PROGETTARE SICUREZZA. Chiara Trulli*

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1 TRULLI apertura 5_2010:SIMONETTI/Quale formazione 01/06/10 11:23 Pagina 21 PROGETTARE SICUREZZA Chiara Trulli* Adempimenti e novità nel Codice degli Appalti e nel Nuovo Contratto Nazionale di lavoro degli Edili siglato in aprile 2010 Il DURC per lavori privati e pubblici Il lavoro nero, altrimenti detto sommerso, irregolare o con un po di eufemismo, invisibile è fortemente interrelato ad una maggiore fragilità, vulnerabilità del lavoratore, specie nel settore delle costruzioni, perché legato a mancanza di tutele retributive, contributive e assistenziali. Il lavoratore in nero, infatti, spesso non riceve alcuna formazione sia abilitativa al lavoro (cd. tecnicality professionali) che alla sua sicurezza, è privo di qualificazione per ricoprire il ruolo, manca dei necessari dispositivi antinfortunistici e di sorveglianza sanitaria. Queste considerazioni hanno indotto i legislatori a porre in primissimo piano il tema della regolarità del lavoro, introducendo le misure di contrasto al lavoro sommerso proprio nel DLgs 9 * Funzionario del Ministero del Lavoro, docente di Legislazione sulla ricerca sui luoghi di lavoro e sui cantieri, autore del Volume GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE, Dei Tipografia del Genio Civile. aprile 2008, n. 81, nel cd. testo unico della sicurezza sul lavoro, all art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è uno tra i diversi strumenti introdotti per contrastare la piaga del lavoro nero; deterrenti sono anche gli obblighi di comunicazione delle assunzioni on line ai Centri per l Impiego, antecedentemente l avvio al lavoro (art. 6, 7 e 8 DLgs 19 dicembre 2002, n. 297, legge 27 dicembre 2006, n. 296), la maxi sanzione per il lavoro nero 1, gli obblighi di verifica dell idoneità tecnicoprofessionale di imprese e lavoratori autonomi, introdotti in capo ai committenti sui cantieri (art. 90 DLgs 81/2008), ecc. Un primo obbligo a carico delle imprese impegnate in appalti di lavori pubblici di presentare un documento 1 L art. 3, comma 3, del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, come riformato dal comma 7, lett. a), dell art. 36-bis del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che: Ferma restando l applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L importo delle sanzioni civili connesse all omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 21

2 TRULLI apertura 5_2010:SIMONETTI/Quale formazione 01/06/10 11:23 Pagina 22 di regolarità contributiva è stato introdotto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Successivamente, tale obbligo è stato esteso a tutti i lavori edili con il DLgs 10 settembre 2003, n. 276 che ha integrato il DLgs 14 agosto 1996, n. 494, imponendo ai committenti di richiedere alle imprese esecutrici un Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato, unitariamente, dall INPS, dall INAIL e dalle Casse Edili e prevedendone l obbligo di trasmissione, a cura del committente, all Amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o all atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) 2. Inizialmente, all obbligo a cura del committente di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva non era ascritta una sanzione in caso di non assolvimento; il DLgs 6 ottobre 2004, n. 251, in vigore dal 26 ottobre 2004, ha colmato tale lacuna, integrato il DLgs 494/1996 e prevedendo che, in caso di non presentazione, unitamente alla DIA o al Permesso di Costruire, del DURC, decada il titolo abilitativo ad eseguire i lavori 3. Al comma 10, art. 90 DLgs 81/2008, è disposto che in caso di mancanza del DURC (oltre che del 2 La Circolare n. 38 del 25 luglio 2005 ha esteso l ambito di applicazione del DURC oltre che ai lavori privati ed agli appalti di lavori pubblici in senso stretto, anche agli appalti di servizi e forniture, ed inoltre l art. 10 del DLgs 203/2005 pubblicato sulla GU del 3 ottobre 2005, collegato alla Finanziaria 2006 ha stabilito che per le imprese di tutti i settori produttivi il documento unico di regolarità contributiva sia requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti comunitari. L art. 1, comma 1175, della Legge Finanziaria 2007, ne ha ampliato la portata anche per la fruizione di benefici normativi e contributivi. 3 La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 luglio 2004, n. 848, ha specificato che il DURC non è necessario per i lavori svolti in economia direttamente dai privati. Piano di sicurezza e coordinamento e del Fascicolo del cantiere, nonché della notifica preliminare, ove obbligatoria) sia sospesa l efficacia del titolo abilitativo allo svolgimento dei lavori. L organo di vigilanza che ha riscontrato l inadempienza, dunque, è tenuto a comunicarla all amministrazione concedente, perché possa provvedere alla sospensione. Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha disciplinato compiutamente la materia, estendendo l obbligo del DURC a tutti i settori d attività 4 (si veda anche la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5), ed è questo provvedimento che richiama il DLgs 81/2008, laddove definisce l obbligo del committente di richiedere il DURC per verificare l idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici ed anche dei lavoratori autonomi, soggetti tenuti anch essi a versare contributi inerenti la propria persona agli istituti previdenziali (ai sensi dell Allegato XVII DLgs 81/2008). Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, INPS e INAIL e, per i datori di lavoro dell edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse Edili. La regolarità contributiva è attestata da INPS e INAIL qualora ricorrano le seguenti condizioni: correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti inesistenza di inadempienze in atto richiesta di rateizzazione per la quale l Istituto competente abbia espresso parere favorevole sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative istanza di compensazione per la 4 Dopo la sperimentazione in agricoltura ed edilizia. quale sia stato documentato il credito La regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile sussiste in caso di: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all ultimo mese per il quale è scaduto l obbligo di versamento all atto della richiesta di certificazione dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa, a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l ipotesi in cui l Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell articolo 24 del DLgs 26 febbraio 1999, n. 46. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, inoltre, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di 22 PROGETTARE SICUREZZA

