Regolamento Provinciale

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1 PROVINCIA DI LIVORNO Dipartimento dell Ambiente e del Territorio UNITÀ DI SERVIZIO PIANIFICAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE MARINE E GEORISORSE Regolamento Provinciale Per la gestione dei procedimenti di cui alla Legge Regionale Toscana 4 aprile 2003, n.19 (art. 1 comma 1 di modifica del disposto di cui all art. 20 comma 2 della Legge Regionale Toscana n.88/1998 art. 1 comma 2 di introduzione del disposto di cui all art. 20 comma 2bis della Legge Regionale Toscana n. 88/1998) Marzo 2009

2 La Legge 31 Luglio 2002 n. 179 (collegata alla legge finanziaria recante Disposizioni in materia ambientale ) all art. 21 ha previsto il trasferimento dal Ministero dell Ambiente alle Amministrazioni Regionali della potestà autorizzatoria prevista dall art. 35 del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n. 152 in ordine agli interventi di ripascimento della fascia costiera, alle attività di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all interno di casse di colmata/vasche di raccolta/strutture di contenimento poste in ambito costiero, e l attività di posa in mare di cavi e di condotte con connessa eventuale relativa movimentazione dei fondali marini, qualora non abbia carattere internazionale, che peraltro rientrava già nelle attribuzioni delle Amministrazioni Regionali ai sensi del disposto di cui all art. 35 comma 5 del ex D.Lgs. 152/99 e successivi aggiornamenti con il D.Lgs. 152/06. Con la Legge Regionale 4 Aprile 2003 n. 19 ( Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla Legge Regionale 1 Dicembre 1988 n. 88 ), la Regione Toscana ha trasferito alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative afferenti gli interventi previsti dal dettato dell art. 21 della Legge 179/02, nonché quelle concernenti le attribuzioni regionali di cui all art. 35 comma 5 del ex D.Lgs. 152/99 (movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale ) e successivi aggiornamenti con il D.Lgs. 152/06 (art. 109). Nello specifico l art. 1 comma 1 della Legge Regionale Toscana 4 Aprile 2003 n. 19 ha modificato l art. 20 comma 2 della Legge Regionale Toscana 1 Dicembre 1998 n. 88, attribuendo alla competenza amministrativa delle Amministrazioni Provinciali, i provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti le seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l innocuità; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale. A supporto di questo trasferimento di attribuzioni funzionali, peraltro, la Regione Toscana, ad oggi non ha provveduto ad emanare alcuna disposizione indirizzata alle Amministrazioni Provinciali interessate in ordine a Criteri Direttivi/Linee Guida in materia. L Amministrazione Provinciale ad oltre tre anni dall emanazione delle Disposizioni Procedimentali - con atto Dirigenziale n. 107 del 29/09/ atte a regolamentare i procedimenti amministrativi inerenti le fattispecie di cui alla Legge Regionale Toscana n. 19/2003 art. 1 comma 1, di modifica del disposto di cui all art. 20 comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 88/ e sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, ritiene che sia giunto il momento di normare a livello di Regolamento Provinciale la materia della tutela della fascia costiera rientrante nei limiti territoriali della Provincia di Livorno, elevando al rango di disposizioni normative di secondo grado dell Ente, attraverso un dovuto preventivo processo di rivisitazione alla luce delle sopraccitate novità legislative sia statali che regionali intervenute, proprio quel corpus di disposizioni citate redatte dall Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste. Il presente elaborato è il risultato di una articolata analisi di Linee guida nazionali ed internazionali, pubblicazioni tecnico-scientifiche, legislazioni specifiche vigenti in Italia e in altri paesi e della esperienza pluriennale dell ex ICRAM e dell ex APAT (ora ISPRA) e delle diverse realtà periferiche (Amministrazioni Regionali e Provinciali, Autorità Portuali, Università e Istituti di 2

3 ricerca, ARPA Regionali), in cui si è cercato di riassumere e sviluppare in particolare gli aspetti tecnici e le azioni da intraprendersi per una corretta gestione ecosostenibile relativa alla movimentazione dei sedimenti in ambito marino-costiero, non solo riguardo ai dragaggi portuali, ma anche per il prelievo di materiale dai fondali o dai terreni litoranei emersi e le attività di ripascimento di aree costiere soggette ad erosione, nonché della posa in opera di cavi e condotte. Premessa indispensabile per una corretta gestione del materiale dragato è una dettagliata conoscenza delle sue caratteristiche. Infatti come indicato dalla Convenzione di Londra e dal sistema normativo di molti paesi all avanguardia in ambito europeo nel settore dei dragaggi, solo un approfondita conoscenza della natura e dell origine dei sedimenti ed un attenta analisi delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche permettono di valutare correttamente gli impatti ambientali che possono derivare dall attività di dragaggio e di poter gestire nel modo ambientalmente accettabile il materiale dragato. Nel presente documento sono state definite una serie di indicazioni tecniche riguardanti: le metodologie di campionamento del sedimento da dragare, i parametri e le metodiche di analisi dei campioni, i criteri di classificazione qualitativa dei materiali nonché le differenti opzioni di gestione del materiale dragato. 3

