Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente"

Transcript

1 Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente ART. 1 - BENEFICIARI I mutui ipotecari sono concessi in favore dei: a) dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi tipologia contrattuale; b) dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 19 commi 5 bis e 6 e successive modificazioni ed integrazioni; c) dipendenti assunti a tempo determinato con anzianità effettiva di servizio di almeno 1 anno. ART. 2 FINALITA Il mutuo può essere concesso per: a) acquisto dell alloggio di prima abitazione e relative pertinenze; b) acquisto, anche in epoca successiva all acquisto dell alloggio di prima abitazione, di pertinenze di cui si venga a stabilire nel contratto di mutuo il vincolo pertinenziale con l alloggio di prima abitazione già di proprietà; c) costruzione e/o completamento di un alloggio da adibire a prima abitazione propria e della propria famiglia su terreno di proprietà; d) ampliamento dell alloggio di prima abitazione già di proprietà del richiedente attraverso l acquisto di un alloggio contiguo; e) lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all art. 3 del D.P.R. 380/2001, dell alloggio di prima abitazione; f) estinzione di mutuo ipotecario, precedentemente acceso dal richiedente e/o dal coniuge comproprietario presso un Istituto bancario, finanziario o da Ente Pubblico, per l acquisto della prima abitazione; g) estinzione di altro mutuo ipotecario riferito ad immobile su cui grava già ipoteca dell Istituto, ottenuto da Istituto bancario, finanziario o da Ente Pubblico per l incapienza del costo dell alloggio nel massimale concedibile. In relazione a tutte le sopraindicate finalità, ad eccezione dei casi di cui alla lettera e), il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni fiscali prima casa previste dalla normativa vigente alla data della richiesta del finanziamento, nonché alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo. La concessione del mutuo per acquisto della prima abitazione può avvenire anche successivamente all effettuazione della spesa da finanziare, a condizione che l acquisto sia avvenuto godendo delle agevolazioni fiscali prima casa e purché la relativa domanda sia presentata entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto.

2 2 ART. 3 REQUISITI DELL IMMOBILE L immobile per il quale può essere concesso il mutuo ipotecario è quello qualificato non di lusso cioè non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, da adibire o adibito a prima abitazione, per uso proprio e della propria famiglia, ubicato nel Comune di residenza del richiedente e del nucleo familiare o in quello ove è situata la sede di servizio del richiedente. Ad esclusione del mutuo concesso per le finalità di cui all art. 2 lettera c), l alloggio deve essere altresì ultimato e accatastato. L alloggio deve essere non occupato da terzi e non gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi. L immobile cui si riferisce il mutuo non deve essere pervenuto al richiedente (nel caso di mutuo per lavori) o all alienante (nel caso di mutuo per le altre finalità) a titolo di donazione ancora soggetta all azione di riduzione di cui all art. 555 del codice civile. ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CONCEDIBILITA DEL MUTUO Il finanziamento non può essere concesso ove, al momento della stipula del contratto, il richiedente, il coniuge convivente o un altro dei componenti il nucleo familiare (come definito dall art. 9): risulti proprietario in modo pieno ed esclusivo ovvero proprietario pro quota con altro familiare convivente di un alloggio sito nel Comune di residenza o in quello della sede di servizio del richiedente; abbia ottenuto l assegnazione o la locazione, con patto di futura vendita e riscatto di altro alloggio costruito con il contributo a carico dello Stato o di altro ente pubblico; risulti titolare del diritto di usufrutto di altro alloggio sito nel Comune di residenza o in quello della sede di servizio del richiedente. Non costituiscono motivi ostativi alla concessione del mutuo: 1) la proprietà di alloggio sito nel Comune di residenza o della sede di lavoro purché lo stesso venga alienato (e la vendita documentata con la presentazione del relativo rogito notarile) prima della stipula del contratto di acquisto per il quale è presentata richiesta di mutuo; 2) la comproprietà (anche del coniuge convivente o di un componente del nucleo familiare) di un altro alloggio con soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente del richiedente e di cui sia attestata l indisponibilità. Nel caso in cui il richiedente intenda ottenere il finanziamento per rilevare le quote altrui al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione, il mutuo viene riferito esclusivamente al valore della porzione da acquistare; 3) la nuda proprietà di un alloggio gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo familiare.

