. Presupposti 3. Modalità esecutive CAPO III - VARIE (Prot. nr. 177 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl in data 13/01/2010) 1. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio del militare 2. Trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione obbligatoria ovvero facoltativa dal servizio 3. Disposizioni ulteriori CAPITOLO II ISTANZE DI TRASFERIMENTO Pag. 9 (prot. nr Cod. id. 07/C-PI ind. Cl in data 24/07/2013) CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Ambito soggettivo di applicazione e casistica 3.Tutela della privacy 4. Vincoli generali CAPO II - Procedura per gli Ufficiali (Prot cod. id. 092 ind. cl in data 04/12/2012) 1. Generalità 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità 4. Criteri di valutazione 5. Vincoli 6. Istanze non ammissibili CAPO III - Procedura per i Sottufficiali e VSP 1. Generalità 2. Modalità di attuazione 3. Istanze non ammissibili CAPO IV - Rigetto dell istanza CAPO V - Casi particolari (Prot. nr cod. id. 07/C-PI ind. cl in data 17/07/2012) (Prot. nr cod.id. 07/C-PI ind. cl in data 14/02/2013)

7 CAPITOLO III TRANSITO IN FORZA POTENZIALE Pag Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Caratteri generali 4. Modalità esecutive CAPITOLO IV POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) Pag. 25 (prot. nr Cod. id. 07/C-PI ind. Cl in data 16/05/2013) 1. Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Modalità esecutive POSIZIONE DI COMANDATO ALL ESTERO CAPITOLO V PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO Pag Premessa 2. Procedura nel caso di inidoneità parziale dipendente da causa di servizio 3. Lineamenti d impiego CAPITOLO VI Pag. 29 ASSEGNAZIONE ALL ARMA ED ALLA SPECIALITA DEGLI UFFICIALI 1. Assegnazione all arma 2. Assegnazione alla specialità ASSEGNAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO PRINCIPALE, POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI 1. Ruolo Marescialli 2. Ruolo Sergenti 3. Varie CAPITOLO VII RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI Pag Premessa: concetto di riqualificazione e rispecializzazione 2. Vincoli, casistiche e condizioni di applicabilità 3. Procedure per la riqualificazione CAPITOLO VIII ATTIVITA AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA Pag. 34 (Prot. nr Cod.id. 07/C-PI Ind.cl in data 24/07/2013) 1. Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive 4. Attività aviolancistica fuori corpo all estero 5. Mancato svolgimento dell attività aviolancistica minima per causa di forza maggiore

8 CAPITOLO IX ATTIVITA DI VOLO E CONNESSA AL VOLO Pag. 40 (Prot. nr Cod.id. 07/C-PI Ind.cl in data 24/07/2013) CAPO I - Generalità 1. Definizione 2. Livello Decisionale CAPO II - Modalità esecutive 1. Requisiti 2. Procedura 3. Pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività 4. Mancato svolgimento dell attività addestrativa minima 5. Varie 6. Disposizioni transitorie CAPITOLO X AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO NELL AMBITO DEI COMANDI ED UNITA DELLE TRUPPE ALPINE Pag Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive CAPITOLO XI RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO Pag. 46 CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Base normativa 3. Potestà autorizzativa CAPO II - Richiami in servizio 1. Richiamo in servizio con assegni 2. Richiamo in servizio senza assegni CAPO III - Procedura per il richiamo in servizio 1. Iter procedurale 2. Casi particolari CAPO IV - Trattenimenti in servizio CAPITOLO XII PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO Pag. 51 CAPO I - Generalità CAPO II - Procedure 1. Competenze degli Enti/Comandi periferici 2. Linee di azione da adottare a seguito di pronunce giurisdizionali CAPITOLO XIII VARIE Pag Assegnazione e nomina assistenti giudiziari 2. Istruttori di volo e di specialità 3. Decreti di comando presso altri Dicasteri

9 4. Nomina a Capo Servizio Amministrativo 5. Nomina a Cassiere degli Organismi di Protezione Sociale 6. Nulla Osta per cessazione dal Servizio Permanente o proscioglimento da ferma 7. Autorizzazione da rilasciare al personale impiegato nell ambito degli O. I. inviato all estero e in rientro in Patria 8. Decreti di assunzione/cessazione incarico consegnatario per debito di custodia 9. Attribuzione distintivo di incarico per gli Ufficiali designati a ricoprire funzioni/incarichi di livello superiore prescrizioni particolari (prot. nr cod. id. 07/C-PI ind. cl in data 08/11/2012) CAPITOLO XIV SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL ESERCITO Pag. 56

