Procedure relative al diritto di sciopero

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1 DIREZIONE DEL SERVIZIO PERSONALE Studi sul Rapporto di Lavoro e Disciplina Roma, 11 ottobre 2006 Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C. Procedure relative al diritto di sciopero ESAME COMPARATIVO, PER ARGOMENTI, DELLA LEGGE 146/90, DEL CCL PERSONALE SEDE DI ROMA U.C.S.C E DEL CCNL DI RIFERIMENTO DEL SSN

2 -Indice- CC.CC.LL...3 COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI PATTIZIE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA...4 PRESTAZIONI INDISPENSABILI...5 RAREFAZIONE...6 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE...8 PREAVVISO...15 PROCLAMAZIONE...16 DURATA DELLO SCIOPERO...18 PERIODI DI FRANCHIGIA...19 SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO...20 MODALITA DEGLI SCIOPERI...21 EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI...22 COMUNICAZIONE ALL UTENZA...23 REVOCA DELLO SCIOPERO PROCLAMATO...24 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA...25 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA...26 SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI...27 SANZIONI A CARICO DELLE OO.SS. E DELLE AMMINISTRAZIONI...28 OBBLIGO DI INFORMAZIONE...30 CONDOTTA ANTISINDACALE...31 AZIONE GIUDIZIARIA DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI...32 ORDINANZA PER PREVENIRE IL PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI...33 COMPITI DELLA COMMISSIONE...35 COMPITI DELLA COMMISSIONE...36 COMPITI DELLA COMMISSIONE...37 COMPITI DELLA COMMISSIONE...38 COMPITI DELLA COMMISSIONE...39 COMPITI DELLA COMMISSIONE...40 COMPITI DELLA COMMISSIONE...41 COMPITI DELLA COMMISSIONE...42 COMPITI DELLA COMMISSIONE

3 CC.CC.LL. le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali concordano, nei contratti collettivi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell ambito dei servizi pubblici essenziali, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure necessarie al perseguimento delle finalità della Legge. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 15 della Parte I dell Allegato n. 6 individua le prestazioni indispensabili con rinvio alla Parte III dell Allegato medesimo; nell articolo 16 della Parte I dell Allegato n. 6 individua i lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e nell articolo 17 della Parte I dell Allegato n. 6 dispone: Il personale esonerato dallo sciopero ai sensi del precedente articolo garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 2 individua i servizi pubblici essenziali; nell articolo 3 individua i contingenti di personale. 3

4 COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI PATTIZIE ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA la Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali valuta l'idoneità delle prestazioni indispensabili individuate nei CC.CC.LL. A tale scopo, le determinazioni pattizie vengono comunicate tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 30 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Il presente Accordo è trasmesso a cura dell U.C.S.C. alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti (...) della L.146/90. Manca una corrispondente previsione nel vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Con riguardo al vigente CCL del personale della Sede di Roma dell U.C.S.C. è dato osservare che: in data 28 maggio 2002 l Allegato n. 6 al CCL del personale della Sede di Roma dell U.C.S.C. in materia di modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero e di individuazione dei contingenti di personale esonerato è stato trasmesso alla Commissione di Garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (cfr. All. n. 1); nella seduta del 5 settembre 2002 la Commissione di Garanzia ha adottato in ordine all Allegato n. 6 una deliberazione di non luogo a procedere (cfr. All. n. 2) invitando contestualmente le parti ad uniformare la disciplina contenuta nell Allegato medesimo a quella generale del Comparto Sanità contenuta nell Accordo di settore già valutato idoneo dalla Commissione stessa (per i criteri di interpretazione della deliberazione della Commissione cfr. All. n. 3); a fronte della richiesta dell Amministrazione di ulteriori chiarimenti (cfr. All. n. 4), la Commissione ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (cfr. All. n. 5); una eventuale valutazione da parte della Commissione di Garanzia del comportamento dei soggetti interessati in occasione di una vertenza sarebbe, pertanto, effettuato alla stregua dell Accordo di settore del Comparto Sanità. 4

5 PRESTAZIONI INDISPENSABILI le misure necessarie al perseguimento delle finalità della Legge stessa: possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati; ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nella parte III dell Allegato n. 6, contiene l individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare i servizi minimi essenziali. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 2 individua i servizi pubblici essenziali; nell articolo 3 individua i contingenti di personale. 5

6 RAREFAZIONE le misure necessarie al perseguimento delle finalità della Legge: devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici essenziali. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 9 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato ; nell articolo 10 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Fermo restando che ciascun soggetto sindacale è tenuto (...) a rispettare un intervallo minimo di tre giorni liberi tra l effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo da lui medesimo proclamato, le azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di dieci giorni liberi. A seguito della trasmissione dell Allegato n. 6 al CCL del personale della Sede di Roma dell U.C.S.C , il funzionario della Commissione di Garanzia incaricato dell esame del documento fece notare, in via ufficiosa, che, ai sensi della Legge 146/90 e del CCNL di riferimento del SSN, l intervallo di rarefazione deve intercorrere tra l effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, non tra le stesse azioni di sciopero. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4 dispone: In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l intervallo minimo tra l effettuazione di un azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso (...). 6

