STATUTO TITOLO I ART. 1 DENOMINAZIONE
|
|
- Lorenzo Angeli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO TITOLO I ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita la Società di Mutuo Soccorso MUTUAPIU (di seguito indicata come Mutua). La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n e successive modificazioni quale Società di Mutuo Soccorso. Essa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nonché ai suoi organismi territoriali. ART. 2 SEDE E DURATA La Mutua ha sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 16. L Assemblea potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie con deliberazioni dell Assemblea straordinaria. La Mutua ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, agenzie e rappresentanze. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di Legge. ART. 3 SCOPI OGGETTO La Mutua ha lo scopo di erogare ai propri soci senza alcun fine di speculazione e di lucro, e nel rispetto dei principi della mutualità, assistenze economiche e sanitarie, ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria nei limiti e con le modalità determinate da apposito Regolamento, e principalmente: di svolgere attività di assistenza sanitaria, parasanitaria ed economica; sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo presidi e strutture sanitarie ed assistenziali,
2 garantendo un sussidio nei casi di malattia ed impotenza al lavoro ai sensi dell art. 1 della Legge 15 aprile 1886 n Al fine del conseguimento dell oggetto sociale potrà inoltre: a) partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari; b) sviluppare rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; c) aderire a Società, Enti ed altri organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Mutua stessa; d) partecipare ad organismi consortili. Apposito regolamento interno disciplinerà le modalità di erogazione delle prestazioni, i limiti e le norme per accedervi, nonché le modalità di versamento dei contributi. La società potrà inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che risultano connesse al conseguimento dell oggetto sociale. Restano in ogni caso espressamente esclusi dal presente oggetto sociale i servizi di investimento di cui al D.Lgs. 38/1988, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché l esercizio nei confronti del pubblico delle attività professionali protette ed in particolare di quelle di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93. TITOLO II ART. 4 SOCI I Soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari. Soci ordinari Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche, residente in Italia, che abbiano i requisiti previsti dalle leggi, che facciano richiesta di adesione. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in tema di assistenza sanitaria integrativa, da contratti collettivi di lavoro o da accordi e regolamenti aziendali, potrà essere favorita l adesione di soci ordinari tramite specifici accordi con imprese e/o gruppi di aziende. 2
3 L ammissione a socio ordinario è condizionata al versamento della quota d iscrizione in conformità a quanto previsto dal Regolamento, e dei contributi sociali nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione al piano di assistenza prescelto, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati ed annotata sul libro soci. La domanda di ammissione alla Mutua comporta l accettazione integrale delle norme statutarie e regolamentari comprese quelle che disciplinano le modalità di pagamento dei contributi sociali. Soci onorari Sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che attraverso la loro adesione favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua; i Soci onorari possono contribuire al patrimonio della Mutua con lasciti ed elargizioni. Sono nominati dall Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Trattandosi di qualifica puramente onorifica, che non attribuisce né diritti, né obblighi nei confronti della società, i Soci onorari potranno assistere alle assemblee pur essendo privi del diritto di voto, non potranno assumere la carica di amministratore. ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Esclusivamente il socio in regola con il versamento della quota di iscrizione e dei contributi sociali compresi quelli in relazione al programma di assistenza prescelto, ha diritto alle prestazioni assistenziali previste dal regolamento interno. Il socio può chiedere che siano ammessi a beneficiare delle prestazioni della Mutua, con le modalità previste dal regolamento, i congiunti, i parenti e i conviventi così come risultano dal certificato di stato di famiglia. Tutti i soci ordinari, purchè in regola con i versamenti dei contributi sociali e che risultino iscritti nel libro da almeno tre mesi, sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci sono tenuti a: rispettare il presente statuto, nonché il regolamento, osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali. 3
4 ART. 6 SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. ART. 7 RECESSO Il socio ordinario può recedere dalla Mutua dandone comunicazione alla società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Il socio ordinario potrà esercitare il diritto di recesso solo qualora siano trascorsi 3 anni dalla data di iscrizione a libro soci, rimanendo per tale periodo successivo all iscrizione obbligato al versamento dei contributi sociali. I recesso ha efficacia a norma dell art C.C. Il socio ordinario receduto non ha diritto alla restituzione dei contributi sociali, e della quota di iscrizione. ART. 8 ESCLUSIONE L esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall art C.C. Oltre ai casi previsti, l esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione: a) verso i soci che non osservano lo statuto sociale ed il regolamento; b) verso i soci che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbiano commesso reati di natura dolosa in danno della Mutua; c) verso i soci che non risultino in regola con il versamento dei contributi sociali. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 4
5 L esclusione ha effetto immediato. I soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali e degli eventuali danni e non possono essere riammessi. ART. 9 CONTRIBUTI SOCIALI Il Consiglio di Amministrazione predispone ogni anno il bilancio preventivo ed in particolare stabilisce la misura dei contributi, variandoli anche per tipologia di piani di assistenza. TITOLO III ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO PATRIMONIO ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO L esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio corredato dalla relazione degli amministratori sull andamento della gestione sociale deve essere presentato all approvazione dell Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, E comunicato con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli Amministratori al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l Assemblea. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l Assemblea e finchè è approvato. I soci possono prenderne visione. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione può rinviare, con delibera motivata da assumersi entro la scadenza del termine ordinario dal Consiglio di Amministrazione, il termine di convocazione dell Assemblea di approvazione del bilancio d esercizio, nel termine massimo previsto dall art C.C. 5
