Professione oggi Multigaranzia dello studio professionale e dell azienda di servizi. Condizioni di assicurazione. Mod. 6347/3

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1 Professione oggi Multigaranzia dello studio professionale e dell azienda di servizi Condizioni di assicurazione Mod. 6347/3

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3 sommario sistema di copertura per attività professionali Cosa assicura Garanzie per i danni ai beni Art. 1 Garanzie incendio ed altri danni pag. 3 Art. 2 Esclusioni e delimitazioni delle garanzie incendio » 5 Art. 3 Garanzie aggiuntive incendio ed altri danni » 5 Art. 4 Buona fede » 10 Art. 5 Garanzie furto, rapina ed altri danni » 11 Art. 6 Esclusioni e delimitazioni delle garanzie furto, rapina ed altri danni » 12 Art. 7 Garanzie aggiuntive furto e rapina ed altri danni » 13 Art. 8 Anticipo indennizzi » 13 Art. 9 Assicurazione per conto di chi spetta » 13 Art.10 Garanzie vetri e cristalli » 13 Art.11 Esclusioni e delimitazioni della garanzia vetri e cristalli...» 14 Garanzie di responsabilità civile Art.12 Oggetto dell assicurazione » 14 Art.13 Limiti di indennizzo » 15 Art.14 Oggetto dell assicurazione » 15 Art.15 Limiti di indennizzo » 15 Art.16 Rischi esclusi dall assicurazione » 16 Art.17 Inizio e termine delle garanzie » 16 Art.18 Delimitazione dell assicurazione - esclusioni » 16 Art.19 Vincolo di solidarietà » 17 Art.20 Regolazione del premio » 17 Garanzie di tutela giudiziaria Art.21 Oggetto dell assicurazione » 18 Art.22 Decorrenza della garanzia » 19 Art.23 Esclusioni » 19 Art.24 Coesistenza tra coperture per la tutela giudiziaria e per la responsabilità civile » 19 Art.25 Limiti territoriali » 19 Art.26 Denuncia di sinistro » 19 Art.27 Gestione del sinistro » 20 Art.28 Diritto di scelta » 20 Garanzia assistenza Art.29 Assistenza » 21 Art.30 Esclusioni, delimitazioni e precisazioni della garanzia assistenza » 23 1

4 In caso di sinistro Art.31 Cosa deve fare l assicurato » 24 Art.32 Cosa deve fare l Impresa » 24 Art.33 Limite massimo di indennizzo » 24 Norme per i danni ai beni e ai cristalli Art.34 Procedura per la valutazione del danno » 24 Art.35 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.» 25 Art.36 Assicurazione parziale deroga alla regola proporzionale..» 25 Art.37 Recupero delle cose rubate » 26 Art.38 Scoperti » 26 Norme di responsabilità civile Art.39 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali » 26 Norme generali Art.40 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio » 26 Art.41 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio......» 26 Art.42 Oneri fiscali » 27 Art.43 Clausola di indicizzazione » 27 Art.44 Proroga dell assicurazione » 27 Art.45 Diritto di recesso » 27 Art.46 Estensione territoriale » 28 Art.47 Rischi esclusi » 28 Art.48 Altre assicurazioni » 28 Art.49 Modifiche dell assicurazione » 28 Art.50 Procedimento arbitrale » 28 Art.51 Rinvio alle norme di legge » 29 Definizioni » 30 Norme di legge » 33 2

5 cosa assicura Sezione A garanzie per i danni ai beni L Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate comprese quelle di proprietà di terzi anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell Assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, ferma l esclusione in caso di dolo del Contraente o dell Assicurato, ovvero trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori nonché del coniuge, dei parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 grado, in conseguenza di: articolo 1 Garanzie incendio ed altri danni 1) a) incendio; fulmine; esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi. L Impresa risarcisce altresì - sempre se conseguenti ad uno degli eventi sopra elencati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti nell ambito di mt. 20 da esse - i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: da sviluppo di fumi, gas o vapori; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; da colaggio o fuoriuscita di liquidi; b) urto di veicoli in transito sulla pubblica via (con esclusione di quelli di proprietà dell Assicurato) e caduta di aeromobili o cose da essi trasportate (esclusi esplosivi), onda sonica causata dal superamento del muro del suono; c) guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o arrestare l incendio; d) fuoriuscita di fumo per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore pertinenti al «fabbricato» (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione). Inoltre l Impresa rimborsa: e) gli oneri peritali sostenuti dal Contraente e/o dall Assicurato per l attività prestata dal perito fiduciario, di cui al disposto dell art Procedura per la valutazione del danno - fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto per i danni diretti e comunque con il limite massimo indicato in polizza, fermo restando quanto previsto dall art. 33; 3

