REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

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1 COMUNE DI SOLBIATE OLONA PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/1997 Aggiornato con le modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/1998, n. 4 dell 11/3/1999, n. 4 del 20/01/2003 e n. 22 del 03/07/2003, n. 5 dell 11/03/2004. Rettificato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 3/6/2004 (art. 9 bis) Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 30/03/06 (art. 15) Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 27/03/2007 (art. 5, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 17) Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 25/03/2008

2 INDICE SISTEMATICO ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA ART. 2 - ZONA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA ART. 5 BIS RIFIUTI SPECIALI (introdotto con delibera C.C. n. 5 del 25/03/08) ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA ART. 7 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO ART. 8 - CLASSI DI CONTRIBUENZA ART. 9 - ESENZIONI ART. 9 BIS - RIDUZIONI (introdotto con delibera C.C. n. 5 dell 11/03/2004) ART TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO ART DENUNCE ART DECORRENZA DELLA TASSA ART MEZZI DI CONTROLLO ART SANZIONI ART. 15 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ART ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA (abrogato) ART NORME ABROGATE (abrogato) ART PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI ART ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ART VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO ALLEGATO - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI (introdotto con delibera C.C. n. 5 del 25/03/2008)

3 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa su tutto il territorio comunale. 2. L organizzazione e le modalità di effettuazione del servizio, sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. 3. Per gli insediamenti sparsi, zone nelle quali non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita: in misura pari al 40% delle tariffe per distanze sino a 800 metri; in misura pari al 35% delle tariffe per distanze da 801 metri e fino a metri; in misura pari al 30% delle tariffe per distanze oltre i metri. Le distanze così come sopra indicate devono essere determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita. 4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori. 5. La tassa è in ogni caso applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato. 6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, l utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. 7. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

4 ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. ART. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. ART. 5 ESCLUSIONI DALLA TASSA 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana; b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o eguale a metri 1,50 nel quale non si possibile la permanenza; c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art del Codice Civile; (1) d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia certificata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti (es.: aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni). c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento. (2)(soppresso con delibera CC n. 4 del 27/03/2007)

5 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. (comma soppresso con delibera C.C. n. 5 del 25/03/2008) (1) con delibera CC n. 3 del 27/02/1998 sono state eliminate le seguenti parole: con l eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco. (2) punto aggiunto con delibera CC n. 3 del 27/02/1998 ART. 5 BIS RIFIUTI SPECIALI (introdotto con delibera C.C. n. 5 del 25/03/2008) Sono rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni industriali nonché i rifiuti che per quantità e qualità non possono essere considerati assimilati agli urbani. In questi casi le superfici produttive vengono tassate nella misura del 30 per cento della tariffa di riferimento. Restano tassate in misura piena le superfici destinate ai locali ad uso del personale (mense, spogliatoi, servizi, infermerie..) uffici, magazzini ed aree esterne operative. ART. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa, ai sensi dell art. 65, comma 1 del D.Lgs. n.507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, su cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto del costo, moltiplicando il costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione. ART.7 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO 1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art del Codice civile che, per loro natura o uso sono idonee a produrre rifiuti. L'obbligazione sussiste per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. (2. Qualora le parti comuni occupate o detenute non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto: - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini - aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini - aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini) (3) (3) comma eliminato con delibera C.C. n. 22 del 03/07/2003

6 ART. 8 CLASSI DI CONTRIBUENZA 1. In base a quanto previsto dal 1 comma dell'art. 65 del D.lgs. 507/1993 la nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di produzione e delle relative tariffe è la seguente: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE 1. Locali ad uso abitazione, uso box, cantina accessori ed autorimesse che siano o non di pertinenza dei locali destinati ad uso abitazione 2. Uffici professionali, commerciali. istituti di credito, assicurativi. gabinetti medici e dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, studi artistici e fotografici, uffici pertinenti l industria non inseriti nei reparti produttivi (direzionali, commerciali, amministrativi), agenzie immobiliari, autoscuole, altri locali adibiti a pubblici servizi e privati non classificabili in altre categorie. (4) 3. Ristoranti, trattorie; alberghi, pensioni, mense, negozi alimentari compresi tutti i locali inerenti l attività (retrobottega, produzione di beni venduti). (5) 4. Negozi non alimentari compresi i retrobottega e tutti i locali inerenti l attività. (5) 5. Locali destinati ad uso stabilimenti. industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, magazzini artigianali, autorimesse e simili, distributori di carburante compresi i piazzali, magazzini all aperto e tutti quelli assimilabili alle predette strutture, aree adibite a parcheggi, teatri, cinematografi, locali di ritrovo, palestre, impianti sportivi. 6. Locali utilizzati da associazioni sportive, culturali, benefiche, sindacali, scuole pubbliche e uffici pubblici, scuole materne, oratori, biblioteche. (6) 7. Convivenze. (7) 8. Centro globale integrato. (8) NOTE (4) il testo virgolettato è stato aggiunto con delibera CC n. 3 del 27/02/98 (5) con delibera CC n. 3 del 27/02/98 il punto 3 che così disponeva: ristoranti, trattorie ed ogni esercizio ove consumansi vivande, negozi generi alimentari, fiori, drogherie, deposito merce ed annessi, bar, caffè, osterie, alberghi, pensioni,cral, negozi non alimentari e annessi, veniva eliminato e sostituito con i numeri 3 e 4 a seguito di ciò veniva modificata la numerazione di tutte le categorie a seguire. (6) modificato con delibera CC n. 3 del 27/02/98 il testo previgente citava 5 associazioni sportive, culturali, benefiche,sindacali, scuole pubbliche e uffici pubblici. (7) categoria introdotta con delibera CC n. 4 dell 11/03/99 (8) categoria introdotta con delibera CC n. 4 del 20/01/2003

