Documentazione per la formazione del Messo Comunale LEGISLAZIONE

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1 Documentazione per la formazione del Messo Comunale LEGISLAZIONE ANNO 2010

2 MATERIALE PER LA FORMAZIONE DEI MESSI COMUNALI 1 (aggiornato al 18/01/2010) Raccolta normativa e giurisprudenziale in materia di notificazioni 1

3 Evoluzione storica della figura del messo comunale Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni Responsabilità del messo comunale Nullità della notificazione Notifica alle persone fisiche Notifica alle persone giuridiche Notifica a mezzo posta Atti finanziari Le notificazioni nel processo tributario Forme speciali di notificazione Compenso spettante per la notificazione degli atti 2

4 EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL MESSO COMUNALE TULCP n. 383/1934 R.D. n. 148/1915 RD n. 297/1911 L. 142/1990 T.U n. 267/2000 L. 265/1999 TULCP 3 marzo 1934 n. 383 Art. 273 Ogni comune e ogni provincia ha uno o più messo. Il messo deve essere maggiorenne. La nomina è approvata con decreto del Prefetto. Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare atti nell interesse di altre amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità. I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso. Omissis Art. 274 Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell interesse generale. R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 Art. 125 La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale Omissis 3

5 R.D. 12 febbraio 1911 n.297. Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e provinciale Art. 83 <I messi comunali e le guardie municipale e campestri devono tenere rispettivamente il registro indicato nello stesso allegato (allegato 4), per l annotazione degli atti notificati e delle contravvenzioni< Norme speciali Allegato 4 1) I messi comunali devono tenere un registro per la notificazione degli atti con l indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell ora della consegna. omissis Legge n. 142 Ordinamento delle autonomie locali. Art Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati: a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181; b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290; c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331; D.Lgs n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Art. 274 Norme abrogate 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 omissis 4

6 Legge n. 265 Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. 2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell interno e delle finanze. 3. L ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti. 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell articolo 55 della legge 27 Dicembre 1997, n Il primo comma dell articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è sostituito dal seguente: Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell ufficio che adotta l atto stesso. 6. Dopo il quinto comma dell articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente: La notificazione dell ordinanza - ingiunzione può essere eseguita dall ufficio che adotta l atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n Ciascuna amministrazione dello stato individua l unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio. 5

7 PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI CORTE COSTITUZIONALE CORTE COST. 3 MARZO 1994, N. 69 artt cpc CORTE COSTITUZIONALE CORTE COST , N. 346 CORTE COSTITUZIONALE CORTE COST. 26 NOVEMBRE 2002, N. 477 L n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione (notifica postale) L. 263/2005 modifica dell'art. 149 cpc CORTE DI CASSAZIONE CASS. CIV. SEZ. UNITE, SENTENZA 21 FEBBRAIO-4 GIUGNO 2002 N CORTE COSTITUZIONALE 19 DICEMBRE 2003 N CORTE COSTITUZIONALE 23 GENNAIO 2004, N. 28 applicabilità alle notifiche alle società di capitali delle norme previste per le persone fisiche (artt. 140 e 143) effetto ai fini delle notificazioni delle variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente (art. 60 Dpr n. 600) scissione dei momenti di perfezionamento della notifica a mani CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL N mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella notifica ai sensi art. 140 cpc CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, 03/11/2006, N CASSAZIONECASS. CIV., SEZ. II, , N mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella notifica ai sensi art. 140 cpc Art- 139 cpc, c. 4 (spedizione raccomandata) CORTE COSTITUZIONALE, , N N. 600 art. 60, 1 c. lett f) CASSAZIONE CIVILE SENT. N DEL 21 MARZO 2007 Relata di notificazione sul frontespizio 6

8 Corte Costituzionale Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1 - La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell' art. 142, terzo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 143, terzo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 680, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità locali (in ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonché disparità di trattamento rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile, nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento delle formalità ivi prescritte. 2 - La questione è fondata. L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato. Correlativamente il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, sempre nel testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui erano state compiute dette formalità, sia nel caso di notificazione a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente. 3 - Questa Corte, con sent. n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva - per quanto attiene alla operatività della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dall'art. 142 del codice di procedura civile - che la sua applicazione fosse subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare. Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza che la scadenza del termine di venti giorni portava al perfezionamento della notificazione nei confronti del solo destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di efficacia fu identificato appunto con "quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario". 7

