ENPALS circolare 28 gennaio 2004, n. 7

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1 ENPALS circolare 28 gennaio 2004, n. 7 Sommario: Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro, che hanno occupato alle proprie dipendenze in data anteriore al 10 giugno 2002 lavoratori extracomunitari in posizione irregolare e che hanno denunciato entro l'11 novembre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalla L. n. 222/2002 e secondo le disposizioni operative dettate con circolare n. 36 del 31 ottobre 2002, di regolarizzare i periodi precedenti al 10 giugno 2002 versando, in unica soluzione o in rate mensili, e previa domanda, le somme e gli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati. Detto decreto determina inoltre le modalità per l'imputazione del contributo forfetario pari ad euro 700 di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 1 della legge suddetta. Premessa La legge 9 ottobre 2002, n. 222, ha previsto la possibilità di legalizzare il lavoro irregolare di cittadini extracomunitari mediante la presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, entro l'11 novembre 2002 unitamente al versamento all'inps di un contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore extracomunitario alle proprie dipendenze. Per poter usufruire di tale normativa di legalizzazione il rapporto di lavoro da regolarizzare doveva avere carattere subordinato e doveva essere stato costituito in data non successiva al 10 giugno 2002 ed ovviamente doveva essere in corso alla data di presentazione della domanda nonché alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Premesso che con circolare del 31 ottobre 2002, n. 36 sono state impartite le disposizioni operative relative alla legalizzazione del predetto lavoro irregolare, si precisa che l'art. 1, comma 7, della legge suddetta ha demandato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione con proprio decreto, delle modalità per l'imputazione del detto contributo forfettario ed altresì delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti al 10 giugno Ripartizione del contributo forfettario versato all'inps ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera b) della L. 222/2002 In attuazione del sopracitato articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 28 ottobre 2002 all'art. 2 ha provveduto a tale ripartizione sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui alla stessa legge, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali". Pertanto il contributo forfetario, "pari ad euro 700, è ripartito dall'inps nelle seguenti misure: a) euro 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,

2 modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche; b) euro 31, per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 2 - Datori di lavoro che possono accedere alla legalizzazione per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 I datori di lavoro che possono accedere alla legalizzazione per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 sono individuati in "chiunque, nell'esercizio di un'attività d'impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10 giugno 2002 e che ha denunciato entro l'11 novembre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalla L. n. 222/2002" (in tal senso l'art. 1, comma 1, L. n. 222/2002 richiamato dall'art. 3 del D.M. 28 ottobre 2002). "Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante". Rimangono pertanto esclusi da tale possibilità tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori, come i professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. n. 222/2002 i datori di lavoro che presentano la dichiarazione di legalizzazione del lavoro irregolare per il periodo suddetto non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione stessa e compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 195 del 9 settembre 2002 (10 settembre 2002). Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri (comma così aggiunto dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002). 3 - Lavoratori interessati alla legalizzazione La legalizzazione per il periodo suddetto riguarda esclusivamente lavoratori di nazionalità extracomunitaria che siano stati occupati alle dipendenze dei datori di lavoro sopra descritti in posizione irregolare e cioè in situazione di impiego attuatesi in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro e per i quali sia stata denunciata entro l'11 novembre 2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalla L. n. 222/2002. Per poter usufruire di tali agevolazioni i lavoratori devono essere stati occupati prima del 10 giugno 2002 ed il periodo per il quale è possibile chiedere la regolarizzazione è quello per il quale non si è ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda di regolarizzazione stessa.

3 L'art. 1, comma 8, della L. n. 222/2002 elenca espressamente le situazioni riguardanti la persona del lavoratore extracomunitario che risultano ostative all'applicazione della procedura di legalizzazione. 4 - Rapporto di lavoro L'art. 1, comma 1, L. n. 222/2002 fa riferimento ai lavoratori extracomunitari "alle dipendenze", pertanto si ritiene che la norma ricomprenda rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato e part-time. Non possono, invece, considerarsi regolarizzabili i rapporti di lavoro: - non aventi natura subordinata (es. collaborazioni coordinate e continuative); - aventi caratteristiche incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all'instaurarsi del rapporto di lavoro (es. contratto di formazione e lavoro); - instaurati con soci di cooperative. Tuttavia occorre precisare, con riferimento ai soci-lavoratori di società cooperative, che il rapporto di lavoro può essere regolarizzato qualora il socio stesso ha stabilito con la propria adesione alla società o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (eventualmente già in essere in data anteriore al 10 giugno 2002) un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno, ai sensi di quanto dispone la L. n. 142/ Procedura di legalizzazione La facoltà di procedere alla legalizzazione viene riconosciuta dalla normativa in esame solo ai datori di lavoro, come sopra individuati. La domanda di legalizzazione viene, quindi, presentata dal richiedente-datore di lavoro al competente Istituto previdenziale e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità d'impiego; d) l'indicazione della retribuzione contrattualmente convenuta o effettivamente corrisposta (se superiore) in ogni caso non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; e) il periodo per il quale si intende chiedere la regolarizzazione (si ricorda che la legalizzazione può essere richiesta per i periodi anteriori al 10 giugno 2002 e per i quali non si è ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda stessa).