10 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli Ufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica ; - Legge 31 luglio 1954, n. 599 Stato degli Sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica ; - D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 Regolamento per l amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e le relative Istruzioni Tecnico Applicative; - Legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l istituzione del servizio militare professionale ; - R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull ordinamento dell'avvocatura dello stato ; - Legge 7 maggio 1981, n. 180 Modifiche all ordinamento giudiziario di pace ; - Legge 23 marzo 1983, n. 78 Aggiornamento della legge 5 marzo 1976, n. 187 relativa alle indennità operative del personale militare e successive modifiche/integrazioni/circolari applicative; - Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; - Legge 27 febbraio 1989, n. 79 Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d onore decorati al valor militare o civile ; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; - Legge 11 febbraio 2005, n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull azione amministrativa ; - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ; - D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia protezione dei dati personali - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate ; - D.M. del Ministero della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal

11 Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; - D. Lgs.12 maggio 1995, n. 196 Attuazione dell art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate ; - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) ; - Legge 18 febbraio 1997, n. 25 Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei Vertici della Forza Armata e dell Amministrazione della Difesa ; - D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 Regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo ; - Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; - D.M. 1 giugno 1999, concernente l assegnazione all arma ed alle specialità degli Ufficiali dell Esercito; - Legge 28 luglio 1999, n. 266, Delega al governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del ministero degli affari esteri, per il personale militare del ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del consiglio superiore della magistratura ; - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; - D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ; - Circolare n. DPGM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 di PERSOMIL concernente Legge 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

12 Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva, come modificata dalla Circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 in data 17 gennaio 2003; - Legge 29 marzo 2001, n. 86 Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ; - Direttiva SME PERS 2001, recante i criteri per l impiego del personale militare dell Esercito; - Direttiva Procedure per il contenzioso ediz. 2001, dello SME RIP recante disposizioni in merito alla trattazione del contenzioso; - D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ; - Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 ; - D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate (quadriennio normativo e biennio economico ; - Direttiva n /269/IS/1^, in data 8 luglio 2002 di SME-RIP, Riqualificazione dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli (fino al 77 Corso A.S.) ; - Circolare n. DPGM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 di PERSOMIL, recante norme applicative del D.P.R. n. 461/2001 e del D.P.R. n. 163/2002 in materia di parziale idoneità al servizio militare in modo permanente; - Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, istituente la specialità AVES come specialità delle Varie Armi; - Circolare n. 1187/07/PIC-1000, in data 1 aprile 2003 dello SME RIP, recante disposizioni in merito alla posizione di forza assente per Ufficiali e Sottufficiali; - Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"; - Legge 2 dicembre 2004, n. 299/2004 recante modifiche in materia di reclutamento stato ed avanzamento degli Ufficiali (d.d.l. c.d. On. GAMBA LAVAGNINI) e successive modificazioni/integrazioni; - Circolare n. 1940/07/PIC-100, in data 16 marzo 2004 di SME DIPE, recante disposizioni sulle istanze di avvicendamento reciproco del personale militare dell Esercito;

13 - Circolare n. 3824/07/C-PI-100, in data 3 dicembre 2004 di SME DIPE, recante disposizioni sulle istanze di trasferimento del personale militare dell Esercito ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili e successive integrazioni; - Direttiva n Cod.Id.SUCIV/2^ Ind. Cl. 5, in data 26 maggio 2005 di SME-DIP Riqualificazione dei Sottufficiali del Ruolo Sergenti ; - Direttiva applicativa delle norme relative al personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l espletamento dei compiti istituzionali, ed. 2009, in data 17 feb dello SME I RAGEP; - Circolare n. 7890/07/C-PI/5.3.1, in data 29 giugno 2009 di SME DIPE, avente ad oggetto Assegnazione temporanea del personale militare per gravissimi motivi di carattere familiare ; - Circolare n /07/C-PI/5.3.1, in data 7 settembre 2009 di SME DIPE, avente ad oggetto Vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale.

