Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge

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1 Le Comunicazioni a mezzo PEC nelle Procedure Concorsuali Gli adempimenti nelle nuove disposizioni di legge Fulvio Pizzelli Dottore Commercialista 21 marzo Tribunale di Milano

2 Riferimenti normativi e di prassi: Art. 17 D.L n. 179 («Decreto Sviluppo Bis»), convertito con modifiche con Legge n. 221, modificato da art. 1, comma 19, n. 3) lett. a) e b) Legge n Circolare n. 4/2012 del del Plenum dei giudici della Sezione Seconda Civile (fallimenti) Tribunale di Milano.

3 Art. 31 bis Legge Fallimentare: Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la Legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando è omessa l indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

4 Le norme interessate dalla riforma: ARTICOLO LF INTERVENTO ARGOMENTO 15 comma 3 sostituito procedimento per la dichiarazione di fallimento 31-bis nuovo comunicazioni del curatore 33 comma 5 integrato Invio relazioni semestrali del curatore ai creditori 92 comma 1 sostituito Invio avviso di apertura della procedura 93 comma 1 sostituito domanda di ammissione al passivo 93 comma 2 sostituito domanda di ammissione al passivo 93 comma 3 n. 5) sostituito domanda di ammissione al passivo 93 comma 5 sostituito domanda di ammissione al passivo 95 comma 2 sostituito Invio progetto di stato passivo MANCA MANCA deposito in cancelleria delle osservazioni e dei documenti integrativi 97 sostituito Comunicazione esito di accertamento del passivo e stato passivo esecutivo 101 comma 1 modificato domande tardive di ammissioni dei crediti 102 comma 3 modificato Invio Decreto di chiusura per previsione di insufficiente realizzo 110 comma 2 sostituito Invio progetto di ripartizione dell'attivo 116 comma 2 sostituito rendiconto del curatore 116 comma 3 sostituito Invio rendiconto del curatore 125 comma 1 integrato esame della proposta di concordato fallimentare 125 comma 2 modificato Invio della proposta di concordato fallimentare 129 comma 2 sostituito Invio comunicazione approvazione della proposta di conc. Fall.re 143 comma 1 integrato Invio ai creditori ricorso e decreto del Tribunale per esdebitazione 4 S.A.F.-

5 Le norme interessate dalla riforma: ARTICOLO LF INTERVENTO ARGOMENTO 171 comma 2 sostituito Invio avviso di convocazione dell'adunanza dei creditori 172 comma 1 sostituito Invio relazione del commissario 173 comma 1 integrato Invio comunicazione avvio procedura di revoca ammissione al concordato 182 comma 6 nuovo Invio ai creditori rapporto semestrale 205 comma 2 integrato Invio (anche) ai creditori della relazione del commissario 207 comma 1 sostituito Invio ai creditori comunicazione avvio procedura e credito riconosciuto 207 comma 3 sostituito comunicazioni ai creditori e ai terzi 207 comma 4 nuovo comunicazioni ai creditori e ai terzi 208 comma 1 modificato domanda dei creditori e dei terzi 209 comma 1 sostituito Invio comunicazione a creditori parz.te ammessi o esclusi 213 comma 2 modificato Invio avviso deposito bilancio finale ai creditori ammessi 214 comma 2 modificato Invio proposta di concordato in pendenza di procedura ai creditori D.Lgs. 270/1999 INTERVENTO ARGOMENTO 22 comma 1 sostituito Invio ai creditori avviso per l'accertamento del passivo 22 comma 2 sostituito Modalità di comunicazione tra creditori e il Commissario 28 comma 5 sostituito Invio della relazione del Commissario Giudiziale ai creditori 59 comma 2 modificato Invio ai creditori del programma autorizzato 61 comma 4 integrato Invio ai creditori delle relazioni periodiche e della relazione finale 75 comma 2 integrato Invio del bilancio finale e del conto della gestione ai creditori 75 comma 3 modificato Procedura di contestazione del bilancio finale e del conto della gestione 5 S.A.F.-