4 INDICE CAPO I NORME GENERALI pag. Art. 1 Oggetto del presente Regolamento....5 Art. 2 Diritto di accesso agli atti del procedimento. 6 CAPO II NORME PROCEDURALI Art. 3 Istanza...6 Art. 4 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera a) così modificato da L.R.T. 19/ Art. 5 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera b) così modificato da L.R.T. 19/ Art. 6 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera c) così modificato da L.R.T. 19/ Art. 7 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera d) così modificato da L.R.T. 19/ Art. 8 Procedure di caratterizzazione Art. 9 Procedimento non soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.R.T.19/ Art. 10 Il provvedimento amministrativo.. 22 Art. 11 Il procedimento amministrativo Art Varianti all intervento in corso d opera Art. 13 Comunicazione di inizio, sospensione, ripresa e termine operazioni...23 Art. 14 Attestazione di conformità Art. 15 Obbligo di conservazione in loco della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione all intervento.. 24 Art. 16 Attività di Vigilanza e di Controllo.. 24 Art. 17 Intervento Urgente: definizione ed iter procedurale. 24 Art. 18 Sanzioni CAPO III METODICHE E PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE Art. 19 La caratterizzazione dell area di prelievo: metodologie, parametrica analizzare e restituzione dati Art. 20 Indicazione per le attività di dragaggio e di caratterizzazione e monitoraggio dei siti di deposizione dei sedimenti nei differenti ambienti marini Art. 21 Attività di riutilizzo in ambito portuale: prescrizioni generali.. 35 Tabelle : 1. metodiche e parametri di caratterizzazione - principali analisi ante operam (in situ o sui sedimenti prelevati) da effettuarsi sui fondali di trasporto e conservazione dei campioni di sedimento Figure: 8.1 Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 e Es. di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza superiore a 100 m Es. di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza inferiore a 100 m Es. di selezione delle sezioni da analizzare in funzione dello spessore di sedimento da dragare Es. di selezione delle sezioni da analizzare in funzione dello spessore di sedimento da dragare Es. di selezione delle sezioni da analizzare in funzione dello spessore di sedimento da dragare

5 CAPO I NORME GENERALI Articolo 1 Oggetto del presente Regolamento Il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell art. 1 comma 1 e comma 2 della L.R.T. n. 19/03, che viene integralmente riportata di seguito, e quindi definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione della Provincia e la relativa documentazione da presentare. Legge Regionale n. 19 del 04/04/2003 (Boll. n. 17 del 09/04/2003, parte Prima, SEZIONE I ) Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Attribuzione di compiti alle province) 1. Il comma 2 dell articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente: "2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all articolo 35 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali: 1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l innocuità; b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale." 2. All articolo 20 della L.R. 88/98, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale)." 3. All articolo 20 della L.R. 88/98, dopo il comma 2 bis. è aggiunto il seguente comma: "2 ter. Qualora l attività di posa in mare di cavi e condotte e l eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente." 5

6 Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 aprile 2003 Passaleva (designato con DPGR n. 132 del ) La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del Articolo 2 Diritto di accesso agli atti del procedimento Il diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti il singolo procedimento amministrativo di cui all art. 1, e le relative modalità di esercizio, sono regolate dai principi di cui agli artt. 22 e 25 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, così come integrata dalla Legge 11 Febbraio 2005 n. 15 e ss.mm.ii., nonché dalle fonti regolamentari in materia emanate dall Amministrazione. CAPO II NORME PROCEDURALI Articolo 3 Istanza 1. L istanza di autorizzazione ai sensi della L.R.T. n. 19/2003 art. 1 comma 1, di modifica del disposto di cui all art. 20 comma 2 della L.R.T. n. 88/1998, deve essere presentata esclusivamente attraverso la presentazione dei Modelli predisposti (modelli A, B rispettivamente per Enti o Soggetti Privati), reperibili sul sito internet della Provincia 2. Ai fini della validità dell istanza di autorizzazione di cui al comma 1, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all articolo 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (*). Qualsiasi istanza presentata in modo difforme dall art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., sarà dichiarata non procedibile. (*) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 6

