FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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1 FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO Corso di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti
2 Cenni generali sull accertamento tributario dott. Giancarlo Grossi
3 PRINCIPIO DELL ADEMPIMENTO SPONTANEO L adempimento dell obbligazione tributaria è affidato al contribuente; esso si fonda su 2 imprescindibili istituti giuridici Autodeterminazione del tributo Obbligo generalizzato di dichiarazione Il contribuente (o il sostituto d imposta) determina autonomamente il tributo dovuto ed individua gli elementi dell obbligazione tributaria attraverso la redazione e la presentazione della dichiarazione giancarlo.grossi@odc.pescara.it 3
4 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Stessa matrice dell obbligazione civile (art e segg. Cod. Civ.) Vincolo giuridico che lega due soggetti, imponendo ad uno di essi il dovere di compiere una prestazione a favore dell altro, che ha il diritto di esigerla N.B. L obbligazione tributaria si distingue dall obbligazione civile per alcuni caratteri specifici giancarlo.grossi@odc.pescara.it 4
5 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Si distingue dall obbligazione civile per le seguenti peculiarità Principio della c.d. Riserva di legge Parti Natura della prestazione L obbligazione tributaria può essere imposta soltanto da una norma di legge Una delle due parti è sempre la Pubblica Amministrazione La prestazione è sempre pecuniaria, cioè ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro giancarlo.grossi@odc.pescara.it 5
6 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Costituita da 3 elementi fondamentali FATTISPECIE BASE ALIQUOTA ASTRATTA IMPONIBILE D IMPOSTA Fatto giuridico, il cui concreto verificarsi determina il presupposto impositivo Quantità di ricchezza, espressa in denaro, sulla quale viene calcolata l imposta Percentuale d imposta dovuta sulla base imponibile giancarlo.grossi@odc.pescara.it 6
7 DEFINIZIONE Procedimento amministrativo composto da un complesso di atti tra loro collegati la cui funzione è quella di verificare l esatto adempimento dell obbligazione tributaria Garantisce il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva (ex art. 53 della Costituzione) giancarlo.grossi@odc.pescara.it 7
8 NATURA DELL ACCERTAMENTO TEORIA COSTITUTIVA L obbligazione tributaria può considerarsi esistente soltanto al termine della fase di accertamento TEORIA DICHIARATIVA L obbligazione tributaria nasce già completa di tutti gli elementi e l accertamento ha la funzione di controllarne l esatto adempimento giancarlo.grossi@odc.pescara.it 8
9 FASI DELL ACCERTAMENTO PREPARATORIA Iniziativa (di parte o d ufficio) Istruttoria LIQUIDAZIONE Ricognizione del debito CONCLUSIVA Emanazione dell atto amministrativo recante i risultati del procedimento e sua notifica al contribuente giancarlo.grossi@odc.pescara.it 9
10 FONTI NORMATIVE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Titolo IV, articoli dal 31 al 45 I.V.A. D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Titolo IV, articoli dal 51 al 66-bis N.B. Ciascuna imposta ha regole proprie, che spesso fanno rinvio alle due discipline generali 10
11 LIQUIDAZIONE D IMPOSTA (art. 36-bis, D.P.R. 600/73 e art. 54-bis, D.P.R. 633/72) Attività preliminare rispetto all accertamento, del quale costituisce un sub-procedimento con propria autonomia funzionale Serve a controllare l esattezza dei calcoli effettuati dal contribuente Costituisce procedimento distinto dall accertamento, ma anche dalla riscossione giancarlo.grossi@odc.pescara.it 11
12 LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Ricognizione del debito e controllo esattezza dei calcoli Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente Senza compiere alcuna attività istruttoria Senza apportare modifiche e/o integrazioni alla dichiarazione originaria Sulla base di un mero calcolo aritmetico N.B. La Cassazione parla di anomalie rilevabili ictu oculi dalla dichiarazione presentata dal contribuente giancarlo.grossi@odc.pescara.it 12
13 LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Da eseguirsi entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo Sulla generalità delle dichiarazioni presentate Avvalendosi di procedure automatizzate ed a livello centrale Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell anagrafe tributaria N.B. La Cassazione ha costantemente considerato il termine di natura ordinatoria giancarlo.grossi@odc.pescara.it 13
14 LIQUIDAZIONE D IMPOSTA Attraverso la fase della liquidazione, l A.F. procede a: Correggere errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente Ridurre detrazioni e deduzioni esposte in misura eccedente rispetto a quella spettante Ridurre i crediti d imposta esposti in misura eccedente rispetto a quella spettante Controllare la tempestività e l esattezza dei versamenti effettuati giancarlo.grossi@odc.pescara.it 14
