Comune di Airuno INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, E ISTITUZIONI

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1 Comune di Airuno INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, E ISTITUZIONI Deliberazione di Consiglio Comunale xx Approvazione (R_Nomina_Rappres_Esterni.doc) Pag. 1 di 5

2 INDICE Art. 1 - Oggetto... 3 Art. 2 - Requisiti soggettivi... 3 Art. 3 - Incompatibilità - Conflitto di interesse e divieti... 3 Art. 4 - Competenza tecnica... 3 Art. 5 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale... 4 Art. 6 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale... 4 Art. 7 - Pari opportunità... 4 Art. 8 - Accettazione della nomina o designazione... 4 Art. 9 - Proroga degli incarichi. Regime degli atti... 5 Art Morte, dimissioni e decadenza dall incarico... 5 Art Revoca dell incarico... 5 Art Sospensione dall incarico... 5 Art Dimissioni e sostituzioni... 5 Pag. 2 di 5

3 Art. 1 - Oggetto 1. per la nomina, la designazione, la revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune presso organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria. Art. 2 - Requisiti soggettivi 1. I rappresentanti del Comune devono essere Consiglieri Comunali o scelti tra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle previsione degli Statuti e dei Regolamenti degli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali presso i quali eserciteranno le relative funzioni. 2. Devono possedere, in relazione alla natura dell incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae. 3. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti. 4. Per le nomine per le quali sono previsti requisiti soggettivi in forza di legge restano salvi gli stessi. 5. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili. 6. Il Comune è obbligato alla verifica dei requisiti dichiarati. Art. 3 - Incompatibilità - Conflitto di interesse e divieti 1. Non possono essere designati a rappresentanti del Comune: chi ha conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte; chi è legato da rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco; chi svolge incarichi o consulenze presso l Ente per il quale è disposta la nomina; chi si trova in una delle posizioni di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs , n Le designazioni sono sottoposte all esame tecnico preliminare del Segretario Comunale che esprime parere di ammissibilità in merito sulla base dei presenti. Art. 4 - Competenza tecnica 1. Qualora la nomina o la designazione riguardino settori ove sia richiesta una specifica competenza tecnica, deve provvedersi alla scelta di persona di provata esperienza tecnica, professionale o amministrativa che diano garanzie di indipendenza obiettività e preparazione. 2. Il Sindaco, nell ambito delle candidature, valuta, con atto motivato, ai fini della nomina, designazione ecc. la competenza e l esperienza dei candidati, in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce, tenendo conto anche, come elementi di valutazione, dei titoli di studi professionali o altro genere, nonché delle esperienze professionali acquisite. 3. A tal fine il Sindaco richiede alle persone da nominare il Curriculum Vitae da cui si deduca l esperienza e le competenze tecniche, professionali, o amministrative per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende Pubbliche o Private, Istituzioni o per uffici pubblici ricoperti. Il curriculum vitae deve, comunque, essere espressamente richiamato nel provvedimento di nomina ed essere allo stesso allegato quale parte integrante. Pag. 3 di 5

4 Art. 5 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale 1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto. 2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante. 3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto. 4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza. 5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie. 6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza. 7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza, non si applica il principio di cui precedente comma La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente. Art. 6 - Nomina e designazione dei rappresentanti di competenza del Consiglio Comunale 9. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine e designazioni che la Legge o lo Statuto o i Regolamenti attribuiscono alla propria competenza. 10. Ogni nomina e/o designazione di competenza del Consiglio Comunale avviene a voto limitato e, a tal fine, ciascun Consigliere dispone di uno, due o tre voti a secondo che si debba procedere rispettivamente a non più di due, tre ovvero quattro o più nomine e designazioni. Sono eletti i candidati che ottengono più voti. Art. 7 - Pari opportunità 1. Nelle nomine e designazioni ove siano previsti almeno 3 (tre) rappresentanti del Comune va garantita la presenza di ambedue i sessi in misura, comunque, non inferiore a un terzo, applicando il principio delle pari opportunità. Art. 8 - Accettazione della nomina o designazione 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell avviso della nomina a designazione, inviato dall Organo che vi ha provveduto immediatamente dopo l adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento, nonché, ove previsto, l iscrizione in ruoli, registri ed albi professionali prescritti dalla Legge; b) l insussistenza ovvero la cessazione delle cause di incompatibilità previste dalla Legge ovvero dal presente Regolamento; c) l inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione agli incarichi da assumere. 2. La mancata dichiarazione nel termine predetto comporta la nomina o designazione di altro candidato. 3. Una volta pervenuta l accettazione del designato il provvedimento di nomina viene affisso all Albo Pretorio per la durata di 15 (quindici) giorni e trasmesso agli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria cui si riferisce. Pag. 4 di 5

5 Art. 9 - Proroga degli incarichi. Regime degli atti 1. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma del presente Regolamento sono prorogati per non più di 45 quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell incarico o dell organismo interessato. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L. 293/94 convertito in Legge n. 444/94. Art Morte, dimissioni e decadenza dall incarico 1. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto, ovvero dal presente Regolamento decadono dalla nomina o carica. 2. In caso di morte, dimissioni, decadenza per il verificarsi di una dell incompatibilità o incapacità previste dalla Legge, dallo Statuto Comunale, dal presente Regolamento, ovvero dagli Statuti e Regolamenti degli organi, enti, fondazioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitali l Organo che ha provveduto alla nomina o designazione è tenuto a revocarla, ovvero a prenderne atto, entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza dell esistenza delle predette situazioni e contestualmente provvede alla surroga nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al presente Regolamento. 3. Le dimissioni producono effetto dalla data di notifica ed accettazione del decreto di surroga. Art Revoca dell incarico 1. L Organo che ha provveduto alla nomina o designazione, può con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all interessato, procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune, qualora: a) venga accertata l assenza ingiustificata a 3 (tre) sedute consecutive negli Organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e Regolamenti dei predetti organi; b) venga rilevata la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell Amministrazione Comunale, esclusivamente per i designati dalla maggioranza consiliare. 2. Qualora successivamente alla nomina si accerti quanto indicato nel precedente punto b, il Sindaco ne muove contestazione all interessato notificandogli un invito motivato a presentare le proprie deduzioni. L interessato ha 15 (quindici) giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni. 3. Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere adottato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento. 4. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed accettazione del decreto di surroga. Art Sospensione dall incarico 1. La sospensione di diritto dagli incarichi conferiti si applica ai sensi dell art.15 commi 4 bis e 4 ter della Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In caso di sospensione dall incarico si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la surroga nel presente Regolamento 3. Terminato il periodo di sospensione il designato ritorna di diritto a ricoprire il proprio incarico salvo il caso in cui siano intervenute cause di incompatibilità o revoca definitiva dell incarico. Art Dimissioni e sostituzioni 1. Le dimissioni a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili. 2. L incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla scadenza prevista dallo Statuto o Regolamento dell Organismo di cui è chiamato a far parte. Pag. 5 di 5

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