3 3 ART. 5 - IMPORTO MASSIMO DEL MUTUO L importo massimo del mutuo concedibile è pari ad euro ,00 (trecentomila/00). Entro tale limite, per le finalità di cui all art. 2 lettera e), l ammontare massimo del mutuo non può superare euro ,00 (duecentomila/00). L importo del mutuo concedibile e delle eventuali maggiorazioni relative alle spese da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi alla stipula del contratto di cui all ultimo capoverso, deve essere comunque ricompreso nel valore commerciale dell immobile, accertato dall Istituto attraverso le proprie strutture tecniche competenti per territorio. Nei limiti di cui sopra, l Istituto finanzia il 100% della spesa sostenuta dal richiedente, ove sia possibile iscrivere ipoteca per il valore di cui all art. 14. Per spesa sostenuta si intende il prezzo di acquisto dell alloggio risultante dal contratto di compravendita ovvero il costo dei lavori di costruzione, di completamento o di manutenzione ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo dell alloggio di prima abitazione, comprensivo degli oneri di progettazione, di direzione lavori e dell IVA ove dovuta, spesa la cui congruità dovrà essere attestata dalla competente Consulenza Tecnica per l Edilizia secondo le modalità riportate al successivo art. 6. Nel caso di mutuo richiesto per l estinzione di altro mutuo precedentemente contratto, l importo concedibile sarà riferito alla somma dovuta per l estinzione del mutuo. Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà con soggetti terzi o con il coniuge in regime di separazione dei beni, il mutuo può essere concesso solo per l ammontare corrispondente alla quota di proprietà del richiedente. E richiesto, in fase di stipula del relativo contratto, l intervento del comproprietario in qualità di terzo datore di ipoteca. Nel caso di mutuo riferito ad immobile in comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni, non si ha riguardo alla quota ma all intero. Nel caso di mutuo richiesto da due dipendenti dell Istituto legati da vincolo matrimoniale, il mutuo può essere concesso a ciascuno nei limiti dell importo massimo concedibile in ragione della propria quota di proprietà, purché l ammontare complessivo di entrambi i mutui non superi il valore commerciale dell immobile. Nell importo finanziabile possono essere incluse, a richiesta del mutuatario, anche le spese da sostenere a parziale copertura degli oneri connessi con la stipula dell atto di mutuo, nella misura massima del 10% dell ammontare del mutuo per acquisto prima casa ovvero del 5% dell ammontare del mutuo concesso per tutte le altre finalità. ART. 6 VERIFICA CONGRUITA IMPORTO FINANZIABILE Nel caso di mutuo per le finalità di cui all art. 2 lettere a) b) d) f) g), l importo finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della Consulenza Tecnica per l Edilizia, competente per territorio, che attesta la congruità dell importo finanziabile in relazione al valore commerciale dell immobile posto a garanzia del mutuo, dichiarato da perizia tecnica giurata

4 4 asseverata redatta da professionista abilitato che stima il valore commerciale dell immobile e prodotta dal richiedente. Nel caso di mutuo per le finalità di cui all art. 2 lettera c) ed e), l importo finanziabile viene definito sulla base del nulla osta tecnico amministrativo della Consulenza Tecnica per l Edilizia competente per territorio che attesta sia il valore commerciale dell immobile sia la congruità del costo dei lavori oggetto di finanziamento entrambi dichiarati da perizia tecnica giurata (ante operam e post operam) redatta da professionista abilitato e prodotta dal richiedente. Il costo dei lavori deve essere definito preliminarmente (nulla osta ex ante) e verificato a lavori ultimati (nulla osta ex post). La spesa delle perizie tecniche resta a carico del richiedente. Il nulla osta tecnico amministrativo di cui al presente articolo è rilasciato dalla Consulenza Tecnica per l Edilizia centrale per le domande di mutuo di cui al punto a) del successivo art. 18 e dalla Consulenza Tecnica per l Edilizia competente per territorio in tutti gli altri casi. ART. 7 TASSO DI INTERESSE APPLICABILE Ai mutui edilizi si applica un tasso di interesse fisso a carico del richiedente così articolato: 2% annuo per i primi 20 anni di ammortamento e 2,50% annuo per la residua durata (dal 21 al 35 anno). ART. 8 DURATA DELL AMMORTAMENTO La durata massima dell ammortamento è pari a 35 anni. Il mutuatario ha facoltà di rimborsare in qualunque momento parzialmente, per una sola volta, o totalmente il debito residuo del mutuo. Il mutuatario ha facoltà di variare, per una sola volta, la durata residua del finanziamento, fermo restando che la durata massima dell ammortamento, calcolata dalla data di concessione originaria del mutuo, non può superare il limite dei 35 anni. In caso di rimborso parziale o di richiesta di variazione della durata che comporta l esigenza di aggiornare il piano di ammortamento, il richiedente dovrà presentare domanda entro il mese di settembre dell anno precedente a quello da cui dovrà decorrere il nuovo piano di ammortamento. ART. 9 IMPORTO DELLA RATA Il mutuo è ammortizzato in rate mensili uguali posticipate, comprensive degli interessi, di importo non superiore alla metà del reddito netto del richiedente ovvero del reddito netto familiare, rapportato a mese, desunto dalla vigente documentazione fiscale (Certificazione Unica, modello 730, Modello Unico o altra documentazione fiscale vigente al momento della domanda) relativa all anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo. La rata di mutuo deve essere compresa nella retribuzione mensile al netto delle trattenute previdenziali, erariali e di ogni altra trattenuta a carattere continuativo sulla stessa effettuata.