15 ESITI DELL ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione l A.F. invia una comunicazione al contribuente (avviso bonario) sulla base della quale, nei successivi 30 giorni, quest ultimo può: Fornire chiarimenti su dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati Sistemare la propria posizione avvalendosi della possibilità di versare quanto dovuto con sanzioni ridotte N.B. La sanzione (30%) viene ridotta ad 1/3 (quindi al 10%) ai sensi dell articolo 2, comma 2, D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 15
16 CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 36-ter, D.P.R. 600/73) Primo atto del procedimento amministrativo di accertamento Viene effettuato dagli uffici locali dell Agenzia delle Entrate Svolto con tecniche campionarie soltanto su una parte delle dichiarazioni presentate Sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici periferici giancarlo.grossi@odc.pescara.it 16
17 CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 36-ter, D.P.R. 600/73) Va eseguito entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Si basa sul riscontro della documentazione probatoria che giustifica la spettanza e il riconoscimento di: ritenute subite, deduzioni ed oneri deducibili, detrazioni e crediti d imposta Non pregiudica l ulteriore azione accertatrice N.B. Anche in relazione al controllo formale delle dichiarazioni la Cassazione ha stabilito che il termine è di natura ordinatoria, dovendosi concludere l intero procedimento amministrativo entro il più lungo termine fissato dall art. 43, D.P.R. 600/73 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 17
18 CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI Attraverso il controllo formale, l A.F. procede a: Escludere lo scomputo di ritenute d acconto Escludere detrazioni e deduzioni non spettanti o non supportate da idonea documentazione probatoria Determinare la spettanza di crediti d imposta Liquidare la maggiore imposta dovuta sulla base di più dichiarazioni Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituti d imposta giancarlo.grossi@odc.pescara.it 18
19 CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI Per l esecuzione dei controlli l Agenzia delle Entrate Invita il contribuente (o il sostituto d imposta), anche telefonicamente o in forma scritta o telematica a: fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi giancarlo.grossi@odc.pescara.it 19
20 ESITI DELL ATTIVITA DI CONTROLLO Se dal controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione l A.E. invia una comunicazione al contribuente (o sostituto d imposta) con l indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica. Il contribuente, nei 30 giorni successivi, può: Segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati Sistemare la propria posizione avvalendosi della possibilità di versare quanto dovuto con sanzioni ridotte N.B. La sanzione (30%) viene ridotta a 2/3 (quindi al 20%) ai sensi dell articolo 3, D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 giancarlo.grossi@odc.pescara.it 20
21 DIFFERENZE TRA LE 2 PROCEDURE Liquidazione d imposta (art. 36-bis) Atto contro il quale non è ammesso ricorso; potrà essere eventualmente opposta la successiva cartella di pagamento Controllo formale (art. 36-ter) Atto contro il quale è ammesso ricorso; esso pertanto dovrà contenere, a pena di nullità, la motivazione del recupero effettuato giancarlo.grossi@odc.pescara.it 21
22 Attribuzioni e poteri dell Amministrazione Finanziaria in materia di accertamento dott. Giancarlo Grossi
23 ATTRIBUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Per l esercizio dell azione accertativa, il Legislatore attribuisce all A.E. determinati compiti (attribuzioni) (Art. 31, D.P.R. 600/73) Controllo delle dichiarazioni presentate e rilevazione delle eventuali omissioni Liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di imposte dirette ed IVA, soprattutto con riguardo alla tenuta delle scritture contabili SEGUE giancarlo.grossi@odc.pescara.it 23
24 ATTRIBUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Per l esercizio dell azione accertativa, il Legislatore attribuisce all A.E. determinati compiti (attribuzioni) (Art. 31, D.P.R. 600/73) Irrogazione delle sanzioni e pene pecuniarie Presentazione del rapporto all Autorità Giudiziaria in caso di violazioni penalmente rilevanti Collaborazione e scambio di informazioni con le analoghe Autorità degli altri Stati membri dell Unione Europea Competenza territoriale Ufficio locale nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del soggetto alla data di presentazione della dichiarazione (o a quella in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata) giancarlo.grossi@odc.pescara.it 24
