MODALITÀ E PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

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1 ALLEGATO N. 6 Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Roma MODALITÀ E PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE (L.146/90 come modificata dalla L. 83/2000) (Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale G.U. 28/2/2002) 1

2 -Premessa- Si procede all individuazione nell ambito dei diversi profili e categorie addetti ai servizi minimi essenziali- dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. I contingenti concordati saranno rivisti qualora dovessero intervenire ulteriori indicazioni normative ai sensi della L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell articolo 2, commi 2 e 4 della L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente documento sarà inviato alle organizzazioni degli utenti e, per quanto di competenza, alla Commissione di Garanzia. Per il buon funzionamento del generale impianto normativo in materia e delle regole applicative del presente atto è decisivo il ruolo affidato all informazione: in primo luogo, nei confronti dei dipendenti comandati a prestare servizio, con procedure di precettazione che devono essere esplicite e devono consentire al lavoratore di compiere la propria scelta attraverso l individuazione di modalità cui attenersi per la richiesta di esonero dal comando; in secondo luogo, nei confronti degli utenti per fornire la più completa notizia circa il modo di attuazione dello sciopero ed i riflessi sulle attività e sui servizi erogati dall UCSC. Viene recepito l Accordo sulle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in occasione dell esercizio del diritto di sciopero emanato in data 28 marzo 1991 dall Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Le parti si impegnano a determinare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Accordo l'organico necessario a garantire il funzionamento dei servizi essenziali durante le assemblee. 2

3 ~Sommario~ Parte I DISPOSIZIONI GENERALI- 4 Art. 1 -Premessa- 4 Art. 2 -Campo di applicazione- 4 Art. 3 -Tentativo preventivo di conciliazione- 4 Art. 4 -Proclamazione- 4 Art. 5 -Preavviso minimo- 4 Art. 6 -Preavviso massimo- 5 Art. 7 -Revoca, sospensione o rinvio dello sciopero proclamato- 5 Art. 8 -Durata - 5 Art. 9 -Rarefazione soggettiva: intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime- 5 Art. 10 -Rarefazione oggettiva- 6 Art. 11 -Periodi di franchigia ed esclusioni- 6 Art 12 -Sospensione dello sciopero- 6 Art. 13 -Modalità degli scioperi- 6 Art. 14 -Adempimenti a carico dell UCSC e normalizzazione del servizio- 7 Art. 15 -Individuazioni delle prestazioni indispensabili- 7 Art. 16 -Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili- 7 Art. 17 -Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi- 9 Art. 18 -Astensione collettiva dal lavoro straordinario- 9 Art. 19 -Norme sanzionatorie - 9 Parte II -PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE (Art. 2, comma 2, L. 146/1990) 10 Art. 20 -Premessa- 10 Art. 21 -Prima fase della procedura- 10 Art Seconda fase della procedura- 11 Art. 23 -Ripetizione della procedura- 11 Art. 24 -Astensioni da iniziative unilaterali- 11 Art. 25 Effetti della mancata convocazione - 11 Art. 26 -Mancato esperimento dei superiori livelli di conciliazione- 12 Art. 27 -Proroga del termine- 12 Art. 28 Obbligo di osservanza della procedura- 12 Art. 29 -Forme alternative di azione sindacale- 12 Art. 30 -Norma finale- 12 Parte III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE- 13 3

4 Parte I DISPOSIZIONI GENERALI- Art. 1 -Premessa- 1. I soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e l UCSC sono tenuti all effettuazione delle prestazioni indispensabili nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione di cui al presente Accordo. Art. 2 -Campo di applicazione- 1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale non docente non dirigente dipendente dell UCSC-Sede di Roma e, relativamente all erogazione delle prestazioni indispensabili e all individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla L.146/90 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3 -Tentativo preventivo di conciliazione- 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.146/90, prima della proclamazione dello sciopero di livello aziendale le parti esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui alla Parte II del presente Accordo. 2. Tale tentativo è obbligatorio anche ai superiori livelli territoriale, regionale e nazionale. Art. 4 -Proclamazione- 1. L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell astensione e le modalità di attuazione della stessa. Art. 5 -Preavviso minimo- 1. La proclamazione scritta è trasmessa, a cura delle OO.SS. interessate, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'ucsc-direzione del Servizio Personale che all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di cui all art. 8 della L.146/90 (Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; il Prefetto negli altri casi). 2. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale. 4