5 5 A tal fine si intendono componenti il nucleo familiare i coniugi non separati legalmente per effetto di intervenuta sentenza o decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, e le persone comprese nello stato di famiglia certificato ai sensi della legge vigente per le quali sono riconducibili le detrazioni soggettive di imposta di cui all art.15 del D.P.R 29/09/1973 n. 597 e successive modificazioni. ART CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO Al dipendente che ha già usufruito di un finanziamento dell Istituto può essere concesso nuovamente un mutuo per tutte le finalità già indicate all art. 2, alle condizioni ivi previste. In caso di mutuo per acquisto o costruzione di un alloggio da adibire a prima abitazione è necessario che il precedente mutuo sia estinto e che venga documentata la vendita dell immobile per il quale lo stesso era stato concesso, ovvero che si realizzi una successione con atto di accollo nella titolarità del mutuo a favore del coniuge o ex coniuge, anche non dipendente o ex dipendente, al quale venga assegnato in proprietà l alloggio cui si riferisce il mutuo, con formale provvedimento giudiziario, nei casi di separazione personale, di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell ipotesi di esistenza di altro mutuo, l ammontare massimo dei mutui successivi al primo, avuto riguardo ai criteri generali, viene determinato, detraendo dall importo massimo concedibile la quota capitale complessiva non ancora ammortata del mutuo preesistente, calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda, fatta salva la verifica di garanzia prevista all art. 5. In ogni caso non possono coesistere a favore dello stesso soggetto più mutui per la stessa finalità. ART.11 - DECORRENZA DELL AMMORTAMENTO L inizio dell ammortamento del mutuo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del relativo contratto. Il mutuatario è tenuto al versamento, nel giorno di stipula del contratto, degli interessi di preammortamento calcolati, allo stesso tasso del mutuo, da quella data sino al termine del mese. ART MODALITA DI EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA L erogazione della somma mutuata avviene: in unica soluzione per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettere a), b), d), f), g) e, a lavori ultimati e previo nulla osta ex post di cui all art. 6, per le finalità di cui all art. 2 lettera e); a stati di avanzamento lavori per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettera c), e, su specifica richiesta del dipendente, per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2) lettera e). Nei mutui con erogazione a stato di avanzamento lavori, le erogazioni successive alla prima avverranno a cura dell ufficio competente sulla base del nulla osta della Consulenza Tecnica per l Edilizia (centrale o quella competente per territorio) su

6 6 presentazione da parte del mutuatario dei SAL (stato di avanzamento lavori) elaborati dalla ditta esecutrice. Per ogni erogazione, il mutuatario dovrà rilasciare apposita quietanza, da rendersi nelle forme di legge. ART EROGAZIONE DEL MUTUO A STATI DI AVANZAMENTO LAVORI Nel caso di mutui erogati a stati di avanzamento lavori l erogazione dell importo finanziato è così articolata: a) al momento della stipula del contratto: 20% dell importo del mutuo; nel caso di mutuo per la finalità di cui all art. 2 lettera c) tale somma deve comunque essere ricompresa nei limiti del valore dell area o della porzione di immobile già edificata offerta per la garanzia ipotecaria, come indicato dalla Consulenza Tecnica per l Edilizia competente per territorio nell ambito del nulla osta preliminare; b) in corso d opera: 60% dell importo del mutuo da erogare suddiviso in due rate del 30% ciascuna in relazione al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori rispettivamente del 40% e dell 80%. Le due rate sono versate previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l Edilizia competente per territorio; c) a lavori ultimati, previo nulla osta della Consulenza Tecnica per l Edilizia competente per territorio: saldo del 20%. Nel caso di costruzione, completamento di alloggio o di manutenzione ordinaria/straordinaria, di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo con erogazione a stati di avanzamento lavori, l Istituto rimborsa al mutuatario gli interessi sugli importi erogati - allo stesso tasso del mutuo - calcolati dal primo giorno dell ammortamento fino al giorno precedente l erogazione. ART GARANZIA IPOTECARIA All atto della stipula del contratto di mutuo, l Istituto iscrive ipoteca di primo grado sull immobile oggetto del finanziamento e, nel caso di costruzione diretta o di completamento, sull area interessata alla costruzione e sull immobile da edificare o completare. Il valore dell ipoteca da iscrivere è pari all ammontare del mutuo concesso maggiorato del 10%. Alla stipula del contratto di mutuo deve intervenire in qualità di terzo datore di ipoteca l eventuale co-acquirente o comproprietario dell alloggio. All atto della stipula del contratto, può essere iscritta ipoteca di grado successivo al primo solo nel caso di mutuo concesso per le finalità di cui all art. 2 lett. e) e lett. g), a condizione che l immobile sia gravato esclusivamente da ipoteche a favore dell Istituto e il valore commerciale dello stesso sia superiore alla somma del valore delle ipoteche iscritte e da iscrivere. ART. 15 MODALITA DI PAGAMENTO DELLE RATE