6 ART. 11 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE Le entrate della Mutua sono costituite da: a) quote di iscrizione sociale; b) contributi sociali versati dagli iscritti sulla base di quanto previsto dal regolamento; c) erogazioni, oblazioni volontarie, contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell attività. Il patrimonio della società è costituito da beni mobili ed immobili comunque appartenenti alla Mutua nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, una parte dei fondi sociali potrà essere impiegata in acquisto di immobili da destinarsi ad esclusivo uso della Mutua, in titoli emessi da Enti pubblici o privati, da società commerciali e da istituti di credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dall art. 3 del presente statuto. I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi saranno erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore. ART. 12 AVANZI UTILI DI GESTIONE Gli eventuali utili netti di gestione sono destinati: - il 3% (tre per cento) al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all art. 11 della legge 31/1/92 n. 59; - il residuo ai fondi di riserva indivisibili per fronteggiare eventuali investimenti straordinari o disavanzi di bilancio. 6
7 TITOLO IV ORGANI SOCIALI ART. 13 Sono organi sociali: l Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Sindaci. ART. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto purchè in regola con il pagamento dei contributi sociali. L Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o in loro assenza da un socio designato dall Assemblea. Il segretario nominato dall Assemblea ha l incarico della redazione del verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai sensi dell art ciascun socio può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta, ciascun socio ordinario non può rappresentare più di cinque soci. Le votazioni si fanno per alzata di mano a meno che l Assemblea non decida un altro sistema di voto. La Lega nazionale delle Cooperative e Mutue partecipa alle assemblee con proprio rappresentante senza diritto di voto. ART. 15 CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA La convocazione ha luogo a cura del Consiglio di Amministrazione mediante affissione nei locali della sede sociale da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell adunanza dell Assemblea. 7
8 La convocazione dovrà contenere le indicazioni degli argomenti all ordine del giorno ed il luogo, nell ambito della Repubblica italiana, in cui l Assemblea si terrà. La seconda convocazione non può avere luogo se non sono trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima. Il primo giorno fissato per la seconda convocazione deve risultare nell avviso concernente la prima convocazione. In mancanza delle formalità suddette l Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l avviso di convocazione dell Assemblea. ART. 16 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione; b) elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci; c) approva il regolamento e le sue modifiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione; d) stabilisce la quota di iscrizione; e) determina il compenso eventualmente dovuto agli amministratori e ai sindaci, f) delibera su altre proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in materia di indirizzi generali sull attività della Mutua; g) delibera su quant altro demandato per legge. L Assemblea in sede straordinaria decide sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento della Mutua, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, fatta salva la facoltà, qualora particolari circostanze lo richiedano di differire la convocazione nel termine massimo di cui all art C.C. come previsto all art. 10 del presente statuto. 8
9 L Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta dai Sindaci o da almeno un quinto dei soci. ART. 17 ASSEMBLEA DEI SOCI QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL ASSEMBLEA L Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione l Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti. L Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai soci presenti. Le deliberazioni dell Assemblea straordinaria per scioglimento della società sono prese in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell Assemblea sono normalmente assunte mediante alzata di mano. Delle riunioni dell Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. ART. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAIZONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall Assemblea tra coloro che risultano soci da almeno 3 mesi. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i membri possono essere riconfermati. 9
10 Il Consiglio di Amministrazione qualora nell ambito del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, potrà procedere alla cooptazione ex. art C.C. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente a maggioranza di voti. Può inoltre eleggere un segretario ed uno o più consiglieri delegati, attribuendo loro i relativi poteri nei l imiti di legge. Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo da tre a cinque membri, delegandone i poteri nei limiti di legge. ART. 19 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta: a) curare l esecuzione di tutte le deliberazioni dell Assemblea; b) predisporre e modificare i regolamenti da sottoporre all approvazione dell Assemblea; c) predisporre ogni anno il bilancio preventivo; d) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei soci; e) determinare annualmente l entità dei contributi; f) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere, ivi compresi quelli di carattere bancario, assicurativo e finanziario; g) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi o per ragioni di carica; h) deliberare le iscrizioni, i recessi, le esclusioni; i) conferire procure per singoli atti o categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; l) nominare il Direttore; m) assumere e licenziare personale. 10