25 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE Articolo 14 della Costituzione Inviolabilità del domicilio ed impossibilità di eseguirvi ispezioni, perquisizioni e sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale dell individuo Comma 3 Gli accertamenti e le ispezioni a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali giancarlo.grossi@odc.pescara.it 25
26 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero in altri luoghi ad esso riferibili, anche se non destinati all esercizio di tali attività Inoltro al soggetto sottoposto a controllo di richieste di informazioni e/o documenti e di inviti a comparire allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini dell accertamento nei suoi confronti Inoltro di richieste di informazioni e/o documenti e di inviti a comparire a soggetti diversi da quello sottoposto a controllo allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell accertamento nei confronti di quest ultimo giancarlo.grossi@odc.pescara.it 26
27 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Esercizio dell azione e dei poteri istruttori (con riguardo al luogo) In ufficio Presso il contribuente o presso soggetti terzi Per via telematica giancarlo.grossi@odc.pescara.it 27
28 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Procedere all esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire (di persona o a mezzo di rappresentanti) per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e/o documenti rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri soggetti con i quali essi abbiano intrattenuto rapporti SEGUE giancarlo.grossi@odc.pescara.it 28
29 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Richiedere ad Enti ed Organismi vari (ivi compresa la Pubblica Amministrazione) dati e notizie sui rapporti intrattenuti con il contribuente Richiedere copie (o estratti) degli atti depositati presso notai ed altri pubblici ufficiali Richiedere al contribuente sottoposto ad accertamento o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con il sistema bancario e finanziario nel suo complesso (previa autorizzazione del direttore regionale delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza) SEGUE giancarlo.grossi@odc.pescara.it 29
30 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Richiedere a banche e poste, società finanziarie e fiduciarie, imprese di assicurazione e organismi di investimento dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata (ivi compresi i servizi prestati) con i propri clienti nonché alle garanzie prestate a loro favore (previa autorizzazione del direttore regionale delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza) N.B. Le richieste suddette (e le relative risposte) devono essere effettuate esclusivamente in via telematica SEGUE giancarlo.grossi@odc.pescara.it 30
31 POTERI DEGLI UFFICI DELL A.E. Richiedere alle Autorità di vigilanza in materia creditizia, finanziaria ed assicurativa dati e notizie sulle attività istituzionali da esse svolte (previa autorizzazione del direttore regionale delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza) Richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti in un determinato periodo d imposta con clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente Richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale giancarlo.grossi@odc.pescara.it 31
32 INVITI E RICHIESTE DELL A.E. Obbligo di notifica ai sensi degli artt. 137 e segg. C.P.C., integrati dalle disposizioni di cui all articolo 60, D.P.R. 600/73 TERMINE PER LE RISPOSTE Non inferiore a gg. 15 dalla notifica Non inferiore a gg. 30 dalla notifica per le richieste indirizzate agli Organismi bancari, finanziari ed assicurativi N.B. Il termine per le risposte da parte del sistema bancario può essere prorogato di gg. 20 per giustificati motivi e su istanza del soggetto cui la richiesta è indirizzata giancarlo.grossi@odc.pescara.it 32
33 Conseguenze della mancata risposta ad inviti e richieste Sanzione amministrativa da 258 a (art. 11, c.1, D.Lgs. 471/97) Esperibilità dell accertamento sintetico del reddito (c.d. Redditometro) Esperibilità dell accertamento induttivo del reddito e del volume d affari (per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) Non utilizzabilità a proprio favore delle notizie e dei dati non forniti, nonchè di documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi N.B. Salvo che essi vengano depositati in allegato all atto introduttivo del giudizio di primo grado accompagnati dalla dichiarazione del contribuente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile giancarlo.grossi@odc.pescara.it 33
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