7 7 Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo viene effettuato mediante trattenuta della rata sulla retribuzione mensile. Qualora si verifichi una circostanza per cui la retribuzione mensile risulti insufficiente alla copertura della rata di mutuo, il dipendente provvederà al versamento della rata a mezzo delega rilasciata dallo stesso ad Istituto bancario ovvero a mezzo bollettino postale premarcato (MAV), nonché altra modalità equipollente prevista dal sistema interbancario o con questo compatibile. ART.16 - GARANZIE COMPLEMENTARI I mutuatari hanno l obbligo contrattuale di tenere assicurato, pena la risoluzione del contratto di mutuo, per tutta la durata del mutuo, per il suo valore commerciale in atto, l immobile ipotecato contro i rischi di incendio e dell azione del fulmine, di scoppio del gas, scoppi degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone, cadute di aerei o di cose trasportate da aerei e contro i rischi di responsabilità civile, vincolando la polizza a favore dell INAIL. Il valore da assicurare in polizza è pari al valore commerciale dell alloggio ovvero a quello di stima se trattasi di immobile costruito su terreno di proprietà. ART OBBLIGHI A CARICO DEL MUTUATARIO Nel contratto di mutuo deve essere precisato tra l altro: a) il divieto di alienazione totale o parziale dell immobile ipotecato, se non previa estinzione del mutuo; b) l obbligo di abitare l alloggio in relazione al quale il mutuatario ha contratto il mutuo dell Istituto per almeno cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo; c) il divieto di cedere in locazione l alloggio per almeno cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo; d) l obbligo di mantenere l immobile in buono stato e di non fare e non tollerare che altri facciano alcuna cosa che possa menomare o modificare la consistenza o la destinazione dell immobile, oppure alterarne la condizione giuridica; e) l impegno a non realizzare opere che facciano transitare l alloggio in categoria di lusso, cioè appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; f) l obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi moratori nella misura del tasso applicato al mutuo stesso maggiorato di un punto, in caso di tardiva corresponsione delle rate di ammortamento per cause allo stesso imputabili. La inosservanza delle precedenti clausole comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo. Trascorso il termine di cinque anni, su motivata richiesta del mutuatario, è possibile autorizzare il trasferimento della garanzia ipotecaria dall immobile originario su un altro immobile avente i requisiti richiesti dalla presente normativa, a condizione che il valore commerciale del nuovo immobile sia sufficiente a garantire il residuo debito.

8 8 ART. 18 MODALITA DI INOLTRO DELLA DOMANDA La domanda di mutuo redatta nelle forme previste dall Istituto deve pervenire: a) alla Direzione Centrale Patrimonio per il personale in servizio presso le Strutture della Direzione Generale; b) alla Direzione Regionale di competenza per il personale in servizio presso le Unità territoriali; c) alla Direzione Regionale nel cui ambito territoriale sono collocate le strutture decentrate della Direzione Generale per il personale in servizio presso le stesse. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica riportata nei seguenti allegati: all. A per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettere a), b), d); all. B per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettera c); all. C per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettera e); all. D per i mutui concessi per le finalità di cui all art. 2 lettere f), g).

9 9 ALLEGATO A LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER ACQUISTO DI IMMOBILE E/O PERTINENZE O AMPLIAMENTO DELL ALLOGGIO MEDIANTE L ACQUISTO DI ALLOGGIO CONTIGUO DA PRIVATO/SOCIETA (art. 2 lettere a, b, d) 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell ultimo ventennio, nonché l assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell immobile; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore circa l inesistenza di situazioni sfavorevoli (protesti cambiari, procedure concorsuali, ecc.) nel solo caso in cui l alloggio venga venduto da un impresa; 4. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l acquisto prima casa; 5. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: accurata descrizione dell unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell edificio di cui fa parte; descrizione del contesto urbano in cui si trova l unità immobiliare; calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell immobile nonché delle eventuali varianti rilasciato/i dall autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA ); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) certificato di abitabilità/agibilità dell immobile rilasciato dall autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell immobile alla destinazione residenziale;

10 10 d) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull immobile rilasciati dalla competente autorità tutelante; e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.

11 11 ALLEGATO B LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER COSTRUZIONE O COMPLETAMENTO SU TERRENO DI PROPRIETA (art. 2 lettera c) 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell ultimo ventennio, l assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico del terreno e della parte di immobile eventualmente costruita; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l acquisto prima casa ; 4. estratto autentico di mappa Catasto Terreni ed eventuali tipi di frazionamento; 5. perizia giurata redatta da professionista abilitato in cui siano contenuti ed asseverati i seguenti elementi: a) descrizione dell immobile da realizzare e, in caso di completamento, anche della porzione di immobile esistente; b) certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall autorità comunale; c) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall autorità comunale, comprensivo/i del progetto assentito e di ogni altro allegato approvato o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA ); d) nullaosta eventualmente rilasciato dalla competente autorità tutelante in presenza di vincoli; e) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito l immobile e comprendente tutte le opere necessarie per la completa e funzionale realizzazione dell immobile e per l ottenimento dell agibilità dello stesso; f) documentazione fotografica dell area; g) documentazione catastale, in caso di completamento.