5 Art. 6 -Preavviso massimo- 1. Al fine di consentire un applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi di cui all art 10 -Rarefazione oggettiva- rispettosa della garanzia di libero esercizio dell attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni. 2. I periodi di franchigia di cui all art. 11 Periodi di franchigia ed esclusioni- sospendono il decorso del termine massimo di preavviso. Art. 7 -Revoca, sospensione o rinvio dello sciopero proclamato- 1. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. 2. A norma dell art. 2, comma 6 della L.146/90 come modificata dalla L. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia ovvero dell autorità competente alla precettazione ai sensi dell art. 8 della stessa legge. Art. 8 -Durata - 1. Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 24 ore. 2. Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di 48 ore consecutive. 3. Le astensioni dal lavoro -anche in occasione del primo sciopero- di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l utenza. Art. 9 -Rarefazione soggettiva: intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime- 1. Ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato. 2. Ogni proclamazione si riferisce ad una sola azione di sciopero. 5

6 Art. 10 -Rarefazione oggettiva- 1. Fermo restando che ciascun soggetto sindacale è tenuto, ai sensi dell articolo precedente, a rispettare un intervallo minimo di tre giorni liberi tra l effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo da lui medesimo proclamato, le azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi. Art. 11 -Periodi di franchigia ed esclusioni- 1. I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue: - mese di agosto; - dal 23 dicembre al 7 gennaio; - dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 2. Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. 3. In occasione di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale non sono effettuati scioperi per tutta la durata degli eventi stessi. Art 12 -Sospensione dello sciopero- 1. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l immediata ripresa del servizio. Art. 13 -Modalità degli scioperi- 1. Non è consentito lo sciopero per singoli profili o categorie professionali, o per singole articolazioni organizzative dell unità produttiva (cosiddetti scioperi a scacchiera ) o per singoli segmenti dell intero ciclo del servizio (turni), né lo sciopero a oltranza, o lo sciopero bianco. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. 6

7 Art. 14 -Adempimenti a carico dell UCSC e normalizzazione del servizio- 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l UCSC, almeno 5 giorni prima dell inizio dell astensione dal lavoro, provvede a darne comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 4 - Proclamazione-, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. L UCSC deve inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio quando l astensione dal lavoro sia terminata. 2. L UCSC ha altresì l obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. 3. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell art. 4, commi 4 e seguenti, della L. 146/ Al fine di consentire all UCSC di garantire e rendere nota all utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio stesso, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio. Art. 15 -Individuazioni delle prestazioni indispensabili- 1. Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell art. 2 della L.146/90 quelle elencate nella Parte III del presente Accordo. Art. 16 -Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili- 1. Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 15 Individuazione delle prestazioni indispensabili-, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione, secondo i contingenti previsti nella Parte III del presente Accordo. 2. Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili individuate a livello nazionale o regionale. In tal caso, l UCSC reitera la procedura di individuazione delle prestazioni indispensabili e delle relative quote di personale nel rispetto degli stabiliti livelli di relazioni sindacali. 3. Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili relativo ad ogni singolo sciopero i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti: 7