4 Si ricorda, per quanto superfluo, che la domanda dovrà essere presentata entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003 (data di pubblicazione in G.U. del citato D.M. 28 ottobre 2002). 6 - Modalità di calcolo dei contributi previdenziali e dei relativi interessi L'art. 3 del D.M. 28 ottobre 2002, stabilisce che i datori di lavoro possono versare, previa domanda, all'enpals i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di uguale importo, maggiorate: a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali; b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese. L'ammontare dei contributi previdenziali per i soggetti obbligatoriamente assicurati ENPALS dovrà essere calcolato applicando alle retribuzioni contrattualmente dovute (o a quelle effettivamente corrisposte se superiori) la sola aliquota prevista per il Fondo pensioni (IVS) vigente. In particolare si ricorda che l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Si ricorda in proposito che, al fine di individuare l'aliquota da applicare, occorre verificare se il lavoratore per il quale si chiede la regolarizzazione risulta già iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo o ad altre forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31 dicembre Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, l'ammontare dei contributi dovuti sarà aumentato degli interessi legali vigenti alla data del versamento, calcolati per il periodo che va dalla scadenza del debito contributivo e fino alla data del pagamento. Nel pagamento rateale, invece, sull'ammontare complessivo dei contributi e degli interessi calcolati fino alla data della domanda (come nel caso di pagamento in unica soluzione) sono addebitati gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda stessa per le prime 24 rate, ed al tasso degli interessi di dilazione, per le rate dalla 25ª alla 36ª. Il piano di ammortamento sarà comunicato a cura degli Uffici periferici dell'ente. 7 - Modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei relativi interessi Il datore di lavoro, qualora intenda richiedere il pagamento rateale, dovrà presentare apposita domanda di rateazione alla competente sede ENPALS (si ritiene competente quella del luogo nel

5 quale è ubicata la sede dell'impresa), con la modulistica in uso e reperibile presso gli Uffici periferici dell'ente. Essendo tale ipotesi di rateazione espressamente prevista dalla legge non sarà necessario osservare la procedura prevista dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, circa la competenza a concedere la rateazione e la prestazione di una garanzia assicurativa o bancaria, costituendo un'eccezione alla regola. Resta salva la possibilità per il datore di lavoro di decidere in qualunque momento di interrompere il pagamento rateale e versare il resto in un'unica soluzione; in questo caso la sede competente provvederà a conteggiare il residuo debito contributivo sul quale graveranno le somme aggiuntive calcolate in misura ordinaria. L'importo dovrà essere versato entro i termini assegnati dall'ufficio dell'ente, trascorsi i quali verrà attivata la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale. Qualora risulti che il datore di lavoro non abbia rispettato le scadenze rateali, gli Uffici periferici, dopo aver contattato lo stesso per verificare se il pagamento sia stato realmente omesso, provvederanno, con la massima sollecitudine, a revocare la rateazione con provvedimento scritto e motivato, ed analogamente a quanto sopra indicato, verrà attivata la procedura di recupero mediante cartelle esattoriali. I versamenti sia in un'unica soluzione sia in forma rateale dovranno essere effettuati tramite modello F24 compilato come segue: - codice Ente: indicare il codice 0001 identificativo dell'enpals; - codice Sede, indicare il codice della sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell'impresa (per l'elenco vedi circ. n. 37 del 23 dicembre 1998); - causale contributi: indicare il codice CCLS; - codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell'impresa, comprensiva del numero dell'attività composta di nove caratteri (si ricorda che la matricola assegnata dall'ente, deve essere riportata per intero; ad esempio la matricola /001 deve essere riportata con gli zeri iniziali; in caso contrario la matricola potrebbe essere acquisita erroneamente dagli intermediari alla riscossione, determinando il mancato abbinamento al modello di denuncia); - periodo di riferimento da: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2000) il giorno, il mese e l'anno di inizio del periodo per il quale si chiede la regolarizzazione; - periodo di riferimento a: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2002) il giorno, il mese e l'anno finale del periodo per il quale si chiede la regolarizzazione; - importi a debito versati: indicare, in euro e centesimi di euro, l'importo della rata mensile che si versa (le rate mensili saranno tutte di uguale importo, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.) o del totale da versare, come sopra calcolato, nel caso in cui si provveda al pagamento in unica soluzione; - importi a credito compensati: non compilare. Il datore di lavoro all'atto della presentazione della domanda di regolarizzazione dovrà presentare le denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM) secondo le aliquote e la normativa vigenti nei mesi ricompresi nel periodo da regolarizzare e relativi a detto periodo.

6 Il datore di lavoro non dovrà compilare né inoltrare all'ente il modello 031/RC1. Dalla lettura del suddetto art. 3 si evince chiaramente che la contribuzione ed i relativi interessi dovuti per la regolarizzazione dei periodi anteriori al 10 giugno 2002 dovranno essere versati direttamente al competente Istituto previdenziale quindi nel caso di soggetti obbligatoriamente assicurati ENPALS le somme suddette dovranno essere versate direttamente all'enpals. Si ricorda invece che per il versamento del contributo forfetario di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della L. n. 222/2002 si prevedeva il versamento da parte dei datori di lavoro all'inps e quindi anche per i lavoratori dello spettacolo tale contributo veniva riscosso in forma unificata dall'inps. 8 - Adempimenti degli Uffici periferici Gli importi oggetto di rateazione dovranno essere iscritti a ruolo e successivamente sospesi. Come precedentemente accennato le modalità di concessione della rateazione rimangono quelle già in uso ed eventuali diverse modalità di versamento rateale verranno tempestivamente comunicate. 9 - Termine di presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute La domanda di regolarizzazione ex art. 3 D.M. 28 ottobre 2002 dovrà essere presentata alla competente sede ENPALS o sezione distaccata ENPALS entro e non oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003 (data di pubblicazione in G.U. del citato D.M. 28 ottobre 2002). Ovviamente, le domande che verranno inoltrate da tale termine, avranno anche valenza prescrizionale quinquennale quanto ai periodi pregressi che potranno essere regolarizzati. Circa la somma forfettaria di euro 669 già versata all'inps, ma di competenza dell'enpals, si fa riserva di comunicare le modalità di trasferimento di tale cifra all'ente da parte del predetto Istituto.

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