6 DECORRENZA: Decorrenza norme riformate Comunicazione Indirizzo di PEC al R.I. comunicazione PEC AL creditore comunicazione PEC del creditore Procedure dichiarate dal 19/12/2012 Procedure per le quali alla data del 19/12/2012 l'avviso art. 92, 171, 207 L.F. O 22, comma 1 DL 270/1999 non è stato ancora inviato IMMEDIATA IMMEDIATA Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio della procedura Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio della procedura con avviso di avvio della procedura con avviso di avvio della procedura All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della richiesta da parte del responsabile delle altre procedure All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della richiesta da parte del responsabile delle altre procedure Procedure dichiarate prima del 19/12/2012 per le quali è già stato trasmesso a quella data l'avviso di avvio della procedura DAL Al più tardi entro entro il 30/06/2013. con specifico avviso da inviare a tutti i creditori, al più tardi entro il 30/06/2012. IMPORTANTE: I CURATORI forniranno info al GD nella prima relazione semestrale successiva. I COMMISSARI GIUDIZIALI dei concordati preventivi dovranno fornire specifica informazione entro tre mesi dalla data della richiesta ricevuta dal responsabile della procedura (termine mobile)

7 Obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell indirizzo PEC del Responsabile della procedura : ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI NOMINA COMUNICARE AL REGISTRO IMPRESE IL PROPRIO INDIRIZZO DI PEC QUAL E LA: «DATA DI NOMINA»? Tribunale di Milano: «da intendersi coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza» E LA DATA DI DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA

8 L Avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura: DOBBIAMO MODIFICARE I NS. FAC-SIMILI infatti dobbiamo comunicare : Il nostro indirizzo di Posta Elettronica Certificata Infatti dobbiamo chiedere: Il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata

9 L Avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura: DOBBIAMO MODIFICARE I NS. FAC-SIMILI infatti dobbiamo comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni: che in assenza di comunicazione del loro indirizzo di PEC, ogni successiva comunicazione verrà effettuata mediante deposito in cancelleria il deposito in cancelleria viene effettuato mediante deposito di nota riportante l elenco dei soggetti destinatari del deposito e del documento di cui il creditore potrà estrarre copia.

10 L Avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura fallimenti ed amministrazioni straordinarie (Art. 92 L.F. art. 22 D.Lgs. 270/1999): DOBBIAMO MODIFICARE I NS. FAC-SIMILI dobbiamo inoltre comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni: -Che dovranno trasmettere le loro domande di ammissione esclusivamente da un indirizzo di PEC all indirizzo PEC del curatore (del commissario) pena irricevibilità della domanda; -Che nel ricorso deve essere contenuto il loro indirizzo di PEC; -Che solo i titoli di credito potranno essere depositati (perché si necessita degli originali) in cancelleria; -Che le domande di ammissione al passivo saranno caricate sul sito web del Tribunale 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori; -Che osservazioni ed eventuali nuovi documenti potranno essere trasmessi, sempre a mezzo PEC alla PEC del curatore/commissario entro i 5 giorni Antecedenti la data dell adunanza.

11 L Avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa (art. 171 e 207 L.F.): DOBBIAMO MODIFICARE I NS. FAC-SIMILI I creditori devono comunicare il loro indirizzo di PEC entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell avviso di avvio della procedura, il ritardo comporta le stesse conseguenze di cui all art. 31 bis comma 2 (deposito in cancelleria). NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO Il Commissario Giudiziale deve trasmettere ai creditori, con l avviso di cui all art. 171 L.F., LA COPIA INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO ED IL DECRETO DI AMMISSIONE. Tale previsione (definita dalla prassi del Tribunale di Milano) comporta possibili problemi per le comunicazioni da effettuarsi a mezzo posta raccomandata (vedi infra)

12 L obbligo (RELATIVO) di comunicazione a mezzo PEC degli avvisi di avvio della procedura : Riformata versione art. 92, Art. 171 e 207 L.F., art. 22 D.Lgs. 270/1999 Se l indirizzo di PEC del creditore o del titolare dei diritti su beni del fallito risulta dal Registro delle Imprese o dall (istituendo)ini-pec (Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti): LA COMUNICAZIONE VA FATTA CON LA PEC «In ogni altro caso» (dipendenti o altri privati creditori, creditori esteri, imprese individuali «vecchie» - fino al , imprese prive di PEC ) LA COMUNICAZIONE VA FATTA CON RACCOMANDATA O FAX.

13 L obbligo (RELATIVO) di comunicazione a mezzo PEC degli avvisi di avvio della procedura : ATTENZIONE Dopo aver ricevuto l avviso di avvio della procedura sarà obbligo del creditore, di qualunque creditore, comunicare il proprio indirizzo di PEC al responsabile della stessa, pena la conseguenza di non ricevere più (se non mediante deposito in cancelleria): LE COMUNICAZIONI CHE LA LEGGE O IL GIUDICE DELEGATO PONE A CARICO DEL CURATORE Ciò non esclude che ogni altro genere di comunicazione tra il creditore ed il responsabile della procedura continui a intercorrere con qualunque mezzo ritenuto opportuno.