8 - ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare; - individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Accordo; - esclusione dal piano dei servizi delle prestazioni indispensabili dei lavoratori in riposo o in ferie qualora l astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto; - esclusione dal piano dei servizi delle prestazioni indispensabili dei rappresentanti delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui al successivo articolo. 5. A seguito della proclamazione di uno sciopero, la Direzione del Servizio Personale provvederà ad inviare comunicazione scritta con allegata la notifica di sciopero alle strutture indicate nella Parte III del presente Accordo. Il personale inserito nei contingenti minimi essenziali deve essere individuato almeno 6 giorni prima del giorno previsto per lo sciopero al fine di consentire i relativi adempimenti normativi. 6. Al ricevimento della comunicazione i responsabili delle strutture indicate nella Parte III del presente Accordo si attiveranno al fine di fornire, in tempo utile per la comunicazione agli interessati, entro il termine previsto dal successivo comma 7, alla Direzione del Servizio Personale, i contingenti nominativi del personale individuato per garantire i servizi essenziali. 7. La Direzione del Servizio Personale rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei soggetti, o dei loro sostituti, incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Accordo. Tali soggetti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni indicate nella Parte III. 8. Il dipendente inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. L UCSC si impegna, ove sia possibile, a garantire l esercizio di tale diritto, in relazione sia all analogo diritto di altri dipendenti, sia nel rispetto degli obblighi costituzionali connessi all erogazione dei servizi pubblici essenziali. Sarà pertanto compito dei responsabili delle strutture indicate nella Parte III sostituire con altri dipendenti coloro che ne facciano richiesta. 9. Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l UCSC-Direzione del Servizio Personale procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 8

9 10. L UCSC-Direzione del Servizio Personale dà tempestiva comunicazione alle R.S.A, degli adempimenti di cui ai commi 7 e 9 precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili. 11. A sciopero avvenuto, i responsabili delle strutture indicate nella Parte III sono tenuti a comunicare, entro la data stabilita, alla Direzione del Servizio Personale, i nominativi dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero. Art. 17 -Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi- 1. Il personale esonerato dallo sciopero ai sensi del precedente articolo garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi. Art. 18 -Astensione collettiva dal lavoro straordinario- 1. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme del presente Accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 8 Durata-) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario. Art. 19 -Norme sanzionatorie - 1. In ottemperanza all art. 4, comma 1, della L. 146/90, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Accordo o che, richiesti dell effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCL, proporzionate alla gravità dell infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti. 9

10 Parte II -PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE (Art. 2, comma 2, L. 146/1990) Art. 20 -Premessa- 1. Fermo restando che l interpretazione delle norme del CCL è di competenza esclusiva delle parti stipulanti secondo le modalità specificate dal CCL medesimo e ferme restando le clausole di raffreddamento di cui allo stesso articolato contrattuale, le controversie collettive sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti. Art. 21 -Prima fase della procedura- 1. La titolarità dell'iniziativa di attivare la presente procedura è riservata alle R.S.A. costituite nell ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato nell UCSC. 2. La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalle predette R.S.A., tramite la presentazione alla Direzione del Servizio Personale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCL o dell Accordo collettivo in ordine alla quale si intende proporre reclamo. 3. Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione del Servizio Personale convoca le predette R.S.A. per l'esame di cui al comma precedente. Essa può altresì chiedere alle stesse notizie e chiarimenti per l utile conduzione del tentativo di conciliazione. 4. Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale sottoscritto dalle parti. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell art. 2, comma 6 della L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di agitazione non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell art. 2, comma 6 L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione dell UCSC. 5. Ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. 6. Se la Direzione del Servizio Personale non convoca l organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la procedura si intende esaurita con esito negativo. 10

11 Art Seconda fase della procedura- 1. A seguito dell esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura stessa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi: - in sede negoziale di livello superiore, per tale intendendosi quella che coinvolge la Direzione di Sede. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Se la Direzione di Sede non convoca l organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la procedura si intende esaurita con esito negativo. - nella sede amministrativa prevista dall articolo 2, comma 2 della L. 146/90, come modificata dalla L. 83/2000 (Prefettura ovvero competente struttura del Ministero del Lavoro). Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell esperimento del tentativo di conciliazione. Art. 23 -Ripetizione della procedura- 1. Anche nell ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall effettuazione o dalla revoca del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare il successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli artt. 21 Prima fase della procedura- e 22 Seconda fase della procedura- precedenti. Art. 24 -Astensioni da iniziative unilaterali- 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, l attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della stessa procedura, i lavoratori iscritti alle OO. SS. non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte delle OO.SS. possono essere proclamate agitazioni di qualsiasi tipo; da parte dell UCSC non può essere data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Art. 25 Effetti della mancata convocazione - 1. Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui agli artt. 21 Prima fase della procedura- e 22 Seconda fase della procedura-, la procedura di raffreddamento e di conciliazione si intende ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui al precedente art. 24 Astensione da iniziative unilaterali- cessa di trovare applicazione. 11

