REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA DELL UNIVERSITA DI PISA Approvato dal Consiglio di Dipartimento con delib. n.
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1 REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA DELL UNIVERSITA DI PISA Approvato dal Consiglio di Dipartimento con delib. n.57 del 24/09/2015 Articolo 1 - Finalità Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito al fine di preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica nel campo della fisica. Articolo 2 - Istituzione 1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica afferisce amministrativamente all omonimo Dipartimento. 2. Tutti i settori scientifico-disciplinari di Fisica, FIS/01-08, sono attinenti al Corso. 3. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito e regolato sulla base del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca dell'università di Pisa (nel seguito Regolamento di Ateneo ). 4. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è unico, non prevede curricula formalmente distinti. Articolo 3 - Organi del Corso 1. Sono organi del Dottorato di Ricerca in Fisica il Collegio dei Docenti e il Coordinatore. Quest ultimo può designare un Vice Coordinatore con poteri di sostituzione in caso di proprio impedimento o assenza. Del Collegio fanno parte due rappresentanti degli iscritti al corso, eletti da e fra tutti gli studenti in questione; le modalità di votazione sono disciplinate dagli articoli del regolamento generale di Ateneo per le elezioni dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento; durano in carica due anni accademici, salvo decadenza anticipata per qualsiasi motivo. I rappresentanti degli iscritti non partecipano alla discussione e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. 2. I compiti del Collegio dei Docenti sono stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo. In particolare il Collegio dei Docenti: - designa i membri della commissione giudicatrice per le prove di ammissione al Corso; - delibera sulle richieste di afferenza al Collegio da parte dei docenti che ne facciano richiesta previa comunicazione dei docenti medesimi ai propri dipartimenti di afferenza; - determina l assegnazione delle borse di dottorato a tema considerando la graduatoria e gli interessi di ricerca dei candidati; - valuta l ammissione in soprannumero dei candidati aventi i requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo;
2 - propone la stesura di convezioni di cotutela con altri Atenei in conformità al Regolamento di Ateneo, e applica i criteri definiti in tali convenzioni; - attiva i corsi formativi per i dottorandi, definendone i docenti, e indica i corsi fruibili ai fini degli obblighi didattici dei dottorandi; - valuta e approva i piani di studio presentati dai dottorandi in conformità al presente regolamento; - concorda con ciascun dottorando, entro la fine del mese di Luglio del suo primo anno di corso, la nomina di un relatore; - designa per ciascun dottorando, entro la conclusione del secondo anno di corso, un controrelatore, esperto nelle tematiche di ricerca attinenti la tesi; - verifica annualmente l'attività dei dottorandi; - designa gli esperti per i giudizi di ammissibilità delle tesi all'esame finale; - designa i membri della commissione giudicatrice per l'esame finale. 3. Per l istruzione degli aspetti relativi alla didattica, il Collegio si avvale di una Commissione Didattica consultiva, costituita dal Coordinatore e alcuni membri in rappresentanza delle principali aree tematiche di ricerca del dottorato. I membri della commissione didattica sono designati dal Collegio all inizio di ogni ciclo di dottorato, restano in carica per un intero ciclo e sono rinnovabili. Articolo 4 - Esame di Ammissione 1. L'esame di ammissione al Dottorato in Fisica consiste nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, in una prova scritta e una prova orale (colloquio). 2. La valutazione dei titoli dei candidati da parte della commissione giudicatrice tiene conto della documentazione presentata al momento della domanda, quale il curriculum di studi e di ricerca; il 20% del punteggio complessivo è attribuito a questa valutazione, senza un punteggio minimo. 3. Il 40% del punteggio complessivo è attribuito alla prova scritta, secondo le modalità stabilite dalla commissione giudicatrice, con un punteggio minimo di 6/ Il restante 40% del punteggio complessivo è attribuito al colloquio, con punteggio minimo di 6/10. Il colloquio verte, oltre che sulla verifica delle conoscenze, anche sulla discussione del curriculum, sulla verifica dell'attitudine alla ricerca, sull'apertura a svolgere esperienze all'estero e sull'interesse del candidato all'approfondimento scientifico. 5. Il diario delle prove e le comunicazioni da parte della commissione giudicatrice sono resi pubblici online sul sito web dell Ateneo. Articolo 5 - Percorso di studi 1. Gli obblighi didattici degli iscritti al corso di Dottorato in Fisica si articolano sui primi due anni di corso. 2. Il piano di studi del corso di Dottorato in Fisica prevede, complessivamente: - Un corso formativo di livello avanzato (di durata indicativa 40 ore) nell area disciplinare in cui il dottorando è intenzionato a svolgere la propria ricerca;
3 previa approvazione del Collegio tale corso può essere sostituito da una scuola di alta formazione, di durata congrua, attivata presso Atenei italiani o esteri o altri Enti o Istituzioni, purché tale scuola preveda una verifica certificata dell apprendimento. - Due corsi formativi (di durata indicativa 40 ore ciascuno) in aree disciplinari di fisica differenti da quella specifica di ricerca del dottorando, intesi come completamento della formazione; tali corsi sono di norma scelti tra quelli offerti per la Laurea Magistrale dagli atenei pisani o da altri Enti e Istituzioni, l ammissibilità essendo stabilita dal Collegio. In casi particolari è possibile concordare con i docenti dei percorsi di studio personalizzati comprendenti parti di uno o più corsi istituzionali complementati da studio autonomo su argomenti concordati. Per studenti con una formazione particolarmente completa il Collegio può approvare la sostituzione di uno di questi due corsi con un corso avanzato nell area di ricerca del dottorando. - Un corso di potenziamento linguistico, informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, come stabilito dalla legge nazionale per il Dottorato di Ricerca; i corsi disponibili vengono indicati annualmente dal Collegio. La frequenza ai corsi, almeno per 70% delle ore totali, è obbligatoria. 