12 12 ALLEGATO C LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE DI PROPRIETA (art. 2 lettera e) PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI 1. relazione notarile in cui si attesti la provenienza dell immobile e la sequenza dei trasferimenti della proprietà nell ultimo ventennio, nonché l assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell immobile; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: accurata descrizione dell unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell edificio di cui fa parte; descrizione del contesto urbano in cui si trova l unità immobiliare; calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA ); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) eventuali atti attestanti vincoli gravanti sull immobile, rilasciati dalla competente autorità tutelante; d) provvedimento autorizzativo all esecuzione dei lavori da eseguire rilasciato dall autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA ); e) certificato di abitabilità/agibilità dell immobile rilasciato dall autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,

13 13 in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell immobile alla destinazione residenziale; f) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); g) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati; h) almeno cinque fotografie significative dell unità immobiliare atte ad illustrarne lo stato ante operam; i) relazione tecnica descrittiva, a firma di professionista abilitato, dei lavori da eseguire; j) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, a firma di professionista abilitato, elaborato in forma analitica applicando i prezzi unitari desunti dal Prezziario ufficiale della regione in cui è sito l immobile e comprendente tutte le opere necessarie per il suo completo e funzionale adeguamento alle norme vigenti; k) elaborato grafico quotato ante operam e post operam completo (piante e prospetti/sezioni, demolizioni/ricostruzioni, se necessario) con indicazione dettagliata degli interventi da eseguire, compresi le modifiche e/o le integrazioni impiantistiche. A LAVORI ULTIMATI perizia giurata post operam redatta da professionista abilitato in cui sia attestata l ultimazione dei lavori e la loro esecuzione in conformità alle previsioni iniziali. Alla perizia dovranno essere allegate almeno cinque fotografie significative dell unità immobiliare atte ad illustrare lo stato post operam.

14 14 ALLEGATO D LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MUTUO PER ESTINZIONE PRECEDENTE FINANZIAMENTO (art. 2 lettere f, g) 1. copia autentica del precedente contratto di mutuo e del connesso piano di ammortamento; 2. documentazione fiscale attestante il reddito; 3. dichiarazione resa dal richiedente il mutuo e attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l acquisto prima casa; 4. conteggio relativo all estinzione del finanziamento già concesso; 5. attestato dell Istituto che ha concesso il finanziamento sulla regolarità dei pagamenti; 6. relazione notarile in cui si attesti l assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico dell immobile; 7. perizia giurata redatta da professionista abilitato che asseveri i dati edilizi e catastali, attestando la regolarità edilizia ed urbanistica, e, attraverso relazione di stima, il valore commerciale dell unità immobiliare oggetto del mutuo. La stima dovrà contenere almeno i seguenti elementi: accurata descrizione dell unità immobiliare, con particolare riguardo al suo stato manutentivo, nonché dell edificio di cui fa parte; descrizione del contesto urbano in cui si trova l unità immobiliare; calcolo della superficie commerciale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/98. Il giudizio di stima dovrà, inoltre, essere adeguatamente supportato dagli elementi di mercato desunti per unità immobiliari comparabili a quella in analisi. La perizia giurata deve, altresì, attestare e contenere i seguenti elementi: a) titolo/i abilitativo/i alla realizzazione dell immobile nonché delle eventuali varianti, rilasciato/i dall autorità comunale, o altra idonea comunicazione presentata dal proprietario o altro avente titolo, sostitutiva o aggiuntiva rispetto al predetto titolo abilitativo (DIA, SCIA, CIL, CILA ); b) eventuali titoli abilitativi in sanatoria rilasciati dall autorità comunale ai sensi della legge 47/1985 o della legge 724/1994 o della legge 326/2003 e, in caso di procedure non concluse, della domanda di condono con estremi dei versamenti dovuti e dei versamenti effettuati; c) atti attestanti eventuali vincoli gravanti sull immobile rilasciati dalla competente autorità tutelante; d) certificato di abitabilità/agibilità dell immobile rilasciato dall autorità comunale o, in assenza o non reperibilità di questo, asseverazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001,

15 15 in tema di sicurezza, igiene e salubrità, e quindi di idoneità dell immobile alla destinazione residenziale; e) rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale (planimetria e visura allegate); f) che allo stato attuale l'immobile è regolarmente assentito ai sensi delle normative urbanistiche vigenti ed è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

Allegare alla domanda MIE on-line; Trasmettere successivamente, su richiesta del Direttore della Sede territorialmente competente.

Allegare alla domanda MIE on-line; Trasmettere successivamente, su richiesta del Direttore della Sede territorialmente competente. Elenco dei documenti, distinto per tipologia, necessari all erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da: Allegare alla domanda MIE on-line;

Dettagli

Sì, i familiari superstiti sono equiparati in tutto e per tutto agli iscritti.