7 ART. 9 ESENZIONI (art. 67 D.lgs. 507/93) 1. Sono esenti dalla tassa: gli uffici comunali (soppresso con delibera CC n. 4 del 27/03/2007); gli edifici di culto, con esclusione, in ogni caso, di eventuali abitazioni dei ministri di culto ; (9) aree scoperte destinate a verde. 2. Sono altresì escluse dall applicazione del tributo le abitazioni il cui unico occupante risieda o dimori abitualmente in casa di riposo o cronicario. (10) (9) il testo virgolettato è stato aggiunto con delibera CC n. 3 del 27/02/98 (10) comma introdotto con delibera CC n. 5 dell 11/03/2004 ART. 9 BIS RIDUZIONI (11) La tariffa unitaria viene ridotta: - del 10% per le abitazioni con un unico occupante; - del 70% nel caso di attività commerciali, artigianali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avviare al recupero, a propria cura e spese, i rifiuti assimilati agli urbani; - del 20% per i negozi e gli alberghi - del 40% per il centro globale integrato Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e debitamente documentate; il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l applicazione delle agevolazioni. Le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime. (11) articolo modificato con delibera CC n.5 del 25/03/2008 il testo previgente disponeva 1. La tariffa ordinaria viene ridotta del 10% per le abitazioni con un unico occupante; la riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, da consegnare entro i termini previsti dall art Il contribuente è obbligato a denunciare, entro lo stesso termine, il venir meno delle condizioni dell applicazione della tariffa ridotta; nel caso di controllo da parte dell Amministrazione Comunale, ai soggetti che non verranno trovati nelle condizioni da essi dichiarati al fine di ottenere la riduzione, verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni..* 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime ART. 10 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù

8 di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (12) 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dello importo percentuale del 50%. 4. L' obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs n 507/ Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. (12) comma modificato con delibera CC n. 22 del 03/07/ il comma previgente stabiliva è temporaneo l uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell anno ART. 11 DENUNCE 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. (introdotto con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) 2. Entro lo stesso termine (del 20 gennaio) devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. (eliminato con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) 3. L ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 dell art. 73 del D.Lgs 507/93, all amministratore del condominio di cui all art del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento previsto dall art. 63, comma 3, la presentazione dell elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato 4. La denuncia deve contenere: a) l'indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche che compongono il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

9 d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale; h) gli identificativi catastali e copia della planimetria dei locali e delle aree assoggettate alla tassa. (punto introdotto con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) 5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. ART. 12 DECORRENZA DELLA TASSA 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. (soppresso con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) ART. 13 MEZZI DI CONTROLLO 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

10 ART. 14 SANZIONI 1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate così come stabilito dal D. Lgs. 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni. (13) (13) comma così modificato con delibera CC n. 22 del 03/07/ il comma previgente disponeva: Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981. ART. 15 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (14) 1. Gli importi derivanti dall attività di accertamento possono essere riscossi anche tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima. 2. La riscossione della tassa può avvenire mediante: iscrizione in appositi ruoli nominativi, in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.lgs. 507/1993; versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria stessa. (14) articolo modificato con delibera CC n. 9 del 30/03/2006 l articolo previdente disponeva: 1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.lgs. 507/ Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.lgs. del 31 dicembre 1992, n 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 638 e successive modificazioni. ART. 16 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA (abrogato con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) 1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, l organo competente può procedere all annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato e comunicato al destinatario dell atto. ART. 17 NORME ABROGATE (abrogato con delibera CC n. 4 del 27/03/2007) 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti con esso contrastanti.

11 ART. 18 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nelle modalità previste dal Regolamento per il diritto di accesso. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificative degli effetti di cui al decreto n ART. 20 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

12 Allegato (introdotto con delibera C.C. n. 5 del 25/03/2008) RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc..) come previsto nei punti a) e b) comma 2 dell art. 7 del D. Lgs. 22/97; Rifiuti di carta, cartone e similari; Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro; Imballaggi primari; Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; Frammenti e manufatti di vimini e sughero; Paglia e prodotti di paglia; Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; Feltri e tessuti non tessuti; Pelli e similpelle; Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili; Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; Nastri abrasivi; Cavi e materiale elettrico in genere; Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; Residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi; Accessori per l informatica.

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