3. Ogni dottorando è tenuto a svolgere un seminario durante il primo anno e uno durante il secondo anno di corso, con un uditorio comprendente i membri del Collegio dei Docenti e gli altri dottorandi. I seminari, con taglio non specialistico e rivolti a fisici di altri settori, si svolgono in lingua inglese e hanno tra gli obiettivi la valutazione delle capacità del dottorando di esporre il tema scelto ad un pubblico di non esperti. Il tema del seminario del primo anno è a scelta del dottorando, quello del secondo anno è il proprio tema di ricerca (pre-tesi). I seminari si svolgono in periodi dell anno stabiliti dal Collegio dei Docenti. 4. Ogni dottorando presenta, entro due mesi dalla data di inizio del corso, un piano di studi personale, indicando i corsi e/o le scuole che intende seguire (con priorità per eventuali corsi o cicli seminariali attivati nell ambito del corso di dottorato per la propria area di ricerca), la loro distribuzione sui primi due anni di corso e i periodi - tra quelli prestabiliti - in cui intende svolgere i seminari. Il Collegio dei docenti approva o respinge i piani di studio suggerendo eventualmente modifiche. 5. La verifica dell apprendimento per i corsi seguiti durante ciascun anno accademico si svolge entro il mese di Ottobre di norma tramite un colloquio collegiale, eventualmente corredato da prove scritte. Fanno parte della commissione di valutazione i docenti dei corsi seguiti o docenti esperti nei settori relativi, indicati dal Collegio. 6. Basandosi sull esito degli esami collegiali, del seminario annuale e di eventuali altre valutazioni (ad es. giudizi ottenuti in scuole esterne) il Collegio dei Docenti, entro la fine di ciascun anno di corso, approva o meno il passaggio del dottorando all anno successivo.
4 7. Entro nove mesi dalla data di inizio del corso ciascun dottorando indica, per l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti, il relatore del proprio lavoro di ricerca. Il relatore è un docente dell Università di Pisa, e può essere affiancato da un co-relatore esterno. Ogni eventuale modifica del nome del relatore deve essere approvata dal Collegio. 8. A seguito della scelta del relatore, il Collegio dei Docenti designa un controrelatore, scelto tra i docenti dell Università di Pisa. 9. L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato, che completa il corso, è regolato dall'art. 10 del presente regolamento e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo. 10. I programmi di ricerca e le modalità di verifica dell attività dei dottorandi in cotutela sono stabiliti dalle relative convenzioni. In caso di sede principale diversa dall Università di Pisa, si prevede solitamente che il dottorando svolga un seminario presso il Dipartimento di Fisica in ciascuno dei primi due anni di corso. Articolo 6 - Convenzioni e Studi all'estero 1. L'attività di ricerca dei dottorandi viene svolta nelle strutture di ricerca del Dipartimento di Fisica e in quelle di Enti di Ricerca o di altre Istituzioni convenzionate con il Dipartimento di Fisica o con l'università di Pisa. 2. Nell'interesse della propria attività di ricerca, un dottorando può chiedere al Collegio l'autorizzazione a effettuare periodi di soggiorno presso Istituzioni straniere per svolgervi parte della propria attività di ricerca. La durata massima del soggiorno all'estero per ciascun dottorando è di diciotto mesi. 3. Un dottorando può accedere, sulla base delle opportune convenzioni, alle strutture di ricerca citate sino al momento della discussione della tesi finale, e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della durata del proprio corso. Articolo 7 - Attivita' Didattica dei Dottorandi 1. Previo parere favorevole del Collegio dei Docenti e del proprio relatore, i dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa, negli anni successivi al primo. Tale attività didattica deve essere limitata per non compromettere l'attività di formazione alla ricerca, e non può eccedere le 40 ore annue, come stabilito dal Regolamento di Ateneo. 2. Il Coordinatore informa periodicamente i dottorandi sulle disponibilità di attività didattiche, in base alle informazioni ottenute dai coordinatori dei corsi di studi e, ottenute le espressioni di interesse e i nulla osta dei relatori, propone al Collegio per l approvazione i compiti didattici dei dottorandi. Articolo 8 - Esame Finale e Conseguimento del Titolo
5 1. I termini per la discussione della tesi finale sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo. La presentazione della tesi avviene di norma entro il termine del terzo anno di corso. 2. L'ammissibilità della tesi, redatta di norma in lingua inglese, è deliberata dal Collegio dei Docenti entro tre mesi dalla presentazione della tesi da parte del dottorando, sulla base delle relazioni scritte compilate da tre esperti qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, di cui almeno due devono appartenere ad una Università, Ente o Istituzione di ricerca non facente parte del presente Dottorato di Ricerca in Fisica, nonché di una relazione scritta da parte del relatore della tesi. 3. La composizione della Commissione per l'esame finale e la procedura per la sua nomina sono regolate dal Regolamento di Ateneo. 4. L'esame finale con la discussione della tesi è pubblico, salvo diversa regolamentazione in caso di brevetti. 5. La Commissione esprime il giudizio sul candidato tenendo conto del lavoro svolto, dei giudizi degli esperti, della tesi scritta e della sua presentazione e, nel caso di giudizio positivo, delibera il superamento dell'esame finale. 6. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale viene inviata a cura dell'università presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione. Articolo 9 - Modifica del Regolamento 1. Il presente Regolamento può essere modificato previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti e quindi da parte del Consiglio di Dipartimento di Fisica, dopo le verifiche di legittimità da parte degli organi accademici, mediante decreto rettorale. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca e alla normativa vigente in quanto applicabile.
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