14 INDICE ALLEGATI CAPITOLO I TRASFERIMENTO D AUTORITA - Allegato A (dispaccio di trasferimento d autorità) - Allegato B (dispaccio di trasferimento collettivo SU.) - Allegato C (dispaccio di trasferimento collettivo TR.) - Allegato D (designazione d impiego) Prot. nr / 07 / del 02/11/10 - Allegato E (fac-simile messaggio di assunzione in forza/assicurazione finanziamento) - Allegato F (elenco Enti/Comandi autorizzati al differimento della data di attuazione del trasferimento d autorità) - Allegato G (fac-simile messaggio di differimento della data di presentazione all Ente di assegnazione) CAPITOLO II ISTANZE DI TRASFERIMENTO - Allegato H (situazioni gravi costituenti deroga ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento) - Allegato I (modulo pianificazione decentrata) - Apd. 1 All. I (tempistiche pianificazione decentrata) - Apd. 2 All. I (Iter delle istanze di trasferimento sequenza delle attività) - Apd. 3 All. I (criteri generali per la formulazione della graduatoria di merito nell ambito delle istanze di trasferimento degli Ufficiali direttivi delle v. A.) - Allegato J (schema procedure istanze SU./TR.) CAPITOLO IV POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) - Allegato K (elenco Enti/Comandi autorizzati a disporre la posizione di comandato) - Allegato L (schema vincoli temporali per la posizione di comandato) - Allegato M (fac-simile messaggio di comunicazione per il personale comandato presso un E/D/R) CAPITOLO VIII ATTIVITA AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA - Allegato N (richiesta di autorizzazione svolgimento attività Aviolancistica) - Apd. 1 All. N (computo periodi effettivo impiego in Aviotruppe) - Apd. 2 All. N (dichiarazione di disponibilità al reimpiego nelle Aviotruppe ovvero quale augmentees ) - Allegato O (parere Comando Aviotruppe di Forza Armata/Interforze) - Allegato P (fac-simile autorizzazione COMFOTER) - Allegato Q (fac-simile assegnazione SME - DIPE) - Allegato R (fac-simile segnalazione turni) - Allegato S (revoca posizione paracadutista militare fuori corpo) - Allegato T (richiesta autorizzazione al COMFOTER per esecuzione attività aviolancistica all estero) - Allegato U (fac-simile richiesta riconoscimento causa di forza maggiore) CAPITOLO IX ATTIVITA DI VOLO E CONNESSA AL VOLO - Allegato V (fac-simile lettera di assegnazione del personale ad Unità di volo)

15 CAPITOLO XI RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - Allegato W (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio senza assegni ) - Allegato X (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio senza assegni con l incarico di Presidente Commissioni Concorsi) - Allegato Y (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio a domanda dall ARQ) CAPITOLO XIII VARIE - Allegato Z (fac-simile richiesta di autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare) - Allegato AA (fac-simile richiesta extrabagaglio) - Allegato AB (fac-simile richiesta anticipo partenza) - Allegato AC (fac-simile richiesta di autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto) - Allegato AD (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare) - Allegato AE (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie) - Allegato AG (Schema per l attribuzione del distintivo di incarico per gli Ufficiali) CAPITOLO XIV SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL ESERCITO (SIGE) - Allegato AF (quadro riassuntivo dei campi da implementare nel SIGE)

16 CAPITOLO I TRASFERIMENTO D AUTORITÀ CAPO I Procedimento 1. DEFINIZIONE Il trasferimento d autorità è il provvedimento con il quale viene disposto, nei confronti del personale militare, un cambiamento di sede o, nell ambito della stessa sede, di Comando/Ente/Reparto. La movimentazione si formalizza mediante l emanazione da parte del DIPE di un ordine di impiego, la cui qualifica trae fondamento dall orientamento giurisprudenziale che configura i trasferimenti del personale militare come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella sfera degli atti discrezionali dell A.D.. Da ciò consegue il dovere, per il militare interessato, di dare esecuzione al movimento nel tempo stabilito (vds. successivo para 3.b.), salvo che non intervengano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento che possono discendere unicamente dallo stesso SME-DIPE. Nel concetto di trasferimento d autorità rientrano, come detto, sia i movimenti nella stessa sede (anche fra Aree di Impiego diverse), sia quelli che comportano un cambio di sede. Ovviamente, la maggior parte delle disposizioni riportate nei paragrafi successivi si riferiscono, in particolare, ai trasferimenti del secondo tipo che incidono maggiormente sugli interessi personali e familiari dei destinatari. Al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi, occorre sottolineare, altresì, che l atto conclusivo del procedimento d impiego è costituito esclusivamente dal documento di trasferimento (mod. TD, All. A vds. successivo para 2.), che si configura come l unico atto di natura provvedimentale avverso il quale il personale destinatario dell azione amministrativa può invocare, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, i rimedi giurisdizionali e/o giustiziali. La necessità di definire l ordine di impiego nel contesto di un procedimento amministrativo in senso stretto trae fondamento dalla vigenza del D.M. 16 settembre 1993, n. 603 Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell ambito dell Amministrazione della Difesa, che annovera tra i procedimenti soggetti alla suddetta disciplina anche quelli in materia d impiego. Per i SU. ed i Volontari di Truppa il dispaccio di trasferimento può essere anche collettivo ed è emesso dallo SME-DIPE con i facsimile riportati in All. B e C. Pertanto, allo scopo di non ingenerare dubbi interpretativi, non si dovrà notificare al personale interessato alcun altro tipo di comunicazione a chiusura del procedimento, se non il citato ordine di impiego. 1