7 Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 7

8 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE le misure necessarie al perseguimento delle finalità della Legge: devono in ogni caso prevedere procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero 1. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 3 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.146/90, prima della proclamazione dello sciopero di livello aziendale le parti esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui alla Parte II del presente Accordo. Tale tentativo è obbligatorio anche ai superiori livelli territoriale, regionale e nazionale ; nell articolo 28 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto (...) dalla L. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 5 dispone: In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione. 1 Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8

9 Seguono tavole di raffronto tra le procedure di raffreddamento e di conciliazione contemplate nel CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C e quelle previste nel vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 9

10 Procedure di raffreddamento e di conciliazione CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C Vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Prima fase della procedura La titolarità dell'iniziativa di attivare la procedura è riservata alle R.S.A. costituite nell ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato nell U.C.S.C.. La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalle predette R.S.A., tramite la presentazione alla Direzione del Servizio Personale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCL o dell Accordo collettivo in ordine alla quale si intende proporre reclamo. Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione del Servizio Personale convoca le predette R.S.A. per l'esame di cui al comma precedente. Essa può altresì chiedere alle stesse notizie e chiarimenti per l utile conduzione del tentativo di conciliazione. Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale sottoscritto dalle parti. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di agitazione non costituiscono forma sleale di azione sindacale anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione dell U.C.S.C.. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Con le stesse procedure e modalità, nel caso di controversie regionali e locali il prefetto del Capoluogo di Regione ovvero di Provincia provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato dovuti ad un accordo intervenuto tra le parti ovvero ad una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell autorità competente ad adottare l ordinanza non costituiscono forme sleali di azione sindacale. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. 10

11 CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C Vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale Ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. Se la Direzione del Servizio Personale non convoca l organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la procedura si intende esaurita con esito negativo. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di livello nazionale ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; il periodo complessivo della procedura conciliativa di livello regionale o locale ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni. 11

12 CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C Vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Seconda fase della procedura A seguito dell esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura stessa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi: - in sede negoziale di livello superiore, per tale intendendosi quella che coinvolge la Direzione di Sede. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Se la Direzione di Sede non convoca l organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la procedura si intende esaurita con esito negativo. - nella sede amministrativa prevista dalla L. 146/90 (Prefettura ovvero competente struttura del Ministero del Lavoro). Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell esperimento del tentativo di conciliazione. Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini, la procedura di raffreddamento e di conciliazione si intende ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, l obbligo di astensione da iniziative unilaterali cessa di trovare applicazione. 12

13 CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C Vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Disposizioni comuni alla prima ed alla seconda fase della procedura Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini, la procedura di raffreddamento e di conciliazione si intende ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, l obbligo di astensione da iniziative unilaterali cessa di trovare applicazione. Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l esame della questione che è causa della controversia collettiva ha facoltà di non esperire il superiore livello. In tal caso, la procedura di raffreddamento e di conciliazione si intende ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell esame della predetta questione, l obbligo di astensione da iniziative unilaterali cessa di trovare applicazione. I soggetti competenti per livello a svolgere l esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata. 13

14 CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C Vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale Al fine di garantire la continuità del servizio, l attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della stessa procedura, i lavoratori iscritti alle OO. SS. non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte delle OO.SS. possono essere proclamate agitazioni di qualsiasi tipo; da parte dell U.C.S.C. non può essere data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Anche nell ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall effettuazione o dalla revoca del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare il successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di raffreddamento e di conciliazione. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia. 14

15 PREAVVISO il diritto di sciopero è esercitato con un preavviso minimo; al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure individuate ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi possono essere determinati termini superiori. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 5 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: La proclamazione scritta è trasmessa, a cura delle OO.SS. interessate, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'u.c.s.c.-direzione del Servizio Personale che all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di cui all art. 8 della L.146/90 (Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; il Prefetto negli altri casi). Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale ; nell articolo 6 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Al fine di consentire un applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (...) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia (...) sospendono il decorso del termine massimo di preavviso. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi (pubblici essenziali), sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell astensione dal lavoro. 15

16 PROCLAMAZIONE i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all apposito ufficio costituito presso l autorità competente 2 ad adottare l ordinanza con cui si predispongono le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 4 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell astensione e le modalità di attuazione della stessa ; nell articolo 5 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: La proclamazione scritta è trasmessa, a cura delle OO.SS. interessate, (...), sia all'u.c.s.c.-direzione del Servizio Personale che all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di cui all art. 8 della L.146/90 (Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; il Prefetto negli altri casi) ; nell articolo 9 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Ogni proclamazione si riferisce ad una sola azione di sciopero. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all Assessorato Regionale alla 2 Presidente del Consiglio dei Ministri se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; il Prefetto negli altri casi. 16

17 Sanità; la proclamazioni di scioperi nell ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. 17

18 DURATA DELLO SCIOPERO Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 8 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 24 ore. Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di 48 ore consecutive. Le astensioni dal lavoro -anche in occasione del primo sciopero- di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l utenza. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento. 18