7 3. L istanza deve essere corredata da una serie di documenti amministrativi e tecnici (in copia unica cartacea e su supporto informatico per le istanze di cui agli art. 4 e 7 ed in doppia copia cartacea e su supporto informatico per le istanze di cui agli articoli 5 e 6 in quanto deve essere sottoposta anche al parere della Commissione Consultiva Locale della Pesca Marittima (istituita presso la Regione Toscana) e la Provincia provvederà anche ad inviare l informativa al Ministero dell Ambiente ai sensi dell ultimo periodo del disposto di cui all art. 21 della Legge n. 179/2002) che vengono elencati negli articoli successivi suddivisi nelle principali e più comuni attività di movimentazione dei materiali in ambiente marino, al fine del conseguimento delle specifiche autorizzazioni. 4. All istanza, una volta assegnato il numero del protocollo generale della Provincia di Livorno, l ufficio competente, cui il Dirigente ha delegato il procedimento, assegna un numero progressivo di pratica, svolge una rapida verifica della validità e completezza della documentazione allegata e comunica ufficialmente l avvio del procedimento ai sensi di legge sensi del disposto di cui all art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, così come modificata dalla Legge 11 Febbraio 2005 n.15 e ss.mm.ii.. 5. Qualora la documentazione richiesta a corredo dell istanza risulti incompleta, viene ufficialmente comunicata la sospensione dei termini del procedimento autorizzativo e viene richiesta all interessato l integrazione alla stessa, che deve avvenire entro 15 giorni dall avvenuto ricevimento della suddetta comunicazione della Provincia, pena l archiviazione dell istanza stessa. Ove nel termine assegnato, il richiedente l autorizzazione non provveda a depositare quanto richiesto e tuttavia la natura o la complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustifichino, su motivata richiesta dell interessato, potranno essere assegnati ulteriori 15 giorni di tempo per l inoltro della documentazione mancante. 6. Qualora la documentazione richiesta a corredo dell istanza risulti già completa l ufficio prosegue l istruttoria ai fini del rilascio della relativa autorizzazione. Alla presentazione di ogni istanza di autorizzazione o di rinnovo verrà emessa e inviata una fattura di pagamento come da vigenti atti deliberativi della Giunta Provinciale (**). Il rilascio dell autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 7. L esame delle singole istanze di autorizzazione ex art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 avviene esclusivamente secondo l ordine di presentazione, fatte salve le istanze eccezionali di proroga temporale dei provvedimenti autorizzatori già rilasciati ed in scadenza di validità o di procedimenti particolarmente complessi per rilevanza ambientale ed economica. 8. Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 è di 45 giorni, salvo le dovute sospensioni in itinere previste per l acquisizione medio tempore di documentazione integrativa necessaria proveniente da Soggetti Terzi. 9. Le richieste di proroga temporale devono essere effettuate esclusivamente attraverso la presentazione del predisposto modello (Modello C) reperibile sul sito internet della Provincia Le domande medesime devono essere presentate, per le autorizzazioni di durata superiori a 30 giorni entro 15 giorni dalla data di scadenza, per le autorizzazioni inferiori a 30 giorni devono essere presentate entro 7 giorni dalla data di scadenza. In caso di scadenza dei termini temporali in luogo del provvedimento di proroga sarà eventualmente (**) pari alla somma di euro 250,00 per spese di istruttoria e sopralluogo, di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n.293 del 18/11/

8 rilasciato il rinnovo dell autorizzazione da presentare su idoneo modello (Modello D) reperibile sul sito internet della Provincia In entrambi i casi, di proroga temporale o rinnovo, i termini temporali richiesti non potranno essere superiori ai termini temporali rilasciati per la prima autorizzazione. Le istanza di proroga e rinnovo devono essere corredate da una Relazione tecnica attuale degli interventi eseguiti con indicazione di quelli ancora da eseguire in rapporto all autorizzazione rilasciata. Articolo 4 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera a) così modificato da L.R.T. 19/ I soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi di cui all art. 20 comma 2 L.R.T. n. 88/1998, così come modificato dall art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 lettera a) punto1 (attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi ) faranno pervenire all Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste istanza motivata su uno degli appositi Modelli corredata della seguente documentazione: ESEMPI d intervento: 1) movimentazione sabbia accumulata nello specchio acqueo antistante la spiaggia o nell ambito della medesima spiaggia; 2) apporto di materiali da luoghi a contatto con il mare Documentazione amministrativa A. Autocertificazione da parte del proponente circa il tipo dei vincoli esistenti (es. Aree Protette o Sensibili, Siti di Bonifica dichiarati di Interesse Comunitario o habitat marini ricadenti in Siti Bioitaly, ); B. nulla-osta all intervento di cui all istanza, rilasciato dal Dirigente preposto riguardo agli interessi afferenti alle aree classificate come appartenenti al Demanio Marittimo/Portuale; C. copia del titolo concessorio, in corso di validità, rilasciato dal Soggetto Gestore del Demanio Marittimo/Portuale, avente ad oggetto l area d intervento, qualora la stessa risulti affidata a Soggetti Terzi a titolo di concessione demaniale marittima; D. copia di eventuali Autorizzazioni pregresse all intervento oggetto dell istanza, rilasciate delle Autorità Competenti per materia antecedentemente alla L.R.T. n. 19/ Documentazione tecnica A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad 1 anno dalla data di presentazione dell istanza e nella quale risultino descritti: 1. una breve storia del sito d intervento relativamente ad altri interventi passati; 2. lo stato di fatto del luogo oggetto dell intervento (sito di prelievo e di deposito) con particolare riferimento all ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 3. il progetto dell intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall intervento, volumi 8