14 Nelle procedure fallimentari: le modifiche introdotte alla fase di accertamento del passivo Domande dei creditori Progetto di stato passivo gestione sito web del Tribunale osservazioni e nuovi documenti depositati dai creditori Stato Passivo esecutivo Avviso Art. 97 L.F. nuovo rito dichiarati fino al 31/12/2010 nuovo rito dichiarati dal 01/01/2011 nuovo rito dichiarati dal 19/12/2012 o avviso art. 92 L.F. Inviato dal 19/12/2012 deposito in cancelleria in cartaceo deposito in cancelleria in cartaceo invio al curatore a mezzo PEC di istanza digitale deposito cartaceo in cancelleria entro 15 gg. Prima dell'adunanza deposito telematico con PCT (.pdf + XML) entro 15 gg prima dell'adunanza deposito telematico con PCT (.pdf + XML) entro 15 gg prima dell'adunanza + Invio a mezzo PEC del progetto ai creditori (obbligo assoluto) pubblicazione copia del progetto pubblicazione copia del progetto Pubblicazione domande dei creditori + pubblicazione copia del progetto????? depositate in cancelleria ed anche in udienza in cartaceo depositate in cancelleria ed anche in udienza in cartaceo Inviate a curatore a mezzo PEC entro i 5 gg precedenti l'adunanza dei creditori (il curatore deve depositarle con PCT e pubblicate sul sito del Tribunale) Deposito cartaceo in cancelleria, pubblicato sul sito internet del Tribunale Deposito con PCT (.pdf + XML) con allegata scansione del verbale sottoscritto dal GD + pubblicato sul sito web del Tribunale Deposito con PCT (.pdf + XML) con allegata scansione del verbale sottoscritto dal GD + pubblicato sul sito web del Tribunale????? Raccomandata/ FAX/ Raccomandata/ FAX/ Inviato a mezzo PEC ai creditori (obbligo assoluto) con copia dello stato passivo esecutivo

15 Nelle procedure fallimentari (e nelle amministrazioni straordinarie): la domanda di ammissione al passivo Il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo, che il creditore deve allegare ad una PEC da inviare alla PEC del curatore deve essere trasmessa in formato DIGITALE. Il ricorso può nascere direttamente in formato digitale (comma 2 art. 21 D.Lg.s 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale) e conseguentemente dovrà essere sottoscritto digitalmente; Il ricorso può nascere in formato analogico (in formato cartaceo) ed essere convertito in formato digitale successivamente, prima dell invio, mediante scansione (comma 3 art. 22 D.Lgs. 82/2005). La legge non prescrive che il ricorso sia inviato in un particolare formato (.pdf..tiff, )

16 Nelle procedure fallimentari: il deposito del progetto e delle domande di ammissione al passivo Le domande di ammissione al passivo, CONTESTUALMENTE al progetto di stato passivo, devono essere depositate in cancelleria entro i 15 giorni antecedenti la data dell adunanza dei creditori. NO DEPOSITO CARTACEO. ANCHE LE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEVONO ESSERE DEPOSITATE CON LE SPECIFICHE PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT). CONTESTUALMENTE non significa con lo stesso deposito ma negli stessi termini. Attualmente il deposito «in PCT» va effettuato domanda per domanda. Le domande vanno inoltre caricate sul sito del Tribunale perché i creditori possano prenderne visione ai fini di consentir loro di partecipare in reale contraddittorio all adunanza.

17 Nelle procedure fallimentari: il deposito del progetto di stato passivo e delle domande di ammissione al passivo NOVITA Negli stessi termini, il progetto di stato passivo è trasmesso ai creditori RICORRENTI (a coloro che hanno presentato la domanda) a mezzo PEC Altra copia cartacea del progetto è depositata in cancelleria con allegata nota riportante l elenco dei creditori per i quali è effettuato il deposito ai sensi art. 31 bis L.F. Ai creditori a cui si invia la PEC va rammentato (nel messaggio di accompagnamento loro inviato) che potranno effettuare le loro osservazioni entro i 5 gg. Antecedenti l adunanza mediante invio di PEC al curatore e comunicare che sul sito del Tribunale sono disponibili le istanze concorrenti

18 Nelle procedure fallimentari: il deposito delle osservazioni dei creditori La norma riformata nulla dice circa la necessità di provvedere al deposito in cancelleria delle osservazioni (da trasmettere al curatore entro i 5 giorni antecedenti alla data dell adunanza dei creditori) Il Tribunale ha ovviato alla dimenticanza del Legislatore e ha previsto che prima della data fissata per l adunanza dei creditori sia effettuato il deposito delle osservazioni in cancelleria (con PCT) e le stesse siano caricate sul sito del Tribunale, analogamente a quanto fatto per le domande di ammissione al passivo.