19 PERIODI DI FRANCHIGIA Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 11 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue: mese di agosto; dal 23 dicembre al 7 gennaio; dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. In occasione di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale non sono effettuati scioperi per tutta la durata degli eventi stessi. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: (...), le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 19

20 SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 12 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l immediata ripresa del servizio. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. 20

21 MODALITA DEGLI SCIOPERI Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 13 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Non è consentito lo sciopero per singoli profili o categorie professionali, o per singole articolazioni organizzative dell unità produttiva (cosiddetti scioperi a scacchiera ) o per singoli segmenti dell intero ciclo del servizio (turni), né lo sciopero a oltranza, o lo sciopero bianco. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro ; nell articolo 18 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme del presente Accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 8 Durata-) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati: (...) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro 21

22 EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI i soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure sopra indicate. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 1 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: I soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e l U.C.S.C. sono tenuti all effettuazione delle prestazioni indispensabili nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione di cui al presente Accordo ; nell articolo 2 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Il presente Accordo (...), relativamente all erogazione delle prestazioni indispensabili e all individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla L.146/90 e successive modifiche ed integrazioni. Manca una corrispondente previsione nel vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 22

23 COMUNICAZIONE ALL UTENZA Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 14 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l U.C.S.C., almeno 5 giorni prima dell inizio dell astensione dal lavoro, provvede a darne comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale (...) dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. L U.C.S.C. deve inoltre garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio quando l astensione dal lavoro sia terminata. Le inadempienze (...) sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell art. 4, commi 4 e seguenti, della L. 146/90. Al fine di consentire all U.C.S.C. di garantire e rendere nota all utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio stesso, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero (...). 23

24 REVOCA DELLO SCIOPERO PROCLAMATO salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell autorità competente 3 ad adottare l ordinanza con cui si predispongono le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini dell applicazione delle sanzioni previsti dalla Legge. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 14 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell art. 2, comma 6 della L.146/90 come modificata dalla L. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia ovvero dell autorità competente alla precettazione ai sensi dell art. 8 della stessa legge. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 4, dispone: In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle (...) amministrazioni. 3 Presidente del Consiglio dei Ministri se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; il Prefetto negli altri casi. 24

25 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonchè le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini dell applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 14 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: L U.C.S.C. ha (...) l obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze (...) sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell art. 4, commi 4 e seguenti, della L. 146/90. Manca una corrispondente previsione nel vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 25

26 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate. L apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 26

27 SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni previste dalla Legge o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni essenziali, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 19 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: In ottemperanza all art. 4, comma 1, della L. 146/90, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Accordo o che, richiesti dell effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCL, proporzionate alla gravità dell infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 6, dispone: In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi. 27

28 SANZIONI A CARICO DELLE OO.SS. E DELLE AMMINISTRAZIONI nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni previste dalla Legge, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire e non superiore a lire tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; qualora le sanzioni suddette non risultino applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire ad un massimo di lire La sanzione viene applicata con ordinanzaingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro 4 ; i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici essenziali, che non osservino le disposizioni previste dalla Legge o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi, o che non prestino correttamente l informazione agli utenti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire a lire , tenuto conto della gravità della violazione, dell eventuale recidiva, dell incidenza di essa sull insorgenza o sull aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanzaingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro 5 ; i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l esecuzione della 4 Le sanzioni sono raddoppiate nel massimo se l astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia. 5 Le sanzioni sono raddoppiate nel massimo se l astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia. 28

29 delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni richieste dalla Commissione di Garanzia sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire a lire per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio. Il CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C : nell articolo 14 della Parte I dell Allegato n. 6, dispone: Le inadempienze (...) sono oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell art. 4, commi 4 e seguenti, della L. 146/90. Il vigente CCNL del SSN Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale : nell articolo 6, dispone: In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi. Manca una corrispondente previsione nel CCL del Personale della Sede di Roma dell U.C.S.C

30 OBBLIGO DI INFORMAZIONE le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. 30

31 CONDOTTA ANTISINDACALE la disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute nei contratti collettivi di lavoro che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi pubblici essenziali. 31

32 AZIONE GIUDIZIARIA DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI le associazioni degli utenti sono legittimate ad agire in giudizio, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all utenza e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi pubblici essenziali, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. 32

33 ORDINANZA PER PREVENIRE IL PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che potrebbe essere cagionato dall interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, conseguente all esercizio dello sciopero, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; l ordinanza può disporre il differimento dell astensione collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l autorità competente ne tiene conto. L ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell inizio dell astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti; l ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell autorità che l ha emanata, ai soggetti che promuovono l azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell amministrazione o dell impresa erogatrice; l'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro delle disposizioni contenute nell'ordinanza è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire ad un massimo di lire Le organizzazioni dei lavoratori che non ottemperano all ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire a lire per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica 33

34 dell organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l ordinanza e sono applicate con ordinanzaingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. Le somme percepite sono devolute all'istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno; le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; i soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato. 34

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