9 movimentati; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità; 4. le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall intervento. B. Documentazione fotografica (in formato cartaceo e digitale) significativa e recente, a colori comprensiva di panoramiche e particolari. C. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo dei siti di prelievo e di immissione; D. Documentazione redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici competenti in materia oppure laboratori privati, ai sensi del D.M. Ambiente del 24/01/96 e ai sensi al D.M. Ambiente del 07/11/2008, non prima di tre anni antecedenti alla data dell istanza, non utilizzata in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali e comprensiva di: 1. piano di campionamento con planimetria in scala opportuna riportante le eventuali opere/interventi previsti, le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell attività, l esatta posizione delle stazioni di campionamento; 2. metodiche di campionamento e di analisi impiegate relative ai parametri investigati; 3. caratterizzazione (fisica, mineralogica, chimica, microbiologica, ecotossicologica e biocenotica) del sito di prelievo, differente a seconda se trattasi di area portuale (art. 8.1 e art. 19), area litoranea (art. 8.3 e art. 19) o area marino fluviale (art. 8.2 e art. 19) e relativa classificazione dei materiali (art. 20); 4. caratterizzazione dell area da ripascere e valutazione di compatibilità (art. 21.2). Il piano di campionamento dei siti di prelievo e di deposito, così come detto sopra, potrà essere concordata prima della presentazione dell istanza con i competenti uffici della Provincia che valuterà caso per caso al fine di un eventuale semplificazione dei parametri da investigare. 4.2 I soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi di cui all art. 20 comma 2 L.R.T. n. 88/1998, così come modificato dall art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 lettera a) punto 2 (attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l innocuità (esclusi i nuovi manufatti soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che vanno a seguire un iter amministrativo diverso, nonché le opere di ripristino che non vadano a comportare un aumento della cubatura delle opere preesistenti) faranno pervenire all Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste istanza motivata su uno degli appositi Modelli corredata della seguente documentazione: ESEMPI d intervento: 1) apporto di materiali da cava per ripristinare il livello plano-altimetrico della spiaggia; 2) ripristino o realizzazione di scogliera; 3) realizzazione o manutenzione di moli Documentazione amministrativa A. Autocertificazione da parte del proponente circa il tipo dei vincoli esistenti (es. Aree Protette o Sensibili, Siti di Bonifica dichiarati di Interesse Comunitario o habitat marini ricadenti in Siti Bioitaly, ); 9

10 B. nulla-osta all intervento di cui all istanza, rilasciato dal Dirigente preposto riguardo agli interessi afferenti alle aree classificate come appartenenti al Demanio Marittimo/Portuale; C. copia del titolo concessorio, in corso di validità, rilasciato dal Soggetto Gestore del Demanio Marittimo/Portuale, avente ad oggetto l area d intervento, qualora la stessa risulti affidata a Soggetti Terzi a titolo di concessione demaniale marittima; D. copia di eventuali Autorizzazioni pregresse all intervento oggetto dell istanza, rilasciate dalle Autorità Competenti per materia, antecedentemente alla L.R.T. n. 19/ Documentazione tecnica A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad 1 anno dalla data di presentazione dell istanza, nella quale risultino descritti: 1. una breve storia del sito d intervento relativamente ad altri interventi passati; 2. lo stato di fatto del luogo oggetto dell intervento (sito di prelievo e di deposito) con particolare riferimento all ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 3. il progetto dell intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall intervento, volumi movimentati; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità; 4. le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall intervento. B. Documentazione fotografica (in formato cartaceo e digitale) significativa e recente, a colori, comprensiva di panoramiche e particolari. C. Elaborati grafici in scala adeguata planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo dei siti di prelievo e di immissione; D. Documentazione redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici competenti in materia oppure laboratori privati, ai sensi del D.M. Ambiente del 24/01/96 e ai sensi al D.M. Ambiente del 07/11/2008, non prima di tre anni antecedenti alla data dell istanza, non utilizzata in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali e comprensiva di: 1. planimetria in scala opportuna riportante le eventuali opere marittime previste, le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell attività; 2. la caratterizzazione delle comunità bentoniche esistenti nell area con identificazione delle biocenosi più importanti; 3. caratterizzazione (fisico, chimica, microbiologica, ecotossicologica e biocenotica) dei fondali del sito di intervento (solo nel caso di manutenzioni di arenili o similari) (art. 19 e art. 20); 4. Certificazione, inerente il tout-venant di cava o materiali da scavo purché nel rispetto delle condizioni di cui all art. 186 del D.Lgs. n. 152/06, che attesti la compatibilità ambientale e l innocuità; 10