6 f) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza nonché quelle che si rendessero necessarie per la rimozione ed il ricollocamento del macchinario, attrezzatura ed arredo non danneggiati allo scopo di ripristinare i locali, fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto per i danni diretti e con il limite massimo per ogni periodo assicurativo annuo indicato in polizza, fermo restando quanto previsto dall art. 33; g) la perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o di proprietà del Contraente e/o dell Assicurato rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non superiore ad un anno. L indennizzo relativo non potrà superare il 10% del valore assicurato, fermo restando quanto previsto dall art. 33. I locali abitati dall Assicurato vengono compresi in garanzia per l importo della pigione presumibile ad essi relativa. Restano in ogni caso esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati. Salvo espressa esclusione nella «Polizza», l Impresa risarcisce ancora i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e dal contenuto in dipendenza di: 2) fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti termici, degli impianti idrici e igienici installati nel fabbricato, purché correttamente eseguiti e in buono stato di manutenzione, con la franchigia indicata in polizza; 3) eventi socio-politici, ovvero i danni cagionati da atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio, anche con l uso di ordigni esplosivi, compiuti dai dipendenti o da terzi estranei, con la franchigia indicata in polizza; 4) grandine ed eventi atmosferici, ovvero i danni cagionati da grandinata, compresa la fuoriuscita d acqua da pluviali o grondaie occlusi dalla grandine, uragano, bufera, tempesta, tromba d aria, vento e cose trascinate, con la franchigia indicata in polizza. Sono inoltre indennizzabili: 5) danni indiretti relativi alla forzosa interruzione parziale o totale dell attività dichiarata, ovvero le spese fisse dell attività; le spese straordinarie sostenute per la ripresa ed il proseguimento dell attività; le altre spese sostenute da idonea documentazione, purché il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, fumo, gas, vapori, fumo da impianti di produzione del calore, urto di veicoli e - se operanti - eventi socio-politici, grandine ed eventi atmosferici (esclusi i punti e) e f) e 2)). L indennizzo sarà corrisposto fino alla concorrenza del 15% di quello dovuto per i danni diretti, in deroga a quanto previsto dall art Limite massimo di indennizzo. 4

7 Ferme le esclusioni di cui all art. 47, l assicurazione non comprende i danni: alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale; ad affreschi o statue che abbiano valore artistico; da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione; da fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l assicurazione, sempreché non risulti prestata la garanzia «Fenomeno Elettrico»; da acqua condotta causati da occlusione di qualsiasi origine, rottura conseguente a gelo, traboccamento o rigurgito di condotta fognaria, infiltrazioni d acqua piovana, umidità o stillicidio e tutte le spese relative alla demolizione e sgombero e alla ricerca e ripristino del guasto; con riguardo alla garanzia «eventi socio-politici» i danni derivanti da occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi, imbrattamento muri o rottura di cristalli, vetri, insegne o lucernari, nonché quelli direttamente o indirettamente causati da furto e rapina tentata o consumata, saccheggio e appropriazione indebita; qualora la garanzia eventi socio-politici non risulti prestata, i danni avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio, anche se concretantisi in incendio, scoppio, esplosione e rottura di cristalli; relativi a grandine ed eventi atmosferici causati da accumulo esterno d acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, bagnamento all interno del fabbricato quando non arrecati attraverso brecce o lesioni provocate all edificio o ai serramenti dalla violenza degli eventi, gelo o sovraccarico di neve. Restano altresì esclusi i danni alle tettoie, ai palloni pressostatici e ai fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto, limitatamente alla garanzia eventi atmosferici. Sono esclusi i danni subiti dai beni all aperto e dalle installazioni esterne quali antenne, camini, cancelli e da cristalli, vetrate, insegne. Relativamente ai danni da interruzione parziale o totale dell attività sono escluse: le spese sostenute dopo 12 mesi dalla data di avvenimento del sinistro; le spese per il noleggio di macchine elettriche o elettroniche sussidiarie di quelle danneggiate; le spese di materiale e manodopera necessari per la ricostruzione degli archivi informatici, fotografici, cartacei e similari; il mancato guadagno. articolo 2 Esclusioni e delimitazioni delle garanzie incendio L Impresa, purchè le sottoindicate garanzie siano richiamate in polizza e sia corrisposto il relativo premio, nei limiti delle somme o massimali assicurati alle rispettive partite e senza l applicazione della regola proporzionale - salvo ove diversamente specificato - garantisce: articolo 3 Garanzie aggiuntive incendio ed altri danni A) Rischio locativo In quanto l Assicurato ne risulti responsabile a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., l Impresa risponde a norma di contratto dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla Sezione A ai locali tenuti in locazione, ferma restando l applicazione della regola proporzionale in caso di sot- 5