12 Art. 26 -Mancato esperimento dei superiori livelli di conciliazione- 1. Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l esame della questione che è causa della controversia collettiva ha facoltà di non esperire il superiore livello. In tal caso, la procedura di raffreddamento e di conciliazione si intende ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell esame della predetta questione, la disposizione di cui al precedente art. 24 Astensione da iniziative unilaterali- cessa di trovare applicazione. Art. 27 -Proroga del termine- 1. I soggetti competenti per livello a svolgere l esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà in coerenza con il fine di cui al precedente art. 20 Premessa- di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata. Art. 28 Obbligo di osservanza della procedura- 1. Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate. Art. 29 -Forme alternative di azione sindacale- 1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni del presente Accordo di cui agli art. 5 Preavviso minimo-, art. 7 Revoca, sospensione o rinvio dello sciopero proclamato- e art. 8 Durata- Art. 30 -Norma finale- 1. Il presente Accordo è trasmesso a cura dell UCSC alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della L.146/90. 12

13 Parte III - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE- SERVIZI DIDATTICI ED ACCADEMICI Contingente minimo di personale in caso di sciopero Gestione Aule: 2 addetti Servizio Didattica: 2 unità Nei mesi di settembre ed ottobre, per gli esami di ammissione ai corsi e per le iscrizioni: 10 unità Scuole di Specializzazione: 2 unità Biblioteca: 3 unità Stabilimento di allevamento e di utilizzazione animali: 2 unità Servizio Fotoriproduzione e Stampa: 2 addetti Servizio Ricerca 1 unità 13

14 SISTEMA INFORMATIVO Contingente minimo di personale in caso di sciopero - Personale previsto in pronta disponibilità - CED- Unità Gestione Operativa: 2 operatori = operatore tecnico specializzato 2 sistemisti = collaboratore amministrativo professionale/ collaboratore amministrativo professionale esperto - Unità Gestione Operativa 2 analisti/programmatori = collaboratore amministrativo professionale/ collaboratore amministrativo professionale esperto SERVIZIO TECNICO Contingente minimo di personale in caso di sciopero - Personale previsto in pronta disponibilità - Personale Turnista 1 idraulico = operatore tecnico 1 elettricista =operatore tecnico - Personale previsto in pronta disponibilità - Minuto Mantenimento 3 addetti - Posta pneumatica 1 addetto - Apparecchiature Scientifiche 2 tecnici = assistente tecnico SERVIZI ALBERGHIERI Contingente minimo di personale in caso di sciopero Servizio Vigilanza: - Portieri Centralinisti (Operatore Tecnico Specializzato): 3 unità (turni diurni); 1 unità (turni notturni) - Portieri (Commesso): 8 unità (turni diurni ); 2 unità (turni notturni) - Guardie Particolari Giurate: 4 unità (turni diurni); 2 unità (turni notturni)