11 5. ai sensi del comma 3 art.109 del D.lgs 152/06 è dovuta la sola comunicazione alla Provincia per le opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti (es. rifioritura di scogliera) esclusivamente nel caso di presentazione di copia autentica dell autorizzazione originaria, rilasciata dall allora Ente competente, all intervento e relativo progetto; in allegato alla comunicazione dovranno essere dichiarate le volumetrie dei materiali lapidei oggetto del ripristino. In alternativa dovrà essere fornita idonea attestazione dell allora Ente competente dell assenza dell autorizzazione originaria e relativo progetto e specificante in modo inequivocabile l opera di che trattasi. In questo secondo caso l Amministrazione Provinciale provvederà al rilascio dell autorizzazione ex novo. Articolo 5 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera b) così modificato da L.R.T. 19/ I soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi di cui all art. 20 comma 2, L.R.T. n.88/1998, così come modificato dall art. 1, comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 lettera b) (attività di immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) ) faranno pervenire all Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste istanza motivata su uno degli appositi Modelli, corredata della seguente documentazione. ESEMPI d intervento: 1) immersione in vasca di colmata dei materiali di risulta da dragaggi in ambiti marini nel rispetto dei limiti di legge. 5.2 Documentazione amministrativa A. Autocertificazione da parte del proponente circa il tipo dei vincoli esistenti (es. Aree protette o Sensibili, Siti di Bonifica dichiarati di Interesse Comunitario o habitat marini ricadenti in Siti Bioitaly, ); B. nulla-osta all intervento di cui all istanza, rilasciato dal Dirigente preposto riguardo agli interessi afferenti alle aree classificate come appartenenti al Demanio Marittimo/Portuale; C. dichiarazione che l intervento di escavo è autorizzato ed ammissibile ed è impossibile praticare soluzioni alternative (deve essere dimostrata, dato il carattere eccezionale di tale tipo di operazione, l assoluta impossibilità tecnica od economica dell utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o di recupero); D. dichiarazione che l intervento rientra tra quelli previsti nel Piano Operativo Triennale ex art. 9 Legge n.84/1994 e ss.mm.ii. (soltanto per le Autorità Portuali); E. nulla-osta rilasciato dall Ente (Autorità Portuale) gestore del sito di deposito per la ricezione dei quantitativi oggetto dell istanza. 5.3 Documentazione tecnica A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad 1 anno dalla data di presentazione dell istanza e nella quale risultino descritti: 1. una breve storia del sito d intervento relativamente ad altri interventi passati; 11

12 2. lo stato di fatto del luogo di provenienza del materiale da versare con particolare riferimento all ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 3. il progetto dell intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall intervento, volumi movimentati; 4. le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall intervento. B. Documentazione fotografica (in forma cartacea e digitale) significativa e recente, a colori, comprensiva di panoramiche e particolari. C. Elaborati grafici in scala adeguata planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche di un intorno significativo del sito di prelievo. E. Documentazione redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici competenti in materia oppure laboratori privati, ai sensi del D.M. Ambiente del 24/01/96 e ai sensi al D.M. Ambiente del 07/11/2008, non prima di tre anni antecedenti alla data dell istanza, non utilizzata in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali e comprensiva di: 1. piano di campionamento con planimetria in scala opportuna riportante le eventuali opere marittime previste, le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell attività, l esatta posizione delle stazioni di campionamento; 2. metodiche di campionamento e di analisi impiegate relative ai parametri investigati; 3. caratterizzazione (fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica) dei sedimenti da dragare (art. 8.1 e art. 19) e relativa classificazione (art. 20); 4. caratterizzazione del sito di deposizione, necessaria ai fini della conterminazione e delle eventuali misure di salvaguardia (art. 21.3). Articolo 6 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera c) così modificato da L.R.T. 19/ I soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi di cui all art. 20 comma 2 L.R.T. n.88/1998, così come modificato dall art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 lettera c) (attività di interventi di ripascimento della fascia costiera ) faranno pervenire all Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste istanza motivata su uno degli appositi Modelli corredata della seguente documentazione. ESEMPI d intervento: 1) apporto di materiale sia da cava terrestre che marino in quantità tale da modificare la linea di riva. 6.2 Documentazione amministrativa A. Autocertificazione da parte del proponente circa il tipo dei vincoli esistenti (es. Aree Protette o Sensibili, Siti di Bonifica dichiarati di Interesse Comunitario o habitat marini ricadenti in Siti Bioitaly, ); B. nulla-osta all intervento di cui all istanza, rilasciato dal Dirigente preposto riguardo agli interessi afferenti alle aree classificate come appartenenti al Demanio Marittimo/Portuale; 12