8 toassicurazione ex art del Cod. Civ., qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore di oltre un quinto al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza. B) Ricorso terzi L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato o il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A, con esclusione di quelli da fuoriuscita di acqua. Sono compresi i danni indiretti involontariamente cagionati a terzi e derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino al sottolimite del 10% del massimale stabilito e, assieme ai danni diretti, entro il massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a persone e/o animali; a cose che l Assicurato o il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato o del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Non sono comunque considerati terzi: le persone indicate all art. 18 punti a) e b); le società, le quali, rispetto all Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato o il Contraente deve immediatamente informare l Impresa dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato o del Contraente. L Assicurato o il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell Impresa. C) Spese per la ricostruzione dell archivio Senza l applicazione del disposto dell art. 36, l Impresa risarcisce il solo costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione dell archivio, documenti, registri, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici, distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi previsti dalla sezione A o trafugati o danneggiati in conseguenza di furto o rapina, a condizione che risulti corrisposto il premio alla rispettiva partita in ciascuna Sezione A o B, fino alla concorrenza del capitale assicurato, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione o artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno state riparate o ricostruite e comunque limitatamente alle spese sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. 6

9 D) Spese per la ricerca e la riparazione del guasto Salvo espressa eliminazione della garanzia di cui all art. 1 punto 2) «Fuoriuscita di acqua condotta» l Impresa indennizza, purché conseguenti ad eventi risarcibili a termini di detto punto, le spese tecnicamente necessarie per la ricerca e la riparazione del danno, delle opere murarie, riparazione e sostituzione della parte dell impianto danneggiato. Resta convenuto che, in caso di sinistro verrà rimborsato il danno liquidabile, con detrazione di una franchigia fissa indicata in polizza, cumulabile con eventuali altre franchigie, con un limite d indennizzo per ogni periodo assicurativo annuo pari al 5% della somma assicurata per il fabbricato senza superare l importo indicato in polizza per ciascun sinistro. Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti a pavimento o soffitto E) Mobilio domestico L Impresa indennizza i danni materiali e diretti conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla Sezione A, riportati dal mobilio domestico dell abitazione dell Assicurato, purché annessa ai locali ove si svolge l attività. Per mobilio domestico s intende il complesso mobiliare, compreso quello d antiquariato, per l arredamento di locali d abitazione, compresi i quadri ed oggetti d arte, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, personal-computer, armi per sport e difesa personale, strumenti musicali di valore comune e quant altro inerente all abitazione esclusi i valori. I gioielli, l argenteria ed i preziosi in genere si intendono assicurati fino a concorrenza del 20% della somma corrispondente al valore assicurato dei sopra precisati mobili ed arredi. Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili - il tutto posto in soffitta o in cantina o altri ripostigli, anche se non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione - s intendono assicurati sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata. La garanzia s intende prestata in base al «costo di rimpiazzo»: l ammontare del danno si determina secondo il disposto dell art. 35, fatta eccezione per oggetti e mobili di antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale, provviste in genere, oggetti fuori uso od inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base al valore effettivo al momento del sinistro tenuto conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, dell uso o di ogni altra circostanza concomitante. F) Fenomeno elettrico In deroga a quanto previsto dalle garanzie incendio ed altri danni, l Impresa risarcisce i danni materiali e diretti manifestatisi in macchine, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, del fabbricato e/o dell attrezzatura di pertinenza dell attività in quanto assicurati, per effetto di: - corto circuito, deficienza di isolamento, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico; - altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 7