3 TRULLI apertura 5_2010:SIMONETTI/Quale formazione 01/06/10 11:23 Pagina 23 contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad 100,00, fermo restando l obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC. Da ultimo, va riportata una novità contenuta nel nuovo contratto nazionale di lavoro degli edili di aprile 2010, relativa al mancato rilascio del DURC da parte delle Casse Edili a quelle imprese che superino il 3% di lavoratori part-time rispetto al totale dei lavoratori assunti. Il punto 3. del paragrafo A) dell art. 30 bis del CCNL 24 giugno 2008 è stato sostituito come segue: 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato. Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell impresa. I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile. Infine, va segnalato che il DM 24 ottobre 2007 ha introdotto anche un collegamento forte tra tutela delle condizioni di lavoro e rilascio del DURC, prevedendo che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, sia causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nell Allegato A del decreto stesso, come si riporta nella tabella a seguire. Va sottolineato, tuttavia, che nella Circolare n. 5/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi, dunque non per la partecipazione agli appalti pubblici di lavori. PROCEDURE BUROCRATICHE E NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 2/2009 Nell ambito dei lavori privati, richiedente principale del DURC è l impresa o il lavoratore autonomo, anche attraverso il proprio consulente del lavoro o le associazioni di categoria provviste di delega. Deputata al rilascio del DURC è la Cassa Edile competente per territorio, entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta; la Cassa provvede all emissione del documento unico concernente la posizione contributiva dell impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito da INPS e INAIL. Per la richiesta del DURC è disponibile un apposito modulo unificato che deve essere compilato in base alla ti- Violazione Periodo di non rilascio del DURC Articoli 589, comma 2, c.p. 24 mesi Articolo 437 c.p. 24 mesi 590, comma 3, c.p. 18 mesi Disposizioni indicate dall art. 22, comma 3 lett. a), del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 Disposizioni indicate dall art. 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 Disposizioni indicate dall art. 77, comma1 lett. a) e b), del DPR 7 gennaio 1956, n. 164 Disposizioni indicate dall art. 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 Disposizioni indicate dall articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955 Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/ mesi Articolo 3, commi da 3 a 5, del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con 16 mesi modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall art. 36-bis del DL 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/ mesi PROGETTARE SICUREZZA 23