13 6.3 Documentazione tecnica A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad un anno dalla data di presentazione dell istanza e nella quale risultino descritti: 1. una breve storia del sito d intervento relativamente ad altri interventi passati; 2. lo stato di fatto del luogo oggetto dell intervento (sito di prelievo e di deposito) con particolare riferimento all ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 3. il progetto dell intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall intervento, volumi movimentati; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità; 4. le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall intervento; 5. lo studio sulla dinamica del litorale con particolare riferimento alla direzione del trasporto litoraneo e il deficit dei sedimenti; 6. le ipotesi di impatto e analisi della compatibilità ambientale relativa alle opzioni di gestione proposte. B. Documentazione fotografica: (in formato cartaceo e digitale) significativa e recente, a colori comprensiva di panoramiche e particolari. C. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo dei siti di prelievo e di immissione; D. Documentazione redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici competenti in materia oppure laboratori privati, ai sensi del D.M. Ambiente del 24/01/96 e ai sensi al D.M. Ambiente del 07/11/2008, non prima di tre anni antecedenti alla data dell istanza, non utilizzata in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali e comprensiva di: 1. piano di campionamento con planimetria in scala opportuna riportante le eventuali opere marittime previste, le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell attività, l esatta posizione delle stazioni di campionamento (solo nel caso di materiale proveniente da mare); 2. metodiche di campionamento e di analisi impiegate relative ai parametri investigati (solo nel caso di materiale proveniente da mare); 3. caratterizzazione (fisica, mineralogica, chimica, microbiologica, ecotossicologica e biocenotica) del sito di prelievo differente a seconda se trattasi di area portuale (art. 8.1 e art. 19), area litoranea (art. 8.3 e art. 19) o area marino fluviale (art. 8.2 e art. 19) e relativa classificazione dei materiali (art. 20); 4. caratterizzazione dell area da ripascere e valutazione di compatibilità (art. 21.2); 5. certificazione, inerente il tout-venant di cava o materiali da scavo esclusi dal comma 1 art. 186 del D.Lgs. n. 152/06, che attesti la compatibilità ambientale e l innocuità (solo nel caso di materiale proveniente da terra). 13

14 Articolo 7 Istanza ex art. 20 comma 2 L.R.T. 88/1998 lettera d) così modificato da L.R.T. 19/ I soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi di cui all art. 20 comma 2 L.R.T. n.88/1998, così come modificato dall art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 19/2003 lettera d) (attività di Movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non aventi carattere internazionale ) faranno pervenire all Unità di Servizio Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste istanza motivata su uno degli appositi modelli corredata della seguente documentazione: 7.2 Documentazione amministrativa A. Autocertificazione da parte del proponente circa il tipo dei vincoli esistenti (es. Aree Protette o Sensibili, Siti di Bonifica dichiarati di Interesse Comunitario o habitat marini ricadenti in Siti Bioitaly, ); B. nulla-osta all intervento di cui all istanza, rilasciato dal Dirigente preposto riguardo agli interessi afferenti alle aree classificate come appartenenti al Demanio Marittimo/Portuale; C. copia del titolo concessorio, in corso di validità, rilasciato dal Soggetto Gestore del Demanio Marittimo/Portuale, avente ad oggetto l area d intervento, qualora la stessa risulti affidata a Soggetti Terzi a titolo di concessione demaniale marittima; D. copia di eventuali Autorizzazioni pregresse all intervento oggetto dell istanza, rilasciate delle Autorità Competenti per materia antecedentemente alla L.R.T. n. 19/ Documentazione tecnica A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad un anno dalla data di presentazione dell istanza e nella quale risultino descritti: 1. una breve storia del sito d intervento relativamente ad altri interventi passati; 2. lo stato di fatto del luogo oggetto dell intervento con particolare riferimento all ambiente marino (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 3. il progetto dell intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall intervento, volumi movimentati, destinazione di eventuali materiali di risulta dell escavo, indicazione di eventuale impiego, nel corsi dei lavori di scavo, di lubrificanti, fluidi idraulici additivi e le relative caratteristiche chimiche tossicologiche; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità; 4. le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall intervento. B. Documentazione fotografica: (in formato cartaceo e digitale) significativa e recente, a colori comprensiva di panoramiche e particolari. C. Elaborati grafici in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche di un intorno significativo dei siti di del sito di interventi; 14