10 Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, i danni da manomissione, mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici, «tubi speciali» intendendosi per tali: tubi Röntgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. L impresa, a seguito di sinistro indennizzabile e sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, rimborsa le maggiori spese documentate per il noleggio di una macchina sussidiaria per la prosecuzione dell attività sino a riparazione avvenuta. All indennizzo andrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza. Resta convenuto che in nessun caso l Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che si verifichino nel corso del medesimo anno assicurativo, una somma maggiore di quella assicurata. La garanzia si intende prestata senza l applicazione della proporzionale di cui all art del Cod. Civ.. G) Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento L Impresa garantisce le spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui del sinistro, fino alla concorrenza dell ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall art. 1) punto f). Sono escluse le spese di sgombero delle macerie, risultanti dalla ricerca della rottura che ha cagionato la fuoriuscita di acqua condotta, indennizzabili nella garanzia Ricerca e ripristino se operante. H) Rinuncia al diritto di surroga Limitatamente alla Sezione Incendio l Impresa rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa all azione di surroga che le compete, in conformità al disposto dell art del Cod. Civ., per le somme da essa pagate, verso i terzi responsabili del sinistro. I) Elettronica L Impresa indennizza sino alla concorrenza del capitale assicurato alla rispettiva partita e con uno scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza per ogni sinistro, i danni materiali e diretti manifestatisi in macchine, impianti e circuiti elettrici o elettronici dell attrezzatura di pertinenza dell attività, per effetto di: imperizia, negligenza, errata manipolazione; sabotaggio dei dipendenti; urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere; mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione. Non sono compresi i danni: previsti dalle garanzie delle Sezioni A e B; attribuibili a corrosione ed usura in genere; dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; dovuti a inadeguata manutenzione; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; 8

11 i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne. Resta convenuto che in nessun caso l Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che si verifichino nel corso del medesimo anno assicurativo, una somma maggiore del capitale assicurato. Copertura «supporti dati» L Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base agli eventi previsti dalla presente garanzia Elettronica, ferme restando le relative esclusioni. Per «supporti di dati» s intende il materiale intercambiabile o meno (hard disk) da parte dell Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per «dati» s intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall Assicurato, con esclusione quindi dei dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall Assicurato. In caso di danno l Impresa indennizza - fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% della somma assicurata per la garanzia Elettronica - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni. Per ogni sinistro è effettuata una detrazione del 10% dell indennizzo con un minimo indicato in polizza. Copertura «maggiori costi» L Impresa indennizza altresì i maggiori costi sostenuti dall Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall apparecchio o dall impianto danneggiato o distrutto da eventi garantiti dalla presente garanzia Elettronica, ferme restando le relative esclusioni. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazioni di servizi da terzi. L Impresa non risponde dei maggiori costi dovuti a: eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; danni ai supporti di dati. 9

12 In caso di danno l indennizzo sarà prestato fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e anno assicurativo pari al 50% della somma assicurata per la garanzia Elettronica con un limite massimo di indennizzo giornaliero indicato in polizza. Per ogni sinistro è effettuata una detrazione del 10% dell indennizzo con un minimo indicato in polizza. Le garanzie previste dalla presente Sezione sono prestate senza l applicazione del disposto dell art del Cod. Civ.. Determinazione dei danni (per le garanzie «Fenomeno elettrico» ed «Elettronica») La determinazione dei danni è eseguita secondo le norme che seguono: a) nel caso di danni suscettibili di riparazione: 1) si stima l importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l impianto o l apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite. L ammontare del danno sarà pari all importo stimato sub a) 1), dedotto l importo stimato sub a) 2); b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione: 1) si stima il valore dell impianto o apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del deperimento per uso o altra causa; 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L ammontare del danno sarà pari all importo stimato sub b) 1), dedotto l importo stimato sub b) 2). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a) 1), eguagliano o superano il valore che l apparecchio o l impianto aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1). Sono esclusi dall indennità i costi per eventuali riparazioni provvisorie, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità con mezzi diversi dal normale, i costi di eventuali revisioni o modifiche dell apparecchio o impianto e comunque i costi di trasporto e ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal territorio dello Stato Italiano. articolo 4 Buona fede Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete del Contraente e/o dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente e/o l Assicurato avranno tuttavia l obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. 10

