Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione
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- Benedetta Morelli
- 8 anni fa
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1 Nel partecipare istituzionalmente alla procedura della pubblica consultazione del Regolamento ISVAP N.29, la scrivente Associazione Sindacale UNAPASS evidenzia positivamente, da un lato, la volontà dell'istituto di Vigilanza nel rendere più snello il Regolamento N. 5, e, dall'altro, auspica che il Medesimo Istituto possa prendere in considerazione l opportunità di modificare alcune altre parti del Regolamento 5 per le quali riteniamo sia necessaria una tempistica diversa ed una diversa modalità di confronto con le Parti Sociali rispetto alla Pubblica Consultazione. A tal proposito riteniamo che, alla luce degli avvenuti cambiamenti dell attività e delle funzioni della distribuzione, della funzione sociale ed economica dell'assicurazione, della maggior tutela del Consumatore, sia necessaria una nuova riformulazione della definizione della ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE, della definizione di PRODOTTO STANDARDIZZATO, della regolamentazione degli ambiti di operatività delle varie figure di Intermediari. Il sistema assicurativo è un sistema in divenire continuo, soggetto ad importanti trasformazioni di Mercato che hanno investito non solo i prodotti offerti, ma anche i canali distributivi. La progressiva integrazione del mondo assicurativo nel più ampio concetto finanziario ha comportato una profonda modifica del sistema distributivo : ai canali tradizionali si sono via via aggiunte diverse tipologie di intermediari quali Banche e Promotori Finanziari, Poste ed Internet, Telefono ed altre attività professionali per le quali l attività di intermediazione è accessoria ma remunerativa e, spesso, prevalente sul piano economico retributivo. Il Mercato in tendenza avrebbe dovuto prevedere una forte espansione adiuvata dall elevata finanziarizzazione del prodotto assicurativo imponendo ai singoli intermediari una verifica della loro composizione competitiva ed un attenta regolamentazione del loro operato. La direttiva aveva qualificato l intermediario come qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l attività di intermediazione facendo rientrare nel concetto anche la semplice messa in contatto tra due parti. Il codice ne ha ripreso sostanzialmente la definizione pur discostandovesene, introducendo la consulenza finalizzata e non disciplinando quella autonoma, ritenendo attività di intermediazione quel tipo di consulenza che è sempre accessoria e strumentale al collocamento del prodotto. I limiti imposti e voluti all attività di intermediazione di banche, intermediari finanziari e concessionari auto (quest ultimi particolarmente operativi con formule gratuite o all included ) si sostanziano nella distribuzione dei soli prodotti standardizzati, quelli cioè ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione (art. 119 secondo capoverso del Codice delle Assicurazioni).
2 La scelta è stata quella di considerare i dipendenti di banche, intermediari finanziari, sim e bancoposta come semplici operatori materiali di distribuzione del prodotto che come veri e propri intermediari. E questa una visione rispettabile, ma che nella realtà rischia di non tutelare completamente il Consumatore. Infatti, l alto grado di informatizzazione nella emissione dei contratti, ha portato le Imprese di Assicurazione a creare dei prodotti standard nelle procedure, ma in realtà contenitori di garanzie varie e molto complesse. Ciò significa che in realtà la standardizzazione rimane solo nelle procedure operative che portano alla stampa di un contratto, ma nella sostanza il prodotto intermediato ha alto contenuto assicurativo, per il quale risultano indispensabili grande formazione dell intermediario, che spesso, deve essere anche in grado di modificare alcune caratteristiche del contratto per renderle adeguate alle esigenze del Cliente. Da ultimo si ritiene opportuno suggerire l introduzione di un principio di reciprocità e di salvaguardia degli obblighi rispettivamente degli Intermediari e delle Imprese come suggerito dallo scenario delineato dalla norma Comunitaria (Introduzione Direttiva 2002/92/CEE Comma,con particolare riferimento alle istruzioni impartite dalle Imprese agli Intermediari qualora queste dovessero configgere con la norma primaria o con quella regolamentare. Trattasi, infatti, di soggetti tutti sottoposti a vigilanza, tenuti al rispetto delle norme regolamentari e primarie ed al controllo dell Istituto di Vigilanza stesso. Nell'auspicio di trovare il giusto accoglimento da parte dell'isvap ad un confronto di merito sulle tematiche sopra esposte, cogliamo l'occasione per formulare Cordiali saluti Articolo 1 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 2 lettera z. del Regolamento n. 5/2006 (Definizioni) All art 2 lettera z) concernente la definizione di responsabili dell attività di intermediazione, si nota che la modifica proposta pare riferibile soprattutto alla fattispecie del lavoro subordinato apparendo riduttiva rispetto ad altre figure di responsabili che possono rivestire qualifiche diverse quali amministratori, soci o consulenti in senso lato, svincolati da obblighi di subordinazione e dotati di poteri decisionali e correlate responsabilità. Unapass chiede dunque all Istituto di definire in modo più ampio tale qualifica e di specificarne il ruolo indicando come:
