CONTROLLO delle DICHIARAZIONI CHIARIMENTI della C.M. 18/E/2011

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1 Circolare informativa per la clientela n. 28/2011 del 15 settembre 2011 CONTROLLO delle DICHIARAZIONI CHIARIMENTI della C.M. 18/E/2011 In questa Circolare 1. Controllo automatico delle dichiarazioni Comunicazione dell esito della liquidazione 2. C.M. 18/E/2011 Constatazione di violazioni a seguito del controllo automatizzato 3. Violazione della compensazione indebita di crediti inesistenti 4. Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato prima della scadenza del termine per il ravvedimento lungo

2 1. CONTROLLO AUTOMATIZZATO delle DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE dell ESITO della LIQUIDAZIONE L Amministrazione finanziaria, attraverso procedure completamente automatizzate, liquida l ammontare dei contributi, delle imposte e dei premi dovuti dal contribuente ovvero dei rimborsi che gli competono sulla scorta dei dati e delle informazioni contenuti nella dichiarazione dei redditi e Iva e di quella dei sostituti ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 (comunicazione di violazioni tributarie in tema di imposte sui redditi) e 54-bis, D.P.R. 633/1972 (liquidazione dell imposta dovuta in base alle dichiarazioni in materia di Iva), nonché avvalendosi dei dati in possesso dell Anagrafe tributaria. Tali operazioni avvengono entro l inizio del periodo utile per presentare la dichiarazione che concerne l anno seguente. Inoltre, l Amministrazione, sempre basandosi sulla dichiarazione già presentata, provvede ad una serie di operazioni di rettifica e riscontro: correzione degli errori materiali di calcolo di imponibili, imposte, premi e contributi, oltre che di riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi scaturenti dalle dichiarazioni precedenti, ai fini delle imposte sui redditi; correzione degli errori materiali di computo del volume d affari e delle imposte, oltre che di riporto delle eccedenze da precedenti dichiarazioni, ai fini Iva; diminuzione delle detrazioni, delle deduzioni e dei crediti di imposta o perché sono presenti per un importo maggiore di quello spettante oppure perché non competono, agli effetti delle imposte sui redditi; verifica che i versamenti dei tributi sia a titolo di saldo che di acconto, delle ritenute effettuate dal sostituto, nonché delle liquidazioni periodiche Iva siano stati effettuati nei termini e che siano congrui rispetto alle dichiarazioni da cui emergono. Qualora il controllo automatizzato dia luogo ad un esito diverso da quello esposto in dichiarazione, il contribuente ovvero il sostituto di imposta vengono debitamente informati tramite la comunicazione di irregolarità (cd. «avviso bonario») per evitare il ripetersi degli errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali in ossequio al principio di conoscenza degli atti ex art. 6, L. 212/2000, prima di procedere all iscrizione a ruolo delle eventuali somme dovute. La comunicazione degli esiti del controllo automatizzato nei confronti del contribuente può avvenire direttamente per raccomandata indirizzata al suo domicilio o, per sua scelta ben precisa, in modo indiretto tramite un avviso telematico inviato all intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. In tale avviso di irregolarità vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare. La Cassazione, mediante l ordinanza 22035/2010, ha stabilito il principio secondo il quale l Amministrazione finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente di cui alla L. 212/2000 a comunicare sempre il risultato della liquidazione, ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione. Resta salva la possibilità per il contribuente o sostituto di fornire tutte le spiegazioni necessarie, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell avviso, se ritiene che, in sede di liquidazione dei tributi, siano stati ignorati degli elementi oppure questi siano stati valutati in modo sbagliato. Si rileva che, in ogni caso, i dati derivanti dalla liquidazione automatizzata dei tributi si hanno per dichiarati dal contribuente o dal sostituto. CONTROLLI AUTOMATIZZATI sulle DICHIARAZIONI OPERATI dall AGENZIA delle ENTRATE In materia di imposte dirette In materia di Iva Riferimenti normativi Art. 36-bis, co. 1-4, D.P.R. 600/1973 Art. 54-bis, co. 1-4, D.P.R. 633/1972 Modalità e termini del controllo Liquidazione con procedura automatica dei tributi dovuti in base a dati ed elementi direttamente ricavabili Liquidazione con procedura automatica dei tributi dovuti in base a dati ed elementi direttamente