15 Servizio Guardaroba Lavanderia: - Operai Spec. Lavanderia (Operatore Tecnico) sino ad esaurimento; - Operai Spec. Guardaroba (Operatore Tecnico) sino ad esaurimento: sino a 2 giorni di sciopero continuativi nessuna unità; dal terzo giorno è necessario il 35% delle unità in forza al servizio Servizio Alimentazione: - Cuochi (Operatore Tecnico Specializzato) sino ad esaurimento; - Operai Spec. di Alimentazione (Operatore Tecnico Specializzato) sino ad esaurimento: è necessario il 35% delle unità, previste per turno e per profilo, in forza al servizio. Asilo Nido: - Nessuna unità Personale Amministrativo: - Nessuna unità PROVVEDITORATO Contingente minimo di personale in caso di sciopero - Magazzino Economato 1 capo servizio = operatore tecnico specializzato 1 trasportatore = operatore tecnico 1 preparatore = operatore tecnico SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE- Unità Sicurezza Antincendio Contingente minimo di personale in caso di sciopero - 2 unità SERVIZI AMMINISTRATIVO- CONTABILI Contingente minimo di personale in caso di sciopero - 10 unità DIREZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE Contingente minimo di personale in caso di sciopero - 10 unità 15

16 UNITÀ OPERATIVE ASSISTENZIALI IN GENERALE a. il personale del ruolo sanitario e ausiliari/ota previsto nelle singole unità operative assistenziali nei giorni festivi b. presenza in servizio dello stesso numero di personale sanitario previsto in pronta disponibilità nei giorni festivi c. servizio centralizzato pulizie e trasporti: unità previste nei giorni festivi. PRESTAZIONI D URGENZA (vanno considerate urgenti le prestazioni diagnostico-terapeutiche indifferibili anche in relazione alla durata dello sciopero) I settori nei quali deve essere tenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero sono: PRONTO SOCCORSO e Servizi specialistici diagnostici necessari a garantire le urgenze RIANIMAZIONE E TERAPIE INTENSIVE UNITÀ CORONARICA EMODIALISI SALA PARTO, NEONATOLOGIA CUCINA LATTE UNITA' TRATTAMENTO DOMICILIARE AMBULATORI, SERVIZI, DAY HOSPITAL eroganti prestazioni indifferibili: - Ematologia - Ginecologia - Malattie Infettive - Medicina Nucleare (prestazioni in vivo) - Oncologia Medica - Oncologia Pediatrica - Radioterapia SERVIZI SPECIALISTICI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI NECESSARI A GARANTIRE LE URGENZE I settori nei quali deve essere tenuto in servizio il personale infermieristico ed ausiliario adeguato alle esigenze delle prestazioni d urgenza (cioè presenza in servizio del contingente previsto nei giorni festivi integrato con presenza in servizio dal numero di persone previste in pronta disponibilità nei festivi, salvo quanto espressamente indicato). Nei turni notturni deve essere garantito quanto previsto al di fuori dello sciopero. LABORATORI - Chimica Clinica - Ematologia - Emocoagulazione - Servizio Trasfusionale - Microbiologia (presenze previste nella giornata del sabato) 16

17 RADIOLOGIA (4 tecnici, 4 infermieri, 1 ausiliario/ota nel turno di mattina e pomeriggio) - Sala Urgenze - TAC, RM - Angiografia EEG CARDIOLOGIA, EMODINAMICA (3 infermieri, 1 ausiliario/ota nel turno di mattina e pomeriggio) REPARTI OPERATORI D.H. FARMACO DIPENDENTI (1 I.P. e 1 ausiliario/ota nel turno di mattina) ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA (1 tecnico, 1 preparatore) FARMACIA (2 operatori mattina e pomeriggio, 1 preparatore) Sarà adeguata la presenza di altre figure appartenenti al ruolo sanitario in relazione alla durata dello sciopero per poter garantire la continuità assistenziale e le prestazioni indifferibili. La Direzione Sanitaria dispone la mobilità del personale in servizio, in occasione dello sciopero, per affrontare situazione di emergenza. Nei turni delle Unità Operative assistenziali per impreviste assenze per malattia, si provvede con sostituzioni d urgenza anche con personale non precettato secondo i tempi Il congruo e previsto preavviso nella proclamazione dello sciopero, come pure la tempestiva comunicazione della revoca, rivestono un importanza decisiva sul piano dell organizzazione interna dell UCSC. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro dovranno svolgersi in un unico e continuativo periodo, all inizio o alla fine di ciascun turno

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