4 TRULLI apertura 5_2010:SIMONETTI/Quale formazione 01/06/10 11:23 Pagina 24 pologia della richiesta, disponibile in formato elettronico o cartaceo, a seconda che l inoltro avvenga in via telematica o con le modalità tradizionali a sportello, presso lo Sportello Unico istituito presso le Casse Edili. Per il rilascio di un DURC regolare, occorre che tutti e tre gli enti o istituti deputati si pronuncino positivamente, poiché se anche uno solo di essi si pronuncia negativamente, viene rilasciato un documento unico attestante la non regolarità del soggetto richiedente. In tal caso, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, l interessato viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui, invece, decorra il termine di 30 giorni senza pronuncia di INPS o INAIL, scatta la procedura del silenzio-assenso (questo non vale per le Casse Edili in virtù della loro natura privatistica) ed il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC, sulla base della verifica effettuata anche da uno solo degli istituti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità. Il DURC deve contenere: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro l iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse Edili la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva la data di rilascio del documento il nominativo del responsabile del procedimento. Per quel che concerne la validità del documento va specificato che, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive e nell ambito degli appalti pubblici, il DURC ha validità mensile, mentre nel solo settore dei lavori privati, ha validità trimestrale (Legge 23 febbraio 2006, n. 51). Per i lavori pubblici, nell ambito della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, è stata introdotta una norma di semplificazione burocratica. Il comma 10 dell art. 16-bis del provvedimento prevede, infatti, che siano le stesse stazioni appaltanti pubbliche, ove tale documento sia richiesto ai sensi della normativa vigente, ad acquisire d ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dagli istituti o enti abilitati al rilascio. Ne deriva che le amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere agli appaltatori la produzione del DURC, ma in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione dovranno acquisirlo d ufficio, richiedendolo direttamente alle Casse Edili, INPS e INAIL di competenza. PECULIARITÀ DEL DURC E TUTELE DEL LAVORO NEI LAVORI PUBBLICI Nel settore dei lavori pubblici, stante l esigenza di contemperare interessi pubblici e coniugare il lavoro con i principi più alti del nostro ordinamento, l aspetto della regolarità del lavoro è stato rafforzato con il secondo correttivo al DLgs 12 aprile 2006, n. 163, il cd. codice degli appalti, ovvero il DLgs 31 luglio 2007, n. 113, che ha posto come requisito indispensabile per accedere agli appalti pubblici (sia in qualità di esecutore diretto che subappaltatore) il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all art. 2, comma 2, DL 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 (art. 5, comma 5, lett. g). Per quel che concerne sempre i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, l affidamento di subappalti, nonché la stipula dei relativi contratti, il DLgs 113/2007 ha operato una modifica all art. 38 del DLgs 163/2006, prevedendo l esclusione anche di quelle imprese nei confronti delle quali siano stati emessi da parte degli organi di vigilanza, ovvero le DPL territorialmente competenti, provvedimenti di sospensione dei lavori a seguito di riscontro di impiego di personale irregolare. La nuova lett. m) comma 1 art. 38 recita: 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all art. 9, comma 2, lett. c), del DLgs dell 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all art. 36-bis, comma 1, del DL4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n Come puntualizzato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture n del 3 novembre 2006 Art. 36bis del DL 223 del 4 luglio 2006, convertito nella Legge 248 del 4 agosto 2006, nel momento in cui il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adotti un provvedimento di sospensione dei lavori nell ambito dei cantieri edili, lo stesso è tenuto a informare tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture, affinché gli stessi possano adottare il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore 24 PROGETTARE SICUREZZA

5 TRULLI apertura 5_2010:SIMONETTI/Quale formazione 01/06/10 11:23 Pagina 25 periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a 2 anni. Il provvedimento produce i suoi effetti a decorrere dalla data della notifica all interessato e deve essere tempestivamente comunicato all Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed al Provveditorato competente (dies a quo: data di notifica all impresa, dies a quem: massimo 2 anni). A tal fine, a scopo preventivo, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, le stazioni appaltanti devono richiedere alle imprese una auto-certificazione concernente l essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdittivi negli ultimi 2 anni e possono, di conseguenza, verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese consultando il sito informatico dell Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il DURC condiziona la possibilità di partecipare alle gare, ma in progress, durante tutto l iter di realizzazione di un opera pubblica, è requisito indispensabile che le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d ufficio, sia per gli esecutori diretti che i subappaltatori, per: la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di carattere generale, ad opera del Responsabile del Procedimento l aggiudicazione del contratto la stipula del contratto il pagamento degli stati avanzamento lavori il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale. Inoltre, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 giorni, le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire il DURC entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni. Sempre al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, come novellato all art. 118 DLgs 163/2006, modificato dal terzo correttivo, il DLgs 11 settembre 2008, n. 152 (in vigore dal 17 ottobre 2008), il DURC deve essere comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità deve essere verificata dalla Cassa Edile in base all accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Infine, si segnala che il Consiglio di Stato nel parere 313/2010 del 3 marzo 2010 alla nuova bozza del Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ha richiamato il DLgs 113/2007, chiedendo di meglio definire il ruolo delle stazioni appaltanti in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell esecutore e del subappaltatore, attraverso il c.d. potere di intervento sostitutivo. Il nuovo schema di regolamento, al titolo II, ha ribadito, agli artt. 4 e 5, il potere di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza, rispettivamente, contributiva e retributiva, dell esecutore e del subappaltatore. Per quanto riguarda la prima, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di un DURC che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, lo stesso è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. Inoltre, sull importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50%, che può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio di un DURC attestante la regolarità dell impresa. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell esecutore o del subappaltatore, impiegato nell esecuzione del contratto, il RUP è tenuto a invitare per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, le stazioni appaltanti possono pagare anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Ad ulteriore deterrente delle irregolarità nelle tutele retributive dei lavoratori, inoltre, in caso di formale contestazione delle richieste di retribuzione da parte dei lavoratori, il RUP è tenuto a provvedere all inoltro delle richieste e delle contestazioni alla DPL competente per i necessari accertamenti. Ci si attende che questa relazione instaurabile tra stazione appaltante e Ispettorati del lavoro possa contribuire a disincentivare ulteriormente la piaga del lavoro sommerso sui cantieri. PROGETTARE SICUREZZA 25

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