17 2. LIVELLO DECISIONALE L emanazione dell ordine di impiego che dispone il trasferimento d autorità di sede o, nell ambito della stessa sede, del reparto di appartenenza (c.d. dispaccio o, più propriamente, mod. TD, citati All. A C) è competenza esclusiva dello Stato Maggiore dell Esercito. Di conseguenza, tenuto conto che la responsabilità relativa alla definizione di qualsiasi procedimento di impiego risale, per legge, all Autorità di Vertice della Forza Armata, anche le pianificazioni c.d. decentrate/locali, predisposte in autonomia dai rispettivi Comandanti dei Vertici d Area, debbono essere sempre sottoposte alla verifica di coerenza e congruenza da parte del Dipartimento Impiego del Personale. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME. 3. MODALITA ESECUTIVE a. Comunicazione di avvio del procedimento. Il personale militare, designato per un trasferimento d autorità (anche nella stessa sede), deve essere informato dell avvio del procedimento, ai sensi dell art. 7 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citata come L. n. 241/90) per il tramite del rispettivo Comando di appartenenza. Tale comunicazione (completa delle indicazioni stabilite nell art. 8 della citata L. n. 241/1990 facsimile in All. D) deve essere notificata all interessato solo nel momento in cui l Ente/Reparto/sede di destinazione sia stata definita con l approvazione da parte 1 : - del Vertice dell Area di Impiego, delle proposte avanzate dagli Enti/Reparti dipendenti, nel caso dei movimenti decentrati/locali nell ambito della medesima Area d Impiego; - dello SME, sia in caso di impiego accentrato, sia in caso di proposte avanzate dai Vertici delle Aree di Impiego, per i movimenti al di fuori dell Area d Impiego stessa (relativamente al personale reso disponibile a livello superiore ). E solo in tale fase, infatti, che il procedimento di impiego, divenendo concreto ed attuale, è idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dell interessato il quale può partecipare fattivamente allo stesso, attraverso la produzione di apposite memorie. La comunicazione, sottoscritta dall interessato per presa visione, deve essere trasmessa senza ritardo alcuno a seconda dei casi o al Vertice dell Area di Impiego o allo Stato Maggiore dell Esercito. Qualora sussistano obiettive ragioni che ostino alla predetta tempestiva trasmissione, sarà cura del Comando dell interessato informare, con immediatezza, anche a mezzo fax, lo Stato Maggiore dell Esercito in merito alle menzionate ragioni ostative. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, ai sensi del richiamato disposto normativo: - l oggetto del procedimento; - l Ufficio e la persona responsabile; - l Ufficio in cui si può prendere visione degli atti; - la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dal DM n.603/93) deve concludersi il procedimento in questione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione; 1 Al riguardo, tuttavia, tenuto conto del frequente insorgere di esigenze istituzionali urgenti e/o imprevedibili, non è possibile stabilire un termine perentorio e valido in assoluto. Peraltro, la stessa l. 241/1990 prevede la possibilità, per particolari esigenze di celerità del procedimento, di omettere la comunicazione in argomento. 2