3 dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dei sostituti presentate dai contribuenti entro l inizio del periodo temporale utile per presentare le dichiarazioni per l anno successivo ricavabili dalle dichiarazioni annuali Iva presentate dai contribuenti entro l inizio del periodo temporale utile per presentare le dichiarazioni per l anno successivo Eventuali operazioni di rettifica dell Amministrazione finanziaria a seguito del controllo Correzione degli errori materiali e di calcolo (imponibili, imposte, contributi e premi); correzione degli errori materiali (riporto delle eccedenze delle imposte, contributi e premi da precedenti dichiarazioni); riduzione delle detrazioni d imposta indebite o eccedenti il limite di legge; riduzione delle deduzioni dal reddito eccedenti la soglia di legge; riduzione dei crediti di imposta indebiti o eccedenti il limite di legge; riscontro della corrispondenza tra la dichiarazione e i versamenti di imposte, premi e contributi in acconto e a saldo, nonché delle ritenute; riscontro dell effettuazione nei termini dei versamenti di imposte, premi e contributi in acconto e saldo, nonché delle ritenute Correzione degli errori materiali e di calcolo (volume d affari ed imposte); correzione degli errori materiali (riporto delle eccedenze delle imposte da precedenti dichiarazioni); riscontro della corrispondenza tra la dichiarazione ed i versamenti Iva in acconto e a conguaglio derivanti dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche; riscontro dell effettuazione nei termini dei versamenti Iva in acconto e a conguaglio derivanti dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni periodiche Controllo della tempestività dei versamenti tributari anche prima che sia presentata la dichiarazione annuale Solo se vi è pericolo per la riscossione Solo se vi è pericolo per la riscossione Emissione comunicazione irregolarità della di Nell ipotesi di discordanza tra l esito dei controlli automatici e quello della dichiarazione, allo scopo di evitare che gli errori si ripetano e di favorire la regolarizzazione. Se il contribuente o sostituto reputa che l Amministrazione finanziaria non abbia tenuto conto di dati od elementi ovvero li abbia considerati in modo erroneo, può farlo presente entro 30 giorni dal ricevimento Nell ipotesi di discordanza tra l esito dei controlli automatici e quello della dichiarazione, allo scopo di evitare che gli errori si ripetano e di favorire la regolarizzazione. Se il contribuente reputa che l Amministrazione finanziaria non abbia tenuto conto di dati od elementi ovvero li abbia considerati in modo errato, può segnalarlo entro 30 giorni dal ricevimento Valenza dei dati contabili risultanti dalla liquidazione I dati contabili riliquidati si considerano a tutti gli effetti come dati dichiarati dal contribuente I dati contabili riliquidati si considerano a tutti gli effetti come dati dichiarati dal contribuente 2. C.M. 18/E/2011 CONSTATAZIONE di VIOLAZIONI a SEGUITO del CONTROLLO AUTOMATIZZATO L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di rilievo sul regime sanzionatorio applicabile nell ipotesi in cui, in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni rese dal contribuente e/o dal sostituto di

4 imposta, emergano delle irregolarità a carico del contribuente o del sostituto (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972). Le procedure automatizzate di riliquidazione dei tributi vertono anche sulla verifica della rispondenza tra le compensazioni effettuate e i crediti di imposta dichiarati e di fatto fruiti. Le violazioni esaminate dalla C.M. 18/E/2011 riguardano anche, nello specifico, l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e la comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini utili per avvalersi del ravvedimento operoso lungo. Si ricorda, infatti, che, nel contesto di tale ultima specifica attività di controllo, l Agenzia delle Entrate ha il compito di appurare, tra l altro, che l ammontare delle compensazioni effettuate per ogni categoria di imposta non superi l importo dichiarato dal contribuente sia come credito disponibile sia come credito effettivamente utilizzato. DUE FATTISPECIE SPECIFICHE ESAMINATE dalla C.M. 18/E/2011 Utilizzo in compensazione di crediti fittizi Violazioni ex artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 Comunicazione del risultato del controllo in tempo utile per fruire del ravvedimento operoso lungo 3. VIOLAZIONE della COMPENSAZIONE INDEBITA di CREDITI INESISTENTI EMISSIONE dell ATTO di RECUPERO: l art. 27, co , D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, oltre a contenere provvedimenti mirati sull utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ha modificato l apparato sanzionatorio, le modalità ed i termini applicabili sia per l attività di controllo che per il recupero del gettito. Per la riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, viene emesso uno specifico atto di recupero ex art. 1, co. 421, L. 311/2004. Rimangono comunque fermi le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e segg., D.P.R. 600/1973, ed artt. 51 e segg., D.P.R. 633/1972, compresi quelli disciplinati dagli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972. SANZIONI APPLICABILI: la fruizione in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è sanzionata in misura variabile dal 100% al 200% dell'importo dei crediti stessi, tenendo presente che la sanzione è pari al 200%, se l importo dei crediti inesistenti utilizzati eccede il tetto di euro per ogni anno solare. Per contro, per il disposto dell art. 2, co. 1, D.Lgs. 462/1997, sulle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito derivanti dai controlli effettuati ex artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, è dovuta una sanzione per ritardato od omesso versamento di natura amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Si specifica che la sanzione in argomento si applica nell ipotesi di liquidazione della maggiore imposta (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972), anche se le inadempienze si riferiscono all utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quello dichiarato. Tale sanzione costituisce la base su cui calcolare eventualmente le riduzioni di cui all art. 2, co. 2, D.Lgs. 462/1997, in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, nonché ai sensi dell art. 13, D.Lgs. 472/1997, se il contribuente si avvale dell istituto del ravvedimento operoso.