13 Sezione B L Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivati da furto delle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, a condizione che l autore del furto si sia introdotto dall esterno nei locali contenenti le cose assicurate: 1) a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l uso di chiave vera anche se fraudolento; b) per via diversa da quella destinata al transito ordinario purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati se non con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale; c) in modo clandestino purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi. Se per le cose assicurate o per parte di esse sono previsti in polizza mezzi di custodia, l Impresa è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura o scasso. Sono altresì compresi i guasti causati alle cose assicurate nell esecuzione o tentativo di furto, nonché gli oneri peritali per l attività prestata dal perito fiduciario dell Assicurato o del Contraente fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto per i danni diretti, con il massimo indicato in polizza. articolo 5 Garanzie furto, rapina ed altri danni Salvo eventuali esclusioni, esplicitamente risultanti dalla polizza di assicurazione, le garanzie devono intendersi estese ai seguenti eventi: 2) guasti cagionati dai ladri al fabbricato, compresi gli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare la commissione del furto. La garanzia vale fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita «mobilio e attrezzature d ufficio» con il massimo indicato in polizza, senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art del Cod. Civ. e di eventuali scoperti e franchigie; 3) atti vandalici che danneggino le cose assicurate da parte degli autori del furto o rapina, con franchigia fissa indicata in polizza, fino alla concorrenza del capitale assicurato per ciascuna partita, fermo restando il disposto dell art Limite massimo di indennizzo; 4) eventi socio-politici. L Impresa indennizza i danni conseguenti a furto o rapina delle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse e tumulti, atti di terrorismo o sabotaggio, con l applicazione di uno scoperto del 20%, non cumulabile con altri scoperti o franchigie previsti dal contratto, con il minimo indicato in polizza fino alla concorrenza del capitale assicurato per ciascuna partita, fermo restando il disposto dell art Limite massimo di indennizzo; 5) rapina, anche se iniziata all esterno, avvenuta nel fabbricato, compresi i guasti causati al fabbricato stesso o al contenuto dall autore della rapina; 6) trasporto di valori, fino a concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita «valori», senza applicazione in caso di sinistro della regola proporzionale di cui all art del Cod. Civ.. 11

14 L indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del 20%, escludendosi per tale garanzia l applicazione di altri scoperti o franchigie previsti dal contratto. Sono compresi la rapina ed il furto commessi nei confronti dell Assicurato ovvero dei suoi familiari o di dipendenti di fiducia addetti all attività mentre, fuori dai locali indicati in polizza, trasportino i valori al domicilio dell Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. La garanzia furto è in tal caso operante esclusivamente: in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; se compiuto con destrezza, allorchè la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi; se compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 7) danni indiretti conseguenti a forzosa interruzione dell attività ed altre spese conseguenti al sinistro, limitatamente all ipotesi di furto che determini una forzosa interruzione anche parziale dell attività. L Impresa indennizza i danni indiretti conseguenti al sinistro, purché provati e sostenuti da idonea documentazione contabile nonché le spese effettivamente e necessariamente sostenute in conseguenza del sinistro, fino alla concorrenza massima del 15% di quello dovuto per i danni diretti, in deroga a quanto previsto dall art Limite massimo di indennizzo. articolo 6 Esclusioni e delimitazioni delle garanzie furto, rapina ed altri danni Ferme restando le esclusioni menzionate all art. 47, l assicurazione non comprende i danni: causati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato, di persone di cui lo stesso debba rispondere, con lui coabitanti o che occupino i locali contenenti le cose assicurate o quelli comunicanti, ivi compresi i dipendenti di tali persone, nonché da dolo o colpa grave di incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; conseguenti a smarrimento o furto avvenuto in occasione di incendio, esplosione e/o scoppio, ovvero di uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, nonché - salvo quanto previsto dall art. 5 punto 4 - conseguenti ad eventi socio-politici; da incendio, esplosione e scoppio causati dall autore del furto o rapina; con riguardo alla garanzia Furto, i danni verificatisi quando non siano presenti od operanti i prescritti mezzi di protezione e chiusura; indiretti da mancato godimento od uso, perdita di profitto, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall art. 5 punto 7; verificatisi in locali incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; l assicurazione cessa di avere effetto dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, se assicurati, l assicurazione cessa invece dalle ore 24 dell ottavo giorno. 12