15 D. Documentazione redatta a cura di Enti e/o Soggetti Pubblici competenti in materia oppure laboratori privati, ai sensi del D.M. Ambiente del 24/01/96 e ai sensi al D.M. Ambiente del 07/11/2008, non prima di tre anni antecedenti alla data dell istanza, non utilizzata in precedenti procedimenti che abbiano in qualunque modo modificato lo stato dei fondali e comprensiva di: 1. piano di campionamento con planimetria in scala opportuna riportante le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell attività, l esatta posizione delle stazioni di campionamento; 2. metodiche di campionamento e di analisi impiegate relative ai parametri investigati; 3. caratterizzazione (fisica, chimica, microbiologica ecotossicologica e biocenotica) dei fondali del sito d intervento (art. 19 e art. 20). Articolo 8 Procedure di caratterizzazione LA CARATTERIZZAZIONE DELL AREA DI PRELIEVO: CAMPIONAMENTO E ANALISI PREVISTE La strategia ottimale di campionamento dei sedimenti deve consentire una caratterizzazione significativa dell intera superficie e del volume di materiale da sottoporre a prelievo. I campionamenti dovranno essere effettuati sotto la direzione di un tecnico della struttura preposta all esecuzione delle analisi, il quale dovrà redigere apposito verbale, da allegare alla documentazione tecnica dell istruttoria, corredato da planimetria dell area sulla quale siano evidenziati i punti di campionamento. Per tutti gli aspetti tecnici non previsti dal presente documento, così come nel caso di attività non adeguatamente rappresentate, si deve far riferimento al Quaderno ex ICRAM (ora ISPRA) n. 1, 2002 Aspetti tecnico scientifici per la salvaguardia ambientale nelle attività di movimentazione dei fondali marini: Dragaggi portuali. Nel caso di movimentazioni da effettuarsi all interno di aree marine costiere con assenza di evidenti fonti di contaminazione deducibili da studi pregressi non antecedenti a 3 anni (es. Scheda di bacino, così come riportato nel Quaderno ex ICRAM (ora ISPRA) n.1, 2002) e qualora non si siano verificati eventi meteomarini o di origine antropica che abbiano modificato in maniera significativa la situazione preesistente, potrà essere prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% dei campioni da prelevare ed analizzare, sulla base di preventivo benestare della Provincia. 8.1 AREE PORTUALI Il criterio di campionamento descritto tiene conto della eterogeneità batimetrica dei fondali, della variabilità qualitativa dei sedimenti, nonché dell articolazione strutturale interna dei porti italiani AREE UNITARIE DI CAMPIONAMENTO Sono previste tre tipologie di aree unitarie (indicate nelle fig 1, 2 e 3 di seguito riportate), ciascuna delle quali da caratterizzare mediante un solo punto di campionamento e da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (tipologia 1), nelle aree centrali del porto a distanza dai manufatti e presso le aree all ingresso dei porti o lungo i litorali adiacenti a zone portuali (tipologia 2), purché in assenza di contaminazioni specifiche deducibili dalle informazioni pregresse: - Tipologia «1» (banchine portuali) Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata con aree unitarie di campionamento di tipo «1» di 50 m x 50 m. Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di m 2, possono essere tralasciate se di superficie inferiore a m 2 15

16 - Tipologia «2» (aree portuali interne ed imboccature portuali) Nelle zone interne a distanza dai manufatti superiore a 50 m, all area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a 100 m (area unitaria di tipo «2»). Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di m 2, se di superficie superiore a m 2 come se ciascuna area fosse un area unitaria, se di superficie inferiore a m 2 prelevando un solo campione. Nell ambito delle imboccature portuali, delle zone esterne al porto ad esse adiacenti, lungo le dighe di protezione esterna e le barriere frangiflutto, nonché di altre aree adiacenti lungo la linea di costa, all area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a100 m (area unitaria di tipo «2»). Le griglie di aree unitarie «2» devono essere posizionate in contiguità con le griglie di aree unitarie «1», ove presenti. Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di m 2, se di superficie superiore a m 2 devono essere considerate come se ciascuna area fosse unitaria, se di superficie inferiore a m 2 prelevando un solo campione. Figura Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 e 2. 16