Sì, i familiari superstiti sono equiparati in tutto e per tutto agli iscritti. I MUTUI ENPAM DOMANDE E RISPOSTE 1. A chi può essere concesso il mutuo? A tutti gli iscritti che hanno almeno 3 anni consecutivi di anzianità d iscrizione e di contribuzione effettiva e sono in regola

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAVORE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAVORE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI. Comune di Imola Provincia di Bologna Via Mazzini n. 4 40026 Imola Tel. 0542-602111-Fax 602289. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L ACQUISTO DELLA PRIMA

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

MUTUI IPOTECARI. Regolamento dei mutui

MUTUI IPOTECARI. Regolamento dei mutui MUTUI IPOTECARI Regolamento dei mutui Avviso a decorrere dalla rata con scadenza 30 giugno 2005 i tassi d'interesse (3,20% fisso - 2,90% variabile) previsti dal nuovo Regolamento in vigore dal 1/01/2005

Dettagli

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. COMUNE DI SANT URBANO PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. Allegato alla Delibera di Consiglio

Dettagli

Città di Roncade Provincia di Treviso

Città di Roncade Provincia di Treviso Città di Roncade Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

Regolamento per l assegnazione di finanziamenti agevolati per l abitazione

Regolamento per l assegnazione di finanziamenti agevolati per l abitazione Allegato alla delibera n. del Comune di Solarolo Provincia di Ravenna Regolamento per l assegnazione di finanziamenti agevolati per l abitazione Art. 1 OGGETTO Al fine di agevolare i nuclei familiari ed

Dettagli

PER PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE TACITA DELL EREDITA occorre esibire:

PER PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE TACITA DELL EREDITA occorre esibire: I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A) FABBRICATI Il venditore deve, una volta perfezionato l accordo col futuro acquirente, consegnare allo stesso tutti i documenti attestanti i

Dettagli

ART. 1 ART. 2. Le operazioni di finanziamento verranno perfezionate alle seguenti condizioni:

ART. 1 ART. 2. Le operazioni di finanziamento verranno perfezionate alle seguenti condizioni: CONVENZIONE TRA L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONZANO VENETO E GLI ISTITUTI DI CREDITO RIGUARDANTE LE MODALITA RELATIVE ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER L ACQUISTO, LA COSTRUZIONE

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA A FUSIGNANO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA A FUSIGNANO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA A FUSIGNANO Art. 1 - Premessa Il Comune di Fusignano, pone in essere azioni finalizzate a favorire l incremento

Dettagli

COMUNE DI CASTELFIDARDO -PROVINCIA DI ANCONA-

COMUNE DI CASTELFIDARDO -PROVINCIA DI ANCONA- COMUNE DI CASTELFIDARDO -PROVINCIA DI ANCONA- BANDO DI CONCORSO Allegato A PER L ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE SUI MUTUI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE UNITA IMMOBILIARI DESTINATE A CIVILE ABITAZIONE,

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA La Delegazione Sindacale Aziendale composta da: DIRCREDITO/FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA e Premesso che: con lettera del 16 marzo

Dettagli

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena)

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena) COMUNE DI RIOLUNATO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con

Dettagli

A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara

A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara 1 COS E IL MUTUO INPDAP Il mutuo inpdap è un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa erogato dall' Istituto Nazionale per i Dipendenti dell'

Dettagli

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n.31-48010 Cotignola (RA) Telefono: 0545/908811 - Telefax: 0545/41282 P.IVA 00148580392 e-mail: comunecotignola@racine.ra.it SETTORE

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

Guida alla detrazione sugli interessi passivi sui mutui delle persone fisiche Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, da esporre nel

Guida alla detrazione sugli interessi passivi sui mutui delle persone fisiche Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, da esporre nel Guida alla detrazione sugli interessi passivi sui mutui delle persone fisiche Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, da esporre nel quadro RP, ci sono anche gli interessi passivi sui mutui

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

S E R V I Z I O B I L A N C I O. Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014

S E R V I Z I O B I L A N C I O. Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014 S E R V I Z I O B I L A N C I O Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014 Sommario Art. 1 - Norme generali... 3 Art. 2 - Garanzia ipotecaria...

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO TESEO

FONDO PENSIONE APERTO TESEO FONDO PENSIONE APERTO TESEO istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni (Gruppo Reale Mutua) iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 17 Documento sulle anticipazioni (redatto ai sensi del

Dettagli

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento: 2.1 ) Interventi finalizzati all acquisizione della prima casa.

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento: 2.1 ) Interventi finalizzati all acquisizione della prima casa. DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA, AL RECUPERO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI FUSIGNANO ED ALL

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 01/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 01/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sulle anticipazioni (ed. 01/14) Pagina 2 di 6 - Documento sulle anticipazioni Edizione 01.2014 Valore Pensione

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 9 INTERVENTO DI RECUPERO FINALIZZATO ALL ABITAZIONE DEL RICHIEDENTE

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 9 INTERVENTO DI RECUPERO FINALIZZATO ALL ABITAZIONE DEL RICHIEDENTE REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 9 Mod. C Lavori pubblici, edilizia residenziale, politica della casa, autorità di bacino U.O.A. Politica della Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero

Dettagli

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU Comune di Albiolo REGOLAMENTO IMU Pag.. 1 INDICE: ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 IMPOSTA RISERVATA

Dettagli

Regolamento di disciplina delle anticipazioni

Regolamento di disciplina delle anticipazioni PreviGen - Cassa di previdenza per i Dipendenti delle aziende convenzionate - Fondo Pensione Regolamento di disciplina delle anticipazioni Ai sensi dell Art. 11 comma 7 del D. Lgs. 252, 5 dicembre 2005