15 L Impresa, purchè la sottoindicata garanzia sia richiamata in polizza e sia corrisposto il relativo premio, nei limiti delle somme o massimali assicurati alle rispettive partite e senza l applicazione della regola proporzionale - salvo ove diversamente specificato - garantisce: articolo 7 Garanzie aggiuntive furto e rapina ed altri danni Atti vandalici in aumento L Impresa, in aumento a quanto previsto dalla garanzia di cui all art. 5 punto 3, purchè operante, indennizza, ferme tutte le previsioni di cui all art. 6, i danni materiali e diretti da atti vandalici compiuti in conseguenza di furto tentato o consumato fino alla concorrenza dell ulteriore somma assicurata in aumento. La presente garanzia comprende anche i danni materiali e diretti da atti vandalici al fabbricato in occasione di furto tentato o consumato. Sono comunque esclusi: i danni da imbrattamento dei muri esterni; i danni da rotture di vetri e cristalli; i danni da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti. Norme comuni alle Sezioni A e B In caso di sinistro relativo alle garanzie della Sezione A Incendio ed altri danni e della Sezione B Furto, rapina ed altri danni di ammontare prevedibilmente superiore ai limiti rispettivamente precisati in polizza, l Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti al momento della richiesta, a condizione che non vi siano contestazioni circa l efficacia delle garanzie. articolo 8 Anticipo indennizzi La corresponsione dell acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla richiesta d indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno. L assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dall Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione attribuite al solo Contraente. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. articolo 9 Assicurazione per conto di chi spetta Sezione C L Impresa assicura, purché integre alla data di entrata in vigore della garanzia, le lastre di cristallo verticali, specchi e vetri anche con iscrizioni e decorazioni, e le insegne, queste ultime anche se collocate in altri luoghi che non siano i locali assicurati, contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa articolo 10 Garanzia vetri e cristalli 13

16 accidentale o fatto di terzi, o a fatto involontario del Contraente o dell Assicurato stesso o delle persone componenti il nucleo familiare. Sono compresi i danni verificatisi in conseguenza di dimostrazioni, scioperi, serrate o tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trascinate, furto o tentativo di furto, nonché le spese per la rimozione e posa in opera delle lastre senza l applicazione del disposto dell art del Cod. Civ.. articolo 11 Esclusioni e delimitazioni della garanzia vetri e cristalli Ferme le esclusioni di cui all art. 47, l assicurazione non copre i danni: - avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all attività del Contraente o dell Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite; - determinati da vizio di costruzione o difetto d installazione. Sezione D garanzie di responsabilità civile 14 articolo 12 Oggetto dell assicurazione Settore A - Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi L assicurazione è prestata per: A) la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente; B) quanto l Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente. L assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. L Impresa riconosce altresì ai dipendenti e ai parasubordinati dell Assicurato non soggetti all assicurazione obbligatoria INAIL la qualifica di terzi, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità civile dell Assicurato.

17 Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali; C) la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art del Cod. Civ. per morte, per lesioni e per danni materiali cagionati a terzi dai suoi dipendenti o da lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che: - i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli; - il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida. La garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell Impresa nei confronti dei responsabili. L assicurazione di cui ai punti A), B), C) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n L assicurazione di cui all art. 12 lettere A), B), C) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati. articolo 13 Limiti di indennizzo Settore B - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Semprechè ne sia stato corrisposto il relativo premio l Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell esercizio dell attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a: a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio; b) sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso, nei limiti di 1/3 dell importo del massimale di polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti o praticanti, limitatamente all attività svolta in nome e per conto dell Assicurato. articolo 14 Oggetto dell assicurazione L assicurazione di cui all art. 14 è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall Assicurato nello stesso periodo, con uno scoperto a carico dello stesso pari al 10% dell importo di ogni sinistro, col minimo indicato in polizza e con il massimo pari al 3% dell importo del massimale. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati. articolo 15 Limiti di indennizzo 15