19 Nelle procedure fallimentari: la comunicazione dello stato passivo esecutivo ai sensi art. 97 L.F. NOVITA Oltre alla «rituale» comunicazione inviata ai sensi art. 97 L.F., il curatore trasmette a mezzo PEC, alla PEC dei creditori ricorrenti, ANCHE lo stato passivo esecutivo DEPOSITA copia cartacea dello stato passivo in cancelleria con allegata nota riportante l elenco dei creditori per i quali è effettuato il deposito ai sensi art. 31 bis L.F.

20 Nelle procedure di concordato preventivo: le novità introdotte dalla riforma del D.L. 179/2012 1) viene definito in 10 giorni (anziché in 3) il termine entro il quale il commissario deve depositare la relazione ex art. 172 L.F.; 2) NUOVO comma 6 dell'art. 182 L.F. (concordati per cessio bonorum ): espresso richiamo al comma 5 art. 33 L.F. Il liquidatore trasmette al commissario giudiziale, ogni sei mesi, una relazione che il commissario trasmetterà, a mezzo PEC, alla PEC dei creditrori (o depositerà ai sensi art. 31 bis L.F. In cancelleria); 3) circolare del Plenum del Tribunale di Milano sezione Fallimenti: la relazione andrebbe pubblicata anche sul sito web del Tribunale (perché??!!??)

21 LA DISCIPLINA TRANSITORIA COSA SUCCEDE ALLE PROCEDURE PER LE QUALI AL ERA GIA STATA INVIATA AI CREDITORI LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA? (tutte le procedure, anche vecchio rito )

22 DECORRENZA: Decorrenza norme riformate Comunicazione Indirizzo di PEC al R.I. comunicazione PEC AL creditore comunicazione PEC del creditore Procedure dichiarate dal 19/12/2012 Procedure per le quali alla data del 19/12/2012 l'avviso art. 92, 171, 207 L.F. O 22, comma 1 DL 270/1999 non è stato ancora inviato IMMEDIATA IMMEDIATA Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio della procedura Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio della procedura con avviso di avvio della procedura con avviso di avvio della procedura All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della richiesta da parte del responsabile delle altre procedure All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della richiesta da parte del responsabile delle altre procedure Procedure dichiarate prima del 19/12/2012 per le quali è già stato trasmesso a quella data l'avviso di avvio della procedura DAL Al più tardi entro entro il 30/06/2013. con specifico avviso da inviare a tutti i creditori, al più tardi entro il 30/06/2012. IMPORTANTE: I CURATORI forniranno info al GD nella prima relazione semestrale successiva. I COMMISSARI GIUDIZIALI dei concordati preventivi dovranno fornire specifica informazione entro tre mesi dalla data della richiesta ricevuta dal responsabile della procedura (termine mobile)

23 LA DISCIPLINA TRANSITORIA: come comunicare il proprio indirizzo di PEC ai creditori? Prassi del Tribunale di Milano (circolare ): se conosciuta, all'indirizzo PEC del destinatario, o a mezzo raccomandata o telefax OVVERO: con le modalità con le quali i creditori, sulla base del vigente comma 3, numero 5) art. 93 L.F. hanno scelto di ricevere le comunicazioni dal curatore (fax, posta elettronica non certificata, PEC, raccomandata a.r.)...l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni Infatti, ai sensi comma 5 art. 17 D.L. 179/2012, per le procedure per le quali, al era già stata effettuata la comunicazione di avvio della procedura, le nuove norme si applicherano a partire dal ,

24 I PROBLEMI APERTI: È prevedibile che nel prossimo futuro dovranno essere affrontati alcuni problemi di ordine tecnico-giuridico che conseguono dalla «dematerializzazione» di taluni processi quale quello di deposito della domanda di insinuazione al passivo: -Garanzie di conformità dei messaggi di PEC ricevuti ed inviati conservati (quali modalità, quali tutele?); -Garanzia di conformità delle istanze depositate in cancelleria (specialmente nel caso in cui il curatore sia stato costretto ad effettuare qualsiasi forma di «manipolazione» su di esse) agli originali. (vedasi: Quaderno SAF n. 32 del settembre 2010 elaborato da Commissione Informatica ODCEC Milano)

25 GRAZIE PER L ATTENZIONE e BUONA PROSECUZIONE DEI LAVORI Dr Fulvio Pizzelli STUDIO MARCARINI & ASSOCIATI VIA CORRIDONI MILANO 25 S.A.F.-

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