18 - in aggiunta ai suddetti elementi indispensabili ai fini della validità dell atto, è possibile indicare l epoca di preferibile movimentazione del militare interessato, a cura del Comandante del Reparto di appartenenza. Detta indicazione, qualora considerata necessaria, dovrà essere motivata in ragione di comprovate esigenze operative dell Unità, fatto salvo il potere decisionale dello SME che contempererà le suddette esigenze con quelle funzionali della Forza Armata/Area Interforze/Internazionale. b. Procedura. (1) L ordine di trasferimento viene indirizzato all Ente/Reparto/Unità di appartenenza del personale, a quello di assegnazione, a quello che amministra o che dovrà amministrare il militare (se diverso dai primi due) e, per conoscenza, a tutti i Comandi dai quali i suddetti Enti/Comandi gerarchicamente dipendono. Il documento in questione viene inviato anche in copia digitalizzata tramite il servizio di messaggistica della rete EINET. Limitatamente ai SU. l Ente che assume in forza il militare deve inviare la relativa conferma di ricevuta via e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo canedufimpsuciv@smedipe.esercito.difesa.it entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione dello stesso al nuovo EDR. (2) In un ottica di progressiva razionalizzazione delle procedure in uso volte ad ottenere un sempre maggiore snellimento dell azione amministrativa dello SME-DIPE, il cosiddetto mod. TA è abrogato. Il movimento è da intendersi perfezionato/eseguito nella tempistica prevista, in caso di mancata comunicazione, a cura degli Enti interessati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione al nuovo Ente disposta nel dispaccio di trasferimento del mancato perfezionamento del trasferimento e delle relative motivazioni. Relativamente agli aspetti finanziari del movimento d autorità a titolo oneroso, l Ente di nuova assegnazione ha l obbligo di comunicare mediante e-message (facsimile in All. E), entro 5 (cinque) giorni lavorativi, allo SME-DIPE POLIMPIEGO: - l importo del finanziamento ricevuto sul circuito SIEFIN, suddiviso per i pertinenti capitoli di bilancio; - la data di effettiva presentazione del militare (a fattor comune per tutte e 3 le categorie di personale); - la scelta effettuata dall interessato tra la corresponsione dell indennità ai sensi dell art. 1 comma 1 della Legge 86/2001 ed il 90% del canone mensile riferito all alloggio privato. Sul punto, si precisa che, tenuto conto che il soggetto trasferito potrebbe non aver ancora optato, nei 5 giorni, per una delle due possibilità, l Ente dovrà indicare, nel messaggio allo SME-DIPE, l opzione indennità ai sensi dell art. 1 comma 1 della Legge 86/2001, fatta salva una successiva comunicazione con cui renderà nota la scelta definitiva effettuata dal militare; - incarico attribuito al militare, ove non riportato sul documento di trasferimento di sede d autorità. Al riguardo si precisa che dovrà essere indicato espressamente se il militare ricopre una posizione organica ovvero è stato assegnato in extraorganico. c. Data di attuazione del movimento. (1) L attuazione del trasferimento d autorità del militare deve avvenire nel rispetto dei tempi riportati nei provvedimenti indicati al precedente para 1. Tuttavia, in relazione a situazioni eccezionali, i Vertici dell Area di Impiego a ciò appositamente autorizzati dallo Stato Maggiore dell Esercito (elenco in All. F) hanno la facoltà di differire la data di presentazione dell interessato all Ente di assegnazione, fino ad un massimo di 90 giorni e limitatamente a movimenti disposti nell ambito 3