18 articolo 16 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non vale per: a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore; b) le sanzioni amministrative delle quali l assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento, nonché le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all assicurato; c) la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in Borsa; d) le perdite patrimoniali inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di amministratore, consigliere di amministrazione, di sindaco in Società o Enti, di revisore dei conti; e) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; f) la responsabilità civile derivante all Assicurato dall esercizio dell attività prevista e disciplinata dal D.Lgs n. 626 e successive modifiche; g) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno; h) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall obbligo del segreto professionale; i) per le richieste di risarcimento già pervenute all assicurato e/o per fatti che possano far supporre l insorgere di un suo obbligo di risarcimento dovuti a comportamenti colposi a lui imputabili e noti già al momento della stipulazione dell assicurazione. Norme comuni ai settori A e B articolo 17 Inizio e termine delle garanzie L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell assicurazione. Per i comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza, l assicurazione vale qualora la denuncia sia stata inoltrata all assicurato almeno sei mesi dopo la data di decorrenza del contratto. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 del Cod. Civ., l Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto. articolo 18 Delimitazione dell assicurazione - esclusioni Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 16

19 b) i dipendenti o i praticanti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto stabilito nell art. 12 lettera B; c) le società e le persone giuridiche nelle quali l assicurato o le persone indicate alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo. Non sono compresi i danni: d) da furto (salvo quanto previsto nella garanzia Furto); e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto nella garanzia Incendio); f) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto all art. 14 lett. a) o alla garanzia Incendio); g) derivanti da interruzione parziale o totale o mancato avvio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con l esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. articolo 19 Vincolo di solidarietà Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. articolo 20 Regolazione del premio A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l indicazione: - del volume degli affari (introiti ai fini IVA al netto dell IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili); - degli altri elementi variabili previsti in polizza. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell Impresa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, l Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, 17

20 non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. L Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Sezione E garanzie di tutela giudiziaria articolo 21 Oggetto dell assicurazione L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per sinistro e per anno assicurativo, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall Assicurato, in relazione all esercizio dell attività dichiarata in polizza. Esse sono esclusivamente: a) le spese per l intervento di un legale; b) le spese legali e peritali; c) le spese di giustizia nel processo penale e civile; d) le spese attinenti all esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; e) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di transazione autorizzata dall Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. La garanzia riguarda esclusivamente sinistri accaduti nell ambito dell attività professionale indicata in polizza e si riferisce alle controversie: relative a danni subiti dall Assicurato, dai familiari che collaborano con lui, e dai suoi dipendenti iscritti nei libri paga e matricola, in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L assicurazione si estende a favore dei lavoratori parasubordinati e a tempo determinato di cui alla L. 196/97 regolarmente impiegati; per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di familiari che collaborano con lui o di suoi dipendenti iscritti nei libri paga e matricola; relative alla difesa penale per reato colposo o contravvenzione, dell Assicurato, dei familiari che collaborano con lui e dei dipendenti iscritti nei libri paga e matricola; individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti nel libro paga e matricola; nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore della lite non sia inferiore al limite indicato in polizza; relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività. 18

21 La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell assicurazione e precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione per gli altri casi. articolo 22 Decorrenza della garanzia Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. La garanzia non è operante per le controversie: a) di natura previdenziale; b) se il professionista non è iscritto al relativo albo ove prescritto dalla normativa vigente; c) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato, o suoi dipendenti e coadiutori familiari; d) di natura contrattuale nei confronti dell Impresa. Sono inoltre esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere); le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario. articolo 23 Esclusioni La presente garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. articolo 24 Coesistenza tra coperture per la tutela giudiziaria e per la responsabilità civile L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. articolo 25 Limiti territoriali L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera. Unitamente alla denuncia, l Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonchè tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere all Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. articolo 26 Denuncia di sinistro 19

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