5 ATTO di RECUPERO e COMUNICAZIONE di IRREGOLARITÀ CONFRONTO tra REGIMI SANZIONATORI Atto di recupero Comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico Normativa di riferimento Art. 1, co. 421, L. 311/2004 Artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972 Tipologia di violazione Compensazione indebita Compensazione indebita Sanzioni applicabili Sanzioni comprese tra il 100% e il 200% della misura dei crediti indebitamente fruiti in compensazione (il 200%, quando i crediti fittizi utilizzati superano il limite di euro per ciascun anno solare) Sanzione pari al 30% dell imposta non versata o versata tardivamente 4. COMUNICAZIONE degli ESITI del CONTROLLO AUTOMATIZZATO PRIMA della SCADENZA del TERMINE per il RAVVEDIMENTO LUNGO Il contribuente ha la facoltà di rettificare eventuali errori od omissioni commessi al momento della compilazione della dichiarazione, presentando una successiva dichiarazione entro i termini indicati dall art. 43, D.P.R. 600/1973 (art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998). Le irregolarità tributarie che emergono dalla dichiarazione sono sanabili in via agevolata in virtù del disposto dell art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, versando, per le inadempienze commesse a partire dall , 1/8 delle sanzioni edittali, qualora la regolarizzazione si verifichi entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Tale disposizione si rende applicabile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. È noto che, a seguito del ricevimento del cd. «avviso bonario» da parte del contribuente o dell intermediario designato, per effetto dei controlli annuali automatizzati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, resta pur sempre possibile, nei termini di legge, presentare una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori od omissioni. La formale conoscenza da parte del contribuente, direttamente o per il tramite dell intermediario, dell avvio di una attività di controllo, inclusa quella ex artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, costituisce un impedimento alla concreta fruizione dell istituto del ravvedimento operoso in ordine alle inadempienze emerse dallo stesso controllo. La comunicazione di irregolarità inibisce l utilizzo dell istituto del ravvedimento operoso (C.M. 18/E/2011). Pertanto, non può accedere alle sanzioni in misura ridotta il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso per quanto attiene alle irregolarità riscontrabili tramite le procedure automatiche di controllo. Per contro, tale possibilità è riconosciuta con riferimento alle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, per le quali non siano ancora iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati in solido hanno ricevuto conoscenza formale. Da un lato, l errato riporto di un eccedenza Irpef derivante dai controlli in via automatizzata sconterà la sanzione del 30%, ridotta ad 1/3 se saldata entro 30 giorni, senza facoltà di accesso al ravvedimento. Dall altro lato, la mancata dichiarazione del reddito derivante dalla locazione di un immobile strumentale ovvero dal percepimento di diritti d autore consente di ricorrere al ravvedimento operoso lungo, a meno che l inadempimento non sia già stato constatato e/o non siano cominciate attività accertative formalmente conosciute dall autore della violazione ovvero dai soggetti coobbligati.

6 INUTILIZZABILITÀ del RAVVEDIMENTO per SANARE la COMUNICAZIONE di IRREGOLARITÀ ex C.M. 18/E/2011 Le comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo automatizzato in base agli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972 Non consentono al contribuente di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso lungo ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, dal momento che sono già iniziate attività amministrative di accertamento conosciute formalmente dall autore della violazione o dai soggetti coobbligati

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