3 Responsabili dell attività di intermediazione : le persone fisiche che, nell ambito della società nella quale operano,hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlative responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo. Sempre all art 2 lettera h) si nota come non sia prevista in modifica la definizione di contratto standardizzato per la quale si rimanda a quanto detto in premessa auspicando uno sforzo dell Istituto con il contributo delle Parti sociali per una definizione corretta che identifichi maggiormente i limiti della standardizzazione dei contratti. Articolo 2 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 9 del Regolamento n. 5/2006 (Prova di idoneità) La modifica dell articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro introduce la semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E del registro nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando d esame. UNAPASS, pur comprendendo le necessità organizzative dell Istituto e condividendone l impostazione di semplificazione delle procedura, manifesta tuttavia preoccupazione per il livello qualitativo di professionalità da sempre auspicato per il settore dell intermediazione a tutela del consumatore e di tutto il sistema. Articolo 8 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 24 Regolamento n. 5/2006 (Modalità per l iscrizione) La modifica dell articolo 24 del Regolamento introduce alcune semplificazioni agevolando il passaggio di intermediari in sezione E da un intermediario ad un altro. La modifica introdotta, pur rispondendo al principio di semplificazione, impone l obbligo di invio nella medesima busta e impatta relativamente nella disciplina della cancellazione e dell iscrizione. Unapass ritiene che tale disciplina proposta possa essere oggetto di un indicazione pratica, di una risposta alle domande più frequenti del mercato, piuttosto che di una norma vera e propria. Si sottolinea, invece, la necessità di ridurre i termini di inoperatività agevolando l iscrizione dei soggetti già iscritti al Registro Unico degli intermediari sia che vengano iscritti da altri intermediari sia che vengano cancellati e riscritti da altri intermediari, chiedendo vengano ridotti i termini istruttori per l iscrizione. Articolo 11 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 26 Regolamento n. 5/2006 (Cancellazione dal registro)
4 Pur apprezzando l integrazione introdotta che precisa in modo esplicito le modalità di cancellazione, per analogia ed armonizzazione con altri interventi di modifica introdotti che raddoppiano i termini entro i quali effettuate le operazioni conseguenti (Es.: Obblighi di comunicazione Art. 36 Comma 1 lettera b), UNAPASS chiede, anche per la procedura di cancellazione dal registro, di raddoppiare (da dieci a venti giorni lavorativi) il periodo nel quale presentare la domanda all Istituto (Comma 2.) Tale richiesta ha la finalità di favorire le operazioni relative alla cessazione del rapporto di intermediazione che sono collegate ad altre procedure amministrative e burocratiche. Identica richiesta è effettuata per il raddoppio dei termini di quanto previsto dall art. 36 del Regolamento e dalle altri parti normative che prevedono termini analoghi. Articolo 14 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 36 Regolamento n. 5/2006 (Obblighi di comunicazione) Anche in questo caso UNAPASS chiede, con le identiche motivazione esposte per la modifica dell art. 26 del Regolamento n. 5/2006, il raddoppio di tutti i termini (da cinque a dieci e da dieci a venti lavorativi) entro i quali presentare le comunicazioni obbligatorie all Istituto di Vigilanza ad esclusione di quelli previsti dal comma 1. lettera b. per i quali è stata effettuata la modifica con il documento n. 29/2008. UNAPASS ritiene inoltre che, l allegato 12 relativo agli obblighi di comunicazione ex Art. 36 comma3, faccia riferimento a regimi di esclusiva previsti da Accordi nazionali Impresa Agenti scaduti e disdettati che esplicano però, ancora, parte dei loro effetti in quanto richiamati dalle singole Parti, nonostante l introduzione di norme primarie (L. 40/2007) che imporrebbero una totale rivisitazione di tali Accordi che proprio sul diritto di esclusiva si fondano. Si ritiene che l esercizio del plurimandato in applicazione del disposto ex L. 40/2007 di per sé non ascriva l intermediario al regime 4 dell Accordo Nazionale Impresa Agenti del 2003, essendone la fonte in un caso la legge e nell altro la volontà delle parti. Si ritiene dunque di suggerire l abolizione di tale informazione.