Dettagli

MUTUO ACQUISTO. Immobile esistente o di nuova costruzione

MUTUO ACQUISTO. Immobile esistente o di nuova costruzione MUTUO ACQUISTO Immobile esistente o di nuova costruzione DOCUMENTI BASE da consegnare in filiale (in copia) DESCRIZIONE DOVE RECUPERARLI 1) ATTO DI PROVENIENZA o del terreno Tipicamente è costituito da

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Periodico informativo n. 47/2012

Periodico informativo n. 47/2012 Periodico informativo n. 47/2012 Il Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21del 19.04.2002 Modificato con deliberazione

Dettagli

MICROIMPRESA DECRETO LEGISLATIVO 185/00 TITOLO II

MICROIMPRESA DECRETO LEGISLATIVO 185/00 TITOLO II MICROIMPRESA DECRETO LEGISLATIVO 185/00 TITOLO II SOGGETTI BENEFICARI Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società

Dettagli

Il sostegno di Regione Lombardia alla domanda abitativa delle famiglie lombarde

Il sostegno di Regione Lombardia alla domanda abitativa delle famiglie lombarde Il sostegno di Regione Lombardia alla domanda abitativa delle famiglie lombarde Misure Salva Mutui Agevolazione alle giovani coppie per l acquisto della prima casa Fondo Sostegno al Disagio Acuto Contributo

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

Beneficiari del finanziamento

Beneficiari del finanziamento CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE (riparazione e ripristino di edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili - schede aedes con esito b / c (ORDINANZA N.29 DEL 28/08/2012 e n. 32

Dettagli

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo tra ABI e associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) dei

Dettagli

Previdenza Attiva. Documento sulle anticipazioni. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Tariffa: PIP 15-07/2015

Previdenza Attiva. Documento sulle anticipazioni. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Tariffa: PIP 15-07/2015 BG Previdenza Attiva Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Tariffa: PIP 15-07/2015 Documento sulle anticipazioni Il presente documento costituisce parte integrante della

Dettagli

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE Il sottoscritto, CF, nato a il residente in, documento d identità n., rilasciato da, il scadenza, in qualità di proprietario usufruttuario titolare

Dettagli

HELVETIA PENSIONE COMPLETA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE

HELVETIA PENSIONE COMPLETA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE HELVETIA PENSIONE COMPLETA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI (articolo 11, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) Helvetia

Dettagli

! "!#$!#%#&''"!#$ #"!#(&$!## # $ "%% )$*#$ &$""#))# % "##$&!" #+( "

! !#$!#%#&''!#$ #!#(&$!## # $ %% )$*#$ &$#))# % ##$&! #+( La/Il sottoscritta/o! "!#$!#%#&''"!#$ #"!#(&$!## # $ "%% )$*#$ &$""#))# % "##$&!" #+( ",-/ 01-234 453-0,30-62052/1 di essere residente a Prov Via CAP Tel/Cell Codice Fiscale CHE IL NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO

Dettagli

Versione 2.0 28 Agosto 2013 DOMANDE WEB MUTUI IPOTECARI EDILIZI: MANUALE UTENTE

Versione 2.0 28 Agosto 2013 DOMANDE WEB MUTUI IPOTECARI EDILIZI: MANUALE UTENTE DOMANDE WEB MUTUI IPOTECARI EDILIZI: MANUALE UTENTE Domande web Mutui Ipotecari Edilizi: Manuale Utente Pag. I INDICE 1. INTRODUZIONE... 1 2. ATTIVAZIONE... 2 3.... 5 3.1 NUOVA DOMANDA MUTUO IPOTECARIO

Dettagli

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA SOMMARIO 1. Interessi passivi dipendenti da mutui

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1509 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BECCHETTI Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre valute

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia. Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia. Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 16.2.2000 INDICE

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA

BENEFICIARE CONTRIBUTO PRESENTARE DOMANDA Fonte: Bando regionale 2015 Modulo predisposto: Settore Territorio, Servizio Urbanistica Pianificazione e Gestione del Territorio - Corrado Franzosi tel. 0381 299 309 CHI BENEFICIARE CONTRIBUTO CHI PRESENTARE

Dettagli

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI (redatto ai sensi del D. Lgs. 5 Dicembre 2005, n.252, art.11, comma 7)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI (redatto ai sensi del D. Lgs. 5 Dicembre 2005, n.252, art.11, comma 7) Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI (redatto ai sensi del D. Lgs. 5 Dicembre 2005, n.252, art.11, comma 7) Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

semplificazione ed attuazione

semplificazione ed attuazione ANNA GIACOMONI mercoledì, giovedì, 18 26 settembre giugno 2014 2013 6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare semplificazione ed attuazione RIFLESSI FISCALI

Dettagli

CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI CONTRIBUTI SU MUTUI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI GIOVANI FAMIGLIE

CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI CONTRIBUTI SU MUTUI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI GIOVANI FAMIGLIE CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI CONTRIBUTI SU MUTUI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI GIOVANI FAMIGLIE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 19/12/2001

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DI CITTADINI A CUI PRIORITARIAMENTE DEVONO ESSERE CEDUTI GLI ALLOGGI RESIDENZIALI NELLE AREE PREVISTE DAL