19 dell Area di competenza, dandone tempestiva ed immediata comunicazione allo Stato Maggiore dell Esercito Dipartimento Impiego del Personale secondo lo schema in All. G. Per i SU. lo SME DIPE prenderà atto della effettiva data di presentazione del personale sancita dal Vertice dell Area di Impiego e allegherà tale documento al dispaccio originale senza ulteriori comunicazioni. Al riguardo, dovranno essere dettagliatamente specificate le motivazioni che hanno determinato l eventuale differimento. (2) Nel caso in cui vi sia l esigenza di differire il trasferimento per un periodo superiore a 90 giorni ovvero il differimento interessi Aree d Impiego diverse (o l Area SMD), la decisione compete sempre allo Stato Maggiore dell Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, cui dovrà essere proposta la variazione con un congruo anticipo. Nel caso in cui lo Stato Maggiore dell Esercito - Dipartimento Impiego del Personale autorizzi il differimento, sarà inviato un messaggio di parziale variante, cui gli Enti/Comandi interessati dovranno fare riferimento per aggiornare la documentazione caratteristica ed amministrativa del militare trasferito. (3) Il personale trasferito viene perso di forza dall Ente cedente ed assunto da quello ricevente dal giorno successivo. Nel caso di viaggio di durata superiore e nei casi di trasferimento da e per Comandi/Enti/Reparti dislocati fuori dal territorio nazionale, l Ente cedente 2 perde di forza il personale dal giorno indicato sul dispaccio di trasferimento. L Ente subentrante lo assumerà in forza a partire dal giorno successivo (compresa quindi la durata del viaggio). d. Indicazione dell incarico. Nell ordine di impiego che dispone il trasferimento d autorità lo SME-DIPE riporta l assunzione di: - incarichi di particolare rilevanza, quali quelli relativi ad Ufficiali Generali, Colonnelli, Ufficiali in s.sm, Capi Ufficio/Sezione presso gli Organi Centrali, Capi Ufficio presso Alti Comandi, Comandanti di btg/gr./gr.sqd. o reparto equipollente, Capi servizio amministrativo 3, qualora il movimento avvenga in ambito nazionale; - qualsiasi incarico, ove il militare sia trasferito presso Organismi Internazionali, in territorio nazionale o all estero, significando che procederà a valutare/effettuare sanzioni solo per i predetti incarichi. Tutti gli altri casi sono di competenza del Comando di Vertice dell Area d Impiego. e. Provvedimenti di riordino della Forza Armata. In presenza di provvedimenti di riordino della Forza Armata che comportino il cambio di denominazione di un Comando/Ente/Reparto, i Comandanti di Corpo devono provvedere, con automatismo e senza ritardi, a disporre le variazioni conseguenti per il personale dipendente, dandone comunicazione allo Stato Maggiore dell Esercito - Dipartimento Impiego del Personale per le eventuali successive determinazioni, tenendo sempre informato il rispettivo Vertice dell Area di Impiego. 2 In caso di trasferimento presso Organismi Internazionali all estero, la documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato dovrà essere inviata allo SME - Ufficio Amministrazione Sezione Personale all Estero, nella cui forza matricolare il suddetto personale permarrà per tutta la durata del periodo di impiego. 3 Solo nel caso in cui l assunzione dell incarico sia nota allo SME già al momento in cui viene disposto il trasferimento; in caso contrario, l assunzione della carica di Capo Servizio Amministrativo sarà, previa proposta dell Ente di assegnazione dell interessato, inoltrata via gerarchica, eventualmente autorizzata dallo SME ove se ne accerti la fattibilità. 4

20 f. Limiti all emanazione del trasferimento di sede d autorità. (1) Il militare che, all atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non può essere soggetto, per tutta la durata del mandato, a trasferimenti d autorità in sede diversa da quella di servizio, se non con il proprio espresso consenso. Ove l ordine di trasferimento di sede sia stato adottato prima dell elezione del militare, questi (anche se nel frattempo assume la carica di amministratore locale) è tenuto a dare comunque esecuzione al movimento, potendo tuttavia presentare istanza di avvicinamento al luogo nel quale espleta il mandato elettorale ai sensi del disposto normativo richiamato (vedasi Direttiva n. 6467/07/C-PI del dello SME e successive modifiche/integrazioni). (2) Il trasferimento d autorità in sede diversa da quella di servizio può essere disposto anche per il personale appartenente ad un organo della Rappresentanza Militare (COCER, COIR, COBAR), previa acquisizione obbligatoria del parere, non vincolante, del Consiglio cui il militare appartiene. Peraltro, come previsto dal DPR 4 nov. 79 n.691, in caso di discordanza prevarranno le motivate necessità di impiego dell amministrazione militare, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. (3) Relativamente al personale militare cui lo SME abbia riconosciuto i benefici di cui alla L. n. 104/92, si precisa che lo stesso può essere trasferito d autorità ad altra sede solo previo suo consenso ai sensi dell art. 33 comma 5 della citata legge, fermo restando che l interessato è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. 4. CASI PARTICOLARI a. Per il personale destinato ad organismi internazionali in territorio: (1) Estero: l ordine di impiego che dispone il trasferimento d autorità viene inviato dallo SME all Ente nazionale incaricato dell amministrazione del personale interessato. Tale Ente curerà gli adempimenti di cui al precedente para 3.a.; (2) Nazionale: si applica la procedura descritta al precedente para 3.. b. Congedi parentali. Il beneficio del congedo parentale, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, assimilabile per fattispecie e procedure di gestione alla licenza straordinaria, decorre dalla data di concessione da parte dell Amministrazione e non dalla data di presentazione dell istanza. Peraltro, la problematica è regolamentata da circolari applicative emanate da PERSOMIL, che è la tenutaria della materia e quindi ogni Comando/Ente dovrà valutare il caso concreto avendo cura di conciliare la tutela del personale richiedente, tali benefici ed i provvedimenti di impiego disposti. 5

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