5 Articolo 15 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 38 Regolamento n. 5/2006 (Aggiornamento professionale) Richiesta di precisazione: Come indicato dall Istituto nell art. 29 del documento n. 29/2008, per quanto attiene l entrata in vigore del provvedimento, è opportuna la precisazione che per primo biennio successivo si intende quello 2010/2011, nel caso di pubblicazione definitiva del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale entro il Di conseguenza, per tutti coloro che abbiano svolto l aggiornamento annuale entro il decade l obbligo di aggiornamento professionale annuale entro il Articolo 17 Documento n. 29/2008 Introduzione nuovo Art. 44 bis Regolamento n. 5/2006 (Norme particolari in materia di scioglimento dell incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) Si chiede l abrogazione dell articolo in quanto risulta contrario alla norma primaria, secondo la quale l attività di intermediazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro. In subordine si ritiene indispensabile limitare all impresa la facoltà di poter assumere temporaneamente la gestione diretta dell attività di intermediazione alle sole circostanze eccezionali e non prevedibili. Unapass ritiene che tra gli eventi eccezionali e non prevedibili non si possa considerare il recesso da parte dell intermediario essendo quest ultimo subordinato al normale preavviso di trenta giorni. L articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell attività di agenzia nell attesa del conferimento dell incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l impresa, nell attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti in loco, la gestione diretta dell attività per una durata massima di 60 giorni prevedendo che in tale periodo l impresa assuma formalmente la responsabilità per l operato dei collaboratori dell agente cessato di cui si avvale nel periodo della gestione diretta. Si ritiene che il dipendente dell impresa, svolgendo funzioni di responsabile dell intermediazione debba avere, coerentemente con quanto proposto all art. 2 del documento in pubblica consultazione, funzioni direttive e che la durata massima della gestione diretta debba essere indicata in trenta giorni così come previsto per il preavviso. Quindi, al comma 1 si conviene di sostituire la gestione diretta dell agenzia in luogo di gestione diretta dell attività.., alla lettera a) si propone di sostituire.trenta giorni ed al comma 3 di omettere la locuzione il recesso dell incarico da parte dell intermediario.. Infine al punto 4 si ritiene di dover aggiungere il riferimento ai collaboratori dell intermediario cessato dall incarico dei quali l impresa intenda avvalersi nel seguente modo L impresa preponente comunica all ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto
6 l incarico di intermediazione, l assunzione in gestione diretta dell attività dell Agenzia dell intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 3, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente con funzioni direttive preposto in qualità di institore e dei collaboratori dell intermediario cessato di cui intende avvalersi. Articolo 18 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 47 Regolamento n. 5/2006 (Regole generali di comportamento) L Art. 18 modifica l art. 47 con il quale si conferma la richiesta di innalzamento del limite per i pagamenti in denaro contante conformemente con quanto avviene in relazione alle professioni intellettuali e si ritiene di inserire una deroga al principio di esclusione alle polizze vita con riguardo al ramo 1 e relativamente alle polizze Temporanee Caso Morte assimilabili per caratteristiche ai rami danni ed in ragione dei premi contenuti grazie alla migliore qualità della vita e, per loro natura, aliene a qualsivoglia utilizzo fraudolento ai fini fiscali e di antiriciclaggio. Proposta di modifica (Comma 3.): Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all articolo 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni fatto salvo per i contratti rientranti nel ramo I (Vta umana) per i quali è fatto divieto di incassare premi di importo superore a millecinquecento euro annui per ciascun contratto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a millecinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. Articolo 21 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 54 Regolamento n. 5/2006 (Obblighi di separazione patrimoniale) Al fine di rendere omogenei i diversi termini temporali previsti dal Regolamento si chiede che venga indicato che il versamento dei premi nel conto separato deve avvenire entro i successivi dieci giorni lavorativi. Si ritiene inoltre di proporre la possibilità di trattenere le provvigioni di competenza degli intermediari, indipendentemente dalle disposizioni delle imprese preponenti ritenendo, Unapass che la responsabilità dell intermediario e lo spirito emancipatorio del Regolamento 5 consenta l eliminazione dell ultimo capoverso dell articolo. Pertanto si chiede di eliminare al comma 2 la parte nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Ancorché non oggetto di modifica si suggerisce di estendere per analogia alla previsione di cui all art. 54 bis la possibilità di ricorrere anche alla fideiussione assicurativa in luogo di quella bancaria.
7 Articolo 25 Documento n. 29/2008 Modifica Art. 62 Regolamento n. 5/2006 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) Le modifiche all articolo 62 del Regolamento in tema di sanzioni disciplinari introducono nuove fattispecie secondo il principio della tipizzazione delle sanzioni che necessitano, però di ulteriore specificazione in relazione alla condotta passibile di sanzione. E stata in primo luogo introdotta la possibilità di modulare ulteriormente la sanzione disciplinare prevista per le fattispecie tipizzate in funzione della lesività in concreto del fatto commesso. Si ritiene quindi, utile,necessario ed imprescindibile uniformare la normativa regolamentare ai principi di garanzia e proporzionalità della sanzione In relazione alla proposta di modifica Unapass richiede un chiarimento in relazione al punto 3 bis: false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione; per il quale riesce difficile immaginare un attestazione falsa in sede di offerta diversa dalla già prevista falsificazione contrattuale tipizzata al punto sub 2). Per quanto riguarda, poi, la stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, ad esempio, (punto sub)16 ) è stata prevista la verifica dell identità del cliente non prevista da alcuna norma primaria. Si ritiene inoltre di aggiungere al punto 5)la locuzione o fideiussione assicurativa.
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