9 Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che la sancita necessità dell'osservanza di modalità notificatorie ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge consolare) al principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli interessi del notificante "poiché la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142 del codice di procedura civile". 4 - Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'aja 15 novembre 1965, da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), dall'altro è stato modificato il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e (solo) dai primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile "la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte". In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo alle modalità di notificazione risultanti da convenzioni internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto delle due citate norme, ispirato al principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale principio quando non risulti impossibile eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile, e insieme, dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente - che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato. 5 - Si è così prodotto quel "vulnus" di precetti sovraordinati a ragione denunciato dal giudice "a quo". Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione, sotto pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del sequestro ex art. 683 del codice di procedura civile), di un arco temporale che resta sempre di quindici giorni (art. 680 del codice di procedura civile) per il compimento di attività che attengono a situazioni profondamente eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due e dal terzo comma dell'art. 142: nell'una, perfezionandosi per il notificante il procedimento notificatorio col solo compimento delle formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel potere di vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi anche che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori 8

10 attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui il destinatario stesso deve essere raggiunto, si sottraggono al potere di controllo e sollecitazione del notificante. Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad identica disciplina temporale di attività qualitativamente e quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza. In proposito è da rammentare che nella sent. n. 10 del 1978 questa Corte ha inteso affermare la necessità che nel caso di notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in cui è maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene assicurata la garanzia di conoscibilità, estranea invece all'operatività dei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile, nell'ambito della quale funziona la "fictio" di cui al terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile. Né può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore profilo discriminatorio derivante dal fatto che l'identità del termine per una notificazione all'estero che debba, al pari di quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della conoscibilità, con conseguente identificazione di un unico momento di perfezionamento sia per il notificante che per il notificato - ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni eterogenee, trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei sensi esposti, dal segmento "estero" del procedimento funzionale a siffatta conoscibilità. Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate discriminazioni la denunziata lesione del diritto di difesa, poiché il termine di quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile, se applicato a situazioni nelle quali il notificante è liberato dagli oneri notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso, a cagione sia del numero e della complessità degli adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte rimessi - come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche rilevato l'impossibilità nella specie di ricorrere all'art. 151 del codice di procedura civile - ad organi dello Stato estero la cui attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità della parte interessata all'osservanza del termine. Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente obbligata quella di non sottrarre il caso in questione all'operatività del principio della sufficienza - ai fini del perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione da eseguirsi all'estero del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del decreto di sequestro autorizzato anteriormente 9

11 alla causa si perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n La Corte Costituzionale P.Q.M. dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n

12 Corte Costituzionale Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346 È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento", in quanto - posto che, nel sistema delineato dalla predetta legge, l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente; e che in materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, se la parte non chieda che la notificazione sia eseguita personalmente - deve escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Infatti, mentre per quest'ultima ipotesi l'art. 140 cod. proc. civ.impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia un'effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione siffatta manca invece nella disciplina censurata, che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell'atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 11

13 Corte Costituzionale Corte cost. 26 novembre 2002, n La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), «richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione»< La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. 12

14 Corte di Cassazione Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza n del 21 febbraio-4 giugno 2002 omissis la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con particolare riguardo alle società di capitali (caso ricorrente nella specie), va così specificata: a) la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145, 1 comma c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art comma c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale però risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del detto legale rappresentante. Omissis 13

15 Corte Costituzionale Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 360 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Corte Costituzionale Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28 <il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994). Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi «eseguire», «fare», «consegnare» ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico. In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario. In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata. 14

16 Corte di Cassazione Cass. civ., sez. Unite, ordinanza n. 458 del <"Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena d'improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civile". Nel caso in esame, pur risultando compiute le formalità di cui al citato art. 140, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato (inviato al contribuente il 15 marzo 1999) non si trova allegato al ricorso né si rinviene negli atti, mentre l'infornato non ha svolto difese in questa sede. Pertanto deve essere disposta la nuova notifica del ricorso per cassazione all'intimato, nei sensi di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte ordina la nuova notificazione del ricorso per cassazione all'intimato, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. 15