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DI CITTADINI A CUI PRIORITARIAMENTE DEVONO ESSERE CEDUTI GLI ALLOGGI RESIDENZIALI NELLE AREE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DI CITTADINI A CUI PRIORITARIAMENTE DEVONO ESSERE CEDUTI GLI ALLOGGI RESIDENZIALI NELLE AREE PREVISTE DAL P.R.G., NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI. Approvato con

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)

REGOLAMENTO PER L ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297) REGOLAMENTO PER L ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297) 1) Beneficiari Hanno titolo a richiedere l anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno

Dettagli

Piano Base CAP di Tasso Multiopzione Rientro Libero. Piano Bilanciato

Piano Base CAP di Tasso Multiopzione Rientro Libero. Piano Bilanciato Abitativo e Surroga MUTUO DOMUS VARIABILE Finalità abitativa e portabilità tramite surroga Piano Base CAP di Tasso Multiopzione Rientro Libero Piano Bilanciato Scheda informativa ad esclusivo uso interno

Dettagli

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SALE AL 41% Riferimenti: Art. 1, Legge n. 449/97 Art. 1, comma 121, Legge

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO AVVISO PUBBLICO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO AVVISO PUBBLICO Il Sindaco rende noto che: A seguito della pubblicazione del Decreto n. 4363 del 15/08/2010 Del. C.R. 29/07/2009 n. 43 Misure straordinarie, urgenti e sperimentali,

Dettagli

C O M U N E D I V I D O R

C O M U N E D I V I D O R C O M U N E D I V I D O R Provincia di Treviso REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le

Dettagli

La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone:

La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone: Rilascio autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa (L.179/92 art. 18 e ss.mm.ii.) Premessa Le cooperative a proprietà

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo aziendale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 13 DEL 05.05.1999 COME MODIFICATA DALLA D.C.C. N. 73 DEL 30.09.2010 E DALLA D.C.C. N. 5 DEL 15.03.2013 A IN RIFERIMENTO AL D.P.G.R. N. 373/98 IL CONSIGLIO

Dettagli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola

Dettagli

MICROIMPRESA Pensare in grande da piccoli

MICROIMPRESA Pensare in grande da piccoli MICROIMPRESA Pensare in grande da piccoli SSOMMARIIO DESTIINATARII... 2 1.1 I destinatari 2 COSA SII PUO FFARE... 3 2.1 Cosa si può fare 3 LLE AGEVOLLAZIIONII PREVIISTE... 4 3.1 Le agevolazioni previste

Dettagli

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 03.12.2015 Bonus ristrutturazione: detrazione fiscale delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale delle

Dettagli

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE Domande frequenti relative all Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla Razionalizzazione, riorganizzazione

Dettagli

Fino a quando posso fare la domanda? Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 20 dicembre 2008.

Fino a quando posso fare la domanda? Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 20 dicembre 2008. B) BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER L ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA OVVERO PER IL RECUPERO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE, NEL TERRITORIO DELLA

Dettagli

Documento sulle anticipazioni (art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni (art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

Vademecum per accollo mutuo

Vademecum per accollo mutuo Vademecum per accollo mutuo 1. ACCOLLO MUTUO: di cosa si tratta? La Cooperativa dà la possibilità ai propri Soci assegnatari di accollarsi una quota di mutuo da essa stipulato per l intervento, quale modalità

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

Rilascio autorizzazione alla vendita o alla locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata (L 179/92 art. 20 e ss. mm. e ii.

Rilascio autorizzazione alla vendita o alla locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata (L 179/92 art. 20 e ss. mm. e ii. Rilascio autorizzazione alla vendita o alla locazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata (L 179/92 art. 20 e ss. mm. e ii.) Premessa Gli alloggi di edilizia residenziale, finanziati comunque

Dettagli

C O M U N E D I P A L E R M O

C O M U N E D I P A L E R M O C O M U N E D I P A L E R M O AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE NEL TERRITORIO DELLA CITTA DI PALERMO PREMESSE Al fine di dare concreta attuazione ai principi

Dettagli

MUTUI : PROMESSA MANTENUTA!

MUTUI : PROMESSA MANTENUTA! MUTUI : PROMESSA MANTENUTA! Nel sottolineare l importanza dell impegno svolto dalle commissioni tecniche costituite dalle Organizzazioni Sindacali, che, in seguito al lavoro svolto ha permesso di individuare

Dettagli

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Dettagli

> Ai Dipendenti iscritti al FITQ

> Ai Dipendenti iscritti al FITQ Prot. n.p. 15730 Cagliari, 14 giugno 2013 > Ai Dipendenti iscritti al FITQ Oggetto: Criteri di concessione anticipazione trattamento per cessazione rapporto di lavoro (art. 11 L.R. 22 dicembre 2011 n.

Dettagli

Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO Tra: Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito Sviluppo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E

RISOLUZIONE N. 328/E RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell art. 15, comma 1, lett.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori) DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA SONO RIPORTATE NELL APPOSITO FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI PRODOTTI E AGEVOLAZIONI PER I SOCI.

Dettagli