17 Figura Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza superiore a 100 m Figura 8.3- Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza inferiore a 100 m PUNTI DI CAMPIONAMENTO All interno di ciascuna area unitaria deve essere individuato almeno un punto di campionamento per aree di tipologia «1», almeno due punti di campionamento per le aree di tipologia «2» rappresentativi dell area unitaria, posizionati in funzione del volume di materiale da dragare e della distanza dal punto delle aree unitarie contigue. Indipendentemente dalla superficie interessata, il numero dei punti non deve essere comunque inferiore a tre PRELIEVO DEI CAMPIONI La notevole variazione spaziale dei parametri chimico-fisici dei sedimenti e l obiettivo dell indagine richiedono una strumentazione opportuna in funzione del livello sedimentario da investigare (livello superficiale o livelli profondi). I campioni dovranno essere comunque di tipo indisturbato. In generale la tecnica di campionamento da utilizzare è quella del carotaggio. SEDIMENTI SUPERFICIALI Il campionamento di sedimenti superficiali, fino a una profondità di 50 cm, può essere condotto anche con benna o box corer, calato nella stazione di campionamento mediante un verricello o mediante operatori subacquei muniti di liner, con caratteristiche idonee a prelevare l intero spessore o comunque uno strato di materiale non inferiore ai primi 20 cm. Ciascun campione, prelevato dallo strumento con una spatola di acciaio decontaminata, deve essere omogeneizzato e successivamente conservato in appositi contenitori, etichettati e datati. Per ogni stazione di campionamento deve essere compilata una scheda dove riportare i dati inerenti il punto (nome della stazione, data e ora, coordinate previste dal piano ed effettive, strumentazione utilizzata, profondità del fondale, ecc.), il nome dell operatore responsabile, il numero e la sigla dei campioni prelevati ed infine la descrizione macroscopica del campione (caratteristiche fisiche, colore, odore, grado di idratazione, presenza di resti vegetali o frammenti conchigliari, eventuali variazioni cromatiche e dimensionali). SEDIMENTI PROFONDI Per caratterizzazioni fino a 1 m di spessore, laddove la natura del fondale lo consenta, il campionamento può essere condotto anche manualmente, per mezzo di un operatore subacqueo munito di liner, recuperando almeno i primi 80 cm di materiale. 17

18 Al di fuori di questi casi la tecnica di campionamento da utilizzare è comunque quella del carotaggio. II sondaggio andrà eseguito in verticale adottando tutti i metodi idonei al mantenimento della verticalità sia in fase di approfondimento dei campionatori/carotieri, sia delle eventuali colonne di rivestimento, tale da evitare il disturbo e la contaminazione dei sedimenti da analizzare. Per ciascun campione la quantità di materiale prelevata deve poter essere suddivisa in due aliquote, delle quali una utilizzata per l'esecuzione di tutta la fase analitica (analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche) e l altra conservata (-18 C/-25 C) per le eventuali controanalisi e verifiche, fino al completamento dell istruttoria SEZIONI DI SEDIMENTO DA ANALIZZARE L altezza di ciascuna carota deve essere pari allo spessore di materiale da asportare previsto nel punto di campionamento. Da ciascuna carota devono essere prelevate, sezioni di circa 50 cm, secondo le seguenti indicazioni: le carote fino a 2 m di altezza devono essere suddivise in sezioni di 50 cm, a partire dalla sommità, prelevando quindi un numero di sezioni da 1 a 4, in funzione della lunghezza della carota, tralasciando la sezione più profonda quando quest ultima risulti inferiore a 25 cm (fig. 8.4 e 8.5); nel caso particolare di carote di lunghezza inferiore a 1 m dovranno essere prelevate almeno 2 sezioni relative ai 20 cm di superficie ed ai 20 cm di fondo; per carote con altezza superiore ai 2 m, oltre ai 4 livelli di cui al punto precedente, deve essere prelevata una sezione di 50 cm rappresentativa di ogni successivo intervallo di 2 m, tralasciando la sezione relativa all intervallo più profondo, quando quest ultimo risulti inferiore ad 1 m (fig. 8.6); qualora sia accertato il raggiungimento del substrato geologico naturale costitutivo dell area, per il quale si possa escludere qualunque contaminazione antropica, è sufficiente il prelievo di una sola sezione di lunghezza 50 cm, rappresentativa dell intero strato di base (esempio 8.4). In tal caso dovrà essere redatta apposita dichiarazione di responsabilità da parte del soggetto che richiede l autorizzazione, corredata da idonea relazione geologica ANALISI PREVISTE Le analisi da effettuare sulle sezioni di sedimento da analizzare dovranno essere, secondo quanto riportato nel successivo Capo III, analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche. 18

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