17 Corte di Cassazione Cassazione Civile Sez. V, 3 novembre 2006, n La notifica dell'avviso di accertamento con le procedure di cui all'art. 140 c.p.c. si perfeziona con la spedizione della "notizia" per raccomandata con avviso di ricevimento, senza che trovi applicazione il principio affermato dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 458/2005 (applicabile solo alle notifiche processuali) secondo cui il notificante deve esibire la ricevuta di ritorno. Omissis< <i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 140 c.p.c. per non essere sufficiente, in caso di mancato reperimento del destinatario della notifica, il mero inoltro della raccomandata con di ricevimento - come ritenuto dalla Commissione regionale - regionale - richiedendosi invece la effettiva consegna dell'avviso al destinatario essendo tale adempimento volto a pervenire l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come le Sezioni Unite di Corte hanno peraltro affermato con l'ordinanza n. 458 del Il ricorso non è fondato. La Commissione Regionale ha infatti correttamente ritenuto completato il procedimento di notificazione mediante il compimento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., ivi compresa la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ritenendo irrilevante la consegna dell'avviso, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ha subito un mutamento soltanto a seguito dell'ordinanza n. 458/2005, richiamata dai ricorrenti, ordinanza, la quale però è stata pronunciata con riferimento alla tutela del destinatario di atti processuali - che possono, in caso di accertata nullità - essere rinnovati - ma non può trovare applicazione rispetto ad un atto sostanziale, quale un avviso di accertamento, la cui irregolare notifica, ove comporti la nullità dell'atto, non ne consente il rinnovamento, salva la facoltà di controparte di non eccepire la nullità. Deve infatti considerarsi che l'avviso di accertamento non è atto specificamente funzionale al processo - la cui istituzione si correla non già alla notificazione di un avviso di accertamento o di qualsiasi atto impositivo impugnabile, ma alla produzione del ricorso, ma è un atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione Finanziaria, cui non va applicata la disciplina delle nullità delle notificazioni, riferita espressamente agli atti processuali (Cass. 5924/2001) Presumibilmente in considerazione di ciò, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha infatti previsto, a tutela del contribuente, in caso di notifica mancata (ovvero nulla)di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento, l'impugnazione dello stesso unitamente all'atto autonomamente impugnabile - quale la cartella esattoriale. Non avendo il contribuente fatto ricorso, in origine, a tale possibile rimedio, il supposto vizio di notifica dell'atto presupposto, come denunciato, non è di per sè idoneo ad inficiare la regolarità di un procedimento notificatorio scandito in varie fasi, tutte nella specie osservate, relative ad un atto tributario sostanziale, rispetto al quale va confermata la giurisprudenza di questa Corte (precedente alla citata ordinanza del 2005), secondo la 16

18 quale, resta irrilevante la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata (ex plurimis: Cass. 228/98; 14986/2000; 7939/2002; 14817/2005). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Corte di Cassazione Cass. civ. Sez. II, ordinanza n del 19 gennaio 2007 Stralcio Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 139 c.p.c. l'omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce, pertanto, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sé favorevoli. Corte Costituzionale Corte cost., 7 novembre 2007, n. 366 Stralcio La Corte Costituzionale dichiara l illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell articolo 26, ultimo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all estero una residenza conoscibile dall amministrazione finanziaria in base all iscrizione nell Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. 17

19 Corte di Cassazione Cassazione Civile Sent. n del 21 marzo 2007 Svolgimento del processo - Motivi della decisione OSSERVA Rilevato che il Comune di San Possidonio ha notificato al signor T.M. un avviso di accertamento per omessa denuncia ICI, per l'anno d'imposta 1998; che il signor T. ha proposto ricorso alla C.T.P. di Modena, che l'ha parzialmente accolto; che il contribuente ha proposto appello e la C.T.R. dell'emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, perché proposto oltre il termine breve d'impugnazione, a seguito di notificazione della sentenza di prime cure; che, secondo la C.T.R. il termine per appellare sarebbe scaduto il 3 aprile 2004, considerato che la sentenza di primo grado era stata notificata al contribuente il 3 febbraio 2004, mentre l'impugnazione era stata notificata, dal signor T., solo in data 15 aprile 2004; che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro cui non resiste il Comune; che con l'unico motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e dell'art. 148 c.p.c.) il ricorrente afferma che la notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata effettuata in maniera irrituale perché la relata, anziché essere apposta in calce all'atto, sarebbe stato annotato sul frontespizio e deduce, pertanto, che al ricorrente sarebbe stato - di conseguenza - al più, notificato il solo frontespizio e non anche la parte restante del documento; che, richiesto del parere ai sensi dell'art. 375 c.p.c., il PM ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso. Considerato che tale conclusione deve essere condivisa; che, va premesso quanto stabilisce l'art. 148 c.p.c., e cioè che "L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto" (primo comma); che tale previsione è dettata a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale; che, proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali, imposte dalla legge all'ufficiale Giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli effetti che dalla notificazione scaturiscono (decadenza dal diritto di impugnazione) che la regolare osservanza delle formalità compiute dall'ufficiale Giudiziario sono consegnate in un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso; che la relazione, che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato, e non in qualsiasi altra sede "topografica" del documento, ha la funzione, garantistica, di richiamare l'attenzione dell'ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale dell'atto; che solo la regolare esecuzione di un tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal Pubblico Ufficiale; 18

20 che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n del 2004), l'eccezione di inammissibilità di un atto d'impugnazione, proposta sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l'originale dell'atto, depositato dall'impugnante rechi "in calce" la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e dell'art. 148 c.p.c.; che tale principio, però, non può essere esteso al caso - come quello in esame - della relata apposta, anziché "in calce", sul frontespizio dell'originale della sentenza; che, in tal caso, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo"; che, pertanto, il ricorso del contribuente deve essere accolto e la sentenza impugnata, siccome illegittima, per essere stata resa in contrasto con la menzionata regula iuris, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., la quale provvederà anche in ordine alla spese di questa fase. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione C.T.R. dell'emilia-romagna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 1 Marzo

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