11 ART. 20 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Sindaci lo ritengano necessario. La convocazione contenente l ordine del giorno, deve essere effettuata a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione, o nei casi urgenti anche telegraficamente o telefonicamente o a mezzo fax almeno un giorno prima della riunione. La convocazione deve essere rimessa anche ai sindaci effettivi. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza in riunione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rileggibile. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale a cura del Presidente o del Segretario. ART. 21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale. Sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente o, se nominato, dal Consigliere Delegato. Ai Consiglieri Delegati compete la rappresentanza della società nei limiti della delega. ART. 22 COLLEGIO DEI SINDACI Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. 11
12 I sindaci durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed esercitano i poteri che sono loro attribuiti dal Codice Civile. Delle adunanze del Collegio Sindacale verrà redatto verbale a norma di legge. TITOLO V CLAUSOLA ARBITRALE ART. 23 COLLEGIO ARBITRALE Le controversie, insorte nell applicazione e nell interpretazione del presente Statuto e del regolamento nonché sulla validità delle deliberazioni del Consiglio e dell Assemblea, e più in genere ogni controversia fra la Mutua ed i soci, sono rimesse ad un Collegio di arbitri rituali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri di cui due nominati dalle parti in lite, ed il terzo di comune accordo tra i primi due. Nel caso in cui le parti in lite siano più di due, ciascuna nominerà un proprio arbitro, i quali provvederanno a nominare uno o due ulteriori arbitri per far si che il Collegio arbitrale sia composto da un numero dispari di arbitri. In mancanza di accordo, così come nel caso che una parte non provvede alla nomina di sua competenza entro trenta giorni dalla notifica con raccomandata A.R., la nomina è devoluta al Presidente del Tribunale di Bologna. Gli Arbitri delibereranno secondo le norme del Codice di procedura civile sull arbitrato, decideranno secondo equità, previo tentativo conciliazione regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno. Il lodo arbitrale sarà depositato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio, salvo proroghe dettate da esigenze istruttorie. Sono espressamente escluse dalla presente clausola le azioni per il recupero del credito vantato dalla Mutua nei confronti di soci, azioni che rimarranno assoggettate alla giurisdizione ordinaria. 12
13 TITOLO VI SCIOGLIMENTO ART. 24 In caso di scioglimento si osserveranno le disposizioni del Codice Civile ed il patrimonio residuo, sarà devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all art. 11 della legge 31/1/92, n. 59. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ART. 25 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886 n e successive modificazioni e del Codice Civile in materia. F.to FRANCO LAZZARI - F.to SALVATORE CHIARAMONTE notaio 13
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
DettagliSOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG
SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG STATUTO ART. 1 E costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata Società Mutua per l Autogestione - MAG. La società
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliCOSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE ISI ISTITUTO PER L INTERSCAMBIO SCIENTIFICO VI ALASSIO, 11/C 10126 TORINO. Titolo I
STATUTO DELLA FONDAZIONE ISI ISTITUTO PER L INTERSCAMBIO SCIENTIFICO VI ALASSIO, 11/C 10126 TORINO Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DURATA Art. 1 Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia
DettagliStatuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.
Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliE costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in
Associazione Universitaria Studentesca DISMI_cREw COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in Reggio Emilia, via Amendola
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
Dettaglidell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliAESA. Associazione Esperti in Scienze Amministrative STATUTO
AESA Associazione Esperti in Scienze Amministrative STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 E costituita l Associazione fra i diplomati della Scuola di Specializzazione in Studi sulla Amministrazione
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliStatuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA
Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Art. 1 Denominazione - Oggetto e scopi E costituita la associazione denominata Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE (Italian Society of Law and
DettagliSTATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.
STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. o in forma abbreviata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo
STATUTO TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo Articolo 1 - E costituita l associazione senza fini di lucro denominata Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Capitolo di Roma, con sede
DettagliATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliStatuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione
Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
Dettagli... STATUTO CONSORZIO G.A.L.A.
.......................... STATUTO CONSORZIO G.A.L.A. AGGIORNATO CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TRIESTE, 11 DICEMBRE 2012 AGGIORNATO CON DELIBERA DELL ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI ROMA, 21 FEBBRAIO
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1
Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
DettagliSTATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliFondazione Deutsche Bank Italia
Fondazione Deutsche Bank Italia STATUTO Articolo 1 Costituzione Denominazione Sede È costituita una fondazione denominata Fondazione Deutsche Bank Italia, con durata illimitata, avente sede in Milano,
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO
ISTITUZIONE E FINI Art. 1 STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO E costituito il Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.
ALLEGATO A AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ARTICOLO 2) La Fondazione
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione
STATUTO Art.1 Costituzione e sede E costituita, ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, su iniziativa della Associazione ARTE E SALUTE O.N.L.U.S. L Associazione ha sede in Bologna c/o
DettagliStatuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione
Statuto Associazione per il Gemellaggio Prato - Ebensee Art. 1 - Costituzione Per iniziativa del Comune di Prato e dell ANED sezione di Prato è costituita, ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile,
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliCONSORZIO VCO ENERGIA
CONSORZIO VCO ENERGIA Patti e condizioni 1) DENOMINAZIONE È costituito un Consorzio con attività esterna denominato: VCO ENERGIA 2) SEDE Il Consorzio ha sede in Verbania, frazione Intra, via Ugo Sironi
Dettagli